TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/07/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, in persona della Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di
Giudice del lavoro, all' odierna udienza ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile recante R.G. n. 6703/2023 Sezione Lavoro
TRA
in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dall' Pt_1
Avv. Oliva Anna, elettivamente domiciliato presso lo stesso Avv.to in Nola (Avvocatura
I.N.P.S.),
(RICORRENTE)
E
, nata a [...] in data [...], rapp.ta e difesa, come in atti, dall' CP_1
Avv. Ercolanese Teresa, presso il cui studio elettivamente domicilia
(RESISTENTE)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.11.2023, l' ha introdotto giudizio di merito avente ad Pt_1
oggetto la formulazione di contestazioni avverso le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 4754/2021 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti le pretese fatte valere (indennità di accompagnamento;
condizione di disabilità ex l. 104/92, art. 3, co. 3).
Si è costituita parte resistente, contestando le conclusioni di parte avversa con riferimento alla fondatezza della domanda.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' a.t.p. e proporre il giudizio de quo.
L' art. 445 bis c.p.c., al comma 6, prevede: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dall' ricorrente rivestano il CP_2
carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Le contestazioni dell' Istituto ricorrente si incentrano, massimamente, sulla non applicazione, da parte del c.t.u., dei criteri previsti dalla normativa vigente che richiede l' analisi e la misura percentuale di ciascuna menomazione anatomo-funzionale e dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa e la valutazione di invalidità complessiva espressa con i criteri del calcolo riduzionistico;
sulla contraddittorietà tra l' esame obiettivo (che evidenzia una difficoltà alla deambulazione e non una impossibilità) ed il giudizio medico- legale espresso. Veniva, dunque, disposto il rinnovo delle operazioni peritali nominando un nuovo consulente tecnico d' ufficio (cfr. verbale dell' udienza del 10.12.24).
Il secondo c.t.u., invero, nella discussione medico-legale addiviene al non riconoscimento dell' indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex l. 104/92, art. 3, co.
3, discostandosi, dunque, dal giudizio medico-legale del c.t.u. della fase di a.t.p. che, invece, aveva riconosciuto l' indennità di accompagnamento dal settembre 2022.
Ebbene, da una attenta lettura dell' elaborato peritale depositato in questa fase - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Giudicante - emerge, in tutta evidenza, che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la resistente è affetta, ha motivato ampiamente sulle condizioni cliniche della perizianda, approfondendole, ed ha dato atto delle patologie concretamente riscontrate.
Il c.t.u. ha, correttamente, evidenziato quanto segue:
“ESAME OBIETTIVO
Esame obiettivo generale: Soggetto normotipo, di sesso femminile, 73enne, in discrete condizioni fisiche generali. Cute e mucose rosee e sanguificate. Cicatrici chirurgiche alla faccia laterale delle anche. Sottocutaneo anelastico. Pannicolo adiposo normorappresentato, regolarmente distribuito. Muscolatura tonica e trofica in rapporto all'età, al sesso, al tipo costituzionale. Indenni, alla palpazione, le principali stazioni linfoghiandolari di repere. Non cianosi, non ittero, non edemi declivi. Altezza: cm 168.
Peso: Kg 80.
Apparato cardiovascolare: assenza di bozze o rientramenti intercostali. Itto al V s.i.s. Aia cardiaca in sede. Toni parafonici, ritmici, normofrequenti. Polsi periferici validi. PA =
120/80.
Apparato respiratorio: torace tronco-conico, simmetrico, espansibile con gli atti del respiro. FVT normotrasmesso. Suono chiaro polmonare. MV fisiologico.
Apparato digerente: Addome globoso, trattabile, indolente. Organi ipocondriaci nei limiti.
Non rilevabili masse solide e/o raccolte liquide nel cavo addominale.
Apparato osteo-articolare: Rachide in asse, mobile, dolente alla digitopressione delle spinose, prevalentemente cervicali e lombari. Deficit funzionale antalgico, ai gradi medio- elevati, delle fisiologiche escursioni articolari del rachide, delle coxo-femorali e delle ginocchia. Circospetti i passaggi posturali. Deambulazione cautelata, a piccoli passi, a base allargata, comunque possibile in autonomia. Esame neuropsichico: Nervi cranici indenni. Prove cerebellari correttamente eseguite. Non
ROT normoelicitabili e simmetrici. Esame psichico: non deficit cognitivi. Non CP_3
compromessa la capacità di attenzione, concentrazione, memoria, giudizio e critica. Tono umorale ed affettivo normo-orientati.
