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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/09/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2044/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2044/2023 con OGGETTO: Mutuo promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
, con il patrocinio dell'avv. DE LUCA MICHELA e dell'avv. ANDREOLI C.F._2
ALBERTO
APPELLANTI contro
C.F. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. PIPERNO ALBERTO e dall'Avv. PENE VIDARI MARIA OLYMPIA
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 1124/2023 del Tribunale di Pisa pubblicata il 15/09/2023
1 CONCLUSIONI
In data 11/09/2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze accogliere l'appello proposto ed in totale riforma dell'appellata sentenza, letta la narrativa del presente atto e ritenuta la sussi- stenza dei motivi esposti: in tesi: dichiarare il contratto di finanziamento contrario alla L. 108/96 ab origine e, pertanto, a norma dell'art. 1815 c.c., dichiarare la nullità della clausola di pattuizione degli interessi usurari ivi prevista e la non debenza delle somme dovute a titolo interes- si imputando i pagamenti effettuati dalla parte mutuataria a rimborso capitale eroga- to rideterminando così il saldo avere in Euro 27.799,97; in ipotesi: accertare l'indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese con conseguente indeterminatezza del tasso di interesse nominale applicato rideterminare il saldo avere fra le parti in Euro 42.588,83, previo ricalcolo del piano di ammorta- mento del mutuo applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 c. 7 T.U.B. In regime di capita- lizzazione semplice;
in ulteriore denegata ipotesi: accertare l'indeterminatezza del pia- no di ammortamento alla francese limitatamente alla mancata pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione composta rideterminando il saldo avere fra le parti in
Euro 63.969,59, previo ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo impiegando il tasso di interesse contrattuale in regime di capitalizzazione semplice.
In ogni caso: con condanna alla refusione dei compensi del primo grado e del presen- te giudizio di appello.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e in partico- lare quelle avanzate nella memoria 183, VI comma, n. 2 c.p.c.”.
2 Per la parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello; respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzio- ne;
- dichiarare l'inammissibilità del primo motivo per le ragioni esposte in narrativa;
- rigettare l'appello proposto dai signori e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Pisa in data 15 settembre 2023, n. 1124/2023, in quanto ma- nifestamente infondato;
Con il favore delle spese e delle competenze professionali, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. e convenivano davanti al Tribunale di Pisa Parte_1 Parte_2
l'istituto bancario esponendo: Controparte_1
- di aver stipulato in data 28 giugno 2005 con Parte_3
n contratto di mutuo ipotecario per l'importo di euro 85.000,00;
[...]
- che la durata del mutuo veniva stabilita in anni venti, con rimborso del capitale mutuato mediante il pagamento di n. duecentoquaranta rate mensili posticipate di euro 579,44, fisse e costanti, come da piano di ammortamento;
- che il TAN veniva concordato in misura variabile indicizzato al parametro Euribor
6m/365 soggetto a revisione semestrale con il valore d'ingresso stabilito nel
5,390%;
- che i tassi moratori venivano convenuti in misura pari al TAN maggiorato del
3,00%;
- che in data 08 aprile 2019 il rapporto si estingueva con passaggio della posizione a sofferenze per l'importo di euro 85.330,88;
- che da una perizia di parte emergevano le seguenti illegittimità: usurarietà degli interessi moratori, indeterminatezza del piano di ammortamento e del regime fi- nanziario adottato, indeterminatezza del tasso di interesse adottato ed infedele
3 indicazione dello stesso, l'illegittima applicazione degli interessi ultralegali e la violazione del principio di buona fede contrattuale.
Gli attori chiedevano quindi di dichiarare il contratto di finanziamento concluso con la convenuta contrario alla Legge 108/1996 ab origine e conseguentemente, a norma dell'art. 1815 c.c., dichiarare la nullità della clausola di pattuizione degli interessi usurari ivi prevista e la non debenza delle somme dovute a titolo di interessi, imputando i paga- menti effettuati della parte mutuataria a rimborso del capitale erogato e rideterminando il saldo ad avere in euro 27.799,97. In ipotesi, chiedevano di accertare l'indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese e del tasso di interesse nominale applicato, con rideterminazione del saldo avere tra le parti.
Si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande attoree.
Istruita la causa sulla base delle produzioni documentali delle parti, il Tribunale di
Pisa con sentenza n. 1124/2023 pubblicata il 15/09/2023 così statuiva:
“rigetta la domanda e condanna gli attori a rifondere alla parte convenuta le spe- se di lite, che liquida in € 4.835,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di leg- ge.”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“risulta pattuita la cd. clausola di salvaguardia, in forza della quale la misura de- gli interessi moratori non avrebbe mai potuto superare il “tasso massimo consentito ai sensi della Legge 108/1996” (doc.3) (in ordine alla validità della clausola, cfr. Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286, cit. da parte convenuta).
