Sentenza 25 febbraio 2003
Massime • 2
Nel caso in cui le parti, stipulato un contratto preliminare, siano poi addivenute alla stipulazione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare.
La sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo. Ne consegue che, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche.
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RIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 24 febbraio 2012 – Scoppa Presidente – Grimaldi Estensore – (omissis) (avv. Bizzarro) c. (omissis) s.n.c., (omissis) (avv. Imondi, Gallicola). Contratto in genere – Contratto preliminare – Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto – Oggetto difforme – Domanda di eliminazione delle difformità o riduzione del prezzo – Ammissibilità (Art. 2932 c.c.) In materia di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, la condizione di identità della cosa oggetto del trasferimento con quella prevista nel preliminare non va intesa nel senso di una rigorosa corrispondenza, ma nel senso che deve essere rispettata l'esigenza che il bene …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/02/2003, n. 2824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2824 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE RI - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. LUCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO CODACCI PISANELLI, che la difende unitamente all'avvocato NN IACOPETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GN NN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FLAUTI, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCO PICCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
EL AR RT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 384/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 09/02/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato IACOPETTI OV, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato FLAUTI Luigi difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 21/22 aprile 1992, MA HE conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Lucca, il di lei fratello RI ER HE ed i coniugi OV GN e GI GA, esercitando retratto successorio con riguardo alla quota ereditaria, che, in data 1^ aprile 1992, per atto a rogito notaio Maccheroni, quei coniugi avevano acquistato dal fratello RI ER, quota appunto costituita da un terzo della proprietà indivisa dell'immobile in Forte dei Marmi, via Garibaldi n. 9/F, relitto dal defunto genitore PP HE ed ereditato in proprietà anche da essa attrice per la maggior quota di due terzi. Dei convenuti si costituiva il solo OV GN e resisteva alla domanda, deducendo che con scrittura privata del 13 gennaio 1979 (registrata il 2.2.1979) PP HE aveva promesso in vendita quell'immobile, con destinazione alberghiera, ad esso GN ed a sua moglie GI GA. Deduceva, altresì, che PP HE, citato in giudizio nel gennaio 1979 perché inadempiente all'obbligo di concludere il contratto definitivo di vendita, aveva proposto domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare, domanda respinta in primo grado e coltivata in grado d'appello solo dalla di lui erede MA HE (nel frattempo, PP HE era deceduto), mentre l'altro erede RI ER HE vi rinunciava in ragione della ritenuta validità ed efficacia del contratto preliminare del 1979, cui dava appunto esecuzione (per la quota di sua spettanza) con il contratto del 1^ aprile 1992.
Con successiva citazione del 18 settembre 1992, i coniugi OV GN e GI GA convenivano in giudizio, innanzi allo stesso Tribunale di Lucca, MA HE e chiedevano lo scioglimento della comunione tra loro esistente con riguardo al detto immobile, in Forte dei Marmi. MA HE si costituiva e resisteva alla domanda.
Riunite le cause e riassunto il processo, di cui era stata dichiarata l'interruzione per il sopravvenuto decesso di GI GA, il Tribunale di Lucca, con sentenza del 15 ottobre 1996, accoglieva la domanda di retratto successorio e rigettava quella di scioglimento della comunione. OV GN interponeva gravame. MA HE resisteva al gravame, mentre RI ER HE era contumace.
Con sentenza del 30 gennaio/9 febbraio 2001, la Corte d'appello di Firenze, in accoglimento del gravame, riformava la decisione del primo giudice, rigettando la domanda di retratto successorio. Le spese dei due gradi di giudizio erano poste a carico di MA HE.
Rilevava la Corte, in difformità del primo giudice, che l'alienazione della quota parte di proprietà dell'immobile, ereditata da RI ER HE, di cui al contratto concluso con i coniugi GN - GA il 1 aprile 1992, non poteva essere oggetto di retratto successorio a favore della di lui sorella e coerede, MA. HE. Esponeva, infatti, che RI ER HE "non si è limitato a vendere la sua quota, in comunione con la sorella, bensì ha riconosciuto che la domanda di risoluzione del contratto preliminare, avanzata dal padre, non meritava di essere coltivata... tanto che sia il primo giudice... sia il giudice d'appello... sia, infine la Corte di Cassazione... ne stabilivano l'infondatezza. Se dunque la domanda di risoluzione contrattuale era respinta, ne conseguiva che il contratto preliminare intercorso tra i coniugi GN GA e HE PP in data 2.2.1979 rimaneva valido ed efficace, per cui HE RI, succeduto per la sua quota ereditaria al padre PP, rimaneva obbligato alla conclusione contratto definitivo...
