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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3013 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3013 /2019 promossa da:
(C.F. e P.IVA: _1
) P.IVA_1
1
(C.F.: ) Parte_2 C.F._1
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Claudio Consolo, Marcello
Stella e Andrea Bertuzzo, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Vicenza, Contrà delle Barche 33;
APPELLANTI
contro
Controparte_2
(C.F.: ), rappresentata e difesa
[...] P.IVA_3
dagli avv.ti Giuseppe Mercanti e Cristina Biglia, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Verona, Vicolo pietrone n.1/b ;
APPELLATA
e nei confronti di
( C.F. Controparte_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Mercanti e Cristina Biglia, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Verona, Vicolo pietrone n.1/b ;
INTERVENUTA
Oggetto: Bancari - Appello avverso la sentenza del Tribunale di
Treviso n.1249/2019 pubblicata il 05/06/2019
2
CONCLUSIONI
Per , e _1 Parte_1 Parte_2
Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, previa riunione del presente giudizio con il giudizio di appello pendente avanti a questa Ecc.ma Corte, stessa Sezione, sub R.G.
180/2019, per cui è stata fissata la udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 19 dicembre 2024,
in via pregiudiziale di rito, in riforma della sentenza impugnata, rilevato che la odierna appellata, creditrice opposta, non ha promosso, nè ha partecipato ad alcuno incontro di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, co.
1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, dichiarare improcedibile la domanda di condanna proposta in via monitoria dalla creditrice opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Treviso, con ogni conseguente declaratoria di rito in ordine al presente giudizio di opposizione;
in subordine, ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o revocare e/o dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti nell'atto di appello e conseguentemente, previo accertamento e declaratoria incidenter
3 tantum della natura simulata o nulla dei rapporti negoziali tra P_
e il dott. accertare e dichiarare
[...] CP_1 Pt_1 Pt_2
l'inesistenza del credito di nei confronti Parte_3
degli appellanti;
rigettare tutte le domande avanzate da P_
poiché infondate in fatto e in diritto per le motivazioni meglio
[...]
esposte in narrativa e per quanto emergerà all'esito dell'espletanda istruttoria.
In ogni caso: Con spese, spese generali e compensi professionali integralmente rifusi. In via subordinata istruttoria, per tuziorismo, atteso che la prova del collegamento negoziale tra finanziamenti e acquisti azionari in violazione dell'art. 2358 c.c. è documentale, si ripropongono qui espressamente, nessuna rinunciata o esclusa, tutte le istanze di prova orale, di esibizione e di consulenza tecnica d'ufficio tempestivamente formulate nel primo grado di giudizio, e che non sono state assunte, in quanto dal Giudice della opposizione ritenute
“irrilevanti” ai fini della decisione della causa di opposizione, come da ordinanza 12.11.2018 (avendo il Giudice della opposizione ritenuto – erroneamente, come espressamente denunziato anche nell'ambito del Quarto motivo di appello – che la istruttoria dovesse competere al Tribunale di Venezia adito con le domande di impugnativa negoziale): a) Capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale: 1) Vero che ora in liquidazione, era CP_1
società attiva nel settore sanitario attraverso la controllata IF s.r.l.
4 (già GA s.p.a.) di cui era socia al 55,05%? 2) Vero che nel corso dell'esercizio 2007 alcuni soci di minoranza decisero di uscire dalla compagine di GA cosicchè con l'intento di CP_1
consolidare la propria partecipazione nel capitale sociale della predetta società, decise di acquistare dai soci uscenti un totale di n.
2.026.887 azioni al prezzo di €.
6.180.198 e ciò ha portato la sua partecipazione all'84% (cfr. doc.1 che Le si rammostra)? 3) Vero che per far fronte all'esborso necessario per l'acquisto delle azioni nell'operazione di cui al capitolo che precede si rivolse a CP_1
che si dichiarò pronta a concedere un finanziamento di P_
importo anche maggiore a condizione che GA S.p.A., partecipata a quel punto quasi integralmente da CP_1
sottoscrivesse un ordine di acquisto di quote del fondo Arca di cui era collocatrice ed altrettante obbligazioni emesse P_
dalla stessa ? 4) Vero che nel 2007 era a P_ P_
conoscenza del fatto che GA s.p.a., già correntista della stessa
, avrebbe incassato un ingente corrispettivo, di importo P_
pari a 17 milioni, derivante dalla cessione di un proprio ramo d'azienda? 5) Vero che a in data 3.8.2007 fu richiesto da CP_1
di sottoscrivere un atto di costituzione di pegno a favore P_
di avente ad oggetto la sua partecipazione nella P_
controllata GA (cfr. doc. 2 che Le si rammostra)? 6) Vero che in data 2.8.2007 a fu fatto sottoscrivere un contratto di CP_1
5 finanziamento in conto corrente (garantito secondo le modalità descritte al capitolo che precede) dell'importo di €.14.000.000 con durata 18 mesi (cfr. doc. 3 che Le si rammostra)? 7) Vero che nel mese di luglio 2007 il Direttore della Filiale di Jesolo di P_
aveva dato istruzione a di redigere una domanda di CP_1
finanziamento indicando come causale generica “destinato a scopi imprenditoriali e/o professionali”? 8) Vero che l'importo di €
14.000.000 fu accreditato sul conto corrente di in data 9 CP_1
agosto 2007, ossia una settimana dopo la costituzione del pegno su azioni a favore di (cfr. Doc. 8 avv.)? 9) Vero che il P_
contratto di finanziamento in conto corrente sottoscritto in data 3 agosto 2007 prevedeva la restituzione del capitale in una unica rata, di importo parti a € 14.000.000? 10) Vero che in data 29.11.2007 a
GA (partecipata all'84% da , non appena incassato il CP_1
corrispettivo di €.17.000.000 per la cessione di un proprio ramo d'azienda, fu fatto sottoscrivere un ordine di acquisto di nr. 35.000 obbligazioni per un controvalore di €.3.500.000 (cfr. P_
doc. 4 che Le si rammostra)? 11) Vero che in data 29.11.2007 a
GA, non appena incassato il corrispettivo di €.17.000.000 per la cessione di un proprio ramo d'azienda, fu fatto sottoscrivere un ordine di acquisto di nr. 365.029 quote del fondo Arca, di cui P_
era collocatrice, per un controvalore di €.2.000.000 (cfr. doc.
[...]
6 finanziamento in conto corrente che fu fatto sottoscrivere a CP_1
in data 2 agosto 2007 aveva scadenza in data 28 febbraio 2009? 13)
Vero che solo in data 16 marzo 2009 addebitò sul c/c P_
nr. 262721 di l'importo della rata unica del finanziamento CP_1
in conto corrente, cosicché il saldo del conto corrente operativo di passò da un attivo di €.2.665.911,00 (a fine febbraio 2009) CP_1
ad un passivo di €.11.812.530,00 (cfr. doc. 5 che Le si rammostra), di cui pretese il rientro? 14) Vero che a fine settembre P_
2009 richiese a di sottoscrivere un nuovo P_ CP_1
contratto di finanziamento in conto corrente, per l'importo complessivo di €.12.000.000? 15) Vero che pretese che P_
sottoscrivesse un nuovo ordine di acquisto di azioni di CP_1
? 16) Vero che in data 3.9.2009 a fu richiesto P_ CP_1
di aprire un nuovo conto corrente c/c nr. 336390 presso P_
e che in data 30.09.2009 ha accreditato sul predetto P_
nuovo c/c di la somma di €.3.700.000 (cfr. doc. 6 che Le si CP_1
rammostra); 17) Vero che in pari data, 03.09.2009, a fu fatto CP_1
sottoscrivere un ordine di acquisto di nr. 100.000 azioni proprie di al prezzo di € 37,00 per azione per un controvalore di P_
€.
