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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 6740 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2022 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocato AITA Parte_1 C.F._1
DR
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentate e difese dagli Avvocati BOVA ANNALISA e FIORINI C.F._3
RI
CONVENUTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. depositate dall'attore il 06/06/2025 e dalle convenute il 04/06/2025
1 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. e hanno contratto matrimonio concordatario a OS Parte_1 Controparte_1
(TA) in data 16/06/1983 e dalla loro unione sono nati i figli il 21/06/1984, in Persona_1 Per_2 data 08/08/1985 e il 12/06/1999. CP_2
2. Con ricorso del 28/10/2022, ha domandato la separazione dalla moglie e nel Parte_1 giudizio così radicato si è costituita concordando con la separazione, da Controparte_1 addebitarsi però al marito, e chiedendo un assegno per il proprio mantenimento di euro 200,00 mensili e un assegno per il mantenimento della figlia di euro 300,00 mensili, quest'ultima CP_2 costituitasi unitamente alla madre e associandosi alle domande della stessa.
3. All'esito della prima udienza in data 14/02/2023, con provvedimento reso a verbale, il Presidente delegato ha:
a) autorizzato i coniugi a vivere separati;
b) preso atto dell'accordo, raggiunto dalle parti in udienza, per la corresponsione, da parte del padre, di un assegno per il mantenimento della figlia maggiorenne di euro 300,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie;
c) non concesso, in aggiunta, un assegno di mantenimento alla moglie a carico del marito.
4. Instaurata la fase di merito, è stata tentata, senza esito, la conciliazione delle parti.
Sono state quindi depositate le memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., ma non è stata svolta attività istruttoria, trattandosi di causa di natura documentale.
5. Con ordinanza del 20/07/2025, è stato infine revocato il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia maggiorenne parte in causa, non avendo la stessa “fornito prove CP_2
(e, invero, nemmeno allegato con la dovuta precisione) di essersi adeguatamente attivata né nella prosecuzione degli studi, né nell'effettiva ricerca di attività lavorativa”. La controversia è stata contestualmente rimessa al Collegio per la decisione e i contendenti hanno depositato le difese finali nei termini loro concessi.
§
A) La domanda di separazione personale è fondata, ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla condotta processuale delle parti e dal tenore inequivoco delle rispettive difese.
B) Da respingere, invece, la domanda della moglie di addebitare la separazione al marito (art. 151, secondo comma c.c.).
La richiesta si fonda infatti su allegazioni generiche (contenute a pagina 4 della comparsa di costituzione e risposta, non precisate nel termine ultimo costituito dalla memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.), mai debitamente circostanziate in specifici accadimenti, anche temporalmente
2 definiti.
Si tratta, insomma, di doglianze inidonee al fine preteso (la pronuncia di addebito) e, anche per tale ragione, non si è dato corso a istruttoria, potendo ogni parte mettersi in prova solo su fatti previamente allegati con la dovuta precisione (al noto fine di garantire il diritto di difesa della controparte), come nel caso di specie non avvenuto.
C) Si conferma, poi, la cessazione dell'obbligo del padre di mantenere la figlia maggiorenne CP_2
a far data dallo scorso mese di agosto 2025, non avendo la stessa, parte in causa, di anni 26, fornito prove – e, invero, a monte, nemmeno allegato con la dovuta precisione – di essersi attivata per proseguire gli studi, né per reperire lavoro (Cass., 14.8.2020, n. 17183).
I rilievi che precedono non sono inficiati dalla documentazione prodotta sub 10 dalla convenuta (tra l'altro ormai datata) attestante consulenze psicologiche, cure odontoiatriche e sedute di fisioterapia per certo non ostative al doveroso (art. 4 Cost.) svolgimento di attività lavorativa.
D) Parimenti da respingere, ex art. 337 sexies c.c., in difetto di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, la domanda della di assegnazione della casa familiare CP_1 di Modena alla via Luca Morenzio, n. 34/1.
E) Per quanto riguarda la richiesta di assegno di mantenimento che la moglie ha avanzato nei confronti del marito (art. 156, primo e secondo comma, c.c.), si rileva, innanzi tutto, come gli ultimi modelli 730 versati in atti dai contendenti attestino i seguenti redditi:
- reddito complessivo euro 35.001,00, da cui detrarre imposta netta euro 8.507,00, Parte_1 addizionale regionale euro 493,00, addizionale comunale euro 259,00, ottenendo così l'importo annuale netto di euro 25.742,00 e, diviso lo stesso per 12, quello mensile netto di euro 2.145,16;
- reddito complessivo euro 26.822,00, da cui detrarre imposta netta euro Controparte_1
3.261,00, addizionale regionale euro 363,00, addizionale comunale euro 211,00, ottenendo così
l'importo annuale netto di euro 22.987,00 e, diviso lo stesso per 12, quello mensile netto di euro
1.915,00.
La differenza reddituale attuale non è dunque di per sé particolarmente significativa.
Occorre però considerare che la convenuta, oggi di anni 64, ha iniziato a lavorare solo nel 2001, essendosi dedicata nei 18 anni precedenti (il matrimonio, come detto, è del 1983) alla cura della casa e dei tre figli per accordo, quanto meno tacito, con il marito. Si tratta di scelta avente non marginali ripercussioni sul monte contributivo della lavoratrice e che, al momento del suo collocamento a riposo
(verosimilmente non lontano), inciderà non poco sull'effettivo trattamento pensionistico cui la stessa avrà diritto.
A ciò aggiungasi che vive in abitazione, oltre tutto in comproprietà con la moglie, Parte_1 per la quale non sostiene oneri locativi, mentre paga euro 500,00 mensili a Controparte_1
3 tale titolo per quella in cui abita (la circostanza è ammessa dall'attore a pagina 2 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. in cui egli sostiene di aver a lungo pagato personalmente tale canone di locazione).
La disparità riscontrabile tra le complessive situazioni reddituali e patrimoniali dei coniugi conduce, in conclusione, il Tribunale ad accogliere, a far data dalla presente sentenza, la domanda della moglie di ricevere dal marito un assegno di mantenimento dell'importo di euro 200,00 mensili.
F) La reciproca soccombenza risultante dall'esito complessivo della lite giustifica, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., la compensazione integrale delle relative spese.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a [...] Parte_1 il 12/08/1950) e (nata a [...] il [...]) che Controparte_1 hanno contratto matrimonio in data 16/06/1983 a CA (TA), come risulta dall'atto n. 13, parte 2, serie A, anno 1983 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CA (TA);
2. respinge la domanda della moglie di addebitare la separazione al marito;
3. respinge la domanda di di assegnazione della casa familiare sita in Controparte_1
Modena alla via Luca Morenzio, n. 34/1;
4. revoca, a far data dal mese di agosto 2025 (ultima mensilità dovuta luglio 2025), l'obbligo del padre di mantenere la figlia maggiorenne Controparte_2
5. obbliga a versare ad euro 200,00 mensili, con decorrenza Parte_1 Controparte_1 dalla presente sentenza, a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
7. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA (TA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 03/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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