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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/11/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 28/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. IZ Riga Presidente dr. NN RI AN Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA assistito e difeso dall'Avv. CAPOBIANCO CHIARA Parte_1
RICORRENTE in RIASSUNZIONE
assistito e difeso Controparte_1 dall'Avv. SABATINI STEFANO RESISTENTE in RIASSUNZIONE
avente ad oggetto : giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Cassazione n. 410/2025
La ricorrente, infermiera professionale, già dipendente dell'azienda sanitaria di Modena, rivolse all' numerose istanze di Controparte_1 trasferimento, mobilità o comando e, nel frattempo, concluse con tale ultima azienda una serie di successivi contratti di lavoro a termine, in forza dei quali prestò attività lavorativa in quasi ininterrottamente dal 9.10.2006 al 30.6.2016. CP_1
Nel 2017 la lavoratrice agì in giudizio dinanzi al Tribunale di Isernia per chiedere l'accertamento dell'illiceità della mancata risposta dell' alle sue istanze, nonché CP_1
l'accertamento del proprio diritto al trasferimento, alla mobilità esterna o al comando, oltre al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 21/2019 del 7 febbraio 2019, in parziale accoglimento delle domande, condannò al risarcimento del c.d. danno CP_1 comunitario da abusiva reiterazione dei contratti a termine, liquidato in misura pari a nove mensilità dell'ultima retribuzione percepita, rigettando nel resto. La sentenza di primo grado venne impugnata da , sul presupposto della violazione del CP_1 principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nel senso che la domanda di condanna al risarcimento del danno comunitario da illegittima reiterazione dei contratti a termine non sarebbe mai stata proposta dalla lavoratrice. Quest'ultima propose a sua volta appello incidentale contro il mancato accoglimento delle sue ulteriori domande.
La Corte d'Appello di Campobasso, con sentenza n. 57/2020 del 3 marzo 2020 accolse il gravame principale e rigettò quello incidentale, con il risultato di un integrale rigetto di tutte le domande della lavoratrice. Contro la sentenza d'appello Parte_1 ha proposto ricorso per cassazione lamentando :
1. la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. anche con riferimento all'art. 113, comma 1, c.p.c. Errore in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., censurando la sentenza nella parte in cui ha affermato che il Tribunale non avrebbe potuto condannarla al risarcimento del danno comunitario per illegittima reiterazione dei contratti di lavoro a termine, dal momento che una siffatta domanda non sarebbe stata proposta nel ricorso introduttivo di primo grado. La Corte d'Appello avrebbe dovuto qualificare correttamente e interpretare la domanda, non limitandosi alla lettura della precisazione delle conclusioni, ma considerando l'intero contenuto dell'atto introduttivo e delle successive difese anche della controparte;
2. l'omesso e/o insufficiente esame sui fatti ed elementi decisivi per il giudizio;
violazione dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per omessa, insufficiente, contraddittoria e apparente motivazione in riferimento alla domanda di risarcimento danno comunitario;
3. la violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, sui presupposti del diritto al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a termine e, in particolare, sulla non necessità della prova in concreto del pregiudizio subito;
4. la violazione e falsa applicazione della legge n. 104 del 1992, con riguardo al mancato accoglimento della domanda volta all'accertamento del proprio diritto al trasferimento o al comando presso l' in forza della «Legge-quadro CP_1 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate». La Suprema Corte, con ordinanza n. 410/2025 ha accolto il primo motivo di ricorso – assorbiti il secondo e il terzo e rigettato il quarto – cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte d'Appello di L'Aquila, anche per decidere sulle spese del giudizio di legittimità.
