Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1230
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Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Vizio di motivazione per erronea asserita inottemperanza ad ordinanza istruttoria

    La Corte ha riscontrato la regolarità della notifica del ricorso e l'ottemperanza all'ordinanza istruttoria, ritenendo errata la motivazione della sentenza di primo grado basata su una presunta mancata esecuzione.

  • Accolto
    Omessa pronuncia sulle cartelle escluse dallo stralcio

    La Corte ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando la prescrizione dei tributi ICI 2007 e 2008, annullando gli atti impugnati.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale dei crediti ICI

    La Corte ha ritenuto giuridicamente errata la tesi dell'ADER secondo cui la mancata opposizione alle cartelle le renderebbe definitive, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione. Ha accertato la prescrizione quinquennale dei crediti ICI 2007 e 2008, poiché ampiamente decorso il termine senza prova di atti interruttivi intermedi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1230
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1230
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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