Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 17/06/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00967/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00484/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 484 del 2020, proposto da San Maurizio S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Cavallo Perin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di NT AN EL (Cn), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale e Diego Iula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, del fabbricato in muratura costituito da tre stanze utilizzate ad uso spogliatoi del personale e deposito (Fabbricato A) e contestuale avvio del procedimento di fiscalizzazione ai sensi dell'art. 34 d.P.R. n. 380 del 2001, cit., 13 marzo 2020, prot. n. 2572;
- di ogni altro atto preliminare, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di NT AN EL (Cn);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 la dott.ssa Martina Arduino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. San Maurizio S.A. è proprietaria di un complesso turistico di prestigio, sito nella zona delle Langhe, costituito da un immobile principale – il “Relais San Maurizio” – risultante dal restauro di un ex monastero cistercense.
2. Nel 2005, la ricorrente acquisiva la disponibilità in leasing anche dell’immobile denominato San Luigi, su cui insisteva una ex cascina con strutture in stato d’abbandono, al fine di restaurarla e annetterla al complesso preesistente.
3. Con Deliberazione di C.C. n. 8 del 28.1.2013, il Comune approvava la Variante Strutturale di P.R.G.C. introducendo l’art. 39 bis delle N.T.A., che subordinava l’edificazione sulle “Aree turistico-ricettive in ambiti di interesse storico e ambientale” – tra cui quella in esame – all’adozione di un Piano di Recupero ex art. 41 bis della L.R. Piemonte n. 56/1977.
4. Su proposta della ricorrente, con Deliberazione di C.C. n. 41 del 31.05.2013, veniva adottato il “Piano di Recupero “San Luigi” come Progetto di ampliamento della struttura alberghiera in Loc. San Maurizio, ex art. 41 bis della L.R. 56/77”, comprensivo sia dell’immobile San Maurizio che dell’ex cascinale San Luigi.
5. Con Deliberazione di C.C. n. 9 del 22.03.2016, il Comune approvava la Variante strutturale n. 8 del P.R.G.C. (e l’allegata Tavola P4.2), ai sensi dell’art. 15 della L.R. Piemonte n. 56/1977, nella quale si prevedeva (cfr doc. n. 5 depositato in giudizio dal Comune, art. 6), per il complesso degli edifici della struttura ricettiva Relais San Maurizio, tra l’altro, la realizzazione di nuovi volumi fuori terra (tra i quali quelli occupati dal fabbricato oggetto del presente giudizio) di completamento degli edifici esistenti e delle aree pertinenziali e di ulteriori volumi interrati per locali tecnici e per l’ampliamento dell’area benessere della struttura.
6. Nel 2017, la ricorrente proponeva l’approvazione della Variante Parziale n. 11, che prevedeva, per alcuni interventi, l’esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo senza piano di recupero; detta Variante era definitivamente approvata dal Comune con Deliberazione di C.C. n. 27 del 18.10.2018 (cfr doc. n. 8 depositato in giudizio dal Comune), ma non veniva inviata per la pubblicazione sul BURP, perdendo quindi efficacia.
7. A seguito di un sopralluogo nel complesso San Maurizio, effettuato dai tecnici dei competenti Uffici Comunali in data 27.11.2018 (cfr doc. 9, verbale di sopralluogo depositato in giudizio dal Comune), veniva rilevata la presenza di alcuni fabbricati realizzati in assenza di titolo edilizio, tra cui, in particolare: un fabbricato individuato con lett. A), realizzato in muratura, di un piano fuori terra; un fabbricato in ferro e vetro individuato con la lett. B), destinato a sala d’attesa/relax al servizio del Relais; un fabbricato individuato con lett. C), destinato ad attività del Relais e un fabbricato in ferro e vetro individuato con lett. E) e utilizzato come palestra.
8. In data 12.04.2019, la ricorrente presentava al Comune istanza per il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 per l’immobile “Deposito-Spogliatoi” individuato come Fabbricato A (cfr doc. 12 depositato in giudizio dal Comune).
