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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3826 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4242/2019 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4242/2019 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 25.6.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA R. Parte_1 C.F._1
DE PASCALE 11 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. MAURI GUGLIELMO (c.f.:
) e dell'Avv. MAURI MARIA ( ) VIA R DE C.F._2 C.F._3
PASCALE 11 ANGRI;
( ) VIA R DE PASCALE CP_1 C.F._4
11 ANGRI;
dai quali è rappresentato e difeso;
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 P.IVA_1
C/O AVV. MARILENA VOTO V. ARCE N. 39 SALERNO, presso lo studio dell'Avv.
IN RA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._5 difeso;
CONVENUTO
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
Conclusioni: Come in atti.
Pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al fine di verificare la fondatezza o meno dell'unico motivo di lagnanza sollevato dall'attrice è necessario, preliminarmente, accertare la natura (nullità o annullabilità) del vizio rilevato dalla condomina odierna opponente avverso la delibera del 24.5.2018.
Sul punto, giurisprudenza costante e unanime della Suprema Corte, statuisce che : “ Le delibere dell'assemblea di condominio sono nulle se prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (cioè contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, se incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini ed, infine, se comunque invalide in relazione all'oggetto, mentre sono annullabili se affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, affette da irregolarità nel procedimento di convocazione e se violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (Cass. Civ. Sez.
Unite n. 4806/05).
Ne consegue che il motivo di doglianza dedotto da parte attrice relativo all'erronea ripartizione della spesa relativa alla sentenza n.197/2018 della Corte D'Appello di Salerno (ivi comprese le spese legali) secondo la ripartizione seguente: 1/3 a carico della sig.ra Parte_1
- 2/3 a carico della restante parte dei condomini facenti parte della cd. "verticale
[...]
", rientra tra i vizi che determinano l'annullabilità e non la nullità della delibera. Pt_1
Venendo adesso al merito della vicenda di cui è procedimento, il ctu, dopo scrupoloso esame della documentazione in atti, ha condivisibilmente accertato e chiarito che le spese in oggetto si riferiscono ad interventi eseguiti dalla in corrispondenza dei parapetti CP_3 perimetrali di ambedue le verticali denominate verticale “Stanzione” e ” per un Pt_1 importo rispettivamente pari a € 3.362,66 e € 2.154,67, per un totale di € 5.517,30.
Occorre evidenziare che con riguardo alla ripartizione delle spese relative al rifacimento di elementi accessori delle terrazze, quali - nel caso de quo - i parapetti prospicienti la facciata dell'edificio, non è dato individuare alcuna specifica disciplina sancita in una disposizione normativa.
Pertanto, pur nella consapevolezza dei diversi e contrastanti orientamenti giurisprudenziali in ordine agli elementi accessori delle terrazze a livello, si ritiene che – anche in ragione delle caratteristiche strutturali ed architettoniche dell'edificio CP_4
Pagina 2 di 4 di che trattasi – il criterio adottato dall'assemblea condominiale in data 24.5.2018 sia da considerarsi non corretto e illegittimo.
Al riguardo occorre premettere che il si articola in differenti corpi di CP_2 fabbrica, chiaramente distinguibili, ma attigui. Quelli orientati rispettivamente lungo il lato nord e sud, nello specifico, sono stati oggetto delle valutazioni peritali condotte in relazione alla odierna controversia. I due corpi di fabbrica in esame vengono identificati vicendevolmente come verticale “Stanzione” e verticale “Sabatino”, in virtù dei nominativi dei proprietari degli appartamenti, e relative terrazze private di copertura, site all'ultimo livello degli stessi. La sig.ra parte attrice, risulta proprietaria Parte_1 dell'appartamento sito all'ultimo piano della verticale orientata a sud, censita al fg. 18 p.lla
4570 sub. 33, cui la terrazza di copertura risulta di esclusiva pertinenza.
Si osserva che le spese di manutenzione per il parapetto così come per gli altri ripari della terrazza ad uso esclusivo vanno poste a carico dei relativi proprietari.
Invero, le strutture di che trattasi non svolgono funzione protettiva ma servono solo alla fruizione del terrazzo e alla relativa praticabilità.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di condominio di edifici, la terrazza a livello dell'appartamento di proprietà esclusiva di un singolo condomino assolve la stessa funzione di copertura del lastrico solare posta alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che alle spese per la relativa riparazione o ricostruzione devono contribuire, oltre al proprietario della terrazza, tutti i condomini dei piani sottostanti. E, in correlazione con tale obbligo, è configurabile il diritto dei condomini di deliberare sui lavori, sia pure solo con riguardo a quelli necessari per la conservazione della funzione di copertura della terrazza, mentre sono a carico esclusivo del proprietario di questa le spese per il rifacimento dei parapetti o di altri simili ripari, in quanto esse servono non già alla copertura, ma alla praticabilità della terrazza” (In tal senso Cass.
