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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/12/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 1255/2021 e instaurata da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Antinori, per procura congiunta alla Parte_1 citazione;
ATTRICE contro nella persona del Curatore speciale Avv. Emanuela Marcoccia, nominato dal Controparte_1
Giudice Tutelare con decreto del 25.01.2023 e implicitamente ratificato dal Tribunale, il quale si difende in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
CONVENUTO con l'intervento del P.M..
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c..
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il presunto Parte_1 padre, e l'amministratore di sostegno dello stesso (con richiamo al Controparte_1 CP_1 CP_2 secondo comma dell'art. 75 c.p.c.), domandando di accertare che madre dell'attrice, Parte_2 intratteneva una relazione sentimentale con e che da tale relazione nasceva la figlia, Controparte_1 [...]
a Roma, il 4.03.1962; per l'effetto, di dichiarare che è il padre biologico Parte_1 Controparte_1 dell'attrice; per l'ulteriore effetto, di ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di eseguire l'annotazione sull'atto di nascita della di condannare, altresì, al Parte_1 Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale da “deprivazione della figura genitoriale”, quantificato in misura 1 non inferiore ad euro 100.000,00 ovvero nel diverso importo che sarà liquidato dal Giudice anche in via equitativa.
A tal fine l'attrice ha esposto che: essa era figlia naturale di questi, primo figlio di sei Controparte_1 fratelli, originario di Cave di Palestrina, era affidato, in tenera età, allo zio paterno, che lo Controparte_3 cresceva a Roma all'interno della sua famiglia;
il dopo il diploma di geometra, si impiegava a CP_1
Milano, per poi tornare a Roma e entrare a far parte del corpo dei Vigili del Fuoco e del Genio Civile;
nel
1961 conosceva la madre dell'attrice, con la quale intraprendeva una relazione Parte_2 sentimentale, protrattasi per qualche anno;
da tale relazione nascevano due figlie, l'attrice nel 1962 e la sorella, nel 1963; allora diciottenne (ma minore d'età visto che all'epoca la Per_1 Controparte_1 maggiore età si raggiungeva a 21 anni), maturava la decisione di contrarre matrimonio con Parte_2
e di riconoscere le figlie avute dalla loro relazione e, tuttavia, la famiglia del si
[...] CP_1 opponeva;
era, pertanto esclusivamente ad occuparsi delle figlie per ogni loro esigenza Parte_2 materiale e morale;
il nei primi due-tre anni di vita delle figlie, le frequentava sia pure CP_1 sporadicamente, per poi non dare più notizie di sé; da quanto appreso successivamente dalla famiglia di questi soffriva di ripetuti esaurimenti nervosi che lo portavano a perdere il lavoro e Controparte_1
l'abitazione in Roma;
lo stesso, pertanto, tornava a vivere a Cave, presso un alloggio popolare assegnatogli in godimento e, negli anni '90 gli era riconosciuta l'invalidità civile;
nel 1977, il inviava una lettera CP_1 ad e alle sue figlie, nella quale dichiarava di essere disposto al riconoscimento delle Parte_2 minori purché fosse fornita prova della paternità, ciò che causò nelle due figlie un rifiuto della figura paterna e la perdita di ogni speranza di istaurare con il padre una relazione;
nel 2003, decedeva la sorella dell'attrice,
, lasciando una figlia di appena otto anni;
negli anni 2012-2013, decideva Persona_2 Parte_1 di cercare il padre, riuscendo a mettersi in contatto con il fratello, e poi con la sorella Controparte_4
la quale ultima confermava la conoscenza da parte della famiglia di della nascita Controparte_5 CP_1 delle due figlie e favoriva l'incontro della con il l'incontro avveniva per pochi minuti, Parte_1 CP_1 fuori dall'abitazione di considerata l'inagibilità della casa presso cui viveva Controparte_4 [...]
da quel momento, si istaurava una frequentazione tra l'attrice e il nucleo familiare del in
CP_1 CP_1 ragione del rapporto di parentela implicitamente riconosciuto;
mentre non incontrava più il a causa
CP_1 delle condizioni salute dello stesso, coltivando telefonicamente il rapporto con il padre;
il
CP_1 nell'estate del 2020, subiva, prima, un incidente domestico, che lo costringeva ad un ricovero ospedaliero e, poi, un'ischemia cerebrale, con nuovo accesso in ospedale;
nel giorno stesso delle dimissioni, 6.08.2020, le sorelle del conducevano quest'ultimo presso l'agenzia bancaria di Cave, perché chiudesse il libretto
CP_1 di deposito nominativo a lui intestato, riversando la provvista, pari a circa euro 42.000,00, su un nuovo conto corrente, con delega in favore della sorella nell'agosto 2020, e la sorella CP_2 Controparte_1
erano ospiti dell'attrice presso l'appartamento di in Terracina, occasione nella Controparte_5 Pt_1 quale si creava un avvicinamento tra il e la figlia;
sicché lo stesso, vedendo compromessa la propria CP_1 salute, manifestava la volontà di nominare come propria amministratrice di sostegno;
in Parte_1 quell'occasione, comunicava alla l'accesso in banca con il fratello per Controparte_5 Parte_1 CP_1
2 operazioni sul conto dello stesso, informandola dui una giacenza di appena euro 4.000/5.000,00, appena sufficiente a coprire i debiti dello stesso la sera del 16.08.2020, la accompagnava CP_1 Parte_1
e in stazione dopo la permanenza a Terracina e, da quel momento, non riusciva più CP_1 Controparte_5
a comunicare né con il padre né con le sue sorelle;
rispondeva evasivamente alle richieste della CP_5 di conoscere la struttura di accoglienza presso cui era stato accompagnato dalla sorella Parte_1 CP_1 CP ; l'attrice, perciò, contattate tutte le RSA esistenti a Cave, scopriva che era ricoverato presso la CP_1
RSA “Villa Madonna del Campo”, riuscendo ad incontrare il padre nella data del 25.08.2020 ed apprendendo che il padre desiderava tornare a vivere nel proprio appartamento;
il 31.08.2020,
[...] era poi dimesso contro la volontà dei medici e ospitato dalla sorella a Roma, senza la CP_1 CP_5 disponibilità del telefono cellulare;
la sera del 3.09.2020, si recava presso l'abitazione di Parte_1 per incontrare il padre, ma nessuno le apriva, ancorché avesse percepita la presenza di Controparte_5 persone in casa;
il 12.09.2020, l'attrice sporgeva denuncia-querela presso la Stazione dei Carabinieri di
Roma Prima Porta, rappresentando l'impossibilità di parlare con il proprio padre e di avere notizie di lui;
nel pomeriggio dello stesso giorno, riceveva notizie da fratello di il quale Controparte_4 CP_1 CP apprendeva dalla sorella che era stato ricoverato presso il S.P.D.C. di Colleferro, permanendovi CP_1 poi dal 9 al 30 settembre 2020; l'attrice contattava la detta struttura ospedaliera alla quale rappresentava l'anomala situazione e riusciva ad incontrare il padre;
dal 1°.10.2020, non era più Controparte_1 CP reperibile;
il 4.10.2020, veniva informato dalla sorella del trasferimento di Controparte_4 CP_1 presso la RSA “Villa Wanda” a Frosinone, dove, da allora, dimorava;
con provvedimento del CP_1
17.02.2021, il Giudice Tutelare del Tribunale di Frosinone, nominava amministratrice di CP_2 sostegno di facendo espresso riferimento, nella motivazione del decreto di nomina, all'esistenza di CP_1 una “figlia naturale dell'amministrando” menzionata dai familiari ascoltati, senza procedere all'ascolto della stessa pur presente in Tribunale il giorno dell'udienza.
Ha resistito in giudizio tramite l'amministratrice di sostegno inizialmente Controparte_1 CP_2 autorizzata dal Giudice Tutelare con decreto del 15.09.2021, chiedendo di rigettare le avversarie domande, sull'assunto che siano infondate in fatto e in diritto.
