Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1936 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IM
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1936 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
Codice Fiscale_1 ) con il Parte 1 nato a [...] (
IN SI ( Codice Fiscale_2
e Parte 2 nata a [...] C.F. 3 con
C.F. 4 IN SI (C.F.
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 22/11/2024 con il quale Parte 1 e [...] Parte 2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 23.06.2012, a NI (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a NI (RN), rispettivamente in data 29.11.2013 e
17.04.2019, i figli Per_1 e Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di NI (RN) in Via Basento n. 11 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Signora Parte 2 nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. I figli Per 1 e Per_2 restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli Per 1 e Per_2 restano collocati prevalentemente presso la dimora familiare con la madre mentre il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: un giorno alla settimana tendenzialmente il mercoledì, dopo il lavoro, con l'impegno ad accompagnare i figli a scuola il giorno seguente, che potrebbe variare in base alle esigenze dei figli e ciascun genitore, sempre e comunque previo avviso;
Un fine settimana dal sabato dopo la scuola alla domenica dopo pranzo o dopo cena, il fine settimana successivo dal venerdì dopo l'uscita da scuola al sabato dopo pranzo o dopo cena, con eventuale previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali, previo comunicazione alla madre;
Le variazioni di calendari di visite dovranno per quanto possibile essere comunicate con almeno due giorni di anticipo per motivi logico-organizzativi;
Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente.
5. Il Signor Pt 1 verserà alla Signora Parte 2 tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €. 500,00 e così €.250,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il criterio del protocollo del Tribunale di Bologna adottato dal Tribunale di
NI;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. L'assegno familiare percepito dalla madre attualmente pari ad €. 350,00 sarà condiviso nella misura del 50% con il padre e pertanto la Signora Parte 2 verserà in favore del Signor Pt_1 la somma della metà mensile mediante bonifico bancario, tenuto conto delle possibili variazioni e rivalutazioni dell'importo;
8. L'abitazione familiare sita in Via Basento n. 11 come descritta in premessa resterà in comproprietà al 50% per ciascuna parte, pertanto la quota di rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto presso banca Credito Emiliano sarà a carico di entrambe le parti per la metà ciascuno
(vedi doc.23);
9. la Signora Parte 2 s'impegna altresì al pagamento di ogni utenza relativa all'immobile di via Basento n. 11 a NI (RN);
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale di Parte 1 e Parte 2 a)
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NI (RN) di procedere b) all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 90 Parte I Anno 2012); spese come da accordi.
Così deciso in NI, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi