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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/11/2025, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 6935/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Genova
VI Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo Rubano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
residente in [...]45/12 (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Greppi del Foro di C.F._1
Genova, con studio in Genova Via Marcello Staglieno 10/3 (C.F.
– P.E.C. – fax: C.F._2 Email_1
0108595345), ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del proprio difensore in Genova Via Marcello Staglieno 10/3;
Attore in opposizione contro
(p. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante, CP_1 CP_2 P.IVA_1 [...]
con sede in Torino, corso Tassoni 31/A, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
HI RA (c.f. ) quale procuratrice generale alle liti in forza C.F._3 di atto del Notaio dott. in data 29.11.2017 (repertorio 34187-raccolta Persona_1
22182), registrato al 1° Ufficio Entrate di Torino n. 24084 serie IT in data 5.12.2017 – ed elettivamente domiciliata in Torino, Corso Tassoni 31/A;
Convenuto opposto p. 1 in opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Genova n. 1399/2021 in data 5 maggio 2021 (N. R.G. 3789/2021), reso esecutivo il 3 agosto 2021.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
La presente controversia è introdotta con atto di citazione proposto da Parte_1 in opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 1399/2021, emesso dal
[...]
Tribunale di Genova su istanza della fondato su un contratto di apertura CP_4 di credito con carta “Citibank Visa Classic”.
Il rapporto origina il 5 aprile 2008, allorquando il ha sottoscritto con DI Pt_1
Marketing S.L. un contratto per la richiesta di una carta di credito “Citi Visa Card” con fido iniziale di € 1.500,00, come da scheda di sintesi firmata da . Il Persona_2 contratto è stato concluso in qualità di consumatore, come dimostrato dalla dichiarazione del codice fiscale e dalla mancanza di partita IVA.
Ebbene, secondo la prospettazione dell'opponente, il 29 marzo 2021, ha CP_4 depositato ricorso per decreto ingiuntivo per un importo di € 8.275,53, così composto:
- € 4.945,30 per capitale;
- € 139,12 per interessi convenzionali;
- € 1.520,82 per interessi moratori fino al 20/12/2012;
- € 1.670,29 per interessi moratori dal 21/12/2012 al 29/03/2021;
- oltre interessi maturandi al tasso del 5% annuo.
Il decreto è stato emesso il 5 maggio 2021 e reso esecutivo il 3 agosto 2021.
Ne seguiva procedura esecutiva presso terzi (R.ES. 541/2024), ove il Giudice dell'Esecuzione ha rilevato che il decreto ingiuntivo è stato emesso senza alcuna motivazione sull'assenza di clausole abusive, pur trattandosi di contratto consumeristico. In applicazione della sentenza 9479/2023 e della Direttiva 93/13/CEE, ha riconosciuto al debitore la possibilità di proporre opposizione tardiva entro 40 giorni, limitatamente alla verifica dell'eventuale abusività delle clausole contrattuali.
In proposito, la parte opponente censura plurime clausole ritenendole abusive.
Trattasi in particolare dell'art. 3 relativo al limite massimo di utilizzo, l'art. 20 concernente la cessione e l'art. 21 relativo al recesso contrattuale dell'emittente.
p. 2 La clausola ex art. 3 attribuisce all'emittente la facoltà di modificare unilateralmente il limite massimo di utilizzo della carta, senza possibilità di opposizione da parte del titolare: nella prospettazione dell'opponente tale potere discrezionale genera uno squilibrio significativo tra le parti, in violazione degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo.
La clausola ex art. 20 prevede la possibilità per l'emittente di cedere il contratto e i crediti a terzi, con semplice comunicazione, imponendo al consumatore l'obbligo di pagamento al cessionario, comportando una vessatorietà per squilibrio contrattuale.
Da ultimo la clausola ex art. 21 consente all'emittente di recedere in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni, senza prevedere analogo diritto per il consumatore. La clausola sarebbe vessatoria anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., in quanto attribuisce il potere di recesso al solo predisponente.
Nella prospettazione attorea sussiste una discrepanza tra fido iniziale e credito azionato, poiché il credito azionato da risulta sproporzionato rispetto al CP_4 fido iniziale di € 1.500,00, raggiungendo nel 2010 l'importo di € 4.945,30 per capitale.
Non vi è prova sul punto della comunicazione formale del nuovo limite massimo, né della possibilità per il consumatore di recedere dal contratto. La discrezionalità dell'emittente, unita alla incomprensibilità grafica delle condizioni generali, nella prospettazione attorea rafforza la presunzione di abuso contrattuale.
Tanto evidenziato, l'attore opponente chiede la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1399/2021, la revoca del decreto ingiuntivo, per l'accertata abusività delle clausole contrattuali, il rigetto della domanda monitoria proposta da e la condanna alle spese di lite. CP_4
Ne seguiva la costituzione della convenuta per opporsi all'istanza di CP_5 revoca del decreto ingiuntivo n. 1399/2021 divenuto esecutivo, emesso dal Tribunale di Genova per un credito di € 8.275,53 oltre interessi e spese.
La convenuta precisava che medio tempore il debitore ha riconosciuto il debito, versando € 2.250,00 in base a un piano di rientro, seguito da ulteriori € 850,00, prima di interrompere i pagamenti. A fronte dell'inadempimento, ha avviato CP_5 procedura esecutiva presso terzi, culminata nell'udienza del 13 maggio 2024, in cui il Giudice dell'Esecuzione ha disposto il rinvio per verificare l'eventuale abusività delle clausole contrattuali e ha concesso al debitore la facoltà di proporre opposizione tardiva.
La convenuta sollevava una eccezione preliminare di inammissibilità, CP_5 fondata su due argomenti principali relativi alla mancanza di caso fortuito o forza maggiore ed ai imiti oggettivi dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.
In proposito, l'opponente faceva riferimento alla giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 9479/2023 e Trib. Como n. 456/2023), per cui l'opposizione tardiva è ammissibile solo p. 3 se la mancata opposizione originaria è dovuta a circostanze non imputabili all'ingiunto, come il caso fortuito o la forza maggiore. Nel caso di specie, il ha Pt_1 avuto piena contezza del procedimento, ha ricevuto regolare notifica e ha persino effettuato versamenti spontanei, riconoscendo il debito.
La convenuta specificava altresì che il giudice dell'opposizione tardiva può pronunciarsi esclusivamente sull'eventuale abusività delle clausole contrattuali che incidano sull'esistenza o sulla quantificazione del credito. Non sarebbe consentito contestare il merito del credito o sollevare eccezioni generiche sulla validità del contratto.
Pur ritenendo l'opposizione inammissibile, la svolgeva argomentazioni CP_5 difensive nel merito, specificando che il credito è documentato da:
- estratto conto certificato conforme alle scritture contabili (art. 50 T.U.B.), rilasciato dalla banca cedente;
- contratto di apertura di credito sottoscritto dal;
Pt_1
- documentazione della cessione del credito, pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
In proposito, la convenuta richiama la giurisprudenza di merito che riconosce piena efficacia probatoria all'estratto conto anche in sede di opposizione. Inoltre, il debitore non ha mai contestato formalmente gli estratti conto nei termini previsti (60 giorni), come previsto dall'art. 10 delle condizioni generali.
La società specifica che il contratto rispetta il combinato disposto normativo degli artt. 117, 124 T.U.B., 1325, 1341 e 1346 c.c. sulla trasparenza bancaria, specificando che le clausole vessatorie sono specificamente approvate per iscritto, con firma separata.
Il contratto è chiaro, determinato, lecito e sottoscritto in ogni sua parte ed il Pt_1 ha dichiarato di aver preso visione del foglio informativo e del documento di sintesi.
Nel merito dell'abusività delle clausole GEST.IN precisava che:
- il tasso di interesse applicato (TAN 21%, TAEG 23,14%) è inferiore al tasso soglia previsto dalla legge antiusura;
-la clausola di cessione del credito è conforme all'art. 58 T.U.B., con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione al debitore;
- il contratto riguarda una carta di credito revolving, perfettamente lecita e conforme alla normativa sul credito al consumo.