Apparato genitourinario: clinicamente indenne.
Apparato endocrino: clinicamente indenne.
Organi di senso: Modesta ipoacusia bilaterale. Visus marcatamente ridotto e strabismo convergente in OS. Visus socialmente utile in OD.
DIAGNOSI
I risultati dell'esame clinico-anamnestico e la valutazione della documentazione tecnica allegata agli atti consentono di formulare la seguente diagnosi:
“Artropatia artrosica polidistrettuale ed esiti di frattura femorale bilaterale, trattata con osteosintesi metallica, a discreta incidenza funzionale. Reperto strumentale (RM) di vasculopatia cerebrale cronica senza attuale deficit cognitivi. Pregressa (05/2017) lobectomia polmonare superiore sinistra per adenocarcinoma polmonare (T1, N0) con successivo riferito follow-up a tutt'oggi negativo e senza documentati deficit ventilatori.
Modesta ipoacusia neurosensoriale bilaterale. OS: Esotropia con V.N. 1/120 n.m.c.l. OD:
Astigmatismo ipermetropico. V.C. 6/10”.
DISCUSSIONE MEDICO-LEGALE
Le patologie presentate dalla periziata emergono dall'esame clinico-anamnestico e sono confermate dalla documentazione tecnica agli atti. Le stesse, in rapporto alla loro natura ed entità, sono da ritenersi permanenti e non emendabili.
L'inquadramento medico-legale della fattispecie in esame richiede preliminarmente alcune brevi considerazioni di carattere nosologico in merito alla natura ed all'entità delle patologie obiettivate per operare una corretta valutazione del complesso invalidante.
La patologia più rilevante, da un punto di vista clinico e medico-legale, riscontrata alla periziata e riportata in diagnosi, è rappresentata da una “Artropatia artrosica polidistrettuale ed esiti di frattura femorale bilaterale, trattata con osteosintesi metallica, a discreta incidenza funzionale”. L'artrosi è una malattia degenerativa articolare in rapporto etiologico con fattori meccanici (attività fisica abitualmente espletata e carico articolare) e metabolici (preminenti quelli legati all'invecchiamento), così diffusa nella popolazione da poter essere rinvenuta radio graficamente in tutti i soggetti di età superiore a 55 anni. Nel suo lento e progressivo decorso può rimanere del tutto asintomatica o indurre artralgie, limitazioni funzionali articolari e turbe neurologiche, secondarie all'invecchiamento osseo.
Come per la stragrande maggioranza delle malattie, la familiarità, dunque la trasmissione genetica, rappresenta un fattore che incide notevolmente sulla manifestazione della patologia, ma sono stati identificati anche altri elementi che giocano un ruolo importante nella comparsa della spondiloartrosi: sollecitazioni e traumi ripetuti al rachide, lavori pesanti, sforzi, malattie degenerative che interessano la colonna vertebrale, ed interventi chirurgici quali, per esempio, la rimozione di ernia del disco (discectomia); né va tralasciato un fattore importantissimo, quale il fisiologico aumento del collagene rispetto alla componente gelatinosa del disco, correlato alla progressiva disidratazione fibro- cartilaginea dello stesso;
entrambi questi fattori gravano pesantemente nella sintomatologia derivata dalla spondiloartrosi. Nel caso specifico l'artropatia appare sotto il profilo radiologico aver colpito soprattutto il rachide, le anche e le ginocchia, di discreta entità clinica ed associata ad osteoporosi (demineralizzazione ossea) che può contribuire ad aggravare la sintomatologia dolorosa locale. Congruentemente, sul piano clinico, si rileva solo una discreta limitazione funzionale delle articolazioni interessate;
per contro, l'esame neurologico è nella norma e questo esclude la presenza di una radicolopatia, sia in fase irritativa che deficitaria, o di una mielopatia secondaria all'interessamento vertebrale.
Invero la documentazione tecnica relativa, allegata al fascicolo di parte attrice, riporta un quadro clinico osteoarticolare, che determinerebbe impossibilità alla deambulazione autonoma, non supportato da adeguati riscontri strumentali e che non trova corrispondenza al riscontro clinico-funzionale attuale.