A ciò si aggiunga che gli artt. 3 e 4 del contratto di mutuo (doc. 2) indicano i criteri di determinazione degli interessi, precisandone il parametro di indicizzazione (Euribor 6 mesi, base 365/360) e le relative modalità di rilevazione in costanza di rapporto, lo spread applicato (3,25%), il numero, la periodicità e la scadenza delle rate, nonché la durata ventennale dell'ammortamento.
La condivisibile giurisprudenza citata dalla parte convenuta ha avuto modo di chiarire che “sulla legittimità di un piano di ammortamento alla francese non sussistono in giuri- sprudenza di merito particolari dubbi, in quanto, appunto, l'art. 1194 c.c., che disciplina
4 l'imputazione dei pagamenti (fra capitale e interessi) consente qualsiasi opzione, a con- dizione che vi sia il consenso delle parti;
in realtà, il piano di ammortamento alla france- se non determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati. Ciò che avviene nel piano di ammortamento alla fran- cese è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, ma comunque gli interessi vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo, come affermato in realtà dalla giuri- sprudenza di merito assolutamente maggioritaria” […]
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.”
L'appello.
2. Proponevano tempestivo appello ritenendo Parte_1 Parte_2 la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) sulla contrarietà ab origine del contratto de quo alla legge n. 108/96 per il superamen- to del tasso soglia;
2) sulla indeterminatezza della tipologia del piano di ammortamento e del regime finan- ziario adottato e sulla indeterminatezza del tasso di interesse adottato con conseguente violazione degli artt. 1284 c.c., 1346 c.c. e 1418 c.c. 117 T.U.B.;
3) sulle spese di lite di primo e secondo grado.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio che conte- Controparte_1 stava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 11/09/2025 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
5 Motivi della decisione
3.In via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex artt. 342, 348bis e 348ter c.p.c., avendo il gravame consentito di cogliere le censure mosse alla sentenza impugnata e non essendo lo stesso manifestamente infondato, tanto che la causa è stata assunta in decisione.
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impu- gnata.
4. Con il primo motivo (“sulla contrarietà ab origine del contratto de quo alla leg- ge n. 108/96 per il superamento del tasso soglia”) parte appellante in sintesi lamenta:
“il Giudice di Prime Cure ha di tutta evidenza ritenuto legittimo il contratto sottoscritto dai Sigg.ri e sulla scorta della mera presenza, in relazione Parte_1 Parte_2 agli interessi moratori, della c.d. clausola di “ salvaguardia” senza accertare in concre- to se vi è stato (come vi è stato) il superamento del tasso soglia. […] Tale statuizione pare significare che qualunque sia la variazione del tasso applicato la si debba comun- que intendere entro il limiti del tasso soglia per la semplice presenza della clausola di salvaguardia. Se così fosse la semplice presenza di una clausola di simil tenore rende- rebbe sempre immune la banca da qualsiasi contestazione inerente la misura degli in- teressi applicati ledendo irrimediabilmente il diritto di difesa dei cittadini. Ciò compor- terebbe la violazione di un diritto costituzionalmente tutelato. Il Giudice di Prime Cure ha quindi errato nel limitarsi a ritenere che l'inserimento di una tal clausola fosse suffi- ciente ad escludere l'usurarietà degli interessi percepiti dalla banca decontestualizzan- do e mal interpretando la dirimente Cass. n. 26286 del 17 ottobre 2019. [...] Nel caso che ci occupa, dunque, data la contestazione operata dalla parte attrice oggi appellan- te, il Giudice avrebbe dovuto accertare se la avesse soddisfatto l'onere probato- CP_2 rio su lei gravante ovvero di dimostrare di non aver applicato in costanza di rapporto interessi usurai.”.
Il motivo è destituito di fondamento, anche se la motivazione del Tribunale deve essere parzialmente corretta (vedi tra le altre Cassazione civile sez. III - 19/10/2022, n.
6 30728: “la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sen- tenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la de- cisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni e argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sen- tenza d'appello”; Cassazione civile sez. I, 06/09/2021, n.24001; Cassazione civile sez.
VI, 21/06/2021, n.17681 ).
4.1. Nella determinazione del carattere usurario degli interessi di mora, contraria- mente a quanto sostenuto da parte appellante, deve computarsi la relativa maggiorazio- ne media indicata nei decreti ministeriali (vedi Cass Sez. Un., 18/09/2020, n.19597;
Cass 05/09/2022, n.26051: “per i contratti i contratti conclusi dal 10 aprile 2003 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011, il tasso- soglia di mora si determina sommando al Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50 per cento ex articolo 2, comma 4, legge n. 108 del 1996, pro tempore vigente, secondo la seguente formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5”).
Non può poi procedersi, come sostenuto da parte appellante, alla sommatoria tra interessi di mora e commissione di estinzione anticipata del finanziamento (vedi Cassa- zione civile sez. III, 07/03/2022: “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del fi- nanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connes- si”; Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n.8109).
