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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 2622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2622 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 37380/2023 R.G.A.C. promossa da
(Avv. SALVAGO GABRIELE) Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore - Controparte_1
contumace
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio la parte convenuta di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo di accertare che con la stessa fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal
1/8/2022 al 31/3/2023, con declaratoria del diritto, in considerazione delle mansioni effettivamente svolte, ad essere inquadrata nel 4° livello del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, a percepire il relativo trattamento economico, con condanna della Società convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di € 6.954,92 o di quella diversa risultante di giustizia;
accertare il diritto a vedersi attribuito con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, l'orario di lavoro minimo pari a 16 ore settimanali di cui all'art. 82, comma 1, numero 2 del c.c.n.l. di categoria, con declaratoria di illegittimità della condotta osservata da per non avere Controparte_1
determinato la collocazione dell'orario di lavoro, con condanna al risarcimento del danno conseguente, da determinare in via equitativa in misura pari a € 1.756,90, o nella diversa misura di giustizia;
dichiarare la illegittimità e/o nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato recante data 1/8/2022 e, per gli effetti, dichiarare la giuridica prosecuzione del rapporto oltre il 31/3/2023, con ordine alla Società convenuta di riammetterla in servizio e condannare al pagamento, a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno conseguente alla nullità del termine, di un'indennità compresa tra
2,5 (pari a € 1.958,03) e 12 mensilità (pari a € 9.398,52) della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (corrispondente a € 783,21), o a quella diversa di giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulle somme via via rivalutate. Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi.
Deduceva, a sostegno della domanda, di aver lavorato alle dipendenze della convenuta
(esercente attività di vendita di utensili e prodotti per la casa, cristalleria e vasellame), nel periodo indicato in ricorso, con rapporto tardivamente formalizzato mediante contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, con scadenza del termine al 11.09.2022, e orario pari a 15 ore settimanali, inquadrata nel 5° livello del c.c.n.l. per le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, e mansioni definite di “Aiuto Commessa”; che il termine apposto era stato successivamente prorogato sino all'11.10.2022, quindi sino al 31.12.2022 ed ancora sino al 31.03.2023, data di definitiva cessazione del rapporto;
di non aver mai sottoscritto il contratto di lavoro predetto, né le successive proroghe;
che la clausola contrattuale relativa alla determinazione dell'orario di lavoro, come comunicata a mezzo mail, indicava una durata complessiva ampiamente inferiore rispetto a quella effettiva e non recava alcuna precisa distribuzione nell'arco della giornata. Eccepiva di aver impugnato la legittimità del termine apposto al contratto di lavoro, delle proroghe successive e della risoluzione del rapporto che conseguiva al decorso dell'ultima di esse, con comunicazione del 12.06.2023; che, in base alla natura delle mansioni effettivamente svolte, avrebbe dovuto ottenere sin pagina 2 di 9 dall'instaurazione del rapporto lavorativo l'inquadramento nel livello 4° del c.c.n.l. e il riconoscimento dell'orario di lavoro effettivamente osservato, corrispondente quanto meno ad un part time pari ad una percentuale dell'82,50% dell'orario a tempo pieno.
Nonostante la ritualità della notifica, la parte convenuta resistente non si costituiva in giudizio restando contumace.
La causa veniva istruita con la sola documentazione prodotta dalla parte ricorrente, la quale rinunciava alla assunzione della prova per testi, pur se ammessa sui capitoli ritenuti rilevanti. Veniva, altresì, ammesso, e ritualmente notificato, l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta contumace, che non poteva tenersi in ragione della mancata comparizione della parte.
Con le note autorizzate, la parte ricorrente modificava le proprie conclusioni, nella parte in cui chiedeva la rideterminazione delle indennità retributive sulla base del 5° livello di inquadramento e di un orario di lavoro a tempo parziale pari a 18 ore settimanali, in luogo delle 15 di cui al contratto stipulato, coincidente con quello minimo previsto dall'art. 82 del c.c.n.l. del settore per le aziende che occupino oltre 30 dipendenti, con conseguente ricalcolo di una differenza di 3 ore per ciascuna settimana lavorativa, per una retribuzione pari a complessive ore 97 ore, pari a € 884,64 (retr. oraria prevista per il 5° liv. di € 9,12 x ore 97). Il tutto, per un totale complessivo pari a € 1.771,43.
