Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00342/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06688/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6688 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Barberio, Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Napoli Federico II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4;
per l'annullamento
- del Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II DR/-OMISSIS- che in esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato, sez. VII, ha “avviato il procedimento di nomina di una nuova Commissione preposta alla procedura codice 2_PO_-OMISSIS-_10 per la rinnovata valutazione delle candidate -OMISSIS- e -OMISSIS-, nei sensi e nei limiti della citata sentenza n. 9609/2023” (doc. 1); del Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II DR/2024/-OMISSIS-che ha nominato la Commissione per il sorteggio dei componenti della Commissione di valutazione preposta alla procedura di chiamata - ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010, bandita con D.R. n. -OMISSIS-l 24/6/2021– di n. 1 professore universitario di ruolo – prima fascia - per il settore concorsuale 12/H1 – Diritto romano e diritti dell’antichità – settore scientifico disciplinare IUS/18 - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza, codice procedura 2_PO_-OMISSIS-_10 (doc. 2) nonché della scelta e del conseguente provvedimento effettuati dal Dipartimento che ha indicato la rosa dei n. 4 professori, tra cui effettuare il sorteggio, oltre ai membri designati (doc. 2 bis); della nota della Dirigente dell’Area delle risorse umane PG/2024/-OMISSIS- (doc. 3); del Verbale -OMISSIS-del Consiglio del Dipartimento della facoltà di giurisprudenza del 22 gennaio 2024 che ha proceduto alla “designazione componenti commissione di valutazione per procedura di chiamata di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge n. 240/2010 bandita dall’ateneo con d.r. n. -OMISSIS-per il settore concorsuale 12/h1 - diritto romano e diritti dell’antichita’ – codice procedura 2_po_2021_18c1_10” (doc. 4); del Decreto del Direttore del Dipartimento della Facoltà di giurisprudenza PG/2024/-OMISSIS-(doc. 5); del Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II DR/2024/-OMISSIS-che ha nominato “la seguente nuova Commissione preposta alla procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia – settore concorsuale 12/H1 - Diritto OMo” (doc. 6); il verbale delle operazioni di sorteggio, effettuate in seduta pubblica il giorno 9.02.2024, da cui risulta la sequenza numerica estratta è la seguente: 3 – 2 – 1– 4 e, ove occorra, delle non conosciute note dell’Area Legale, Privacy e Trattamenti Accessori e Pensionistici prot. n.-OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS-; del Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II DR/2024/-OMISSIS- mediante il quale sono stati approvati “gli atti della Commissione di valutazione – costituita con D.R. n. -OMISSIS-- preposta alla procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia – settore concorsuale 12/H1 - diritto romano e diritti dell’antichità – settore scientifico disciplinare ius/18 - diritto romano e diritti dell’antichità, per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza - codice procedura 2_PO_-OMISSIS-_10” e che ha indicato “la prof.ssa -OMISSIS- quale candidata maggiormente qualificata nel settore concorsuale della presente procedura” (doc. 7) e della non conosciuta ratifica dello stesso decreto da parte del Consiglio di Dipartimento e, ancora, della non conosciuta chiamata della controinteressata prof.ssa -OMISSIS- da parte del Consiglio di Amministrazione; nonché di tutti i verbali nn. -OMISSIS- redatti dalla Commissione di valutazione (doc. 8) nonché per l’annullamento del provvedimento che ha ammesso e non escluso la prof.ssa -OMISSIS- dalla sopra indicata selezione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi Napoli Federico II e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. PI TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Di seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 9429 del 25 novembre 2024, resa in sede di ottemperanza, la prof.ssa-OMISSIS- ha riassunto innanzi a questo T.A.R. il ricorso (nrg 5479/2024), nella sua parte impugnatoria, deducendo l’illegittimità degli atti e delle operazioni di rinnovazione della procedura valutativa, a cui ha preso parte, svolta dall’Università degli Studi di Napoli Federico II in sede di riesercizio del potere e finalizzata alla chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia – settore concorsuale 12/H1 - diritto romano e diritti dell’antichità – settore scientifico disciplinare ius/18 - diritto romano e diritti dell’antichità, per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza.
