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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 227/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FAZZI LIBORIO, Presidente e Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8633/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Paterno' - Casa Comunale 95047 Paterno' CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016499262000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016499262000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016499262000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016499262000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016499262000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016499262000 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4306/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e del Comune di Paternò avverso l'intimazione di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificata in data
01/08/2024, esclusivamente in relazione ai seguenti atti da essa richiamati: cartella di pagamento n.29320170015683023000 (del valore di € 1.353,11, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa all'IRPEF, per l'anno di imposta 2013), cartella di pagamento n.29320180012682540000 (del valore di € 4.818,67, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa a all'Imposta Municipale Unica, per l'anno di imposta 2012, asseritamente notificata in data 26/09/2018), cartella di pagamento n.29320200050226404000 (del valore di € 6.792,36 comprensiva di interessi e sanzioni), cartella di pagamento n.29320210066185886000 (del valore di € 3.625,58, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa a all'Imposta Municipale Unica, per l'anno di imposta 2018), cartella di pagamento n.29320220065073816000 (del valore di € 1.259,52, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa all'IRPEF, per il periodo di imposta 2018), avviso di accertamento n. 3362
(del valore di € 3.201,68, comprensiva di interessi e sanzioni, relativo all'Imposta Municipale Unica per l'anno di imposta 2015).
Il ricorrente fondava la richiesta di annullamento degli atti richiamati nell'intimazione impugnata sulla base dei motivi come di seguito riassunti.
1) l'infondatezza della pretesa portata dalla cartella n.29320200050226404000, annullata con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania n. 7695/2024 del 29/10/2024, passata in giudicato;
2) l'illegittimità delle altre pretese suindicate per omessa notifica degli atti richiamati dall'intimazione di pagamento;
3) l'illegittimità dell'intimazione di pagamento in relazione alle cartelle di pagamento nn.
29320170015683023000, 29320220065073816000, essendo le relative pretese estinte per decorso del termine decadenza;
4) l'estinzione della pretesa portata dalla cartella n. 29320180012682540000, per decorso del termine di prescrizione quinquennale;
5) l'estinzione delle pretese a titolo di sanzioni ed interessi con riferimento alle cartelle nn.
29320170015683023000 e 29320180012682540000.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed il Comune di Paternò, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedevano il rigetto.
All'udienza del 5 dicembre 2025 la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato e che, pertanto, debba essere accolto per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha documentato che la cartella n.29320200050226404000 è stata annullata con sentenza n. 7695/2024 emessa da questa Corte in data 29/10/2024 e passata in giudicato.
L'intimazione di pagamento va pertanto annullata con riferimento a detta pretesa.
Per quanto riguardo il resto delle pretese, vale osservare preliminarmente che le parti resistenti hanno documentato la regolare notifica di tutti gli altri atti prodromici, con la conseguenza che deve essere rigettata l'eccezione dell'illegittimità della procedura di riscossione.
In particolare:
1) la cartella n. 29320210066185886000 (del valore di € 3.625,58, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa a all'Imposta Municipale Unica, per l'anno di imposta 2018) risulta notificata il 17/06/23;
2) la cartella n. 29320220065073816000 (del valore di € 1.259,52, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa all'IRPEF, per il periodo di imposta 2018) risulta notificata il 17/06/23;
3) la cartella n.29320170015683023000 (del valore di € 1.353,11, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa all'IRPEF, per l'anno di imposta 2013) risulta notificata il 27/07/17.
Le notifiche delle suindicate cartelle, essendo avvenute a mezzo servizio postale ed in assenza temporanea del destinatario e dei soggetti legittimati a ricevere gli atti, sono corredate dell'avviso di ricevimento della c.
d. raccomandata informativa, nel rispetto della normativa vigente.
La cartella n.29320180012682540000 (del valore di € 4.818,67, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa a all'Imposta Municipale Unica, per l'anno di imposta 2012) risulta notificata a mezzo pec il 26/09/2018.
Infine, l'avviso di accertamento n. 3362 (del valore di € 3.201,68, comprensiva di interessi e sanzioni, relativo all'Imposta Municipale Unica per l'anno di imposta 2015) risulta notificato il 13/11/2020, a mezzo del servizio postale con avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario.
È evidente, quindi, che la regolare notifica degli atti prodromici suindicati rende legittima la procedura di riscossione.
Vengono meno anche le eccezioni di decadenza in quanto le stessa avrebbero dovuto essere proposte impugnando le cartella di pagamento.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dedotta da parte ricorrente si osserva quanto segue.
Parte resistente ha inteso neutralizzare l'eccezione assumendo la notifica di un preavviso di fermo, riferito a tutte le pretese oggetto del presente giudizio, notificato a mezzo pec il 14/01/2020.
L'argomento difensivo va, peraltro, disatteso in ragione del fatto che dalla documentazione in atti emerge che la suindicata pec non sia andata a buon fine, per mancata consegna.
Il citato preavviso di fermo, pertanto, non ha determinato alcun effetto interruttivo del termine di prescrizione delle pretese. Va, inoltre, rilevato che la legittimità della notifica della cartella di pagamento n.29320180012682540000 in data 26/09/2018, non ha precluso l'estinzione della relativa pretesa per decorso del termine di prescrizione.
La cartella, infatti, aveva ad oggetto l'IMU 2012, con la conseguenza che il termine di prescrizione è di soli cinque anni, già decorsi alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio
(01/08/2024).
L'unica sospensione che ha operato nel caso di specie è quella relativa all'emergenza sanitaria per covid-19 ed in particolare la sospensione prevista dall'art. 67 del d.l. n.18/2020 (valevole anche per le imposte locali come l'IMU), con il quale si sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza di tutta l'attività di accertamento fiscale e di recupero crediti dall' 8 marzo al 31 maggio 2020 (ovvero 85 giorni), periodo insufficiente per impedire la prescrizione della pretesa.
Gli altri periodi di sospensione previsti dalla normativa emergenziale non operano, infatti, nei confronti delle imposte locali, come quella oggetto del presente giudizio.
Deve, quindi, concludersi che la pretesa di cui alla cartella n.29320180012682540000 è estinta per decorso del termine quinquennale di prescrizione.
La rituale notifica delle altre cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento n.3362 ha comportato, a causa del relativo effetto interruttivo, il decorso di un nuovo termine di prescrizione (decennale per i tributi erariali e quinquennale per quelli locali) che non risulta maturato alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, ad eccezione delle pretese a titolo di sanzioni ed interessi relativi alla cartella n.
29320170015683023000.
Tale cartella, del valore di € 1.353,11, comprensiva di interessi e sanzioni, ha ad oggetto l'IRPEF relativa all'anno di imposta 2013. Atteso che il termine di prescrizione del tributo erariale è decennale e che la cartella risulta notificata il 27/07/17, è evidente che non era ancora maturato il termine di prescrizione del tributo alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (01/08/2024).
Diverso discorso deve farsi per le sanzioni e gli interessi.
Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale. Analogo discorso vale per le sanzioni, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, che statuisce il termine quinquennale di prescrizione delle sanzioni amministrative (cfr. Cass. n.2095/2023 in materia di interessi;
Cass. ordinanza n.7486/2022 in materia di interessi e di sanzioni).
Tenuto conto del termine quinquennale di prescrizione delle sanzioni e degli interessi pretesi nella cartella di pagamento n. 29320170015683023000, è evidente che gli stessi, risalendo la notifica della cartella al
27/07/2017, risultino prescritti nel mese di gennaio 2024 (tenendo conto del periodo di sospensione di 542 giorni previsto dalla normativa emergenziale per covid-19 (ex art. 68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18)).
Ne consegue che alla data dell'01/08/2024 (data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio) le suindicate pretese risultavano estinte per decorso del termine di prescrizione.
In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte ed in parziale accoglimento del ricorso, va annullata l'intimazione di pagamento con riferimento alle pretese di cui alle cartelle n. 29320200050226404000 e n.
29320180012682540000, nonché con riferimento alle pretese a titolo di sanzioni ed interessi relativi alla cartella n. 29320170015683023000. Il resto delle pretese deve ritenersi legittimo con conseguente rigetto del ricorso.
Le ragioni della decisione inducono a ritenere equo dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento con riferimento alle pretese di cui alle cartelle n. 29320200050226404000 e n.
29320180012682540000, nonché con riferimento alle pretese a titolo di sanzioni ed interessi relativi alla cartella n. 29320170015683023000.
