CA
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/10/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa OL RI - Presidente rel. dott. Prencipe Michele - Consigliere dott.ssa Manzionna Emma - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 489/2024, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv.to MONTERISI Domenico, ed elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio dell'avv.to in Barletta
APPELLANTI avverso la sentenza n.2433/2023 del Tribunale di Foggia, pubblicata in data 09.10.2023, resa nel procedimento n.1313/2021
CONTRO
(C.F.: ), RI NN (C.F.: , RI Controparte_1 CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4
RI GIOVNN (C.F.: ), rappresentati e Pt_3 CodiceFiscale_5 Pt_4 CodiceFiscale_6 difesi dall'avv.to PIAZZOLLA Savino, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to in
GH di IA
APPELLATI
All'udienza collegiale del 07.10.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, CP_2 Controparte_1 CP_3
e , per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_4
A. Accertare la proprietà dell'immobile in capo all'attore, per tutte le causali di cui al libello introduttivo, nonché la detenzione sine titulo dei convenuti e per l'effetto, ai sensi dell'art. 948
c.c., condannare ed ordinare a questi il rilascio della porzione di fondo, descritto in narrativa, in favore degli attori, sgombero da alberi, recinzione e quant'altro ivi impiantato o apposto;
B. In subordine, accertare il confine tra i fondi, ai sensi dell'art. 950 c.c. e condannare ed ordinare ai convenuti il rilascio della porzione di fondo, descritto in narrativa, in favore degli attori, sgombero da alberi, recinzione e quant'altro ivi impiantato o apposto;
C. Condannare i convenuti al risarcimento del danno, nella misura indicata in narrativa;
D. Condannare i convenuti al pagamento di spese e compensi di causa.
A sostegno delle proprie domande, gli attori deducevano:
- di essere proprietari del fondo sito in agro di Santa GH di IA e riportato al Catasto
Terreni al foglio 11 p.lle 37, 38 e 745;
- che i convenuti , e erano enfiteuti e unici possessori Controparte_1 Pt_3 CP_4 CP_3 di un fondo rustico limitrofo censito al Catasto Terreni al foglio 11 p.lle 941, 1085, 36, 746,
939 giusta compravendita del 06.03.2020 a rogito del Notaio;
Persona_1
- che quest'ultimo fondo, prima della suddetta compravendita, era privo di recinzione, incolto ed usato come discarica abusiva da parte di terzi;
- che in data 10.08.2021 i convenuti recintarono il proprio fondo, piantando alberi (e successivamente apponendo un cancello), inglobando parte del fondo confinante, di proprietà degli attori, per una superficie di circa 220 mq;
- che inutili erano risultati i tentativi stragiudiziali al fine di ottenere la restituzione della parte di fondo occupato;
- che in seguito all'occupazione del fondo, gli attori avevano subito una perdita patrimoniale.
Con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale depositata in data 14.06.2021, si costituivano , , i quali, Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 preliminarmente eccepivano la nullità della citazione ex art 164 co. 4 c.p.c., e nel merito chiedevano il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto. Con domanda riconvenzionale, chiedevano, nel caso di accoglimento della domanda principale, di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1158 c.c. e 1146 c.c. l'intervenuta usucapione, e dunque la loro proprietà, sulla eventuale area recintata, nonché, in via subordinata, di condannare gli attori al pagamento di una indennità nella misura di cui all'art. 1150 c.c. o in via gradata ex art. 936 c.c.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c., all'udienza del 05.06.2023, precisate le conclusioni, il
Tribunale, riservava la causa per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n.2433/2023 pubblicata in data 09.10.2023, il Tribunale di Foggia così disponeva:
- “rigetta le domande attoree ex art. 948 e 950 c.c.;
- dichiara assorbite le ulteriori domande proposte;
- condanna gli attori, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore di parte convenuta liquidate in € 4.237,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta per legge.” Il Tribunale, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, rigettava la domanda attorea per non aver fornito, gli attori, la prova dell'acquisto della proprietà del terreno oggetto di causa.
Nello specifico il primo Giudicante evidenziava come, dalla documentazione in atti, era possibile ricavare che gli attori non avessero acquistato il diritto di proprietà sui terreni riportati al Catasto
Terreni al foglio 11 p.lle 37,38,745, ma solo il diritto di enfiteusi.