pag. 2/6 Con ricorso depositato in data 3 febbraio 2025, ha provveduto a Parte_1 riassumere il giudizio, concludendo per sentir “1) accertata e dichiarata l'illegittimità del silenzio della in violazione dell'art. 30, comma 1 L. 165/2000 alle istanze CP_1 tutte rivolte dall' e relative alla richiesta di mobilità esterna, Parte_2 trasferimento e/o comando;
2) condannare l' al risarcimento del danno CP_1 comunitario stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o altra misura ritenuta di giustizia ma comunque non inferiore a quanto statuito dal Tribunale di Isernia, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 “fermo restando comunque che, per quanto riguarda la prova del pregiudizio subito, l'essenza del c.d. danno comunitario è proprio che esso, per rappresentare un adeguato rimedio interno, come preteso dalla normativa eurounitaria, deve essere liquidato – entro i limiti della misura forfettaria indicata dall'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 – anche a prescindere dalla prova in concreto, richiesta solo per la liquidazione in misura eccedente quei limiti”; 3) In ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dall'Ordinanza di rinvio numero sezionale 4725/2024, numero di raccolta generale 410/2025 pubblicata il giorno 08/01/2025, adottare le conseguenti statuizioni in fatto e in diritto;
4) Condannare, infine, l' al pagamento delle CP_1 spese, diritti e onorari di causa del doppio grado di giudizio, del giudizio di legittimità e del presente, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si è costituita la , eccependo l'inammissibilità del ricorso in riassunzione con CP_1 riferimento a domande diverse da quelle avente ad oggetto il risarcimento del “danno comunitario” per illegittima reiterazione dei contratti a termine, contestando nel merito le avverse pretese e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Occorre rilevare che oggetto del presente giudizio di rinvio è unicamente la domanda di condanna al risarcimento del danno comunitario, con riferimento alla quale la Suprema Corte, dopo aver precisato che la motivazione della sentenza della Corte d'Appello era basata su un'evidente ed indebita confusione tra l'accertamento sull'esistenza della domanda (mediante l'interpretazione dell'atto di parte) e le valutazioni sulla sua validità e fondatezza (valutazioni che presuppongono che la domanda esista) e che invece la sentenza del Tribunale dava atto che la ricorrente «ha fatto riferimento al danno comunitario conseguente alla reiterazione dei contratti a tempo determinato, in relazione al quale ha anche allegato che “in materia di pubblico impiego, la reiterazione o la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, in violazione delle norme imperative che riguardano l'assunzione, non determina la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato, ma fonda il diritto del lavoratore al risarcimento del danno ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 T.U. sul pubblico impiego” così considerando che, nel pag. 3/6 ricorso introduttivo, la lavoratrice aveva allegato il fatto della plurima reiterazione dei contratti di lavoro a termine, prospettato la sua illegittimità e ricordato che da questa consegue il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, anche se non dà diritto alla instaurazione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, ha enunciato il seguente principio di diritto “ Tanto basta per ritenere richiesto il risarcimento del danno, pur in mancanza dell'esplicitazione della domanda in tal senso nella precisazione delle conclusioni (sulla necessità di interpretare la domanda esaminando il contenuto complessivo e sostanziale dell'atto di parte e non solo il tenore letterale e, in particolare, quello della precisazione delle conclusioni, v. Cass. nn. 7322/2019; 26159/2014; 23794/2011; 19630/2011; 3012/2010; 17760/2006). Sulla domanda così proposta dovrà pronunciarsi il giudice del rinvio, non avendolo fatto il giudice d'appello, fermo restando comunque che, per quanto riguarda la prova del pregiudizio subito, l'essenza del c.d. danno comunitario è proprio che esso, per rappresentare un adeguato rimedio interno, come preteso dalla normativa eurounitaria, deve essere liquidato – entro i limiti della misura forfettaria indicata dall'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 – anche a prescindere dalla prova in concreto, richiesta solo per la liquidazione in misura eccedente quei limiti (Cass. S.U. n. 5072/2016)”.
Ne consegue che va dichiarata inammissibile la domanda riproposta nelle conclusioni del ricorso in riassunzione - “accertata e dichiarata l'illegittimità del silenzio dell' in violazione dell'art. 30 comma 1 L.n. 165/2000 alle istanze tutte rivolte CP_1 dall'infermiera e relative alla richiesta di mobilità esterna, trasferimento e/ Parte_1 comando”, già oggetto del quarto motivo di ricorso per cassazione, rigettato dalla Suprema Corte e pertanto coperto da giudicato, restando preclusa sul punto ogni ulteriore pronuncia.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno comunitario, dalla documentazione versata in atti è emerso che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della con CP_1 contratti a tempo determinato dal 9 ottobre 2006 al 30 giugno 2016, data di cessazione del rapporto, per dimissioni volontarie.