Ha, perciò, avversato la ricostruzione fattuale attorea, rappresentando che: il sin da giovane, era CP_1 affetto da una “psicopatologia psicotica conclamatasi successivamente in disturbo schizofrenico disorganizzato cronico”, per la quale gli era riconosciuta poi l'invalidità civile e concessa la pensione di reversibilità dei genitori;
egli, all'epoca, era affidato ad uno zio paterno che spesso riferiva alla famiglia dei problemi che lo affliggevano, in particolare dei repentini cambi d'umore, del carattere irrequieto e a volte scontroso di tanto da ritenere opportuno fargli frequentare “una sorta di collegio”, l'Istituto paritario CP_1 cattolico, presso il quale conseguiva il diploma da geometra;
crescendo, la patologia si manifestava in modo sempre più evidente, difatti arrivava a maltrattare i propri familiari e ad avere comportamenti inadeguati sul posto di lavoro, tanto da essere stato più volte allontanato o costretto ad abbandonare le occupazioni che trovava, lavorando nel complesso solo per pochi anni;
già al tempo della nascita delle presunte figlie, la capacità di intendere e di volere del era considerevolmente ridotta, come accertato dalla CP_1
3 commissione medica per il riconoscimento della condizione di handicap grave;
neppure nella lettera del
1977 confermava la paternità sulle figlie della , chiedendo infatti prove al riguardo;
egli
CP_1 Parte_1 non aveva mai riferito ai familiari della relazione con né dell'esistenza di figli;
anzi, in Parte_2 una lettera inviata ai propri genitori, egli riferiva del cattivo rapporto con le donne, definendole “ineducate” al punto di demotivarlo dal relazionarsi con esse e dall'avere dei figli;
inoltre, il rilasciava
CP_1 CP volontariamente la delega sul proprio conto corrente bancario alla sola sorella ed era a causa della sua CP insofferenza che cambiava le case di riposo dove era ospitato, costringendo la sorella , di volta in volta, a CP reperire nuove sistemazioni e non corrispondeva al vero neppure che trattenesse Controparte_1 CP contro la sua volontà, presso le dette strutture;
forniva sempre notizie ai familiari sulle condizioni di CP e non aveva mai ostacolato le visite dell'attrice con esso;
, per il legame con il fratello
CP_1
CP_1 si occupava dei suoi bisogni e provvedeva anche a condurre in locazione un appartamento per assecondare le richieste di di volervisi trasferire lasciando la RSA.
CP_1
Nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., le parti hanno ribadito le domande elevate nei precedenti scritti difensivi.
A seguito di provvedimenti resi dal Giudice istruttore e dal Giudice Tutelare nel procedimento di amministrazione di sostegno, si è costituito in giudizio rappresentato dal Curatore speciale Controparte_1
(nominato dal Giudice tutelare e ratificato implicitamente dal Giudice istruttore con il compimento dei successivi atti processuali), riportando le deduzioni in fatto già svolte nella comparsa depositata dall'amministrazione di sostegno nell'interesse del ed evidenziando, vi è più, che nel compimento CP_1 di atti personalissimi, quale è la scelta di sottoporsi all'esame del DNA per l'accertamento della paternità biologica sull'attrice, la parte non può essere sostituita dal rappresentante e che dalla documentazione medica in atti e acquisita dallo stesso Curatore speciale si evince la condizione di incapacità totale di intendere e di volere in cui versa il comunque verificabile mediante CTU medico-legale, sicché ha concluso CP_1 riportandosi integralmente alle richieste già spiegate dall'amministratore di sostegno e, dunque, chiedendo il rigetto delle avversarie domande (e “In via istruttoria, fermo il richiamo all'istruttoria precedentemente articolata dal difensore dell'amministrazione di sostegno, nell'interesse del sig. ” ha altresì Controparte_1 formulato ulteriori richieste di prova orale, richiesta di CTU medico-legale e ha prodotto documentazione medica aggiornata del . CP_1
Il Curatore speciale, con nota del 28.09.2024, su disposizione del Giudice istruttore affinché si esprimesse in ordine alla sottoposizione del convenuto ai prelievi biologici per l'accertamento di compatibilità genetica con la presunta figlia attrice, rendeva parere negativo, motivato in considerazione di interessi personali e patrimoniali del contrari. CP_1
La causa è stata, quindi, istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prova orale.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, la Difesa dell'attrice ha insistito nelle richieste in atti e reiterato l'istanza di ammissione delle prove disattese;
mentre il Curatore speciale ha reiterato le domande spiegate nella propria comparsa di costituzione in giudizio. Sicché il processo è stato rimesso alla decisione collegiale, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..
4 Negli scritti conclusionali, l'attrice, contestata l'irritualità della costituzione in giudizio dell'amministratrice di sostegno, alla quale assume che l'atto di citazione è stato notificato ai soli fini della CP_2 denuntiatio litis e, dunque, l'irritualità delle produzioni documentali e richieste istruttorie formulate dal detto amministratore, l'irritualità della nomina del Curatore speciale, evidenziando al riguardo che il non CP_1 era inabilitato né interdetto, l'irritualità dell'assunzione della prova richiesta da soggetto privo della legittimazione a stare in giudizio per il convenuto, l'irritualità dell'omessa dichiarazione di contumacia di il diniego del Curatore speciale all'espletamento di CTU, l'incompletezza dell'istruttoria Controparte_1 per il mancato espletamento di CTU e la mancata assunzione dell'interpello del convenuto, ha reiterato le richieste istruttorie disattese e, nel merito, evidenziati gli esiti dell'attività di assunzione della prova svolta nel processo, ha insistito nelle elevate domande di accertamento di paternità e risarcimento del danno non patrimoniale.
Nei medesimi scritti il convenuto, tramite il Curatore speciale, ha commentato l'istruttoria raccolta, evidenziando che le ragioni addotte a supporto del diniego a sottoporre il convenuto in amministrazione di sostegno agli esami per la valutazione della compatibilità genetica condurrebbero ad escludere rilevanza probatoria a tale comportamento processuale, e ha insistito per il rigetto delle domande attoree.
2. La domanda di dichiarazione giudiziale di paternità si presenta fondata e va accolta.
Ai sensi dell'art. 269 c.c., la paternità può essere giudizialmente dichiarata nei casi in cui il riconoscimento è ammesso e, in base all'art. 270 c.c., l'azione del figlio è imprescrittibile.
La relativa prova può essere data con qualsiasi mezzo, non essendo, tuttavia, sufficiente la sola dichiarazione della madre ovvero la sola prova dell'esistenza di una relazione tra il preteso padre e la madre (ai sensi dei commi secondo e quarto dell'art. 269 c.c.).
A tale riguardo la Giurisprudenza ha chiarito che siffatti dati presentano valenza esclusivamente indiziaria
(“A norma del comma 4, la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non sono sufficienti a provare la paternità (naturale), nemmeno se concorrenti (Cass. 22490/2006). Sia l'una che l'altra possono tuttavia essere utilizzate dal giudice di merito, ove integrate da altri elementi, anche presuntivi, di prova, a sostegno del proprio convincimento” (Cass.
10051/2008; Cass. 10007/2008; Cass. 8355/2007; Cass. 2640/2003; Cass. 14910/2000; Cass. 2944/1998).
Valore decisivo viene ascritto, invece, dalla giurisprudenza agli esiti delle indagini ematologiche e immunogenetiche (vedi Cass. 28647/2013; Cass.15568/2011; Cass. 23944/2008), pur non dovendo necessariamente essere disposte allorché il giudice si sia già formato il suo convincimento (Cass. 2749/2002;
Cass. 432/1995; Cass. 791/1993).
In ipotesi di ingiustificata sottrazione del presunto padre agli accertamenti tecnici, la Suprema Corte ha chiarito che: “Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche - nella specie opposto da tutti gli eredi legittimi del preteso padre - costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda” (in termini
Cass. 6025/2015; Cass. 18626/2017; Cass. ord. 28886/2019 secondo cui “Nel giudizio promosso per
5 l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda”; coerentemente Cass, ord. 7092/2022).
Nel caso di specie, il quadro istruttorio raccolto avvalora la tesi attorea.
Lo stesso in una lettera del 1977 alla madre dall'attrice, seguita ad Controparte_1 Parte_2 una telefonata tra i due in cui si discuteva delle figlie e della sottrazione del alle proprie CP_1 responsabilità di padre, lo stesso affermava che “(…) non per mia colpa sono stato in ogni momento estraniato da tutto quanto può essere seguito al nostro lontano e perlomeno discontinuo incontro (…) ritengo sia giusto e utile che le sue figliole sappiano che non a me è addebitabile il fatto che oggi esse, tenendo fede alla sua asserzione, ribadita durante quest'ultima telefonata, siano senza un padre (naturale e legittimo).”; “Pertanto qualora le stesse sue figlie ritenessero di volermi richiedere la prassi legale del riconoscimento, desidero che si sappia che purché me ne vengano forniti un insieme di indizi e di impressioni tali da poter essere come prova, potrò essere disposto ad effettuare il riconoscimento (…)” (si veda missiva del sig. cit., all. alla citazione). CP_1
Si rinvengono inoltre in atti cartoline postali inviate da ad con Controparte_1 Parte_2 timbro postale del 1960, e foto che li ritraevano insieme da giovani (vedi allegati 3 e 4 alla citazione, in alcun modo contestate dalla parte convenuta).
In ciò è possibile rinvenire riscontro della relazione tra la madre della e il intrattenuta in Parte_1 CP_1 tempi compatibili con la nascita dell'attuale attrice e della sorella, nonché della verosimiglianza del concepimento di entrambe le figlie, postulato della disponibilità dallo stesso espressa ad effettuare il riconoscimento, pur richiedendo elementi di riscontro della propria paternità sulle dette presunte figlie.
Vi è più, dalla documentazione acquisita si apprende che, nell'ambito della procedura di amministrazione di sostegno nei confronti di nel corso dell'audizione delle parti dinanzi al Giudice Tutelare Controparte_1 CP all'udienza del 27.01.2021, le sorelle del beneficiario, , e hanno dichiarato CP_5 Persona_3
“[…] I nostri genitori ci riferirono, perché glielo aveva detto che nostro fratello avrebbe una figlia CP_1 naturale non riconosciuta. In un secondo momento abbiamo saputo che era morta un'altra figlia naturale, di nome […]” (si veda verbale dell'udienza citata;
si veda anche decreto di apertura dell'amministrazione Per_1 di sostegno e nomina dell'amministratore del 17.02.2021, nella cui parte motiva il Giudice Tutelare dà atto dell'esistenza di una figlia naturale in contrasto con alcuni fratelli sulla nomina dell'a.d.s. e nalla cui parte dispositiva rimette all' di valutare con gli altri fratelli e con la figlia naturale del beneficiario la Pt_3 ricollocazione dello stesso nella propria abitazione anziché in RSA, all.i alla citazione).
Inoltre il teste fratello del convenuto, ha confermato l'esistenza della relazione tra Controparte_4
e la madre dell'attrice nel 1961, che apprendeva dai propri genitori, e la nascita, da tale relazione, di CP_1
negli anni 1962 e 1963, riferendo, a proposito della volontà di di sposare Pt_1 Persona_2 CP_1
e riconoscere le figlie avute da essa, “[…] confermo, me lo ha riferito mio fratello Parte_2 CP_1 quando avevo già compiuto 21 anni e alla mia domanda mi rispose che aveva voluto le due figlie perché con
si volevano bene […] so solo che si dovevano sposare […] Mi è stato riferito che Controparte_6
6 mio zio, col quale viveva mio fratello aveva incontrato varie volte Controparte_3 CP_1 CP_6
e le bambine, nulla so sul suo comportamento riguardo al riconoscimento delle bambine, so solo
[...] che erano contrari […]; ha confermato, inoltre, la frequentazione di con le figlie in tenera età, CP_1 dichiarando che “E' vero quanto mi si legge, perché mi è stato riferito da mio fratello, in quel periodo avevo
8/9 anni di età” e l'incontro tra e la figlia ormai adulta, aggiungendo che era CP_1 Pt_1 CP_1 contento di rincontrare la figlia e che le donava un telefono cellulare già in suo possesso ed euro 20,00 per la ricarica, che l'episodio si verificava nella casa del teste stesso nel giorno di San Giuseppe, senza rammentare l'anno; ha anche riferito dell'istaurazione di una frequentazione abituale tra e i parenti del padre, Pt_1 successivamente al detto reincontro padre-figlia, rappresentando che “Si è vero quanto mi si legge, è vero che andava ospite della famiglia di ” e sui due giorni di permanenza di Controparte_5 Persona_4
e nella casa di Terracina di nelle date del 14, 15 e 16 agosto CP_1 Controparte_5 Parte_1
2020, ha riferito “Si so di questi due giorni di cui ci sono anche le foto, questo episodio di cui mi si legge
l'ho saputo da mia sorella e da . Il comportamento felice e sereno di mio fratello CP_5 Parte_1 mi è stato riferito sempre da mia sorella e da . Il fatto che lui volesse come CP_5 Persona_4 amministratore di sostegno mi è stato riferito da e anche diverse volte per Persona_4 CP_5 Pt_1 telefono da mio fratello stesso […]” (si veda verbale dell'udienza del 15.05.2023). CP_1
Particolarmente attendibile la deposizione del detto teste, il quale ha reso una ricostruzione dei fatti di causa coincidenti con la tesi attorea idonea a compromettere i futuri diritti successori che lo stesso avrebbe potuto vantare sull'eredità del fratello (tenuto conto che, ai sensi dell'art. 570 c.c., i fratelli del de cuius, in CP_1 mancanza dei genitori e di altri ascendenti, sono chiamati a succedere solo se il de cuius non lasci prole). CP I messaggi whatsapp scambiati da con la sorella del , condividendo Parte_1 CP_1 fotografie che ritraevano proprio (vedi all. 9 alla citazione e all. alla memoria istruttoria Controparte_1 attorea), danno conforto, unitamente agli altri elementi raccolti, della relazione coltivata dall'attrice con la famiglia del dopo il riavvicinamento al padre e sul presupposto di tale riavvicinamento. CP_1
Generiche e poco credibili, invece, le dichiarazioni della teste sorella del convenuto, la Controparte_5 quale ha evasivamente dato conto di non essere al corrente della paternità del fratello sull'attrice CP_1
(peraltro contraddicendo quanto affermato innanzi al Giudice Tutelare nell'udienza del 27.01.2021, sopra richiamato) e spiegato i contatti e gli incontri tra di essi e di con la famiglia di Parte_1 CP_1 riferendo di un'amicizia tra che non ha meglio spiegato (non dando conto di quando fosse Pt_1 CP_1 nata tale relazione amicale, del contesto in cui essi si erano conosciuti e del motivo della prosecuzione) e che appare anche poco verosimile considerata la differenza d'età ( nata nel 1962 e Parte_1 [...] nato nel 1943), la distanza geografica tra i luoghi presso cui vivevano entrambi (a Roma l'attrice e CP_1
a Cave il convenuto, fino ai ricoveri, proprio in Cave, poi in Colleferro e infine a Frosinone) e le patologie che affliggevano il aggravatesi dopo l'ictus ischemico del luglio 2020 (cfr. certificazione CP_1 neuropsichiatrica del febbraio 1992 in cui già risultava “psicosi paranoide”; certificazione della commissione medica ai fini del riconoscimento dell'accertamento dell'handicap grave e dell'invalidità civile dell'ottobre
2020, da cui risulta diagnosi di “ictus ischemico fronto-parietale sinistro, in ecefalopatia multinfartuale ed
7 atrofia cortico-sottocorticale, in attuale riabilitazione presso RSA. Sindrome schizofrenica grave.
Ipertensione arteriosa sistemica”; cfr. anche certificato medico psichiatrico del settembre 2021, da cui risulta
“decadimento cognitivo-funzionale globale con turbe della sfera socio/relazionale, all.i 11, 3, 4 e 8 della comparsa di costituzione del convenuto tramite l'amministratore di sostegno, inizialmente costituitosi, con autorizzazione del Giudice Tutelare, in rappresentanza del beneficiario convenuto in giudizio, la cui produzione era poi richiamata dal Curatore speciale, costituitosi in luogo dell'amministratore di sostegno per a seguito del rilevato conflitto di interessi, che si è riportato anche al materiale e alle Controparte_1 richieste istruttorie dell'amministratore di sostegno).
Rafforza il quadro istruttorio raccolto il diniego espresso dal Curatore speciale alla sottoposizione del presunto padre agli esami medici che inconfutabilmente avrebbero accertato il rapporto di filiazione.
Al riguardo si presenta necessario osservare, in diritto, che, da un lato, ai sensi dell'art. 273, c. 3, c.c.,
l'azione per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità può essere promossa per l'interdetto dal tutore previa autorizzazione del giudice tutelare;
dall'altro, che non può negarsi che il beneficiario di amministrazione di sostegno possa compiere atti personalissimi, conservando la capacità di agire ai sensi dell'art. 409 c.c. (si ammette, per esempio, il riconoscimento del figlio naturale ai sensi degli artt. 250 ss. c.c.
e la contrazione del matrimonio non incorrendo nel divieto di cui all'art. 85 c.c. tranne che sia il giudice tutelare ad estendere tali limitazioni all'amministrato ai sensi del quarto comma dell'art. 411 c.c., in tal senso
Cass. 11536/2017, Cass. ord. 27691/2023 con riferimento alla contrazione del matrimonio), anche mediante l'amministratore di sostegno ove gli sia impedito dalle specifiche limitazioni imposte dal decreto di nomina dell'amministratore o, comunque, versi in condizioni di mente che non lo rendano in grado di farlo autonomamente (ciò la giurisprudenza di legittimità ha affermato con riferimento alla separazione o al divorzio, potendo attivare il relativo giudizio o resistervi tramite l'amministratore di sostegno e con autorizzazione del GT e ciò sia se il beneficiario non autorizzato a procedere personalmente esprima un consenso alla detta azione sia se il beneficiario esprima volontà contraria all'azione, a cui va equiparata l'ipotesi in cui il beneficiario non sia in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, si veda Cass. ord.
8247/2022 in parte motiva, ove a proposito della legittimazione ad agire o a resistere nel giudizio di separazione da parte del beneficiario di richiamando la Cass. 14669/2018 che ha affermato la Pt_3 legittimazione dell'interdetto infermo di mente ad attivare il giudizio di separazione mediante il tutore, ha spiegato che “(…) per promuovere procedimenti giudiziari ex novo, successivi all'apertura dell'amministrazione di sostegno, ove il beneficiario non possa procedere in proprio per le specifiche Part limitazioni impostegli, l' deve munirsi dell'autorizzazione rivolgendosi al Giudice tutelare, sia nel caso in cui il beneficiario, pur non autorizzato a procedere personalmente, vi consente, sia nel caso in cui il beneficiario dissenta, ipotesi alla quale va equiparata quella in cui il beneficiario non sia in grado di esprimere né dissenso, né consenso”).
Merita evidenziare – come affermato dalla S.C. nella sentenza cit. 14669/2018 – che negare che l'interdetto e, dunque, a maggior ragione, il beneficiario di amministrazione di sostegno possa “porre in essere un atto personalissimo equivarrebbe a sostenere che egli ha perso, in concreto, il relativo diritto, non avendo più
8 l'esercizio” (si veda sent. cit. in parte motiva, esprimendo il principio per cui “Il tutore può compiere in nome e per conto dell'interdetto anche un atto personalissimo (sempre che ne sia accertata la conformità alle esigenze di protezione), sicché la designazione di un curatore speciale è necessaria solo nel caso di conflitto di interessi tra il tutore ed il rappresentato, non evincendosi dal sistema una generale e tassativa preclusione al compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del rappresentante legale dell'incapace”).
Posto quanto sopra e, dunque, una volta che si è ritenuto che il curatore speciale si possa e debba esprimere sulla sottoposizione del beneficiario di amministrazione di sostegno agli esami necessari alla comparazione del DNA dell'attrice con il presunto padre, effettuando valutazioni nell'interesse di quest'ultimo, non può che conseguirne che il rifiuto (pur sorretto da alcune motivazioni, quali l'impossibilità di istaurare una relazione tra le parti a causa delle condizioni di salute del presunto padre, le difficoltà nell'eseguire i prelievi di campione dal ipotizzando, senza provare, che comporterebbero l'esigenza di contenerlo, e i CP_1 riflessi economici sul patrimonio dello stesso, in ragione della spiccata azione risarcitoria, che vanno ritenute evidentemente recessive rispetto al diritto della figlia di ricostruire la propria identità attraverso l'accertamento della paternità biologica del nei propri confronti) debba valere come elemento CP_1 indiziario, il quale, unitamente all'ulteriore materiale istruttorio raccolto, si pone favorevolmente alla tesi attorea.
Quanto sopra convince, dunque, della paternità del nei confronti di CP_1 Parte_1
Va disposta la pubblicità di legge.
3. La domanda di risarcimento del danno da deprivazione della figura genitoriale dev'essere accolta.
Al riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento.” (cfr. Cass. 26205/2013); e ancora che “In tema di filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e
l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo "status" di genitore.” (Cass. ord. 15148/2022); sul profilo della quantificazione che “In tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere
9 all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto.” (cfr. Cass. ord. 34986/2022); sulla prova del danno patito che
“In tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.” (Cass. 24719/2025).
Nel caso sub iudice, sufficiente è la prospettazione della sofferenza patita dall'attrice a causa del contegno paterno, in particolar modo all'età di 15 anni, epoca in cui la madre riceveva la lettera del con cui si CP_1 rendeva disponibile al riconoscimento delle figlie se gli fossero stati forniti elementi a supporto della sua paternità su di esse, provocando loro un sentimento di “rifiuto della figura paterna” e rappresentando una
“pietra tombale sulla possibilità di avere una relazione con il loro padre”; lasciate alle esclusive cure della madre che “con gradi sacrifici personali” si occupava della loro crescita “dovendo supplire alla totale mancanza di qualsiasi apporto paterno”; inducendole ad “abbandonare la speranza che il padre potesse da solo prendere coscienza delle sofferenze che il suo comportamento aveva generato” (vedi atto di citazione, pag. 6).
Ciò che, incontestata l'assenza morale e materiale del padre dalla vita dalla figlia della sorella (se Pt_1 non per un breve periodo dopo la loro nascita, in cui conservava dei contatti con la loro madre e incontrava, sia pure sporadicamente, le figlie), appare sufficiente a ritenere di dover riconoscere un ristoro equitativo del danno patito dalla figlia er la privazione della fondamentale relazione con il padre. Pt_1
Non può trascurarsi tuttavia che sul contegno illecito del padre possa aver inciso, in modo più significativo all'incirca a partire dagli anni '90, la precoce insorgenza di una grave patologia psichiatrica, progressivamente aggravatasi (tanto da perdere il lavoro, lasciare Roma per fare ritorno a Cave, dove gli era concesso un alloggio di edilizia residenziale pubblica e divenire beneficiario, dagli anni '90, della pensione di invalidità al 100%, si veda sul punto atto di citazione pag. 5, si veda altresì certificazione medica del febbraio 1992 già innanzi citata da cui risulta “psicosi paranoide”).
Per la quantificazione equitativa del danno è possibile rintracciare parametri utili nelle tabelle del Tribunale di Roma sul danno da perdita del rapporto parentale, che tuttavia afferiscono ipotesi illecita diversa, causale, in un certo momento storico della vita della vittima e del congiunto, la perdita definitiva del rapporto parentale. Sicché muovendo dalla liquidazione del valore punto nel 2025 in euro 11.549,20, abbattuto del
10% per il fattore concausale della malattia che affliggeva il padre, vi è più, trascurando il punteggio connesso all'intensità della relazione nel momento dell'evento, l'assenza della quale, nella fattispecie che occupa, integra proprio l'evento dannoso, e moltiplicato, invece, per il punteggio massimo riconosciuto in
10 relazione all'età del congiunto che subisce la perdita, pari a 5, sulla considerazione che fin da tenera età
l'odierna attrice era privata della figura genitoriale, pur più fortemente percepita in età adolescenziale, si perviene a quantificare un importo congruo di 51.971,40.
5. Le spese di lite vanno imputate secondo il criterio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate in applicazione dei parametri posti dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− accoglie la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e, per l'effetto, dichiara che
[...]
nata a [...] il [...], è figlia di nato a [...], il [...]; Parte_1 Controparte_1
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni da effettuarsi in calce all'atto di nascita di Parte_1
− accoglie la domanda di risarcimento del danno da privazione della relazione parentale e, per l'effetto, condanna a rifondere, in favore di il danno patito, da liquidarsi Controparte_1 Parte_1 in euro 51.971,40, oltre interessi al saggio legale a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza;
− condanna a rifondere, in favore di le spese di lite, che liquida in Controparte_1 Parte_1 euro 7.616,00 per compensi, ed euro 545,00 per esborsi, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge.