Pertanto, stante la mancata prova del diritto di proprietà sui beni oggetto del giudizio, l'azione di rivendicazione doveva esser rigettata, come anche quella di regolamento di confini ex art. 950 c.c. proposta in via subordinata dagli attori. Sulla base di ciò, il Tribunale riteneva assorbite l'ulteriore domanda risarcitoria proposta da parte attrice, nonché la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
Con atto di citazione notificato in data 05.04.2023 i coniugi e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendo:
[...]
1) “dichiarare la nullità della sentenza n. 2433/2023 del Tribunale di Foggia, per violazione dell'art. 101, comma secondo, C.P.C., con ogni conseguenziale provvedimento;
2) dichiarare e legittimati a promuovere l'azione di Parte_1 Parte_2 rivendica ex art. 948 c.c. e, in subordine, quella di regolamento di confini ex art. 950 c.c., promossa con l'atto di citazione introduttivo del giudizio e conseguentemente accogliere le conclusioni come rassegnate nel suddetto atto di citazione e nei successivi atti difensivi e, quindi: a) accertare il diritto di enfiteusi degli attori-odierni appellanti sul fondo rustico in Agro di GH di IA alla C.da Quarto, censito in Catasto Terreni al foglio 11, part. 37, part.
38 e part. 745, per tutte le causali di cui al libello introduttivo, nonché la detenzione sine titulo dei convenuti-odierni appellati, di porzione del medesimo, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 948
c.c., condannare ed ordinare a questi il rilascio della porzione occupata, descritta in narrativa, in favore degli attori-odierni appellanti, sgombera da alberi, recinzione e quant'altro ivi impiantato o apposto;
b) in subordine, accertare il confine tra i fondi, ai sensi dell'art. 950 c.c.
e condannare ed ordinare ai convenuti-odierni appellati il rilascio della porzione di fondo, descritta in narrativa, in favore degli attori, sgombera da alberi, recinzione e quant'altro ivi impiantato o apposto;
3) condannare i convenuti-odierni appellati al risarcimento del danno, nella misura indicata nella narrativa dell'atto di citazione, nonché al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.07.2024 si sono costituiti
[...]
, , chiedendo, previa inammissibilità ex art. CP_1 CP_3 CP_2 CP_4
345 c.p.c., il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In via subordinata hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in via riconvenzionale nel giudizio di primo grado;
con vittoria di spese e competenze di giudizio di distrarre in favore del loro difensore dichiaratosi antistatario. All'udienza collegiale del 07.10.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 101 co.2 c.p.c. per aver il Tribunale sollevato d'ufficio, con una pronuncia “a sorpresa”, il difetto di legittimazione attiva. A giudizio degli appellanti, il Tribunale rilevando d'ufficio il difetto di legittimazione attiva, avrebbe dovuto ugualmente garantire il contraddittorio e il diritto di difesa.
Con il secondo motivo di appello gli appellanti lamentano la violazione e/o falsa interpretazione degli artt. 948 e 950 c.c. A giudizio degli appellanti, il Tribunale aveva errato nel ritenere che la legittimazione a promuovere azioni petitorie spettasse solo ai proprietari e non anche agli enfiteuti, essendo il diritto di questi ultimi assimilabile a quello del proprietario.
Con il terzo motivo di appello, consequenziale all'accoglimento dei primi due, gli appellanti censurano la sentenza impugnata affermando la fondatezza delle azioni proposte nel giudizio di primo grado.
La domanda così come proposta è infondata e non merita accoglimento.
È utile rammentare che l'enfiteusi, cui è pacificamente assimilato il c.d. livello (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n.30823 del 06.11.2023), disciplinato dagli artt. 957-977 c.c., è un diritto reale di godimento su un bene altrui che attribuisce all'enfiteuta poteri analoghi a quelli del proprietario, con l'obbligo, tuttavia, di migliorare il fondo e di corrispondere un canone periodico al concedente.
L'enfiteuta, pertanto, ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo. Inoltre, può disporre del suo diritto trasferendolo ad altri.
