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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/06/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 197/2025 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 25 giugno 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, nessuno personalmente compare.
Il Giudice dà atto:
- che con provvedimento a verbale del 20.6.2025 è stato disposto che l'odierna udienza si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 20.6.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 24.6.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 197/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MIRELLA PRETTO, elettivamente domiciliato presso lo studio legale del difensore, sito in Vicenza alla contrà San Silvestro, n. 14, contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Ministro pro tempore, con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. della dott. SOPPELSA CRISTIANA, elettivamente domiciliato presso l' Controparte_2
, sede di , sito in Via Don Minzoni 15;
[...] CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“In via principale: Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. “Carta elettronica del docente”) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 di importo pari ad euro 500,00 annui ed al conseguente pagamento dei relativi importi tramite la menzionata carta elettronica. Tanto con riferimento agli anni di servizio a tempo determinato 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 resi in favore dell'amministrazione scolastica successivamente all'entrata in vigore della legge n. 107 del 13.7.2015. Per l'effetto condannare il , in persona del pro Controparte_1 CP_3 tempore, a mettere a disposizione del ricorrente gli importi pari a euro 500,00 annui (e così in totale euro 1.500,00), tramite carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d.
“Carta elettronica del docente”) ex art. 1 comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015, e tanto con riferimento agli anni di servizio a tempo determinato 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 resi in favore dell'amministrazione scolastica successivamente all'entrata in vigore della legge n. 107 del 13.7.2015. Il tutto oltre interessi e rivalutazione. In via subordinata: Previo accertamento del diritto del ricorrente alla fruizione del beneficio economico di euro 500,00 annui (e così in totale euro 1.500,00) tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art 1, comma 121, della legge n. 107 del pagina 2 di 9 13.7.2015 condannare il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, al riconoscimento in favore del ricorrente della menzionata somma per i seguenti anni di docenza svolta a tempo determinato: 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art 1218 c.c.. Il tutto oltre interessi e rivalutazione. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e 15 % a titolo di rimborso forfettario, oltre accessori di legge CON DISTRAZIONE IN FAVORE DEL DEDUCENTE PROCURATORE IL QUALE SI DICHIARA ANTICIPATARIO. Si chiede che l'adito Tribunale nella liquidazione delle competenze voglia tener conto della maggiorazione del 30
% di cui all'art. 4, comma I-bis, del d.m. n. 55/2014 (comma inserito dal d.m. n. 37/2018); così testualmente l'indicata disposizione: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 e' di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“-rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, dovuti i compensi derivanti dalla carta del docente per i soli anni di svolgimento di supplenza annuale (31.08).
-con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 04.04.2025 , come sopra rappresentato, ha Parte_1 convenuto in giudizio il per sentire accogliere le Controparte_1 conclusioni riportate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere un docente c.d. precario assunto dal convenuto ed in servizio nell'anno scolastico 2024/2025 presso tre CP_1 diverse scuole primarie (“Istituto comprensivo Adria 2”, Controparte_4
” e ”), in forza di contratti a
[...] Parte_2 tempo determinato con decorrenza dal 01.09.2024 al 31.08.2025, di aver prestato servizio alle dipendenze del medesimo , in forza di plurimi contratti annuali anche nelle seguenti CP_1 annualità:
- 2020/2021,
- 2021/2022,
- 2022/2023, pagina 3 di 9 - 2023/2024 ma di aver fruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma
122, della L. n. 107/2015 solo nell'annualità 2023/2024 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stato soggetto agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato anche nelle altre annualità.
Parte ricorrente ha dedotto la violazione ed erronea applicazione da parte dell'Amministrazione convenuta dell'art. 1, commi 121 e ss della L. 13 luglio 2015 n. 107; degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
della clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e
CEE recepito dalla direttiva 1999/70 ed ha invocato la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica, chiedendo in subordine il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si è costituito ritualmente in giudizio il , come sopra Controparte_1 rappresentato, che ha eccepito la non annualità della supplenza relativa all'annualità
2020/2021 in quanto il relativo contratto era stato stipulato sino al 30.06; nonché la mancata allegazione delle spese sostenute dal ricorrente per la propria formazione professionale per tutti gli anni richiesti, in violazione dell'art. 2697 c.c.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, è stata discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed è stata decisa come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, appare opportuno esaminare il merito della domanda, riguardo al quale deve rammentarsi che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.” mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha pagina 4 di 9 stabilito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione della Carta Docenti ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale” compresi coloro che “sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute”, quelli
“in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Venendo alla fattispecie di causa, non è contestato che parte attrice abbia svolto, negli anni scolastici nei quali è stata assunta a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo, e sia stata altresì soggetta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
4. I precedenti giurisprudenziali.
Va rammentato che, con recente decisione, il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 imponga di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del
29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del
18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_1 CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
5. La giurisprudenza di legittimità.
pagina 5 di 9 La Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023) ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre, ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato.