Frosinone, 10.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Roberta Bisogno dott. Marcello Buscema
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 1255/2021 e instaurata da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Antinori, per procura congiunta alla Parte_1 citazione;
ATTRICE contro nella persona del Curatore speciale Avv. Emanuela Marcoccia, nominato dal Controparte_1
Giudice Tutelare con decreto del 25.01.2023 e implicitamente ratificato dal Tribunale, il quale si difende in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
CONVENUTO con l'intervento del P.M..
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c..
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il presunto Parte_1 padre, e l'amministratore di sostegno dello stesso (con richiamo al Controparte_1 CP_1 CP_2 secondo comma dell'art. 75 c.p.c.), domandando di accertare che madre dell'attrice, Parte_2 intratteneva una relazione sentimentale con e che da tale relazione nasceva la figlia, Controparte_1 [...]
a Roma, il 4.03.1962; per l'effetto, di dichiarare che è il padre biologico Parte_1 Controparte_1 dell'attrice; per l'ulteriore effetto, di ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di eseguire l'annotazione sull'atto di nascita della di condannare, altresì, al Parte_1 Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale da “deprivazione della figura genitoriale”, quantificato in misura 1 non inferiore ad euro 100.000,00 ovvero nel diverso importo che sarà liquidato dal Giudice anche in via equitativa.
A tal fine l'attrice ha esposto che: essa era figlia naturale di questi, primo figlio di sei Controparte_1 fratelli, originario di Cave di Palestrina, era affidato, in tenera età, allo zio paterno, che lo Controparte_3 cresceva a Roma all'interno della sua famiglia;
il dopo il diploma di geometra, si impiegava a CP_1
Milano, per poi tornare a Roma e entrare a far parte del corpo dei Vigili del Fuoco e del Genio Civile;
nel
1961 conosceva la madre dell'attrice, con la quale intraprendeva una relazione Parte_2 sentimentale, protrattasi per qualche anno;
da tale relazione nascevano due figlie, l'attrice nel 1962 e la sorella, nel 1963; allora diciottenne (ma minore d'età visto che all'epoca la Per_1 Controparte_1 maggiore età si raggiungeva a 21 anni), maturava la decisione di contrarre matrimonio con Parte_2
e di riconoscere le figlie avute dalla loro relazione e, tuttavia, la famiglia del si
[...] CP_1 opponeva;
era, pertanto esclusivamente ad occuparsi delle figlie per ogni loro esigenza Parte_2 materiale e morale;
il nei primi due-tre anni di vita delle figlie, le frequentava sia pure CP_1 sporadicamente, per poi non dare più notizie di sé; da quanto appreso successivamente dalla famiglia di questi soffriva di ripetuti esaurimenti nervosi che lo portavano a perdere il lavoro e Controparte_1
l'abitazione in Roma;
lo stesso, pertanto, tornava a vivere a Cave, presso un alloggio popolare assegnatogli in godimento e, negli anni '90 gli era riconosciuta l'invalidità civile;
nel 1977, il inviava una lettera CP_1 ad e alle sue figlie, nella quale dichiarava di essere disposto al riconoscimento delle Parte_2 minori purché fosse fornita prova della paternità, ciò che causò nelle due figlie un rifiuto della figura paterna e la perdita di ogni speranza di istaurare con il padre una relazione;
nel 2003, decedeva la sorella dell'attrice,
, lasciando una figlia di appena otto anni;
negli anni 2012-2013, decideva Persona_2 Parte_1 di cercare il padre, riuscendo a mettersi in contatto con il fratello, e poi con la sorella Controparte_4
la quale ultima confermava la conoscenza da parte della famiglia di della nascita Controparte_5 CP_1 delle due figlie e favoriva l'incontro della con il l'incontro avveniva per pochi minuti, Parte_1 CP_1 fuori dall'abitazione di considerata l'inagibilità della casa presso cui viveva Controparte_4 [...]
da quel momento, si istaurava una frequentazione tra l'attrice e il nucleo familiare del in
CP_1 CP_1 ragione del rapporto di parentela implicitamente riconosciuto;
mentre non incontrava più il a causa
CP_1 delle condizioni salute dello stesso, coltivando telefonicamente il rapporto con il padre;
il
CP_1 nell'estate del 2020, subiva, prima, un incidente domestico, che lo costringeva ad un ricovero ospedaliero e, poi, un'ischemia cerebrale, con nuovo accesso in ospedale;
nel giorno stesso delle dimissioni, 6.08.2020, le sorelle del conducevano quest'ultimo presso l'agenzia bancaria di Cave, perché chiudesse il libretto
CP_1 di deposito nominativo a lui intestato, riversando la provvista, pari a circa euro 42.000,00, su un nuovo conto corrente, con delega in favore della sorella nell'agosto 2020, e la sorella CP_2 Controparte_1
erano ospiti dell'attrice presso l'appartamento di in Terracina, occasione nella Controparte_5 Pt_1 quale si creava un avvicinamento tra il e la figlia;
sicché lo stesso, vedendo compromessa la propria CP_1 salute, manifestava la volontà di nominare come propria amministratrice di sostegno;
in Parte_1 quell'occasione, comunicava alla l'accesso in banca con il fratello per Controparte_5 Parte_1 CP_1
2 operazioni sul conto dello stesso, informandola dui una giacenza di appena euro 4.000/5.000,00, appena sufficiente a coprire i debiti dello stesso la sera del 16.08.2020, la accompagnava CP_1 Parte_1
e in stazione dopo la permanenza a Terracina e, da quel momento, non riusciva più CP_1 Controparte_5
a comunicare né con il padre né con le sue sorelle;
rispondeva evasivamente alle richieste della CP_5 di conoscere la struttura di accoglienza presso cui era stato accompagnato dalla sorella Parte_1 CP_1 CP ; l'attrice, perciò, contattate tutte le RSA esistenti a Cave, scopriva che era ricoverato presso la CP_1
RSA “Villa Madonna del Campo”, riuscendo ad incontrare il padre nella data del 25.08.2020 ed apprendendo che il padre desiderava tornare a vivere nel proprio appartamento;
il 31.08.2020,
[...] era poi dimesso contro la volontà dei medici e ospitato dalla sorella a Roma, senza la CP_1 CP_5 disponibilità del telefono cellulare;
la sera del 3.09.2020, si recava presso l'abitazione di Parte_1 per incontrare il padre, ma nessuno le apriva, ancorché avesse percepita la presenza di Controparte_5 persone in casa;
il 12.09.2020, l'attrice sporgeva denuncia-querela presso la Stazione dei Carabinieri di
Roma Prima Porta, rappresentando l'impossibilità di parlare con il proprio padre e di avere notizie di lui;
nel pomeriggio dello stesso giorno, riceveva notizie da fratello di il quale Controparte_4 CP_1 CP apprendeva dalla sorella che era stato ricoverato presso il S.P.D.C. di Colleferro, permanendovi CP_1 poi dal 9 al 30 settembre 2020; l'attrice contattava la detta struttura ospedaliera alla quale rappresentava l'anomala situazione e riusciva ad incontrare il padre;
dal 1°.10.2020, non era più Controparte_1 CP reperibile;
il 4.10.2020, veniva informato dalla sorella del trasferimento di Controparte_4 CP_1 presso la RSA “Villa Wanda” a Frosinone, dove, da allora, dimorava;
con provvedimento del CP_1
17.02.2021, il Giudice Tutelare del Tribunale di Frosinone, nominava amministratrice di CP_2 sostegno di facendo espresso riferimento, nella motivazione del decreto di nomina, all'esistenza di CP_1 una “figlia naturale dell'amministrando” menzionata dai familiari ascoltati, senza procedere all'ascolto della stessa pur presente in Tribunale il giorno dell'udienza.
Ha resistito in giudizio tramite l'amministratrice di sostegno inizialmente Controparte_1 CP_2 autorizzata dal Giudice Tutelare con decreto del 15.09.2021, chiedendo di rigettare le avversarie domande, sull'assunto che siano infondate in fatto e in diritto.
