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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 3464/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3464 dell'anno 2021, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Mariarosaria Cicatiello. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e
(p.iva: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Giacomo Scalabrin.
- APPELLATA – nonchè
(p.iva ), in persona del procuratore speciale, dott. CP_2 P.IVA_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Calamita.
- APPELLATA –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 943/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data
1.2.2021, in tema di risarcimento danni da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.”.
CONCLUSIONI: Per l'appellante e per l'appellata Come da note c.d. di trattazione scritta Controparte_1 depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
13.9.2024 dalla difesa di e il 18.9.2024 dalla difesa della società per l'appellata Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 9 come da comparsa di costituzione depositata il 28.10.2021. CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) in data 29.7.2021, ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1
a questa Corte, la società e l proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_1 CP_2
943/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 1.2.2021.
****
Con tale sentenza il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda, proposta dall'attrice ), volta ad Parte_1 ottenere la condanna della convenuta (la società che, a sua volta, aveva chiesto ed ottenuto Controparte_1 di chiamare in causa l al fine di essere manlevata in caso di soccombenza nella lite), al risarcimento CP_2 dei danni (danno biologico da I.P. e da I.T.T. e danno patrimoniale da rimborso delle spese mediche sostenute) patiti (riportando una “frattura scomposta dell'epifisi distale del radio dx con dorsalizzazione del frammento distale
e distacco del processo stiloideo dell'ulna dx”) in conseguenza di una caduta verificatasi presso il campeggio BA
DO (gestito della convenuta), il 18.8.2015, alle ore 20.20 circa, all'interno della struttura del blocco “B”, scivolando sul pavimento bagnato e lamentando che non vi fosse alcuna segnalazione e alcuna misura di sicurezza antiscivolo.
Il Tribunale di Napoli ha deciso nei suddetti termini la controversia ritenendo, in sintesi, che, sulla base dell'istruttoria espletata, il comportamento dell'attrice avesse integrato il c.d. caso fortuito, escludendo così la responsabilità della convenuta/custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., non avendo la osservato i canoni di Pt_1 accortezza e cautela richiesti nell'utilizzo delle aree comuni, ossia la diligenza dovuta nella situazione di potenziale percezione del pericolo rappresentato dalla scivolosità del pavimento, essendosi la caduta verificata nella zona in cui avveniva il lavaggio delle stoviglie e nella quale, pertanto, era del tutto prevedibile che potesse cadere, improvvisamente, acqua per terra, a causa dell'attività compiuta dagli utenti del villaggio.
****
ha censurato la sentenza n. 943/2021 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti Parte_1 motivi di gravame.
I. TRAVISAMENTO DEI FATTI E DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE. ILLOGITA' DELLA MOTIVAZIONE
Con il primo motivo ha sostenuto che il primo giudice avesse errato:
a) Nel ritenere tardiva, in quanto dedotta solo in sede di comparsa conclusionale, la condizione di scarsa illuminazione artificiale e/o naturale al momento dell'evento dannoso;
ad avviso dell'appellante, invece, trattandosi di una mera circostanza di fatto, atta a provare i fatti primari o secondari, non oggetto di preclusione, anche perché emersa soltanto a seguito dell'assunzione della prova testimoniale, sarebbe rientrata ritualmente nel thema decidendum, con la conseguenza che il Tribunale di Napoli ne avrebbe dovuto tener conto;
pagina 2 di 9 b) nel sostenere che dalle allegazioni di essa attrice non fosse emerso il punto preciso in cui la stessa fosse scivolata;
al contrario, secondo , nell'atto di citazione aveva dedotto che si trovava nella struttura del Parte_1 blocco B presso il campeggio “BA DO” di proprietà della società Loc. BA DO, Controparte_1 circostanza non contestata dalla società convenuta;
c) nel ritenere che le dichiarazioni rese dai due testi fossero state in contrasto solo perché che l'uno Tes_1 aveva riferito della presenza sul pavimento di un liquido trasparente e l'altro, invece, della presenza di acqua;
secondo l'appellante non vi sarebbe stata, invece, alcuna contraddizione, essendo l'acqua, per l'appunto, un liquido incolore;
d) nel ritenere che dalla prova testimoniale assunta fosse emerso che i servizi del blocco B fossero dotati di precisi cartelli di attenzione per l'eventuale presenza di zone bagnate;
ad avviso della , invece, tutti i testi Pt_1 avrebbero riconosciuto le foto allegate alla produzione attorea e riproducenti l'ingresso, privo di avviso, del blocco
B della struttura ricettiva e, comunque, anche la presenza dei cartelli di pericolo affissi al muro dei blocchi (anzichè di cartelli mobili di pericolo di pavimento bagnato apposti in via temporanea dopo aver effettuato le pulizie), non sarebbe stata sufficiente per superare la responsabilità da custodia della società convenuta.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO IN RELAZIONE ALL'ART. 2051 C.C.
Secondo il Tribunale di Napoli avrebbe errato, inoltre, anche nell'individuazione dei presupposti di Parte_1 cui all'art. 2051 c.c., secondo l'impostazione più recente seguita dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare l'appellante ha sostenuto, nell'ambito del secondo, articolato, motivo di gravame, che il giudice di prime cure avesse errato nel ritenere che per la configurazione della responsabilità da cose in custodia fosse necessaria anche la prova della pericolosità della res, essendo invece sufficiente la dimostrazione, da parte del danneggiato, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia;
l'appellante ha sostenuto di avere assolto l'onere della prova su di sé incombente dimostrando il verificarsi dell'evento dannoso e il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso (la caduta in conseguenza della presenza del liquido sul pavimento liscio non antisdrucciolo ed in condizioni di scarsa illuminazione artificiale e/o naturale) e che, invece, la convenuta non avesse dimostrato il c.d. caso fortuito, essendosi limitata a sostenere che vi fosse stato un comportamento imprudente della danneggiata, senza mai neanche specificare in cosa sarebbe consistita tale imprudenza (e, dunque, a-fortiori, dimostrarla), tenuto conto, peraltro, che, ai fini della responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., non risulterebbe predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che tale condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
III. NULLITA' DELLA SENTENZA PER MOTIVAZIONE APPARENTE.
pagina 3 di 9 Con il terzo motivo ha sostenuto che la motivazione del primo giudice circa la sussistenza di un suo Parte_1
(dell'attrice/appellante, si intende) comportamento colposo fosse stata meramente apparente, non essendo stato specificato in cosa sarebbe consistito il suo comportamento poco diligente o imprudente e come avrebbe potuto evitare l'evento.
IV VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO IN RELAZIONE AL D.LGS. 81/08 ED
OMESSO ESAME DI UN FATTO DECISIVO.
Con il quarto e ultimo motivo l'appellante ha sostenuto che il Tribunale di Napoli non avesse tenuto conto neanche del fatto che, all'epoca dell'evento lesivo, i luoghi fossero difformi alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, normativa applicabile anche a tutela di terzi, essendo stato ampiamente provato, in particolare, che il pavimento in questione non fosse antisdrucciolo ma, anzi, come evincibile anche dalle foto prodotte, liscio.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…previa ammissione della CTU medico legale, se ritenuto necessario per la quantificazione del danno subito, come già richiesta con memorie ex art. 183, comma VI n. 2 e reiterata nel corso dell'intero giudizio di primo grado, in riforma della sentenza di primo grado: a)
Accertare la responsabilità della società nella causazione dell'evento e per l'effetto Controparte_1 condannare la stessa al pagamento in favore di a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e Parte_1 non patrimoniali subiti nella misura quantificata di € 52.000 o nella diversa misura quantificata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del fatto all'effettivo soddisfo;
b. Con vittoria di spese e competenze di giudizio del doppio grado di giudizio.”.
Iscritta la causa al n. 3464/2021 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
28.10.2021, l contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti CP_2 conclusioni: “1) confermare la sentenza gravata e, per l'effetto, rigettare tutti i motivi di appello proposti dall'appellante, perché infondati in fatto ed in diritto per i motivi illustrati;
2) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di gravame.”.
Con comparsa depositata il 24.11.2021 si è costituita in giudizio la contestando anch'essa Controparte_1 la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “…nel merito: confermarsi la sentenza impugnata n. 643/2021 emessa dal Tribunale di Napoli in data 29/1/2021 e pubblicata l'1/2/2021 con rigetto integrale dell'appello proposto dalla OR . Spese e competenze del grado rifuse. in via Parte_1 subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della impugnazione proposta dalla OR , con Parte_1 conseguente declaratoria di soccombenza di si chiede che codesta Corte d'Appello, attese le Controparte_1 conclusioni offerte in I° grado, accertata la sussistenza della operatività della copertura assicurativa di
[...] nei confronti di dichiari tenuta e condanni la medesima Compagnia a Controparte_4 Controparte_1 tenere indenne da ogni e qualsiasi responsabilità economica anche a titolo di spese e Controparte_1
pagina 4 di 9 competenze di lite che fosse accertate in capo alla stessa assicurata per il sinistro di cui è causa. Parimenti si chiede inoltre che, ai sensi dell'art. 1917 cc. codesta Corte, in caso di soccombenza di Controparte_1 determini spese e competenze legali del giudizio (anche di I° grado) sostenute da quest'ultima per resistere all'azione del danneggiato da liquidarsi a favore dell'assicurata ed a carico della Assicurazione.”.
In data 17.9.2021 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c.
Con ordinanza del 21.12.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
18.7.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 12.9.2024 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza dell'8.10.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e
127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 13.9.2024 dalla difesa di e il 18.9.2024 dalla difesa della società Parte_1 [...]
, la causa è stata trattenuta in decisione il con ordinanza del 10.10.2024, concedendo alle parti i CP_1 termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di seguito Parte_1 esposte.
Nell'esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, i motivi di gravame, e premesso che non è in discussione l'astratta operatività, nel caso di specie, dell'art. 2051 c.c., va innanzitutto riportata la condivisibile impostazione seguita, anche di recente, in argomento, dalla Suprema Corte.
I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, che devono essere provati dal danneggiato.
Incombe, invece, sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, da intendersi quale fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il caso fortuito può essere rappresentato da un fatto naturale o del terzo o anche dalla condotta del danneggiato.
In tale ultimo caso è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di pagina 5 di 9 solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/08/2024, n. 22764).
Dunque la condotta del danneggiato può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, fermo restando, però, che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/12/2024, n. 32544 e i richiami giurisprudenziali ivi contenuti;
cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21073; Sez. III, Ord., 09/07/2024, n. 18808).
Alla luce di tali principi, pertanto, il giudice di prime, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha fatto corretta applicazione, con riferimento al caso di specie, dell'art. 2051 c.c., ritenendo sostanzialmente che, sulla base dell'istruttoria espletata, il comportamento della danneggiata fosse stato colposo – e, come tale, integrante il c.d. caso fortuito- non essendo improntato a quei canoni di correttezza a cautela nell'utilizzo delle aree comuni pur dovendo essere il livello di attenzione, da parte della danneggiata, quale utente della struttura, elevato, essendo prevedibile (con l'ordinaria diligenza) la situazione di pericolo determinata dall'acqua per terra, trattandosi della zona in cui avveniva il lavaggio delle stoviglie da parte degli utenti del villaggio.
Il Tribunale di Napoli, invero, ha valorizzato correttamente, sul punto, la circostanza che l'ingresso ai servizi del blocco “B” (quello per cui è causa) fossero dotati di precisi cartelli di attenzione per l'eventuale presenza di zone bagnate;
il che è evincibile dalle foto prodotte dalla società convenuta in primo grado (e ridepositate in questa fase) ed è stato confermato, come riportato dal giudice di prime cure, dai testi indicati da parte convenuta (cfr. i verbali del 3.12.2018 e del 28.2.2019 delle testimonianze rese, rispettivamente, da e da Testimone_2 Tes_3
pagina 6 di 9 , contenuti nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, agli atti). Tes_2
E tale circostanza non è stata negata in modo certo dai testi di parte attrice, se è vero che, come rilevato nella sentenza impugnata, il teste aveva dichiarato di non essere certo su tale circostanza e il teste Testimone_4
aveva riferito di non ricordare la presenza di tali avvisi (cfr. i verbali del 3.12.2018 e del Testimone_5
28.2.2019 delle testimonianze rese, rispettivamente, da e da , contenuti nel Testimone_4 Testimone_5 fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, agli atti).
E va ribadito, sul punto, che, in base ai principi summenzionati:
a) Quanto più la situazione di possibile danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze (come nel caso di specie), tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
b) il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza;
c) non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche (contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante) abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
In particolare, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorchè venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, 18/12/2015, n.
25594 in tema di caduta a causa del pavimento bagnato e viscido per via di detergenti utilizzati nella pulizia).
Del resto, come rilevato dal giudice di prime cure (anche sul punto in modo condivisibile), è significativo che i testi e , pur trovandosi insieme alla , non fossero caduti, tanto più che il Testimone_5 Testimone_4 Pt_1 primo aveva riferito che “tutto il pavimento presentava questo velo di acqua” (cfr. il verbale del 28.2.2019), quindi non solo il punto in cui era scivolata l'attrice.
Pertanto, alla luce delle considerazioni espresse, se è vero che, come evidenziato dall'appellante, le norme di prevenzione degli infortuni devono essere osservate non solo a tutela dei dipendenti, ma anche dei terzi (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/10/2024, n. 26361; Sez. lavoro, 07/05/2014, n. 9870), ciò non giova alla tesi dell'appellante, avendo il primo giudice attribuito rilievo assorbente - nel senso di ritenerla idonea a "recidere" il nesso di causalità tra la "res" in custodia e l'evento dannoso- alla colpa della danneggiata, intesa come oggettiva pagina 7 di 9 inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/10/2024, n. 26361), ossia, in altri termini, che la condotta della vittima
(consistita nel non percepire un'insidia agevolmente percepibile) avesse rappresentato la causa unica del danno, esonerando da responsabilità la convenuta custode (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 16/10/2019, n. 26258; Sez.
VI - 3, Ord., 10/07/2019, n. 18570).
Né, infine, può ritenersi – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - che la motivazione del Tribunale di Napoli sia stata meramente apparente, avendo il giudice di prime cure spiegato specificamente (così consentendo di ricostruire l'iter logico e giuridico della decisione;
cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. V, Ord.,
03/01/2025, n. 60; Sez. V, Ord., 09/10/2024, n. 26349; Sez. V, 09/09/2024, n. 24149) che la danneggiata avrebbe dovuto usare particolare attenzione - essendo del tutto prevedibile che vi potesse essere acqua sparsa sul pavimento in un'area in cui si lavano, normalmente, le stoviglie - e che, nel caso di specie, la , anche in Pt_1 considerazione dei cartelli che indicavano la necessità di prestare attenzione per l'eventuale presenza di zone bagnate, potendo percepire la possibile scivolosità del pavimento, avrebbe dovuto improntare il proprio incedere ai canoni di accortezza e cautela richiesti nel caso di specie (ossia, in altri termini, che avrebbe dovuto camminare lentamente prestando particolare attenzione in considerazione della scivolosità del pavimento).
****
Al rigetto dell'appello proposto da segue la condanna della stessa al pagamento delle spese del Parte_1 secondo grado di giudizio in favore delle appellate, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.,
In particolare, i compensi spettanti alle appellate vittoriose vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva in favore delle appellate stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), applicando per ciascuna fase (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), i valori minimi (ossia quelli medi ridotti del 50%, considerando l'attività difensiva complessivamente espletata e le questioni trattate) in relazione allo scaglione da euro da €. 26.000,01 ad € 52.000,00, tenuto conto del valore della causa.
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3464/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 943/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, Parte_1 pubblicata in data 1.2.2021.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore della società in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore dell' in persona del legale Parte_1 CP_2 rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro
4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 10.1.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3464 dell'anno 2021, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Mariarosaria Cicatiello. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e
(p.iva: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Giacomo Scalabrin.
- APPELLATA – nonchè
(p.iva ), in persona del procuratore speciale, dott. CP_2 P.IVA_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Calamita.
- APPELLATA –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 943/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data
1.2.2021, in tema di risarcimento danni da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.”.
CONCLUSIONI: Per l'appellante e per l'appellata Come da note c.d. di trattazione scritta Controparte_1 depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
13.9.2024 dalla difesa di e il 18.9.2024 dalla difesa della società per l'appellata Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 9 come da comparsa di costituzione depositata il 28.10.2021. CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) in data 29.7.2021, ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1
a questa Corte, la società e l proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_1 CP_2
943/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 1.2.2021.
****
Con tale sentenza il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda, proposta dall'attrice ), volta ad Parte_1 ottenere la condanna della convenuta (la società che, a sua volta, aveva chiesto ed ottenuto Controparte_1 di chiamare in causa l al fine di essere manlevata in caso di soccombenza nella lite), al risarcimento CP_2 dei danni (danno biologico da I.P. e da I.T.T. e danno patrimoniale da rimborso delle spese mediche sostenute) patiti (riportando una “frattura scomposta dell'epifisi distale del radio dx con dorsalizzazione del frammento distale
e distacco del processo stiloideo dell'ulna dx”) in conseguenza di una caduta verificatasi presso il campeggio BA
DO (gestito della convenuta), il 18.8.2015, alle ore 20.20 circa, all'interno della struttura del blocco “B”, scivolando sul pavimento bagnato e lamentando che non vi fosse alcuna segnalazione e alcuna misura di sicurezza antiscivolo.
Il Tribunale di Napoli ha deciso nei suddetti termini la controversia ritenendo, in sintesi, che, sulla base dell'istruttoria espletata, il comportamento dell'attrice avesse integrato il c.d. caso fortuito, escludendo così la responsabilità della convenuta/custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., non avendo la osservato i canoni di Pt_1 accortezza e cautela richiesti nell'utilizzo delle aree comuni, ossia la diligenza dovuta nella situazione di potenziale percezione del pericolo rappresentato dalla scivolosità del pavimento, essendosi la caduta verificata nella zona in cui avveniva il lavaggio delle stoviglie e nella quale, pertanto, era del tutto prevedibile che potesse cadere, improvvisamente, acqua per terra, a causa dell'attività compiuta dagli utenti del villaggio.
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ha censurato la sentenza n. 943/2021 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti Parte_1 motivi di gravame.
I. TRAVISAMENTO DEI FATTI E DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE. ILLOGITA' DELLA MOTIVAZIONE
Con il primo motivo ha sostenuto che il primo giudice avesse errato:
a) Nel ritenere tardiva, in quanto dedotta solo in sede di comparsa conclusionale, la condizione di scarsa illuminazione artificiale e/o naturale al momento dell'evento dannoso;
ad avviso dell'appellante, invece, trattandosi di una mera circostanza di fatto, atta a provare i fatti primari o secondari, non oggetto di preclusione, anche perché emersa soltanto a seguito dell'assunzione della prova testimoniale, sarebbe rientrata ritualmente nel thema decidendum, con la conseguenza che il Tribunale di Napoli ne avrebbe dovuto tener conto;
pagina 2 di 9 b) nel sostenere che dalle allegazioni di essa attrice non fosse emerso il punto preciso in cui la stessa fosse scivolata;
al contrario, secondo , nell'atto di citazione aveva dedotto che si trovava nella struttura del Parte_1 blocco B presso il campeggio “BA DO” di proprietà della società Loc. BA DO, Controparte_1 circostanza non contestata dalla società convenuta;
c) nel ritenere che le dichiarazioni rese dai due testi fossero state in contrasto solo perché che l'uno Tes_1 aveva riferito della presenza sul pavimento di un liquido trasparente e l'altro, invece, della presenza di acqua;
secondo l'appellante non vi sarebbe stata, invece, alcuna contraddizione, essendo l'acqua, per l'appunto, un liquido incolore;
d) nel ritenere che dalla prova testimoniale assunta fosse emerso che i servizi del blocco B fossero dotati di precisi cartelli di attenzione per l'eventuale presenza di zone bagnate;
ad avviso della , invece, tutti i testi Pt_1 avrebbero riconosciuto le foto allegate alla produzione attorea e riproducenti l'ingresso, privo di avviso, del blocco
B della struttura ricettiva e, comunque, anche la presenza dei cartelli di pericolo affissi al muro dei blocchi (anzichè di cartelli mobili di pericolo di pavimento bagnato apposti in via temporanea dopo aver effettuato le pulizie), non sarebbe stata sufficiente per superare la responsabilità da custodia della società convenuta.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO IN RELAZIONE ALL'ART. 2051 C.C.