Dall'altra parte l'Amministrazione è tenuta a fornire tutti quegli strumenti, risorse e opportunità – nei quali ricade indubbiamente anche la c.d. “Carta docenti” - che garantiscano la formazione in servizio.
Alla luce di tali decisioni - che questo Giudice condivide e fa proprie, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e seguenti L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di servizio svolti in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso.
L' art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha precisato, inoltre, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate» e da detta precisazione si evince che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo.
Sul punto vanno richiamate le decisioni di merito, in particolare quella pronunciata dal
Giudice del Lavoro di Torino, n. 1259/2022, e dal Giudice del Lavoro di Treviso il
24.11.2022 nel proc. n. 627/2022, nonché la ricordata decisione del Giudice di legittimità, ed ancora la sentenza del Giudice del Lavoro di Verona n. 661/2023, sentenze che dedicano ampio spazio alla connessione tra la formazione assicurata dalla Carta e l'anno scolastico di svolgimento della prestazione, ma al fine di evidenziare come l'articolazione “annuale” del beneficio consenta di estenderlo ai docenti c.d. precari “il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, ed anche ai docenti con orario di lavoro part time ma articolato sull'intero anno scolastico, giungendo ad affermare senza esitazione che l'art. 1 comma 121 sopra ricordato è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4 punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE e va dunque disapplicato.
La Suprema Corte testualmente afferma sul punto:
“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai sili insegnanti di
pagina 6 di 9 ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” sicché deve ritenersi infondata e respingersi anche la deduzione di parte convenuta secondo la quale alla parte ricorrente non spetterebbe il bonus per l'annualità 2020/2021, in quanto titolare di contratto valido solo fino al termine delle attività didattiche (30.6).
6. Le modalità di fruizione del beneficio.
Interrogandosi poi sulle modalità di messa a disposizione dei docenti della somma prevista dalla Carta Elettronica - realizzata in forma di applicazione web, con previsione di iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con generazione a richiesta di un codice di acquisto o buono a favore del docente per i beni/servizi prescelti, accettabile dall'esercente solo se coerente al disposto normativo, e determinativo del riconoscimento all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del la Suprema Corte ha affermato che la pur CP_1 complessa struttura dell'operazione non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento ed ha soggiunto che non vi sia ragione per dubitare, anche alla luce del decreto legge n. 69 del 2023 che ha esteso ai supplenti annuali detto beneficio, che la Carta possa funzionare anche rispetto a periodi pregressi.
Ancora, nel valutare il profilo dell'interesse del docente precario rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso, la Suprema Corte ha richiamato, dal lato datoriale, la natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), concludendo che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
in detti casi, peraltro, non verrebbe meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
La Corte si è allora interrogata su quale fosse il funzionamento del sistema nel caso in cui non vi fosse stata attribuzione tempestiva - come nel caso dei docenti c.d. precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto - occorrendo considerare al riguardo come la cessazione dal pagina 7 di 9 servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, sia causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio ma aggiungendo che la nozione di “cessazione” debba essere adattata qualora si riferisca al personale precario.
Quindi, secondo l'opinione della Corte di Cassazione, se il docente c.d. precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico, permanendo in tal caso solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza della condizione di permanente inserimento nel sistema scolastico, come nel caso della parte ricorrente tuttora in servizio per l'anno scolastico 2024/2025 presso tre diverse scuole primarie (“Istituto comprensivo Adria 2”, Controparte_4
” e ”), in forza di contratti a
[...] Parte_2 tempo determinato con decorrenza dal 01.09.2024 al 31.08.2025, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
Va, dunque, dichiarato il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 di parte ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione un importo di € 1.500,00 attraverso il sistema CP_1 della Carta elettronica, atteso che l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, configurando il beneficio come a destinazione vincolata, e nei medesimi termini lo stesso deve essere articolato anche per i docenti a tempo determinato. Su detta somma andranno calcolati interessi legali dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
7. Le spese di lite. pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alle sole fasi effettivamente celebrate di studio ed introduttiva della controversia, scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, valori compresi tra i minimi ed i medi tabellari, senza aumento ai sensi dell'art. 4, comma 1bis D.M. 55/2014, giudicati del tutto congrui all'attività svolta, considerato il carattere manifestamente seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 197/2025 promossa da Parte_1 contro il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente CP_1
l'importo complessivo di € 1.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente – e per lei al CP_1 procuratore costituito, che si è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in
€ 1.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 49,00.
Così deciso in Rovigo, in data 25 giugno 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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