All'esito della discussione, svolta con le modalità della trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza ex art.429 co.1 c.p.c., depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei termini di seguito esposti.
La documentazione versata in atti, in uno con le conclusioni rassegnate, come modificate nelle note autorizzate, consente di avere a riferimento il parametro retributivo di cui al quinto livello del ccnl di categoria applicato al rapporto per cui è causa, e non più il livello superiore inizialmente rivendicato nelle conclusioni di cui al ricorso.
Ebbene, poste tali premesse, deve darsi atto che sia documentalmente provato che il contratto di lavoro fra le parti, come inizialmente stipulato, e successivamente prorogato pagina 3 di 9 per l'intero arco temporale di cui al ricorso, prevedesse un monte orario settimanale pari a quindici ore.
Dai documenti prodotti risulta, inoltre, che la parte convenuta applichi ai suoi dipendenti il c.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (cfr. in atti), il quale all'art. 82 comma 1 disciplina la durata minima dell'orario di lavoro settimanale per il prestatore a tempo parziale, individuandola in 16 ore settimanali, per le aziende aventi fino a 30 dipendenti, e in 18 ore settimanali per quelle aventi più di trenta dipendenti.
Nel caso di specie, la convenuta risultava avere 32 dipendenti all'epoca dei fatti (cfr. visura in atti).
Ebbene, sulla scorta di tali dati fattuali e interpretativi delle clausole contrattuali collettive, giova ricordare che a mente dell'art. 2077 c.c. “I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostitute di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”.
La norma è agevolmente applicabile al caso di specie, in cui il contratto collettivo post- corporativo di diritto comune è recepito nel contratto individuale (ex plurimis, cfr. Cass.
4011/2007), e svolge la chiara funzione di protezione della cd. parte debole del rapporto, nella determinazione di una durata minima periodica del part-time, allo scopo di garantire al lavoratore una consistenza temporale periodica minima di rapporto, e una corrispondente minima consistenza economica pur se correlata ad un maggiore impegno temporale.
Ne consegue che, ex artt.1339 e 1419, co.2 c.c. vi sarà la sostituzione automatica delle clausole non conformi al dettato normativo, con il corrispondente diritto alla differenza tra il trattamento economico commisurato alla durata minima del rapporto ed il percepito in base all'orario invalidamente pattuito a livello individuale, dovendo il datore imputare a sè stesso il non aver richiesto l'esecuzione delle ore minime previste.
Conseguentemente, gli emolumenti richiesti nel presente giudizio (sulla cui spettanza non vi
è stata alcuna contestazione in conseguenza della mancata difesa della convenuta in uno con la mancata comparizione per rendere l'interrogatorio formale), tutti parametrati sul pagina 4 di 9 livello di inquadramento ricevuto (quinto livello), dovranno essere ricalcolati avendo a riferimento il minimo orario contrattuale settimanale di cui al conteggio articolato nelle note autorizzate, per 97 ore sulla retribuzione oraria di € 9,12.
Su tale conteggio, peraltro, non vi è stata alcuna contestazone, cosicchè ben potrà essere utilizzato ai fini del decidere.
Analogamente, dovrà essere accolta la domanda con la quale si chiede l'accertamento della violazione di quanto prescritto dall'art. 5 D. Lgs. 81/2015, in materia di esatta individuazione della distribuzione dell'orario di lavoro nel contratto individuale.
A tale proposito, si osserva che effettivamente i documenti depositati in atti (contratto a tempo parziale e proroghe) non recano alcuna individuazione della distribuzione dell'orario di lavoro nell'arco della settimana, sia con riferimento alle giornate interessate, che al monte orario giornaliero, essendo presente unicamente il numero complessivo delle ore, pari a quindici.
Ebbene, l'art.5, co.2, del d.lgs n.81/2015, testualmente prevede che “Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa, e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”, cosicchè occorre Individuare espressamente non solo la durata complessiva dell'orario concordato, ma anche la sua collocazione temporale nelle singole giornate della settimana. Ciò, al fine di non rimettere in capo al solo datore di lavoro la decisione unilaterale di decidere le modalità temporali concrete di fruizione delle energie del dipendente impiegato a tempo parziale il quale, proprio in ragione della riduzione quantitativa della prestazione lavorativa, astrattamente potrebbe aver l'interesse a svolgere altre attività per realizzare una maggiore retribuzione complessiva, in esecuzione di più rapporti a tempo parziale.