Ha, perciò, avversato la ricostruzione fattuale attorea, rappresentando che: il sin da giovane, era CP_1 affetto da una “psicopatologia psicotica conclamatasi successivamente in disturbo schizofrenico disorganizzato cronico”, per la quale gli era riconosciuta poi l'invalidità civile e concessa la pensione di reversibilità dei genitori;
egli, all'epoca, era affidato ad uno zio paterno che spesso riferiva alla famiglia dei problemi che lo affliggevano, in particolare dei repentini cambi d'umore, del carattere irrequieto e a volte scontroso di tanto da ritenere opportuno fargli frequentare “una sorta di collegio”, l'Istituto paritario CP_1 cattolico, presso il quale conseguiva il diploma da geometra;
crescendo, la patologia si manifestava in modo sempre più evidente, difatti arrivava a maltrattare i propri familiari e ad avere comportamenti inadeguati sul posto di lavoro, tanto da essere stato più volte allontanato o costretto ad abbandonare le occupazioni che trovava, lavorando nel complesso solo per pochi anni;
già al tempo della nascita delle presunte figlie, la capacità di intendere e di volere del era considerevolmente ridotta, come accertato dalla CP_1
3 commissione medica per il riconoscimento della condizione di handicap grave;
neppure nella lettera del
1977 confermava la paternità sulle figlie della , chiedendo infatti prove al riguardo;
egli
CP_1 Parte_1 non aveva mai riferito ai familiari della relazione con né dell'esistenza di figli;
anzi, in Parte_2 una lettera inviata ai propri genitori, egli riferiva del cattivo rapporto con le donne, definendole “ineducate” al punto di demotivarlo dal relazionarsi con esse e dall'avere dei figli;
inoltre, il rilasciava
CP_1 CP volontariamente la delega sul proprio conto corrente bancario alla sola sorella ed era a causa della sua CP insofferenza che cambiava le case di riposo dove era ospitato, costringendo la sorella , di volta in volta, a CP reperire nuove sistemazioni e non corrispondeva al vero neppure che trattenesse Controparte_1 CP contro la sua volontà, presso le dette strutture;
forniva sempre notizie ai familiari sulle condizioni di CP e non aveva mai ostacolato le visite dell'attrice con esso;
, per il legame con il fratello
CP_1
CP_1 si occupava dei suoi bisogni e provvedeva anche a condurre in locazione un appartamento per assecondare le richieste di di volervisi trasferire lasciando la RSA.
CP_1
Nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., le parti hanno ribadito le domande elevate nei precedenti scritti difensivi.
A seguito di provvedimenti resi dal Giudice istruttore e dal Giudice Tutelare nel procedimento di amministrazione di sostegno, si è costituito in giudizio rappresentato dal Curatore speciale Controparte_1
(nominato dal Giudice tutelare e ratificato implicitamente dal Giudice istruttore con il compimento dei successivi atti processuali), riportando le deduzioni in fatto già svolte nella comparsa depositata dall'amministrazione di sostegno nell'interesse del ed evidenziando, vi è più, che nel compimento CP_1 di atti personalissimi, quale è la scelta di sottoporsi all'esame del DNA per l'accertamento della paternità biologica sull'attrice, la parte non può essere sostituita dal rappresentante e che dalla documentazione medica in atti e acquisita dallo stesso Curatore speciale si evince la condizione di incapacità totale di intendere e di volere in cui versa il comunque verificabile mediante CTU medico-legale, sicché ha concluso CP_1 riportandosi integralmente alle richieste già spiegate dall'amministratore di sostegno e, dunque, chiedendo il rigetto delle avversarie domande (e “In via istruttoria, fermo il richiamo all'istruttoria precedentemente articolata dal difensore dell'amministrazione di sostegno, nell'interesse del sig. ” ha altresì Controparte_1 formulato ulteriori richieste di prova orale, richiesta di CTU medico-legale e ha prodotto documentazione medica aggiornata del . CP_1
Il Curatore speciale, con nota del 28.09.2024, su disposizione del Giudice istruttore affinché si esprimesse in ordine alla sottoposizione del convenuto ai prelievi biologici per l'accertamento di compatibilità genetica con la presunta figlia attrice, rendeva parere negativo, motivato in considerazione di interessi personali e patrimoniali del contrari. CP_1
La causa è stata, quindi, istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prova orale.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, la Difesa dell'attrice ha insistito nelle richieste in atti e reiterato l'istanza di ammissione delle prove disattese;
mentre il Curatore speciale ha reiterato le domande spiegate nella propria comparsa di costituzione in giudizio. Sicché il processo è stato rimesso alla decisione collegiale, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..
4 Negli scritti conclusionali, l'attrice, contestata l'irritualità della costituzione in giudizio dell'amministratrice di sostegno, alla quale assume che l'atto di citazione è stato notificato ai soli fini della CP_2 denuntiatio litis e, dunque, l'irritualità delle produzioni documentali e richieste istruttorie formulate dal detto amministratore, l'irritualità della nomina del Curatore speciale, evidenziando al riguardo che il non CP_1 era inabilitato né interdetto, l'irritualità dell'assunzione della prova richiesta da soggetto privo della legittimazione a stare in giudizio per il convenuto, l'irritualità dell'omessa dichiarazione di contumacia di il diniego del Curatore speciale all'espletamento di CTU, l'incompletezza dell'istruttoria Controparte_1 per il mancato espletamento di CTU e la mancata assunzione dell'interpello del convenuto, ha reiterato le richieste istruttorie disattese e, nel merito, evidenziati gli esiti dell'attività di assunzione della prova svolta nel processo, ha insistito nelle elevate domande di accertamento di paternità e risarcimento del danno non patrimoniale.
Nei medesimi scritti il convenuto, tramite il Curatore speciale, ha commentato l'istruttoria raccolta, evidenziando che le ragioni addotte a supporto del diniego a sottoporre il convenuto in amministrazione di sostegno agli esami per la valutazione della compatibilità genetica condurrebbero ad escludere rilevanza probatoria a tale comportamento processuale, e ha insistito per il rigetto delle domande attoree.
2. La domanda di dichiarazione giudiziale di paternità si presenta fondata e va accolta.
Ai sensi dell'art. 269 c.c., la paternità può essere giudizialmente dichiarata nei casi in cui il riconoscimento è ammesso e, in base all'art. 270 c.c., l'azione del figlio è imprescrittibile.
La relativa prova può essere data con qualsiasi mezzo, non essendo, tuttavia, sufficiente la sola dichiarazione della madre ovvero la sola prova dell'esistenza di una relazione tra il preteso padre e la madre (ai sensi dei commi secondo e quarto dell'art. 269 c.c.).
A tale riguardo la Giurisprudenza ha chiarito che siffatti dati presentano valenza esclusivamente indiziaria
(“A norma del comma 4, la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non sono sufficienti a provare la paternità (naturale), nemmeno se concorrenti (Cass. 22490/2006). Sia l'una che l'altra possono tuttavia essere utilizzate dal giudice di merito, ove integrate da altri elementi, anche presuntivi, di prova, a sostegno del proprio convincimento” (Cass.
10051/2008; Cass. 10007/2008; Cass. 8355/2007; Cass. 2640/2003; Cass. 14910/2000; Cass. 2944/1998).
Valore decisivo viene ascritto, invece, dalla giurisprudenza agli esiti delle indagini ematologiche e immunogenetiche (vedi Cass. 28647/2013; Cass.15568/2011; Cass. 23944/2008), pur non dovendo necessariamente essere disposte allorché il giudice si sia già formato il suo convincimento (Cass. 2749/2002;
Cass. 432/1995; Cass. 791/1993).
In ipotesi di ingiustificata sottrazione del presunto padre agli accertamenti tecnici, la Suprema Corte ha chiarito che: “Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche - nella specie opposto da tutti gli eredi legittimi del preteso padre - costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda” (in termini
Cass. 6025/2015; Cass. 18626/2017; Cass. ord. 28886/2019 secondo cui “Nel giudizio promosso per
5 l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda”; coerentemente Cass, ord. 7092/2022).
Nel caso di specie, il quadro istruttorio raccolto avvalora la tesi attorea.
