TAR Napoli, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 342
TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità degli atti e delle operazioni di rinnovazione della procedura valutativa

    Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso per la parte relativa all'ottemperanza, ritenendo infondata la domanda di nullità. Ha tuttavia accolto la domanda subordinata di conversione del rito in impugnatorio, con conseguente onere di riassunzione del giudizio dinanzi al TAR competente per la cognizione della legittimità della procedura rinnovata.

  • Rigettato
    Illegittimità della valutazione dell'attività didattica

    La Corte ha ritenuto che i rilievi critici non configurano vizi di legittimità. La valutazione complessiva dell'attività didattica, pur tenendo conto della minore anzianità di servizio della controinteressata e depurata da attività non valutabili, non presenta profili di abnormità o illogicità. Non è predicabile alcun automatismo valutativo e non si può esercitare un sindacato sostitutivo sui giudizi della commissione.

  • Rigettato
    Illegittimità della valutazione della produzione scientifica

    Le doglianze relative all'utilizzo del curriculum 'irrituale' sono marginali e non incidono sulla legittimità del giudizio complessivo. Le critiche sulla duplicazione di testi o sulla valutazione di pubblicazioni non congruenti o non scientifiche non inficiano la legittimità della valutazione, anche considerando che alcuni articoli contestati non rientrano tra quelli specificamente valutati. Non sussistono profili di falsità rilevanti ex art. 75 D.P.R. n. 445/2000.

  • Rigettato
    Illegittima valorizzazione del criterio del 'referaggio'

    La valorizzazione del criterio del 'referaggio' è espressione di discrezionalità della commissione ed è sindacabile solo in casi di esiti abnormi, illogici o superficiali, che qui non sussistono, trattandosi di un indice di valutazione non esclusivo.

  • Rigettato
    Illegittimità della composizione della commissione giudicatrice

    La mera sussistenza in astratto di una situazione di conflitto di interessi in capo al soggetto che ha designato la rosa dei commissari non invalida automaticamente gli atti della commissione, mancando elementi che dimostrino l'incidenza concreta di tale presunto difetto di investitura sul regolare svolgimento della procedura. Le fattispecie di incompatibilità non possono avere applicazione meramente formalistica.

  • Rigettato
    Mancata esclusione della prof.ssa -OMISSIS-

    Le censure relative alla valutazione dei titoli e alla presunta duplicazione di testi non sono persuasive. Non sussistono profili di falsità o non veridicità delle dichiarazioni rese dalla controinteressata riguardo alla produzione scientifica che possano giustificare l'esclusione ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 342
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 342
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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