Civ. n. 15389/2000).
È invero ipotizzabile che la ripartizione delle spese relative al parapetto della terrazza venga posta a carico di tutti i condomini solo nel caso in cui gli interventi di rifacimento del lastrico solare rendano necessario l'abbattimento e il successivo ripristino degli elementi accessori per consentire l'impermeabilizzazione del terrazzo: interventi questi che nella fattispecie di che trattasi non erano previsti. (Si veda Cass. Civ. n. 11449/92).
Ne discende che la delibera del 24.5.2018, laddove ha deliberato al punto n. 1 all'ordine del giorno di ripartire le spese di euro 5.517,30 secondo la tabella A/1 terrazzo , Parte_1 va annullata, atteso che, invece, le spese andavano ripartite secondo l'orientamento espresso
Pagina 3 di 4 dalla giurisprudenza di legittimità sopra menzionata ossia a carico esclusivo dei proprietari delle terrazze in oggetto (euro 2.154,67 a carico di ed euro 3.362,66 a carico di Parte_1
), mentre le spese di lite di cui alla sentenza della Corte di Appello di Salerno Parte_2 andavano ripartite tra i condomini in base ai millesimi di proprietà.
Va, inoltre, accolta la domanda di indebito arricchimento proposta da parte attrice, atteso che essa ha versato una quota superiore a quella dovuta (per lavori e spese legali), con conseguente condanna del convenuto al pagamento della differenza pari ad euro CP_2
3.892,843 (6.650-2.154,67 per lavori-602,487 per spese legali), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, avendo parte attrice documentalmente provato di aver sborsato la somma complessiva di euro 6.650,00.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza del e CP_2 vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Annulla la delibera del 24.5.2018 relativamente al punto 1) all'ordine del giorno;
2) Condanna il al pagamento in favore di della Controparte_2 Parte_1 somma di 3.892,843, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore degli Controparte_2 avv.ti Maria Mauri e Guglielmo Mauri, difensori dell'attrice dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 318,00 per spese vive ed euro 1.400,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
4) Pone definitivamente a carico del le spese della ctu come Controparte_2 liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 02/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4242/2019 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 25.6.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA R. Parte_1 C.F._1
DE PASCALE 11 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. MAURI GUGLIELMO (c.f.:
) e dell'Avv. MAURI MARIA ( ) VIA R DE C.F._2 C.F._3
PASCALE 11 ANGRI;
( ) VIA R DE PASCALE CP_1 C.F._4
11 ANGRI;
dai quali è rappresentato e difeso;
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 P.IVA_1
C/O AVV. MARILENA VOTO V. ARCE N. 39 SALERNO, presso lo studio dell'Avv.
IN RA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._5 difeso;
CONVENUTO
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
Conclusioni: Come in atti.
Pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al fine di verificare la fondatezza o meno dell'unico motivo di lagnanza sollevato dall'attrice è necessario, preliminarmente, accertare la natura (nullità o annullabilità) del vizio rilevato dalla condomina odierna opponente avverso la delibera del 24.5.2018.
Sul punto, giurisprudenza costante e unanime della Suprema Corte, statuisce che : “ Le delibere dell'assemblea di condominio sono nulle se prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (cioè contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, se incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini ed, infine, se comunque invalide in relazione all'oggetto, mentre sono annullabili se affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, affette da irregolarità nel procedimento di convocazione e se violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (Cass. Civ. Sez.
Unite n. 4806/05).
Ne consegue che il motivo di doglianza dedotto da parte attrice relativo all'erronea ripartizione della spesa relativa alla sentenza n.197/2018 della Corte D'Appello di Salerno (ivi comprese le spese legali) secondo la ripartizione seguente: 1/3 a carico della sig.ra Parte_1
- 2/3 a carico della restante parte dei condomini facenti parte della cd. "verticale
[...]
", rientra tra i vizi che determinano l'annullabilità e non la nullità della delibera. Pt_1
Venendo adesso al merito della vicenda di cui è procedimento, il ctu, dopo scrupoloso esame della documentazione in atti, ha condivisibilmente accertato e chiarito che le spese in oggetto si riferiscono ad interventi eseguiti dalla in corrispondenza dei parapetti CP_3 perimetrali di ambedue le verticali denominate verticale “Stanzione” e ” per un Pt_1 importo rispettivamente pari a € 3.362,66 e € 2.154,67, per un totale di € 5.517,30.
Occorre evidenziare che con riguardo alla ripartizione delle spese relative al rifacimento di elementi accessori delle terrazze, quali - nel caso de quo - i parapetti prospicienti la facciata dell'edificio, non è dato individuare alcuna specifica disciplina sancita in una disposizione normativa.
Pertanto, pur nella consapevolezza dei diversi e contrastanti orientamenti giurisprudenziali in ordine agli elementi accessori delle terrazze a livello, si ritiene che – anche in ragione delle caratteristiche strutturali ed architettoniche dell'edificio CP_4
Pagina 2 di 4 di che trattasi – il criterio adottato dall'assemblea condominiale in data 24.5.2018 sia da considerarsi non corretto e illegittimo.
Al riguardo occorre premettere che il si articola in differenti corpi di CP_2 fabbrica, chiaramente distinguibili, ma attigui. Quelli orientati rispettivamente lungo il lato nord e sud, nello specifico, sono stati oggetto delle valutazioni peritali condotte in relazione alla odierna controversia. I due corpi di fabbrica in esame vengono identificati vicendevolmente come verticale “Stanzione” e verticale “Sabatino”, in virtù dei nominativi dei proprietari degli appartamenti, e relative terrazze private di copertura, site all'ultimo livello degli stessi. La sig.ra parte attrice, risulta proprietaria Parte_1 dell'appartamento sito all'ultimo piano della verticale orientata a sud, censita al fg. 18 p.lla
4570 sub. 33, cui la terrazza di copertura risulta di esclusiva pertinenza.
Si osserva che le spese di manutenzione per il parapetto così come per gli altri ripari della terrazza ad uso esclusivo vanno poste a carico dei relativi proprietari.
Invero, le strutture di che trattasi non svolgono funzione protettiva ma servono solo alla fruizione del terrazzo e alla relativa praticabilità.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di condominio di edifici, la terrazza a livello dell'appartamento di proprietà esclusiva di un singolo condomino assolve la stessa funzione di copertura del lastrico solare posta alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che alle spese per la relativa riparazione o ricostruzione devono contribuire, oltre al proprietario della terrazza, tutti i condomini dei piani sottostanti. E, in correlazione con tale obbligo, è configurabile il diritto dei condomini di deliberare sui lavori, sia pure solo con riguardo a quelli necessari per la conservazione della funzione di copertura della terrazza, mentre sono a carico esclusivo del proprietario di questa le spese per il rifacimento dei parapetti o di altri simili ripari, in quanto esse servono non già alla copertura, ma alla praticabilità della terrazza” (In tal senso Cass.
Civ. n. 15389/2000).
È invero ipotizzabile che la ripartizione delle spese relative al parapetto della terrazza venga posta a carico di tutti i condomini solo nel caso in cui gli interventi di rifacimento del lastrico solare rendano necessario l'abbattimento e il successivo ripristino degli elementi accessori per consentire l'impermeabilizzazione del terrazzo: interventi questi che nella fattispecie di che trattasi non erano previsti. (Si veda Cass. Civ. n. 11449/92).
Ne discende che la delibera del 24.5.2018, laddove ha deliberato al punto n. 1 all'ordine del giorno di ripartire le spese di euro 5.517,30 secondo la tabella A/1 terrazzo , Parte_1 va annullata, atteso che, invece, le spese andavano ripartite secondo l'orientamento espresso
Pagina 3 di 4 dalla giurisprudenza di legittimità sopra menzionata ossia a carico esclusivo dei proprietari delle terrazze in oggetto (euro 2.154,67 a carico di ed euro 3.362,66 a carico di Parte_1
), mentre le spese di lite di cui alla sentenza della Corte di Appello di Salerno Parte_2 andavano ripartite tra i condomini in base ai millesimi di proprietà.
Va, inoltre, accolta la domanda di indebito arricchimento proposta da parte attrice, atteso che essa ha versato una quota superiore a quella dovuta (per lavori e spese legali), con conseguente condanna del convenuto al pagamento della differenza pari ad euro CP_2
3.892,843 (6.650-2.154,67 per lavori-602,487 per spese legali), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, avendo parte attrice documentalmente provato di aver sborsato la somma complessiva di euro 6.650,00.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza del e CP_2 vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Annulla la delibera del 24.5.2018 relativamente al punto 1) all'ordine del giorno;
2) Condanna il al pagamento in favore di della Controparte_2 Parte_1 somma di 3.892,843, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore degli Controparte_2 avv.ti Maria Mauri e Guglielmo Mauri, difensori dell'attrice dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 318,00 per spese vive ed euro 1.400,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
4) Pone definitivamente a carico del le spese della ctu come Controparte_2 liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 02/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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