Nella fattispecie, il tasso di interesse convenuto nell'atto di erogazione e quietanza
è pari a 5,390% (ultimo valore Euribor rilevato, specificato in contratto:
3,25%+02,140%=5,390%), con ISC indicato nel 5,69%, ampiamente al di sotto della so- glia usura: per il trimestre aprile-giugno 2005 il TEGM indicato nel DM per i mutui ipo- tecari a tasso variabile era pari al 3,87 %, con soglia usura al 5,805%.
7 (vedi arti. 4, punto 1 dell'atto notarile del 28 giugno 2025, doc. 1 fascicolo di primo grado di parte appellante:
vedi anche documento di sintesi, allegato D all'atto notarile e sottoscritto dalle par- ti)
Il tasso di interesse moratorio è poi indicato in contratto al punto 3 dell'art.4, con espressa pattuizione che “…il tasso di mora non potrà mai essere inferiore a quello del finanziamento maggiorato di TRE (3) punti, comunque non superiore al tasso massimo consentito ai sensi della legge 108/96….”
(vedi art. 4 punto 3:
8 Facendo applicazione dei principi di diritto e dei criteri di calcolo in precedenza ri- chiamati, i tassi di interesse convenuti nel mutuo, sono ampiamente al di sotto della so- glia di usura, TEG del contratto pari al 5,690 %, a fronte di un tasso soglia di 5,805 %; tasso degli interessi moratori pari all'8,390% a fronte di un tasso soglia moratori dell'8,955% (3,97+2,1X1,5=8,955%).
4.2. Secondo i giudici di legittimità, la cosiddetta clausola di salvaguardia - in quanto preordinata a tutelare la validità di una clausola contrattuale, con la quale sono stati convenuti interessi moratori a tasso variabile, nell'eventualità del superamento del tasso-soglia di cui all'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, in conseguenza di fluttua- zioni successive alla stipula del contratto - non può valere ad elidere la nullità della pat- tuizione di un tasso che, sin dal momento della conclusione del contratto, è illecito in ra- gione del superamento del menzionato tasso soglia. (vedi Cass., 18/10/2024, ordinanza n. 27106. Nella specie, relativa a un contratto di leasing nel quale la determinazione degli interessi moratori era stata convenzionalmente ancorata al valore del tasso Euribor, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'originaria nullità della pattuizione, derivante dal superamento del tasso-soglia previsto dalla disciplina an- ti-usura, potesse considerarsi neutralizzata dalla clausola di salvaguardia con la quale le parti avevano stabilito che, in tale eventualità, l'ammontare degli interessi moratori re- stasse contenuto entro il limite del tasso-soglia suddetto).
9 Nella fattispecie invece non vi è una nullità originaria della relativa pattuizione, poiché il tasso degli interessi di mora convenuti al momento della stipula del contratto è di 8,390 % e il tasso soglia 8,955% e quindi il profilo di critica seppure infondato, resta assorbito.
4.3. Per quanto riguarda l'onere probatorio gravante sulle parti, i giudici di legitti- mità hanno più volte chiarito che “nelle controversie relative alla spettanza ed alla mi- sura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell' art. 2697 c.c. , si atteggia nel senso che il debitore che intenda far valere l'applicazione degli stessi in misura usuraria nel corso del rapporto è tenuto a dedurlo in modo specifico, anche mediante dettagliata re- lazione peritale, mentre per l'istituto bancario convenuto che voglia contestare il com- puto dei saggi non è sufficiente una contestazione generica, ma è necessario indicare quelli che sarebbero stati effettivamente applicati” (vedi Cass., 28/09/2023 , n. 27545; vedi anche Cass. S.U. 18/09/2020, n.19597: “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi mora- tori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”).
Nella fattispecie gli appellanti non hanno né allegato né provato l'applicazione di interessi usurari da parte della banca, essendosi limitati - sia nel giudizio di primo grado che in questa sede - a dedurre in modo del tutto generico ed indeterminato la pretesa usurarietà dei tassi di interesse, facendo integrale rinvio ad una relazione tecnica di par- te, redatta sulla scorta di criteri non condivisibili e desueti.
In tale contesto merita conferma il rigetto della richiesta di consulenza contabile, che avrebbe carattere suppletivo rispetto agli oneri di allegazione e prova che incombe- vano sulla parte (vedi Cassazione civile sez. VI, 15/12/2017, n.30218: “la consulenza tec- nica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti […] ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di
10 quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”; Cas- sazione civile sez. VI, 08/02/2011, n.3130: “è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o cir- costanze non provati”).
4.4. Deve quindi confermarsi il rigetto delle pretese fondate sulla contrarietà ab origine del contratto oggetto di causa alla legge n. 108/1996 per il superamento del tasso soglia.
