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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1199/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
AN AN, Relatore
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6013/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6013/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40
e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230002620918000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3172/2025 depositato il
30/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della CGT1G di Roma, Sezione 40, 3 maggio 2024, n. 6013), ha osservato quanto segue. <ricorrente_1 … ha proposto ricorso diretto a ottenere l'annullamento della cartella esattoriale n.09720230002620918000, emessa dall'agenzia delle entrate – riscossione, agente riscossione per la provincia di roma, recante il ruolo n.2023 250226 complessiva somma € 2.285,36 - cui 673,00 irpef omesso o carente versamento, 47,22 sanzione 49,35 interessi 19 21 926,00 64 98 €67,90
o carente versamento, € 27,40 interessi omesso o carente versamento, € 15,55 interessi omesso o carente versamento, 367,50 sanzione omesso o carente versamento, € 20/67 interessi sanzione omesso o carente versamento, e € 5,88 diritti di notifica.
A motivo del ricorso deduce la violazione e falsa applicazione art. 36 bis D.P.R. 600/1973 nonché l'assenza, apparenza, insufficienza della motivazione.
L'Ufficio, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 36 bis del d.P.R. 600/1973 fonda la pretesa su comunicazione di irregolarità relativa all'anno d'imposta 2019 predisposta in data 3 maggio 2022 con codice atto n. 09214412018, che contribuente non ha mai ricevuto, così come si evince anche dal cassetto fiscale.
Il ricorrente afferma che è infondato l'assunto circa il mancato versamento degli acconti dichiarati al rigo RN
38, pari ad € 3.988/00, del modello redditi 2020 per l'anno d'imposta 2019. Al contrario, i suddetti versamenti sono stati regolarmente eseguiti in data e 31/07/2019 e 30/11/2019.
Con riferimento a detti pagamenti produce le attestazioni di cui agli allegati 4 e 5.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate che sul motivo di ricorso fondato sull'omesso invio della comunicazione di irregolarità evidenzia che - come da atti che allega -, la comunicazione è stata regolarmente inviata e pervenuta alla conoscenza del ricorrente. Sul punto si osserva che con la cartella di pagamento n.
09720230002620918 è stato richiesto il pagamento complessivo di euro 2.279,48 a titolo di omessi versamenti con relativi interessi e sanzioni derivanti dal controllo automatizzato del modello unico presentato per l'anno d'imposta 2019. Con riferimento a tale controllo si rileva che la notifica della cartella veniva preceduta dall'invio, al ricorrente, della comunicazione (codice atto 09214412018) con la quale il contribuente veniva informato degli esiti della liquidazione automatizzata del modello presentato. La comunicazione n.
09214412018, riportante l'indicazione delle irregolarità riscontrate e il dettaglio delle somme dovute, veniva spedita con raccomandata n. 572689539929 tramite poste in data 18/05/2022 e recapitata dal portalettere in data 27/05/2022. Rileva infine la parte resistente che gli acconti versati risultano essere carenti poiché, in luogo della somma complessiva di € 3988,00 (così come dichiarata dalla parte), è stata versata esclusivamente la somma di € 2.389,00 così come risulta dai dati forniti dall'erario. Chiede il rigetto del ricorso on la condanna alle spese. […].
Il ricorso è infondato.
Non sussiste la dedotta violazione dell'art. 36 bis del d.P.R. 600/1973 avuto riguardo alla comunicazione di irregolarità notificata al ricorrente in data 27 maggio 2022 come ha provato parte resistente.
È stata iscritta a ruolo la somma complessiva, comprensiva di interessi, sanzioni e accessori di legge, di € 2.285,36 in ragione del parziale pagamento - quello attestato dal ricorrente - e inferiore a quanto complessivamente erano tenuto a corrispondere il contribuente pari a €. 3.988,00.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in euro 400,00 – somma comprensiva della maggiorazione di cui al comma 2-septies dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 oltre accessori di legge.
B) Propone ricorso in appello il sig. Ricorrente_1, nato il [...] a [...].
Non si trascrive il contenuto dell'appello a cagione delle controdeduzioni depositate dall'Agenzia delle entrate, che ha osservato quanto segue.
C) <
e 23 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, con il presente atto si costituisce nel giudizio prima indicato.
Con appello notificato in data 29.11.2024, il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso come in atti, impugnava la sentenza della Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma n. 6013/2024 dell'11.04.2024, depositata il 3.05.2024, con cui veniva rigettato il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. 09720230002620918000.
Con l'atto in questione, notificato in data 06.04.2023, questa Direzione Provinciale richiedeva il pagamento, per l'anno di imposta 2019, della complessiva somma pari ad € 2.285,36 (esclusi diritti di notifica pari ad
€ 5,88), di cui: […].
Avverso la cartella di pagamento de qua, il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso eccependo l'annullamento dell'atto per: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis D.P.R. 600/1973 – assenza, apparenza, insufficienza della motivazione.
Con la sentenza n. 6013/2024, la CGT1G di Roma, come accennato in premessa, aveva ritenuto infondato il ricorso e condannato parte ricorrente al pagamento delle spese di lite. […].
Tutto quanto premesso, l'Ufficio, con il presente atto, comunica a codesta Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, successivamente alla notifica del ricorso ed alla costituzione in giudizio del contribuente, e valutata la fondatezza delle eccezioni di parte, ha provveduto a convalidare il provvedimento di sgravio totale della cartella di pagamento n. 09720230002620918, sulla base della seguente motivazione
“rideterminazione delle somme dovute a seguito di liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del dpr n.600 del
1973. abbinato versamento del 31.07.2019”.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, si chiede a codesta onorevole Corte di giustizia tributaria che, in considerazione del disposto annullamento della cartella di pagamento oggetto di giudizio, venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto del riesame in autotutela posto in essere nonostante la sentenza favorevole all'Ufficio nel primo grado di giudizio>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
D) La richiesta di estinzione del giudizio (con compensazione delle spese) formulata dall'Agenzia delle entrate non può essere accolta perché l'odierno appellante (per ottenere ragione) ha dovuto proporre 2 ricorsi. In primo grado è stato condannato anche alle spese nonostante avesse documentato i versamenti effettuati.
Pertanto il ricorso in appello va accolto con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio, come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'Ente appellato al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 500,00 per il primo grado di giudizio ed in
€ 600,00, per il presente grado.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
AN AN, Relatore
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6013/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6013/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40
e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230002620918000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3172/2025 depositato il
30/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della CGT1G di Roma, Sezione 40, 3 maggio 2024, n. 6013), ha osservato quanto segue. <ricorrente_1 … ha proposto ricorso diretto a ottenere l'annullamento della cartella esattoriale n.09720230002620918000, emessa dall'agenzia delle entrate – riscossione, agente riscossione per la provincia di roma, recante il ruolo n.2023 250226 complessiva somma € 2.285,36 - cui 673,00 irpef omesso o carente versamento, 47,22 sanzione 49,35 interessi 19 21 926,00 64 98 €67,90
o carente versamento, € 27,40 interessi omesso o carente versamento, € 15,55 interessi omesso o carente versamento, 367,50 sanzione omesso o carente versamento, € 20/67 interessi sanzione omesso o carente versamento, e € 5,88 diritti di notifica.
A motivo del ricorso deduce la violazione e falsa applicazione art. 36 bis D.P.R. 600/1973 nonché l'assenza, apparenza, insufficienza della motivazione.
L'Ufficio, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 36 bis del d.P.R. 600/1973 fonda la pretesa su comunicazione di irregolarità relativa all'anno d'imposta 2019 predisposta in data 3 maggio 2022 con codice atto n. 09214412018, che contribuente non ha mai ricevuto, così come si evince anche dal cassetto fiscale.
Il ricorrente afferma che è infondato l'assunto circa il mancato versamento degli acconti dichiarati al rigo RN
38, pari ad € 3.988/00, del modello redditi 2020 per l'anno d'imposta 2019. Al contrario, i suddetti versamenti sono stati regolarmente eseguiti in data e 31/07/2019 e 30/11/2019.
Con riferimento a detti pagamenti produce le attestazioni di cui agli allegati 4 e 5.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate che sul motivo di ricorso fondato sull'omesso invio della comunicazione di irregolarità evidenzia che - come da atti che allega -, la comunicazione è stata regolarmente inviata e pervenuta alla conoscenza del ricorrente. Sul punto si osserva che con la cartella di pagamento n.