Si può anzi dire che l'atto di transazione intercorso sia stato ampiamente giustificato... non si è trattato di una libera manifestazione di volontà, bensì dell'adempimento di una ritenuta valida (e non a torto come sopra si è visto) obbligazione contrattuale, conseguente al contratto preliminare... non si è trattato di una vendita vera e propria, in violazione del diritto del coerede..., bensì del riconoscimento di un diritto conseguente alla ritenuta infondatezza della domanda di risoluzione del contratto preliminare.. ." In tale contesto, precisava la Corte, la domanda di scioglimento della comunione, in primo grado proposta dai coniugi GN - GA ed in grado di appello non coltivata, aveva avuto "solo una funzione accidentale e strumentale di difesa", nient'affatto ricognitiva della validità della pretesa avversaria, e ^seguire l'impostazione data dal primo giudice, comporterebbe anche un contrasto di giudicati tra la decisione definitiva di rigetto della predetta domanda di risoluzione contrattuale e la difforme decisione oggetto del presente gravame.. ." Per la cassazione di tale sentenza, MA HE ha proposto ricorso in forza di sei motivi, illustrati con memoria.
OV GN ha resistito con controricorso ed ha depositato, mentre l'altro intimato RI ER HE non ha svolto alcuna difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 732, 1351 e 2932 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, la ricorrente censura la sentenza impugnata, per aver inopinatamente ritenuto che il contratto di compravendita del 1 aprile 1992 costituisse mero adempimento di una obbligazione, quella di cui al contratto preliminare del 13 gennaio 1979 (registrato il successivo 2 febbraio), e non già esso stesso atto autonomo di disposizione, costituente fonte di regolamento degli interessi delle parti.
Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 732, 1351 e 2932 c.c., nonché degli artt. 1453 e 1458 c.c., e vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, la ricorrente muove censura analoga a quella precedente, sotto il più specifico profilo della mancata considerazione che tra i citati contratti vi fossero sostanziali differenze, quanto all'oggetto e quanto al prezzo: il preliminare prevedeva la cessione al prezzo di lire 410.000.000 della totalità dei diritti sullo immobile e sulla azienda alberghiera, lì ubicata, inscindibilmente considerati come un unicum, mentre il definitivo disponeva la cessione al prezzo di lire 310.000.000 di una quota parte dei diritti sul solo immobile. Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 1360 e ss. e 732 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, la ricorrente muove censura analoga a quelle innanzi esposte, sotto il più specifico profilo della interpretazione del contratto del 1 aprile 1992, che la Corte di merito avrebbe operato attraverso una impropria attribuzione di valore e di significato alla premessa di quello stesso contratto, non considerato invece nel complesso delle clausole, tutte evidenzianti - al pari del comportamento delle parti, precedente e successivo - un assetto di interessi, autonomo e difforme rispetto ad ogni precedente pattuizione.
Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 732 c.c. e difetto di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata, per aver ritenuto che tale norma non" fosse applicabile sol perché il contratto del 1 aprile 1992 rappresenterebbe non una libera manifestazione di volontà, ma mero adempimento di una obbligazione contrattuale. Con il quinto motivo, denunciando violazione degli artt. 1453, 1458 e 2090 c.c., nonché degli artt. 112 e 345 c.p.c., e difetto di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata, per avere inopinatamente ipotizzato che vi fosse un contrasto di giudicati tra la risalente e definitiva decisione di rigetto della domanda di risoluzione del contratto preliminare del 13 gennaio 1979 e quella resa dal primo giudice di accoglimento della domanda di retratto successorio.
Con il sesto motivo, infine, denunciando violazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, la ricorrente censura la sentenza impugnata, per avere liquidato le spese di lite in maniera del tutto esorbitante.
I primi cinque motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati nei seguenti termini.
