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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 03/12/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 401/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonia Gradi, ha pronunciato la seguente
SENTZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 401/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANTANIELLO Parte_1 C.F._1
SA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
IO RO NN ZA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore
“Nel merito
1-Dichiarare con azione di negatoria ex art. 949 c.c., l'inesistenza di diritti vantati dalla
[...]
ed in ogni caso di ogni pretesa vantata dalla stessa sul fabbricato Controparte_1
Industriale, sulla corte e sulle relative pertinenze, sito nel Comune di Crema, alla via Rossignoli 23, censite al NCEU di Crema Foglio 20 particella 414, Sub 2 Cat. D/1 secondo il catasto Fabbricati;
2-dichiarare il diritto dell'attore ad apporre, a chiusura del proprio fondo, un proprio lucchetto e, per
l'effetto, interdire ai convenuti ogni eventuale futura molestia e turbativa volta ad impedire all'attore
l'esercizio di tale sua prerogativa dominicale;
3-condannare i medesimi convenuti al risarcimento del danno per occupazione illegittima dell'area in parola, nonché dei danni alle cose e materiali esistenti nel fabbricato in uso, da quantificarsi in euro
30.000/00 ovvero anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
4-vinte le spese di lite, oltre accessori. pagina 1 di 5 In istruttoria
Riservate ulteriori argomentazioni, deduzioni e richieste istruttorie, anche in esito alle eventuali difese avversarie, si chiede ammettersi la prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di fatto di cui all'espositiva, con riserva di altro e meglio capitolare e di indicare i testi, anche a prova contraria, nei termini di legge;
si intende altresì riservata la richiesta di emissione di ordini di esibizione e di ogni altro mezzo istruttorio, nonché di ulteriormente produrre e dedurre, entro i termini di legge”.
Per la convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
In via pregiudiziale,
1) accertata e dichiarata l'inesistenza dell'atto introduttivo del presente giudizio, disporre la cancellazione dal ruolo della presente causa condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite nei confronti della convenuta.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della eccezione pregiudiziale,
In via preliminare
2) dichiarare improcedibile la domanda attorea per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Nel merito
3) rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile per mancanza dei requisiti previsti dalla legge
e, comunque, totalmente infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in atto;
In via istruttoria
4) con ogni più ampia riserva in via istruttoria sia di prove costituite che costituende da formularsi nei termini di legge.
In ogni caso,
5) con vittoria di spese e competenze di lite ivi incluso il rimborso delle spese generali come per legge, oltre oneri fiscali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore in epigrafe adiva il Tribunale esponendo:
-che era pendente avanti a questo Tribunale la causa, introdotta dallo stesso attore, avente ad oggetto l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un fabbricato industriale in Crema;
pagina 2 di 5 -che l'immobile era sempre stato utilizzato dall'attore come magazzino/ufficio senza mai alcuna contestazione;
-che sussisteva una situazione di incertezza in relazione ad uno “spoglio” operato dalla convenuta che,
a mezzo ufficiale giudiziario, gli aveva inibito il possesso dell'immobile, avendo fatto valere un titolo di proprietà risalente al 2009;
-che l'attore non era mai stato reso partecipe dei vari trasferimenti di proprietà dell'immobile né alcuno ne aveva mai rivendicato il possesso;
-che si era pertanto in presenza di un nudo proprietario ( che si riteneva legittimato da un CP_2
titolo che, seppur legale, non era mai stato opposto al possessore di fatto che, ignaro, continuava indisturbato nel possesso pacifico dell'immobile;
-che solo dopo che l'attore aveva manifestato la propria titolarità dell'immobile per intervenuta usucapione nei confronti del precedente proprietario, aveva iniziato l'esecuzione forzata di CP_2 rilascio dell'immobile.
Formulava le conclusioni sovrascritte.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando le domande.