9. Con nota prot. n. 9866 del 7.11.2019, il Servizio Tecnico comunale comunicava alla ricorrente i motivi ostativi ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 all’accoglimento dell’istanza di sanatoria, ritenendo l’intervento edilizio non conforme sia al momento della edificazione, sia al momento dell’istruttoria, con i disposti dell’art. 39 bis NTA del PRG vigente, che, in tale ambito, richiede che gli interventi siano preceduti dall’approvazione di un PdR, ai sensi dell’art. 41 bis della L.R. 5 dicembre 1977, n.56 e s.m.i. e della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché contestuale stipula della convenzione di cui al comma 8 dell’art. 41bis; inoltre, lo stesso art. 39-bis cit. ammette la realizzazione di interventi, comportanti la realizzazione di volumi fuori terra (in ferro e vetro) mentre il fabbricato A è una struttura in muratura.
10. Con comunicazione in data 14.11.2019 (doc. 15), a riscontro del preavviso di diniego, la ricorrente comunicava di voler procedere alla presentazione di un’istanza di “fiscalizzazione” ex art. 34, co. 2, d.P.R. n. 380/2001. Quindi, in data 19.11.2019, la ricorrente dichiarava, ex art. 34, co. 2, cit., che la demolizione del fabbricato in questione avrebbe comportato una modifica della risposta sismica delle murature portanti, con conseguente impossibilità di rimozione del manufatto.
11. Con nota prot. n. 2572 del 13.03.2020, il Comune denegava la sanatoria, dando contestualmente avvio al procedimento di “fiscalizzazione” ex art. 34, co. 2, de d.P.R. n. 380/2001.
12. Con ricorso notificato il 26.06.2020 la ricorrente è insorta avverso il diniego di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e il contestuale avvio del procedimento di fiscalizzazione ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, chiedendone l’annullamento sulla base delle seguenti censure di diritto:
- 1. Violazione di legge con riferimento all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, cit. e dell’art. 3 e 39bis NTA del PRG. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; contraddittorietà tra atti. Erronea mancata considerazione come interventi di manutenzione straordinaria;
- 2. Violazione di legge con riferimento all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, cit., all’art. 41bis l. Reg. Piemonte, n. 56 del1977, all’art. 39bis NTA del PRG. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; contraddittorietà tra atti. Erronea affermazione dell’assenza di un Piano di Recupero e della stipula di una convenzione per l’ambito oggetto d’intervento;
- 3. Violazione di legge con riferimento all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, cit., all’art. 39bis NTA del PRG. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; contraddittorietà tra atti. Erronea affermazione della conformità edilizia dei soli manufatti in vetro e ferro.
13. Si è costituito in giudizio il Comune di NT AN EL per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto nel merito, in quanto infondato.
14. All’udienza del 20 marzo 2020 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
15. Con il primo motivo di censura la ricorrente contesta l’erroneità della motivazione addotta dal Comune al diniego di sanatoria: non sarebbe necessaria la previa approvazione di un Piano di recupero, trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati esistenti, consentiti dall’art. 39, comma 3, delle NTA al P.R.G.C applicabile. Secondo la ricorrente, il fabbricato A per cui è causa consiste in “spogliatoi con servizi igienici”, che sono opere o modifiche necessarie a parti anche strutturali dell’edificio San Maurizio, ideate per integrarne i servizi igienicosanitari e gli impianti tecnici. Si tratterebbe, quindi, di una pertinenza dell’edificio San Maurizio. In particolare, la ricorrente qualifica l’opera come “priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere”, senza possibilità di alternative, “impianti serventi una costruzione principale, per essenziali esigenze tecnico-funzionali” e sempreché il vano chiuso non sia “utilizzabile e suscettibile di abitabilità”.