Da ultimo, la convenuta valorizza la condotta dell'opponente che ha ricevuto regolare notifica degli atti, ha riconosciuto il debito, versando spontaneamente parte dell'importo e ha concordato un piano di rientro, poi interrotto.
p. 4 Tale condotta è incompatibile con la contestazione dell'esistenza del credito e conferma la validità del titolo esecutivo, di cui chiede la conferma.
La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento.
In via preliminare, il Tribunale osserva che l'opposizione si fonda sull'art. 650 c.p.c., in combinato disposto con gli argomento della sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto al consumatore la possibilità di contestare, anche tardivamente, un decreto ingiuntivo non opposto, qualora non sia stato effettuato un controllo giudiziale sull'eventuale abusività delle clausole contrattuali.
Ebbene, il ha sottoscritto il contratto di apertura di credito come consumatore Pt_1
e non come imprenditore o professionista. Questo è dimostrato dal fatto che ha indicato il proprio codice fiscale e non una partita IVA, e che al momento della sottoscrizione risultava impiegato presso una società di telecomunicazioni. In base alla normativa vigente (Codice del Consumo e Direttiva 93/13/CEE), il consumatore gode di una tutela rafforzata, che impone al giudice di verificare d'ufficio la presenza di clausole vessatorie nei contratti standardizzati.
In proposito, il decreto ingiuntivo n. 1399/2021 è stato emesso senza motivazione in merito alla natura consumeristica del contratto né alla presenza o assenza di clausole abusive. Questo silenzio è rilevante, perché secondo le coordinate ermeneutiche della sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite della Cassazione, il giudice avrebbe dovuto esaminare tali profili: l'omissione giustifica la possibilità di proporre opposizione tardiva, limitatamente alla verifica dell'abusività delle clausole che incidono sull'esistenza o sull'entità del credito.
A ben vedere, la circostanza non si attanaglia al caso in esame, poiché secondo le coordinate tracciate dal Supremo Consesso l'opposizione tardiva è ammissibile solo se la mancata opposizione originaria è dovuta a circostanze non imputabili all'ingiunto, come il caso fortuito o la forza maggiore. Tuttavia, nel caso in esame, era Pt_1 perfettamente a conoscenza del procedimento, ha ricevuto regolare notifica e ha anche effettuato versamenti spontanei, riconoscendo il debito.
Peraltro, rilevano i limiti oggettivi dell'opposizione in parola per cui il giudice dell'opposizione tardiva può pronunciarsi esclusivamente sull'eventuale abusività delle clausole contrattuali che incidano sull'esistenza o sulla quantificazione del credito.
Non è quindi possibile contestare il merito del credito o sollevare obiezioni tout court sulla validità del contratto compiendo censure specifiche sulle singole clausole ritenute abusive.
Nel merito della vessatorietà delle clausole contrattuali censurate da parte attrice, emerge una piena prova di resistenza del credito.
p. 5 In particolare, anche a fronte di espressa doppia sottoscrizione del consumatore oltre che della non contestazione del credito, è emersa piena consapevolezza da parte dell'opponente del limite di spesa, della cedibilità del credito e quand'anche ci fosse stata condizione di reciprocità nel recesso, l'an ed il quantum del credito azionato non sarebbero mutati.
Ne segue la non incidenza delle clausole censurate sul credito azionato e la conseguente conferma della validità del titolo esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a integrale carico della parte attrice.
Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per complessivi 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del Giudice dott. Angelo Rubano, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta la domanda attorea nei confronti dell'odierna convenuta confermando il decreto ingiuntivo esecutivo n. 1399/2021 emesso dal Tribunale di Genova in data 5 maggio 2021 (N. R.G. 3789/2021) e reso esecutivo il 3 agosto 2021;
− condanna al pagamento delle spese di lite a favore di . Parte_1 CP_4
che vengono liquidate in 5.077,00 euro totali, oltre spese generali al 15%, CP_2
IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Genova il 11/11/2025
IL GIUDICE dott. Angelo Rubano
p. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Genova
VI Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo Rubano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
residente in [...]45/12 (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Greppi del Foro di C.F._1
Genova, con studio in Genova Via Marcello Staglieno 10/3 (C.F.