La sentenza impugnata ha disconosciuto la possibilità di retratto successorio con riguardo alla alienazione della quota indivisa del cespite ereditario in oggetto, ritenendo che essa alienazione - raffigurata nel contratto del 1 aprile 1992- non fosse "una libera manifestazione di volontà" ovvero "una vendita vera e propria", bensì mero adempimento del coerede RI ER HE alla obbligazione di stipulare il contratto definitivo di vendita, che il de cuius aveva assunto per l'intero cespite ereditario, con la scrittura privata del 13 gennaio 1979, contratto preliminare, la cui risoluzione era stata negata con sentenza passata in giudicato. In quanto tale, quella alienazione non è stata ritenuta pregiudizievole del diritto della coerede MA HE ad essere preferita nell'acquisto della quota ereditaria, con le aggiuntive osservazioni che la proposta (dall'acquirente della quota) domanda di scioglimento della comunione non avesse rilievo contrario e che vi sarebbe 'contrasto di giudicati" tra la decisione di rigetto della domanda di risoluzione del contratto preliminare e la decisione di riconoscimento del retratto successorio, resa dal primo giudice.
Orbene, siffatto convincimento e' viziato da una pluralità di errori, tutti denunciati dalla ricorrente/ e ciò, al di là di alcune improprietà argomentative, che pure traspaiano evidenti nella sentenza impugnata.
Ed invero, difformemente da quanto mostra di ritenere la sentenza impugnata, in specie di indistinta ripetizione del contratto definitivo rispetto a quello preliminare, è principio che il contratto preliminare ed il contratto definitivo sono si negozi tra loro collegati, ma espressivi ciascuno di autonomia negoziale delle parti: l'uno, il preliminare, avente ad oggetto soltanto l'obbligazione di stipulare un successivo contratto (definitivo) , di cui si determina il contenuto essenziale;
l'altro, il definitivo, avente ad oggetto la costituzione del rapporto negoziale, il cui contenuto essenziale è stato determinato nel preliminare. Più in particolare, come chiarito da questa Corte, nel caso in cui le partì, stipulato un contratto preliminare, siano poi addivenute alla stipulazione di quello definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni, inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo (v. Cass. n. 5179/01, n. 7206/99, n. 4354/98 e n. 1196/82). Il contratto definitivo, dunque, non può risolversi in un mero adempimento di obbligazione assunta con contratto preliminare ovvero in un negozio, non vero, nè proprio, come ha ritenuto invece possibile la sentenza impugnata, possibilità applicata in concreto, nella specie, senza peraltro valutare la stessa diversità - da essa sentenza pure emergente (oltre quelle evidenziate dalla ricorrente)- del bene oggetto del trasferimento, nel preliminare previsto con l'intero cespite del de cuius e nel definitivo individuato con una quota indivisa dello stesso cespite, ovviamente a prezzo inferiore. Eppure, la sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo, come traspare dallo orientamento espresso da questa Corte in materia di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., secondo cui la sentenza che tiene luogo del contratto non concluso deve riprodurre di regola il medesimo assetto di interessi, assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare (v. Cass. n. 7749/90), assetto -questo- non realizzabile che col trasferimento dell'intero bene promesso in vendita, nell'ipotesi in cui il contratto preliminare abbia avuto ad oggetto esso bene nella sua unicità (v. Cass. 12438/97). Anche con riguardo a tale punto, dunque, la sentenza impugnata non si sottrae alle censure della ricorrente.
E non si sottrae, altresì, ne' alla censura relativa alla interpretazione del contratto del 1 aprile 1992, ne' a quella afferente al contrasto di giudicati tra decisione di rigetto della domanda di risoluzione del contratto preliminare 13 gennaio 1979 e decisione del primo giudice di accoglimento della domanda di retratto successorio, interpretazione e contrasto -questi- che, palesemente, la Corte di merito risulta aver affermato in ragione dell'errore e dell'omissione innanzi accertati. Conclusivamente, quindi, i primi cinque motivi di ricorso devono essere accolti, per quanto di ragione, e tale accoglimento assorbe il sesto motivo, relativo alla dipendente questione delle spese di lite. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze perché provveda a nuovo esame del merito, facendo (anche) applicazione dei principi innanzi enunciato.
La pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione è rimessa al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, i primi cinque motivi di ricorso, dichiarato assorbito il sesto, e cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 3 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2003