La ricorrente è insorta avverso gli atti del procedimento di riedizione della procedura comparativa emessi a valle di quanto statuito dal Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza 8 novembre 2023, n. 9609, con la quale, rilevata la “ molteplicità dei vizi accertati nell’operato valutativo della Commissione di concorso, in uno con la gravità di taluno di essi ”, è stato disposto l’affidamento “ a una Commissione in diversa composizione dell’incarico di provvedere alla rinnovata valutazione delle concorrenti secondo i principi di diritto desumibili dalla presente decisione ”.
Ha censurato, con il richiamato ricorso (nrg 5479/2024) ‘ misto ’ (in ottemperanza e impugnatorio) innanzi al Consiglio di Stato, le operazioni di rinnovazione della procedura e le valutazioni e l’attribuzione dei punteggi compiute dalla nuova commissione incaricata (operazioni all’esito delle quali, seppure con minore scarto, è risultata confermata la prevalenza della controinteressata prof.ssa -OMISSIS- per l’effetto dichiarata vincitrice), argomentandone sia la nullità per violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla cit. sentenza n.-OMISSIS- sia l’illegittimità in relazione ai plurimi vizi ivi sollevati con riferimento, inter alia, alle operazioni di rivalutazione dei titoli e della produzione scientifica delle concorrenti.
Il Consiglio di Stato (Sez. VII, n. 9429/2024, cit .) ha respinto il ricorso per la parte riguardante l’ottemperanza, ritenendo infondata la domanda di declaratoria di nullità formulata in via principale dalla ricorrente; ha accolto, tuttavia, “ la domanda formulata dalla ricorrente in via subordinata, di conversione del rito in impugnatorio, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., secondo i principi affermati dall’Adunanza Plenaria n. 2 del 15 gennaio 2013, con conseguente onere della riassunzione del presente giudizio dinanzi al T.A.R. competente, nelle forme e nei termini di legge, per la cognizione della legittimità della procedura valutativa rinnovata dall’Università in sede di riesercizio del potere ”.
La prof.ssa-OMISSIS-, come accennato, ha quindi riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale riproponendo – con il ricorso all’esame – le ragioni dedotte a fondamento dell’illegittimità della rinnovazione della procedura valutativa svolta dalla nuova commissione, della quale ha chiesto l’annullamento.
2. – Resiste l’Università Federico II, che insiste per la reiezione del ricorso, siccome infondato.
Si è costituita la prof.ssa -OMISSIS- controinteressata vincitrice della procedura, anch’ella istando, con ampie argomentazioni, per il rigetto del ricorso attesa l’infondatezza delle censure ivi articolate.
3. – All’udienza pubblica del 22 ottobre 2025, in vista della quale le parti hanno depositato documenti e scambiato memorie, anche in replica, insistendo per l’accoglimento delle domande rispettivamente formulate, la controversia è stata trattenuta in decisione.
4. – In via preliminare va disattesa, in conformità a quanto di recente statuito (Cons. Stato, Sez. III, 5 giugno 2025, n. 4902, che si richiama a Cons. Stato, Ad. Plen. n. 3/2025), l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dei limiti dimensionali e del principio di sinteticità, dovendosi valutare l’applicazione, in casi della specie, della sanzione pecuniaria di cui al novellato art. 13- ter , comma 5, disp. att. c.p.a., a prescindere dall'esito della lite.
L’applicazione della ridetta sanzione pecuniaria è configurata come facoltà del giudice di condannare la parte autrice della trasgressione “ al pagamento di una somma complessiva per l'intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all'oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato ”; a questa possibilità il Collegio ritiene peraltro di non dare seguito (indipendentemente dall’esito del gravame, di cui si dirà appresso), perché effettivamente la gran parte del ricorso (da pag. 8 a pag. 110) appare funzionale non tanto al soddisfacimento di esigenze defensionali quanto, come in effetti dichiarato, a “ consentire al Giudicante di avere un quadro completo ” della complessa vicenda contenziosa attraverso il richiamo “ tra virgolette [a] tutti gli atti del giudizio antecedenti a questo (giudizio di primo grado, giudizio di appello e giudizio di ottemperanza […]”.
5. – Nel merito, parte ricorrente si duole, in estrema sintesi, dell’illegittimità del giudizio reso dalla nuova commissione sull’attività didattica – reputato gravemente erroneo posto che “ avrebbe dovuto restituire un distacco ben più marcato tra le due candidate ” – e sulla ricerca scientifica ( sub I).
Lamenta, poi, articolando plurime censure, l’illegittima composizione della commissione esaminatrice ( sub III), violazione del bando di concorso e del giusto procedimento, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità, mancata esclusione della candidata prof.ssa -OMISSIS- dalla procedura selettiva e comunque illegittima valutazione di una serie di titoli nonché violazione dell’art. 75 D.P.R. n. 445/200 ( sub II).
5. – Il motivo sub I va disatteso.
5.1. – I rilievi critici ivi articolati non ridondano in altrettanti vizi di legittimità della valutazione dell’attività didattica della ricorrente e della controinteressata compiuta dalla Commissione nell’esplicazione della propria discrezionalità tecnica.
5.2. – Il rinnovato giudizio sui titoli, depurato, in conformità a quanto stabilito nella sentenza di appello n.-OMISSIS- dalle attività ritenute ‘non valutabili’ (l’attività della prof.ssa -OMISSIS- di professore associato di storia del diritto romano pubblico e privato, giacché non ancora maturato alla data di presentazione della domanda di partecipazione e l’insegnamento di OM AW presso la IS UI RL per l’a.a. 2019/20209), informato, altresì, alla pure doverosa considerazione della “ minore ” anzianità di servizio della controinteressata, poggia, invero, su un esame complessivo (e non parcellizzato a singoli elementi) dell’attività didattica delle concorrenti che non disvela profili di abnormità o macroscopici vizi di illogicità.
Il giudizio è retto, per ciascuna delle candidate, da motivazioni sintetiche che trovano riscontro nelle dichiarazioni rese sui titoli posseduti e che risultano orientate ai previsti criteri del volume, dell’intensità, della continuità e della congruenza.
5.3. – Sul punto non è predicabile alcun automatismo valutativo ( in peius ), come assume invece parte ricorrente, discendente dalla necessità di non considerare, nel giudizio, i due titoli della controinteressata sopracitati (Storia del diritto romano pubblico e privato e l’insegnamento di OM AW presso la IS UI RL); non può darsi ingresso, presupponendo all’evidenza valutazioni che si sovrappongono in toto a quelle della Commissione, in particolare, alla contestazione sul punteggio assegnato ai titoli di quest’ultima (confermato in “ eccellente ”) che avrebbe meritato, a dire della ricorrente, un “ netto e doveroso ” ribasso rispetto al giudizio della prima commissione, peraltro viziato dalla considerazione di titoli “ non valutabili ”.
5.4. – Pretende, infatti, parte ricorrente, di sostituire la sua personale valutazione soggettiva a quella della P.A., nonché di stimolare questo G.A. affinché eserciti a sua volta un inammissibile sindacato sostitutivo sui giudizi della commissione espressivi di un’ampia discrezionalità tecnica.
5.4.1. – Si richiama al riguardo l'insegnamento della giurisprudenza consolidata in ordine ai limiti del sindacato giurisdizionale avente a oggetto le valutazioni degli organi della P.A. espressione di discrezionalità tecnica (da ultimo Cons. Stato, Stato, Sez. VII, 14 aprile 2025, n. 3186) in base al quale: a) detto sindacato è ammesso solo ove tali valutazioni siano affette dai vizi di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 30 giugno 2023, n. 6416; id., 27 ottobre 2022, n. 9263; id., 2 febbraio 2022, n. 743; Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 1568; Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 6591; Sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4585; id., 12 marzo 2018, n. 1128); b) sono inammissibili le censure che mirano a sollecitare il giudice affinché eserciti un sindacato di merito e sostitutorio al di fuori dei casi tassativi dell'art. 134 c.p.a., trattandosi di un sindacato non consentito se non entro detti casi (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. VII, 14 luglio 2023, n. 6892; Sez. V, 3 agosto 2021, n. 5711; Sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7787; Sez. VI, 2 novembre 2017, n. 5060; Sez. IV, 25 ottobre 2016, n. 4459).
5.5. – La Commissione di nuova nomina ha valutato la complessiva attività didattica della prof.ssa -OMISSIS- per volume, intensità e continuità, come accennato, reputando “ eccellenti ” – per numero e rilevanza – le attività svolte dalla medesima nell’orizzonte temporale considerato e tanto ha fatto, nella legittima esplicazione delle sue prerogative discrezionali, con motivazione articolata e diversa dalla precedente (focalizzata, tra l’altro, sulla durata dei corsi di Storia della costituzione romana, sulle lezioni seminariali all’estero e sull’attività didattica integrativa svolta).
La tesi del doveroso ribasso, inoltre, non trova alcun addentellato nella sentenza da ottemperare la quale, come osservato dal Consiglio di Stato nella cit. pronuncia n. 9429/2024, “ non reca nessuna statuizione da cui possa evincersi che la nuova Commissione, oltre a migliorare il giudizio sull’attività didattica della prof.ssa -OMISSIS- (il che è avvenuto, si ripete, con l’attribuzione a costei del giudizio di “eccellente”, anziché di “ottimo”), dovesse, invece, attribuire alla prof.ssa -OMISSIS- un giudizio non superiore a “sufficiente” o al più a “discreto”. La sentenza si è limitata a stigmatizzare il giudizio complessivo di superiorità espresso a favore dell’odierna controinteressata dalla vecchia Commissione in ordine al parametro dell’attività didattica e tale giudizio è stato emendato dalla nuova Commissione, che per il parametro de quo non ha attribuito una valutazione e un punteggio superiori alla controinteressata stessa ”.
Di qui l’infondatezza della doglianza.
6. – Considerazioni non dissimili valgono quanto alle critiche rivolte dalla ricorrente alla valutazione, da parte della ‘nuova’ commissione, della produzione scientifica.
6.1. – Anche in tal caso la ricorrente ne contesta l’esito, addirittura proponendo un ricalcolo del punteggio delle concorrenti che varrebbe a riequilibrare, secondo quanto dedotto, l’illegittima “ sovrastima della produzione scientifica della controinteressata ” operata (anche) dalla ‘nuova’ commissione (specie con riferimento ai parametri 2.0 e 2.2). Quest’ultima ha assegnato alla candidata -OMISSIS- il giudizio “ discreto ” e il punteggio 43,67 e alla candidata -OMISSIS- il giudizio “ ottimo ” e il punteggio 53,16; la “ prima ” commissione aveva attribuito all’attività scientifica 66 punti e giudizio “ eccellente ” per la prof.ssa -OMISSIS- e 56 punti e giudizio “ ottimo ” per la prof.ssa -OMISSIS-
6.2. – Le ragioni che la ricorrente prospetta a supporto della dedotta illegittimità del rinnovato giudizio sulla produzione scientifica – in disparte il rilievo che non ne è dimostrata la decisività in termini di sovvertimento dell’esito della procedura – non si rivelano, tuttavia, persuasive.
6.2.1. – Viene dedotto che la nuova commissione sarebbe incorsa nell’errore di tenere conto non soltanto del curriculum ufficiale della prof.ssa -OMISSIS- ma anche del curriculum vitae et studiorum da costei irritualmente inserito e di cui la sentenza da ottemperare aveva segnalato la non conformità al bando (con conseguente inutilizzabilità dello stesso): ciò, con riferimento alla lista di n. 14 saggi riportata nei verbali della Commissione ed alle pubblicazioni intitolate “ Il vincitore di concorso e l’idoneo: problematiche relative alla posizione giuridica soggettiva e alla giurisdizione ” e “ Cogitationis poenam nemo patitur, in Principios generales del derecho. Antecedentes históricos y horizonte actual ” nella versione on line (“Iurisprudentia.it”) che, soggiunge la ricorrente, non avrebbero potuto essere valutate, la prima siccome non congruente con le tematiche del settore e con quelle interdisciplinari ad esso collegate, la seconda perché avente natura di saggio didattico e non scientifico.
La Commissione, a proposito della partecipazione della prof.ssa -OMISSIS- in veste di relatrice a congressi e convegni di interesse internazionale, si duole ancora parte ricorrente, avrebbe estratto dal curriculum “irrituale” n. 11 relazioni che la candidata non avrebbe inserito nella relativa voce nel curriculum ufficiale, alcune delle quali, peraltro, non sarebbero relazioni e infatti sarebbero state inserite dalla prof.ssa -OMISSIS- nel curriculum ufficiale sotto le voci “ didattica ”, ovvero “ attività gestionale ”: il tutto, con il risultato gravemente illegittimo e comportante in questa sede la nullità dei giudizi, di una duplicazione della valutazione dei titoli, richiamati dalla nuova Commissione sia nella didattica, sia tra le partecipazioni in qualità di relatore; ancora, la Commissione avrebbe inserito nel verbale n. 5 tra le relazioni le voci della sezione “ Chairman ” del curriculum “irrituale”, con il risultato che sarebbero sovrastimati altri due titoli posti, con diversi formule e criteri, nel curriculum ufficiale nella parte dedicata all’attività gestionale e che i Commissari ne avrebbero valutato uno nuovo (cioè la presidenza della seduta pomeridiana del 31 maggio 2017) del tutto assente nel ridetto curriculum ufficiale della prof.ssa -OMISSIS-.
6.3. – L’articolata censura va disattesa.
Sul punto è sufficiente osservare che tutte le doglianze attinenti all’utilizzo del curriculum “irrituale” ineriscono – come osservato expressis verbis dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 9429/2024 – a profili estremamente marginali e incapaci, per l’effetto, di incidere sulla legittimità del complessivo giudizio reso dall’organo valutativo, venendo in rilievo “ profili residuali, ex se inidonei ad incidere in termini di peso ponderale sulla complessiva valutazione delle candidate […]” (Cons. Stato, Sez. VII, n. 9429/2024. cit .).
Il motivo sub I è, dunque, complessivamente infondato.
7. – Infondata è pure la censura sub II secondo cui 14 articoli redatti dalla prof.ssa -OMISSIS- - e valutati dalla “nuova” commissione sotto il profilo della consistenza complessiva della produzione scientifica (elencati al verbale 5, voce 2.2 “ Giudizio sulla consistenza complessiva della produzione scientifica etc. ”) - avrebbero “ una totale o parziale coincidenza con le altre 12 pubblicazioni della candidata sottoposte alla valutazione analitica della Commissione ” e come tali non avrebbero potuto essere valutati.
7.1. – Sul punto si osserva che i rilievi critici svolti dalla ricorrente – che addebita alla prof.ssa -OMISSIS- la “ duplicazione di parti di testi precedentemente pubblicati a sua firma, senza che le citazioni siano virgolettate o la circostanza chiaramente esplicitata, b) casi di pubblicazioni interamente o prevalentemente coincidenti con quelle già edite, salva la relativa redazione in lingua straniera; c) un’elevata incidenza di casi di inappropriate e svianti citazioni di opere altrui o proprie […]” – per come analiticamente contrastati e depotenziati dalla controinteressata con riferimento a ogni singolo articolo menzionato, non inficiano, ad avviso del Collegio, la legittimità della rinnovata valutazione della commissione, tenuto pure conto che diversi tra gli articoli oggetto di critica nemmeno rientrano tra le 12 pubblicazioni specificamente valutate da parte della commissione.