3.700.000 con addebito sul medesimo C/C acceso in pari data n.336390 (cfr. doc. 6 che Le si rammostra); 18) Vero che in data
9.10.2009, a veniva fatto sottoscrivere un contratto di CP_1
finanziamento in conto corrente con durata 37 mesi per l'importo di
7 €.12.000.000 (cfr. doc. 7 che Le si rammostra); 19) Vero che il contratto di finanziamento in conto corrente che fece P_
sottoscrivere a in data 9.10.2009 prevedeva la restituzione CP_1
del capitale in una unica rata, di importo pari a € 12.000.000 (cfr. doc. 7 che Le si rammostra)? 20) Vero che in data 14.10.2009 P_
provvedeva ad accreditare sul conto corrente n.262721 di
[...]
l'importo di €.12.000.000 (cfr. doc. 8 che Le si rammostra) CP_1
portando l'esposizione ad €.985.210,25? 21) Vero che il Dott.
in data 15.09.2009, scrisse al Responsabile della Parte_2
Filiale di Jesolo di per Parte_4
confermare che IF avrebbe ceduto a le obbligazioni CP_1
in scadenza (cfr. doc. 22 che Le si rammostra)? 22) P_
Vero che nel mese di settembre 2009 erano in scadenza le obbligazioni di che aveva acquistato dalla sua controllata P_ CP_1
IF (già GA) con fondi messi a disposizione da IF stessa
(cfr. doc. 9 che Le si rammostra)? 23) Vero che disse a P_
che l'intero importo derivante dalla liquidazione delle CP_1
obbligazioni intestate a in scadenza nel 2009, P_ CP_1
e pari ad €.3.500.000, avrebbe dovuto essere imputato a prezzo di acquisto di ulteriori azioni di ? 24) Vero che nel mese di P_
agosto 2010 chiese a un finanziamento di CP_1 P_
€.
1.000.000 e la si dichiarò disponibile ad erogare tale P_
finanziamento, a condizione che sottoscrivesse un nuovo CP_1
8 ordine di acquisto di azioni e si intestasse così ulteriori n.91.500 azioni di al prezzo di €.38,25 per azione per un P_
controvalore complessivo di €.3.500.000? 25) Vero che in data
10.09.2010, ha accreditato sul c/c 336390 (il medesimo P_
conto utilizzato per il precedente acquisto di azioni del P_
30.9.2009) l'importo di €.3.500.000, pari al valore di rimborso delle obbligazioni scadute in pari data (cfr. doc. 11 che Le si P_
rammostra)? 26) Vero che in data 16.9.2010, e CP_1 P_
hanno sottoscritto un contratto di finanziamento dell'importo di
€.
1.000.000 con durata 31 mesi (cfr. doc. 12 -bis che Le si rammostra
27) Vero che in data 16.9.2010, ha accreditato P_
l'importo di €.997.000 sul c/c 262721 di (cfr. doc. 12 che Le CP_1
si rammostra)? 28) Vero che in data 30.12.2010, a mediante CP_1
la liquidità presente sul c/c 336390 derivante dall'incasso delle obbligazioni ed in ossequio agli accordi intercorsi con P_
, furono intestate ulteriori 91.500 azioni proprie di P_
al prezzo di €.38,25 per azione, per un controvalore P_
complessivo di €.3.500.000 (cfr. doc. 13 che Le si rammostra)? 29)
Vero che in data 20.7.2012, a fu fatto sottoscrivere un CP_1
contratto di finanziamento in conto corrente dell'importo di
€.
3.000.000 con durata 30 mesi (cfr. doc. 15 che Le si rammostra), importo poi accreditato in conto corrente il 24.7.2012? 30) Vero che aveva deliberato la concessione del finanziamento di P_
9 cui al capitolo che precede in data 29.6.2012, lo stesso giorno in cui avrebbe dovuto inoltrare l'ordine di acquisto delle azioni di CP_1
(cfr. doc. 15 che Le si rammostra)? 31) Vero che in data P_
29.6.2012, a furono intestate ulteriori n. 86.950 azioni di CP_1
? 32) Vero che e pattuirono che P_ CP_1 P_
la provvista destinata al prezzo di acquisto delle 86.950 azioni acquistate il 29.06.2012 sarebbe stata messa a disposizione di dalla controllata IF (già GA) mediante un ordine CP_1
di giroconto proveniente dal C/C n.802 di IF presso P_
che venne disposto in data 6 luglio 2012 con valuta 29.6.2012 (cfr. doc. 14 che Le si rammostra)? 33) Vero che prima della sottoscrizione del contratto del 20.07.2012 (cfr. doc.15 che Le si rammostra) P_
aveva dato istruzione a di presentare una richiesta di
[...] CP_1
finanziamento indicando come causale generica “destinato a scopi imprenditoriali e/o professionali”? 34) Vero che il contratto di finanziamento in conto corrente sottoscritto in data 20.7.2012 prevedeva il rimborso del capitale in una unica rata alla scadenza
(cfr. Doc. 15 che Le si rammostra)? 35) Vero che nei primi giorni del mese di aprile 2013, venendo a scadenza le rate uniche dei tre contratti di finanziamento che aveva fatto sottoscrivere P_
a per finanziare l'acquisto delle proprie azioni (quello da 12 CP_1
milioni del 9.10.2009; quello da 1 milione del 16.9.2010; quello da 3 milioni del 20.7.2012), il Gestore Corporate Area Venezia, Dott.
10 disse al Dott. che occorreva ora Per_1 Parte_2
“unificare” i rapporti pendenti ed invitò il legale rappresentante di a presentare una nuova domanda di finanziamento per CP_1
l'importo di € 16.600.000? 36) Vero che il Dott. diede Per_1
istruzioni al Dott. di redigere la domanda di finanziamento Pt_2
avendo cura di indicare, anche in tale occasione, la causale generica
“destinato a scopi imprenditoriali e/o professionali”, così come aveva richiesto alla società di fare in occasione di tutti P_
i precedenti contratti di finanziamento? 37) Vero che il Dott. Per_1
dichiarò al Dott. che l'intendimento di
[...] Parte_2 P_
mediante tale operazione, era quello di “estinguere
[...]
contabilmente ” i precedenti finanziamenti concessi da P_
a e destinati all'acquisto delle proprie azioni? 38) Vero che CP_1
il Dott. spiegò al Dott. che il nuovo finanziamento Per_1 Pt_2
in conto corrente avrebbe avuto una durata di 26 mesi ed avrebbe previsto formalmente il rimborso mediante il pagamento di una unica rata, con scadenza in data 15 luglio 2015? 39) Vero che il competente
Organo Deliberante di approvò la concessione del P_
finanziamento in conto corrente da € 16.600.000 a favore di CP_1
in data 30 maggio 2013, come risulta dal Doc. 16 che Le si rammostra? 40) Vero che in data 14 giugno 2013 al Dott. Parte_2
fu fatto sottoscrivere da il contratto di
[...] P_
finanziamento in conto corrente per l'importo di € 16.600.000? 41)
11 Vero che il Dott. anche in tale occasione, confermò al Per_1
Dott. che l'operazione, così come proposta, Parte_2
concepita e voluta da , sarebbe stata del tutto “neutrale P_
” per ed aggiunse che non avrebbe dovuto CP_1 CP_1
sostenere alcun esborso e che, alla scadenza, non P_
avrebbe addebitato la rata scaduta, come in effetti Parte_5
si è astenuta dal fare (Doc. 11 avv. che Le si rammostra)? 42)
[...]
Vero che i funzionari di Parte_6 Pt_7
avevano proposto al dott.