La seconda patologia riportata nelle su esposte conclusioni diagnostiche è rappresentata da un “Reperto strumentale (RM) di vasculopatia cerebrale cronica senza attuale deficit cognitivi”. Le Vasculopatie Cerebrali sono un gruppo eterogeneo di malattie il cui denominatore comune è rappresentato da un disturbo circolatorio a livello encefalico. Sono distinte in forme acute (ictus cerebri) e croniche (encefalopatia vascolare cronica). Il sistema vascolare cerebrale con l'invecchiamento va incontro ad una serie di modificazioni fisiopatologiche che contribuiscono allo sviluppo di quella che viene generalmente definita
“patologia cerebrovascolare dell'anziano”. Queste modificazioni riguardano essenzialmente il sistema di autoregolazione del circolo cerebrale con globale riduzione del flusso ematico cerebrale e un declino delle funzioni della barriera emato-encefalica. Il circolo cerebrale è dotato di un sistema di autoregolazione, che con l'invecchiamento può andare incontro a disfunzione. Il normale letto vascolare risente degli effetti della pressione ematica, della tensione dell'ossigeno, della anidride carbonica e del metabolismo cerebrale.
Queste risposte si modificano e si riducono con l'età. Oltre la senescenza, altri fattori con effetti negativi a lungo termine sul sistema di autoregolazione sono l'ipertensione non controllata, la fibrillazione atriale, l'aterosclerosi carotidea, il diabete, l'iperlipemia ed il fumo. Nel caso di specie la patologia risulta di modesta entità clinica e conseguenti più che modesti riverberi funzionali, risultando documentata esclusivamente da un modesto e poco significativo reperto strumentale (RM cerebrale) con riscontro di un esame neuropsichico del tutto negativo.
Completano il quadro clinico, riscontrato alla periziata e riportato nelle su esposte conclusioni diagnostiche, esiti di “Pregressa (05/2017) lobectomia polmonare superiore sinistra per adenocarcinoma polmonare (T1, N0) con successivo riferito follow-up a tutt'oggi negativo e senza documentati deficit ventilatori”, una “Modesta ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, e la patologia oculare (“OS: Esotropia con V.N. 1/120
n.m.c.l. OD: Astigmatismo ipermetropico. V.C. 6/10”).
Il complesso menomativo riscontrato nella fattispecie, pur significativo per natura ed entità, non comporta l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore nè la necessità di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita
(leggi 30/3/71 n° 118, 11/2/80 n° 18, d.l.vi 21/11/88 n° 508 e 23/11/88 n° 509), intendendosi per tali, come da precisazione del Ministero della Sanità, “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”. Nel caso di specie, tenuto conto della natura e della entità delle menomazioni riscontrate, non risulta impedita la possibilità di compiere, senza adeguata assistenza, quegli atti interdipendenti e complementari del quadro esistenziale di ogni giorno: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, spostamenti nell'ambiente domestico, effettuazione di acquisti e compere, possibilità di effettuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso (circ. n° 14/92 della Direzione Generali dei servizi vari e delle pensioni di guerra). Si ritiene, pertanto, che, allo stato la periziata non si trovi nelle condizioni previste dalla legge 18/80, non necessitando di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita. Tenuto conto della documentazione tecnica presente nel cartaceo di causa e della storia clinica naturale delle patologie riscontrate, viste le risultanze dell'esame obiettivo, considerati l'età della periziata e quant'altro a valenza medico-legale, si ritiene che il complesso patologico-menomativo riscontrato fosse già presente, nella stessa entità, all'epoca della visita di revisione del 15/4/21.
L'art. 3 della legge 104/92, al comma I e III, testualmente recita: È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Tenuto conto della storia clinica naturale delle patologie riscontrate, avuto riguardo alla loro entità clinica ed ai conseguenti risvolti funzionali, considerate l'età, le condizioni cliniche generali e le attitudini della periziata, si ritiene che il complesso patologico riscontrato non integri i requisiti previsti dalla legge 104/92 per il riconoscimento dello stato di handicap con connotazione di gravità.