Può essere quindi, accolta la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno subito dalla parte ricorrente per effetto della mancata indicazione, nel contratto di lavoro, della collocazione temporale della prestazione lavorativa.
Nel caso di specie, a mente dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015, non potendo questo giudice determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa della parte ricorrente, perché il rapporto di lavoro risulta essere ormai terminato, residuano pagina 5 di 9 comunque gli estremi per liquidare “in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”, da liquidarsi con valutazione equitativa" (v. Cass. 30/12/2016, n.27553 e Cass. 20/3/2018, n. 6900).
Si condivide l'orientamento della Suprema Corte che, a tale proposito, ha ritenuto la natura sanzionatoria di tale risarcimento, per la cui liquidazione non occorre la prova del danno concretamente procurato al lavoratore, in ragione dell'obbiettivo disagio subito dal lavoratore per l'unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di svolgimento della prestazione (cfr. in tale senso, Cass. 4/5/2015, n. 8882 e Cass.6/4/2021
n. 9229).
Pertanto, atteso l'inadempimento della società datrice di lavoro e quindi la sua responsabilità contrattuale, ex art.1218 c.c., per le ragioni che precedono, in uno con la scelta processuale di non costituirsi in giudizio, si ritiene congruo e ragionevole fare riferimento alla somma quantificata in ricorso, corrispondente alla monetizzazione del disagio originato dall'incertezza sulla distribuzione dell'orario di lavoro (quanto alla collocazione dei turni giornalieri e del giorno di riposo), nella misura di cui all'art. 95 del c.c.n.l. per le ore di lavoro prestate a seguito dell'applicazione di clausola elastica che determini un aumento duraturo della quantità della prestazione.
Tale somma sarà pari alla maggiorazione del 36,5% della retribuzione, calcolata sulle complessive 528 ore prestate, tratte dai prospetti paga prodotti (alla voce “LAVORATO – ore ordinarie”), corrispondente a € 1.756,90, come da conteggio allegato al ricorso, non oggetto di contestazione alcuna.
La mancata costituzione in giudizio della parte convenuta, unitamente alla eccezione della mancata sottoscrizione del contratto a tempo determinato e delle successive proroghe, formalizzata da parte della ricorrente nell'atto introduttivo, consente senz'altro di ritenere non assolto l'onere della prova gravante sul datore di lavoro, avente ad oggetto la forma scritta del contratto a termine, atteso che il contratto debitamente sottoscritto dalle parti non è stato prodotto in giudizio, così come le proroghe ad esso aventi scadenza finale al 31
Marzo 2023.
pagina 6 di 9 L'impugnazione della nullità del termine per assenza di forma scritta del contratto e delle proroghe, risulta effettuata a mezzo pec in data 12 giugno 2023 (cfr. doc. allegati al fascicolo di parte ricorrente), vale a dire tempestivamente rispetto alla data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro al 31 Marzo 2023. A questo proposito, deve ritenersi che nessuna decadenza dall'impugnazione debba essere ravvisata nel caso di specie, trattandosi pacificamente di unico contratto a tempo determinato, decorrente dall'agosto 2022 e prorogato espressamente fino al 31 Marzo 2023, come emerge dai documenti prodotti in atti (cfr. fascicolo della parte ricorrente), cosicchè risultano rispettati i termini prescritti per l'impugnazione del termine apposto al contratto originariamente stipulato fra le parti, a norma dell'art.28 Dl Lgs n.81/2015, decorrenti dalla data di cessazione del contratto prorogato. Giova ricordare che il termine proroga (che nel linguaggio comune indica l'effetto costituito dal prolungamento del termine), apposto ad un accordo, se successivo alla stipulazione del contratto originario, è un patto accessorio diretto, ai sensi dell'art. 1321
c.c., a regolare un rapporto giuridico patrimoniale preesistente.
La proroga non dà quindi vita ad un nuovo contratto, ma determina la mera prosecuzione del rapporto già costituito. Ciò anche a mente del dettato dell'art. 1341 c.c. che considera disgiuntamente i due concetti di rinnovazione e proroga del contratto, laddove quest'ultima
è caratterizzata fondamentalmente dalla continuità del rapporto originario che prosegue, per accordo delle parti, dopo l'iniziale scadenza mantenendosi inalterato.
