Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 4040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4040 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da
SARACINO dott. Nicola Presidente
MAURO PELLEGRINI dott. Gianluca ConIGliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella ConIGliere Relatore
riunito in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5250 /2022 , posta in deliberazione all'udienza del…. ., trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Palestro, n. 81, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. PEC P.IVA_2 E_1 Email_2 [...]
, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Email_3
- - CP_1
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]CP_2 C.F._1 bio loc. Nogna n. 44, rappresentata e difesa dall'Avv. Marzio Vaccari (C.F. ; C.F._2
PEC ed elettivamente domiciliata in Perugia Via Baldo Email_4
n. 7;
- Appgllaľa -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 12685/2022, pubbli- cata il 29.08.2022, R.G. n. 21823/2018. Azione di annullamento dell'ingiunzione fiscale ex art. 2
R.D. 639/1910.
Per l'appellante : Pt_1
«Voglia codesta Corte di appello, contrariis reiectis, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in integrale riforma della decisione di primo grado, rigettare l'opposizione e ogni domanda attorea proposta dalla controparte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del doppio grado di merito.»
Per l'PE : CP_2
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita
IN VIA PRELIMINARE
Accerti e dichiari l'inammissibilitm dell'appello ex art. 348 bis cpc e ss per le motivazioni esposte in narrativa
NEL MERITO
in ogni caso, l'appello proposto da e, conseguentemente, confermi la sentenza di CP_3 Pt_1 primo grado impugnata.
Con vittoria di spese di giudizio anche in relazione alla temerarietm dell'appello.»
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27.09.2022 , l' Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 12685/2022 del Tribunale Ordinario di Roma, pubblica- ta il 29.08.2022 , che aveva accolto l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione CP_2 di pagamento prot. n. 0097558 del 21.12.2017, notificata il 22.02.2018.
L'ingiunzione opposta intimava alla IG.ra la restituzione della somma complessiva di CP_2
C 145.694,15 (di cui C 119.173,86 a titolo di sorte ed C 26.520,29 a titolo di interessi) per l'indebita percezione di aiuti comunitari, a seguito della revoca di contributi precedentemente concessi dalla Regione IA con d.d. n. 9575 del 23.10.2009 e d.d. n. 3001 del 7.4.2010, basata su accertamenti della RD di NA .
Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, dichiarava inefficace l'ingiunzione di paga- mento, ritenendo che il credito azionato da difettasse dei requisiti di certezza, liquiditm ed Pt_1 eIGibilitm richiesti dall'art. 2 del R.D. n. 639/1910, in quanto i provvedimenti di revoca regionali erano *sub iudice* al momento dell'emissione dell'ingiunzione e dell'instaurazione del giudizio di primo grado. Il Tribunale evidenziava che il provvedimento di revoca n. 9575/2009 era stato impugnato dinanzi al Tribunale di Perugia (R.G. n. 3888/2010), giudizio ancora pendente, e che il provvedimento di revoca n. 30001/2010, pur rigettata l'impugnazione in primo grado (Trib. Perugia sent. 1811/2015) e in appello (Corte d'Appello Perugia sent. 776/2017), era oggetto di ricorso per IO . Di conseguenza, il Tribunale riteneva viziata l'ingiunzione e dichiarava altresì che non era legittimata a recuperare per compensazione la somma di C 30.773,48, mancando Pt_1 anche per la compensazione ex art. 1243 c.c. i medesimi requisiti di certezza, liquiditm ed eIGibilitm del credito, e non essendo specificata la natura del credito compensato. Pertanto, il Tribunale condannava alla restituzione di detta somma e al pagamento delle spese Pt_1 processuali . appellava la sentenza, articolando due motivi di gravame : Pt_1
1) Erroneitm della sentenza per aver ritenuto il credito non certo ai fini dell'ordinanza- ingiunzione, nonostante derivasse da provvedimenti amministrativi (le revoche regionali) esecutivi, non sospesi e confermati in sede giudiziaria (seppur non con giudicato definitivo). Secondo l'appellante, l'esecutivitm e l'imperativitm del provvedimento amministrativo non sospeso sod- disferebbero i requisiti di certezza e liquiditm per l'ingiunzione ex R.D. 639/1910, a prescindere dalla pendenza del giudizio di impugnazione.
