Sentenza 23 marzo 1999
Massime • 1
L'organo promotore dell'esecuzione dell'ordine di demolizione va identificato nel pubblico ministero, il quale emette l'ingiunzione a demolire rivolta al condannato senza la necessità di ottenere previamente la determinazione da parte del giudice dell'esecuzione delle modalità esecutive del relativo ordine. Se sull'esistenza, la legittimità e l'interpretazione del titolo o sull'eseguibilità della demolizione sorgano controversie competente a deciderle è il giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/1999, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri: Camera di consiglio
Dr. Davide AVITABILE Presidente del 23.3.1999
Dr. Pietro GIAMMANCO Consigliere SENTENZA
Dr. Olindo SCHETTINO Consigliere N. 1140
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Claudia SQUASSONI Consigliere N. 36099/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal P.M. presso la PRETURA DI MESSINAavverso il decreto del Pretore di Messina 4 marzo 1998 n.35, con la quale questi nelle funzioni di giudice di esecuzione ha rigettato, dichiarandola inammissibile, la richiesta del P.M. di determinazione delle modalità esecutive dell'ordine di demolizione di manufatto abusivamente costruito, emesso con sentenza definitiva del Pretore di Messina nel processo penale n.2037/95 R.G. a carico di DO PE;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F.MANNINO;
Lette le conclusioni del P.G., in persona del Dott. Bruno RANIERI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Il processo penale per reati edilizi a carico di EP ND, imputato di contravvenzione alle norme urbanistiche per aver proseguito i lavori di costruzione di un fabbricato a tre elevazioni f.t. di mq.180 circa in vill. Orto Liuzzo in assenza di concessione edilizia, si è concluso con sentenza di condanna e ordine di demolizione dell'opera abusiva, sentenza divenuta esecutiva il 12 gennaio 1998.
Il Pubblico Ministero presso la Pretura di Messina, ritenendo che l'ordine di demolizione per la sua natura di sanzione amministrativa non fosse soggetto agli effetti della sospensione condizionale della pena, il 25 febbraio 1998 iniziava la procedura di incidente di esecuzione chiedendo che il giudice dell'esecuzione procedesse alla definizione delle modalità esecutive dell'ordine suddetto, non eseguito dal condannato.
Il 4 marzo 1998 il Pretore adito - premesso che il legittimo intervento del giudice dell'esecuzione presuppone che il condannato non abbia adempiuto alla diffida a demolire l'opera abusiva rivoltagli dal P.M. o vi abbia adempiuto in maniera incompleta, e che pertanto doveva ritenersi preliminare alla richiesta di incidente di esecuzione l'intimazione a demolire da parte del pubblico ministero con formale atto di diffida - dichiarava de plano, ai sensi dell'art.666 c.p.p., inammissibile la richiesta.
Avverso il suddetto provvedimento il P.M. presso la Pretura propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto che vi fossero i presupposti per provvedere ai sensi dell'art. 666 cpv. c.p.p., ma questa norma richiede che i motivi dell'inammissibilità siano di particolare evidenza, circostanza che certamente non poteva considerarsi sussistente nel caso in esame;
2. Il pubblico ministero è organo meramente esecutivo dei provvedimenti giurisdizionali e non gli sono attribuiti poteri decisori. Ne consegue che possa agire de plano solo in presenza di provvedimenti giurisdizionali la cui esecuzione sia tipizzata e puntualmente disciplinata dall'ordinamento e il cui contenuto sia chiaramente specificato nel titolo esecutivo. Viceversa, è compito del giudice dell'esecuzione interpretare il giudicato e individuarne la portata e i limiti ai fini dell'esecuzione. Nè sarebbe razionale e legittimo che un provvedimento emesso dal giudice sia rimesso per l'esecuzione a una diversa autorità con poteri discrezionali perché questo comporterebbe la dismissione di poteri giurisdizionali. Di qui l'ovvia conseguenza che l'ordine di demolizione non possa essere eseguito coattivamente dal giudice senza una preventiva delibazione del giudice dell'esecuzione.
3. L'esecuzione dell'ordine di demolizione ex art. 7 L. 1985 n. 47 è del tutto priva di qualsiasi disciplina normativa, essendo del tutto ignorata nel titolo secondo del libro decimo del codice di rito, non potendosi ritenere idonea a tipizzarne i contenuti la circolare ministeriale 20 novembre 1997, che, a parte la discutibile valenza normativa, non appare rivolta in via esclusiva al pubblico ministero, nè è idonea a limitare i poteri-doveri del giudice dell'esecuzione. L'esecuzione dell'ordine suddetto si deve, perciò, considerare attività assolutamente, atipica e l'individuazione dei limiti e delle modalità di essa resta affidata a valutazioni ampiamente discrezionali, per cui non può non essere preceduta da una fase prodromica di competenza del giudice dell'esecuzione, al quale soltanto può essere demandato il compito di fissarne in maniera puntuale le modalità esecutive. Cass., Sez. U., 24 luglio 1996 chiarisce, infatti, che l'organo promotore dell'esecuzione va individuato nel pubblico ministero, il quale, ove il condannato non ottemperi, non potrà che in vestire il giudice dell'esecuzione al fine della fissazione delle modalità di esecuzione. Spetta, pertanto al giudice - secondo la tesi del ricorrente - la verifica preliminare dell'eseguibilità dell'ordine di demolizione e, quindi, della determinazione del cosa e del come demolire e il P.M. non può neppure ingiungere in via preliminare la demolizione. Tale ordine, infatti, presupporrebbe una valutazione non meramente formale del titolo esecutivo in rapporto alle (eventualmente mutate) situazioni di fatto: si tratta, infatti, di valutare l'eseguibilità dell'ordine di demolizione in relazione agli eventuali provvedimenti dell'organo comunale, all'eventuale modifica degli strumenti urbanistici, alla condotta del condannato, alle eventuali istanze proposte, alla possibilità tecnica di procedere alla demolizione e alla conseguente valutazione di estendere o ridurre le opere oggetto di intervento.
4. Queste considerazioni di carattere generale trovano corrispondenza nel caso in esame, nel quale si aggiungono circostanze specifiche tali, comunque, da impedire l'avvio immediato dell'esecuzione. È sufficiente procedere alla lettura dell'imputazione e del dispositivo della sentenza da eseguire per rendersi conto dell'assoluta indeterminatezza dell'attività esecutiva da svolgere. Appare pertanto indispensabile che demandare al giudice dell'esecuzione il compito di specificare il contenuto del dispositivo con riguardo all'obbligo di demolizione. In assenza di ciò non appare possibile neppure verificare in astratto se il condannato abbia ottemperato all'ordine di demolire.
La questione sollevata dal P.M. presso la Pretura di Messina è stata affrontata dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza 24 luglio 1996 n. 15, ric. Monterisi, nella quale si trovano affermati i criteri ai quali deve farsi riferimento per porre ad esecuzione l'ordine di demolizione della costruzione abusiva, impartito dal giudice penale ai sensi dell'art. 7 L. 28 febbraio 1985 n. 47 nella decisione emessa a seguito dell'accertamento giudiziale della violazione delle norme della legge urbanistica.
Con la richiamata sentenza la Corte, dopo un'accurata disamina dei termini del problema desunti dal contrasto giurisprudenziale che ha dato luogo all'intervento a sezioni unite, si è determinata nel senso di riconoscere la natura di provvedimento giurisdizionale all'ordine di demolizione, con la conseguenza che ne è demandata l'esecuzione al pubblico ministero ed al giudice dell'esecuzione, secondo i rispettivì ruoli (artt.655 ss. e 666 c.p.p.). Ed ha precisato che detto ordine, costituisce una sanzione amministrativa, applicata dal giudice ordinario nell'esercizio di poteri caratterizzati dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale il relativo esercizio è attribuito, natura giurisdizionale che ad un tempo impronta la forma, gli effetti e lo scopo stesso. Risolto, in questi termini, il complesso problema della natura giuridica dell'ordine di demolizione, la Corte ha affrontato quello dell'esecuzione, dettando i seguenti criteri:
Passando alle modalità di esecuzione ed agli organi preposti, osserva questo Collegio che, essendo il titolo esecutivo costituito dalla sentenza irrevocabile, comprensiva dell'ordine di demolizione, l'organo promotore dell'esecuzione va identificato nel pubblico ministero, il quale, ove il condannato non ottemperi all'ingiunzione a demolire, non potrà che investire il giudice dell'esecuzione, al fine della fissazione delle modalità di esecuzione. Non resta quindi che applicare all'esecuzione dell'ordine di demolizione il procedimento attinente all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali: il pubblico ministero "cura di ufficio l'esecuzione ... (art.655 cod.proc.pen. e 29 reg.): ove sorga una controversia concernente non solo il titolo ma le modalità esecutive viene instaurato dallo stesso pubblico ministero, dall'interessato o dal difensore procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione (artt. 665 ss. cod.proc.pen). Tali questioni possono riguardare anche i rapporti con i provvedimenti concorrenti della pubblica amministrazione oppure le modalità della stessa esecuzione d'ufficio ove l'intimato non provveda direttamente alla demolizione.
Come si vede, la lettura dell'intero paragrafo dedicato dalla sentenza al problema dell'inquadramento dell'obbligo di demolizione nel sistema del procedimento esecutivo conduce alla puntuale individuazione dei ruoli del pubblico ministero e del giudice in coerenza con le rispettive funzioni processuali.
Ai sensi dell'art.655 c.p.p., quale organo promotore del procedimento il pubblico ministero cura d'ufficio l'esecuzione dell'ordine di demolizione di una costruzione abusiva, ponendo in esecuzione il titolo, costituito dalla sentenza di condanna passata in giudicato, mediante il compimento del primo atto da cui prende avvio la procedura, l'ingiunzione a demolire rivolta al condannato. L'esecuzione d'ufficio richiede - perché si diano contenuti precisi all'ingiunzione a demolire, che non può ridursi alla mera notificazione del titolo esecutivo - la preventiva elaborazione a cura del pubblico ministero di un programma esecutivo, che procede dall'interpretazione del titolo in base alle risultanze di tutti gli atti processuali, e non solo dell'imputazione e del dispositivo della sentenza da eseguire, con possibilità di ricorrere a tutti i mezzi previsti dalla legge, in accordo con le pubbliche amministrazioni competenti, per apprestare le soluzioni tecniche e giuridiche idonee e i provvedimenti da adottare, previo interpello del sindaco e delle altre pubbliche amministrazioni interessate in merito ai provvedimenti eventualmente emanati dal comune e, in genere, all'eseguibilità della demolizione dell'opera abusivamente realizzata.
Ove sull'esistenza, la legittimità e l'interpretazione del titolo o sull'eseguibilità della demolizione per motivi giuridici (ad es., relativi ai concorrenti provvedimenti della pubblica amministrazione) o tecnici o sulla legittimità e l'idoneità delle modalità esecutive sorgano controversie, competente a deciderle è il giudice dell'esecuzione, il quale procede secondo le regole dettate dagli artt. 666 e 670 c.p.p., in forma contenziosa, secondo le regole del procedimento di esecuzione, a richiesta dello stesso pubblico ministero, dell'interessato o del difensore (conf., da ultimo, Cass., Sez. III, 25 novembre 1998 n. 2550). La diversa soluzione adottata nel caso di specie appare in contrasto con l'interpretazione prospettata nella citata decisione della Corte di cassazione a sezioni unite, cui pure il P.M. presso la Pretura di Messina dichiara di volersi attenere, in quanto - contrariamente a quanto si legge nella citazione della motivazione, benché parzialmente riportata - egli perviene alla soluzione che il pubblico ministero non possa neppure ingiungere in via preliminare la demolizione, senza prima ottenere la determinazione da parte del giudice dell'esecuzione delle modalità esecutive del relativo ordine.
La tesi non si concilia con la disposizione dell'art. 655 c.p.p. ed è stata perciò correttamente ritenuta manifestamente infondata con il decreto motivato del Giudice dell'esecuzione, emesso de plano, ai sensi dell'art. 666 c.2 c.p.p., per difetto delle condizioni di legge, intese, in senso restrittivo, come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, ma direttamente imposti dalla norma.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 1999