Rigetta per il resto.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania lì 05/12/2025
Il Presidente est. Liborio Fazzi
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FAZZI LIBORIO, Presidente e Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8633/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Paterno' - Casa Comunale 95047 Paterno' CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016499262000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016499262000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016499262000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016499262000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016499262000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016499262000 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4306/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e del Comune di Paternò avverso l'intimazione di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificata in data
01/08/2024, esclusivamente in relazione ai seguenti atti da essa richiamati: cartella di pagamento n.29320170015683023000 (del valore di € 1.353,11, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa all'IRPEF, per l'anno di imposta 2013), cartella di pagamento n.29320180012682540000 (del valore di € 4.818,67, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa a all'Imposta Municipale Unica, per l'anno di imposta 2012, asseritamente notificata in data 26/09/2018), cartella di pagamento n.29320200050226404000 (del valore di € 6.792,36 comprensiva di interessi e sanzioni), cartella di pagamento n.29320210066185886000 (del valore di € 3.625,58, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa a all'Imposta Municipale Unica, per l'anno di imposta 2018), cartella di pagamento n.29320220065073816000 (del valore di € 1.259,52, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa all'IRPEF, per il periodo di imposta 2018), avviso di accertamento n. 3362
(del valore di € 3.201,68, comprensiva di interessi e sanzioni, relativo all'Imposta Municipale Unica per l'anno di imposta 2015).
Il ricorrente fondava la richiesta di annullamento degli atti richiamati nell'intimazione impugnata sulla base dei motivi come di seguito riassunti.
1) l'infondatezza della pretesa portata dalla cartella n.29320200050226404000, annullata con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania n. 7695/2024 del 29/10/2024, passata in giudicato;
2) l'illegittimità delle altre pretese suindicate per omessa notifica degli atti richiamati dall'intimazione di pagamento;
3) l'illegittimità dell'intimazione di pagamento in relazione alle cartelle di pagamento nn.
29320170015683023000, 29320220065073816000, essendo le relative pretese estinte per decorso del termine decadenza;
4) l'estinzione della pretesa portata dalla cartella n. 29320180012682540000, per decorso del termine di prescrizione quinquennale;
5) l'estinzione delle pretese a titolo di sanzioni ed interessi con riferimento alle cartelle nn.
29320170015683023000 e 29320180012682540000.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed il Comune di Paternò, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedevano il rigetto.
All'udienza del 5 dicembre 2025 la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato e che, pertanto, debba essere accolto per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha documentato che la cartella n.29320200050226404000 è stata annullata con sentenza n. 7695/2024 emessa da questa Corte in data 29/10/2024 e passata in giudicato.
L'intimazione di pagamento va pertanto annullata con riferimento a detta pretesa.
Per quanto riguardo il resto delle pretese, vale osservare preliminarmente che le parti resistenti hanno documentato la regolare notifica di tutti gli altri atti prodromici, con la conseguenza che deve essere rigettata l'eccezione dell'illegittimità della procedura di riscossione.
In particolare:
1) la cartella n. 29320210066185886000 (del valore di € 3.625,58, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa a all'Imposta Municipale Unica, per l'anno di imposta 2018) risulta notificata il 17/06/23;
2) la cartella n. 29320220065073816000 (del valore di € 1.259,52, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa all'IRPEF, per il periodo di imposta 2018) risulta notificata il 17/06/23;
3) la cartella n.29320170015683023000 (del valore di € 1.353,11, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa all'IRPEF, per l'anno di imposta 2013) risulta notificata il 27/07/17.
Le notifiche delle suindicate cartelle, essendo avvenute a mezzo servizio postale ed in assenza temporanea del destinatario e dei soggetti legittimati a ricevere gli atti, sono corredate dell'avviso di ricevimento della c.
d. raccomandata informativa, nel rispetto della normativa vigente.
La cartella n.29320180012682540000 (del valore di € 4.818,67, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa a all'Imposta Municipale Unica, per l'anno di imposta 2012) risulta notificata a mezzo pec il 26/09/2018.
Infine, l'avviso di accertamento n. 3362 (del valore di € 3.201,68, comprensiva di interessi e sanzioni, relativo all'Imposta Municipale Unica per l'anno di imposta 2015) risulta notificato il 13/11/2020, a mezzo del servizio postale con avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario.
È evidente, quindi, che la regolare notifica degli atti prodromici suindicati rende legittima la procedura di riscossione.