L'art. 36 del D. Lvo n. 165 del 2001 consente alla PA la possibilità di ricorrere a forme contrattuali flessibili, solo per esigenze temporanee ed eccezionali e l'onere probatorio della esistenza delle relative condizioni non può che essere inteso in capo alla stessa amministrazione che del termine voglia avvalersi.
Nel caso in esame, manca del tutto la dimostrazione di una sicura sussistenza delle ragioni idonee a giustificare il ricorso al contratto a tempo determinato, anzi la stessa reiterazione negli anni dei contratti a termine porta a ritenere che il ricorso a forme contrattualie a tempo determinato sia avvenuto per esigenze strutturali, estranee alle pag. 4/6 ragioni che legittimamente avrebbero potuto essere a base dello stesso, rispondendo piuttosto ad esigenze lavorative stabili e non temporanee o eccezionali.
Passando a valutare le conseguenze, secondo quanto indicato nella stessa ordinanza di rinvio, dell'illegittima reiterazione, va richiamata la sentenza delle SSUU n. 5072/2016 secondo cui “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.
Deve allora riconoscersi in favore della ricorrente un risarcimento del danno che - entro i limiti della misura forfettaria indicata dall'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, da 2,5 a 12 mensilità, così come richiamato dall'ordinanza di rinvio - tenuto conto della gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti e delle loro proroghe in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto che si è protratto tra il 2006 e il 2016, si stima congruo liquidare nella misura di 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al cui pagamento la convenuta appellata è condannata, oltre accessori fino al soddisfo.
Nè rileva la sussistenza o meno della perdita di chance in capo alla ricorrente, afferente a un profilo che potrebbe giustificare il riconoscimento di un danno ulteriore – che nella specie neppure è stato richiesto – rispetto a quello comunitario, dovendo aver riguardo unicamente all'abusivo ricorso alla tipologia del lavoro flessibile. Nè ha rilievo la partecipazione alla procedura di mobilità indetta nel 2017, essendosi il danno consolidato a seguito della reiterazione dei contratti a tempo determinato, nè potendosi ritenere l'attivazione da parte dell'amministrazione di procedure di stabilizzazione idonea da sola ad integrare una misura sanzionatoria adeguata a sanzionare l'illecito, se non segue l'effettiva costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nel caso di specie, per quanto l' abbia dimostrato di voler adottare misure per CP_1 porre rimedio al precariato, la stessa, alla data di cessazione del rapporto, non risulta pag. 5/6 aver interrotto il nesso di causalità tra l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e il danno da mancata assunzione.
Nei termini sopra indicati va dunque accolta la domanda formulata in primo grado da
. Parte_1
Le spese dell'intero giudizio, in ragione della parziale soccombenza, sono compensate per metà tra le parti per ciascun grado e per la restante metà poste a carico dell'
[...]