L'enfiteuta, tuttavia, può tramutare il suo diritto in quello di proprietà attraverso l'istituto dell'affrancazione. Quest'ultimo, difatti, è il diritto di acquisto della proprietà del fondo da parte dell'enfiteuta mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte il canone annuo (art. 971
c.c.). Il diritto di affrancazione è un diritto potestativo dell'enfiteuta: il concedente difatti non può rifiutarsi di prestare il proprio consenso, ma è anche vero l'inverso, ossia che il concedente non può obbligare il livellario ad affrancare se quest'ultimo intende pagare il canone annuo.
Pur estremamente similare, tuttavia, l'enfiteusi differisce dalla proprietà in quanto, mentre quest'ultimo è un diritto assoluto e imprescrittibile, l'enfiteusi è un diritto temporaneo di godimento, suscettibile di prescrizione.
A tal proposito, va richiamato e condiviso l'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza (Cass. civ., Sez. 2, n.4231 del 15.11.1976), secondo il quale, “tanto sotto il vigore dell'abrogato Codice civile del 1865 che sotto quello del Codice civile vigente, l'enfiteusi si configura come un diritto reale di godimento a favore del concessionario o utilista sul fondo che rimane di proprietà del concedente, che si usa denominare titolare del dominio diretto. Pertanto, mentre è possibile (art. 970 cod. civ.) la prescrizione per non uso del diritto del concessionario, il dominio diretto è imprescrittibile. La proprietà, naturalmente, può essere acquistata da chiunque con il possesso ad usucapionem protratto per il termine di legge, ma l'enfiteuta, proprio perché il suo possesso corrisponde all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui, non può - per il preciso disposto dell'art 1164 cod. civ. vigente e dell'art.
2116 del cod. civ. abrogato- usucapire la proprietà se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario”.
Il principio della diversa e radicale natura dei due istituti è stato recentemente riaffermato da Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 14558 del 30/05/2025 (Rv. 675375 - 01) che ha specificato che “L'enfiteusi è un diritto reale di godimento a favore dell'utilista sul fondo la cui proprietà rimane in capo al concedente, titolare del dominio diretto, come tale imprescrittibile, salvo l'acquisto per effetto del possesso "ad usucapionem"”, rispetto al quale l'interversione deve derivare da una causa proveniente da un terzo o in forza di espressa opposizione dell'utilista contro il diritto del proprietario.
Orbene, fatte queste considerazioni, nel caso di specie, gli attori/odierni appellanti hanno promosso azione di rivendica (art. 948 c.p.c.) nonché azione di regolamento di confine (art. 950 c.p.c.) del terreno oggetto di causa in qualità non di proprietari ma bensì di enfiteuti, deducendo di poter esperire ugualmente tale azione avendo le stesse prerogative del proprietario, comprese quelle volte alla tutela in via giudiziaria del fondo oggetto del diritto reale di godimento.
Come ben noto, le azioni petitorie (artt. 948 -951 c.c.) sono quelle azioni esercitabili nei confronti di chiunque contesti la titolarità del diritto di proprietà, ovvero ad incidere sul suo contenuto.
Nello specifico, l'azione di rivendicazione tendendo al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore e al conseguimento del possesso sottrattogli contro la sua volontà, esige necessariamente la prova della proprietà della cosa da parte dell'attore e del possesso di essa da parte del convenuto.
A tal fine non sarà sufficiente provare in giudizio il proprio atto di compravendita, potendo lo stesso dante causa non essere proprietario, bensì si dovrà provare un acquisto a titolo originario (probatio diabolica), che normalmente implicherà la prova di un proprio possesso ovvero del cumulo del possesso dei vari danti ed aventi causa fino a raggiungere il termine dell'usucapione ventennale:
l'attore, infatti, per provare di essere proprietario, deve dimostrare anche che il suo dante causa era effettivo titolare del bene, dovendosi così risalire la catena degli acquisti sino a raggiungere la dimostrazione di un acquisto a titolo originario da parte di un dante causa remoto, ovvero dimostrare l'intervenuta usucapione del bene stesso, attraverso il cumulo di successivi possessi “uti dominus”.