Lo stesso in una lettera del 1977 alla madre dall'attrice, seguita ad Controparte_1 Parte_2 una telefonata tra i due in cui si discuteva delle figlie e della sottrazione del alle proprie CP_1 responsabilità di padre, lo stesso affermava che “(…) non per mia colpa sono stato in ogni momento estraniato da tutto quanto può essere seguito al nostro lontano e perlomeno discontinuo incontro (…) ritengo sia giusto e utile che le sue figliole sappiano che non a me è addebitabile il fatto che oggi esse, tenendo fede alla sua asserzione, ribadita durante quest'ultima telefonata, siano senza un padre (naturale e legittimo).”; “Pertanto qualora le stesse sue figlie ritenessero di volermi richiedere la prassi legale del riconoscimento, desidero che si sappia che purché me ne vengano forniti un insieme di indizi e di impressioni tali da poter essere come prova, potrò essere disposto ad effettuare il riconoscimento (…)” (si veda missiva del sig. cit., all. alla citazione). CP_1
Si rinvengono inoltre in atti cartoline postali inviate da ad con Controparte_1 Parte_2 timbro postale del 1960, e foto che li ritraevano insieme da giovani (vedi allegati 3 e 4 alla citazione, in alcun modo contestate dalla parte convenuta).
In ciò è possibile rinvenire riscontro della relazione tra la madre della e il intrattenuta in Parte_1 CP_1 tempi compatibili con la nascita dell'attuale attrice e della sorella, nonché della verosimiglianza del concepimento di entrambe le figlie, postulato della disponibilità dallo stesso espressa ad effettuare il riconoscimento, pur richiedendo elementi di riscontro della propria paternità sulle dette presunte figlie.
Vi è più, dalla documentazione acquisita si apprende che, nell'ambito della procedura di amministrazione di sostegno nei confronti di nel corso dell'audizione delle parti dinanzi al Giudice Tutelare Controparte_1 CP all'udienza del 27.01.2021, le sorelle del beneficiario, , e hanno dichiarato CP_5 Persona_3
“[…] I nostri genitori ci riferirono, perché glielo aveva detto che nostro fratello avrebbe una figlia CP_1 naturale non riconosciuta. In un secondo momento abbiamo saputo che era morta un'altra figlia naturale, di nome […]” (si veda verbale dell'udienza citata;
si veda anche decreto di apertura dell'amministrazione Per_1 di sostegno e nomina dell'amministratore del 17.02.2021, nella cui parte motiva il Giudice Tutelare dà atto dell'esistenza di una figlia naturale in contrasto con alcuni fratelli sulla nomina dell'a.d.s. e nalla cui parte dispositiva rimette all' di valutare con gli altri fratelli e con la figlia naturale del beneficiario la Pt_3 ricollocazione dello stesso nella propria abitazione anziché in RSA, all.i alla citazione).
Inoltre il teste fratello del convenuto, ha confermato l'esistenza della relazione tra Controparte_4
e la madre dell'attrice nel 1961, che apprendeva dai propri genitori, e la nascita, da tale relazione, di CP_1
negli anni 1962 e 1963, riferendo, a proposito della volontà di di sposare Pt_1 Persona_2 CP_1
e riconoscere le figlie avute da essa, “[…] confermo, me lo ha riferito mio fratello Parte_2 CP_1 quando avevo già compiuto 21 anni e alla mia domanda mi rispose che aveva voluto le due figlie perché con
si volevano bene […] so solo che si dovevano sposare […] Mi è stato riferito che Controparte_6
6 mio zio, col quale viveva mio fratello aveva incontrato varie volte Controparte_3 CP_1 CP_6
e le bambine, nulla so sul suo comportamento riguardo al riconoscimento delle bambine, so solo
[...] che erano contrari […]; ha confermato, inoltre, la frequentazione di con le figlie in tenera età, CP_1 dichiarando che “E' vero quanto mi si legge, perché mi è stato riferito da mio fratello, in quel periodo avevo
8/9 anni di età” e l'incontro tra e la figlia ormai adulta, aggiungendo che era CP_1 Pt_1 CP_1 contento di rincontrare la figlia e che le donava un telefono cellulare già in suo possesso ed euro 20,00 per la ricarica, che l'episodio si verificava nella casa del teste stesso nel giorno di San Giuseppe, senza rammentare l'anno; ha anche riferito dell'istaurazione di una frequentazione abituale tra e i parenti del padre, Pt_1 successivamente al detto reincontro padre-figlia, rappresentando che “Si è vero quanto mi si legge, è vero che andava ospite della famiglia di ” e sui due giorni di permanenza di Controparte_5 Persona_4
e nella casa di Terracina di nelle date del 14, 15 e 16 agosto CP_1 Controparte_5 Parte_1
2020, ha riferito “Si so di questi due giorni di cui ci sono anche le foto, questo episodio di cui mi si legge
l'ho saputo da mia sorella e da . Il comportamento felice e sereno di mio fratello CP_5 Parte_1 mi è stato riferito sempre da mia sorella e da . Il fatto che lui volesse come CP_5 Persona_4 amministratore di sostegno mi è stato riferito da e anche diverse volte per Persona_4 CP_5 Pt_1 telefono da mio fratello stesso […]” (si veda verbale dell'udienza del 15.05.2023). CP_1
Particolarmente attendibile la deposizione del detto teste, il quale ha reso una ricostruzione dei fatti di causa coincidenti con la tesi attorea idonea a compromettere i futuri diritti successori che lo stesso avrebbe potuto vantare sull'eredità del fratello (tenuto conto che, ai sensi dell'art. 570 c.c., i fratelli del de cuius, in CP_1 mancanza dei genitori e di altri ascendenti, sono chiamati a succedere solo se il de cuius non lasci prole). CP I messaggi whatsapp scambiati da con la sorella del , condividendo Parte_1 CP_1 fotografie che ritraevano proprio (vedi all. 9 alla citazione e all. alla memoria istruttoria Controparte_1 attorea), danno conforto, unitamente agli altri elementi raccolti, della relazione coltivata dall'attrice con la famiglia del dopo il riavvicinamento al padre e sul presupposto di tale riavvicinamento. CP_1
Generiche e poco credibili, invece, le dichiarazioni della teste sorella del convenuto, la Controparte_5 quale ha evasivamente dato conto di non essere al corrente della paternità del fratello sull'attrice CP_1
(peraltro contraddicendo quanto affermato innanzi al Giudice Tutelare nell'udienza del 27.01.2021, sopra richiamato) e spiegato i contatti e gli incontri tra di essi e di con la famiglia di Parte_1 CP_1 riferendo di un'amicizia tra che non ha meglio spiegato (non dando conto di quando fosse Pt_1 CP_1 nata tale relazione amicale, del contesto in cui essi si erano conosciuti e del motivo della prosecuzione) e che appare anche poco verosimile considerata la differenza d'età ( nata nel 1962 e Parte_1 [...] nato nel 1943), la distanza geografica tra i luoghi presso cui vivevano entrambi (a Roma l'attrice e CP_1
a Cave il convenuto, fino ai ricoveri, proprio in Cave, poi in Colleferro e infine a Frosinone) e le patologie che affliggevano il aggravatesi dopo l'ictus ischemico del luglio 2020 (cfr. certificazione CP_1 neuropsichiatrica del febbraio 1992 in cui già risultava “psicosi paranoide”; certificazione della commissione medica ai fini del riconoscimento dell'accertamento dell'handicap grave e dell'invalidità civile dell'ottobre
2020, da cui risulta diagnosi di “ictus ischemico fronto-parietale sinistro, in ecefalopatia multinfartuale ed
7 atrofia cortico-sottocorticale, in attuale riabilitazione presso RSA. Sindrome schizofrenica grave.
Ipertensione arteriosa sistemica”; cfr. anche certificato medico psichiatrico del settembre 2021, da cui risulta
“decadimento cognitivo-funzionale globale con turbe della sfera socio/relazionale, all.i 11, 3, 4 e 8 della comparsa di costituzione del convenuto tramite l'amministratore di sostegno, inizialmente costituitosi, con autorizzazione del Giudice Tutelare, in rappresentanza del beneficiario convenuto in giudizio, la cui produzione era poi richiamata dal Curatore speciale, costituitosi in luogo dell'amministratore di sostegno per a seguito del rilevato conflitto di interessi, che si è riportato anche al materiale e alle Controparte_1 richieste istruttorie dell'amministratore di sostegno).
Rafforza il quadro istruttorio raccolto il diniego espresso dal Curatore speciale alla sottoposizione del presunto padre agli esami medici che inconfutabilmente avrebbero accertato il rapporto di filiazione.