RISPOSTE AI QUESITI
1. La sign. è, allo stato, affetta dalle infermità enunciate nelle sovraesposte CP_1
conclusioni diagnostiche. La valutazione della documentazione tecnica allegata al fascicolo e la storia clinica naturale delle patologie riscontrate consentono di ritenere, che il complesso morboso riscontrato fosse già presente, per natura ed entità, all'epoca della visita di revisione del 15/4/21.
2. La valutazione delle risultanze dell'esame clinico-anamnestico e della documentazione tecnica allegata al fascicolo di causa, considerata la storia clinica naturale delle patologie presentate dalla periziata, avuto riguardo alla natura ed all'entità delle menomazioni riscontrate, consente di ritenere, sulla scorta delle considerazioni su esposte e di quant'altro nel caso di specie a rilevanza medico-legale, che il complesso morboso riscontrato non integri i requisiti di legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
3. Per le patologie da cui è affetta la ricorrente risulta “ persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al comma 1, art. 3 della legge 104/92”. Pertanto si ritiene che il complesso patologico riscontrato non integri i requisiti previsti dalla legge
104/92 per il riconoscimento dello stato di handicap con connotazione di gravità” (cfr. pagg. da 6 a 13 della C.T.U.).
Conseguentemente, avuto riguardo alla C.T.U. da ultimo redatta, l'opposizione va accolta e parte resistente va ritenuta non avente diritto all' indennità di accompagnamento e alla condizione di disabilità ex l. 104/92, art. 3, co.3.
Parte opposta va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, sia per la fase di a.t.p. che per quella di opposizione, ai sensi dell' art. 152 disp. att. c.p.c., essendovi, in atti, valida dichiarazione sottoscritta dalla stessa.
Le spese di C.T.U, per entrambe le fasi, liquidate come da separati decreti, vanno, invece, poste a carico dell' Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, parte opposta va dichiarata non bisognevole di accompagnamento né in condizione di disabilità ex art. 3 co. 3 l. 104/92;
2) dichiara parte opposta non tenuta alla refusione delle spese di lite;
3) le spese di C.T.U, per entrambe le fasi, vanno poste a carico dell' Pt_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Nola, 8.07.2025
IL G.L.
Dott.ssa Fabrizia Di Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, in persona della Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di
Giudice del lavoro, all' odierna udienza ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile recante R.G. n. 6703/2023 Sezione Lavoro
TRA
in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dall' Pt_1
Avv. Oliva Anna, elettivamente domiciliato presso lo stesso Avv.to in Nola (Avvocatura
I.N.P.S.),
(RICORRENTE)
E
, nata a [...] in data [...], rapp.ta e difesa, come in atti, dall' CP_1
Avv. Ercolanese Teresa, presso il cui studio elettivamente domicilia
(RESISTENTE)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.11.2023, l' ha introdotto giudizio di merito avente ad Pt_1
oggetto la formulazione di contestazioni avverso le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 4754/2021 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti le pretese fatte valere (indennità di accompagnamento;
condizione di disabilità ex l. 104/92, art. 3, co. 3).
Si è costituita parte resistente, contestando le conclusioni di parte avversa con riferimento alla fondatezza della domanda.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' a.t.p. e proporre il giudizio de quo.
L' art. 445 bis c.p.c., al comma 6, prevede: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dall' ricorrente rivestano il CP_2
carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Le contestazioni dell' Istituto ricorrente si incentrano, massimamente, sulla non applicazione, da parte del c.t.u., dei criteri previsti dalla normativa vigente che richiede l' analisi e la misura percentuale di ciascuna menomazione anatomo-funzionale e dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa e la valutazione di invalidità complessiva espressa con i criteri del calcolo riduzionistico;
sulla contraddittorietà tra l' esame obiettivo (che evidenzia una difficoltà alla deambulazione e non una impossibilità) ed il giudizio medico- legale espresso. Veniva, dunque, disposto il rinnovo delle operazioni peritali nominando un nuovo consulente tecnico d' ufficio (cfr. verbale dell' udienza del 10.12.24).
Il secondo c.t.u., invero, nella discussione medico-legale addiviene al non riconoscimento dell' indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex l. 104/92, art. 3, co.
3, discostandosi, dunque, dal giudizio medico-legale del c.t.u. della fase di a.t.p. che, invece, aveva riconosciuto l' indennità di accompagnamento dal settembre 2022.