[...] Testimone_1
ed architettato unitamente al dott. Parte_2 Per_1
l'operazione descritta al capitolo che precede? 43) Vero che il saldo debitore di al 31 luglio 2015, cioè a seguito della scadenza, CP_1
in data 15 luglio 2015, della rata del finanziamento in conto corrente da € 16.600.000, era pari a €.8.841,23, come risulta dal Doc. 13 avv. che Le si rammostra? 44) Vero che il saldo finale di chiusura del conto corrente di su cui fu regolato il contratto di finanziamento CP_1
stipulato in data 14 giugno 2013 è pari ad €.12.140,52? 45) Vero che la firma illeggibile apposta sulla certificazione di conformità ex art. 50 TUB in calce all'estratto del conto corrente n. 0262721 del 29 febbraio 2016 (Doc. 10 avv. fasc. monitorio , che Le si rammostra), da cui risulta un saldo negativo pari a € 12.140,52 è stata apposta dal
Dott. di nel mese di marzo 2016? 46) Vero Per_1 P_
che la firma illeggibile apposta in calce alla lettera di recesso inviata
12 da a in data 2 febbraio 2016 (Doc. 7 Controparte_2 CP_1
avv. fasc. monitorio che Le si rammostra), dove il contratto di finanziamento n. 70400842 in conto corrente da € 16.600.000 viene erroneamente e fuorviantemente descritto come “sovvenzione varie non in c/c”, appartiene ad un soggetto diverso dal Dott. Per_1
47) Vero che il Doc. 11 avv. fasc. monitorio , che Le si rammostra, ossia il “Piano di ammortamento” del finanziamento in conto corrente n. 70 400842, privo di firme, recante in apice destro la data 22 febbraio 2016 ed in calce la dicitura stampigliata “Copia per il cliente”, è stato formato dal Dott. ed è sempre stato Per_1
conservato presso la filiale di Jesolo di ? 48) Vero che P_
in data 9 giugno 2016, a causa di ingiunzione pendente, il Dott. Per_1
ha ricevuto dalla Direzione Centrale Crediti di Veneto Banca,
[...]
divenuta s.p.a., istruzione di formare e di stampare i tre fogli di cui si compone il Doc. 3 avv. fasc. opposta che Le si rammostra (non prodotto assieme al ricorso per decreto ingiuntivo del 23 marzo 2016, ma depositato solo nel corso della fase monitoria in data 10 giugno
2016 ed indicato nell'elenco documenti in calce alla comparsa di costituzione e risposta di del 5 gennaio 2017), di cui il P_
secondo foglio, intestato “Piano di ammortamento” del finanziamento in conto corrente n. 70 400842, reca in apice destro la data 9 giugno
2016, è privo della firma del legale rappresentante di ed in CP_1
calce reca la dicitura stampigliata “Copia per la Banca”? 49) Vero
13 che in data 9 giugno 2016, a causa di ingiunzione pendente, la
Direzione Centrale Crediti di ha impartito Controparte_2
telefonicamente al Dott. la istruzione di apporre su tutti e Per_1
tre i fogli di cui si compone il Doc. 3 avv. fasc. opp. che Le si rammostra, il timbro ex art. 50 TUB, previa abrasione, dalla matrice del timbro, della seconda lettera di cui si compone l'acronimo
“ , ed altresì di certificare, apponendovi la propria Pt_5
sottoscrizione, la conformità del contenuto di tali fogli alle scritture contabili di ? 50) Vero che a fronte del rifiuto opposto P_
dal Dott. di apporre la certificazione ex art. 50 TUB e la Per_1
propria sottoscrizione sui tre fogli di cui si compone il Doc. 3 avv. fasc. opp., perché in palese contrasto con le risultanze delle scritture contabili della banca, e cioè con gli estratti conto già inviati al cliente, al Dott. fu ribadito che doveva attenersi alle istruzioni Per_1
ricevute perché altrimenti vi ssarebbero state ripercussioni negative sul suo rapporto di impiego? 51) Vero che a termini del contratto di finanziamento in conto corrente sottoscritto in data 14 giugno 2013 da (Doc. 16 che Le si rammostra) “non sono dovute spese di CP_1
istruttoria pratica ” e che per il caso di inadempimento, ovvero di somme “non pagate nei termini”, si riservava il diritto P_
di pretendere “gli interessi di mora nella misura di 0,000 (zero) punti in più del tasso applicato alla rata scaduta”, ossia non P_
pattuì alcun interesse moratorio? 52) Vero che nel periodo che va
14 dalla scadenza della rata del finanziamento in conto corrente n.
70/400842, il 15 luglio 2015, fino al mese di febbraio dell'anno successivo, a parte l'estratto conto da cui risulta un saldo debitore pari a € 12.140,52, la unica comunicazione inviata da P_
a inerente il contratto di finanziamento scaduto, è
[...] CP_1
stata la lettera raccomandata di recesso, datata 4 febbraio 2016 (Doc.
7 avv. che Le si rammostra), recante in calce l'avviso ciclostilato che in caso di mancato pagamento entro 5 giorni la avrebbe P_
proceduto alla segnalazione presso la Centrale dei Rischi? 53) Vero che alla data del 14.06.2013 risultava intestataria di azioni CP_1
proprie di per un controvalore di €.10.700.000? 54) P_
Vero che nel mese di maggio 2014 fu raggiunta da un CP_1
pignoramento immobiliare ottenuto nei suoi confronti da Unicredit, creditrice di per l'importo di €.545.473,61 (cfr. doc. 17 che CP_1
Le si rammostra)? 55) Vero che sempre nello stesso periodo del 2014 alcuni soci di FI s.r.l. avevano avanzato pretese economiche per crediti vantati nei confronti di 56) Vero che nel 2014 CP_1 P_
venuta a conoscenza delle circostanze di cui ai due capitoli che
[...]
precedono, temendo che le proprie azioni intestate a CP_1
potessero essere pignorate ed assegnate a terzi creditori di e CP_1
temendo che eventuali creditori assegnatari delle azioni di P_
potessero chiederne la liquidazione, previa stima, propose a
[...]
di compiere una ulteriore operazione di finanziamento? 57) CP_1
15 Vero che, nel mese di maggio 2014, il Dott. il dott. Per_1
ed il dott. di Parte_6 Testimone_1 P_
dissero al dott. che, poiché appariva ancora
[...] Pt_2 CP_1
formalmente mutuataria dell'importo di € 16.600.000 di cui al contratto di finanziamento in conto corrente stipulato in data 14 giugno 2013, non avrebbe potuto finanziare P_
direttamente stanti anche le ispezioni della Banca d'Italia CP_1
allora in corso, e proposero al Dott. una operazione Parte_2
che prevedeva un finanziamento indiretto, per interposte persone, sia attraverso la società sia attraverso il Dott. Parte_1 Parte_2
58) Vero che era all'epoca partecipata al 70% dal
[...] Parte_1
Dott. ed al 30% dal figlio del Dott. Parte_2 Pt_2
59) Vero che poiché non aveva nel Persona_2 Parte_1
2014 alcun legame societario con il Dott. il dott. CP_1 Per_1
ed il dott. di Parte_6 Testimone_1 P_
dissero al dott. che, prima che potesse
[...] Pt_2 P_
dare corso alla erogazione dei fondi, avrebbe dovuto intestarsi Pt_1
una partecipazione in così da far apparire l'operazione CP_1
quale finanziamento infragruppo? 60) Vero che l'operazione di cui al capitolo che precede era tesa a dissimulare la concessione di nuovo credito a da parte di ? 61) Vero che in CP_1 P_ Pt_1
data 29.07.2014, due giorni dopo aver aperto un conto corrente presso
, acquistò una partecipazione pari al 19% del capitale P_
16 sociale di (cfr. doc. 18 -19 che Le si rammostrano)? 62) Vero CP_1
che nel 2014 è stato deliberato da un ulteriore P_
finanziamento di €.
2.500.000 formalmente in favore di con Parte_1
l'intendimento che una parte sarebbe stata destinata a prezzo di sottoscrizione di azioni proprie di da parte di P_ CP_1
per un controvalore di €.600.000 ed il resto per definire transattivamente la vertenza di con Unicredit per la somma CP_1
di €.545.000 e con gli ex soci di FI per la somma di €.1.575.000? 63)
Vero che con email datata 31.07.2014 il Gestore Corporate Area
Venezia, Dott. indicava i codici IBAN dei conti correnti Per_1
accesi presso intestati a e al dott. da cui i P_ Pt_1 Pt_2
fondi erogati da sarebbero dovuti transitare nonché il P_
codice IBAN del conto corrente di - sempre acceso presso CP_1
- su cui i fondi sarebbero dovuti pervenire, con P_
indicazione delle causali di “giroconto”, dell'importo e financo della data/valuta (cfr. doc. 20 che Le si rammostra)? 64) Vero che in data
31.07.2014 ha erogato €.600.000,00 su c/c di ed P_ Pt_1
in pari data quest'ultima ha girocontato la stessa cifra sul c/c del dott.
(cfr. doc.21 ce Le si rammostra) il quale a sua volta Parte_2
in data 01.08.2014 ha versato il medesimo importo in favore di con causale “finanziamento” (cfr. doc. 21 bis che Le si CP_1
rammostra)? 65) Vero che ha impiegato i 600.000 euro CP_1
ricevuti nelle modalità descritte al capitolo che precede per acquistare
17 azioni di (cfr. doc.10 che Le si rammostra)? 66) Vero P_
che il residuo importo del predetto finanziamento è stato utilizzato quanto ad €.
1.575.000 per definire transattivamente le vertenze con gli ex soci FI (cfr. doc. 8 che Le si rammostra)? 67) Vero che il residuo importo del predetto finanziamento effettuato da P_
è stato girocontato da al dott. poiché
[...] CP_1 Parte_2
Unicredit pretendeva che il pagamento della somma oggetto di transazione venisse effettuata da un terzo soggetto e non da CP_1
68) Vero che alla data del 04.08.2014 risultava intestataria CP_1
di n. 295.117 azioni di per un controvalore pari a € P_
11.299.625, come da doc. 10 che Le si rammostra? 69) Vero che il rendimento dell'“investimento” in azioni di era P_
fortemente negativo (-17,8%), come risulta dal Doc. 10 che Le si rammostra? 70) Vero che il prospetto “ad uso interno” (cfr. Doc. 10 che Le si rammostra) è stato materialmente compilato dal Gestore
Corporate Area Venezia, Dott. cui l'alta dirigenza di Per_1
aveva affidato l'incarico di “collocare” quante più P_
azioni proprie di possibile a determinati soggetti, tra P_
cui mediante la stipula di altrettanti contratti di CP_1
finanziamento di importo pari al prezzo delle azioni? 71) Vero che il prospetto “ad uso interno” (cfr. Doc. 10 che Le si rammostra) formato dal Dott. comprende anche n. 16.667 azioni, per un Per_1
controvalore di € 600.012, sottoscritte da nel mese di agosto CP_1
18 2014 con i fondi erogati da per interposizione personale P_
di e del Dott. Pt_1 Parte_2
Si indicano quali testimoni il dott. di Ponzano Veneto (TV), Per_1
il dott. di San Donà di Piave (TV) Via Brusade Parte_4
25, il dott. c/o sito a Testimone_2 Controparte_4
Vicenza in Galleria del Pozzo Rosso 13, il rag. di Testimone_3
MO IC (VI), il sig. e la Sig.ra Parte_6 [...]
c/o con sede legale sita a Torino in Tes_4 Controparte_5
Piazza San Carlo 156, il Sig. di Treviso, il Sig. Parte_7
c/o Banca Apulia s.p.a. via Tiberio Solis Testimone_1
20, 71016 San Severo (FG).
b) l'abilitazione alla prova contraria sui capitoli avversari, eventualmente ammessi, indicando i testimoni sopracitati con riserva di indicare altri testimoni con memoria ex articolo 183 n.3 c.p.c. sulla base dei capitoli di prova avversari.
c) che il Tribunale ordini all'opposta ex art. 210 c.p.c. l'esibizione degli originali dei contratti di finanziamento e degli ordini di acquisto e di sottoscrizione di azioni relativi alle operazioni di cui è causa nonché gli originali delle domande di finanziamento nonché delle deliberazioni dell'Organo deliberativo (comitato crediti) che autorizzò formalmente la concessione di tali finanziamenti, nonché le istruzioni inviate per email dal Dott. all'indirizzo di Per_1
19 recanti le istruzioni per la compilazione delle domande di CP_1
finanziamento secondo causali generiche dettate sempre da P_
[...]
d) che il Tribunale ordini la comparizione del dott. Parte_2
per esperire l'interrogatorio libero ex art.117 c.p.c.
e) Per la denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo
Tribunale dovesse ritenere che l'importo del decreto monitorio sia in parte dovuto, e così in via del tutto subordinata rispetto all'accoglimento delle istanze di prova costituenda che precedono e volte tutte a dimostrare la inesistenza del credito azionato in via monitoria dalla opposta, si chiede che il Giudicante disponga una
CTU tecnico-contabile al fine di quantificare e decurtare dal credito azionato dalla opposta l'importo relativo all'acquisto finanziato di azioni proprie della banca e la relativa quota parte di interessi passivi, commissioni di istruttoria pratica, ed ogni altra voce di spesa o costo afferenti o rinvenienti dagli illeciti contratti di finanziamento collegati all'acquisto di azioni proprie di e, pertanto, non dovuti P_
ed inesibigili.
per AMCO: Parte_8
1. In via pregiudiziale.
20 1.1 Dichiarare inammissibile l'appello proposto da
[...]
, e il Signor avverso la sentenza n. CP_1 Parte_1 Pt_2
1249/2019 del Tribunale di Treviso del 5/06/2019 ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, conseguentemente, confermarsi la sentenza impugnata, in una con l'integrale rigetto delle domande ex adverso proposte nei confronti della parte opposta, per le ragioni esposte al paragrafo II.1 della comparsa di costituzione e risposta del 6 novembre 2020 e nelle note di replica di VB in LCA depositate in data 31.12.2020.
1.2 Dichiararsi rinunciate ex art. 346 c.p.c. le domande e le istanze svolte in primo grado da , e il Signor _1 Parte_1
e non espressamente riproposte in sede di appello dalla difesa Pt_2
avversaria e, pertanto, oggetto di acquiescenza, nonché dichiararsi passati in giudicato i relativi capi della sentenza n. 1249/2019 del
Tribunale di Treviso che non sono stati espressamente impugnati, come esposto al paragrafo II.2 della comparsa di costituzione e risposta del 6 novembre 2020 e nelle note di replica di VB in LCA depositate in data 31.12.2020.
1.3 Dichiararsi inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. le domande e/o eccezioni nuove proposte dalle appellanti nell'atto di appello per i motivi esposti in atti.
1.4 Dichiararsi inammissibili ovvero irrituali le note di trattazione scritta depositate da parte appellante in data 30.12.2020 per le
21 ragioni esposte nelle note di replica di VB in LCA depositate in data
31.12.2020, queste ultime da ritenersi legittimamente depositate.
1.5 Dichiararsi inammissibile ed in ogni caso infondata l'eccezione di improcedibilità delle domande di parte appellata per mancata proposizione di mediazione ex d.lgs.28/2010 per le ragioni esposte in atti.
1.6 Dichiararsi inammissibile ed in ogni caso infondata l'eccezione di conflitto di interessi per le ragioni esposte in atti.
2. Nel merito
2.1 Rigettarsi, per i motivi esposti, l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettarsi le domande tutte proposte dagli opponenti nei confronti di parte opposta in quanto infondate in fatto e in diritto, e confermare integralmente la Sentenza.
3. In subordine. Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, accogliersi le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, che nuovamente si trascrivono: “I. In via preliminare: I.1
Dichiararsi l'improcedibilità dell'eccezione riconvenzionale ai sensi dell'art. 83, comma 3, TUB. I.2 Dichiararsi l'inammissibilità delle domande rimesse davanti al Tribunale di Venezia – Sezione Imprese.
I.3 Per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183, VI° co., n. 2, c.p.c., rigettarsi la richiesta di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. e la richiesta di
22 riunione ex art. 274 c.p.c. I.4 Per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, accertarsi e dichiararsi la carenza di interesse ad agire degli opponenti. I.5 Per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva degli opponenti e l'inammissibilità della domanda relativa al finanziamento del 2014 con la società . I.6 Pt_1
Per i motivi esposti nella memoria ex art. 183, VI° co., n. 2, c.p.c., si ribadisce la tardività e inammissibilità dell'eccezione di parte opponente riferita al doc. 10 della Banca, allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, e delle relative argomentazioni ed allegazioni introdotte dalla medesima con la memoria ex art. 183, VI° co., n. 1,
c.p.c. (pagg. 3 – 11). I.7 Per i motivi esposti nella memoria ex art. 183,
VI° co., n. 2, c.p.c., si ribadisce la tardività e inammissibilità delle contestazioni ed allegazioni introdotte da parte opponente con la memoria ex art. 183, VI° co., n. 1, c.p.c. relative agli estratti conto prodotti sub doc. 11 del fascicolo monitorio della opposta, al contratto di mutuo prodotto sub doc. 4 del fascicolo monitorio della opposta e alla lettera del 4.2.2016 sub doc. 7 del fascicolo monitorio. I.8 Per i motivi esposti nella memoria ex art. 183, VI° co., n. 3, c.p.c., si ribadisce l'inammissibilità dei capitoli di prova formulati da parte opponente nella propria memoria ex art. 183, VI° co., n. 2, c.p.c., in quanto trattasi di allegazioni e circostanze nuove. I.9 Si eccepisce la tardività ed inammissibilità delle domande, argomentazioni ed
23 allegazioni introdotte da parte opponente con le note conclusive autorizzate del 27.2.2019 ai paragrafi sub VI, VII e VIII in quanto nuove, mai proposte nel corso del presente giudizio. II. Nel merito, in via principale: 5 Respingersi l'opposizione promossa da
[...]
, da e dal dott. in _1 Parte_1 Parte_2
quanto infondata in fatto e diritto. III. In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, anche parziale, e/o di declaratoria di inefficacia e/o di nullità del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la sussistenza del credito di
[...]
per le seguenti somme: i) quanto a P_ _1
, la somma pari ad € 6.000.000,00=; ii) quanto al dott.
[...]
, la somma pari ad € 3.000.000,00=; iii) quanto a Parte_2
la somma pari ad € 5.700.000,00=, oltre interessi dal Parte_1
04.02.2016 (data di messa in mora) al saldo effettivo ed integrale, e oltre alle spese della procedura, liquidate in € 9.000,00 per compenso ed € 870,00 per spese vive, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, come da decreto ingiuntivo notificato ai debitori in data
29.7.2016, nonché ogni eventuale successiva occorrenda, ovvero la diversa somma che verrà accertata in corsa di causa, e, per l'effetto, condannarsi gli opponenti al pagamento delle predette somme. IV. In ulteriore subordine: IV.1 Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, anche parziale, e/o di declaratoria di inefficacia e/o di nullità del decreto ingiuntivo opposto, accertarsi e dichiararsi la validità ed
24 esistenza dei contratti di finanziamento per cui è causa, ai sensi dell'art. 1419, comma 1, c.c., o, in subordine, ai sensi dell'art. 1424
c.c., e, per l'effetto, condannarsi gli opponenti al pagamento a favore di delle somme indicate nelle presenti conclusioni sub P_
III. IV.2 Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, anche parziale, e/o di declaratoria di inefficacia e/o di nullità del decreto ingiuntivo opposto, accertarsi e dichiararsi l'obbligo degli opponenti di restituire a gli importi indicati nelle presenti P_
conclusioni sub III, e, per l'effetto, condannarli al pagamento delle predette somme. V. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di lite. VI. In via istruttoria Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate da parte opponente nella memoria ex art. 183, VI° co., n. 2, c.p.c., per le ragioni dedotte dalla Banca nella memoria ex art. 183, VI° co., n.
3, c.p.c., con richiesta di ammisione di prova per testi, in via subordinata all'ammissione dei capitoli di prova avversari, formulata dalla nella memoria ex art. 183, VI° co., n. 3 c.p.c. (p. 8)”. P_
4. In ulteriore subordine
Fermo quanto dedotto al punto sub 1.4 del presente atto, si chiede, con riferimento alla “assorbente questione oggetto degli appelli incidentali di (note di trattazione scritta di Parte_9 CP_3
parte appellante del 30.12.2020), di dichiararsi tardive, infondate e, in ogni caso, irrilevanti le richieste di parte appellante e le domande
25 ivi svolte, richiamando sul punto le ragioni esposte nelle note di replica di parte appellata depositate in data 31.12.2020 e nella memoria di replica di parte appellata del 29 maggio 2022.
5. In ogni caso. Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori.
6. In via istruttoria. Si richiamano le istanze istruttorie nonché i rilievi svolti in primo grado da parte di . CP_6
Motivi della decisione
In fatto
Con ricorso del 23 marzo 2016, n. 2659/2016 R.G., avanti al Tribunale di Treviso, dichiaratasi creditrice dell'importo di euro P_
17.666.187,62 nei confronti di , _1
chiedeva di ingiungere alla predetta quale debitrice principale nonché
a e a quali fideiussori, di pagare Parte_2 Parte_1
immediatamente e senza dilazione alla Banca, rispettivamente, gli importi di euro 6.000.000,00, euro 3.000.000,00 ed euro 5.700.000,00.
A sostegno del ricorso esponeva di essere creditrice del P_
complessivo importo di euro 17.666.187,62 nei confronti di
Ge.Do.San. s.p.a., di cui euro 12.140,52 quale saldo negativo del conto
26 corrente n. 262721 acceso dalla società presso la Banca in data 23 luglio 2007 ed euro 17.654.102,02 a titolo di debito residuo e interessi relativi al contratto di finanziamento a revoca n. 70/400842, sottoscritto dalla predetta società con la Banca in data 14 giugno 2013
(v. docc. nn. 10 e 11 del fascicolo monitorio).
Il Tribunale di Treviso emetteva il decreto n. 2471/2016 del 22 giugno
2016, ingiungendo i pagamenti richiesti, con richiesta di provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c. solo nei confronti della debitrice principale.
Avverso il decreto ingiuntivo, e CP_1 Pt_1 Parte_2
proponevano opposizione, chiedendo, in via pregiudiziale a) di darsi corso agli adempimenti di cui all'art.274 c.p.c., in ragione della connessione con altra causa di opposizione a decreto ingiuntivo (sub
R.G. 8102/2016), promossa da e da contro la Banca, e Pt_1 Pt_2
con istanza di chiamata in causa di , _1
trattandosi di cause tra loro connesse;
b) di disporre, previa rimessione della causa pregiudiziale di accertamento della nullità/simulazione dei contratti stipulati tra la e gli opponenti al Tribunale di Venezia P_
- Sezione Specializzata in materia di Impresa, la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., fino al passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della invalidità/simulazione dei contratti in questione;
in rito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare
27 improcedibile e/o inammissibile per difetto di interesse ex art. 100
c.p.c. e/o improponibile per abuso del processo la domanda di adempimento di “in quanto avente ad oggetto solo una P_
frazione dell'asserito credito vantato dalla opposta”; in via preliminare, di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del d.i.
n. 2471/2016; nel merito, in via principale, di revocare e/o dichiarare inefficace o nullo il d.i. opposto e conseguentemente, accertata e dichiarata la natura simulata dei rapporti negoziali tra le parti, ovvero la compensazione tra il credito della Banca e il controcredito risarcitorio di e di di accertare e dichiarare CP_1 Pt_1 Pt_2
l'inesistenza del credito della Banca nei confronti degli opponenti, e comunque di rigettare le domande della P_
Il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 7 luglio 2017, respingeva la richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto nei confronti di e concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto nei CP_1
confronti di e quindi, ritenuta la competenza funzionale Pt_1 Pt_2
del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di Impresa relativamente all'azione di nullità dell'acquisto delle azioni, disponeva la separazione delle cause relativamente alla domanda riconvenzionale di parte opponente.
Con atto ex art. 300 c.p.c., notificato con pec alle controparti in data
20 luglio 2017, i procuratori di dichiaravano che P_ Pt_10
[...] [...]
[...] [
era stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi
[...]
degli art. 80 ss. D. Lgs. n. 385/1993 con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 186 del 25 giugno 2017, chiedendo declaratoria di interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
Con ricorso del 25 settembre 2017 e CP_1 Pt_1 Pt_2
depositavano ricorso ex art.303 c.p.c., chiedendo al Tribunale di fissare udienza per la prosecuzione del processo.
Il ricorso in riassunzione era notificato a in LCA in data P_
27 dicembre 2017, unitamente al decreto datato 19 dicembre 2017 con il quale il Giudice, dichiarato interrotto il processo, aveva fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 19 aprile 2018.
si costituiva nel giudizio riassunto con Parte_3
comparsa di risposta del 30 marzo 2018.
Con ordinanza del 7 giugno 2018 il Tribunale respingeva sia l'istanza di revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sia l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività ex art. 649
c.p.c., proposte dagli opponenti.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., a scioglimento della riserva assunta all'esito della udienza del 18 ottobre
2018, il Tribunale con provvedimento del 12 novembre 2018 respingeva nuovamente la richiesta di sospendere il giudizio ex artt.
29 295 e/o 39 c.p.c. sino alla definizione della causa pendente avanti al
Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di Impresa.
Ritenuta l'irrilevanza delle richieste istruttorie e delle prove per testi richieste dalle parti, la causa è stata decisa, ex art.281 sexies c.p.c., con la sentenza n. 1249/2019 pubblicata in data 5 giugno 2019 con cui il
Tribunale ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite nei confronti di . Parte_3
Avverso la sentenza e hanno proposto CP_1 Pt_1 Pt_2
tempestivo appello chiedendo, in totale riforma della decisione, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o revocare e/o dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, previo accertamento e declaratoria incidenter tantum della natura simulata o nulla dei rapporti negoziali intercorsi tra le parti, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito di nei loro confronti e rigettare P_
altresì tutte le domande avanzate da P_
Si è costituita in giudizio l'appellata ed è P_ Pt_3
intervenuta, quale successore a titolo particolare,
[...]
entrambe hanno preliminarmente Controparte_3
eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c., chiedendo nel merito il rigetto dello stesso e formulando appello incidentale
30 condizionato all'accoglimento, anche solo parziale, dell'appello principale.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10 marzo 2022, con concessione dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
successivamente, a seguito dell'assegnazione ad altro consigliere relatore, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del giorno 28 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ex art.127 ter c.p.c., contenenti le conclusioni precisate dalle parti come sopra trascritte con assegnazione di termini ridotti (20
+ 20) per il deposito di conclusionali e repliche, avendone le parti in precedenza già usufruito.
In diritto
L' esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ex art. 348 bis c.p.c. da ed deve ritenersi Parte_3 CP_3
oramai precluso dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, in quanto l'art. 348 ter c.p.c. stabilisce che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. 14696/2016; conf. Cass.10409/2020, Cass. 12887/2020; Cass. 15786/2021.
31 La richiesta di riunione al presente giudizio del giudizio pendente sub n. 180/2021 R.G. non merita accoglimento;
non ricorrono infatti i presupposti dell'art. 335 c.p.c. né può esservi pericolo di un contrasto di giudicati, in ragione della rimessione in decisione di entrambe le cause davanti al medesimo Collegio.
La richiesta di parte appellante, in via pregiudiziale di rito, di dichiarare improcedibili le domande dell'opposta per P_
mancato esperimento della mediazione obbligatoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto non merita accoglimento.
A sostegno della richiesta l'appellante afferma che la odierna appellata, creditrice opposta, non ha promosso, né ha partecipato ad alcuno incontro di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, co.
1- bis, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.
Tuttavia è la stessa opponente – odierna appellante – ad avere dato impulso al procedimento di mediazione nel termine all'uopo assegnato dal Tribunale. A fronte dell'eccezione di improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sollevata da gli P_
opponenti hanno affermato di avere ritualmente e tempestivamente dato corso al tentativo di mediazione obbligatoria e mai hanno eccepito la mancata introduzione del procedimento da parte dell'opposta. L'eccezione di improcedibilità sollevata da P_
è stata infine rigettata in sentenza.
[...]
32 Con l'atto d'appello gli opponenti non hanno eccepito l'improcedibilità per mancata attivazione dell'opposta (la mancata comparizione della Banca convenuta opposta al primo incontro di mediazione non può invero determinare l'improcedibilità della domanda, ma esclusivamente l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.8, comma 4 bis, D.Lgs.28/2010), mentre ed P_
hanno rinunciato al motivo inizialmente proposto, con appello CP_3
incidentale condizionato, avverso la statuizione sul punto della sentenza di primo grado.
Sui motivi dell'appello principale
Parte appellante affida l'impugnazione a cinque motivi.
Con il primo motivo censura la sentenza del Tribunale di Treviso per non avere ritenuto l'inesistenza del credito azionato dalla a P_
titolo di finanziamento nonostante l'estratto conto successivo alla scadenza del finanziamento stesso riportasse un saldo debitore pari soltanto ad euro 12.140,52, certificandolo come conforme alle proprie scritture contabili ex art.50 TUB. Assume l'appellante che il Giudice dell'opposizione avrebbe pertanto dovuto dichiarare la decadenza dell'opposta dal diritto di far valere un credito non risultante dall'estratto conto.
Con il secondo motivo parte appellante lamenta il mal governo da parte del primo Giudice della regola dell'onere della prova e
33 comunque la violazione delle regole che sovrintendono alla efficacia legale dell'estratto conto certificato.
Con il terzo motivo l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'opponente non abbia CP_1
mai contestato di avere avuto l' “effettiva disponibilità di somme”, che sarebbero invece state meramente “annotate” nel conto corrente,
“senza che a tali annotazioni fittizie sia corrisposta una disponibilità reale della provvista solo apparente”.
Con tali motivi, da esaminarsi congiuntamente, viene impugnata la seguente parte di sentenza:
“SULLA INESISTENZA DEL CREDITO PER MANCATA ANNOTAZIONE DEGLI ADDEBITI NELL'ESTRATTO CONTO
Gli opponenti, a differenza di quanto dedotto nell'atto introduttivo, in corso di causa, hanno evidenziato, quale ragione più liquida, ai fine della decisione della controversia, l'inesistenza del credito azionato, siccome desumibile dalla prova documentale, a loro dire, costituita dall'estratto conto certificato dalla banca conforme alle proprie scritture contabili (doc. 10). Da tale documento, prodotto in sede monitoria in forma parziale e poi, come estratto conto integrale, nella fase in contraddittorio, risulta che il debito di per lo CP_1 scoperto di conto corrente è pari a € 12.140,52.
La banca - affermano gli opponenti, invocando numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità - non può far valere crediti che non risultano dall'estratto conto approvato. Detto altrimenti (- riassumendo l'assunto degli opponenti -) se il credito, nella sua quasi totalità trova origine nel contratto di finanziamento n. 70/400842 che prevedeva l'accredito e l'addebito sul c/c, e posto che l'accredito
34 dell'importo finanziato è sicuramente avvenuto sul conto corrente medesimo, l'estratto conto integrale dimostrerebbe anche l'inesistenza: il credito non sarebbe pari a sei milioni di euro perché il saldo negativo finale dell'estratto conto è nettamente inferiore ovvero pari ad € 12.140,52.
La tesi è tanto suggestiva quanto infondata.
Le ragioni della ingente pretesa creditoria dell'opposta (sei milioni di euro oltre accessori) si fondano su due contratti: - quanto ad
€12.140,52 sullo scoperto di conto corrente;
- quanto al residuo – circa € 5.988.000 euro sul contratto di finanziamento n. 70/400842. Va rimarcato che il debito nella sua quasi totalità trova dunque origine quasi esclusivamente nel contratto di finanziamento.
Dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che sia l'erogazione del finanziamento di € 16.600.000,00, sia il suo mancato rimborso, costituiscono fatti non contestati dagli opponenti laddove essi, invero, deducono esplicitamente di aver utilizzato (in parte) dette somme (per oltre 10 milioni di euro) per l'acquisto di azioni di e P_ dunque di averne avuto la disponibilità.
Il contradditorio, cristallizzato dall'atto introduttivo, presuppone dunque, logicamente, come indiscussa, tanto l'erogazione del finanziamento di € 16.600.000,00 quanto il suo mancato rimborso.
Gli stessi opponenti hanno poi precisato (nella I memoria 183 cpc) che:
1. Il contratto di mutuo del 14 giugno 2013 prevedeva un piano di ammortamento a tasso fisso costituito da una unica rata, che sarebbe venuta a scadenza dopo 26 mesi e così in data 15 luglio 2015.
2. a quella data la società opposta avrebbe dovuto addebitare sul c/c n. 262721 l'importo di € 17.654.099,95 e il saldo del conto - che al 30 giugno 2015 era pari a € 139,36 (Doc. 13 avv.) - sarebbe dovuto diventare subito negativo e per molti milioni.
35 3. Invece, la società opposta ha omesso di addebitare la rata scaduta e di conseguenza non vi è alcuna annotazione debitoria relativa al finanziamento in c/c stipulato in data 14.6.2013 nel saldo di chiusura del conto.
Il saldo debitore al 31 luglio 2015 risultava infatti pari a € 8.841,23 (Doc. 13avv.).
Orbene la circostanza per cui, nonostante quanto pattuito nel contratto di finanziamento, “nessuna rata scaduta del finanziamento del 14.6.2013” sia stata mai addebitata dalla Banca” sul c/c n. 26272, potrà eventualmente rilevare ad altri fini (id est: per avvalorare l'ipotesi della simulazione o della nullità) ma non può, ora, essere invocata, per sostenere e dimostrare che il finanziamento, non sia mai stato erogato.
La provvista, ricevuta con il finanziamento, è stata certamente versata (accreditata) sul conto corrente e, altrettanto certamente, subito utilizzata dal correntista, per ripianare altri finanziamenti (cfr. doc. 11 opposta). E ciò impregiudicata ogni questione sulla nullità o sulla simulazione del finanziamento (di cui al seguito). Per contro non v'è prova che il debito, fondato – giova ripeterlo, sul contratto di finanziamento, una volta scaduto, sia stato in qualche modo estinto con un qualche pagamento.
Del resto l'art. 12 del contratto di finanziamento n. 70/400842 (Doc. 4 fasc. monitorio) non impone alla banca un obbligo di accredito delle rate in scadenza, prevedendo invece, che “La Parte finanziata autorizza la Banca ad accreditare l'importo del finanziamento indicato al precedente art. 1 al netto delle spese di istruttoria e ad addebitare l'importo delle rate del finanziamento oltre alle spese di incasso rate, sul conto corrente n. 262721...”.
Il contratto di finanziamento, dunque, contempla sia per le modalità di erogazione della provvista che per l'addebito della unica rata, alla scadenza, una mera facoltà per il creditore.
36 Il che risulta persino ovvio se si considera che i conti correnti possono essere nel frattempo chiusi, o mandati a sofferenza, o risultare privi di provvista, etc.
Orbene, dagli estratti conto integrali dimessi sub doc. da 10 a 13 dalla opposta, risulta che il finanziamento è stato accreditato e subito utilizzato (cfr. in particolare il doc 11 .
Per contro, alla scadenza pattuita per il rientro, non risulta alcun addebito della rata... In tal contesto la certamente non si è P_ avvalsa della facoltà di addebitare la rata scaduta sul conto corrente, optando invece per una richiesta di rientro, qualche mese dopo la scadenza. In tal contesto il mancato addebito sul conto non dimostra nulla;
in particolare non dimostra che il credito è stato estinto ma, semmai, conferma che nessun pagamento è intervenuto. La prova del credito della banca è data dal contratto e dall'accredito della provvista mutuata su conto corrente come attestata nei dimessi estratti conto. Per contro l'onere della prova della restituzione della somma erogata, gravava sugli opponenti e non è stata data.”.
I motivi sono infondati, per le ragioni di seguito esposte.
Il decreto ingiuntivo opposto aveva ad oggetto sia il saldo passivo del conto corrente di n.262721, pari ad euro 12.140,52 alla CP_1
data del 29 giugno 2016, sia euro 6.000.000 del maggior debito di euro
17.654.102,02 relativo al finanziamento a revoca a revoca n.70/400842.
Il contratto di finanziamento ed il piano di ammortamento sono stati depositati dalla Banca in allegato al ricorso monitorio (docc.4 e 11), mentre l'erogazione dell'importo finanziato in data 14 giugno 2013
37 risulta dall'estratto del conto corrente n.262721 al 30 giugno 2013
(doc. 11, seconda pagina, fascicolo di primo grado).
Dalla circostanza che successivamente alla scadenza della (unica) rata l'addebito della stessa non sia stato annotato in conto non discende, come vorrebbe parte appellante, l'inesistenza del credito azionato dalla
Banca in relazione al finanziamento in oggetto.
La giurisprudenza richiamata dall'appellante per cui, in estrema sintesi, il termine di decadenza per l'impugnazione dell'estratto conto trasmesso al cliente, previsto dall'art.1832 c.c., opera anche per la non è pertinente al caso di specie, in quanto si riferisce a crediti P_
aventi ad oggetto il saldo passivo del conto corrente, mentre nel caso per cui è lite il credito della deriva dal contratto di P_
finanziamento, che risulta essere stato erogato, ma la cui unica rata, scaduta, non è stata rimborsata.
Né può essere condivisa l'interpretazione di parte appellante dell'art.12 del contratto di finanziamento, che prevedeva “La parte finanziata autorizza la Banca ad accreditare l'importo del finanziamento del finanziamento indicato al precedente art.1 al netto delle spese di istruttoria e ad addebitare l'importo delle rate di finanziamento oltre alle spese di incasso rata, sul conto corrente n.262721, acceso presso la filiale di Jesolo – Lido della Banca stessa”.
38 Tale previsione, infatti, consentiva alla Banca, ma non la obbligava, ad addebitare in conto l'importo delle rate del finanziamento, mentre l'ulteriore pattuizione per cui “Qualora eccezionalmente si voglia sospendere l'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente dovrà essere dato immediato avviso alla Banca, a mezzo di raccomandata con ricevuta almeno 30 giorni prima della data di scadenza, in tempo utile per poter provvedere alle variazioni del caso” rende vieppiù evidente come conto corrente e finanziamento attengono a rapporti ben distinti ed appare finalizzata ad evitare che l'andamento del conto corrente (chiusura, sofferenza etc.) possano influire sul diverso rapporto di finanziamento.
Mette conto altresì rilevare come gli stessi opponenti, con la prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., abbiano descritto l'utilizzo degli importi finanziati nel 2013 nei seguenti termini:
“- in data 14 giugno 2013 la Banca ha accreditato sul c/c n. 262721
l'importo di € 16.600.000 (Doc 10 fasc. monitorio e Doc. 11 avv.);
- in data 17 giugno 2013, la Banca ha addebitato sul c/c n. 262721
l'importo di € 3.041.022,10, per estinguere un finanziamento pregresso erogato sempre sul medesimo c/c e collegato all'acquisto di azioni proprie (Doc 10 fasc. monitorio e Doc. 11 avv.; v. anche ns.
Docc. 14 e 15);
39 - in data 18 giugno 2013, la ha addebitato sul c/c n. 262721 P_
l'importo di € 12.421.305,31, per estinguere un finanziamento pregresso erogato sempre sul medesimo c/c e collegato all'acquisto di azioni proprie (Doc 10 fasc. monitorio e Doc. 11 avv.; v. anche ns.
Docc. 7 e 8);
- in data 18 giugno 2013, la Banca ha addebitato sul c/c n. 262721
l'importo di € 1.034.069,66 per estinguere un finanziamento pregresso erogato sempre sul medesimo conto corrente e collegato all'acquisto di azioni proprie (Doc 10 fasc. monitorio e Doc. 11 avv.; v. anche ns.
Docc. 12 e 12-bis);
È un fatto documentale, pertanto, che la Banca opposta, nei quattro giorni successivi alla erogazione sul c/c 262721, utilizzò per intero l'importo del finanziamento n. 70 00400842 per estinguere per compensazione propri precedenti crediti rinvenienti dai tre contratti di mutuo illeciti o comunque nulli o simulati, in quanto tutti correlati all'acquisto di azioni VB.”.
Gli opponenti riconoscono pertanto sia l'erogazione del finanziamento n. 70 00400842 che il mancato rimborso dello stesso, in quanto, se l'importo di detto finanziamento è stato utilizzato per estinguere pregresse esposizioni debitorie derivanti dai tre contrati di finanziamento precedentemente stipulati, residua in capo alla Banca il
40 credito monitoriamente azionato, inferiore alla differenza tra le somme finanziate e quelle asseritamente utilizzate per l'acquisto delle azioni.
Con il quarto motivo parte appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata per non avere il primo Giudice deciso sulle eccezioni di nullità e di simulazione del contratto di finanziamento sollevate dagli opponenti;
deduce in proposito che, nonostante il
Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di Impresa, sia stato investito del potere-dovere di dichiarare con efficacia di giudicato la simulazione ovvero la nullità dei contratti inter partes, il
Giudice dell'opposizione, tuttavia, pur a seguito della separazione della causa riconvenzionale di impugnativa negoziale, avrebbe comunque mantenuto il potere-dovere di decidere incidenter tantum la questione di nullità o simulazione dei contratti al fine di rigettare la domanda di adempimento.