5. Con il secondo motivo (“sulla indeterminatezza della tipologia del piano di ammortamento e del regime finanziario adottato e sulla indeterminatezza del tasso di interesse adottato con conseguente violazione degli artt. 1284 c.c., 1346 c.c. e 1418 c.c.
117 T.u.b.”) parte appellante in sintesi lamenta: “nel merito, a discapito di quanto soste- nuto dal Tribunale di Pisa appare, invece, chiara la violazione dell'art. 1346 c.c. posta in essere dalla parte appellata, a causa dell'evidente indeterminatezza della tipologia del piano di ammortamento e del regime finanziario adottato nel contratto di mutuo oggetto del presente giudizio e le conseguenze da ciò derivanti. Infatti, le parti pattui- vano nel contratto in oggetto il rimborso di rate eguali e costanti di fatto convenendo di utilizzare il sistema di ammortamento cosiddetto alla “francese”. Tuttavia, la parte odierna appellata ometteva di indicare il regime finanziario adottato in contratto, os- sia il principio ed il modello matematico necessario per definire e quantificare corret- tamente l'importo rateale costante ed il piano di ammortamento del contratto. La cir- costanza che ad ogni regime finanziario adottato corrispondono risultati molto diversi tra loro ha trovato dimostrazione nei calcoli matematici svolti dai CT ( Persona_1
Consulenza Tecnica, paragrafo 3 pagg. 5-12). […] Pertanto, il Tribunale di Pisa ha er- rato laddove non ha riconosciuto la nullità strutturale del contratto in oggetto e, per l'effetto, condannato la alla restituzione delle somme Controparte_1 indebitamente corrisposte dagli odierni appellanti. Ancora, il Giudice di Prime Cure ha errato laddove non ha riconosciuto che l'adozione dell'uno o dell'altro regime finanzia-
11 rio costituisce presupposto decisivo per il calcolo della rata di ammortamento di un contratto. […] In subordine, si chiedeva al Giudice di nella denegata e non Parte_4 creduta ipotesi in cui non avesse ravvisato la nullità strutturale del contratto impugna- to per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, di avere riguardo alla normativa nazionale e, segnatamente, all'art. 821 c. 3 c.c. […] Ebbene, il Giudice di Primo Grado non ha riconosciuto che dalla mancata pattuizione ed esplicitazione del regime finan- ziario adottato nonché del tasso applicato, è impossibile per l'utente (consumatore) avere coscienza non solo del tasso di interesse praticato ma soprattutto del reale “prez- zo” del contratto stipulato salvo che l'Istituto di credito non abbia posto in essere il re- gime a cd. capitalizzazione semplice.”
La seconda censura alla sentenza impugnata è destituita di fondamento.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, gli artt. 3 e 4 del con- tratto di mutuo oggetto di causa indicano l'importo unitario della rata (calcolata alla data di stipula) pari ad euro 579,44 nonché i criteri di determinazione degli interessi, preci- sandone il parametro di indicizzazione (Euribor 6 mesi, base 365/360) e le relative mo- dalità di rilevazione in costanza di rapporto, lo spread applicato (3,25%), il numero, la periodicità e la scadenza delle rate, nonché la durata ventennale dell'ammortamento
(v.doc. 1, fascicolo di primo grado parte appellante).
Il contratto prevede un ordinario ammortamento “alla francese”, atteso che il rim- borso di quanto erogato con annessi interessi segue una rata costante con quota capitale crescente (vedi allegato “C”, doc. 2 fascicolo di primo grado di parte appellante dal quale risulta chiaramente che lo stesso è sviluppato per tutta la durata del medesimo, e reca - per ciascuna rata- la data di scadenza, la rata costante per tutto il periodo dell'ammortamento di euro 579,44, la quota capitale della rata, la quota interessi ed il capitale residuo).
Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
«alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di ca- pitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indetermi-
12 nabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di traspa- renza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(vedi Cass. S.U. 29 maggio 2024 n. 15130, che in motivazione tra l'altro osserva: “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la pro- duzione di interessi nel periodo successivo”; “è quindi senz'altro legittimo che gli inte- ressi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versi- no nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rap- porto contestualmente al rimborso del capitale”; “nel piano di ammortamento allegato al contratto … erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddi- sfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rim- borso con una semplice sommatoria”; vedi anche recente Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
19/03/2025 n. 7382: “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione de- gli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mu-tuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quo- ta capi-tale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddo- ve il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il con- traente rappresentar-si quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla ba- se dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire.”).
13 Conclusivamente, merita conferma quanto stabilito dal Tribunale: il piano di am- mortamento è determinabile e non vi è alcun effetto anatocistico.