convenuta, liquidate come da dispositivo. CP_1
PQM
- Dichiara abusiva la reiterazione dei contratti a termine stipulati tra le parti nel periodo dal 9 ottobre 2006 al 30 giugno 2016 e per l'effetto condanna l'amministrazione resistente alla corresponsione in favore di , a titolo di risarcimento Parte_1 del danno, di una indennità pari a 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto oltre al maggiore importo tra rivalutazione e interessi dalla presente sentenza e fino al soddisfo;
- Dichiara inammissibile ogni diversa domanda
- Compensa per metà tra tutte le parti le spese dell'intero giudizio e condanna la
Controparte_2
, alla rifusione della restante metà delle spese, liquidate per la
[...] parte non compensata in € 2.000 per il primo grado, in € 1.800 per il grado d'appello, in € 1.500 per il giudizio di cassazione e in € 1.800 per il presente giudizio di rinvio oltre per ciascun grado spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
NN RI AN IZ Riga
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 28/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. IZ Riga Presidente dr. NN RI AN Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA assistito e difeso dall'Avv. CAPOBIANCO CHIARA Parte_1
RICORRENTE in RIASSUNZIONE
assistito e difeso Controparte_1 dall'Avv. SABATINI STEFANO RESISTENTE in RIASSUNZIONE
avente ad oggetto : giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Cassazione n. 410/2025
La ricorrente, infermiera professionale, già dipendente dell'azienda sanitaria di Modena, rivolse all' numerose istanze di Controparte_1 trasferimento, mobilità o comando e, nel frattempo, concluse con tale ultima azienda una serie di successivi contratti di lavoro a termine, in forza dei quali prestò attività lavorativa in quasi ininterrottamente dal 9.10.2006 al 30.6.2016. CP_1
Nel 2017 la lavoratrice agì in giudizio dinanzi al Tribunale di Isernia per chiedere l'accertamento dell'illiceità della mancata risposta dell' alle sue istanze, nonché CP_1
l'accertamento del proprio diritto al trasferimento, alla mobilità esterna o al comando, oltre al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 21/2019 del 7 febbraio 2019, in parziale accoglimento delle domande, condannò al risarcimento del c.d. danno CP_1 comunitario da abusiva reiterazione dei contratti a termine, liquidato in misura pari a nove mensilità dell'ultima retribuzione percepita, rigettando nel resto. La sentenza di primo grado venne impugnata da , sul presupposto della violazione del CP_1 principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nel senso che la domanda di condanna al risarcimento del danno comunitario da illegittima reiterazione dei contratti a termine non sarebbe mai stata proposta dalla lavoratrice. Quest'ultima propose a sua volta appello incidentale contro il mancato accoglimento delle sue ulteriori domande.
La Corte d'Appello di Campobasso, con sentenza n. 57/2020 del 3 marzo 2020 accolse il gravame principale e rigettò quello incidentale, con il risultato di un integrale rigetto di tutte le domande della lavoratrice. Contro la sentenza d'appello Parte_1 ha proposto ricorso per cassazione lamentando :
1. la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. anche con riferimento all'art. 113, comma 1, c.p.c. Errore in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., censurando la sentenza nella parte in cui ha affermato che il Tribunale non avrebbe potuto condannarla al risarcimento del danno comunitario per illegittima reiterazione dei contratti di lavoro a termine, dal momento che una siffatta domanda non sarebbe stata proposta nel ricorso introduttivo di primo grado. La Corte d'Appello avrebbe dovuto qualificare correttamente e interpretare la domanda, non limitandosi alla lettura della precisazione delle conclusioni, ma considerando l'intero contenuto dell'atto introduttivo e delle successive difese anche della controparte;
2. l'omesso e/o insufficiente esame sui fatti ed elementi decisivi per il giudizio;
violazione dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per omessa, insufficiente, contraddittoria e apparente motivazione in riferimento alla domanda di risarcimento danno comunitario;
3. la violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, sui presupposti del diritto al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a termine e, in particolare, sulla non necessità della prova in concreto del pregiudizio subito;
4. la violazione e falsa applicazione della legge n. 104 del 1992, con riguardo al mancato accoglimento della domanda volta all'accertamento del proprio diritto al trasferimento o al comando presso l' in forza della «Legge-quadro CP_1 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate». La Suprema Corte, con ordinanza n. 410/2025 ha accolto il primo motivo di ricorso – assorbiti il secondo e il terzo e rigettato il quarto – cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte d'Appello di L'Aquila, anche per decidere sulle spese del giudizio di legittimità.
