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Sentenza 1 giugno 2024
Sentenza 1 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/06/2024, n. 4099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4099 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 11910 /2022 vertente tra:
nata a [...], il [...] ed ivi residente a[...], C.F.: Parte_1
, rapp.ta e difesa, difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. C.F._1
Giovanna Incarnato ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti MOSCARIELLO CP_1
CARMEN elettivamente domiciliata in Napoli
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato parte ricorrente chiedeva accertare e dichiarare il diritto alla maggiorazione sociale con decorrenza dalla liquidazione della pensione di vecchiaia VO 10116414 invece che dalla data della domanda amministrativa del 8.7.2020 -riconosciuta dall' con CP_1 conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei arretrati, NON quantificati, dal CP_1
1.10.2015 al 31.7.2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e vittoria di spese del giudizio
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso CP_1
La domanda va rigettata
La maggiorazione dell'assegno sociale non opera automaticamente al compimento dei requisisti anagrafici, essendo necessario che l'interessato presenti domanda per la maggiorazione che avrà effetto soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 9561/21; depositata il 12 aprile)
Quanto al periodo precedente, ottobre 2015/ luglio 2020, nessuna maggiorazione può essere riconosciuta al ricorrente, per CARENZA DI SPECIFICA DOMANDA AMMINISTRATIVA. Nel sistema previdenziale italiano vige il principio della domanda amministrativa sancito nell'articolo 7 della legge 533/73, per cui nessuna prestazione può essere riconosciuta in assenza della relativa domanda. E nel caso di specie la ricorrente non aveva avanzato alcuna domanda nel 2021 ma solo successivamente nel 2022. In particolare, nel caso di specie, la maggiorazione sociale è prevista dall'articolo 38, comma 1, della legge n. 448 del 2001 che ha disposto l'incremento della maggiorazione di cui alla legge n. 544 del
1988 (c.d. incremento al milione) a partire dal 1^ gennaio 2002, ed ai sensi del comma 10, dell'articolo 1 della legge n. 544 del 1988 la maggiorazione “decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”.
In ragione della qualità delle parti si compensano le spese di lite
PQM
Rigetta il ricorso
Compensa le spese
Napoli, 26/05/2024 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 11910 /2022 vertente tra:
nata a [...], il [...] ed ivi residente a[...], C.F.: Parte_1
, rapp.ta e difesa, difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. C.F._1
Giovanna Incarnato ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti MOSCARIELLO CP_1
CARMEN elettivamente domiciliata in Napoli
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato parte ricorrente chiedeva accertare e dichiarare il diritto alla maggiorazione sociale con decorrenza dalla liquidazione della pensione di vecchiaia VO 10116414 invece che dalla data della domanda amministrativa del 8.7.2020 -riconosciuta dall' con CP_1 conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei arretrati, NON quantificati, dal CP_1
1.10.2015 al 31.7.2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e vittoria di spese del giudizio
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso CP_1
La domanda va rigettata
La maggiorazione dell'assegno sociale non opera automaticamente al compimento dei requisisti anagrafici, essendo necessario che l'interessato presenti domanda per la maggiorazione che avrà effetto soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 9561/21; depositata il 12 aprile)
Quanto al periodo precedente, ottobre 2015/ luglio 2020, nessuna maggiorazione può essere riconosciuta al ricorrente, per CARENZA DI SPECIFICA DOMANDA AMMINISTRATIVA. Nel sistema previdenziale italiano vige il principio della domanda amministrativa sancito nell'articolo 7 della legge 533/73, per cui nessuna prestazione può essere riconosciuta in assenza della relativa domanda. E nel caso di specie la ricorrente non aveva avanzato alcuna domanda nel 2021 ma solo successivamente nel 2022. In particolare, nel caso di specie, la maggiorazione sociale è prevista dall'articolo 38, comma 1, della legge n. 448 del 2001 che ha disposto l'incremento della maggiorazione di cui alla legge n. 544 del
1988 (c.d. incremento al milione) a partire dal 1^ gennaio 2002, ed ai sensi del comma 10, dell'articolo 1 della legge n. 544 del 1988 la maggiorazione “decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”.
In ragione della qualità delle parti si compensano le spese di lite
PQM
Rigetta il ricorso
Compensa le spese
Napoli, 26/05/2024 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)