L'appellante impugna pertanto la seguente parte di sentenza:
“SULLA NULLITÀ E SIMULAZIONE DEL FINANZIAMENTO E SULLA ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE
Gli opponenti, invocano il mancato accredito del conto corrente, anche quale prova della simulazione e/o nullità del finanziamento. Essi rilevano in particolare che il finanziamento de quo avrebbe inglobato precedenti finanziamenti senza cancellarne la 'causa'.
Il credito della sarebbe, dunque, inesistente, in quanto “i P_ contratti di finanziamento in precedenza stipulati tra e CP_1
nella parte in cui furono collegati all'acquisto di azioni P_
41 proprie della banca, sono contratti simulati” (pag. 13 della citazione). La prova scritta della simulazione assoluta troverebbe ulteriore riscontro anche dalle email prodotte sub docc. 20 e 22.
Infine qualora fosse esclusa la simulazione, gli opponenti eccepiscono la nullità ex art. 2358 c.c., in virtù del collegamento tra i contratti di acquisto azioni , sottoscritti da e i predetti P_ CP_1 finanziamenti.
Le deduzioni degli sopponenti sono state recisamente contestate dalla banca, sotto tutti i profili.
Orbene tutte le questioni sul tema simulazione/nullità sono state oggetto di apposita domanda riconvenzionale, degli opponenti. Per questo aspetto della controversia si è ritenuta la competenza funzionale del tribunale lagunare e, previa separazione, la richiesta di accertamento sulla nullità e sulla simulazione della riconvenzionale è stata devoluta integralmente alla cognizione del Tribunale di Venezia, sezione specializzata per le Imprese.
È pacifico che la controversia sulla nullità e simulazione, derivante dalla separazione in due procedimenti, è stata poi effettivamente radicata avanti al Tribunale di Venezia ed è tutt'ora pendente.
Di conseguenza ogni questione, ivi compresa quella relativa ai crediti risarcitori connessi alla domanda di nullità, (crediti che gli opponenti vorrebbero porre in compensazione) risulta, allo stato degli atti, inopponibile e non accertabile in questa sede. L'accertamento della simulazione e/o della nullità nonché l'accertamento dei crediti risarcitori connessi saranno decisi da giudice competente;
in questo momento, non essendo ancora stati accertati dal giudice a cui è stata sottoposta la questione essi non risultano certi né liquidi: per questo non possono essere posti in compensazione (cfr. Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 23225 del 15/11/2016)”.
Il motivo è infondato.
42 L'accertamento della simulazione o della nullità ex art.2358 c.c. esula dal perimetro della presente causa, all'esito della separazione delle relative domande proposte dalle opponenti in via riconvenzionale.
Vale in proposito ribadire che la parte del credito della Banca azionato in via monitoria non riguarda quella parte del finanziamento asseritamente utilizzato per l'acquisto delle azioni.
E' decisivo poi rilevare che il Tribunale di Venezia – Sezione
Specializzata in materia di Impresa con la sentenza n.950/2020 ha rigettato la domanda di simulazione assoluta in quanto non provata e comunque contraddetta dalle stesse allegazioni di parte (v. pagg.18 e
19 della sentenza: “E' però la stessa parte attrice a precisare, nella sua memoria istruttoria n.1 (proc. 10001/2017) in quale modo gli importi finanziati nel 2013 vennero utilizzati … Ciò descrive appunto l'utilizzo delle somme, come in una normale rinegoziazione o ristrutturazione di debiti e non dimostra affatto la simulazione dell'operazione.”). Detta sentenza ha altresì rigettato la domanda volta ad ottenere declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'operazione di acquisto/finanziamento collegata al finanziamento a revoca di euro
16.600.000,00 concesso a il 14 giugno 2013 per CP_1
insufficienza del quadro indiziario ad integrare una presunzione quale voluta da parte attrice, ossia la destinazione del finanziamento all'acquisto.
43 Con il quinto motivo gli appellanti lamentano la nullità della sentenza del Tribunale di Treviso nella parte in cui ha ritenuto “inopponibile e non accertabile in questa sede” l'eccezione di nullità degli interessi passivi.
Impugnano pertanto la seguente parte di sentenza:
“QUANTO AGLI INTERESSI. Secondo gli opponenti non sono dovuti gli importi degli interessi passivi di cui ai pregressi finanziamenti collegati all'acquisto di azioni proprie.
Precisamente, il finanziamento n. 70/400842 costituisce solo un finanziamento meramente rinnovativo (privo di una reale causa di finanzi mento). Esso è inidoneo a spezzare il legame con le operazioni illecite pregresse, né vi è una espressa volontà delle parti in tal senso. Dall'importo del credito azionato dalla Banca opposta dovranno pertanto scomputarsi, previa loro più esatta determinazione mediante CTU contabile gli interessi passivi maturati sulla base dei pregressi contratti di finanziamento – nulli o simulati – che la Banca opposta ha voluto “unificare” contabilmente mediante la sottoscrizione del finanziamento in conto corrente n. 70/400842. Anche sul tema va ribadito che tutte le questioni sul tema simulazione/nullità dei contratti collegati, cui sarebbe stata destinata parte della provvista mutuata sono state oggetto di apposita domanda riconvenzionale, degli opponenti. Per questo aspetto della controversia si è ritenuta la competenza funzionale del tribunale lagunare e per questo, previa separazione, la richiesta di accertamento sulla nullità e sulla simulazione della riconvenzionale è stata devoluta integralmente alla cognizione del Tribunale delle Imprese di Venezia.
E' pacifico che la causa, derivante dalla separazione, è stata tempestivamente radicata avanti al Tribunale di Venezia ed è tutt'ora pendente.
44 In tal a contesto ogni questione ivi compresa quella agli interessi asseritamente non dovuti in conseguenza della asserita di nullità,
(crediti che gli opponenti vorrebbero porre in compensazione, quantomeno, per ridurre la pretesa) risulta, allo stato degli atti, inopponibile in questa sede.
La simulazione e/o nullità dei contratti collegati e del contratto di finanziamento, e, di conseguenza, la debenza o meno dei relativi interessi richiesti sulle varie somme mutuate, è stata devoluta alla competenza di altro giudice.
La relativa causa è tutt'ora pendente e, di conseguenza, i crediti che si vorrebbe opposti in compensazione, compresi quelli relativi agli interessi non sono ancora stati accertati.
Per l'effetto il credito non è certo né liquido e quindi la compensazione non è attuabile (cfr. Cass. Civ. Sez. U., Sentenza n. 23225 del 15/11/2016)”.
Il motivo è infondato, per analoghe ragioni al precedente.
L'accertamento della simulazione o della nullità ex art.2358 c.c. esula dal perimetro della presente causa e comunque le domande in tal senso proposte dagli opponenti sono state rigettate dal Tribunale di Venezia
– Sezione Specializzata in materia di Impresa con la citata sentenza n.950/2020.
Per quanto sopra esposto, l'appello proposto da va respinto.
Ciò rende superfluo l'esame dell'appello incidentale espressamente proposto da in LCA e come condizionato. P_ CP_3
45 In via principale, infatti, le appellanti hanno chiesto che l'appello principale venga dichiarato inammissibile e/o respinto, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Treviso.
Le spese del grado seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate come in dispositivo, considerata l'assenza di fase istruttoria e applicando i parametri medi previsti dal di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, per lo scaglione di valore compreso tra euro 4.000.001 ed euro 8.000.000.
Considerato che la costituzione e le difese di e CP_3 P_
in LCA sono sovrapponibili quanto ai contenuti ed alle persone dei difensori si ritiene corretto considerarle unitariamente ai fini delle spese.
Infine, va dato atto che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P. Q. M.
46 La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1249/2019 del Tribunale di Treviso;
2. condanna , e _1 _1 Parte_1 Pt_2
alla rifusione a favore di ed
[...] Parte_3
(unitariamente Controparte_3 CP_3
considerate) delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in euro 40.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre CPA ed IVA se ed in quanto dovute per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo a parte appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 14 gennaio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
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4 che Le si rammostra)? 12) Vero che la rata unica del contratto di