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Il fabbricato A accertato dal Comune non può essere qualificato come intervento di manutenzione straordinaria di manufatto esistente, trattandosi, a tutti gli effetti, di un manufatto edificato dalla ricorrente ex novo , come dalla stessa riconosciuto nell’istanza di sanatoria presentata al Comune (cfr doc. 12 depositato in giudizio dal Comune, in cui viene dato atto che si tratta di interventi realizzati in assenza o in difformità dal permesso di costruire, ovvero in assenza di S.C.I.A. nelle ipotesi di cui all’art. 23, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 e, per la precisione, della realizzazione di un fabbricato in muratura costituito da tre stanze utilizzate ad uso spogliatoio del personale e deposito, con una superficie lorda di 81,47 m2). Tanto basta ad escluderlo dall’ambito di applicazione della manutenzione straordinaria, come definita dall’art. 3, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001. In aggiunta, si precisa che la giurisprudenza amministrativa (cfr ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 26.04.2023, n. 4172) adotta una nozione restrittiva di volume tecnico, limitandolo a opere prive di autonomia funzionale, anche solo potenziale, ed escludendola per gli interventi di altezza e volume tali da poter essere destinati a locali abitabili ( “ i volumi tecnici siano esclusivamente quelli destinati ad ospitare impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generale aumento di carico territoriale o di impatto visivo (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. V, 11 luglio 2016, n. 3059). Possono, quindi, “considerarsi volumi tecnici solo quei volumi che sono realizzati per esigenze tecnico-funzionali della costruzione (per la realizzazione di impianti elettrici, idraulici, termici o di ascensori), che non possono essere ubicati all'interno di questa e che sono del tutto privi di propria autonoma utilizzazione funzionale, anche potenziale (Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 novembre 2021, n. 7584 )”. Pertanto, il fabbricato A, oggetto del presente giudizio, non può certamente costituire un volume tecnico.
Né il fabbricato A può essere considerato una pertinenza urbanistica. La nozione di pertinenza urbanistica diverge da quella civilistica (come definita dall'articolo 817 del codice civile) ed è riferibile solo ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un’opera principale, con la conseguenza che “ il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche quando trattandosi di opere di modestissima entità e accessorie rispetto a un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, sia privo di un autonomo valore di mercato e non comporti carico urbanistico, proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con l'edificio principale ” (cfr Consiglio di Stato, Sezione VI, 13 gennaio 2020, n. 309; Sezione II, 22 luglio 2019, n. 5130).
Nel caso di specie il manufatto, anche se funzionalmente posto a servizio dell’edificio principale, presenta caratteristiche dimensionali e costruttive (tre stanze e servizi igienici, con una superficie lorda di 81,47 mq.), che impediscono di affermarne la modestissima entità così come l’assenza di valore di mercato.
16. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia l’erroneità della motivazione del provvedimento impugnato laddove nega la sanatoria del fabbricato A, in quanto intervenuto realizzato in un ambito privo di un Piano di recupero e della relativa convenzione, come richiesti dall’art. 39-bis delle NTA del P.R.G.C.. È stato infatti lo stesso Comune ad imporre, nel 2013, alla ricorrente, in conformità con l’art. 39 bis (punto 4) – secondo cui in “questa zona il P.R.G.C. si attua mediante piano di recupero unico ed esteso all’intera area individuata dalle tavole di piano” - di riunire gli interventi proposti per l’area “San Luigi” con l’area “San Maurizio”, sì da formare un unico piano. L’intervento in questione sarebbe anche normato dalla Tavola P4.2 allegata al P.R.G., introdotta con la Variante strutturale n. 8/2016, dunque con lo strumento di programmazione urbanistica che è gerarchicamente sovraordinato ai piani esecutivi. Anche la Tavola URB:04, allegata al Piano di Recupero (doc. 8), confermerebbe che lo stesso ricomprende l’area “San Luigi” (ex NA) e l’area “San Maurizio” (ex ON), essendo stato effettuato un calcolo unitario delle superfici e degli standard dovuti. Non mancherebbe pertanto, per l’area sulla quale insiste il fabbricato A, un PdR, bensì la previsione in esso dell’opera specifica per la quale viene richiesto il permesso in sanatoria.
Il motivo è fondato.
