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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/09/2025, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 16 settembre 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. M. Fratini
-ricorrente -
Contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappr e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Battiato
-convenuto-
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 13.02.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il giudice del lavoro di Taranto chiedendo di
CP_
“Condannare l' al pagamento dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal dì dell'illegittima sospensione (febbraio 2025), oltre interessi sino al saldo”.
A tal fine rappresentava che la sospensione era motivata dalla presunta assenza ad una visita di revisione fissata per il 25.11.2024, ma la cui convocazione era avvenuta ad indirizzo errato.
CP_ Si costituiva l' rappresentando che a seguito di un riesame interno, aveva annullato in autotutela il provvedimento di sospensione della prestazione assistenziale avendo riscontrato l'irregolarità della notifica della convocazione. Di conseguenza, con la ricostituzione del 15 luglio 2025 era stata ripristinata la prestazione dalla data della revoca, annullato integralmente l'indebito di cui al provvedimento del 15 gennaio 2025 mediante la creazione di un credito fittizio finalizzato al suo
1
annullamento contabile ed era stata disposta la liquidazione degli arretrati da febbraio ad agosto
2025 (7 mensilità) per un totale di € 2.352,00 (336*7=2.352).
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La parte ricorrente, prendendo atto di quanto riconosciuto dall' , si associava alla richiesta di CP_2
declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la rifusione delle spese di lite in proprio favore.
Istruita documentalmente, la causa, all'odierna udienza, è stata decisa.
*
Dalle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il diritto fatto valere nei propri confronti, annullando l'indebito CP_2
oggetto di causa e ripristinando la prestazione.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese di lite devono essere poste a carico dell' , parte virtualmente soccombente. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese e competenze di CP_2
giudizio che liquida in complessivi €900,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A.
e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 16 settembre 2025.
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Giulia VIESTI)
2
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 16 settembre 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. M. Fratini
-ricorrente -
Contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappr e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Battiato
-convenuto-
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 13.02.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il giudice del lavoro di Taranto chiedendo di
CP_
“Condannare l' al pagamento dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal dì dell'illegittima sospensione (febbraio 2025), oltre interessi sino al saldo”.
A tal fine rappresentava che la sospensione era motivata dalla presunta assenza ad una visita di revisione fissata per il 25.11.2024, ma la cui convocazione era avvenuta ad indirizzo errato.
CP_ Si costituiva l' rappresentando che a seguito di un riesame interno, aveva annullato in autotutela il provvedimento di sospensione della prestazione assistenziale avendo riscontrato l'irregolarità della notifica della convocazione. Di conseguenza, con la ricostituzione del 15 luglio 2025 era stata ripristinata la prestazione dalla data della revoca, annullato integralmente l'indebito di cui al provvedimento del 15 gennaio 2025 mediante la creazione di un credito fittizio finalizzato al suo
1
annullamento contabile ed era stata disposta la liquidazione degli arretrati da febbraio ad agosto
2025 (7 mensilità) per un totale di € 2.352,00 (336*7=2.352).
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La parte ricorrente, prendendo atto di quanto riconosciuto dall' , si associava alla richiesta di CP_2
declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la rifusione delle spese di lite in proprio favore.
Istruita documentalmente, la causa, all'odierna udienza, è stata decisa.
*
Dalle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il diritto fatto valere nei propri confronti, annullando l'indebito CP_2
oggetto di causa e ripristinando la prestazione.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese di lite devono essere poste a carico dell' , parte virtualmente soccombente. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese e competenze di CP_2
giudizio che liquida in complessivi €900,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A.
e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 16 settembre 2025.
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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