Pertanto, la illegittimità del contegno datoriale, desunta dalla mancata produzione in giudizio del contratto e delle proroghe, pur espressamente richieste dalla parte ricorrente con le pec inviate alla società convenuta (prodotti tagliati di causa), dà luogo alla declaratoria di nullità delle clausole appositive del termine con la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga apposta.
A tale pronuncia, deve necessariamente seguire la liquidazione del danno normativamente previsto, a titolo sanzionatorio, nei confronti del datore di lavoro, per il contegno tenuto nei confronti della ricorrente, come previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015 che testualmente prevede che: “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore pagina 7 di 9 stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto…La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del lavoro”.
In ragione della durata complessiva del rapporto intercorso fra le parti, comprensiva delle proroghe concretamente apposte al contratto inizialmente stipulato fra le parti
(complessivamente inferiore ad un anno), si reputa equo identificare la misura concreta del ristoro dovuto, nel minimo delle mensilità previste, pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, come quantificate nell'atto introduttivo, non oggetto di contestazione alcuna, come da dispositivo.
La condanna al pagamento delle spese processuali segue la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva pari ad € 1.771,43, a titolo di spettanze retributive maturate nell'ambito del rapporto intercorso fra l'agosto 2022 e il 31 marzo 2023, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché la somma di € 1.756,90, a titolo di risarcimento del danno ex art. 10 d.lsg. n. 81/2025, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- dichiara l'illegittimità dell'apposizione del termine apposto al contratto stipulato fra le parti, a decorrere dal 3 marzo 2023 e, per l'effetto ne dispone la trasformazione in contratto a tempo indeterminato con la medesima decorrenza, con condanna della convenuta, al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'indennità omnicomprensiva ex art. 28 d.lgs.
81/2015, nella misura pari a 2,5 mensilità (pari a € 1.958,03) dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a € 783,21);
pagina 8 di 9 - condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €2424,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 19 novembre 2024
Il giudice del lavoro
Antonianna Colli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 37380/2023 R.G.A.C. promossa da
(Avv. SALVAGO GABRIELE) Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore - Controparte_1
contumace
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio la parte convenuta di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo di accertare che con la stessa fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal
1/8/2022 al 31/3/2023, con declaratoria del diritto, in considerazione delle mansioni effettivamente svolte, ad essere inquadrata nel 4° livello del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, a percepire il relativo trattamento economico, con condanna della Società convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di € 6.954,92 o di quella diversa risultante di giustizia;
accertare il diritto a vedersi attribuito con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, l'orario di lavoro minimo pari a 16 ore settimanali di cui all'art. 82, comma 1, numero 2 del c.c.n.l. di categoria, con declaratoria di illegittimità della condotta osservata da per non avere Controparte_1
determinato la collocazione dell'orario di lavoro, con condanna al risarcimento del danno conseguente, da determinare in via equitativa in misura pari a € 1.756,90, o nella diversa misura di giustizia;
dichiarare la illegittimità e/o nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato recante data 1/8/2022 e, per gli effetti, dichiarare la giuridica prosecuzione del rapporto oltre il 31/3/2023, con ordine alla Società convenuta di riammetterla in servizio e condannare al pagamento, a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno conseguente alla nullità del termine, di un'indennità compresa tra
2,5 (pari a € 1.958,03) e 12 mensilità (pari a € 9.398,52) della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (corrispondente a € 783,21), o a quella diversa di giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulle somme via via rivalutate. Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi.
