TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3274 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza dell'8 luglio 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Filippo Liverini e C.F._2
Alessandro Liverini, come da procura in atti;
-attori-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro CP_1 CodiceFiscale_3
Farina, come da procura in atti;
-convenuta-
Conclusioni delle parti: All'udienza dell'8 luglio 2024, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio al fine di sentir accertare e dichiarare che “la condotta posta in essere CP_1
volontariamente dalla convenuta, Signora ai danni degli odierni attori, Signori CP_1
e e consistita nella pubblicazione sul proprio profilo Facebook di Parte_1 Parte_2 un “commento” compiutamente descritto nella presente citazione, è illecita ed ha prodotto un 1 danno consistente nella lesione della reputazione e dell'immagine, personale e professionale, dei
Signori e quantificabile in € 10.000,00 a testa o nella maggiore o Parte_1 Parte_2 minore somma ritenuta di giustizia da Codesto On.le Giudice” nonché per condannare la medesima “al pagamento in favore degli attori, Signori e di una Parte_1 Parte_2 somma di denaro pari ad € 10.000,00 a testa, per un totale di € 20.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia da Codesto On.le Giudice, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, subiti e subendi dagli stessi attori”.
A sostegno della domanda, gli attori asserivano che a far data dal 21.10.2020 e sino al mese di febbraio 2022, avevano esercitato l'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari confezionati denominata “Superuno”, presso l'unità immobiliare di proprietà di sita in Sant'Agata de' Goti (BN) alla Via Capellino snc, censita CP_1
catastalmente al NCEU foglio 32, particella 886, sub 10, da loro condotta in locazione in vitù di contratto del 21.10.2020 stipulato tra la e la CP_1 Parte_3
Deducevano di essersi trovati nell'impossibilità di proseguire nell'attività commerciale a causa della crisi economica derivata dalla pandemia COVID 19, e che per tali ragioni si erano visti costretti a recedere anticipatamente dal contratto di locazione.
Gli attori lamentavano che la convenuta, in data 12.02.2022, con l'intento di ricollocare sul mercato l'immobile locato, aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook il seguente annuncio: “Affittasi locale commerciale 250 mq con ufficio doppi servizi igienici con antibagno, parcheggio ampio davanti il negozio, vetrine fronte” e che il giorno successivo, nel rispondere al seguente commento pubblicato dall'utente : “ma chiude il negozio che c'è?”, forniva un riscontro Parte_4 avente il seguente tenore letterale: “però ci vorrebbe stavolta qualcuno serio, che lo sappia fare davvero il commerciante”.
Gli attori asserivano che il commento in questione, indubbiamente riferito a loro in quanto precedentemente esercenti l'attività commerciale nell'immobile oggetto dell'annuncio, avesse un contenuto diffamatorio integrante gli estremi di un danno di natura patrimoniale e non patrimoniale.
Chiedevano quindi la condanna della al risarcimento del danno patito, quantificato nella CP_1
somma complessiva di 20.000,00 euro o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la quale contestava l'avversa domanda di cui chiedeva il CP_1
rigetto.
La convenuta eccepiva, in particolare, la carenza di legittimazione attiva degli attori, sul presupposto che il danno lamentato era stato arrecato alla società Parte_5
2
[...] e non ai soci e in proprio. Contestava poi nel Parte_2 Parte_1 Parte_2 merito la richiesta risarcitoria, deducendone l'insussistenza ed infondatezza.
Alla prima udienza del 20 febbraio 2023, erano assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, essendo stata ritenuta superflua la prova testimoniale articolata della parti.
All'udienza dell'8 luglio 2024, la causa era riservata in decisione.
La domanda è infondata, e va pertanto rigettata.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta.