6. L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impu- gnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello se- guono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in euro
5.300,00 (fase di studio euro 1.600,00; fase introduttiva euro 1.100,00; fase decisionale euro 2.600,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico degli appellanti del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_5
nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1124/2023 del Tribunale di Pisa pubblicata il 15/09/2023,
[...] così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico degli appellanti i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, li condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi Euro 5.300,00.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 settembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2044/2023 con OGGETTO: Mutuo promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
, con il patrocinio dell'avv. DE LUCA MICHELA e dell'avv. ANDREOLI C.F._2
ALBERTO
APPELLANTI contro
C.F. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. PIPERNO ALBERTO e dall'Avv. PENE VIDARI MARIA OLYMPIA
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 1124/2023 del Tribunale di Pisa pubblicata il 15/09/2023
1 CONCLUSIONI
In data 11/09/2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze accogliere l'appello proposto ed in totale riforma dell'appellata sentenza, letta la narrativa del presente atto e ritenuta la sussi- stenza dei motivi esposti: in tesi: dichiarare il contratto di finanziamento contrario alla L. 108/96 ab origine e, pertanto, a norma dell'art. 1815 c.c., dichiarare la nullità della clausola di pattuizione degli interessi usurari ivi prevista e la non debenza delle somme dovute a titolo interes- si imputando i pagamenti effettuati dalla parte mutuataria a rimborso capitale eroga- to rideterminando così il saldo avere in Euro 27.799,97; in ipotesi: accertare l'indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese con conseguente indeterminatezza del tasso di interesse nominale applicato rideterminare il saldo avere fra le parti in Euro 42.588,83, previo ricalcolo del piano di ammorta- mento del mutuo applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 c. 7 T.U.B. In regime di capita- lizzazione semplice;
in ulteriore denegata ipotesi: accertare l'indeterminatezza del pia- no di ammortamento alla francese limitatamente alla mancata pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione composta rideterminando il saldo avere fra le parti in
Euro 63.969,59, previo ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo impiegando il tasso di interesse contrattuale in regime di capitalizzazione semplice.
In ogni caso: con condanna alla refusione dei compensi del primo grado e del presen- te giudizio di appello.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e in partico- lare quelle avanzate nella memoria 183, VI comma, n. 2 c.p.c.”.
2 Per la parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello; respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzio- ne;
- dichiarare l'inammissibilità del primo motivo per le ragioni esposte in narrativa;
- rigettare l'appello proposto dai signori e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Pisa in data 15 settembre 2023, n. 1124/2023, in quanto ma- nifestamente infondato;
Con il favore delle spese e delle competenze professionali, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. e convenivano davanti al Tribunale di Pisa Parte_1 Parte_2
l'istituto bancario esponendo: Controparte_1
- di aver stipulato in data 28 giugno 2005 con Parte_3
n contratto di mutuo ipotecario per l'importo di euro 85.000,00;
[...]
- che la durata del mutuo veniva stabilita in anni venti, con rimborso del capitale mutuato mediante il pagamento di n. duecentoquaranta rate mensili posticipate di euro 579,44, fisse e costanti, come da piano di ammortamento;
- che il TAN veniva concordato in misura variabile indicizzato al parametro Euribor
6m/365 soggetto a revisione semestrale con il valore d'ingresso stabilito nel
5,390%;
- che i tassi moratori venivano convenuti in misura pari al TAN maggiorato del
3,00%;
- che in data 08 aprile 2019 il rapporto si estingueva con passaggio della posizione a sofferenze per l'importo di euro 85.330,88;
- che da una perizia di parte emergevano le seguenti illegittimità: usurarietà degli interessi moratori, indeterminatezza del piano di ammortamento e del regime fi- nanziario adottato, indeterminatezza del tasso di interesse adottato ed infedele
3 indicazione dello stesso, l'illegittima applicazione degli interessi ultralegali e la violazione del principio di buona fede contrattuale.
Gli attori chiedevano quindi di dichiarare il contratto di finanziamento concluso con la convenuta contrario alla Legge 108/1996 ab origine e conseguentemente, a norma dell'art. 1815 c.c., dichiarare la nullità della clausola di pattuizione degli interessi usurari ivi prevista e la non debenza delle somme dovute a titolo di interessi, imputando i paga- menti effettuati della parte mutuataria a rimborso del capitale erogato e rideterminando il saldo ad avere in euro 27.799,97. In ipotesi, chiedevano di accertare l'indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese e del tasso di interesse nominale applicato, con rideterminazione del saldo avere tra le parti.
Si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande attoree.
Istruita la causa sulla base delle produzioni documentali delle parti, il Tribunale di
Pisa con sentenza n. 1124/2023 pubblicata il 15/09/2023 così statuiva:
“rigetta la domanda e condanna gli attori a rifondere alla parte convenuta le spe- se di lite, che liquida in € 4.835,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di leg- ge.”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“risulta pattuita la cd. clausola di salvaguardia, in forza della quale la misura de- gli interessi moratori non avrebbe mai potuto superare il “tasso massimo consentito ai sensi della Legge 108/1996” (doc.3) (in ordine alla validità della clausola, cfr. Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286, cit. da parte convenuta).