Deduceva, a sostegno della domanda, di aver lavorato alle dipendenze della convenuta
(esercente attività di vendita di utensili e prodotti per la casa, cristalleria e vasellame), nel periodo indicato in ricorso, con rapporto tardivamente formalizzato mediante contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, con scadenza del termine al 11.09.2022, e orario pari a 15 ore settimanali, inquadrata nel 5° livello del c.c.n.l. per le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, e mansioni definite di “Aiuto Commessa”; che il termine apposto era stato successivamente prorogato sino all'11.10.2022, quindi sino al 31.12.2022 ed ancora sino al 31.03.2023, data di definitiva cessazione del rapporto;
di non aver mai sottoscritto il contratto di lavoro predetto, né le successive proroghe;
che la clausola contrattuale relativa alla determinazione dell'orario di lavoro, come comunicata a mezzo mail, indicava una durata complessiva ampiamente inferiore rispetto a quella effettiva e non recava alcuna precisa distribuzione nell'arco della giornata. Eccepiva di aver impugnato la legittimità del termine apposto al contratto di lavoro, delle proroghe successive e della risoluzione del rapporto che conseguiva al decorso dell'ultima di esse, con comunicazione del 12.06.2023; che, in base alla natura delle mansioni effettivamente svolte, avrebbe dovuto ottenere sin pagina 2 di 9 dall'instaurazione del rapporto lavorativo l'inquadramento nel livello 4° del c.c.n.l. e il riconoscimento dell'orario di lavoro effettivamente osservato, corrispondente quanto meno ad un part time pari ad una percentuale dell'82,50% dell'orario a tempo pieno.
Nonostante la ritualità della notifica, la parte convenuta resistente non si costituiva in giudizio restando contumace.
La causa veniva istruita con la sola documentazione prodotta dalla parte ricorrente, la quale rinunciava alla assunzione della prova per testi, pur se ammessa sui capitoli ritenuti rilevanti. Veniva, altresì, ammesso, e ritualmente notificato, l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta contumace, che non poteva tenersi in ragione della mancata comparizione della parte.
Con le note autorizzate, la parte ricorrente modificava le proprie conclusioni, nella parte in cui chiedeva la rideterminazione delle indennità retributive sulla base del 5° livello di inquadramento e di un orario di lavoro a tempo parziale pari a 18 ore settimanali, in luogo delle 15 di cui al contratto stipulato, coincidente con quello minimo previsto dall'art. 82 del c.c.n.l. del settore per le aziende che occupino oltre 30 dipendenti, con conseguente ricalcolo di una differenza di 3 ore per ciascuna settimana lavorativa, per una retribuzione pari a complessive ore 97 ore, pari a € 884,64 (retr. oraria prevista per il 5° liv. di € 9,12 x ore 97). Il tutto, per un totale complessivo pari a € 1.771,43.
All'esito della discussione, svolta con le modalità della trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza ex art.429 co.1 c.p.c., depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei termini di seguito esposti.
La documentazione versata in atti, in uno con le conclusioni rassegnate, come modificate nelle note autorizzate, consente di avere a riferimento il parametro retributivo di cui al quinto livello del ccnl di categoria applicato al rapporto per cui è causa, e non più il livello superiore inizialmente rivendicato nelle conclusioni di cui al ricorso.
Ebbene, poste tali premesse, deve darsi atto che sia documentalmente provato che il contratto di lavoro fra le parti, come inizialmente stipulato, e successivamente prorogato pagina 3 di 9 per l'intero arco temporale di cui al ricorso, prevedesse un monte orario settimanale pari a quindici ore.
Dai documenti prodotti risulta, inoltre, che la parte convenuta applichi ai suoi dipendenti il c.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (cfr. in atti), il quale all'art. 82 comma 1 disciplina la durata minima dell'orario di lavoro settimanale per il prestatore a tempo parziale, individuandola in 16 ore settimanali, per le aziende aventi fino a 30 dipendenti, e in 18 ore settimanali per quelle aventi più di trenta dipendenti.
Nel caso di specie, la convenuta risultava avere 32 dipendenti all'epoca dei fatti (cfr. visura in atti).
Ebbene, sulla scorta di tali dati fattuali e interpretativi delle clausole contrattuali collettive, giova ricordare che a mente dell'art. 2077 c.c. “I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostitute di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”.
La norma è agevolmente applicabile al caso di specie, in cui il contratto collettivo post- corporativo di diritto comune è recepito nel contratto individuale (ex plurimis, cfr. Cass.
4011/2007), e svolge la chiara funzione di protezione della cd. parte debole del rapporto, nella determinazione di una durata minima periodica del part-time, allo scopo di garantire al lavoratore una consistenza temporale periodica minima di rapporto, e una corrispondente minima consistenza economica pur se correlata ad un maggiore impegno temporale.