pag. 2/6 Con ricorso depositato in data 3 febbraio 2025, ha provveduto a Parte_1 riassumere il giudizio, concludendo per sentir “1) accertata e dichiarata l'illegittimità del silenzio della in violazione dell'art. 30, comma 1 L. 165/2000 alle istanze CP_1 tutte rivolte dall' e relative alla richiesta di mobilità esterna, Parte_2 trasferimento e/o comando;
2) condannare l' al risarcimento del danno CP_1 comunitario stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o altra misura ritenuta di giustizia ma comunque non inferiore a quanto statuito dal Tribunale di Isernia, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 “fermo restando comunque che, per quanto riguarda la prova del pregiudizio subito, l'essenza del c.d. danno comunitario è proprio che esso, per rappresentare un adeguato rimedio interno, come preteso dalla normativa eurounitaria, deve essere liquidato – entro i limiti della misura forfettaria indicata dall'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 – anche a prescindere dalla prova in concreto, richiesta solo per la liquidazione in misura eccedente quei limiti”; 3) In ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dall'Ordinanza di rinvio numero sezionale 4725/2024, numero di raccolta generale 410/2025 pubblicata il giorno 08/01/2025, adottare le conseguenti statuizioni in fatto e in diritto;
4) Condannare, infine, l' al pagamento delle CP_1 spese, diritti e onorari di causa del doppio grado di giudizio, del giudizio di legittimità e del presente, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si è costituita la , eccependo l'inammissibilità del ricorso in riassunzione con CP_1 riferimento a domande diverse da quelle avente ad oggetto il risarcimento del “danno comunitario” per illegittima reiterazione dei contratti a termine, contestando nel merito le avverse pretese e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Occorre rilevare che oggetto del presente giudizio di rinvio è unicamente la domanda di condanna al risarcimento del danno comunitario, con riferimento alla quale la Suprema Corte, dopo aver precisato che la motivazione della sentenza della Corte d'Appello era basata su un'evidente ed indebita confusione tra l'accertamento sull'esistenza della domanda (mediante l'interpretazione dell'atto di parte) e le valutazioni sulla sua validità e fondatezza (valutazioni che presuppongono che la domanda esista) e che invece la sentenza del Tribunale dava atto che la ricorrente «ha fatto riferimento al danno comunitario conseguente alla reiterazione dei contratti a tempo determinato, in relazione al quale ha anche allegato che “in materia di pubblico impiego, la reiterazione o la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, in violazione delle norme imperative che riguardano l'assunzione, non determina la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato, ma fonda il diritto del lavoratore al risarcimento del danno ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 T.U. sul pubblico impiego” così considerando che, nel pag. 3/6 ricorso introduttivo, la lavoratrice aveva allegato il fatto della plurima reiterazione dei contratti di lavoro a termine, prospettato la sua illegittimità e ricordato che da questa consegue il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, anche se non dà diritto alla instaurazione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, ha enunciato il seguente principio di diritto “ Tanto basta per ritenere richiesto il risarcimento del danno, pur in mancanza dell'esplicitazione della domanda in tal senso nella precisazione delle conclusioni (sulla necessità di interpretare la domanda esaminando il contenuto complessivo e sostanziale dell'atto di parte e non solo il tenore letterale e, in particolare, quello della precisazione delle conclusioni, v. Cass. nn. 7322/2019; 26159/2014; 23794/2011; 19630/2011; 3012/2010; 17760/2006). Sulla domanda così proposta dovrà pronunciarsi il giudice del rinvio, non avendolo fatto il giudice d'appello, fermo restando comunque che, per quanto riguarda la prova del pregiudizio subito, l'essenza del c.d. danno comunitario è proprio che esso, per rappresentare un adeguato rimedio interno, come preteso dalla normativa eurounitaria, deve essere liquidato – entro i limiti della misura forfettaria indicata dall'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 – anche a prescindere dalla prova in concreto, richiesta solo per la liquidazione in misura eccedente quei limiti (Cass. S.U. n. 5072/2016)”.
Ne consegue che va dichiarata inammissibile la domanda riproposta nelle conclusioni del ricorso in riassunzione - “accertata e dichiarata l'illegittimità del silenzio dell' in violazione dell'art. 30 comma 1 L.n. 165/2000 alle istanze tutte rivolte CP_1 dall'infermiera e relative alla richiesta di mobilità esterna, trasferimento e/ Parte_1 comando”, già oggetto del quarto motivo di ricorso per cassazione, rigettato dalla Suprema Corte e pertanto coperto da giudicato, restando preclusa sul punto ogni ulteriore pronuncia.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno comunitario, dalla documentazione versata in atti è emerso che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della con CP_1 contratti a tempo determinato dal 9 ottobre 2006 al 30 giugno 2016, data di cessazione del rapporto, per dimissioni volontarie.