A ciò si aggiunga che gli artt. 3 e 4 del contratto di mutuo (doc. 2) indicano i criteri di determinazione degli interessi, precisandone il parametro di indicizzazione (Euribor 6 mesi, base 365/360) e le relative modalità di rilevazione in costanza di rapporto, lo spread applicato (3,25%), il numero, la periodicità e la scadenza delle rate, nonché la durata ventennale dell'ammortamento.
La condivisibile giurisprudenza citata dalla parte convenuta ha avuto modo di chiarire che “sulla legittimità di un piano di ammortamento alla francese non sussistono in giuri- sprudenza di merito particolari dubbi, in quanto, appunto, l'art. 1194 c.c., che disciplina
4 l'imputazione dei pagamenti (fra capitale e interessi) consente qualsiasi opzione, a con- dizione che vi sia il consenso delle parti;
in realtà, il piano di ammortamento alla france- se non determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati. Ciò che avviene nel piano di ammortamento alla fran- cese è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, ma comunque gli interessi vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo, come affermato in realtà dalla giuri- sprudenza di merito assolutamente maggioritaria” […]
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.”
L'appello.
2. Proponevano tempestivo appello ritenendo Parte_1 Parte_2 la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) sulla contrarietà ab origine del contratto de quo alla legge n. 108/96 per il superamen- to del tasso soglia;
2) sulla indeterminatezza della tipologia del piano di ammortamento e del regime finan- ziario adottato e sulla indeterminatezza del tasso di interesse adottato con conseguente violazione degli artt. 1284 c.c., 1346 c.c. e 1418 c.c. 117 T.U.B.;
3) sulle spese di lite di primo e secondo grado.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio che conte- Controparte_1 stava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 11/09/2025 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
5 Motivi della decisione
3.In via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex artt. 342, 348bis e 348ter c.p.c., avendo il gravame consentito di cogliere le censure mosse alla sentenza impugnata e non essendo lo stesso manifestamente infondato, tanto che la causa è stata assunta in decisione.
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impu- gnata.
4. Con il primo motivo (“sulla contrarietà ab origine del contratto de quo alla leg- ge n. 108/96 per il superamento del tasso soglia”) parte appellante in sintesi lamenta:
“il Giudice di Prime Cure ha di tutta evidenza ritenuto legittimo il contratto sottoscritto dai Sigg.ri e sulla scorta della mera presenza, in relazione Parte_1 Parte_2 agli interessi moratori, della c.d. clausola di “ salvaguardia” senza accertare in concre- to se vi è stato (come vi è stato) il superamento del tasso soglia. […] Tale statuizione pare significare che qualunque sia la variazione del tasso applicato la si debba comun- que intendere entro il limiti del tasso soglia per la semplice presenza della clausola di salvaguardia. Se così fosse la semplice presenza di una clausola di simil tenore rende- rebbe sempre immune la banca da qualsiasi contestazione inerente la misura degli in- teressi applicati ledendo irrimediabilmente il diritto di difesa dei cittadini. Ciò compor- terebbe la violazione di un diritto costituzionalmente tutelato. Il Giudice di Prime Cure ha quindi errato nel limitarsi a ritenere che l'inserimento di una tal clausola fosse suffi- ciente ad escludere l'usurarietà degli interessi percepiti dalla banca decontestualizzan- do e mal interpretando la dirimente Cass. n. 26286 del 17 ottobre 2019. [...] Nel caso che ci occupa, dunque, data la contestazione operata dalla parte attrice oggi appellan- te, il Giudice avrebbe dovuto accertare se la avesse soddisfatto l'onere probato- CP_2 rio su lei gravante ovvero di dimostrare di non aver applicato in costanza di rapporto interessi usurai.”.
Il motivo è destituito di fondamento, anche se la motivazione del Tribunale deve essere parzialmente corretta (vedi tra le altre Cassazione civile sez. III - 19/10/2022, n.
6 30728: “la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sen- tenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la de- cisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni e argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sen- tenza d'appello”; Cassazione civile sez. I, 06/09/2021, n.24001; Cassazione civile sez.
VI, 21/06/2021, n.17681 ).
4.1. Nella determinazione del carattere usurario degli interessi di mora, contraria- mente a quanto sostenuto da parte appellante, deve computarsi la relativa maggiorazio- ne media indicata nei decreti ministeriali (vedi Cass Sez. Un., 18/09/2020, n.19597;
Cass 05/09/2022, n.26051: “per i contratti i contratti conclusi dal 10 aprile 2003 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011, il tasso- soglia di mora si determina sommando al Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50 per cento ex articolo 2, comma 4, legge n. 108 del 1996, pro tempore vigente, secondo la seguente formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5”).
Non può poi procedersi, come sostenuto da parte appellante, alla sommatoria tra interessi di mora e commissione di estinzione anticipata del finanziamento (vedi Cassa- zione civile sez. III, 07/03/2022: “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del fi- nanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connes- si”; Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n.8109).