Ne consegue che, ex artt.1339 e 1419, co.2 c.c. vi sarà la sostituzione automatica delle clausole non conformi al dettato normativo, con il corrispondente diritto alla differenza tra il trattamento economico commisurato alla durata minima del rapporto ed il percepito in base all'orario invalidamente pattuito a livello individuale, dovendo il datore imputare a sè stesso il non aver richiesto l'esecuzione delle ore minime previste.
Conseguentemente, gli emolumenti richiesti nel presente giudizio (sulla cui spettanza non vi
è stata alcuna contestazione in conseguenza della mancata difesa della convenuta in uno con la mancata comparizione per rendere l'interrogatorio formale), tutti parametrati sul pagina 4 di 9 livello di inquadramento ricevuto (quinto livello), dovranno essere ricalcolati avendo a riferimento il minimo orario contrattuale settimanale di cui al conteggio articolato nelle note autorizzate, per 97 ore sulla retribuzione oraria di € 9,12.
Su tale conteggio, peraltro, non vi è stata alcuna contestazone, cosicchè ben potrà essere utilizzato ai fini del decidere.
Analogamente, dovrà essere accolta la domanda con la quale si chiede l'accertamento della violazione di quanto prescritto dall'art. 5 D. Lgs. 81/2015, in materia di esatta individuazione della distribuzione dell'orario di lavoro nel contratto individuale.
A tale proposito, si osserva che effettivamente i documenti depositati in atti (contratto a tempo parziale e proroghe) non recano alcuna individuazione della distribuzione dell'orario di lavoro nell'arco della settimana, sia con riferimento alle giornate interessate, che al monte orario giornaliero, essendo presente unicamente il numero complessivo delle ore, pari a quindici.
Ebbene, l'art.5, co.2, del d.lgs n.81/2015, testualmente prevede che “Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa, e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”, cosicchè occorre Individuare espressamente non solo la durata complessiva dell'orario concordato, ma anche la sua collocazione temporale nelle singole giornate della settimana. Ciò, al fine di non rimettere in capo al solo datore di lavoro la decisione unilaterale di decidere le modalità temporali concrete di fruizione delle energie del dipendente impiegato a tempo parziale il quale, proprio in ragione della riduzione quantitativa della prestazione lavorativa, astrattamente potrebbe aver l'interesse a svolgere altre attività per realizzare una maggiore retribuzione complessiva, in esecuzione di più rapporti a tempo parziale.
Può essere quindi, accolta la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno subito dalla parte ricorrente per effetto della mancata indicazione, nel contratto di lavoro, della collocazione temporale della prestazione lavorativa.
Nel caso di specie, a mente dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015, non potendo questo giudice determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa della parte ricorrente, perché il rapporto di lavoro risulta essere ormai terminato, residuano pagina 5 di 9 comunque gli estremi per liquidare “in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”, da liquidarsi con valutazione equitativa" (v. Cass. 30/12/2016, n.27553 e Cass. 20/3/2018, n. 6900).
Si condivide l'orientamento della Suprema Corte che, a tale proposito, ha ritenuto la natura sanzionatoria di tale risarcimento, per la cui liquidazione non occorre la prova del danno concretamente procurato al lavoratore, in ragione dell'obbiettivo disagio subito dal lavoratore per l'unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di svolgimento della prestazione (cfr. in tale senso, Cass. 4/5/2015, n. 8882 e Cass.6/4/2021
n. 9229).
Pertanto, atteso l'inadempimento della società datrice di lavoro e quindi la sua responsabilità contrattuale, ex art.1218 c.c., per le ragioni che precedono, in uno con la scelta processuale di non costituirsi in giudizio, si ritiene congruo e ragionevole fare riferimento alla somma quantificata in ricorso, corrispondente alla monetizzazione del disagio originato dall'incertezza sulla distribuzione dell'orario di lavoro (quanto alla collocazione dei turni giornalieri e del giorno di riposo), nella misura di cui all'art. 95 del c.c.n.l. per le ore di lavoro prestate a seguito dell'applicazione di clausola elastica che determini un aumento duraturo della quantità della prestazione.
Tale somma sarà pari alla maggiorazione del 36,5% della retribuzione, calcolata sulle complessive 528 ore prestate, tratte dai prospetti paga prodotti (alla voce “LAVORATO – ore ordinarie”), corrispondente a € 1.756,90, come da conteggio allegato al ricorso, non oggetto di contestazione alcuna.
