Sentenza 19 maggio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2003, n. 7805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7805 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
ee 67492 E N 6 O REPUBBLI07805/03 8 I 9 Z 1 5 / A . 4 R / N T 6 S 2 I A . G IN NOME DEL A E I .R E L .P R R L D A A A T L ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E D U B D A Oggetto IB I E T S T A R 1 N N I E 3 T SEZIONE TRIBUTARIA S E 1 R Tributaria I . E A T N A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M Dott. Ugo RIGGIO Presidente R.G.N. 22895/99 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere 22895/99 Consigliere Cron1158/00 Dott. Antonio MERONE 17158 Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Rep. Dott. Antonino DI BLASI Consigliere Ud. 24/10/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLUSSI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato SIMONE CICCOTTI, che la difende unitamente agli avvocati ALDO CAMPESAN, CLAUDIO TONIOLO, giusta delega in calce;
- ricorrente COATE SUPREMA DI CASAZIONE
contro
CAMPIONE CIVILE MINISTERO FINANZE;
64492 intimato e sul 2° ricorso n° 01158/00 proposto da: 2002 DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 3867 MINISTERO -1- tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
COLUSSI SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1633/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 14/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
inammissibilità del ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo La TT ET SI AN s.p.a. ha chiesto il rimborso delle somme pagate a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società, perché ritenute incompatibili con le norme comunitarie. Il Tribunale ha condannato l'Amministrazione al pagamento della somma di lire 78.000.000, oltre interessi legali dalla domanda, con compensazione delle spese. La Corte di Appello ha accolto parzialmente l'appello dell'Amministrazione ed ha riconosciuto dovuta la somma di lire 12.000.000, con gli interessi legali dalla domanda, ed ha compensato le spese, ritenendo che la SI aveva rispettato il termine di decadenza triennale, per chiedere il rimborso, solo per il 1992, mentre per gli altri anni non aveva provato la data di ricevimento -e quindi la tempestività- delle richieste di rimborso prodotte in via amministrativa. Ha proposto ricorso la società deducendo un unico motivo. Il Ministero ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale. Motivi della decisione I ricorsi vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza. Con l'unico motivo la ricorrente ha dedotto "violazione di legge-art. 11 e 13 d.p.r. 641/1972- art.2 d.p.r. 1199/1971-carente e contraddittoria motivazione” sul presupposto che la Corte territoriale ha errato a ritenere rilevante la data di ricevimento della istanza di rimborso e non la data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento. In particolare, ha rilevato che per la somma versata il 27 giugno 1991 vi è stata richiesta di rimborso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento n.2229 in data 20 settembre 1991, e che non risulterebbe provata la data in cui l'Amministrazione finanziaria ha ricevuto l'istanza, pur spedita. Il Ministero ha resistito sostenendo che nella specie manca la cartolina di ritorno, sicchè non risulta provato né la data in cui l'Amministrazione ha ricevuto l'istanza, né se l'istanza sia mai pervenuta. Il ministero, inoltre, ha proposto ricorso incidentale sul presupposto che la Corte territoriale l'avrebbe condannato al pagamento di lire 78.000.000, senza avere tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge n. 448/1998, in base alle quali andava detratta la somma di lire 500.000 per la tassa di iscrizione dell'atto costitutivo e andavano liquidati gli interessi nella misura del 2,50%. Ritiene la Corte che il ricorso principale deve essere rigettato perché infondato. Va sicuramente confermato l'orientamento secondo il quale deve aversi riguardo alla data di spedizione e non a quella di ricezione della domanda da parte della amministrazione sempre che, in caso di specifica contestazione, l'istante provi (ad esempio mediante il c.d. avviso di ricevimento) che alla spedizione della domanda sia seguita la ricezione della stessa (Cass. Sez. Trib. sent. Я к вет n.11362/2001). Nella specie è emerso che manca la cartolina di ritorno della raccomandata con cui è stato richiesto il rimborso, e il Ministero nel ricorso ha eccepito che non risulta provato se l'istanza sia mai pervenuta. In un tale contesto, allora, non è sufficiente avere riguardo alla data di spedizione della richiesta di rimborso, ma è necessario acquisire la prova della ricezione (prova che nella specie non è stata fornita). Il ricorso incidentale è inammissibile sia perché fa riferimento al contenuto di una sentenza che non è quello della sentenza impugnata (il ricorrente incidentale parla di una condanna a lire 78.000.000, mentre la sentenza impugnata contiene una condanna a lire 12.000.000) e sia perché nell'impugnazione manca totalmente il fatto, sicchè non è dato conoscere gli elementi della fattispecie per la quale si è invocato lo ius superveniens. Sussistono giusti motivi per compensare lespese.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, rigetta il principale e dichiara inammissibile l'incidentale. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 24. 10. 2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. est. Dr. Ugo Riggie Dr. Giuseppe Falcone L CANCELLIERE CO R 자 A dott. Luigi Pitano ASSAZIO IN CANCELER DEPORTATA .19 MAG. 2003 CANCELLIERE dott. Luigi Riteno