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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1230/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
VITA GA CA, LA
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2635/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2535/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 4 e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229013489146000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229013489146000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110075265417000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120094118419000 I.C.I. 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alle conclusioni formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.05.2024, RGA n. 2635/24, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, impugnava la sentenza n. 2535/2023, pronunciata il 01.12.2023 dalla Sezione IV della Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Palermo, depositata il 11.12.2023 e non notificata, ritenendola errata.
Con la sentenza impugnata, il giudice di prime cure dichiarava l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in ordine all'impugnativa di un'intimazione di pagamento, compensando le spese.
L'appellante censura la sentenza rilevando il vizio di motivazione, avendo il giudice erroneamente asserito l'inottemperanza a un'ordinanza istruttoria, invece regolarmente eseguita, nonché l'omessa pronuncia per non aver il primo giudice statuito sulle cartelle n.296 2011 0075265417 000e n. 296 2012 0094118419 000 escluse dallo "stralcio", ma regolarmente impugnate per prescrizione.
Si costituiva l'ADER eccependo la definitività delle cartelle per mancata opposizione nei termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
In via preliminare si conferma la cessata materia del contendere relativamente alle cartelle n. 296 2011
0035887492 000 per TARSU 2010, n. 296 2012 0059191154 000 per TARSU 2011, n.296 2012 0079294219
000, per TARSU 2011.
Dall'esame del fascicolo processuale emerge che l'appellante ha depositato in data 28.09.2023 e 29.09.2023 le ricevute PEC comprovanti l'avvenuta notifica del ricorso e l'ottemperanza all'ordinanza collegiale n.
1403/2023.
Risulta pertanto errata e meramente apparente la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui fonda la decisione su una presunta "mancata esecuzione" di detti adempimenti.
Relativamente alla eccezione di prescrizione quinquennale dei carichi ICI 2007 e 2008 dei crediti portati dalle cartelle n. 296 2011 0075265417 000 e n. 296 2012 0094118419 000, l'ADER sostiene che la mancata impugnazione delle stesse nei termini di 60 giorni le avrebbe rese definitive. Tale tesi è giuridicamente errata.
Come sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione (Sent. n. 23397/2016), la scadenza del termine per opporsi alla cartella di pagamento produce solo l'irretrattabilità del credito, ma non determina la conversione del termine di prescrizione breve (5 anni per i tributi locali ex art. 2948 n. 4 c.c.) in quello ordinario decennale.
Nel caso di specie le cartelle risultano notificate tra il 2012 e il 2013 e l'atto interruttivo successivo (intimazione di pagamento) è stato notificato solo il 21.11.2022.
Tra la notifica delle cartelle e quella dell'intimazione è ampiamente decorso il termine quinquennale senza che l'Agente della Riscossione abbia provato l'esistenza di ulteriori atti interruttivi intermedi. Il diritto alla riscossione deve pertanto dichiararsi estinto.
L'accoglimento del gravame comporta la riforma della statuizione sulle spese, che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza indicata in epigrafe, dichiara la prescrizione dei tributi ICI 2007 e 2008 e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati meglio indicati in epigrafe, confermando nel resto la sentenza impugnata anche relativamente alle spese del primo grado di giudizio.
Condannal'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento in favore di Ricorrente_1 delle spese del grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 1.000,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente
VITA GA CA, LA
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2635/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2535/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 4 e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229013489146000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229013489146000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110075265417000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120094118419000 I.C.I. 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alle conclusioni formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.05.2024, RGA n. 2635/24, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, impugnava la sentenza n. 2535/2023, pronunciata il 01.12.2023 dalla Sezione IV della Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Palermo, depositata il 11.12.2023 e non notificata, ritenendola errata.
Con la sentenza impugnata, il giudice di prime cure dichiarava l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in ordine all'impugnativa di un'intimazione di pagamento, compensando le spese.
L'appellante censura la sentenza rilevando il vizio di motivazione, avendo il giudice erroneamente asserito l'inottemperanza a un'ordinanza istruttoria, invece regolarmente eseguita, nonché l'omessa pronuncia per non aver il primo giudice statuito sulle cartelle n.296 2011 0075265417 000e n. 296 2012 0094118419 000 escluse dallo "stralcio", ma regolarmente impugnate per prescrizione.
Si costituiva l'ADER eccependo la definitività delle cartelle per mancata opposizione nei termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
In via preliminare si conferma la cessata materia del contendere relativamente alle cartelle n. 296 2011
0035887492 000 per TARSU 2010, n. 296 2012 0059191154 000 per TARSU 2011, n.296 2012 0079294219
000, per TARSU 2011.
Dall'esame del fascicolo processuale emerge che l'appellante ha depositato in data 28.09.2023 e 29.09.2023 le ricevute PEC comprovanti l'avvenuta notifica del ricorso e l'ottemperanza all'ordinanza collegiale n.
1403/2023.
Risulta pertanto errata e meramente apparente la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui fonda la decisione su una presunta "mancata esecuzione" di detti adempimenti.
Relativamente alla eccezione di prescrizione quinquennale dei carichi ICI 2007 e 2008 dei crediti portati dalle cartelle n. 296 2011 0075265417 000 e n. 296 2012 0094118419 000, l'ADER sostiene che la mancata impugnazione delle stesse nei termini di 60 giorni le avrebbe rese definitive. Tale tesi è giuridicamente errata.
Come sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione (Sent. n. 23397/2016), la scadenza del termine per opporsi alla cartella di pagamento produce solo l'irretrattabilità del credito, ma non determina la conversione del termine di prescrizione breve (5 anni per i tributi locali ex art. 2948 n. 4 c.c.) in quello ordinario decennale.
Nel caso di specie le cartelle risultano notificate tra il 2012 e il 2013 e l'atto interruttivo successivo (intimazione di pagamento) è stato notificato solo il 21.11.2022.
Tra la notifica delle cartelle e quella dell'intimazione è ampiamente decorso il termine quinquennale senza che l'Agente della Riscossione abbia provato l'esistenza di ulteriori atti interruttivi intermedi. Il diritto alla riscossione deve pertanto dichiararsi estinto.
L'accoglimento del gravame comporta la riforma della statuizione sulle spese, che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza indicata in epigrafe, dichiara la prescrizione dei tributi ICI 2007 e 2008 e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati meglio indicati in epigrafe, confermando nel resto la sentenza impugnata anche relativamente alle spese del primo grado di giudizio.
Condannal'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento in favore di Ricorrente_1 delle spese del grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 1.000,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.