La mancata costituzione in giudizio della parte convenuta, unitamente alla eccezione della mancata sottoscrizione del contratto a tempo determinato e delle successive proroghe, formalizzata da parte della ricorrente nell'atto introduttivo, consente senz'altro di ritenere non assolto l'onere della prova gravante sul datore di lavoro, avente ad oggetto la forma scritta del contratto a termine, atteso che il contratto debitamente sottoscritto dalle parti non è stato prodotto in giudizio, così come le proroghe ad esso aventi scadenza finale al 31
Marzo 2023.
pagina 6 di 9 L'impugnazione della nullità del termine per assenza di forma scritta del contratto e delle proroghe, risulta effettuata a mezzo pec in data 12 giugno 2023 (cfr. doc. allegati al fascicolo di parte ricorrente), vale a dire tempestivamente rispetto alla data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro al 31 Marzo 2023. A questo proposito, deve ritenersi che nessuna decadenza dall'impugnazione debba essere ravvisata nel caso di specie, trattandosi pacificamente di unico contratto a tempo determinato, decorrente dall'agosto 2022 e prorogato espressamente fino al 31 Marzo 2023, come emerge dai documenti prodotti in atti (cfr. fascicolo della parte ricorrente), cosicchè risultano rispettati i termini prescritti per l'impugnazione del termine apposto al contratto originariamente stipulato fra le parti, a norma dell'art.28 Dl Lgs n.81/2015, decorrenti dalla data di cessazione del contratto prorogato. Giova ricordare che il termine proroga (che nel linguaggio comune indica l'effetto costituito dal prolungamento del termine), apposto ad un accordo, se successivo alla stipulazione del contratto originario, è un patto accessorio diretto, ai sensi dell'art. 1321
c.c., a regolare un rapporto giuridico patrimoniale preesistente.
La proroga non dà quindi vita ad un nuovo contratto, ma determina la mera prosecuzione del rapporto già costituito. Ciò anche a mente del dettato dell'art. 1341 c.c. che considera disgiuntamente i due concetti di rinnovazione e proroga del contratto, laddove quest'ultima
è caratterizzata fondamentalmente dalla continuità del rapporto originario che prosegue, per accordo delle parti, dopo l'iniziale scadenza mantenendosi inalterato.
Pertanto, la illegittimità del contegno datoriale, desunta dalla mancata produzione in giudizio del contratto e delle proroghe, pur espressamente richieste dalla parte ricorrente con le pec inviate alla società convenuta (prodotti tagliati di causa), dà luogo alla declaratoria di nullità delle clausole appositive del termine con la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga apposta.
A tale pronuncia, deve necessariamente seguire la liquidazione del danno normativamente previsto, a titolo sanzionatorio, nei confronti del datore di lavoro, per il contegno tenuto nei confronti della ricorrente, come previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015 che testualmente prevede che: “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore pagina 7 di 9 stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto…La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del lavoro”.
In ragione della durata complessiva del rapporto intercorso fra le parti, comprensiva delle proroghe concretamente apposte al contratto inizialmente stipulato fra le parti
(complessivamente inferiore ad un anno), si reputa equo identificare la misura concreta del ristoro dovuto, nel minimo delle mensilità previste, pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, come quantificate nell'atto introduttivo, non oggetto di contestazione alcuna, come da dispositivo.
La condanna al pagamento delle spese processuali segue la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva pari ad € 1.771,43, a titolo di spettanze retributive maturate nell'ambito del rapporto intercorso fra l'agosto 2022 e il 31 marzo 2023, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché la somma di € 1.756,90, a titolo di risarcimento del danno ex art. 10 d.lsg. n. 81/2025, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- dichiara l'illegittimità dell'apposizione del termine apposto al contratto stipulato fra le parti, a decorrere dal 3 marzo 2023 e, per l'effetto ne dispone la trasformazione in contratto a tempo indeterminato con la medesima decorrenza, con condanna della convenuta, al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'indennità omnicomprensiva ex art. 28 d.lgs.
81/2015, nella misura pari a 2,5 mensilità (pari a € 1.958,03) dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a € 783,21);
pagina 8 di 9 - condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €2424,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 19 novembre 2024
Il giudice del lavoro
Antonianna Colli
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