L'azione di regolamento di confini, invece, presuppone l'incertezza del confine tra due fondi: si ha dunque un “conflitto tra fondi” e non un “conflitto di titoli”. L'azione è quindi volta ad accertare giudizialmente il confine tra due fondi contigui ed, eventualmente, ad ottenere la condanna alla restituzione della striscia di terra che dovesse risultare posseduta da chi non ne è proprietario.
Da sottolineare è l'imprescrittibilità delle azioni petitorie (salvo l'acquisto per usucapione che terzi possono aver maturato) alla stregua del diritto di proprietà, caratteristica questa che, come già evidenziato precedentemente, la differisce dall'enfiteusi. Naturale conseguenza è quindi la proponibilità di tali azioni unicamente da parte del titolare della proprietà del bene e non chi detiene sullo stesso altro diritto reale.
Alla luce di tali premesse, nel caso di specie, concordemente con quanto ritenuto dal Tribunale, non ricorrono i presupposti per l'esperimento né dell'azione di rivendicazione di cui all'art. 948 c.c. né di quella di regolamento di confini di cui all'art. 950 c.c., non essendo gli appellanti proprietari del fondo oggetto di causa, bensì titolari del diritto di enfiteusi. Dalla documentazione prodotta in atti (atto di compravendita del 03.11.2020 a rogito del Notaio dott.ssa e relazione notarile), gli Persona_2 appellanti hanno acquistato solo il diritto di enfiteusi, che, nonostante l'ampiezza dei poteri ad essi spettanti, differisce, come già evidenziato, dal diritto di proprietà, consentendo agli stessi di avere il solo godimento materiale del bene.
Pertanto, la domanda così come proposta non può esser accolta e va rigettata, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (II scaglione – valori medi) nella misura di 1.923,00= oltre accessori come per legge.
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co.1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_2 [...]
e avverso la sentenza n.2433/2023 pubblicata in CP_1 CP_3 Controparte_4 data 09.10.2023 del Tribunale di Foggia, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti alla rifusione in favore degli appellati delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro 1.923,00 = oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CAP come per legge;
- da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.1 – quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7.10.2025
Il Presidente rel.
RI OL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa OL RI - Presidente rel. dott. Prencipe Michele - Consigliere dott.ssa Manzionna Emma - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 489/2024, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv.to MONTERISI Domenico, ed elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio dell'avv.to in Barletta
APPELLANTI avverso la sentenza n.2433/2023 del Tribunale di Foggia, pubblicata in data 09.10.2023, resa nel procedimento n.1313/2021
CONTRO
(C.F.: ), RI NN (C.F.: , RI Controparte_1 CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4
RI GIOVNN (C.F.: ), rappresentati e Pt_3 CodiceFiscale_5 Pt_4 CodiceFiscale_6 difesi dall'avv.to PIAZZOLLA Savino, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to in
GH di IA
APPELLATI
All'udienza collegiale del 07.10.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, CP_2 Controparte_1 CP_3
e , per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_4
A. Accertare la proprietà dell'immobile in capo all'attore, per tutte le causali di cui al libello introduttivo, nonché la detenzione sine titulo dei convenuti e per l'effetto, ai sensi dell'art. 948
c.c., condannare ed ordinare a questi il rilascio della porzione di fondo, descritto in narrativa, in favore degli attori, sgombero da alberi, recinzione e quant'altro ivi impiantato o apposto;
B. In subordine, accertare il confine tra i fondi, ai sensi dell'art. 950 c.c. e condannare ed ordinare ai convenuti il rilascio della porzione di fondo, descritto in narrativa, in favore degli attori, sgombero da alberi, recinzione e quant'altro ivi impiantato o apposto;
