Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1538
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Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti ex art. 151 c.c.

    La intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla condotta processuale delle parti e dal tenore inequivoco delle rispettive difese.

  • Rigettato
    Allegazioni generiche non circostanziate

    La richiesta si fonda su allegazioni generiche non precisate nel termine ultimo costituito dalla memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., mai debitamente circostanziate in specifici accadimenti, anche temporalmente definiti. Si tratta di doglianze inidonee al fine preteso.

  • Rigettato
    Mancanza di attivazione nella prosecuzione degli studi o ricerca di lavoro

    Il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia maggiorenne è stato revocato non avendo la stessa fornito prove (e, invero, nemmeno allegato con la dovuta precisione) di essersi adeguatamente attivata né nella prosecuzione degli studi, né nell'effettiva ricerca di attività lavorativa.

  • Rigettato
    Assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti

    La domanda è respinta, ex art. 337 sexies c.c., in difetto di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.

  • Accolto
    Disparità reddituale e patrimoniale e sacrificio professionale della moglie

    La disparità riscontrabile tra le complessive situazioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, considerando anche il sacrificio professionale della convenuta che ha dedicato anni alla cura della casa e dei figli, conduce il Tribunale ad accogliere la domanda di assegno di mantenimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1538
    Giurisdizione : Trib. Modena
    Numero : 1538
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

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