Nella fattispecie, il tasso di interesse convenuto nell'atto di erogazione e quietanza
è pari a 5,390% (ultimo valore Euribor rilevato, specificato in contratto:
3,25%+02,140%=5,390%), con ISC indicato nel 5,69%, ampiamente al di sotto della so- glia usura: per il trimestre aprile-giugno 2005 il TEGM indicato nel DM per i mutui ipo- tecari a tasso variabile era pari al 3,87 %, con soglia usura al 5,805%.
7 (vedi arti. 4, punto 1 dell'atto notarile del 28 giugno 2025, doc. 1 fascicolo di primo grado di parte appellante:
vedi anche documento di sintesi, allegato D all'atto notarile e sottoscritto dalle par- ti)
Il tasso di interesse moratorio è poi indicato in contratto al punto 3 dell'art.4, con espressa pattuizione che “…il tasso di mora non potrà mai essere inferiore a quello del finanziamento maggiorato di TRE (3) punti, comunque non superiore al tasso massimo consentito ai sensi della legge 108/96….”
(vedi art. 4 punto 3:
8 Facendo applicazione dei principi di diritto e dei criteri di calcolo in precedenza ri- chiamati, i tassi di interesse convenuti nel mutuo, sono ampiamente al di sotto della so- glia di usura, TEG del contratto pari al 5,690 %, a fronte di un tasso soglia di 5,805 %; tasso degli interessi moratori pari all'8,390% a fronte di un tasso soglia moratori dell'8,955% (3,97+2,1X1,5=8,955%).
4.2. Secondo i giudici di legittimità, la cosiddetta clausola di salvaguardia - in quanto preordinata a tutelare la validità di una clausola contrattuale, con la quale sono stati convenuti interessi moratori a tasso variabile, nell'eventualità del superamento del tasso-soglia di cui all'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, in conseguenza di fluttua- zioni successive alla stipula del contratto - non può valere ad elidere la nullità della pat- tuizione di un tasso che, sin dal momento della conclusione del contratto, è illecito in ra- gione del superamento del menzionato tasso soglia. (vedi Cass., 18/10/2024, ordinanza n. 27106. Nella specie, relativa a un contratto di leasing nel quale la determinazione degli interessi moratori era stata convenzionalmente ancorata al valore del tasso Euribor, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'originaria nullità della pattuizione, derivante dal superamento del tasso-soglia previsto dalla disciplina an- ti-usura, potesse considerarsi neutralizzata dalla clausola di salvaguardia con la quale le parti avevano stabilito che, in tale eventualità, l'ammontare degli interessi moratori re- stasse contenuto entro il limite del tasso-soglia suddetto).
9 Nella fattispecie invece non vi è una nullità originaria della relativa pattuizione, poiché il tasso degli interessi di mora convenuti al momento della stipula del contratto è di 8,390 % e il tasso soglia 8,955% e quindi il profilo di critica seppure infondato, resta assorbito.
4.3. Per quanto riguarda l'onere probatorio gravante sulle parti, i giudici di legitti- mità hanno più volte chiarito che “nelle controversie relative alla spettanza ed alla mi- sura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell' art. 2697 c.c. , si atteggia nel senso che il debitore che intenda far valere l'applicazione degli stessi in misura usuraria nel corso del rapporto è tenuto a dedurlo in modo specifico, anche mediante dettagliata re- lazione peritale, mentre per l'istituto bancario convenuto che voglia contestare il com- puto dei saggi non è sufficiente una contestazione generica, ma è necessario indicare quelli che sarebbero stati effettivamente applicati” (vedi Cass., 28/09/2023 , n. 27545; vedi anche Cass. S.U. 18/09/2020, n.19597: “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi mora- tori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”).
Nella fattispecie gli appellanti non hanno né allegato né provato l'applicazione di interessi usurari da parte della banca, essendosi limitati - sia nel giudizio di primo grado che in questa sede - a dedurre in modo del tutto generico ed indeterminato la pretesa usurarietà dei tassi di interesse, facendo integrale rinvio ad una relazione tecnica di par- te, redatta sulla scorta di criteri non condivisibili e desueti.
In tale contesto merita conferma il rigetto della richiesta di consulenza contabile, che avrebbe carattere suppletivo rispetto agli oneri di allegazione e prova che incombe- vano sulla parte (vedi Cassazione civile sez. VI, 15/12/2017, n.30218: “la consulenza tec- nica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti […] ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di
10 quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”; Cas- sazione civile sez. VI, 08/02/2011, n.3130: “è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o cir- costanze non provati”).
4.4. Deve quindi confermarsi il rigetto delle pretese fondate sulla contrarietà ab origine del contratto oggetto di causa alla legge n. 108/1996 per il superamento del tasso soglia.
5. Con il secondo motivo (“sulla indeterminatezza della tipologia del piano di ammortamento e del regime finanziario adottato e sulla indeterminatezza del tasso di interesse adottato con conseguente violazione degli artt. 1284 c.c., 1346 c.c. e 1418 c.c.
117 T.u.b.”) parte appellante in sintesi lamenta: “nel merito, a discapito di quanto soste- nuto dal Tribunale di Pisa appare, invece, chiara la violazione dell'art. 1346 c.c. posta in essere dalla parte appellata, a causa dell'evidente indeterminatezza della tipologia del piano di ammortamento e del regime finanziario adottato nel contratto di mutuo oggetto del presente giudizio e le conseguenze da ciò derivanti. Infatti, le parti pattui- vano nel contratto in oggetto il rimborso di rate eguali e costanti di fatto convenendo di utilizzare il sistema di ammortamento cosiddetto alla “francese”. Tuttavia, la parte odierna appellata ometteva di indicare il regime finanziario adottato in contratto, os- sia il principio ed il modello matematico necessario per definire e quantificare corret- tamente l'importo rateale costante ed il piano di ammortamento del contratto. La cir- costanza che ad ogni regime finanziario adottato corrispondono risultati molto diversi tra loro ha trovato dimostrazione nei calcoli matematici svolti dai CT ( Persona_1
Consulenza Tecnica, paragrafo 3 pagg. 5-12). […] Pertanto, il Tribunale di Pisa ha er- rato laddove non ha riconosciuto la nullità strutturale del contratto in oggetto e, per l'effetto, condannato la alla restituzione delle somme Controparte_1 indebitamente corrisposte dagli odierni appellanti. Ancora, il Giudice di Prime Cure ha errato laddove non ha riconosciuto che l'adozione dell'uno o dell'altro regime finanzia-
11 rio costituisce presupposto decisivo per il calcolo della rata di ammortamento di un contratto. […] In subordine, si chiedeva al Giudice di nella denegata e non Parte_4 creduta ipotesi in cui non avesse ravvisato la nullità strutturale del contratto impugna- to per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, di avere riguardo alla normativa nazionale e, segnatamente, all'art. 821 c. 3 c.c. […] Ebbene, il Giudice di Primo Grado non ha riconosciuto che dalla mancata pattuizione ed esplicitazione del regime finan- ziario adottato nonché del tasso applicato, è impossibile per l'utente (consumatore) avere coscienza non solo del tasso di interesse praticato ma soprattutto del reale “prez- zo” del contratto stipulato salvo che l'Istituto di credito non abbia posto in essere il re- gime a cd. capitalizzazione semplice.”
La seconda censura alla sentenza impugnata è destituita di fondamento.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, gli artt. 3 e 4 del con- tratto di mutuo oggetto di causa indicano l'importo unitario della rata (calcolata alla data di stipula) pari ad euro 579,44 nonché i criteri di determinazione degli interessi, preci- sandone il parametro di indicizzazione (Euribor 6 mesi, base 365/360) e le relative mo- dalità di rilevazione in costanza di rapporto, lo spread applicato (3,25%), il numero, la periodicità e la scadenza delle rate, nonché la durata ventennale dell'ammortamento
(v.doc. 1, fascicolo di primo grado parte appellante).
Il contratto prevede un ordinario ammortamento “alla francese”, atteso che il rim- borso di quanto erogato con annessi interessi segue una rata costante con quota capitale crescente (vedi allegato “C”, doc. 2 fascicolo di primo grado di parte appellante dal quale risulta chiaramente che lo stesso è sviluppato per tutta la durata del medesimo, e reca - per ciascuna rata- la data di scadenza, la rata costante per tutto il periodo dell'ammortamento di euro 579,44, la quota capitale della rata, la quota interessi ed il capitale residuo).
Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
«alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di ca- pitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indetermi-
12 nabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di traspa- renza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(vedi Cass. S.U. 29 maggio 2024 n. 15130, che in motivazione tra l'altro osserva: “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la pro- duzione di interessi nel periodo successivo”; “è quindi senz'altro legittimo che gli inte- ressi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versi- no nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rap- porto contestualmente al rimborso del capitale”; “nel piano di ammortamento allegato al contratto … erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddi- sfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rim- borso con una semplice sommatoria”; vedi anche recente Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
19/03/2025 n. 7382: “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione de- gli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mu-tuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quo- ta capi-tale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddo- ve il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il con- traente rappresentar-si quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla ba- se dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire.”).
13 Conclusivamente, merita conferma quanto stabilito dal Tribunale: il piano di am- mortamento è determinabile e non vi è alcun effetto anatocistico.
6. L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impu- gnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello se- guono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in euro
5.300,00 (fase di studio euro 1.600,00; fase introduttiva euro 1.100,00; fase decisionale euro 2.600,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico degli appellanti del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_5
nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1124/2023 del Tribunale di Pisa pubblicata il 15/09/2023,
[...] così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico degli appellanti i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, li condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi Euro 5.300,00.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 settembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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