C. Condannare i convenuti al risarcimento del danno, nella misura indicata in narrativa;
D. Condannare i convenuti al pagamento di spese e compensi di causa.
A sostegno delle proprie domande, gli attori deducevano:
- di essere proprietari del fondo sito in agro di Santa GH di IA e riportato al Catasto
Terreni al foglio 11 p.lle 37, 38 e 745;
- che i convenuti , e erano enfiteuti e unici possessori Controparte_1 Pt_3 CP_4 CP_3 di un fondo rustico limitrofo censito al Catasto Terreni al foglio 11 p.lle 941, 1085, 36, 746,
939 giusta compravendita del 06.03.2020 a rogito del Notaio;
Persona_1
- che quest'ultimo fondo, prima della suddetta compravendita, era privo di recinzione, incolto ed usato come discarica abusiva da parte di terzi;
- che in data 10.08.2021 i convenuti recintarono il proprio fondo, piantando alberi (e successivamente apponendo un cancello), inglobando parte del fondo confinante, di proprietà degli attori, per una superficie di circa 220 mq;
- che inutili erano risultati i tentativi stragiudiziali al fine di ottenere la restituzione della parte di fondo occupato;
- che in seguito all'occupazione del fondo, gli attori avevano subito una perdita patrimoniale.
Con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale depositata in data 14.06.2021, si costituivano , , i quali, Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 preliminarmente eccepivano la nullità della citazione ex art 164 co. 4 c.p.c., e nel merito chiedevano il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto. Con domanda riconvenzionale, chiedevano, nel caso di accoglimento della domanda principale, di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1158 c.c. e 1146 c.c. l'intervenuta usucapione, e dunque la loro proprietà, sulla eventuale area recintata, nonché, in via subordinata, di condannare gli attori al pagamento di una indennità nella misura di cui all'art. 1150 c.c. o in via gradata ex art. 936 c.c.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c., all'udienza del 05.06.2023, precisate le conclusioni, il
Tribunale, riservava la causa per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n.2433/2023 pubblicata in data 09.10.2023, il Tribunale di Foggia così disponeva:
- “rigetta le domande attoree ex art. 948 e 950 c.c.;
- dichiara assorbite le ulteriori domande proposte;
- condanna gli attori, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore di parte convenuta liquidate in € 4.237,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta per legge.” Il Tribunale, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, rigettava la domanda attorea per non aver fornito, gli attori, la prova dell'acquisto della proprietà del terreno oggetto di causa.
Nello specifico il primo Giudicante evidenziava come, dalla documentazione in atti, era possibile ricavare che gli attori non avessero acquistato il diritto di proprietà sui terreni riportati al Catasto
Terreni al foglio 11 p.lle 37,38,745, ma solo il diritto di enfiteusi.
Pertanto, stante la mancata prova del diritto di proprietà sui beni oggetto del giudizio, l'azione di rivendicazione doveva esser rigettata, come anche quella di regolamento di confini ex art. 950 c.c. proposta in via subordinata dagli attori. Sulla base di ciò, il Tribunale riteneva assorbite l'ulteriore domanda risarcitoria proposta da parte attrice, nonché la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
Con atto di citazione notificato in data 05.04.2023 i coniugi e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendo:
[...]
1) “dichiarare la nullità della sentenza n. 2433/2023 del Tribunale di Foggia, per violazione dell'art. 101, comma secondo, C.P.C., con ogni conseguenziale provvedimento;
2) dichiarare e legittimati a promuovere l'azione di Parte_1 Parte_2 rivendica ex art. 948 c.c. e, in subordine, quella di regolamento di confini ex art. 950 c.c., promossa con l'atto di citazione introduttivo del giudizio e conseguentemente accogliere le conclusioni come rassegnate nel suddetto atto di citazione e nei successivi atti difensivi e, quindi: a) accertare il diritto di enfiteusi degli attori-odierni appellanti sul fondo rustico in Agro di GH di IA alla C.da Quarto, censito in Catasto Terreni al foglio 11, part. 37, part.
38 e part. 745, per tutte le causali di cui al libello introduttivo, nonché la detenzione sine titulo dei convenuti-odierni appellati, di porzione del medesimo, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 948
c.c., condannare ed ordinare a questi il rilascio della porzione occupata, descritta in narrativa, in favore degli attori-odierni appellanti, sgombera da alberi, recinzione e quant'altro ivi impiantato o apposto;
b) in subordine, accertare il confine tra i fondi, ai sensi dell'art. 950 c.c.
e condannare ed ordinare ai convenuti-odierni appellati il rilascio della porzione di fondo, descritta in narrativa, in favore degli attori, sgombera da alberi, recinzione e quant'altro ivi impiantato o apposto;
3) condannare i convenuti-odierni appellati al risarcimento del danno, nella misura indicata nella narrativa dell'atto di citazione, nonché al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.07.2024 si sono costituiti
[...]