Secondo il Tribunale di Napoli avrebbe errato, inoltre, anche nell'individuazione dei presupposti di Parte_1 cui all'art. 2051 c.c., secondo l'impostazione più recente seguita dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare l'appellante ha sostenuto, nell'ambito del secondo, articolato, motivo di gravame, che il giudice di prime cure avesse errato nel ritenere che per la configurazione della responsabilità da cose in custodia fosse necessaria anche la prova della pericolosità della res, essendo invece sufficiente la dimostrazione, da parte del danneggiato, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia;
l'appellante ha sostenuto di avere assolto l'onere della prova su di sé incombente dimostrando il verificarsi dell'evento dannoso e il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso (la caduta in conseguenza della presenza del liquido sul pavimento liscio non antisdrucciolo ed in condizioni di scarsa illuminazione artificiale e/o naturale) e che, invece, la convenuta non avesse dimostrato il c.d. caso fortuito, essendosi limitata a sostenere che vi fosse stato un comportamento imprudente della danneggiata, senza mai neanche specificare in cosa sarebbe consistita tale imprudenza (e, dunque, a-fortiori, dimostrarla), tenuto conto, peraltro, che, ai fini della responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., non risulterebbe predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che tale condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
III. NULLITA' DELLA SENTENZA PER MOTIVAZIONE APPARENTE.
pagina 3 di 9 Con il terzo motivo ha sostenuto che la motivazione del primo giudice circa la sussistenza di un suo Parte_1
(dell'attrice/appellante, si intende) comportamento colposo fosse stata meramente apparente, non essendo stato specificato in cosa sarebbe consistito il suo comportamento poco diligente o imprudente e come avrebbe potuto evitare l'evento.
IV VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO IN RELAZIONE AL D.LGS. 81/08 ED
OMESSO ESAME DI UN FATTO DECISIVO.
Con il quarto e ultimo motivo l'appellante ha sostenuto che il Tribunale di Napoli non avesse tenuto conto neanche del fatto che, all'epoca dell'evento lesivo, i luoghi fossero difformi alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, normativa applicabile anche a tutela di terzi, essendo stato ampiamente provato, in particolare, che il pavimento in questione non fosse antisdrucciolo ma, anzi, come evincibile anche dalle foto prodotte, liscio.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…previa ammissione della CTU medico legale, se ritenuto necessario per la quantificazione del danno subito, come già richiesta con memorie ex art. 183, comma VI n. 2 e reiterata nel corso dell'intero giudizio di primo grado, in riforma della sentenza di primo grado: a)
Accertare la responsabilità della società nella causazione dell'evento e per l'effetto Controparte_1 condannare la stessa al pagamento in favore di a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e Parte_1 non patrimoniali subiti nella misura quantificata di € 52.000 o nella diversa misura quantificata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del fatto all'effettivo soddisfo;
b. Con vittoria di spese e competenze di giudizio del doppio grado di giudizio.”.
Iscritta la causa al n. 3464/2021 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
28.10.2021, l contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti CP_2 conclusioni: “1) confermare la sentenza gravata e, per l'effetto, rigettare tutti i motivi di appello proposti dall'appellante, perché infondati in fatto ed in diritto per i motivi illustrati;
2) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di gravame.”.