Ebbene, da una attenta lettura dell' elaborato peritale depositato in questa fase - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Giudicante - emerge, in tutta evidenza, che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la resistente è affetta, ha motivato ampiamente sulle condizioni cliniche della perizianda, approfondendole, ed ha dato atto delle patologie concretamente riscontrate.
Il c.t.u. ha, correttamente, evidenziato quanto segue:
“ESAME OBIETTIVO
Esame obiettivo generale: Soggetto normotipo, di sesso femminile, 73enne, in discrete condizioni fisiche generali. Cute e mucose rosee e sanguificate. Cicatrici chirurgiche alla faccia laterale delle anche. Sottocutaneo anelastico. Pannicolo adiposo normorappresentato, regolarmente distribuito. Muscolatura tonica e trofica in rapporto all'età, al sesso, al tipo costituzionale. Indenni, alla palpazione, le principali stazioni linfoghiandolari di repere. Non cianosi, non ittero, non edemi declivi. Altezza: cm 168.
Peso: Kg 80.
Apparato cardiovascolare: assenza di bozze o rientramenti intercostali. Itto al V s.i.s. Aia cardiaca in sede. Toni parafonici, ritmici, normofrequenti. Polsi periferici validi. PA =
120/80.
Apparato respiratorio: torace tronco-conico, simmetrico, espansibile con gli atti del respiro. FVT normotrasmesso. Suono chiaro polmonare. MV fisiologico.
Apparato digerente: Addome globoso, trattabile, indolente. Organi ipocondriaci nei limiti.
Non rilevabili masse solide e/o raccolte liquide nel cavo addominale.
Apparato osteo-articolare: Rachide in asse, mobile, dolente alla digitopressione delle spinose, prevalentemente cervicali e lombari. Deficit funzionale antalgico, ai gradi medio- elevati, delle fisiologiche escursioni articolari del rachide, delle coxo-femorali e delle ginocchia. Circospetti i passaggi posturali. Deambulazione cautelata, a piccoli passi, a base allargata, comunque possibile in autonomia. Esame neuropsichico: Nervi cranici indenni. Prove cerebellari correttamente eseguite. Non
ROT normoelicitabili e simmetrici. Esame psichico: non deficit cognitivi. Non CP_3
compromessa la capacità di attenzione, concentrazione, memoria, giudizio e critica. Tono umorale ed affettivo normo-orientati.
Apparato genitourinario: clinicamente indenne.
Apparato endocrino: clinicamente indenne.
Organi di senso: Modesta ipoacusia bilaterale. Visus marcatamente ridotto e strabismo convergente in OS. Visus socialmente utile in OD.
DIAGNOSI
I risultati dell'esame clinico-anamnestico e la valutazione della documentazione tecnica allegata agli atti consentono di formulare la seguente diagnosi:
“Artropatia artrosica polidistrettuale ed esiti di frattura femorale bilaterale, trattata con osteosintesi metallica, a discreta incidenza funzionale. Reperto strumentale (RM) di vasculopatia cerebrale cronica senza attuale deficit cognitivi. Pregressa (05/2017) lobectomia polmonare superiore sinistra per adenocarcinoma polmonare (T1, N0) con successivo riferito follow-up a tutt'oggi negativo e senza documentati deficit ventilatori.
Modesta ipoacusia neurosensoriale bilaterale. OS: Esotropia con V.N. 1/120 n.m.c.l. OD:
Astigmatismo ipermetropico. V.C. 6/10”.
DISCUSSIONE MEDICO-LEGALE
Le patologie presentate dalla periziata emergono dall'esame clinico-anamnestico e sono confermate dalla documentazione tecnica agli atti. Le stesse, in rapporto alla loro natura ed entità, sono da ritenersi permanenti e non emendabili.
L'inquadramento medico-legale della fattispecie in esame richiede preliminarmente alcune brevi considerazioni di carattere nosologico in merito alla natura ed all'entità delle patologie obiettivate per operare una corretta valutazione del complesso invalidante.
