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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8038/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8038/2023
promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. TONELLI ROBERTA, elettivamente pagina 1 di 7 domiciliato in VIA VAL D'APOSA 13 BOLOGNA, presso il difensore avv. TONELLI ROBERTA
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il CP_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. RECCHIA VELIA e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA NORD 168
40018 SAN PIETRO IN CASALE, presso il difensore avv.
RECCHIA VELIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno
ventinove maggio duemilaventicinque. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso della signora Pt_1
pagina 2 di 7 La stessa affermava di avere concesso immobile in locazione al convenuto, meglio indicato sopra in intestazione.
Il contratto era scaduto. Inoltre, il conduttore era moroso rispetto a varie mensilità.
Si costituiva il convenuto. Affermava di essere sempre stato ottimo conduttore. Purtroppo, così in costituzione,
era incappato in una situazione lavorativa difficile,
risultando creditore fra l'altro di impresa.
La causa, come da verbale, sembrava avviata a soluzione conciliativa;
si svolgevano alcune udienze, per verificare tale disponibilità.
Alla odierna udienza – fallite le prospettive conciliative di cui alle precedenti udienze – la causa veniva discussa e letto il dispositivo in udienza.
In tale udienza, veniva anche liquidato il difensore di parte convenuta, ammessa al gratuito patrocinio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 7 La domanda è fondato.
Provato il contratto.
Non provato il pagamento delle mensilità di cui si duole parte attrice. Trattandosi di fattispecie estintiva, l'onere della prova era in capo a tale parte. In ogni caso, il difensore ha oggi riconosciuto il mancato pagamento.
Il contratto è dunque risolto e va disposto il rilascio (punti
2 e 3 del dispositivo).
Il termine di sloggio (punto 4 del dispositivo) non può
essere troppo lungo, alla luce della serietà
dell'inadempimento e della perdita di reddito derivata alla attrice.
Spese di lite come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 8038/2023;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 4 di 7 dispone:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. ACCOGLIE il ricorso.
2. DICHIARA risolto il contratto fra le parti.
3. CONDANNA il signor a rilasciare CP_1
immobile sito in agro di San Giovanni in Persiceto via
Cento numero 239, foglio 20, mappale 175, sub 9 di quel Comune;
meglio identificato in contratto di locazione del 2 febbraio 2022. Libero da persone e da cose.
4. DISPONE che il presente provvedimento sia titolo esecutivo a far data dal 4 giugno 2025.
5. CONDANNA il medesimo signor a CP_1
pagare alla parte ricorrente la somma di euro
10.800,00, con interessi ex 1284, penultimo comma,
c.c., correnti dalla notificazione del ricorso fino al pagamento effettivo.
pagina 5 di 7 6. CONDANNA il medesimo resistente a pagare alla parte ricorrente euro 400,00 per ogni mese o frazione di mese superiore a giorni quindici, a partire dal giugno 2025 e così via via, fino alla effettiva liberazione.
7. CONDANNA il medesimo resistente a pagare alla parte ricorrente signora le spese Parte_1
di lite, che si liquidano in euro 6.500,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
euro 169,60 per anticipazioni. Iva e sulle prime due voci, come CP_2
per legge.
pagina 6 di 7 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno ventinove maggio duemilaventicinque.
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8038/2023
promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. TONELLI ROBERTA, elettivamente pagina 1 di 7 domiciliato in VIA VAL D'APOSA 13 BOLOGNA, presso il difensore avv. TONELLI ROBERTA
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il CP_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. RECCHIA VELIA e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA NORD 168
40018 SAN PIETRO IN CASALE, presso il difensore avv.
RECCHIA VELIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno
ventinove maggio duemilaventicinque. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso della signora Pt_1
pagina 2 di 7 La stessa affermava di avere concesso immobile in locazione al convenuto, meglio indicato sopra in intestazione.
Il contratto era scaduto. Inoltre, il conduttore era moroso rispetto a varie mensilità.
Si costituiva il convenuto. Affermava di essere sempre stato ottimo conduttore. Purtroppo, così in costituzione,
era incappato in una situazione lavorativa difficile,
risultando creditore fra l'altro di impresa.
La causa, come da verbale, sembrava avviata a soluzione conciliativa;
si svolgevano alcune udienze, per verificare tale disponibilità.
Alla odierna udienza – fallite le prospettive conciliative di cui alle precedenti udienze – la causa veniva discussa e letto il dispositivo in udienza.
In tale udienza, veniva anche liquidato il difensore di parte convenuta, ammessa al gratuito patrocinio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 7 La domanda è fondato.
Provato il contratto.
Non provato il pagamento delle mensilità di cui si duole parte attrice. Trattandosi di fattispecie estintiva, l'onere della prova era in capo a tale parte. In ogni caso, il difensore ha oggi riconosciuto il mancato pagamento.
Il contratto è dunque risolto e va disposto il rilascio (punti
2 e 3 del dispositivo).
Il termine di sloggio (punto 4 del dispositivo) non può
essere troppo lungo, alla luce della serietà
dell'inadempimento e della perdita di reddito derivata alla attrice.
Spese di lite come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 8038/2023;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 4 di 7 dispone:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. ACCOGLIE il ricorso.
2. DICHIARA risolto il contratto fra le parti.
3. CONDANNA il signor a rilasciare CP_1
immobile sito in agro di San Giovanni in Persiceto via
Cento numero 239, foglio 20, mappale 175, sub 9 di quel Comune;
meglio identificato in contratto di locazione del 2 febbraio 2022. Libero da persone e da cose.
4. DISPONE che il presente provvedimento sia titolo esecutivo a far data dal 4 giugno 2025.
5. CONDANNA il medesimo signor a CP_1
pagare alla parte ricorrente la somma di euro
10.800,00, con interessi ex 1284, penultimo comma,
c.c., correnti dalla notificazione del ricorso fino al pagamento effettivo.
pagina 5 di 7 6. CONDANNA il medesimo resistente a pagare alla parte ricorrente euro 400,00 per ogni mese o frazione di mese superiore a giorni quindici, a partire dal giugno 2025 e così via via, fino alla effettiva liberazione.
7. CONDANNA il medesimo resistente a pagare alla parte ricorrente signora le spese Parte_1
di lite, che si liquidano in euro 6.500,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
euro 169,60 per anticipazioni. Iva e sulle prime due voci, come CP_2
per legge.
pagina 6 di 7 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno ventinove maggio duemilaventicinque.
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 7 di 7