TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 205
TAR
Ordinanza collegiale 23 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 18 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione norme su accesso civico generalizzato

    Il Collegio ritiene fondata la censura, poiché l'accesso civico generalizzato non è sottoposto a limitazioni quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione. La trasparenza è una condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta.

  • Accolto
    Illegittimità del diniego basato sulla protezione dei dati personali e interessi economici

    Il Collegio accoglie la censura, ritenendo che la protezione dei dati personali e gli interessi economici possano legittimare il diniego solo se ciò è necessario per evitare una lesione concreta e non meramente potenziale. L'amministrazione non ha effettuato un adeguato bilanciamento e avrebbe dovuto consentire un accesso parziale ai sensi dell'art. 5 bis, comma 4, D.lgs. n. 33/2013.

  • Accolto
    Diritto di accesso generalizzato alla documentazione

    Accogliendo il ricorso, il Tribunale ordina all'Autorità di esibire la documentazione richiesta, riconoscendo implicitamente il diritto del ricorrente.

  • Accolto
    Obbligo di esibizione della documentazione

    Il Tribunale ordina all'Autorità di Sistema Portuale di esibire la documentazione richiesta nel termine di trenta giorni, accogliendo la domanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 205
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 205
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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