Vengono meno anche le eccezioni di decadenza in quanto le stessa avrebbero dovuto essere proposte impugnando le cartella di pagamento.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dedotta da parte ricorrente si osserva quanto segue.
Parte resistente ha inteso neutralizzare l'eccezione assumendo la notifica di un preavviso di fermo, riferito a tutte le pretese oggetto del presente giudizio, notificato a mezzo pec il 14/01/2020.
L'argomento difensivo va, peraltro, disatteso in ragione del fatto che dalla documentazione in atti emerge che la suindicata pec non sia andata a buon fine, per mancata consegna.
Il citato preavviso di fermo, pertanto, non ha determinato alcun effetto interruttivo del termine di prescrizione delle pretese. Va, inoltre, rilevato che la legittimità della notifica della cartella di pagamento n.29320180012682540000 in data 26/09/2018, non ha precluso l'estinzione della relativa pretesa per decorso del termine di prescrizione.
La cartella, infatti, aveva ad oggetto l'IMU 2012, con la conseguenza che il termine di prescrizione è di soli cinque anni, già decorsi alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio
(01/08/2024).
L'unica sospensione che ha operato nel caso di specie è quella relativa all'emergenza sanitaria per covid-19 ed in particolare la sospensione prevista dall'art. 67 del d.l. n.18/2020 (valevole anche per le imposte locali come l'IMU), con il quale si sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza di tutta l'attività di accertamento fiscale e di recupero crediti dall' 8 marzo al 31 maggio 2020 (ovvero 85 giorni), periodo insufficiente per impedire la prescrizione della pretesa.
Gli altri periodi di sospensione previsti dalla normativa emergenziale non operano, infatti, nei confronti delle imposte locali, come quella oggetto del presente giudizio.
Deve, quindi, concludersi che la pretesa di cui alla cartella n.29320180012682540000 è estinta per decorso del termine quinquennale di prescrizione.
La rituale notifica delle altre cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento n.3362 ha comportato, a causa del relativo effetto interruttivo, il decorso di un nuovo termine di prescrizione (decennale per i tributi erariali e quinquennale per quelli locali) che non risulta maturato alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, ad eccezione delle pretese a titolo di sanzioni ed interessi relativi alla cartella n.
29320170015683023000.
Tale cartella, del valore di € 1.353,11, comprensiva di interessi e sanzioni, ha ad oggetto l'IRPEF relativa all'anno di imposta 2013. Atteso che il termine di prescrizione del tributo erariale è decennale e che la cartella risulta notificata il 27/07/17, è evidente che non era ancora maturato il termine di prescrizione del tributo alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (01/08/2024).
Diverso discorso deve farsi per le sanzioni e gli interessi.
Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale. Analogo discorso vale per le sanzioni, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, che statuisce il termine quinquennale di prescrizione delle sanzioni amministrative (cfr. Cass. n.2095/2023 in materia di interessi;
Cass. ordinanza n.7486/2022 in materia di interessi e di sanzioni).
Tenuto conto del termine quinquennale di prescrizione delle sanzioni e degli interessi pretesi nella cartella di pagamento n. 29320170015683023000, è evidente che gli stessi, risalendo la notifica della cartella al
27/07/2017, risultino prescritti nel mese di gennaio 2024 (tenendo conto del periodo di sospensione di 542 giorni previsto dalla normativa emergenziale per covid-19 (ex art. 68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18)).
Ne consegue che alla data dell'01/08/2024 (data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio) le suindicate pretese risultavano estinte per decorso del termine di prescrizione.
In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte ed in parziale accoglimento del ricorso, va annullata l'intimazione di pagamento con riferimento alle pretese di cui alle cartelle n. 29320200050226404000 e n.
29320180012682540000, nonché con riferimento alle pretese a titolo di sanzioni ed interessi relativi alla cartella n. 29320170015683023000. Il resto delle pretese deve ritenersi legittimo con conseguente rigetto del ricorso.
Le ragioni della decisione inducono a ritenere equo dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento con riferimento alle pretese di cui alle cartelle n. 29320200050226404000 e n.
29320180012682540000, nonché con riferimento alle pretese a titolo di sanzioni ed interessi relativi alla cartella n. 29320170015683023000.
Rigetta per il resto.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania lì 05/12/2025
Il Presidente est. Liborio Fazzi