16.1. Il Collegio condivide le conclusioni a cui, sul punto, era già pervenuto questo Tribunale (cfr T.A.R Piemonte, sez. II, 14.10.2021, n. 916), con riferimento all’impugnazione di dinieghi di sanatoria già adottati dal Comune di NT AN EL nei confronti della ricorrente per i fabbricati C (nuovo locale, in ferro e vetro, per somministrazione alimenti), B (“Giardino d'Inverno”), E (nuova serra a destinazione palestra-fitness), tutti all'interno della struttura alberghiera “S. Maurizio” (cfr doc. 9, verbale di sopralluogo del 27.11.2018, depositato in giudizio dal Comune). La sentenza citata evidenzia come il perimetro del “Piano di Recupero San Luigi”, approvato dal Comune nel 2013, si estenda fino a ricomprendere anche le aree dell’ex ON “San Maurizio”, su cui insistono i manufatti abusivi accertati dal Comune (ivi compreso l’odierno fabbricato A); ciò risulta dalla D.C.C. n. 41 del 31.05.2013 di approvazione del “Piano di Recupero San Luigi” e dalla relativa Convenzione Urbanistica sottoscritta in data 1.08.2013, che ricomprendono anche il mappale n.105, Foglio 25, interessato dalla realizzazione dei fabbricati oggetto del giudizio definito con la pronuncia menzionata, nonché il fabbricato A, oggetto del presente giudizio. Inoltre, nella Tavola URB:04 “Verifica degli standard”, allegata al predetto Piano di Recupero (doc. 8 produzione della ricorrente), l’ambito dell’intervento, perimetrato con il colore rosso, è identificato nell’intera area comprensiva sia dell’ex NA (ora San Luigi) di mq 3.947,47, sia dell’ex ON (ora San Maurizio) oggetto delle opere abusive di mq 17.312,53, per una superficie territoriale complessiva di mq 21.260. La sentenza menzionata osserva come “ rispetto a tale dato unitario è stato effettuato il calcolo sia degli standard urbanistici, sia degli oneri di urbanizzazione dovuti e dell’ambito complessivo d’intervento del Piano di Recupero. Ne consegue che le opere in questione insistevano, al momento della loro realizzazione, sul lotto dell’ex ON ricompreso nel perimetro del Piano di Recupero San Luigi ”. Tale pronuncia giunge alla conclusione – dalla quale questo Collegio non potrebbe discostarsi – secondo la quale “ gli interventi abusivi, pertanto, devono essere considerati come rientranti in un’area già dotata di piano di recupero, sebbene non previsti espressamente dal predetto strumento urbanistico e realizzati senza acquisizione preventiva del dovuto titolo edilizio. Ora, è vero che l’art. 41 bis comma 4 della L.R. Piemonte n. 56/1977 stabilisce che il piano di recupero debba individuare gli specifici interventi edilizi da realizzare, ma tale disposizione delinea i contenuti di detto strumento urbanistico così “come dovrebbe essere”, laddove attuato correttamente e in conformità al modello normativo. Tuttavia, che le opere in questione non siano individuate all’interno del Piano di Recupero San Luigi è un dato immanente alla loro stessa natura abusiva, che discende proprio dalla mancanza di una loro espressa previsione pur riguardando un complesso immobiliare ricadente entro il perimetro dell’area interessata, in termini unitari, dallo strumento urbanistico attuativo: tale elemento, quindi, non può essere considerato ex se ostativo alla regolarizzazione degli interventi di cui si discute. Una simile posizione, infatti, nonostante il carattere certamente eccezionale dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e della disciplina della regolarizzazione edilizia postuma, verrebbe ad obliterare la scelta del legislatore di ammettere comunque, salvo positiva verifica delle condizioni richieste, la possibilità di legittimare a posteriori un immobile realizzato senza titolo ”.
