TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3140 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
P.IVA_1
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di NI in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del giudice onorario dott.sa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 23/06/2025 come sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter cpc, ricorrendone i presupposti , ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12118/2024 R.G. promosso
DA
nato ad [...] il [...] , residente in [...], c. f. Parte_1
, in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Di Bella , come da C.F._1 procura alle liti in atti depositata,domiciliato presso il suo studio in Biancavilla, via V. Emanuele 501, come da procura in atti depositata;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p.t. c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato come da procura alle liti in atti depositata, domiciliato in
NI Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto : opposizione avverso avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23/12/2024 parte ricorrente impugnava l'avviso di addebito
593202400041411276000, notificato il 15.11.2024 con il quale veniva chiesto il pagamento della somma di euro 9.089,52 a titolo di ripetizione del pagamento indebito di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie per il periodo intercorso dall'01/2007 al 12/2007.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme erogate dall'ente , evidenziava che il lasso di tempo trascorso pari a 14 anni, dal pagamento della disoccupazione alla notifica dell'avviso di addebito , rappresentava l'inerzia dell'ente protratta nel tempo per oltre i dieci anni di prescrizione del diritto alla restituzione delle indebite prestazioni erogate. Nessun atto interruttivo del decorso di prescrizione risultava notificato dall'ente previdenziale avente le caratteristiche di cui all'art. 2943 c.c., previste dal legislatore per ottenere l'effetto di messa in mora del debitore ed interruzione del decorso di prescrizione . Richiamava precedenti pronunce di questo Ufficio afferenti a note che individuavano l'indebito senza tuttavia indicare la volontà dell'ente di recuperare la prestazione non dovuta ed attuare il proprio diritto al recupero delle somme erogate indebitamente. Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse la CP_ prescrizione del diritto alla restituzione in capo ad e dichiarasse non dovute le somme portate dall'atto impugnato .
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato e fissava udienza di discussione. Successivamente si costituiva chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza e CP_1 offriva in giudizio una serie di atti afferenti la richiesta di recupero di prestazione indebita con invito al pagamento delle somme richieste , facendo espresso avviso che il mancato pagamento delle somme indebitamente erogate avrebbe comportato il recupero a mezzo Agente di riscossione , come nella fattispecie. Chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza con la conferma dell'avviso di addebito impugnato.
Successivamente questo giudice è stato delegato per discussione e decisione del procedimento, sostituita l'udienza del 23 giugno 2024 da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, preso atto delle istanze e conclusioni come in atti depositate , il giudizio viene definito dal presente provvedimento.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare si dichiara la tempestività del ricorso poiché risulta proposto il 24/12/2024 , mentre l'avviso di addebito risulta notificato il 15/11/2024, pertanto l'atto introduttivo del giudizio risulta proposto entro il termine di cui all'art. 24 Decreto legislativo 46/1999.
Con l'avviso di addebito impugnato l'ente odierno resistente intimava il pagamento della somma di euro 9.089,52 per restituzione della disoccupazione agricola e prestazioni accessorie , erogate indebitamente nel periodo intercorso dall' 01/2007 al 12/2007. Parte ricorrente non contesta il merito della pretesa e non deduce di avere il diritto alla prestazione , piuttosto eccepisce il decorso di prescrizione decennale per recuperare l'indebito e l'inidoneità degli atti interruttivi ad interrompere il decorso della prescrizione , come richiede l'articolo 2943 c. c.
Nel merito non risulta decorsa la prescrizione decennale del diritto di recuperare le somme indebitamente percepite dal ricorrente.
Dalla documentazione depositata in giudizio da si evince che l'indebita percezione della CP_1 disoccupazione agricola , dovuta al disconoscimento totale delle giornate lavorative in agricoltura, è stata comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento , recante data 20 gennaio 2015 CP_ e recapitata al ricorrente il 05/02/2015, come da avviso di ricevimento allegato da in atti di causa.
Successivamente con lettera raccomandata con avviso ricevimento del 21/07/2017 – modello RCS- veniva comunicato al ricorrente l'indebito e la trattenuta di € 50 su pensione categoria IO 15045774
, detta raccomandata veniva ricevuta in data 11 agosto 2017.