– P.E.C. – fax: C.F._2 Email_1
0108595345), ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del proprio difensore in Genova Via Marcello Staglieno 10/3;
Attore in opposizione contro
(p. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante, CP_1 CP_2 P.IVA_1 [...]
con sede in Torino, corso Tassoni 31/A, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
HI RA (c.f. ) quale procuratrice generale alle liti in forza C.F._3 di atto del Notaio dott. in data 29.11.2017 (repertorio 34187-raccolta Persona_1
22182), registrato al 1° Ufficio Entrate di Torino n. 24084 serie IT in data 5.12.2017 – ed elettivamente domiciliata in Torino, Corso Tassoni 31/A;
Convenuto opposto p. 1 in opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Genova n. 1399/2021 in data 5 maggio 2021 (N. R.G. 3789/2021), reso esecutivo il 3 agosto 2021.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
La presente controversia è introdotta con atto di citazione proposto da Parte_1 in opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 1399/2021, emesso dal
[...]
Tribunale di Genova su istanza della fondato su un contratto di apertura CP_4 di credito con carta “Citibank Visa Classic”.
Il rapporto origina il 5 aprile 2008, allorquando il ha sottoscritto con DI Pt_1
Marketing S.L. un contratto per la richiesta di una carta di credito “Citi Visa Card” con fido iniziale di € 1.500,00, come da scheda di sintesi firmata da . Il Persona_2 contratto è stato concluso in qualità di consumatore, come dimostrato dalla dichiarazione del codice fiscale e dalla mancanza di partita IVA.
Ebbene, secondo la prospettazione dell'opponente, il 29 marzo 2021, ha CP_4 depositato ricorso per decreto ingiuntivo per un importo di € 8.275,53, così composto:
- € 4.945,30 per capitale;
- € 139,12 per interessi convenzionali;
- € 1.520,82 per interessi moratori fino al 20/12/2012;
- € 1.670,29 per interessi moratori dal 21/12/2012 al 29/03/2021;
- oltre interessi maturandi al tasso del 5% annuo.
Il decreto è stato emesso il 5 maggio 2021 e reso esecutivo il 3 agosto 2021.
Ne seguiva procedura esecutiva presso terzi (R.ES. 541/2024), ove il Giudice dell'Esecuzione ha rilevato che il decreto ingiuntivo è stato emesso senza alcuna motivazione sull'assenza di clausole abusive, pur trattandosi di contratto consumeristico. In applicazione della sentenza 9479/2023 e della Direttiva 93/13/CEE, ha riconosciuto al debitore la possibilità di proporre opposizione tardiva entro 40 giorni, limitatamente alla verifica dell'eventuale abusività delle clausole contrattuali.
In proposito, la parte opponente censura plurime clausole ritenendole abusive.
Trattasi in particolare dell'art. 3 relativo al limite massimo di utilizzo, l'art. 20 concernente la cessione e l'art. 21 relativo al recesso contrattuale dell'emittente.
p. 2 La clausola ex art. 3 attribuisce all'emittente la facoltà di modificare unilateralmente il limite massimo di utilizzo della carta, senza possibilità di opposizione da parte del titolare: nella prospettazione dell'opponente tale potere discrezionale genera uno squilibrio significativo tra le parti, in violazione degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo.
La clausola ex art. 20 prevede la possibilità per l'emittente di cedere il contratto e i crediti a terzi, con semplice comunicazione, imponendo al consumatore l'obbligo di pagamento al cessionario, comportando una vessatorietà per squilibrio contrattuale.
Da ultimo la clausola ex art. 21 consente all'emittente di recedere in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni, senza prevedere analogo diritto per il consumatore. La clausola sarebbe vessatoria anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., in quanto attribuisce il potere di recesso al solo predisponente.