Ed invero, secondo la giurisprudenza costante formatasi sul punto, il danno all'immagine può colpire direttamente non solo la persona giuridica in sé, ma anche i singoli membri che la compongono. Dunque, legittimati all'azione risarcitoria sono sia i soci dell'ente che l'ente stesso, atteso che l'onore collettivo o sociale è un bene giuridico tutelato in capo a tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità, passibile di essere leso per effetto di condotte diffamatorie e denigratorie, al pari dei singoli soci (cfr., su tutte, Cass. pen., Sez. V, 5 giugno – 7 settembre 2023,
n. 36931). Ne consegue che, quando l'offesa viene ad incidere sulla considerazione di cui l'ente gode nella collettività, i singoli soggetti offesi, al pari dell'ente, sono legittimati ad agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno patito.
Ciò premesso, venendo al merito della controversia, si osserva quanto segue.
Gli attori deducono di aver subito un danno di natura patrimoniale e non patrimoniale scaturente dal seguente commento facebook riconducibile all'odierna convenuta: “però ci vorrebbe stavolta qualcuno serio, che lo sappia fare davvero il commerciante”. Gli attori sostengono che tale commento sia direttamente rferibile a loro, in quanto esercenti l'attività di commercianti nel locale di proprietà della e che ciò abbia cagionato un grave danno all propria reputazione e alla CP_1
propria immagine professionale.
Trattasi però di un assunto sprovvisto del benchè minimo supporto probatorio.
Ed invero, in tema di danno all'immagine ed alla reputazione, la giurisprudenza maggioritaria pone l'accento sulla valutazione di lesività diffamatoria, che deve essere formulata in maniera specifica, e sulla impossibilità di considerare tale danno in re ipsa, in quanto non si identifica con la semplice lesione in sé dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze derivanti da tale lesione, sicché la sua esistenza, nel caso concreto, deve essere allegata e provata dalla parte che ne chiede il risarcimento, anche attraverso il ricorso a presunzioni gravi precise e concordanti,
3 assumendo rilevanza a tale fine, quali parametri di riferimento, la diffusione e la rilevanza dell'offesa e finanche la stessa posizione sociale della vittima.
Nella fattispecie, tale prova non è stata fornita.
Risulta infatti assente qualsiasi elemento che attesti l'integrazione in capo agli attori di danni all'onore, alla reputazione, al decoro e all'immagine.
Come, infatti, chiarito all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (condiviso dalla scrivente e qui richiamato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.) "il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima" (cfr. Cass., Sez. 3, Ord. n. 4005 del 18.2.2020; cfr., nello stesso senso, Cass.,
Sez. 6 - 3, Ord. n. 8861 del 31.3.2021; Cass., Sez. 3, Ord. n. 31537 del 6.12.2018 e Cass., Sez. 6 - 3,
Ord. n. 7594 del 28.3.2018; cfr., altresì, Cass., Sez. 2, Ord. n. 28742 del 9.11.2018, che, pur se relativa alla categoria del "danno esistenziale", ribadisce l'inesistenza del danno "in re ipsa" nell'ambito dei pregiudizi non patrimoniali).
Né la circostanza che sia stato leso un diritto inviolabile della persona permette di ottenere il risarcimento in assenza di specifica allegazione del pregiudizio, e ciò pure in relazione alla categoria del "danno morale" (cfr. Cass., Sez.
6 - L, Ord. n. 29206 del 12.11.2019 e Cass., Sez. 3,
Sent. n. 11269 del 10.5.2018).
Ed ancora, la giurisprudenza ha sottolineato, con particolare riferimento al cd.danno-conseguenza, che "è da respingere l'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo" (sul punto cfr. Cass. SS.UU. 26972/2008, Cass. 11269/2018, secondo cui "la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato"; e, con specifico riferimento al danno all'onore ed alla reputazione Cass.7594/2018 e Cass. 31537/2018). Se pure è vero che in tema di prova del danno è possibile far ricorso a presunzioni semplici (sul punto cfr.
4 Cass. 26972/2008 e Cass. SS.UU. 3677/2009) resta l'onere -proprio della prova logica- di colui che si assume leso, di fornire quegli elementi di fatto certi da cui inferire l'esistenza del fatto ignoto, nella specie costituito dalla esistenza e dall'entità del pregiudizio.