La patologia più rilevante, da un punto di vista clinico e medico-legale, riscontrata alla periziata e riportata in diagnosi, è rappresentata da una “Artropatia artrosica polidistrettuale ed esiti di frattura femorale bilaterale, trattata con osteosintesi metallica, a discreta incidenza funzionale”. L'artrosi è una malattia degenerativa articolare in rapporto etiologico con fattori meccanici (attività fisica abitualmente espletata e carico articolare) e metabolici (preminenti quelli legati all'invecchiamento), così diffusa nella popolazione da poter essere rinvenuta radio graficamente in tutti i soggetti di età superiore a 55 anni. Nel suo lento e progressivo decorso può rimanere del tutto asintomatica o indurre artralgie, limitazioni funzionali articolari e turbe neurologiche, secondarie all'invecchiamento osseo.
Come per la stragrande maggioranza delle malattie, la familiarità, dunque la trasmissione genetica, rappresenta un fattore che incide notevolmente sulla manifestazione della patologia, ma sono stati identificati anche altri elementi che giocano un ruolo importante nella comparsa della spondiloartrosi: sollecitazioni e traumi ripetuti al rachide, lavori pesanti, sforzi, malattie degenerative che interessano la colonna vertebrale, ed interventi chirurgici quali, per esempio, la rimozione di ernia del disco (discectomia); né va tralasciato un fattore importantissimo, quale il fisiologico aumento del collagene rispetto alla componente gelatinosa del disco, correlato alla progressiva disidratazione fibro- cartilaginea dello stesso;
entrambi questi fattori gravano pesantemente nella sintomatologia derivata dalla spondiloartrosi. Nel caso specifico l'artropatia appare sotto il profilo radiologico aver colpito soprattutto il rachide, le anche e le ginocchia, di discreta entità clinica ed associata ad osteoporosi (demineralizzazione ossea) che può contribuire ad aggravare la sintomatologia dolorosa locale. Congruentemente, sul piano clinico, si rileva solo una discreta limitazione funzionale delle articolazioni interessate;
per contro, l'esame neurologico è nella norma e questo esclude la presenza di una radicolopatia, sia in fase irritativa che deficitaria, o di una mielopatia secondaria all'interessamento vertebrale.
Invero la documentazione tecnica relativa, allegata al fascicolo di parte attrice, riporta un quadro clinico osteoarticolare, che determinerebbe impossibilità alla deambulazione autonoma, non supportato da adeguati riscontri strumentali e che non trova corrispondenza al riscontro clinico-funzionale attuale.
La seconda patologia riportata nelle su esposte conclusioni diagnostiche è rappresentata da un “Reperto strumentale (RM) di vasculopatia cerebrale cronica senza attuale deficit cognitivi”. Le Vasculopatie Cerebrali sono un gruppo eterogeneo di malattie il cui denominatore comune è rappresentato da un disturbo circolatorio a livello encefalico. Sono distinte in forme acute (ictus cerebri) e croniche (encefalopatia vascolare cronica). Il sistema vascolare cerebrale con l'invecchiamento va incontro ad una serie di modificazioni fisiopatologiche che contribuiscono allo sviluppo di quella che viene generalmente definita
“patologia cerebrovascolare dell'anziano”. Queste modificazioni riguardano essenzialmente il sistema di autoregolazione del circolo cerebrale con globale riduzione del flusso ematico cerebrale e un declino delle funzioni della barriera emato-encefalica. Il circolo cerebrale è dotato di un sistema di autoregolazione, che con l'invecchiamento può andare incontro a disfunzione. Il normale letto vascolare risente degli effetti della pressione ematica, della tensione dell'ossigeno, della anidride carbonica e del metabolismo cerebrale.
Queste risposte si modificano e si riducono con l'età. Oltre la senescenza, altri fattori con effetti negativi a lungo termine sul sistema di autoregolazione sono l'ipertensione non controllata, la fibrillazione atriale, l'aterosclerosi carotidea, il diabete, l'iperlipemia ed il fumo. Nel caso di specie la patologia risulta di modesta entità clinica e conseguenti più che modesti riverberi funzionali, risultando documentata esclusivamente da un modesto e poco significativo reperto strumentale (RM cerebrale) con riscontro di un esame neuropsichico del tutto negativo.
Completano il quadro clinico, riscontrato alla periziata e riportato nelle su esposte conclusioni diagnostiche, esiti di “Pregressa (05/2017) lobectomia polmonare superiore sinistra per adenocarcinoma polmonare (T1, N0) con successivo riferito follow-up a tutt'oggi negativo e senza documentati deficit ventilatori”, una “Modesta ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, e la patologia oculare (“OS: Esotropia con V.N. 1/120
n.m.c.l. OD: Astigmatismo ipermetropico. V.C. 6/10”).