, , chiedendo, previa inammissibilità ex art. CP_1 CP_3 CP_2 CP_4
345 c.p.c., il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In via subordinata hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in via riconvenzionale nel giudizio di primo grado;
con vittoria di spese e competenze di giudizio di distrarre in favore del loro difensore dichiaratosi antistatario. All'udienza collegiale del 07.10.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 101 co.2 c.p.c. per aver il Tribunale sollevato d'ufficio, con una pronuncia “a sorpresa”, il difetto di legittimazione attiva. A giudizio degli appellanti, il Tribunale rilevando d'ufficio il difetto di legittimazione attiva, avrebbe dovuto ugualmente garantire il contraddittorio e il diritto di difesa.
Con il secondo motivo di appello gli appellanti lamentano la violazione e/o falsa interpretazione degli artt. 948 e 950 c.c. A giudizio degli appellanti, il Tribunale aveva errato nel ritenere che la legittimazione a promuovere azioni petitorie spettasse solo ai proprietari e non anche agli enfiteuti, essendo il diritto di questi ultimi assimilabile a quello del proprietario.
Con il terzo motivo di appello, consequenziale all'accoglimento dei primi due, gli appellanti censurano la sentenza impugnata affermando la fondatezza delle azioni proposte nel giudizio di primo grado.
La domanda così come proposta è infondata e non merita accoglimento.
È utile rammentare che l'enfiteusi, cui è pacificamente assimilato il c.d. livello (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n.30823 del 06.11.2023), disciplinato dagli artt. 957-977 c.c., è un diritto reale di godimento su un bene altrui che attribuisce all'enfiteuta poteri analoghi a quelli del proprietario, con l'obbligo, tuttavia, di migliorare il fondo e di corrispondere un canone periodico al concedente.
L'enfiteuta, pertanto, ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo. Inoltre, può disporre del suo diritto trasferendolo ad altri.
L'enfiteuta, tuttavia, può tramutare il suo diritto in quello di proprietà attraverso l'istituto dell'affrancazione. Quest'ultimo, difatti, è il diritto di acquisto della proprietà del fondo da parte dell'enfiteuta mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte il canone annuo (art. 971
c.c.). Il diritto di affrancazione è un diritto potestativo dell'enfiteuta: il concedente difatti non può rifiutarsi di prestare il proprio consenso, ma è anche vero l'inverso, ossia che il concedente non può obbligare il livellario ad affrancare se quest'ultimo intende pagare il canone annuo.
Pur estremamente similare, tuttavia, l'enfiteusi differisce dalla proprietà in quanto, mentre quest'ultimo è un diritto assoluto e imprescrittibile, l'enfiteusi è un diritto temporaneo di godimento, suscettibile di prescrizione.
A tal proposito, va richiamato e condiviso l'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza (Cass. civ., Sez. 2, n.4231 del 15.11.1976), secondo il quale, “tanto sotto il vigore dell'abrogato Codice civile del 1865 che sotto quello del Codice civile vigente, l'enfiteusi si configura come un diritto reale di godimento a favore del concessionario o utilista sul fondo che rimane di proprietà del concedente, che si usa denominare titolare del dominio diretto. Pertanto, mentre è possibile (art. 970 cod. civ.) la prescrizione per non uso del diritto del concessionario, il dominio diretto è imprescrittibile. La proprietà, naturalmente, può essere acquistata da chiunque con il possesso ad usucapionem protratto per il termine di legge, ma l'enfiteuta, proprio perché il suo possesso corrisponde all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui, non può - per il preciso disposto dell'art 1164 cod. civ. vigente e dell'art.
2116 del cod. civ. abrogato- usucapire la proprietà se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario”.
Il principio della diversa e radicale natura dei due istituti è stato recentemente riaffermato da Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 14558 del 30/05/2025 (Rv. 675375 - 01) che ha specificato che “L'enfiteusi è un diritto reale di godimento a favore dell'utilista sul fondo la cui proprietà rimane in capo al concedente, titolare del dominio diretto, come tale imprescrittibile, salvo l'acquisto per effetto del possesso "ad usucapionem"”, rispetto al quale l'interversione deve derivare da una causa proveniente da un terzo o in forza di espressa opposizione dell'utilista contro il diritto del proprietario.