Ebbene, sotto tale profilo, nessuna prova è stata fornita della gravità del dolore e sofferenza da esse scaturiti in capo agli odierni attori.
Il Tribunale condivide ed intende, pertanto, assicurare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, recentemente confermato, secondo cui “il danno non patrimoniale” da lesione di diritti fondamentali, “quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire”, Cass. sez. 3^, ord. 18.1.2018, n. 907 (in senso analogo, Cass. sez. 1^, sent.
25.1.2017, n. 1931), essendo stato anche chiarito che, “in materia di responsabilità civile… è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificarsi con qualsiasi con conseguenza pregiudizievole della lesione… di diritti della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche tramite presunzioni semplici” (Cass. sez. 3^, sent. 13.10.2016, n. 20643). Infine, per quanto necessita, merita ancora di essere ricordato che la Suprema Corte ha anche avuto modo di specificare che “in tema di responsabilità civile… il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni” (Cass. sez. 3^, sent.
26.10.2017, n. 25420).
Nella fattispecie, si osserva che e non hanno specificamente Parte_1 Parte_2
dedotto, né tantomeno provato di avere subito delle conseguenze sia sul piano non patrimoniale
(intese come sofferenza morale, vergogna, disistima di sé) che sul piano patrimoniale (quali, ad esempio, la perdita di clientela o di fatturato) derivanti dal commento facebook in esame, e neppure può dirsi con certezza che la frase in questione “però ci vorrebbe stavolta qualcuno serio, che lo sappia fare davvero il commerciante” si riferisca proprio agli attori, non essendovi alcun riferimento, sia pure implicito, alle loro persone.
In conclusione, la domanda va rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da e nei confronti di ogni altra istanza ed Parte_1 Parte_2 CP_1
eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna gli attori al pagamento delle spese processuali liquidate in € 4097,00 per compenso di avvocato di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva,
€ 700,00 per la fase di trattazione ed € 1701,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Pietro Farina ex art. 93 c.p.c.;
Benevento, 3 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3274 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza dell'8 luglio 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Filippo Liverini e C.F._2
Alessandro Liverini, come da procura in atti;
-attori-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro CP_1 CodiceFiscale_3
Farina, come da procura in atti;
-convenuta-
Conclusioni delle parti: All'udienza dell'8 luglio 2024, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio al fine di sentir accertare e dichiarare che “la condotta posta in essere CP_1
volontariamente dalla convenuta, Signora ai danni degli odierni attori, Signori CP_1
e e consistita nella pubblicazione sul proprio profilo Facebook di Parte_1 Parte_2 un “commento” compiutamente descritto nella presente citazione, è illecita ed ha prodotto un 1 danno consistente nella lesione della reputazione e dell'immagine, personale e professionale, dei
Signori e quantificabile in € 10.000,00 a testa o nella maggiore o Parte_1 Parte_2 minore somma ritenuta di giustizia da Codesto On.le Giudice” nonché per condannare la medesima “al pagamento in favore degli attori, Signori e di una Parte_1 Parte_2 somma di denaro pari ad € 10.000,00 a testa, per un totale di € 20.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia da Codesto On.le Giudice, a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, subiti e subendi dagli stessi attori”.
A sostegno della domanda, gli attori asserivano che a far data dal 21.10.2020 e sino al mese di febbraio 2022, avevano esercitato l'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari confezionati denominata “Superuno”, presso l'unità immobiliare di proprietà di sita in Sant'Agata de' Goti (BN) alla Via Capellino snc, censita CP_1
catastalmente al NCEU foglio 32, particella 886, sub 10, da loro condotta in locazione in vitù di contratto del 21.10.2020 stipulato tra la e la CP_1 Parte_3
Deducevano di essersi trovati nell'impossibilità di proseguire nell'attività commerciale a causa della crisi economica derivata dalla pandemia COVID 19, e che per tali ragioni si erano visti costretti a recedere anticipatamente dal contratto di locazione.