L'art. 36 del D. Lvo n. 165 del 2001 consente alla PA la possibilità di ricorrere a forme contrattuali flessibili, solo per esigenze temporanee ed eccezionali e l'onere probatorio della esistenza delle relative condizioni non può che essere inteso in capo alla stessa amministrazione che del termine voglia avvalersi.
Nel caso in esame, manca del tutto la dimostrazione di una sicura sussistenza delle ragioni idonee a giustificare il ricorso al contratto a tempo determinato, anzi la stessa reiterazione negli anni dei contratti a termine porta a ritenere che il ricorso a forme contrattualie a tempo determinato sia avvenuto per esigenze strutturali, estranee alle pag. 4/6 ragioni che legittimamente avrebbero potuto essere a base dello stesso, rispondendo piuttosto ad esigenze lavorative stabili e non temporanee o eccezionali.
Passando a valutare le conseguenze, secondo quanto indicato nella stessa ordinanza di rinvio, dell'illegittima reiterazione, va richiamata la sentenza delle SSUU n. 5072/2016 secondo cui “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.
Deve allora riconoscersi in favore della ricorrente un risarcimento del danno che - entro i limiti della misura forfettaria indicata dall'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, da 2,5 a 12 mensilità, così come richiamato dall'ordinanza di rinvio - tenuto conto della gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti e delle loro proroghe in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto che si è protratto tra il 2006 e il 2016, si stima congruo liquidare nella misura di 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al cui pagamento la convenuta appellata è condannata, oltre accessori fino al soddisfo.
Nè rileva la sussistenza o meno della perdita di chance in capo alla ricorrente, afferente a un profilo che potrebbe giustificare il riconoscimento di un danno ulteriore – che nella specie neppure è stato richiesto – rispetto a quello comunitario, dovendo aver riguardo unicamente all'abusivo ricorso alla tipologia del lavoro flessibile. Nè ha rilievo la partecipazione alla procedura di mobilità indetta nel 2017, essendosi il danno consolidato a seguito della reiterazione dei contratti a tempo determinato, nè potendosi ritenere l'attivazione da parte dell'amministrazione di procedure di stabilizzazione idonea da sola ad integrare una misura sanzionatoria adeguata a sanzionare l'illecito, se non segue l'effettiva costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nel caso di specie, per quanto l' abbia dimostrato di voler adottare misure per CP_1 porre rimedio al precariato, la stessa, alla data di cessazione del rapporto, non risulta pag. 5/6 aver interrotto il nesso di causalità tra l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e il danno da mancata assunzione.
Nei termini sopra indicati va dunque accolta la domanda formulata in primo grado da
. Parte_1
Le spese dell'intero giudizio, in ragione della parziale soccombenza, sono compensate per metà tra le parti per ciascun grado e per la restante metà poste a carico dell'
[...]
convenuta, liquidate come da dispositivo. CP_1
PQM
- Dichiara abusiva la reiterazione dei contratti a termine stipulati tra le parti nel periodo dal 9 ottobre 2006 al 30 giugno 2016 e per l'effetto condanna l'amministrazione resistente alla corresponsione in favore di , a titolo di risarcimento Parte_1 del danno, di una indennità pari a 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto oltre al maggiore importo tra rivalutazione e interessi dalla presente sentenza e fino al soddisfo;
- Dichiara inammissibile ogni diversa domanda
- Compensa per metà tra tutte le parti le spese dell'intero giudizio e condanna la
Controparte_2
, alla rifusione della restante metà delle spese, liquidate per la
[...] parte non compensata in € 2.000 per il primo grado, in € 1.800 per il grado d'appello, in € 1.500 per il giudizio di cassazione e in € 1.800 per il presente giudizio di rinvio oltre per ciascun grado spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
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