Il Collegio del 2021 ha rinvenuto un elemento di supporto alla propria conclusione anche nel permesso di costruire in sanatoria n. 15/2020, già rilasciato dal Comune di NT AN EL in data 14.04.2020, per la “sanatoria di un volume completamente interrato con destinazione d’uso varie, all'interno della struttura alberghiera San Maurizio” (cfr. doc. 6 produzione della ricorrente), in forza del quale si è proceduto alla regolarizzazione di un intervento abusivo all’interno dello stesso immobile di cui oggi si discute e, anch’esso, realizzato senza che sia stata opposta la mancanza di un sottostante piano di recupero.
16.2. Vi è poi un ulteriore profilo considerato dalla sentenza di questo Tribunale del 2021: l’intervento edilizio per cui si discute è riportato graficamente nella Tavola P4.2 (“Permeabilità e tipologie edilizie”), allegato n. 12 della Variante strutturale n. 8/2016 al P.R.G., approvata con D.C.C. n. 9 del 22.03.2016, nella quale il manufatto (unitamente al bistrot e al giardino d’inverno, già definiti da questo Tribunale con la pronuncia sopra riferita) viene identificato. Dalla lettura della D.C.G. n. 9/2016 risulta che la Variante in questione include, tra gli altri interventi, anche “Previsioni relative alle aree turistico-ricettive in ambiti di interesse storico e ambientale” – espressamente discusse e approvate come punto 6) di detta delibera – comportanti “modifiche di natura normativa al P.R.G.C. vigente riferite al complesso di edifici della struttura ricettiva Relais San Maurizio consistenti nella previsione della realizzazione di nuovi volumi fuori terra di completamento degli edifici esistenti e delle aree pertinenziali e di ulteriori volumi interrati per locali tecnici e per l’ampliamento dell’area benessere della struttura”. Ciò significa che l’intervento contestato trova riconoscimento – seppur non nel dettaglio delle sue concrete caratteristiche costruttive, da definirsi al momento della richiesta del relativo titolo edilizio – all’interno del P.R.G. comunale, quantomeno a far data dal 2016 e, dunque, prima della loro (dichiarata) costruzione nel 2017.
Sul punto, il Collegio condivide la conclusione in diritto a cui è pervenuto il precedente di questa Sezione, secondo cui “ il Piano di Recupero rappresenta uno strumento sostanzialmente attuativo delle scelte urbanistiche primarie contenute nel piano regolatore generale, caratterizzandosi per la specifica finalità perseguita volta non alla complessiva trasformazione del territorio, ma al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente con interventi rivolti alla conservazione, ricostruzione e alla migliore utilizzazione del medesimo. Ora, la disciplina risultante dalla rappresentazione grafica della Tavola P4.2 dà corpo alla questione che attiene la declinazione dei rapporti tra Piano Regolatore Generale e piano attuativo, nell’ottica di definire quale sia, in ipotesi, la fonte prevalente o comunque applicabile tra le due. Nella fattispecie, tuttavia, la tensione interpretativa tra i due formanti della disciplina urbanistica risulta depotenziata dal concreto atteggiarsi dei contenuti della pianificazione locale, poiché tra le prescrizioni del Piano di Recupero San Luigi e quelle risultanti dalla Tavola P4.2 non si presenta un contrasto sul versante oggettivo della disciplina approntata, né si può parlare di conflitto tra norme diverse riferibili allo stesso caso. Al contrario, il P.R.G. ha introdotto alcune previsioni con efficacia diretta che consentono, all’interno dell’area già interessata dal Piano di Recupero San Luigi, comprensivo anche del Relais San Maurizio, la realizzazione dei nuovi interventi sopra richiamati: si tratta, in sostanza, di una disciplina che non incide sugli interventi già previsti nel Piano di Recupero, ma ne introduce di ulteriori all’interno del perimetro di detto strumento. Del resto, anche a voler in ipotesi seguire l’opposta ricostruzione – cioè che la previsione del PRG sarebbe in contrasto con i contenuti del Piano di Recupero – si perverrebbe comunque, ad avviso del Collegio, alla conclusione dell’applicabilità della norma desumibile dal P.R.G. Invero, sebbene sul punto siano presenti orientamenti diversi, si ritiene preferibile aderire alla ricostruzione interpretativa che considera la modifica del Piano Regolatore Generale sopravvenuta rispetto all’approvazione del piano attuativo e alla stipula della relativa convenzione come un provvedimento di secondo grado, con cui l'amministrazione manifesta, anche non esplicitamente, l'intenzione di recedere in parte qua dalla esecuzione del piano attuativo, limitatamente alla parte considerata incompatibile con la disciplina sopravvenuta, ovvero di implementarne lo sviluppo attraverso la previsione di nuovi interventi. Ne consegue, quindi, l’applicazione in ogni caso della disciplina contenuta nello strumento urbanistico generale, che, come anzidetto, ammette la realizzazione delle opere in questione ”.