Nella prospettazione attorea sussiste una discrepanza tra fido iniziale e credito azionato, poiché il credito azionato da risulta sproporzionato rispetto al CP_4 fido iniziale di € 1.500,00, raggiungendo nel 2010 l'importo di € 4.945,30 per capitale.
Non vi è prova sul punto della comunicazione formale del nuovo limite massimo, né della possibilità per il consumatore di recedere dal contratto. La discrezionalità dell'emittente, unita alla incomprensibilità grafica delle condizioni generali, nella prospettazione attorea rafforza la presunzione di abuso contrattuale.
Tanto evidenziato, l'attore opponente chiede la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1399/2021, la revoca del decreto ingiuntivo, per l'accertata abusività delle clausole contrattuali, il rigetto della domanda monitoria proposta da e la condanna alle spese di lite. CP_4
Ne seguiva la costituzione della convenuta per opporsi all'istanza di CP_5 revoca del decreto ingiuntivo n. 1399/2021 divenuto esecutivo, emesso dal Tribunale di Genova per un credito di € 8.275,53 oltre interessi e spese.
La convenuta precisava che medio tempore il debitore ha riconosciuto il debito, versando € 2.250,00 in base a un piano di rientro, seguito da ulteriori € 850,00, prima di interrompere i pagamenti. A fronte dell'inadempimento, ha avviato CP_5 procedura esecutiva presso terzi, culminata nell'udienza del 13 maggio 2024, in cui il Giudice dell'Esecuzione ha disposto il rinvio per verificare l'eventuale abusività delle clausole contrattuali e ha concesso al debitore la facoltà di proporre opposizione tardiva.
La convenuta sollevava una eccezione preliminare di inammissibilità, CP_5 fondata su due argomenti principali relativi alla mancanza di caso fortuito o forza maggiore ed ai imiti oggettivi dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.
In proposito, l'opponente faceva riferimento alla giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 9479/2023 e Trib. Como n. 456/2023), per cui l'opposizione tardiva è ammissibile solo p. 3 se la mancata opposizione originaria è dovuta a circostanze non imputabili all'ingiunto, come il caso fortuito o la forza maggiore. Nel caso di specie, il ha Pt_1 avuto piena contezza del procedimento, ha ricevuto regolare notifica e ha persino effettuato versamenti spontanei, riconoscendo il debito.
La convenuta specificava altresì che il giudice dell'opposizione tardiva può pronunciarsi esclusivamente sull'eventuale abusività delle clausole contrattuali che incidano sull'esistenza o sulla quantificazione del credito. Non sarebbe consentito contestare il merito del credito o sollevare eccezioni generiche sulla validità del contratto.
Pur ritenendo l'opposizione inammissibile, la svolgeva argomentazioni CP_5 difensive nel merito, specificando che il credito è documentato da:
- estratto conto certificato conforme alle scritture contabili (art. 50 T.U.B.), rilasciato dalla banca cedente;
- contratto di apertura di credito sottoscritto dal;
Pt_1
- documentazione della cessione del credito, pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
In proposito, la convenuta richiama la giurisprudenza di merito che riconosce piena efficacia probatoria all'estratto conto anche in sede di opposizione. Inoltre, il debitore non ha mai contestato formalmente gli estratti conto nei termini previsti (60 giorni), come previsto dall'art. 10 delle condizioni generali.
La società specifica che il contratto rispetta il combinato disposto normativo degli artt. 117, 124 T.U.B., 1325, 1341 e 1346 c.c. sulla trasparenza bancaria, specificando che le clausole vessatorie sono specificamente approvate per iscritto, con firma separata.
Il contratto è chiaro, determinato, lecito e sottoscritto in ogni sua parte ed il Pt_1 ha dichiarato di aver preso visione del foglio informativo e del documento di sintesi.
Nel merito dell'abusività delle clausole GEST.IN precisava che:
- il tasso di interesse applicato (TAN 21%, TAEG 23,14%) è inferiore al tasso soglia previsto dalla legge antiusura;
-la clausola di cessione del credito è conforme all'art. 58 T.U.B., con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione al debitore;
- il contratto riguarda una carta di credito revolving, perfettamente lecita e conforme alla normativa sul credito al consumo.
Da ultimo, la convenuta valorizza la condotta dell'opponente che ha ricevuto regolare notifica degli atti, ha riconosciuto il debito, versando spontaneamente parte dell'importo e ha concordato un piano di rientro, poi interrotto.
p. 4 Tale condotta è incompatibile con la contestazione dell'esistenza del credito e conferma la validità del titolo esecutivo, di cui chiede la conferma.
La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento.
In via preliminare, il Tribunale osserva che l'opposizione si fonda sull'art. 650 c.p.c., in combinato disposto con gli argomento della sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto al consumatore la possibilità di contestare, anche tardivamente, un decreto ingiuntivo non opposto, qualora non sia stato effettuato un controllo giudiziale sull'eventuale abusività delle clausole contrattuali.
Ebbene, il ha sottoscritto il contratto di apertura di credito come consumatore Pt_1
e non come imprenditore o professionista. Questo è dimostrato dal fatto che ha indicato il proprio codice fiscale e non una partita IVA, e che al momento della sottoscrizione risultava impiegato presso una società di telecomunicazioni. In base alla normativa vigente (Codice del Consumo e Direttiva 93/13/CEE), il consumatore gode di una tutela rafforzata, che impone al giudice di verificare d'ufficio la presenza di clausole vessatorie nei contratti standardizzati.
In proposito, il decreto ingiuntivo n. 1399/2021 è stato emesso senza motivazione in merito alla natura consumeristica del contratto né alla presenza o assenza di clausole abusive. Questo silenzio è rilevante, perché secondo le coordinate ermeneutiche della sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite della Cassazione, il giudice avrebbe dovuto esaminare tali profili: l'omissione giustifica la possibilità di proporre opposizione tardiva, limitatamente alla verifica dell'abusività delle clausole che incidono sull'esistenza o sull'entità del credito.
A ben vedere, la circostanza non si attanaglia al caso in esame, poiché secondo le coordinate tracciate dal Supremo Consesso l'opposizione tardiva è ammissibile solo se la mancata opposizione originaria è dovuta a circostanze non imputabili all'ingiunto, come il caso fortuito o la forza maggiore. Tuttavia, nel caso in esame, era Pt_1 perfettamente a conoscenza del procedimento, ha ricevuto regolare notifica e ha anche effettuato versamenti spontanei, riconoscendo il debito.
Peraltro, rilevano i limiti oggettivi dell'opposizione in parola per cui il giudice dell'opposizione tardiva può pronunciarsi esclusivamente sull'eventuale abusività delle clausole contrattuali che incidano sull'esistenza o sulla quantificazione del credito.
Non è quindi possibile contestare il merito del credito o sollevare obiezioni tout court sulla validità del contratto compiendo censure specifiche sulle singole clausole ritenute abusive.
Nel merito della vessatorietà delle clausole contrattuali censurate da parte attrice, emerge una piena prova di resistenza del credito.
p. 5 In particolare, anche a fronte di espressa doppia sottoscrizione del consumatore oltre che della non contestazione del credito, è emersa piena consapevolezza da parte dell'opponente del limite di spesa, della cedibilità del credito e quand'anche ci fosse stata condizione di reciprocità nel recesso, l'an ed il quantum del credito azionato non sarebbero mutati.
Ne segue la non incidenza delle clausole censurate sul credito azionato e la conseguente conferma della validità del titolo esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a integrale carico della parte attrice.
Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per complessivi 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del Giudice dott. Angelo Rubano, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta la domanda attorea nei confronti dell'odierna convenuta confermando il decreto ingiuntivo esecutivo n. 1399/2021 emesso dal Tribunale di Genova in data 5 maggio 2021 (N. R.G. 3789/2021) e reso esecutivo il 3 agosto 2021;
− condanna al pagamento delle spese di lite a favore di . Parte_1 CP_4
che vengono liquidate in 5.077,00 euro totali, oltre spese generali al 15%, CP_2
IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Genova il 11/11/2025
IL GIUDICE dott. Angelo Rubano
p. 6