Al riguardo si presenta necessario osservare, in diritto, che, da un lato, ai sensi dell'art. 273, c. 3, c.c.,
l'azione per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità può essere promossa per l'interdetto dal tutore previa autorizzazione del giudice tutelare;
dall'altro, che non può negarsi che il beneficiario di amministrazione di sostegno possa compiere atti personalissimi, conservando la capacità di agire ai sensi dell'art. 409 c.c. (si ammette, per esempio, il riconoscimento del figlio naturale ai sensi degli artt. 250 ss. c.c.
e la contrazione del matrimonio non incorrendo nel divieto di cui all'art. 85 c.c. tranne che sia il giudice tutelare ad estendere tali limitazioni all'amministrato ai sensi del quarto comma dell'art. 411 c.c., in tal senso
Cass. 11536/2017, Cass. ord. 27691/2023 con riferimento alla contrazione del matrimonio), anche mediante l'amministratore di sostegno ove gli sia impedito dalle specifiche limitazioni imposte dal decreto di nomina dell'amministratore o, comunque, versi in condizioni di mente che non lo rendano in grado di farlo autonomamente (ciò la giurisprudenza di legittimità ha affermato con riferimento alla separazione o al divorzio, potendo attivare il relativo giudizio o resistervi tramite l'amministratore di sostegno e con autorizzazione del GT e ciò sia se il beneficiario non autorizzato a procedere personalmente esprima un consenso alla detta azione sia se il beneficiario esprima volontà contraria all'azione, a cui va equiparata l'ipotesi in cui il beneficiario non sia in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, si veda Cass. ord.
8247/2022 in parte motiva, ove a proposito della legittimazione ad agire o a resistere nel giudizio di separazione da parte del beneficiario di richiamando la Cass. 14669/2018 che ha affermato la Pt_3 legittimazione dell'interdetto infermo di mente ad attivare il giudizio di separazione mediante il tutore, ha spiegato che “(…) per promuovere procedimenti giudiziari ex novo, successivi all'apertura dell'amministrazione di sostegno, ove il beneficiario non possa procedere in proprio per le specifiche Part limitazioni impostegli, l' deve munirsi dell'autorizzazione rivolgendosi al Giudice tutelare, sia nel caso in cui il beneficiario, pur non autorizzato a procedere personalmente, vi consente, sia nel caso in cui il beneficiario dissenta, ipotesi alla quale va equiparata quella in cui il beneficiario non sia in grado di esprimere né dissenso, né consenso”).
Merita evidenziare – come affermato dalla S.C. nella sentenza cit. 14669/2018 – che negare che l'interdetto e, dunque, a maggior ragione, il beneficiario di amministrazione di sostegno possa “porre in essere un atto personalissimo equivarrebbe a sostenere che egli ha perso, in concreto, il relativo diritto, non avendo più
8 l'esercizio” (si veda sent. cit. in parte motiva, esprimendo il principio per cui “Il tutore può compiere in nome e per conto dell'interdetto anche un atto personalissimo (sempre che ne sia accertata la conformità alle esigenze di protezione), sicché la designazione di un curatore speciale è necessaria solo nel caso di conflitto di interessi tra il tutore ed il rappresentato, non evincendosi dal sistema una generale e tassativa preclusione al compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del rappresentante legale dell'incapace”).
Posto quanto sopra e, dunque, una volta che si è ritenuto che il curatore speciale si possa e debba esprimere sulla sottoposizione del beneficiario di amministrazione di sostegno agli esami necessari alla comparazione del DNA dell'attrice con il presunto padre, effettuando valutazioni nell'interesse di quest'ultimo, non può che conseguirne che il rifiuto (pur sorretto da alcune motivazioni, quali l'impossibilità di istaurare una relazione tra le parti a causa delle condizioni di salute del presunto padre, le difficoltà nell'eseguire i prelievi di campione dal ipotizzando, senza provare, che comporterebbero l'esigenza di contenerlo, e i CP_1 riflessi economici sul patrimonio dello stesso, in ragione della spiccata azione risarcitoria, che vanno ritenute evidentemente recessive rispetto al diritto della figlia di ricostruire la propria identità attraverso l'accertamento della paternità biologica del nei propri confronti) debba valere come elemento CP_1 indiziario, il quale, unitamente all'ulteriore materiale istruttorio raccolto, si pone favorevolmente alla tesi attorea.
Quanto sopra convince, dunque, della paternità del nei confronti di CP_1 Parte_1
Va disposta la pubblicità di legge.
3. La domanda di risarcimento del danno da deprivazione della figura genitoriale dev'essere accolta.
Al riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento.” (cfr. Cass. 26205/2013); e ancora che “In tema di filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e
l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo "status" di genitore.” (Cass. ord. 15148/2022); sul profilo della quantificazione che “In tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere
9 all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto.” (cfr. Cass. ord. 34986/2022); sulla prova del danno patito che
“In tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.” (Cass. 24719/2025).
Nel caso sub iudice, sufficiente è la prospettazione della sofferenza patita dall'attrice a causa del contegno paterno, in particolar modo all'età di 15 anni, epoca in cui la madre riceveva la lettera del con cui si CP_1 rendeva disponibile al riconoscimento delle figlie se gli fossero stati forniti elementi a supporto della sua paternità su di esse, provocando loro un sentimento di “rifiuto della figura paterna” e rappresentando una
“pietra tombale sulla possibilità di avere una relazione con il loro padre”; lasciate alle esclusive cure della madre che “con gradi sacrifici personali” si occupava della loro crescita “dovendo supplire alla totale mancanza di qualsiasi apporto paterno”; inducendole ad “abbandonare la speranza che il padre potesse da solo prendere coscienza delle sofferenze che il suo comportamento aveva generato” (vedi atto di citazione, pag. 6).
Ciò che, incontestata l'assenza morale e materiale del padre dalla vita dalla figlia della sorella (se Pt_1 non per un breve periodo dopo la loro nascita, in cui conservava dei contatti con la loro madre e incontrava, sia pure sporadicamente, le figlie), appare sufficiente a ritenere di dover riconoscere un ristoro equitativo del danno patito dalla figlia er la privazione della fondamentale relazione con il padre. Pt_1
Non può trascurarsi tuttavia che sul contegno illecito del padre possa aver inciso, in modo più significativo all'incirca a partire dagli anni '90, la precoce insorgenza di una grave patologia psichiatrica, progressivamente aggravatasi (tanto da perdere il lavoro, lasciare Roma per fare ritorno a Cave, dove gli era concesso un alloggio di edilizia residenziale pubblica e divenire beneficiario, dagli anni '90, della pensione di invalidità al 100%, si veda sul punto atto di citazione pag. 5, si veda altresì certificazione medica del febbraio 1992 già innanzi citata da cui risulta “psicosi paranoide”).
Per la quantificazione equitativa del danno è possibile rintracciare parametri utili nelle tabelle del Tribunale di Roma sul danno da perdita del rapporto parentale, che tuttavia afferiscono ipotesi illecita diversa, causale, in un certo momento storico della vita della vittima e del congiunto, la perdita definitiva del rapporto parentale. Sicché muovendo dalla liquidazione del valore punto nel 2025 in euro 11.549,20, abbattuto del
10% per il fattore concausale della malattia che affliggeva il padre, vi è più, trascurando il punteggio connesso all'intensità della relazione nel momento dell'evento, l'assenza della quale, nella fattispecie che occupa, integra proprio l'evento dannoso, e moltiplicato, invece, per il punteggio massimo riconosciuto in
10 relazione all'età del congiunto che subisce la perdita, pari a 5, sulla considerazione che fin da tenera età
l'odierna attrice era privata della figura genitoriale, pur più fortemente percepita in età adolescenziale, si perviene a quantificare un importo congruo di 51.971,40.
5. Le spese di lite vanno imputate secondo il criterio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate in applicazione dei parametri posti dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− accoglie la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e, per l'effetto, dichiara che
[...]
nata a [...] il [...], è figlia di nato a [...], il [...]; Parte_1 Controparte_1
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni da effettuarsi in calce all'atto di nascita di Parte_1
− accoglie la domanda di risarcimento del danno da privazione della relazione parentale e, per l'effetto, condanna a rifondere, in favore di il danno patito, da liquidarsi Controparte_1 Parte_1 in euro 51.971,40, oltre interessi al saggio legale a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza;
− condanna a rifondere, in favore di le spese di lite, che liquida in Controparte_1 Parte_1 euro 7.616,00 per compensi, ed euro 545,00 per esborsi, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge.
Frosinone, 10.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Roberta Bisogno dott. Marcello Buscema
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