16.3. Per le ragioni suesposte, il motivo di ricorso deve essere accolto. Il Comune dovrà quindi riesaminare l’istanza di sanatoria, valutando la doppia conformità del manufatto “fabbricato A”, considerando l’area sulla quale lo stesso insiste ricompresa nel PdR San Luigi, approvato dal Comune nel 2013.
17. Con l’ultimo motivo di ricorso la ricorrente contesta la motivazione del diniego di sanatoria, laddove sostiene che ai sensi dell’art. 39-bis delle N.T.A al P.R.G.C nelle “aree turistico ricettive in ambiti di interesse storico ambientale” sono ammessi interventi che comportano la creazione di volumi fuori terra in ferro e vetro, formulazione, questa, da leggere come esemplificativa di un manufatto a basso impatto visivo.
Il motivo è fondato.
17.1. L’art. 39-bis, punto 8, 2° comma, delle N.T.A. al P.R.G.C. disciplina le aree esterne di pertinenza dei fabbricati storici, consentendone la sistemazione delle pavimentazioni e degli spazi a verde e “ la realizzazione di volumi fuori terra (in ferro e vetro) di dimensioni contenute al minimo indispensabile (con un massimo ammesso di 900 mc) in relazione a necessità non diversamente localizzabili, con caratteristiche tipologiche tali da garantirne il corretto inserimento rispetto alle preesistenze, secondo le indicazioni riportate nell’elaborato di piano P.4.2 .”.
Il Collegio ritiene che la specificazione dei materiali da utilizzare per la realizzazione di volumi fuori terra (ferro e vetro), inserita tra parentesi, debba essere interpretata in conformità con il successivo obbligo di prevedere caratteristiche tipologiche tali da garantirne il corretto inserimento nel contesto preesistente (secondo la tavola P.4.2, che distingue, fra gli altri, gli edifici rurali e quelli storici). In questi termini si ritiene che l’indicazione dei materiali non debba essere interpretata tassativamente, dovendo piuttosto il Comune valutare se il nuovo volume fuori terra è funzionale ad assolvere necessità non diversamente localizzabili e se, effettivamente, è stato garantito il corretto inserimento del manufatto nell’ambito di quanto in preesistenza edificato.
Questa interpretazione trova supporto, in termini di eadem ratio , nella previsione di cui al punto 5 dell’art. 39-bis citato, per gli interventi di restauro e/o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia sugli edifici rurali e storici esistenti, ove si prevede che: “In generale gli interventi sugli edifici esistenti, sia rurali che storici, dovranno sempre rispettare gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio, generando destinazioni d’uso con essi compatibili in applicazione degli indirizzi dell’Allegato 1 ‘Criteri di salvaguardia ambientale e paesistica’. Sono esclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia che determinino l’eliminazione e la sostituzione degli elementi costruttivi caratteristici dell’organismo edilizio”.
17.2. Sulla scorta di tale interpretazione il Comune dovrà rideterminarsi, valutando se effettivamente il fabbricato A è conforme all’art. 39-bis cit., così come interpretato in relazione agli interventi ammessi sull’area di interesse.
18. Alla luce delle motivazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con salvezza delle future determinazioni da parte del Comune.
19. Sussistono giustificate ragioni, in considerazione della peculiarità della controversia, per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, con salvezza delle future determinazioni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Martina Arduino, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arduino | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO