Ordinanza collegiale 23 ottobre 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00205/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00409/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 409 del 2025, proposto dal sig. IC NN in proprio e quale titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aristide Police, e Paul Simon Falzini, con domicilio digitale come da Registri Pec di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
nei confronti
AR S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- della nota dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio prot. n. 17637 dell'8 luglio 2025 recante " Diniego istanza di accesso civico ex art. 5 d.lgs. 33/2013 ” di cui all’istanza trasmessa a mezzo PEC in data 3 luglio 2025, assunta al prot. 17338E/2025 dell’Autorità in data 4 luglio 2025;
nonché per l'accertamento:
- del diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere, mediante tempestiva trasmissione, l'integrale documentazione richiesta con l'istanza presentata in data 3 luglio 2025, assunta al prot. 17338E/2025 dell'Autorità in data 4 luglio 2025, ai sensi degli artt. 5 e ss. del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- e per la conseguente condanna dell'Autorità all'esibizione della documentazione richiesta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa BE ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 31.07.2025 e depositato in data 4.08.2025, il ricorrente, in proprio e quale titolare dell’omonima impresa individuale, ha premesso, in fatto, una ricognizione dei rapporti fino a quel momento intercorsi con l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, conseguenti alla titolarità della concessione demaniale marittima n. 33/2021, rilasciata in data 22 dicembre 2021 ed in scadenza al 30.09.2025, avente ad oggetto l’uso di una superficie demaniale nel OR di Crotone, destinata alla realizzazione e gestione di impianto di carburanti a servizio della portualità.
1.1 In particolare, per quanto di interesse, il ricorrente ha evidenziato che:
- in data 25 marzo 2024 l’omonima ditta individuale veniva conferita nella Lubemar S.r.l. (“Lubemar”) a Socio Unico (100% quote iscritte al sig. IC NN Amministratore Unico) e, per tale ragione, in data 2 maggio 2024, richiedeva all’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio l’autorizzazione al subingresso ex art. 46 del Codice della Navigazione. Con provvedimento prot. n. 16088U/2025 del 20 giugno 2025 l'Autorità rigettava tale istanza;
- con nota del 24 febbraio 2025, prot. n. 5460U/2025, la predetta Autorità avviava un procedimento di decadenza della concessione, ai sensi dell’art. 47 lettere a), b) ed f) Codice Navigazione, a cagione dell’asserita inattività della concessionaria nella realizzazione dell’impianto di carburanti.
2. Considerata l’impossibilità, ritenuta a sé non imputabile, di avviare l’attività economica (stante la tardiva definizione, da parte del Ministero della Transizione Ecologica, del procedimento di caratterizzazione dell’area, concluso soltanto in data 15 luglio 2024), il ricorrente, in data 3 marzo 2025, presentava un’istanza di accesso civico, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, avente ad oggetto “ tutti gli atti e i documenti (comunque denominati) relativi alla/e concessione/i per impianto di carburanti a servizio della portualità nel Porto di Crotone ”.
Con nota prot. n. 6520U/2025 del 6 marzo 2025, l’Autorità negava l’accesso, motivando il diniego sulla base della prevalenza del diritto alla riservatezza dei terzi e della presunta genericità dell’istanza.
3. Successivamente, il ricorrente apprendeva che nell’area portuale di Crotone insistevano diverse concessioni per impianti di carburante a servizio della portualità, e precisamente:
- n. 1 in favore di CO AT AT (distributore API);
- n. 1 in favore di AR presso Banchina del Porto Nuovo (Molo Giunti);
- n. 2 in favore di AR presso Banchina del Porto Vecchio;
- n. 1 in favore di AU di OR (distributore Q8).
Apprendeva, inoltre, che la concessione presso il Molo Giunti, rilasciata alla AR, era stata oggetto di un provvedimento di revoca rispetto al quale pende ricorso giurisdizionale.
4. In data 3 luglio 2025, l’odierno ricorrente presentava, dunque, una nuova istanza di accesso (prot. 17338E/2025 del 4 luglio 2025), con la quale, tenuto conto della sopravvenuta conoscenza delle concessioni demaniali sopra elencate, aventi ad oggetto l’installazione di opere analoghe a quelle di riferimento della propria concessione (n. 33/2021, in scadenza al 30.09.2025), dichiarava un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscerne lo stato, anche al fine di valutare la presentazione di una nuova domanda per la realizzazione della propria attività economica, non ancora avviata (per fatto ritenuto a sé non imputabile).
Sulla scorta di tale dichiarato interesse, ai sensi dell’art. 3 comma 1 e 5 comma 2 D.lgs. n. 33/2013, il ricorrente reiterava la richiesta di prendere visione ed estrarre copia di « tutti gli atti e i documenti (comunque denominati) relativi alla/e concessione/i per impianto di carburanti a servizio della portualità nel Porto di Crotone e, tra gli altri, quelli relativi a:
(i) N. 1 CO AT AT (distributore API) Banchina Porto Nuovo;
(ii) N. 1 CARMAR presso Banchina del Proto Nuovo (Molo Giunti);
(iii) N. 2 concessioni CARMAR presso Banchina del Porto Vecchio; e
(iv) N. 1 AU di OR (distributore Q8).
5. Seguiva il provvedimento prot. n. 17637 dell’8 luglio 2025, con cui l'Autorità di Sistema Portuale rigettava l’istanza ostensiva sulla scorta delle considerazioni appresso sintetizzate:
- per effetto dell’art. 22 D.lgs. n. 97/2016, i provvedimenti finali relativi ad autorizzazioni e concessioni, ivi incluse le concessioni demaniali marittime, sarebbero stati esclusi dall’elenco dei provvedimenti amministrativi oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 23 D.lgs. n. 33/2013;
- poiché la concessione di un bene demaniale attribuisce al concessionario un vantaggio economico, l’amministrazione, nell’adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui al successivo art. 26 citato D.lgs., sarebbe tenuta a pubblicare esclusivamente gli atti relativi ai criteri ed alle modalità di assegnazione del bene nonché degli atti di carattere amministrativo generale adottati in attuazione di regolamenti o leggi che riguardano la concessione, restando esclusi dalla pubblicazione, ai sensi del comma 2 dell’art. 26, i singoli atti/negozi con cui viene assegnato il bene medesimo;
- per come ritenuto dal Garante della Privacy con il parere del 02.10.2019, n. 179, in tema di accesso civico sulle concessioni demaniali, l’istanza ostensiva dovrebbe essere rigettata laddove determina un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013.
6. Il ricorrente ha, dunque, impugnato il summenzionato provvedimento di diniego, affidando il gravame ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
- “I. Violazione e/o falsa degli artt. 2, 3, 5 e 5-bis d.lgs. n. 33/2013 –Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24, 97, 111 e 113 della Costituzione, dell’art. 6 C.E.D.U. e dell’art. 47 Carta di Nizza – Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa -Eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà, incoerenza, irragionevolezza, arbitrio e sviamento - Ingiustizia manifesta”;
Il diniego opposto dall’Autorità di Sistema Portuale si porrebbe in aperto contrasto con la ratio del cd. accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 comma 2 D.lgs. n. 33/2013, consistente nell’esigenza, espressamente indicata dal Legislatore, di garantire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, onde assicurare la massima trasparenza dell’attività amministrativa.
Le ragioni addotte dall’Autorità di Sistema Portuale a fondamento del diniego, laddove riferite agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23 e 26 D.lgs. n. 33/2013 nonché all’esigenza di tutelare i dati personali dei concessionari, sarebbero del tutto inconsistenti.
Ciò nella misura in cui l’istanza ostensiva in discussione, per un verso, avrebbe ad oggetto, ai sensi del comma 2 del citato art. 5, atti e documenti relativi alle concessioni demaniali in essere presso il Porto di Crotone, ulteriori e diversi rispetto a quelli assoggettati agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23 e 26 citato D.lgs.; per altro verso, tale istanza non riguarderebbe affatto i dati sensibili/personali dei concessionari (con conseguente inconferenza del richiamo al parere dell’Autorità Garante per la Privacy n. 179/2019) bensì, esclusivamente, elementi essenziali delle concessioni, quali la scadenza naturale dei titoli, l’ubicazione e l’estensione delle aree oggetto di concessione, nonché l’ammontare e la regolarità dei versamenti dei canoni concessori.
L’unico limite all’accesso civico generalizzato sarebbe costituito dall’esigenza di tutelare gli interessi giuridicamente rilevanti elencati dall'articolo 5-bis citato D.lgs. n. 33/2013, nella specie, non efficacemente opposti dall’Autorità di Sistema.
La circostanza che tale Autorità non sia più tenuta a pubblicare le concessioni di beni pubblici, secondo quanto previsto dall’art. 23 D.lgs. n. 33/2013, ante riforma del 2016, non escluderebbe la loro accessibilità, secondo quanto previsto dal secondo comma del citato art. 5 citato D.lgs., in assenza delle ipotesi di esclusione e dei limiti previsti dal successivo art. 5 bis.
7. Con ordinanza n. 675 del 23.10.2025, il Collegio, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., ha disposto, a cura di parte ricorrente, l’integrazione contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati – oltre alla Camar già evocata in giudizio - noti, per essere stati menzionati nell’istanza ostensiva (CO AT AT, gerente il distributore API presso Banchina Porto Nuovo, AU di Porto, gerente il distributore Q8).
8. L’incombente di cui sopra veniva adempiuto in data 3.11.2025.
9. Con memoria del 27.12.2025, l’Autorità di Sistema Portuale, sul finire dello scritto difensivo, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Ciò in quanto, in data 25.03.2024, l’impresa individuale IC NN, titolare della concessione demaniale n. 33/2021, è stata conferita nella Lubemar s.r.l. a socio unico, sicché soltanto tale ultima società potrebbe dirsi titolare di un interesse qualificato ad avere accesso agli atti e documenti indicati nell’istanza ostensiva.
9.1 Nel merito, l’Autorità di Sistema Portuale ha contestato la fondatezza del gravame mediante articolate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto.
In particolare, la difesa erariale ha rilevato l’erroneità dell’assunto ricorsuale secondo cui il sig. NN avrebbe chiesto l’ostensione di “ documenti e dati ”, avendo questi richiesto, invece, di prendere visione ed estrarre copia soltanto di “ atti e documenti ”, ritenuti estranei all’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 comma 2 D.lgs. n. 33/2013 (a norma del quale “ chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis ”).
Il tenore di tale istanza – siccome relativa agli atti – avrebbe imposto all’Autorità intimata di prendere posizione circa la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, dunque, del diritto ostensivo, inteso quale accesso civico semplice ai sensi del comma 1 del citato art. 5, con ciò legittimamente negandolo, stante l’intervenuta abrogazione della lettera a) dell’art. 23 D.lgs. n. 33/2013.
In ogni caso, la richiesta ostensiva, pur intesa ai sensi dell’art. 5 comma 2 D.lgs. n. 33/2013, sarebbe stata legittimamente denegata in quanto idonea a pregiudicare i dati personali oltre che degli interessi economici dei concessionari controinteressati.
10. Con memoria depositata il 30.01.2026, il ricorrente ha replicato all’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, evidenziando che, in tema di accesso civico generalizzato, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione , a prescindere dalla titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai dati e documenti oggetto di ostensione, per come invece previsto in tema di accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 e ss. L. n. 241/90. Il sig. NN sarebbe, quindi, pienamente legittimato a presentare l’istanza, a prescindere da qualsiasi modifica intervenuta all’interno dell’impresa.
La pretesa necessità, da parte dell’Autorità di Sistema, di riqualificare l’istanza da accesso civico generalizzato, ex art. 5 comma 2 D.lgs. n. 33/2013, in accesso semplice, ex art. 5 comma 1 citato D.lgs., con conseguenziale applicazione dei limiti di pubblicazione di cui all’art. 23 D.lgs. n. 33/2013, sarebbe priva di fondamento. Ciò nella misura in cui nei cd. “ documenti ”, a cui fa riferimento l’art. 5 comma 2 citato D.lgs. ed ha cui ha fatto riferimento il ricorrente in sede di formulazione dell’avversata istanza ostensiva, si intenderebbero ricompresi, trattandosi di una nozione giuridica omnia-comprensiva, anche gli atti di concessione, che rappresentano la formalizzazione dell’attività negoziale.
Quanto alla pretesa esigenza di tutelare gli interessi economici dei controinteressati - i quali non hanno inteso costituirsi in giudizio per difendere siffatti pretesi interessi, benché ritualmente evocati - il ricorrente ha dedotto l’estrema genericità di siffatta obiezione, come tale inidonea a comprimere le esigenze di massima trasparenza dell’ agere pubblico che l’accesso civico generalizzato tende a tutelare.
L’Autorità si sarebbe sottratta ad ogni forma di indagine e bilanciamento opponendo un rifiuto generico, aprioristico e immotivato, senza specificare quali dati contenuti nella documentazione richiesta sarebbero sensibili ovvero economicamente rilevanti, né avrebbe spiegato perché la loro divulgazione arrecherebbe un danno effettivo e attuale ai concessionari.
Invero, gli atti e documenti richiesti, attinenti la durata delle concessioni in essere, l’estensione dell’area demaniale occupata, l’ammontare del canone e la regolarità dei pagamenti non costituirebbero segreti commerciali o dati personali sensibili, rappresentando piuttosto elementi essenziali della gestione di un bene pubblico, la cui conoscenza sarebbe fondamentale per consentire quel “ controllo diffuso ” che è promosso dalle disposizioni in tema di accesso civico ex D.lgs. n. 33/2013.
Senza contare che, in applicazione dell’art. 5 bis comma 4 D.lgs. n. 33/2013, l’Autorità, ravvisata la presenza di dati effettivamente meritevoli di tutela, avrebbe dovuto consentire un accesso parziale, oscurando le sole informazioni riservate, e non già rigettare l’istanza in toto .
11. In occasione della camera di consiglio dell’11.02.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
12. L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse – e, più a monte, per carenza di legittimazione ad agire – si appalesa infondata.
Ciò se solo si considera che in tema di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli artt. 22 e ss. L. n. 241/90, l’ostensione deve essere garantita esclusivamente in favore dei cd. " interessati " - ovvero « tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso » - i quali, infatti, hanno, l’onere di motivare la relativa richiesta, onde consentire alla p.a. di accertare la sussistenza di siffatta situazione giuridicamente rilevante (art. 25 comma 2 L. n. 241/90).
Viceversa, per come espressamente ed inequivocabilmente previsto dal Legislatore, l’istituto dell’accesso civico di cui al D.lgs. n. 33/2013, nelle due forme in cui lo stesso si articola – cd. accesso semplice, ex art. 5 comma 1 citato D.lgs., quale presa visione dei documenti, informazioni o dati che la p.a. è obbligata a pubblicare, ai sensi degli artt. 13 e ss. citato D.lgs., nei propri siti istituzionali e cd. accesso generalizzato, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione , ex art. 5 comma 2 citato D.lgs. – « non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente », ed infatti il relativo esercizio « non richiede motivazione » (così all’art. 5 comma 3 D.lgs. n. 33/2013).
Ed invero, per come espressamente previsto dall’art. 3 comma 1 D.lgs. n. 33/2013, « Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7».
Tale indiscriminata legittimazione soggettiva – “ chiunque ” - è evidentemente correlata alla ratio dell’istituto, consistente nell’esigenza di assicurare la massima trasparenza dell’azione amministrativa « intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche» (così art. 1 comma 1 D.lgs. n. 33/2013) oltre che di « promuovere la partecipazione al dibattito pubblico » (così art. 5 comma 2 D.lgs. n. 33/2013).
Ciò nella misura in cui la trasparenza « nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino» (così art. 1 comma 2 D.lgs. n. 33/2013).
12.1 Ne discende la piena legittimazione del sig. IC NN alla presentazione dell’istanza ostensiva in contestazione - il quale, peraltro, l’ha formulata in proprio, oltre che quale titolare dell’omonima impresa individuale - con conseguente ammissibilità, in punto di interesse a ricorrere, dell’odierno gravame.
13. La circostanza che il sig. NN, in sede di richiesta avanzata in data 3.07.2025, abbia inteso specificare l’interesse ostensivo - evidenziando la propria posizione di concessionario di un’area demaniale, sita nel OR di Crotone e destinata alla realizzazione di un impianto di carburanti, così da essere “interessato” a conoscere lo stato attuale delle analoghe concessioni rilasciate presso il medesimo OR – non può dirsi condizionare, a monte, la relativa legittimazione all’accesso, siccome attribuita dal Legislatore a “ chiunque ”, rilevando piuttosto sul piano della fondatezza dell’istanza ostensiva, avuto specifico riguardo all’apprezzamento degli eventuali interessi antagonisti, giuridicamente rilevanti, i quali, secondo quanto previsto dagli artt. 5 comma 2 e 5 bis D.lgs. n. 33/2013, costituiscono un limite all’esercizio dell’accesso civico.
14. Le superiori considerazioni consentono di apprezzare anche la fondatezza delle censure articolate avverso il provvedimento di diniego in contestazione.
15. Innanzitutto, per come dedotto in ricorso, la motivazione resa dall’Autorità di Sistema Portuale a sostegno del diniego di accesso - secondo cui le concessioni demaniali non possono essere oggetto di pubblicazione, ai sensi degli artt. 23 e 26 D.lgs. n. 33/2013 – risulta disallineata rispetto all’inequivoca tipologia di accesso azionata dal ricorrente.
Quest’ultimo, infatti, anche in forza del richiamo contenuto nell’istanza del 3.07.2025, all’art. 5 comma 2 D.lgs. n. 33/2013, quale avente l’obiettivo di garantire “ forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche” (cfr. istanza in atti), ha chiesto di prendere visione ed estrarre copia, quale accesso civico generalizzato, di tutti gli atti e documenti (comunque denominati) riguardanti le concessioni demaniali rilasciate nell’ambito del OR di Crotone per la realizzazione di impianti di carburante e ciò a prescindere dall’eventuale – ed invero non prevista – pubblicazione di tali concessioni sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale.
Né è possibile ritenere, per come dedotto dalla difesa erariale, che l’Autorità sia stata fuorviata dal riferimento, operato dall’interessato, ai termini atti e documenti in luogo di dati e documenti , termini, questi ultimi, utilizzati dal Legislatore all’art. 5 comma 2 citato D.lgs.
Ed invero la nozione giuridica di documento è certamente ampia e ricomprende, in un rapOR di genus a species , anche gli atti richiesti dal ricorrente, sempre ai sensi del citato comma 2 dell’art. 5 D.lgs. n. 33/2013.
16. Quanto, invece, agli interessi antagonisti, giuridicamente rilevanti, i quali, secondo quanto previsto dagli artt. 5 comma 2 e 5 bis comma 2 D.lgs. n. 33/2013, costituiscono un limite all’esercizio dell’accesso civico, coglie nel segno anche la censura secondo cui la protezione dei dati personali contenuti nella documentazione richiesta ed afferente le concessioni demaniali rilasciate in favore degli odierni controinteressati - CO AT AT; Camar e AU di OR – non avrebbe potuto tout court essere legittimamente opposta a sostegno del contestato diniego.
Ed invero, in linea generale, gli interessi privati, giuridicamente rilevanti, elencati al secondo comma dell’art. 5-bis D.lgs. n. 33/2013 (a. l a protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia ; b. la libertà e la segretezza della corrispondenza ; c. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali ) possono legittimare il rigetto dell’istanza di accesso civico soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per evitare una lesione concreta, e non già meramente potenziale ed eventuale, degli stessi.
Nel caso in esame, l’Autorità di Sistema Portuale si è limitata ad opporre la generica esigenza di tutelare i dati personali che avrebbero potuto essere disvelati dall’ostensione degli atti e documenti richiesti, così sottraendosi all’onere di effettuare una ponderata valutazione – di cui avrebbe dovuto dare conto, mediante la predisposizione di un adeguato corredo motivazionale - circa l’effettiva esigenza di denegare totalmente l’accesso quale unico rimedio necessario per evitare la diffusione di tali, non meglio precisati, dati personali.
17. Senza contare che, per come parimenti dedotto dall’istante, l’Autorità di Sistema, all’evidente scopo di non frustrare la ratio legis sottesa all’istituto dell’accesso civico generalizzato, ben avrebbe potuto, comunque, assicurare l’accesso agli atti e documenti richiesti omissando i dati personali eventualmente in rilievo.
Ciò in applicazione della disposizione normativa di cui all’art. 5 bis comma 4 D.lgs. n. 33/2013 secondo cui « Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti».
18. Analoghe considerazioni valgono in ordine ai pretesi interessi economici/commerciali prevalenti, ritenuti ostativi all’accesso civico generalizzato ex art. 5 comma 2 D.lgs. n. 33/2013, da parte dell’Autorità di Sistema, ma soltanto nell’odierna sede giurisdizionale, non essendovi menzione degli stessi nel corpo della motivazione posta a base del provvedimento impugnato.
Ebbene, anche in questo caso, trattasi di un’opposizione del tutto generica, siccome priva dell’indicazione di quali sarebbero siffatti interessi economici/commerciali oggetto di tutela e, soprattutto, quali pregiudizi concreti – e non meramente potenziali ed astratti - tali interessi patirebbero, al punto da necessitare – è necessario, recita l’art. 5 comma 2 bis D.lgs. n. 33/2013- il diniego dell’istanza ostensiva avanzata dal ricorrente.
Il diniego in questione determina, dunque, per come dedotto in ricorso, un indebito sacrificio dell’esigenza di assicurare forme diffuse di controllo non soltanto sul perseguimento delle funzioni istituzionali ma anche, per quanto di interesse, sull'utilizzo delle risorse pubbliche, di qualunque natura esse siano, ivi inclusi i beni demaniali.
Quanto sopra in coerenza con quel condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui, proprio al fine di non vanificare la ratio legis sottesa all’accesso civico generalizzato “ il pregiudizio idoneo a limitare l'accesso deve essere concreto, quindi, deve sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso e il pregiudizio. L'Amministrazione, in altre parole, non può limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, ma dovrà indicare chiaramente quale — tra gli interessi elencati all'art. 5, commi 1 e 2 — viene pregiudicato; dimostrare che il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente dalla disclosure dell'informazione richiesta; dimostrare che il pregiudizio conseguente alla disclosure è un evento altamente probabile, e non soltanto possibile ” (così T.A.R. Roma Lazio sez. II, 25/11/2024, n. 21109; cfr. anche T.A.R. Catania Sicilia sez. III, 13/06/2024, n. 2194; Consiglio di Stato sez. III, 5/08/2024, n. 6958).
19. In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto, con conseguente annullamento della nota dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio prot. n. 17637 dell'8 luglio 2025 recante "Diniego istanza di accesso civico ex art. 5 d.lgs. 33/2013” di cui all’istanza trasmessa a mezzo PEC in data 3 luglio 2025, assunta al prot. 17338E/2025 dell’Autorità in data 4 luglio 2025.
Va, dunque, ordinato all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio di esibire in favore del ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, tutti gli atti e i documenti (comunque denominati) relativi alle concessioni per impianto di carburanti a servizio della portualità nel Porto di Crotone e, tra gli altri, quelli relativi alle concessioni rilasciate in favore di CO AT AT (distributore API) presso Banchina del Porto Nuovo; CARMAR presso Banchina del Porto Nuovo (Molo Giunti); CARMAR presso Banchina del Porto Vecchio e AU di OR (distributore Q8), fatti salvi gli accorgimenti che riterrà necessari per la tutela dei dati personali dei soggetti ivi eventualmente menzionati nonché la corresponsione del costo di riproduzione.
20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione.
Per l’effetto:
- annulla la nota dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio prot. n. 17637 dell'8 luglio 2025 recante "Diniego istanza di accesso civico ex art. 5 d.lgs. 33/2013” di cui all’istanza trasmessa a mezzo PEC in data 3 luglio 2025, assunta al prot. 17338E/2025 dell’Autorità in data 4 luglio 2025;
- ordina all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio di esibire in favore del ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, tutti gli atti e i documenti (comunque denominati) relativi alle concessioni per impianto di carburanti a servizio della portualità nel Porto di Crotone e, tra gli altri, quelli relativi alle concessioni rilasciate in favore di CO AT AT (distributore API) presso Banchina Porto Nuovo; CARMAR presso Banchina del Porto Nuovo (Molo Giunti); CARMAR presso Banchina del Porto Vecchio e AU di OR (distributore Q8), fatti salvi gli accorgimenti che riterrà necessari per la tutela dei dati personali dei soggetti ivi eventualmente menzionati.
Condanna l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 1.000,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA TI, Presidente
BE ZZ, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE ZZ | NA TI |
IL SEGRETARIO