2) Erroneitm della sentenza per aver ritenuto illegittima la compensazione della somma di€ 30.773,48. sosteneva la legittimitm della compensazione operata, richiamando la norma- Pt_1 tiva comunitaria (art. 5 ter Reg. CE 885/06, ora art. 28 Reg. UE 908/2014) che imporrebbe la deduzione dei debiti accertati dai futuri pagamenti. Tale meccanismo configurerebbe una "compensazione impropria" o "comunitaria finanziaria", prevalente sulla disciplina nazionale dell'art. 1243 c.c. e non preclusa dalla mera litigiosità del credito, specie se fondato su atti amministrativi non sospesi. Contestava inoltre la mancata specificazione del credito compensato, ritenendola desumibile dal provvedimento di sospensione delle erogazioni. riproponeva altresì le eccezioni assorbite in primo grado, inclusa quella di inammissibilità Pt_1 dell'opposizione per contestazione degli atti presupposti .
Si costituiva in giudizio , chiedendo in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità CP_2 dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata. Ribadiva l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed eIGibilità del credito vantato da a causa della pendenza dei giudizi sui provvedimenti di revoca, con conseguente Pt_1 illegittimità sia dell'ingiunzione che della compensazione operata. Contestava le argomentazioni di sulla certezza derivante da atti amministrativi non sospesi e sulla compensazione im- Pt_1 propria/comunitaria, insistendo sull'applicabilitm dell'art. 1243 c.c. Chiedeva altresì la condanna di per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. . Pt_1
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del ... sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e deve essere rigettato. Pt_1
1. SUL PRIMO MOTIVO DI APPELLO: LA CERTEZZA DEL CREDITO AI FINI DELL'INGIUNZIONE EX
R.D. 639/1910.
Con il primo motivo, censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto insussistente il Pt_1 requisito della certezza del credito necessario per l'emissione dell'ingiunzione fiscale ex art. 2 R.D. n. 639/1910, nonostante il credito derivasse da provvedimenti amministrativi di revoca non sospesi e confermati nei gradi di merito dei giudizi di impugnazione .
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente applicato i principi consolidati in materia. La procedura speciale di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale, prevista dal R.D. n. 639/1910, pur trovando fondamento nel potere di autoaccertamento della Pubblica Amministrazione, è ammessa a condizione che il credito azionato sia certo, liquido ed eIGibile. Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dal giudice di prime cure, “la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di eIGibilità [devono] derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati” [1].
Nel caso di specie, è pacifico e documentato che i provvedimenti amministrativi della Regione IA (d.d. n. 9575/2009 e d.d. n. 3001/2010), che costituiscono il titolo del credito vantato da erano, al momento dell'emissione dell'ingiunzione opposta (21.12.2017) e Pt_1 dell'instaurazione del giudizio di primo grado (22.3.2018), entrambi oggetto di contestazione giudiziale da parte della IG.ra . In particolare, il giudizio avverso il d.d. n. 9575/2009 CP_2 era ancora pendente in primo grado (Trib. Perugia R.G. n. 3888/2010), mentre il giudizio avverso il d.d. n. 3001/2010, pur avendo visto il rigetto delle domande della in primo e secondo CP_2 grado, era pendente dinanzi alla Corte di IO .
La circostanza che il credito fosse *sub judice*, ovvero oggetto di contestazione giudiziale pen- dente volta a metterne in discussione la stessa esistenza e legittimitm, esclude che esso potesse ritenersi "certo" ai fini dell'attivazione della procedura monitoria speciale di cui al R.D. 639/1910. La certezza richiesta dalla norma implica non solo la determinazione dell'ammontare (liquiditm), ma anche l'indiscussa esistenza giuridica del diritto di credito, che viene meno quando esso è oggetto di un contenzioso giudiziario non ancora definito con pronuncia passata in giudicato.
Non può condividersi la tesi dell'appellante secondo cui la mera esecutività del provvedimento amministrativo non sospeso sarebbe sufficiente a integrare il requisito della certezza. L'esecutività attiene alla capacità dell'atto amministrativo di produrre effetti e di essere portato ad esecuzione coattiva secondo le norme generali, ma non si identifica con la "certezza" richiesta specificamente dall'art. 2 R.D. 639/1910 per l'utilizzo di questo strumento sommario di riscossione. Quando la legittimità stessa del provvedimento (e quindi del credito che ne deriva) è contestata in sede giurisdizionale, il credito non può dirsi "certo" in attesa della definizione del giudizio, indipendentemente dalla mancata sospensione cautelare dell'atto. Accogliere la tesi di IGnificherebbe svuotare di IGnificato il requisito della certezza, consentendo l'utilizzo Pt_1 dell'ingiunzione fiscale anche per crediti la cui esistenza è ancora validamente e seri- amente contestata in giudizio. Il fatto che le impugnazioni della siano state respinte nei gradi di merito non è diri- CP_2 mente, fintanto che tali decisioni non siano passate in giudicato. La pendenza del ricorso per IO per uno dei provvedimenti e la pendenza del giudizio di primo grado (all'epoca) per l'altro confermano che il credito era ancora legalmente controverso e, quindi, privo del requisito della certezza necessario per l'ingiunzione fiscale.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto l'ingiunzione viziata per difetto del requisito della certezza del credito.