7.2. – Né, sotto altro profilo, può ipotizzarsi la necessità di procedere all’esclusione della controinteressata per violazione dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000, alla cui suggestiva evocazione non corrisponde l’esplicitazione di alcun concreto profilo di falsità o non veridicità delle dichiarazioni rese da quest’ultima a proposito della ‘consistenza complessiva’ della sua produzione scientifica. L’ampiezza dei criteri identificativi del carattere “scientifico” – e il coefficiente di opinabilità delle relative valutazioni – esclude, ad avviso del Collegio, che l’autocertificazione in ordine alla rispondenza a siffatti criteri delle pubblicazioni indicate dai candidati possa integrare, così come sostenuto da parte ricorrente, viste le circostanze del caso di specie, un mendacio rilevante ex art. 75 cit . e, per l’effetto, condurre all’esclusione della procedura.
8. – Da respingere e è pure la critica che postula l’illegittima valorizzazione, da parte della nuova commissione, del criterio del ‘referaggio’ per la valutazione delle pubblicazioni, trattandosi, per contro, di una scelta espressione di un’ampia discrezionalità, sindacabile nella presente sede giurisdizionale di legittimità nei soli casi di esiti abnormi, caratterizzati da palesi illogicità ovvero superficialità manifeste (Cons. Stato, Sez. VI 30 settembre 2015, n. 4549), nella specie da escludersi venendo in rilievo un indice di valutazione non esclusivo.
9. – Nemmeno convince, infine, la tesi propugnata sub III, con la quale è dedotta l’illegittimità della composizione della commissione giudicatrice, ritenuta viziata per effetto del conflitto di interessi del decano prof.ssa -OMISSIS-che ha provveduto, a monte, alla designazione della rosa dei professori tra cui sorteggiare i commissari.
9.1. – L’assunto, nella sua radicalità, non si rivela persuasivo, pretendendosi di invalidare l’operato e le valutazioni della commissione giudicatrice, organo terzo nominato dal Consiglio di Dipartimento, senza addurre alcun elemento di riscontro in ordine a una supposta, implicita capacità di influenza su di essa da parte della prof.ssa -OMISSIS-la cui stigmatizzata ‘interferenza’ con l’azione amministrativa si rivela, a tutto concedere, solo indiretta e mediata, essendosi arrestata a un segmento procedimentale antecedente (designazione della rosa dei commissari) e distinto da quello che qui viene in rilievo (nomina della commissione).
9.2. – Nella specie la mera sussistenza in astratto di una situazione di conflitto di interesse in capo al soggetto che abbia designato la rosa da cui è stata sorteggiata la commissione concorsuale non può esplicare, di per sé, effetti automaticamente invalidanti sugli atti medio tempore compiuti dall’organo tecnico di valutazione, mancando del tutto ogni elemento idoneo a comprovare la rilevanza, in concreto, del difetto di investitura che parte ricorrente assume in capo alla commissione esaminatrice (sembrerebbe nel suo complesso, mancando qualsiasi specificazione ulteriore) in relazione allo svolgimento regolare e imparziale della procedura.
9.3. – E’ ben noto, d’altronde, che “ le fattispecie di incompatibilità non possono trovare un’applicazione meramente formalistica, ma occorre altresì verificare se la situazione concreta dedotta in giudizio sia idonea ad incidere sul giudizio della commissione medesima nel senso di orientarlo a favore di un candidato (o di un gruppo di candidati) piuttosto che di un altro ” (Cons. Stato, Sez. VI, 04 febbraio 2021, n. 1053).
10. – Il ricorso è dunque infondato e va respinto.
11. – Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione dei tratti di peculiarità del contenzioso all’esame e alla luce delle motivazioni che sostengono la presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PE OS, Presidente FF
PI TI, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI TI | PE OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.