Orbene, fatte queste considerazioni, nel caso di specie, gli attori/odierni appellanti hanno promosso azione di rivendica (art. 948 c.p.c.) nonché azione di regolamento di confine (art. 950 c.p.c.) del terreno oggetto di causa in qualità non di proprietari ma bensì di enfiteuti, deducendo di poter esperire ugualmente tale azione avendo le stesse prerogative del proprietario, comprese quelle volte alla tutela in via giudiziaria del fondo oggetto del diritto reale di godimento.
Come ben noto, le azioni petitorie (artt. 948 -951 c.c.) sono quelle azioni esercitabili nei confronti di chiunque contesti la titolarità del diritto di proprietà, ovvero ad incidere sul suo contenuto.
Nello specifico, l'azione di rivendicazione tendendo al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore e al conseguimento del possesso sottrattogli contro la sua volontà, esige necessariamente la prova della proprietà della cosa da parte dell'attore e del possesso di essa da parte del convenuto.
A tal fine non sarà sufficiente provare in giudizio il proprio atto di compravendita, potendo lo stesso dante causa non essere proprietario, bensì si dovrà provare un acquisto a titolo originario (probatio diabolica), che normalmente implicherà la prova di un proprio possesso ovvero del cumulo del possesso dei vari danti ed aventi causa fino a raggiungere il termine dell'usucapione ventennale:
l'attore, infatti, per provare di essere proprietario, deve dimostrare anche che il suo dante causa era effettivo titolare del bene, dovendosi così risalire la catena degli acquisti sino a raggiungere la dimostrazione di un acquisto a titolo originario da parte di un dante causa remoto, ovvero dimostrare l'intervenuta usucapione del bene stesso, attraverso il cumulo di successivi possessi “uti dominus”.
L'azione di regolamento di confini, invece, presuppone l'incertezza del confine tra due fondi: si ha dunque un “conflitto tra fondi” e non un “conflitto di titoli”. L'azione è quindi volta ad accertare giudizialmente il confine tra due fondi contigui ed, eventualmente, ad ottenere la condanna alla restituzione della striscia di terra che dovesse risultare posseduta da chi non ne è proprietario.
Da sottolineare è l'imprescrittibilità delle azioni petitorie (salvo l'acquisto per usucapione che terzi possono aver maturato) alla stregua del diritto di proprietà, caratteristica questa che, come già evidenziato precedentemente, la differisce dall'enfiteusi. Naturale conseguenza è quindi la proponibilità di tali azioni unicamente da parte del titolare della proprietà del bene e non chi detiene sullo stesso altro diritto reale.
Alla luce di tali premesse, nel caso di specie, concordemente con quanto ritenuto dal Tribunale, non ricorrono i presupposti per l'esperimento né dell'azione di rivendicazione di cui all'art. 948 c.c. né di quella di regolamento di confini di cui all'art. 950 c.c., non essendo gli appellanti proprietari del fondo oggetto di causa, bensì titolari del diritto di enfiteusi. Dalla documentazione prodotta in atti (atto di compravendita del 03.11.2020 a rogito del Notaio dott.ssa e relazione notarile), gli Persona_2 appellanti hanno acquistato solo il diritto di enfiteusi, che, nonostante l'ampiezza dei poteri ad essi spettanti, differisce, come già evidenziato, dal diritto di proprietà, consentendo agli stessi di avere il solo godimento materiale del bene.
Pertanto, la domanda così come proposta non può esser accolta e va rigettata, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (II scaglione – valori medi) nella misura di 1.923,00= oltre accessori come per legge.
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co.1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_2 [...]
e avverso la sentenza n.2433/2023 pubblicata in CP_1 CP_3 Controparte_4 data 09.10.2023 del Tribunale di Foggia, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti alla rifusione in favore degli appellati delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro 1.923,00 = oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CAP come per legge;
- da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.1 – quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7.10.2025
Il Presidente rel.
RI OL