Gli attori lamentavano che la convenuta, in data 12.02.2022, con l'intento di ricollocare sul mercato l'immobile locato, aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook il seguente annuncio: “Affittasi locale commerciale 250 mq con ufficio doppi servizi igienici con antibagno, parcheggio ampio davanti il negozio, vetrine fronte” e che il giorno successivo, nel rispondere al seguente commento pubblicato dall'utente : “ma chiude il negozio che c'è?”, forniva un riscontro Parte_4 avente il seguente tenore letterale: “però ci vorrebbe stavolta qualcuno serio, che lo sappia fare davvero il commerciante”.
Gli attori asserivano che il commento in questione, indubbiamente riferito a loro in quanto precedentemente esercenti l'attività commerciale nell'immobile oggetto dell'annuncio, avesse un contenuto diffamatorio integrante gli estremi di un danno di natura patrimoniale e non patrimoniale.
Chiedevano quindi la condanna della al risarcimento del danno patito, quantificato nella CP_1
somma complessiva di 20.000,00 euro o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la quale contestava l'avversa domanda di cui chiedeva il CP_1
rigetto.
La convenuta eccepiva, in particolare, la carenza di legittimazione attiva degli attori, sul presupposto che il danno lamentato era stato arrecato alla società Parte_5
2
[...] e non ai soci e in proprio. Contestava poi nel Parte_2 Parte_1 Parte_2 merito la richiesta risarcitoria, deducendone l'insussistenza ed infondatezza.
Alla prima udienza del 20 febbraio 2023, erano assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, essendo stata ritenuta superflua la prova testimoniale articolata della parti.
All'udienza dell'8 luglio 2024, la causa era riservata in decisione.
La domanda è infondata, e va pertanto rigettata.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta.
Ed invero, secondo la giurisprudenza costante formatasi sul punto, il danno all'immagine può colpire direttamente non solo la persona giuridica in sé, ma anche i singoli membri che la compongono. Dunque, legittimati all'azione risarcitoria sono sia i soci dell'ente che l'ente stesso, atteso che l'onore collettivo o sociale è un bene giuridico tutelato in capo a tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità, passibile di essere leso per effetto di condotte diffamatorie e denigratorie, al pari dei singoli soci (cfr., su tutte, Cass. pen., Sez. V, 5 giugno – 7 settembre 2023,
n. 36931). Ne consegue che, quando l'offesa viene ad incidere sulla considerazione di cui l'ente gode nella collettività, i singoli soggetti offesi, al pari dell'ente, sono legittimati ad agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno patito.
Ciò premesso, venendo al merito della controversia, si osserva quanto segue.
Gli attori deducono di aver subito un danno di natura patrimoniale e non patrimoniale scaturente dal seguente commento facebook riconducibile all'odierna convenuta: “però ci vorrebbe stavolta qualcuno serio, che lo sappia fare davvero il commerciante”. Gli attori sostengono che tale commento sia direttamente rferibile a loro, in quanto esercenti l'attività di commercianti nel locale di proprietà della e che ciò abbia cagionato un grave danno all propria reputazione e alla CP_1
propria immagine professionale.
Trattasi però di un assunto sprovvisto del benchè minimo supporto probatorio.
Ed invero, in tema di danno all'immagine ed alla reputazione, la giurisprudenza maggioritaria pone l'accento sulla valutazione di lesività diffamatoria, che deve essere formulata in maniera specifica, e sulla impossibilità di considerare tale danno in re ipsa, in quanto non si identifica con la semplice lesione in sé dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze derivanti da tale lesione, sicché la sua esistenza, nel caso concreto, deve essere allegata e provata dalla parte che ne chiede il risarcimento, anche attraverso il ricorso a presunzioni gravi precise e concordanti,
3 assumendo rilevanza a tale fine, quali parametri di riferimento, la diffusione e la rilevanza dell'offesa e finanche la stessa posizione sociale della vittima.
Nella fattispecie, tale prova non è stata fornita.
Risulta infatti assente qualsiasi elemento che attesti l'integrazione in capo agli attori di danni all'onore, alla reputazione, al decoro e all'immagine.