Con comparsa depositata il 24.11.2021 si è costituita in giudizio la contestando anch'essa Controparte_1 la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “…nel merito: confermarsi la sentenza impugnata n. 643/2021 emessa dal Tribunale di Napoli in data 29/1/2021 e pubblicata l'1/2/2021 con rigetto integrale dell'appello proposto dalla OR . Spese e competenze del grado rifuse. in via Parte_1 subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della impugnazione proposta dalla OR , con Parte_1 conseguente declaratoria di soccombenza di si chiede che codesta Corte d'Appello, attese le Controparte_1 conclusioni offerte in I° grado, accertata la sussistenza della operatività della copertura assicurativa di
[...] nei confronti di dichiari tenuta e condanni la medesima Compagnia a Controparte_4 Controparte_1 tenere indenne da ogni e qualsiasi responsabilità economica anche a titolo di spese e Controparte_1
pagina 4 di 9 competenze di lite che fosse accertate in capo alla stessa assicurata per il sinistro di cui è causa. Parimenti si chiede inoltre che, ai sensi dell'art. 1917 cc. codesta Corte, in caso di soccombenza di Controparte_1 determini spese e competenze legali del giudizio (anche di I° grado) sostenute da quest'ultima per resistere all'azione del danneggiato da liquidarsi a favore dell'assicurata ed a carico della Assicurazione.”.
In data 17.9.2021 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c.
Con ordinanza del 21.12.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
18.7.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 12.9.2024 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza dell'8.10.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e
127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 13.9.2024 dalla difesa di e il 18.9.2024 dalla difesa della società Parte_1 [...]
, la causa è stata trattenuta in decisione il con ordinanza del 10.10.2024, concedendo alle parti i CP_1 termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di seguito Parte_1 esposte.
Nell'esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, i motivi di gravame, e premesso che non è in discussione l'astratta operatività, nel caso di specie, dell'art. 2051 c.c., va innanzitutto riportata la condivisibile impostazione seguita, anche di recente, in argomento, dalla Suprema Corte.
I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, che devono essere provati dal danneggiato.
Incombe, invece, sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, da intendersi quale fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il caso fortuito può essere rappresentato da un fatto naturale o del terzo o anche dalla condotta del danneggiato.
In tale ultimo caso è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di pagina 5 di 9 solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/08/2024, n. 22764).
Dunque la condotta del danneggiato può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, fermo restando, però, che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/12/2024, n. 32544 e i richiami giurisprudenziali ivi contenuti;
cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21073; Sez. III, Ord., 09/07/2024, n. 18808).
Alla luce di tali principi, pertanto, il giudice di prime, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha fatto corretta applicazione, con riferimento al caso di specie, dell'art. 2051 c.c., ritenendo sostanzialmente che, sulla base dell'istruttoria espletata, il comportamento della danneggiata fosse stato colposo – e, come tale, integrante il c.d. caso fortuito- non essendo improntato a quei canoni di correttezza a cautela nell'utilizzo delle aree comuni pur dovendo essere il livello di attenzione, da parte della danneggiata, quale utente della struttura, elevato, essendo prevedibile (con l'ordinaria diligenza) la situazione di pericolo determinata dall'acqua per terra, trattandosi della zona in cui avveniva il lavaggio delle stoviglie da parte degli utenti del villaggio.
Il Tribunale di Napoli, invero, ha valorizzato correttamente, sul punto, la circostanza che l'ingresso ai servizi del blocco “B” (quello per cui è causa) fossero dotati di precisi cartelli di attenzione per l'eventuale presenza di zone bagnate;
il che è evincibile dalle foto prodotte dalla società convenuta in primo grado (e ridepositate in questa fase) ed è stato confermato, come riportato dal giudice di prime cure, dai testi indicati da parte convenuta (cfr. i verbali del 3.12.2018 e del 28.2.2019 delle testimonianze rese, rispettivamente, da e da Testimone_2 Tes_3
pagina 6 di 9 , contenuti nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, agli atti). Tes_2
E tale circostanza non è stata negata in modo certo dai testi di parte attrice, se è vero che, come rilevato nella sentenza impugnata, il teste aveva dichiarato di non essere certo su tale circostanza e il teste Testimone_4
aveva riferito di non ricordare la presenza di tali avvisi (cfr. i verbali del 3.12.2018 e del Testimone_5
28.2.2019 delle testimonianze rese, rispettivamente, da e da , contenuti nel Testimone_4 Testimone_5 fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, agli atti).