09720230002620918 è stato richiesto il pagamento complessivo di euro 2.279,48 a titolo di omessi versamenti con relativi interessi e sanzioni derivanti dal controllo automatizzato del modello unico presentato per l'anno d'imposta 2019. Con riferimento a tale controllo si rileva che la notifica della cartella veniva preceduta dall'invio, al ricorrente, della comunicazione (codice atto 09214412018) con la quale il contribuente veniva informato degli esiti della liquidazione automatizzata del modello presentato. La comunicazione n.
09214412018, riportante l'indicazione delle irregolarità riscontrate e il dettaglio delle somme dovute, veniva spedita con raccomandata n. 572689539929 tramite poste in data 18/05/2022 e recapitata dal portalettere in data 27/05/2022. Rileva infine la parte resistente che gli acconti versati risultano essere carenti poiché, in luogo della somma complessiva di € 3988,00 (così come dichiarata dalla parte), è stata versata esclusivamente la somma di € 2.389,00 così come risulta dai dati forniti dall'erario. Chiede il rigetto del ricorso on la condanna alle spese. […].
Il ricorso è infondato.
Non sussiste la dedotta violazione dell'art. 36 bis del d.P.R. 600/1973 avuto riguardo alla comunicazione di irregolarità notificata al ricorrente in data 27 maggio 2022 come ha provato parte resistente.
È stata iscritta a ruolo la somma complessiva, comprensiva di interessi, sanzioni e accessori di legge, di € 2.285,36 in ragione del parziale pagamento - quello attestato dal ricorrente - e inferiore a quanto complessivamente erano tenuto a corrispondere il contribuente pari a €. 3.988,00.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in euro 400,00 – somma comprensiva della maggiorazione di cui al comma 2-septies dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 oltre accessori di legge.
B) Propone ricorso in appello il sig. Ricorrente_1, nato il [...] a [...].
Non si trascrive il contenuto dell'appello a cagione delle controdeduzioni depositate dall'Agenzia delle entrate, che ha osservato quanto segue.
C) <
e 23 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, con il presente atto si costituisce nel giudizio prima indicato.
Con appello notificato in data 29.11.2024, il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso come in atti, impugnava la sentenza della Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma n. 6013/2024 dell'11.04.2024, depositata il 3.05.2024, con cui veniva rigettato il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. 09720230002620918000.
Con l'atto in questione, notificato in data 06.04.2023, questa Direzione Provinciale richiedeva il pagamento, per l'anno di imposta 2019, della complessiva somma pari ad € 2.285,36 (esclusi diritti di notifica pari ad
€ 5,88), di cui: […].
Avverso la cartella di pagamento de qua, il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso eccependo l'annullamento dell'atto per: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis D.P.R. 600/1973 – assenza, apparenza, insufficienza della motivazione.
Con la sentenza n. 6013/2024, la CGT1G di Roma, come accennato in premessa, aveva ritenuto infondato il ricorso e condannato parte ricorrente al pagamento delle spese di lite. […].
Tutto quanto premesso, l'Ufficio, con il presente atto, comunica a codesta Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, successivamente alla notifica del ricorso ed alla costituzione in giudizio del contribuente, e valutata la fondatezza delle eccezioni di parte, ha provveduto a convalidare il provvedimento di sgravio totale della cartella di pagamento n. 09720230002620918, sulla base della seguente motivazione
“rideterminazione delle somme dovute a seguito di liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del dpr n.600 del
1973. abbinato versamento del 31.07.2019”.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, si chiede a codesta onorevole Corte di giustizia tributaria che, in considerazione del disposto annullamento della cartella di pagamento oggetto di giudizio, venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto del riesame in autotutela posto in essere nonostante la sentenza favorevole all'Ufficio nel primo grado di giudizio>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
D) La richiesta di estinzione del giudizio (con compensazione delle spese) formulata dall'Agenzia delle entrate non può essere accolta perché l'odierno appellante (per ottenere ragione) ha dovuto proporre 2 ricorsi. In primo grado è stato condannato anche alle spese nonostante avesse documentato i versamenti effettuati.
Pertanto il ricorso in appello va accolto con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio, come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'Ente appellato al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 500,00 per il primo grado di giudizio ed in
€ 600,00, per il presente grado.