Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., inerenti l'udienza cartolare fissata in trattazione finale al giorno 16.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n.4382 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di Torre Annunziata promossa DA
, nato il giorno 02/02/1963 in TORRE ANNUNZIATA e Parte_1 residente in BOSCOREALE, C.F.: , rappresentato e CodiceFiscale_1 difeso, per mandato telematicame ntroduttivo di lite, dagli avv.ti Francesco SICIGNANO e Vincenzo DEL SORBO, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in SANTA MARIA LA CARITA' alla via Petraro, n. 7
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
CONVENUTA, contumace
OGGETTO: riconoscimento emolumenti per attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali
CONCLUSIONI: con le note sostitutive della trattazione in presenza, il ricorrente sollecitava la declaratoria di cessata materia del contendere, con vittoria di spese e diritti.
MOTIVI della DECISIONE
(1)
Con ricorso iscritto al R.G. l'11 luglio 2023, il sig. Parte_1 alle dipendenze della presso il Controparte_1 [...]
con qualifica di “collaboratore Controparte_2 professionale sanitario” di livello “D”, adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale rivendicando il diritto a vedersi riconosciuti, nella loro corretta quantificazione, gli emolumenti previsti dalla fonte negozial-collettiva a titolo di indennità compensativa a seguito di prestazioni assicurate in giorni festivi infrasettimanali in riferimento al periodo da gennaio 2018 a giugno 2022, instando, quindi, per la condanna dell' convenuta alla corresponsione CP_3 della somma di euro 3.724,40, come da conteggi all'uopo predisposti. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
1
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., inerenti l'udienza cartolare fissata in trattazione finale al giorno 16.01.2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza. (2)
Preso atto che il ricorrente, all'udienza cartolare del 16/01/2025, allegava l'intervenuta erogazione della somma rivendicata, già peraltro formalmente riconosciutagli in via amministrativa con determina dirigenziale n.243 del 16 febbraio 2024, va dichiarata la cessata materia del contendere.
È, infatti, accaduto che l' successivamente alla instaurazione del CP_1 contenzioso, ha prima riconosciuto e poi corrisposto in favore del sig. Parte_1
l'importo oggetto di rivendicazione a titolo di compensi
[...] infrasettimanali ai sensi dell'art. 9, comma 1 del C.C.N.L. area comparto sanità del 20.09.2001 e dell'art. 29, comma 6, del C.C.N.L. 2018 comparto sanità triennio 2016-2018, per il periodo dedotto in giudizio.
La posizione assunta dalla resistente rende, pertanto, superfluo CP_1 richiamare l'ormai antico iter argomentativo posto dallo scrivente a base del giudizio di fondatezza giuridico-ermeneutica della pretesa azionata. Iter, peraltro, che riflette(va) il sedimentato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ulteriormente attualizzato dalla pronuncia del 2023 (cfr. ordinanza Cass. n.20743/23). (3)
Quanto alla materiale erogazione della somma riconosciuta, va ribadito che parte ricorrente con le note sostitutive finali ha precisato di aver ricevuto l'importo azionato. Il “rivendicato” attoreo, pertanto, deve ritenersi essere stato “soddisfatto” anche materialmente dall'Azienda datrice. Ragione per la quale non resta al Giudice che prendere atto della cessata materia del contendere.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' convenuta, atteso che, CP_3 solo in corso di causa, ha riconosciuto in via a ativa, e quindi erogato, in favore del ricorrente, gli emolumenti richiesti oggetto del presente giudizio.
Liquidazione come da dispositivo secondo criteri di liquidazione sensibili al comportamento tenuto dalla parte convenuta che, oltre a non costituirsi in giudizio, ha comunque consentito una rapida definizione del contenzioso senza necessità di qualsivoglia approfondimento istruttorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, sez. Lavoro, in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti della , in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2 2) condanna l' resistente a rifondere a controparte, e per essa ai CP_3 procuratori tisi antistatari, le spese di lite che, già compensate nella misura del 35%, si liquidano, con attribuzione, in complessivi €. 900,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
, data del deposito. Controparte_4
IL GIUDICE Dott. Dionigio VERASANI
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