E va ribadito, sul punto, che, in base ai principi summenzionati:
a) Quanto più la situazione di possibile danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze (come nel caso di specie), tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
b) il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza;
c) non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche (contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante) abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
In particolare, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorchè venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, 18/12/2015, n.
25594 in tema di caduta a causa del pavimento bagnato e viscido per via di detergenti utilizzati nella pulizia).
Del resto, come rilevato dal giudice di prime cure (anche sul punto in modo condivisibile), è significativo che i testi e , pur trovandosi insieme alla , non fossero caduti, tanto più che il Testimone_5 Testimone_4 Pt_1 primo aveva riferito che “tutto il pavimento presentava questo velo di acqua” (cfr. il verbale del 28.2.2019), quindi non solo il punto in cui era scivolata l'attrice.
Pertanto, alla luce delle considerazioni espresse, se è vero che, come evidenziato dall'appellante, le norme di prevenzione degli infortuni devono essere osservate non solo a tutela dei dipendenti, ma anche dei terzi (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/10/2024, n. 26361; Sez. lavoro, 07/05/2014, n. 9870), ciò non giova alla tesi dell'appellante, avendo il primo giudice attribuito rilievo assorbente - nel senso di ritenerla idonea a "recidere" il nesso di causalità tra la "res" in custodia e l'evento dannoso- alla colpa della danneggiata, intesa come oggettiva pagina 7 di 9 inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/10/2024, n. 26361), ossia, in altri termini, che la condotta della vittima
(consistita nel non percepire un'insidia agevolmente percepibile) avesse rappresentato la causa unica del danno, esonerando da responsabilità la convenuta custode (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 16/10/2019, n. 26258; Sez.
VI - 3, Ord., 10/07/2019, n. 18570).
Né, infine, può ritenersi – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - che la motivazione del Tribunale di Napoli sia stata meramente apparente, avendo il giudice di prime cure spiegato specificamente (così consentendo di ricostruire l'iter logico e giuridico della decisione;
cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. V, Ord.,
03/01/2025, n. 60; Sez. V, Ord., 09/10/2024, n. 26349; Sez. V, 09/09/2024, n. 24149) che la danneggiata avrebbe dovuto usare particolare attenzione - essendo del tutto prevedibile che vi potesse essere acqua sparsa sul pavimento in un'area in cui si lavano, normalmente, le stoviglie - e che, nel caso di specie, la , anche in Pt_1 considerazione dei cartelli che indicavano la necessità di prestare attenzione per l'eventuale presenza di zone bagnate, potendo percepire la possibile scivolosità del pavimento, avrebbe dovuto improntare il proprio incedere ai canoni di accortezza e cautela richiesti nel caso di specie (ossia, in altri termini, che avrebbe dovuto camminare lentamente prestando particolare attenzione in considerazione della scivolosità del pavimento).
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Al rigetto dell'appello proposto da segue la condanna della stessa al pagamento delle spese del Parte_1 secondo grado di giudizio in favore delle appellate, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.,
In particolare, i compensi spettanti alle appellate vittoriose vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva in favore delle appellate stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), applicando per ciascuna fase (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), i valori minimi (ossia quelli medi ridotti del 50%, considerando l'attività difensiva complessivamente espletata e le questioni trattate) in relazione allo scaglione da euro da €. 26.000,01 ad € 52.000,00, tenuto conto del valore della causa.
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3464/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 943/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, Parte_1 pubblicata in data 1.2.2021.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore della società in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore dell' in persona del legale Parte_1 CP_2 rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro
4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 10.1.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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