Il complesso menomativo riscontrato nella fattispecie, pur significativo per natura ed entità, non comporta l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore nè la necessità di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita
(leggi 30/3/71 n° 118, 11/2/80 n° 18, d.l.vi 21/11/88 n° 508 e 23/11/88 n° 509), intendendosi per tali, come da precisazione del Ministero della Sanità, “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”. Nel caso di specie, tenuto conto della natura e della entità delle menomazioni riscontrate, non risulta impedita la possibilità di compiere, senza adeguata assistenza, quegli atti interdipendenti e complementari del quadro esistenziale di ogni giorno: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, spostamenti nell'ambiente domestico, effettuazione di acquisti e compere, possibilità di effettuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso (circ. n° 14/92 della Direzione Generali dei servizi vari e delle pensioni di guerra). Si ritiene, pertanto, che, allo stato la periziata non si trovi nelle condizioni previste dalla legge 18/80, non necessitando di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita. Tenuto conto della documentazione tecnica presente nel cartaceo di causa e della storia clinica naturale delle patologie riscontrate, viste le risultanze dell'esame obiettivo, considerati l'età della periziata e quant'altro a valenza medico-legale, si ritiene che il complesso patologico-menomativo riscontrato fosse già presente, nella stessa entità, all'epoca della visita di revisione del 15/4/21.
L'art. 3 della legge 104/92, al comma I e III, testualmente recita: È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Tenuto conto della storia clinica naturale delle patologie riscontrate, avuto riguardo alla loro entità clinica ed ai conseguenti risvolti funzionali, considerate l'età, le condizioni cliniche generali e le attitudini della periziata, si ritiene che il complesso patologico riscontrato non integri i requisiti previsti dalla legge 104/92 per il riconoscimento dello stato di handicap con connotazione di gravità.
RISPOSTE AI QUESITI
1. La sign. è, allo stato, affetta dalle infermità enunciate nelle sovraesposte CP_1
conclusioni diagnostiche. La valutazione della documentazione tecnica allegata al fascicolo e la storia clinica naturale delle patologie riscontrate consentono di ritenere, che il complesso morboso riscontrato fosse già presente, per natura ed entità, all'epoca della visita di revisione del 15/4/21.
2. La valutazione delle risultanze dell'esame clinico-anamnestico e della documentazione tecnica allegata al fascicolo di causa, considerata la storia clinica naturale delle patologie presentate dalla periziata, avuto riguardo alla natura ed all'entità delle menomazioni riscontrate, consente di ritenere, sulla scorta delle considerazioni su esposte e di quant'altro nel caso di specie a rilevanza medico-legale, che il complesso morboso riscontrato non integri i requisiti di legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
3. Per le patologie da cui è affetta la ricorrente risulta “ persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al comma 1, art. 3 della legge 104/92”. Pertanto si ritiene che il complesso patologico riscontrato non integri i requisiti previsti dalla legge
104/92 per il riconoscimento dello stato di handicap con connotazione di gravità” (cfr. pagg. da 6 a 13 della C.T.U.).
Conseguentemente, avuto riguardo alla C.T.U. da ultimo redatta, l'opposizione va accolta e parte resistente va ritenuta non avente diritto all' indennità di accompagnamento e alla condizione di disabilità ex l. 104/92, art. 3, co.3.
Parte opposta va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, sia per la fase di a.t.p. che per quella di opposizione, ai sensi dell' art. 152 disp. att. c.p.c., essendovi, in atti, valida dichiarazione sottoscritta dalla stessa.
Le spese di C.T.U, per entrambe le fasi, liquidate come da separati decreti, vanno, invece, poste a carico dell' Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, parte opposta va dichiarata non bisognevole di accompagnamento né in condizione di disabilità ex art. 3 co. 3 l. 104/92;
2) dichiara parte opposta non tenuta alla refusione delle spese di lite;
3) le spese di C.T.U, per entrambe le fasi, vanno poste a carico dell' Pt_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Nola, 8.07.2025
IL G.L.
Dott.ssa Fabrizia Di Palma