Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/05/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 727/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 727 / 2025, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nt. a Douala (Camerun) Parte_1 C.F._1 il 17/02/1976, con il patrocinio dell'Avv. Scala Kati e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
E
(c.f. ) nt. a Douala Controparte_1 C.F._2
(Camerun) il 11/10/1984, con il patrocinio dell'Avv. Augusto Cornalba e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1
hanno chiesto al tribunale la cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Camerun il 26.08.2005 alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, risulta che, dall'unione coniugale, sono nati i figli: Persona_1
(c.f. ), nt. a Lodi il 06.01.2008, e
[...] C.F._3 Controparte_2
(c.f. ), nt. a Lodi il 24.06.2012. C.F._4
Pag. 1
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
In via preliminare, si osservi che: a) sussiste la giurisdizione italiana per ogni domanda sottoposta a quest'autorità giudiziaria;
b) qualsiasi aspetto sottoposto al vaglio di questo Tribunale dev'essere regolato, in ossequio alla disciplina vigente, secondo la legge nazionale italiana;
c) l'eventuale omessa trascrizione del matrimonio negli atti dello Stato civile italiano – di cui, in effetti, non v'è riscontro documentale – non osta alle pronunzie richieste: in proposito, v. Cass. U. 5292/1985.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale stima altresì di poter recepire e omologare integralmente gli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e contratto in Camerun, il 26.08.2005, trascritto Controparte_1 nel Comune di Lodi (LO), al n. 10/parte II, serie C;
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1. Ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Lodi (LO) di annotare a margine dell'atto di matrimonio, l'emananda sentenza.
Pag. 2 2. Prevedere che il sig. versi alla madre, a titolo di contributo per il Pt_1 mantenimento dei 2 figli, l'importo mensile di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00), entro il giorno 10 di ogni mese, oltre Istat, che verrà versato direttamente dal datore di lavoro del sig Arca Logistica Gestione Appalti Soc. Coop. sul seguente Pt_1
IBAN [...], oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche ed extrascolastiche relative ai figli, seguendo le “Linee Guida” del
Tribunale Ordinario di Milano del 14 novembre 2017 :
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Pag. 3 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
3. per quanto riguarda l'assegno unico, le parti concordano che verrà percepito come per legge al 50%;
4. le detrazioni fiscali verranno ripartite nella misura del 50% ciascuno;
5. stabilire che i figli minori, di anni 12 e 17, vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre;
6. stabilire le visite con le seguenti modalità: almeno un giorno infrasettimanale dall'uscita di scuola, con pernottamento fino al mattino successivo, a seconda delle esigenze dei figli, e, a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino alla mattina del lunedì; il figlio di anni 12, che frequenta la scuola a Caselle Lurani, nei giorni CP_2 di visita del padre, uscirà da scuola e si recherà a Lodi presso l'abitazione del padre Per_ unitamente al fratello di anni 17; durante le festività natalizie ad anni alterni, i minori trascorreranno dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al
06 gennaio con l'altro; durante le festività pasquali i figli staranno con i genitori ad anni alterni;
durante le vacanze estive il padre terrà con sé i minori per un periodo di 15 giorni consecutivi;
le date andranno concordate tra i genitori entro il 15 maggio di ogni anno;
7. ordinare ai genitori di rispettare reciprocamente i giorni di visita nel superiore interesse dei figli minori, nonché comunicare gli impegni ludico-sportivi ed accompagnare i figli agli allenamenti ed alle partite in relazione alle visite di ciascuno di essi (luoghi di ritrovo e orari delle partite);
8. ordinare di riferire il recapito dei luoghi di villeggiatura, nonché il cambiamento di domicilio;
9. le parti si autorizzano al rilascio dei documenti di identità dei minori ai fini dell'espatrio”.
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
COMPENSA le spese del procedimento;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 9/05/2025
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
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