Esponeva di avere acquistato una porzione del complesso immobiliare artigianale sito nel Comune di
Crema, Via Rossignoli (censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Crema: foglio 20 – particella 414 – subalterno 2 – categoria D/1) con atto di compravendita del 6 agosto 2009 concluso con Controparte_3
L'acquisto dell'immobile era stato fatto con l'esclusiva finalità di concederlo in locazione finanziaria alla stessa venditrice come poi avvenuto. Controparte_3
Al momento dell'acquisto l'immobile era occupato dalla società in forza di contratto Parte_2 di locazione avente decorrenza dal 24.11.2006 e la scadenza al 31.12.2012 e all'interno dello stesso non era stato rinvenuto né il sig. né alcunché ad egli riconducibile o riconducibile ad attività Pt_1 imprenditoriale differente da quella ivi esercitata dall'impresa che lo conduceva in Parte_2
locazione.
Nel corso del rapporto contrattuale si era resa inadempiente alle obbligazioni CP_3
contrattuali, così provocando la risoluzione del contratto cui era seguita l'azione giudiziaria di recupero dell'Immobile a seguito della quale , il 13 settembre 2022, era rientrata nella disponibilità CP_2
materiale dell'immobile a seguito di esecuzione forzata.
pagina 3 di 5 L'immobile era stato infine alienato dalla convenuta in data 26.6.2023, immettendone nel possesso l'acquirente.
L'azione proposta dall'attore era stata dunque incardinata a distanza di ben otto mesi dalla vendita a terzi dell'immobile nonché a distanza di un anno e cinque mesi circa dalla data di recupero del bene
(13.9.2022) avvenuta non contro l'attore, che non ne era in possesso, ma contro chi ne aveva - e ne aveva sempre avuto - il possesso materiale e il godimento, e cioè la e la sua avente Controparte_3
causa, certa che lo occupava al momento dell'esecuzione forzata. Controparte_4
Tanto esposto in fatto, in diritto la convenuta contestava la domanda per le ragioni dedotte in atti e concludeva come in epigrafe.
Disattesa l'eccezione di insistenza della citazione, disposta la mediazione del cui esperimento (con esito negativo) le parti hanno concordemente dato atto, la causa è stata posta in decisione.
***
Le domande di parte attrice devono essere rigettate.
L'attore, premessa la pendenza avanti a questo Tribunale di una causa avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione, da parte dell'attore medesimo, della proprietà dell'immobile ad uso industriale sito in Crema, via Rossignoli, meglio identificato in atti, e sul presupposto di un possesso ultraventennale tale da farlo ritenere proprietario del bene per acquisto a titolo originario, ha proposto la presente azione onde far dichiarare l'inesistenza di diritti vantati dalla convenuta
[...]
sull'immobile medesimo. Controparte_5
Sennonché deve osservarsi che manca in questo giudizio una domanda di accertamento in via incidentale della pretesa proprietà del bene in capo all'attore, sicché la domanda diretta ad accertare l'inesistenza di diritti della convenuta sull'immobile difetta del necessario presupposto logico- giuridico, non potendo la proprietà del bene essere meramente affermata laddove essa sia contestata e si ponga in evidente contrasto con il titolo di proprietà in capo alla convenuta.
Peraltro nessuna prova è stata ritualmente dedotta in questo giudizio a sostegno della pretesa (le prove orali non sono state capitolate e, quanto alla prova testimoniale, manca anche l'indicazione dei testimoni), con ciò venendo meno l'attore all'onere della prova posto a suo carico a norma dell'art. 2697 c.c.
Conseguentemente tutte le domande dell'attore devono essere rigettate in quanto prive di idonea allegazione e non provate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
pagina 4 di 5 Va invece disattesa la domanda di condanna dell'attore per responsabilità aggravata formulata dalla convenuta all'udienza di discussione, non emergendo profili di danno che non possano ritenersi già coperti dalla rifusione delle spese processuali.
Si dispone, infine, ai sensi dell'art. 2668 comma 2 c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ove eseguita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande proposte dall'attore; condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta che Parte_1
liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettario, iva se dovuta e cpa;
rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; visto l'art. 2668 comma 2 c.c., ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Cremona, 03.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonia Gradi
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