2. SUL SECONDO MOTIVO DI APPELLO: LA LEGITTIMITÀ DELLA COMPENSAZIONE.
Con il secondo motivo, contesta la statuizione del Tribunale che ha dichiarato illegittima Pt_1 la compensazione della somma di € 30.773,48 e ha riconosciuto il diritto della alla CP_2 restituzione di tale importo .
Anche questo motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente rilevato che, mancando il credito vantato da dei requisiti di Pt_1 certezza, liquiditm ed eIGibilitm per le ragioni sopra esposte, esso non poteva essere validamente opposto in compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c. . Tale norma richiede, per la compensazione legale e giudiziale, che entrambi i debiti reciproci siano certi, liquidi ed eIGibili.
L'argomentazione di circa l'applicabilitm di una "compensazione impropria" o "comu- Pt_1 nitaria finanziaria", basata sulla normativa UE (art. 5 ter Reg. CE 885/06, ora art. 28 Reg. UE 908/2014) che prevede la deduzione dei debiti accertati dai futuri pagamenti, non convince
. Sebbene la normativa europea imponga agli Stati membri di recuperare gli importi indeb- itamente erogati e preveda la compensazione come strumento privilegiato, la giurisprudenza di legittimitm ha chiarito che anche la c.d. compensazione impropria o atecnica, che opera tra crediti e debiti nascenti da un unico rapporto (come può ritenersi il complesso rapporto tra ente erogatore e beneficiario di aiuti PAC), presuppone comunque la certezza del credito opposto in compensazione.
Inoltre, come correttamente osservato dal primo giudice, l'ingiunzione opposta non speci- ficava la natura del credito della IG.ra che aveva unilateralmente portato in CP_2 Pt_1 compensazione, né tale specificazione era desumibile dal provvedimento di sospensione delle erogazioni menzionato da . Tale indeterminatezza costituisce un ulteriore profilo di ille- Pt_1 gittimitm dell'operazione compensativa posta in essere da Pt_1
Infine, non può accogliersi l'eccezione di relativa al presunto onere della di provare il Pt_1 CP_2 proprio credito compensato . È che, operando la compensazione, deve dimostrare la Pt_1 sussistenza di tutti i presupposti legali per farlo, inclusa la certezza del proprio controcredito e l'identificazione del credito del debitore che intende estinguere per compensazione. Pertanto, la decisione del Tribunale di dichiarare illegittima la compensazione e di riconoscere il diritto della IG.ra alla restituzione della somma di C 30.773,48 risulta corretta e va CP_2 confermata.
3. SULLE ECCEZIONI RIPROPOSTE.
L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, riproposta da sul presupposto che essa Pt_1 mirasse a contestare gli atti presupposti (le revoche regionali) gim oggetto di altri giudizi , è infondata. L'opposizione ex art. 3 R.D. 639/1910 è il rimedio specifico avverso l'ingiunzione fiscale e mira a contestare il diritto della P.A. di procedere alla riscossione coattiva con tale strumen- to.
La verifica dei presupposti di cui all'art. 2 R.D. 639/1910 (certezza, liquidità, eIGibilità) rientra pienamente nell'oggetto di tale giudizio e non costituisce una duplicazione dei giudizi pen- denti sugli atti presupposti, ma una valutazione autonoma sulla legittimità dell'utilizzo dello strumento monitorio speciale in pendenza di quelle contestazioni.
4. SULLA RICHIESTA EX ART. 96 C.P.C.
La richiesta dell'PE di condanna di per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. non Pt_1 può essere accolta. Sebbene l'appello sia stato ritenuto infondato, la complessità delle questioni trattate, involgenti l'interpretazione di norme nazionali ed europee e la loro reciproca interazione, non consente di ravvisare nell'impugnazione proposta da i caratteri della mala Pt_1 fede o colpa grave richiesti per l'applicazione della norma invocata.
5. SULLE SPESE DI LITE.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del- l'appellante La liquidazione viene effettuata come in dispositivo, in applicazione dei para- Pt_1 metri di cui al D.M. n. 55/2014 (come aggiornato), tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. Parte_1
12685/2022, pubblicata il 29.08.2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza im- Pt_1 pugnata n. 12685/2022 del Tribunale Ordinario di Roma.
2) Condanna l'appellante al pagamento delle Parte_1 spese del presente grado di giudizio in favore dell'PE , che liquida in comp- CP_2 lessivi € 3500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3) Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta dall'PE. Da atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore Pt_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di conIGlio del 19 giugno 2025.
Il ConIGliere Estensore IL PRESIDENTE