Come, infatti, chiarito all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (condiviso dalla scrivente e qui richiamato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.) "il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima" (cfr. Cass., Sez. 3, Ord. n. 4005 del 18.2.2020; cfr., nello stesso senso, Cass.,
Sez. 6 - 3, Ord. n. 8861 del 31.3.2021; Cass., Sez. 3, Ord. n. 31537 del 6.12.2018 e Cass., Sez. 6 - 3,
Ord. n. 7594 del 28.3.2018; cfr., altresì, Cass., Sez. 2, Ord. n. 28742 del 9.11.2018, che, pur se relativa alla categoria del "danno esistenziale", ribadisce l'inesistenza del danno "in re ipsa" nell'ambito dei pregiudizi non patrimoniali).
Né la circostanza che sia stato leso un diritto inviolabile della persona permette di ottenere il risarcimento in assenza di specifica allegazione del pregiudizio, e ciò pure in relazione alla categoria del "danno morale" (cfr. Cass., Sez.
6 - L, Ord. n. 29206 del 12.11.2019 e Cass., Sez. 3,
Sent. n. 11269 del 10.5.2018).
Ed ancora, la giurisprudenza ha sottolineato, con particolare riferimento al cd.danno-conseguenza, che "è da respingere l'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo" (sul punto cfr. Cass. SS.UU. 26972/2008, Cass. 11269/2018, secondo cui "la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato"; e, con specifico riferimento al danno all'onore ed alla reputazione Cass.7594/2018 e Cass. 31537/2018). Se pure è vero che in tema di prova del danno è possibile far ricorso a presunzioni semplici (sul punto cfr.
4 Cass. 26972/2008 e Cass. SS.UU. 3677/2009) resta l'onere -proprio della prova logica- di colui che si assume leso, di fornire quegli elementi di fatto certi da cui inferire l'esistenza del fatto ignoto, nella specie costituito dalla esistenza e dall'entità del pregiudizio.
Ebbene, sotto tale profilo, nessuna prova è stata fornita della gravità del dolore e sofferenza da esse scaturiti in capo agli odierni attori.
Il Tribunale condivide ed intende, pertanto, assicurare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, recentemente confermato, secondo cui “il danno non patrimoniale” da lesione di diritti fondamentali, “quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire”, Cass. sez. 3^, ord. 18.1.2018, n. 907 (in senso analogo, Cass. sez. 1^, sent.
25.1.2017, n. 1931), essendo stato anche chiarito che, “in materia di responsabilità civile… è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificarsi con qualsiasi con conseguenza pregiudizievole della lesione… di diritti della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche tramite presunzioni semplici” (Cass. sez. 3^, sent. 13.10.2016, n. 20643). Infine, per quanto necessita, merita ancora di essere ricordato che la Suprema Corte ha anche avuto modo di specificare che “in tema di responsabilità civile… il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni” (Cass. sez. 3^, sent.
26.10.2017, n. 25420).
Nella fattispecie, si osserva che e non hanno specificamente Parte_1 Parte_2
dedotto, né tantomeno provato di avere subito delle conseguenze sia sul piano non patrimoniale
(intese come sofferenza morale, vergogna, disistima di sé) che sul piano patrimoniale (quali, ad esempio, la perdita di clientela o di fatturato) derivanti dal commento facebook in esame, e neppure può dirsi con certezza che la frase in questione “però ci vorrebbe stavolta qualcuno serio, che lo sappia fare davvero il commerciante” si riferisca proprio agli attori, non essendovi alcun riferimento, sia pure implicito, alle loro persone.
In conclusione, la domanda va rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da e nei confronti di ogni altra istanza ed Parte_1 Parte_2 CP_1
eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna gli attori al pagamento delle spese processuali liquidate in € 4097,00 per compenso di avvocato di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva,
€ 700,00 per la fase di trattazione ed € 1701,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Pietro Farina ex art. 93 c.p.c.;
Benevento, 3 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
6