Pertanto la notifica dell'avviso di addebito in data 15.11.2024 per il recupero dell'indebito, già intrapreso, non risulta intervenuta dopo il decorso di prescrizione decennale del diritto in capo all'ente
, di recuperare quanto erogato come indebito.
Sotto il profilo della inidoneità degli atti comunicati al ricorrenti ex art. 2943 c. c. ad interrompere il decorso di prescrizione si osserva quanto segue.
L'art. 2943 c.c. rubricato Interruzione da parte del titolare dispone :”La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giudice adìto è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.”
Nella fattispecie all'esame dalla documentazione depositata in atti le comunicazioni sopra CP_1 indicate del 2015 e 2017 oltre la contestazione dell'indebito al ricorrente odierno manifestano chiaramente la volontà dell'ente di esercitare i diritti di credito descritti nella individuazione dell'indebito. Ed invero la lettera recante data 20 gennaio 2015 e recapitata il 05/02/2015 individua il periodo intercorso dall'01 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 in cui sono state pagate prestazioni di disoccupazione agricola per un importo di euro 7.378,85 in riferimento all'anno 2006 per i seguenti motivi : “ Sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”. Dopo tale premessa e quantificazione dell'indebito l'ente manifesta la propria volontà di recuperare la somme e invita il ricorrente odierno al pagamento a mezzo bollettino MAV entro il termine del 07/03/2015. Dopo avere specificato al ricorrente la possibilità di ottenere la rateazione del pagamento e dopo l'indicazione dei termini per proporre ricorso in sede amministrativa nonché CP_ azione giudiziaria da notificare alla Sede di NI ,si legge espressamente : “Le ricordiamo CP_ infine che in caso di mancato pagamento, l' è tenuto per legge a recuperare il credito attraverso
l'Agente della riscossione competente.”
Pertanto a parere di questo giudice l'atto recante data 20 gennaio 2015 e recapitato il 05/02/2015, è un atto interruttivo a tutti gli effetti e presenta i requisiti di cui all'art. 2943 c.c. poiché l' CP_1 manifesta chiaramente la propria volontà di esercitare i diritti di credito descritti nell'individuazione dell'indebito,con invito al ricorrente di pagare le somme dovute.
Tali elementi sono altresì presenti nell'atto recante data 21 luglio 2017, comunicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il giorno 11/08/2017.
In tale comunicazione, contraddistinta dall'indicazione MO . e recante data 21 luglio CP_2
2017, dopo l'enunciazione dell'indebito afferente il periodo , il tipo di prestazione ( trattamenti di famiglia e disoccupazione agricola) si legge espressamente : “La informiamo che il recupero delle somme sarà effettuato con una trattenuta di 50,00euro mensili sulla pensione cat. IO n. 15045774 a decorrere dalla prima data utile”. Pertanto nella fattispecie gli atti notificati al ricorrente, all'esame di giudizio, sono atti interruttivi come qualificati dalla norma del codice civile , art. 2943.
Risultano depositate in giudizio comunicazione afferenti il riesame e respingimento successivo di domanda( 17/01/2014) di cui non sussiste piena prova di ricevimento da parte del ricorrente e tale comunicazione riveste carattere informativo . Tuttavia le comunicazioni sopra specificate e ricevute in data 05/02/2015 e 11/08/2017 hanno interrotto il termine di prescrizione e posseggono i requisiti della messa in mora.
Pertanto il ricorso appare infondato e non può trovare accoglimento. Tantomeno sussiste prova offerta dal ricorrente di possedere i requisiti di legge per ottenere legittimamente la prestazione di disoccupazione agricola per il periodo in contestazione e trattenere le somme respingendo la pretesa dell'ente.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento per tutte le ragioni sopra specificate.
In atto introduttivo di giudizio parte ricorrente specifica di avere proposto domanda per il beneficio del gratuito patrocinio e nel corso di giudizio deposita la delibera di ammissione da parte del consiglio dell'Ordine Avvocati di NI. Pertanto le spese di giudizio tra le parti sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di NI in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12118/2024 R.G. , disattesa ogni contraria eccezione e difesa così provvede :
Rigetta il ricorso e conferma l'avviso di addebito impugnato con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio.
NI 22/07/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo