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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/12/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 879/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di SA, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 879/22 R.G. promossa da:
C.F. elettivamente domiciliato in Alghero alla via Parte_1 C.F._1
Oristano n° 7, presso e nello studio dell'avv. Graziano Ruiu (C.F. che lo CodiceFiscale_2
rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione in appello,
ATTORE APPELLANTE contro
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Alghero, via Don Controparte_1 C.F._3
Minzoni n. 25 presso e nello studio degli avv.ti con gli avv.ti Michele Martinelli (C.F.
e NN AN SP (C.F. ) che lo rappresentano C.F._4 C.F._5
e difendono giusta procura in atti,
CONVENUTO APPELLATO
OGGETTO: appello GdP
Conclusioni: per parte attrice appellante: “Voglia il Giudice adito in integrale riforma della sentenza n 505 del 2021 impugnata - in accoglimento dei motivi di appello di cui al corpo del presente atto dichiarare infondate
e non dovute le pretese risarcitorie del sig. e per l'effetto assolvere il sig Controparte_1 Pt_1
da ogni avversa pretesa;
- In subordine Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è
[...] avvenuto per esclusiva ovvero concorrente e prevalente responsabilità della sig.ra CP_2 conducente il veicolo Mazda tg. CP192JA e per l'effetto assolvere il da ogni avversa pretesa. - Pt_1
In via ulteriormente subordinata;
- Per quanto esposto dichiarare la responsabilità paritaria delle parti nella causazione del sinistro con ogni consequenziale pronuncia ai sensi dell'art 2054 comma 2
c.c. - Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio”. per parte convenuta appellata: “A) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal sig. per tutti i motivi sopra rappresentati;
B) Rigettare nel merito il gravame in quanto Parte_1
pagina 1 di 6 infondato in fatto ed in diritto;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello della comparsa di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione. ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 505/2021 pronunciata dal Giudice di Parte_1
Pace di SA il 07.09.2021 e depositata il successivo 07.09.2021, nel procedimento n° 540 del 2018, non notificata, con cui in accoglimento della domanda formulata da era stato Controparte_1
condannato al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.999,71 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo a titolo del risarcimento del danno subiti dal veicolo Mazda 3 targata CP
192 JA in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto in Olmedo in data 03 aprile 2017.
Ha eccepito la contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alle risultanze istruttorie ed ha concluso come in epigrafe.
Si è costituito l'appellato deducendo che all'esito dell'istruttoria erano emerse Controparte_1 chiaramente sia le responsabilità del per omessa vigilanza (riconducibili nell'alveo di cui all'art. Pt_1
2052 c.c.), sia l'entità dei danni subiti dal veicolo.
Ha concluso per il rigetto dell'appello.
****
L'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi in appresso illustrati.
Occorre preliminarmente ricostruire brevemente la vicenda processuale sottoposta al vaglio del giudicante.
pagina 2 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto nanti il Giudice di Pace di Controparte_1
SA US AN deducendo che in data 3 aprile 2017, alle ore 20,00 circa, egli si trovava a bordo dell'autovettura Mazda 3 targata CP192JA, di proprietà di , che del pari viaggiava sul CP_2
mezzo alla guida dello stesso, in Olmedo, località “Pulpazos”, strada provinciale 19 con senso di marcia Olmedo-Algehro allorquando un cane di razza CO TE di manto marrone scuro aveva invaso improvvisamente la sede stradale andando ad impattare con il menzionato veicolo.
Ha allegato che l'animale aveva “cozzato” sulla parte anteriore del mezzo e che la conducente CP_2
non aveva potuto compiere alcuna manovra elusiva.
Ha riferito che erano intervenuti sul luogo del sinistro gli appuntati dei Carabinieri e i Per_1 Per_2
quali avevano redatto la relazione di servizio prodotta agli atti, dando conto della presenza sul lato destro della carreggiata della Mazda 3 e della carcassa del cane, risultato poi essere di proprietà del convenuto - il quale sopraggiungeva alla ricerca del cane e veniva identificato dai Carabinieri – nonché dei danni all'autovettura e, segnatamente, di una lesione del paraurti e del portatarga.
Ha rappresentato che gli agenti non effettuavano i dovuti rilievi in quanto le parti avevano dichiarato la volontà di accordarsi per il risarcimento dei danni.
Ha allegato che aveva incaricato una autocarrozzeria di stilare il preventivo dei danni subiti e che era stata rilevata la necessità di procedere con la sostituzione del paraurti, delle staffe e dei supporti dello stesso, del portatarga e di altre componenti per un totale di € 1.991,71.
Ha lamentato che nonostante le richieste formulate in tal senso il convenuto non aveva risarcito i danni ed ha concluso in conformità.
Si è costituito rilevando che parte attrice non aveva assolto all'onere probatorio sulla Parte_1
stessa gravante e che la ricostruzione del sinistro era lacunosa e generica, e deducendo altresì che le cause del sinistro erano da imputare esclusivamente alla condotta di guida tenuta dalla la quale CP_2
avrebbe proceduto ad una velocità di gran lunga superiore a quella consentita e non consona allo stato dei luoghi.
Ha quindi eccepito che l'inappropriata condotta di guida tenuta dalla integrava la causa di forza CP_2 maggiore ovvero il caso fortuito che esimeva il proprietario dell'animale da responsabilità e in particolare dalla responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. invocato da controparte a fondamento della domanda risarcitoria.
Ha anche contestato la quantificazione dei danni operata ex adverso ed ha concluso per il rigetto della domanda attorea.
La causa è stata istruita con la produzione di referente documentale e l'escussione di testimoni e, all'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace ha pronunciato l'impugnata sentenza.
pagina 3 di 6 Tutto ciò premesso ritiene il Giudice adito che la predetta sentenza debba essere censurata nei limiti e per i motivi di cui in appresso.
Come è noto “in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione, sicché, ove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso - sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito - il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell'art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c..” (Cass. Civ. sent. n. 16550/22).
E ancora: “in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura” (Cass. Civ. sent. n.
31335/23).
Orbene passando all'esame del caso di specie e facendo corretta applicazione dei principi sopra enunciati deve rilevarsi che è pacifico l'urto tra l'animale ed il mezzo mentre è controversa la dinamica del sinistro:
- secondo parte attrice appellante il sinistro sarebbe da ascrivere alla imprudente condotta di guida della CP_2
- secondo parte convenuta appellata la causa del sinistro sarebbe da rinvenire nella condotta dell'animale (pacificamente di proprietà del che avrebbe invaso improvvisamente la Pt_1
sede stradale.
Osserva il Giudice adito che la esatta dinamica del sinistro non è risultata provata dall'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado di tal che:
- parte attrice appellante, proprietaria del cane rimasto ucciso, non ha fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 2052 c.c. ossia l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, ovvero l'intervento di un fattore esterno nella pagina 4 di 6 causazione del danno che presenti i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità, o ancora l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale;
- parte attrice appellata, danneggiata dal sinistro, non ha assolto all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c., ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che ella aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui nonostante ogni cautela non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.
Da quanto esposto discende, pertanto, che non avendo nessuna delle parti raggiunto la prova liberatoria la responsabilità grava su ciascuna parte in misura uguale.
Quanto alla quantificazione del danno l'attore in primo grado non ha fornito la prova di aver effettivamente subito in conseguenza del sinistro i danni di cui ha chiesto il risarcimento, così come eccepito dal convenuto.
A ben guardare, difatti, le voci del preventivo prodotto agli atti attengono essenzialmente a parti del paraurti anteriore che parte attrice ha allegato essere stato danneggiato dall'urto, laddove, per contro, i militari intervenuti nell'immediatezza dei fatti hanno dato atto di aver notato, sebbene ad una ispezione sommaria, il solo danneggiamento dell'alloggiamento della targa anteriore e la piegatura sul lato sinistro della stessa, e di non aver notato danni apparenti al paraurti anteriore e/o chiazze di olio motore e di liquido di raffreddamento nella sede stradale.
In sostanza parte attrice non ha dimostrato che i danni al mezzo, come confermati dal teste Tes_1 titolare dell'omonima carrozzeria che ha stilato il preventivo, siano stati effettivamente conseguenza immediata e diretta dell'urto con l'animale di proprietà del , così come puntualmente Parte_1 eccepito da quest'ultimo.
In accoglimento dell'interposto appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza deve pertanto rigettarsi la domanda risarcitoria formulata da Controparte_1
Le spese di lite di entrambi i giudizi seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al d.m. 55/2014 applicando per entrambi i giudizi lo scaglione delle cause di valore fino a euro
5.200,00 con parametri medi per tutte le fasi per il giudizio nanti il GdP e parametri minimi per la fase studio, introduttiva e decisionale, uniche svolte nel presente procedimento, attesa la semplicità degli atti processuali e la celebrazione di un'unica udienza in presenza.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di SA, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) In accoglimento dell'interposto appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza n.
505/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di SA il 07.09.2021 e depositata il successivo
07.09.2021, nel procedimento n° 540 del 2018 rigetta la domanda risarcitoria formulata da
Controparte_1
2) Condanna a pagare in favore dell'attore appellante le spese di Controparte_1 Parte_1
lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.553,00 per compensi, oltre spese vive e accessori come per legge.
SA, 17 dicembre 2025. il Giudice dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di SA, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 879/22 R.G. promossa da:
C.F. elettivamente domiciliato in Alghero alla via Parte_1 C.F._1
Oristano n° 7, presso e nello studio dell'avv. Graziano Ruiu (C.F. che lo CodiceFiscale_2
rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione in appello,
ATTORE APPELLANTE contro
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Alghero, via Don Controparte_1 C.F._3
Minzoni n. 25 presso e nello studio degli avv.ti con gli avv.ti Michele Martinelli (C.F.
e NN AN SP (C.F. ) che lo rappresentano C.F._4 C.F._5
e difendono giusta procura in atti,
CONVENUTO APPELLATO
OGGETTO: appello GdP
Conclusioni: per parte attrice appellante: “Voglia il Giudice adito in integrale riforma della sentenza n 505 del 2021 impugnata - in accoglimento dei motivi di appello di cui al corpo del presente atto dichiarare infondate
e non dovute le pretese risarcitorie del sig. e per l'effetto assolvere il sig Controparte_1 Pt_1
da ogni avversa pretesa;
- In subordine Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è
[...] avvenuto per esclusiva ovvero concorrente e prevalente responsabilità della sig.ra CP_2 conducente il veicolo Mazda tg. CP192JA e per l'effetto assolvere il da ogni avversa pretesa. - Pt_1
In via ulteriormente subordinata;
- Per quanto esposto dichiarare la responsabilità paritaria delle parti nella causazione del sinistro con ogni consequenziale pronuncia ai sensi dell'art 2054 comma 2
c.c. - Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio”. per parte convenuta appellata: “A) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal sig. per tutti i motivi sopra rappresentati;
B) Rigettare nel merito il gravame in quanto Parte_1
pagina 1 di 6 infondato in fatto ed in diritto;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello della comparsa di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione. ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 505/2021 pronunciata dal Giudice di Parte_1
Pace di SA il 07.09.2021 e depositata il successivo 07.09.2021, nel procedimento n° 540 del 2018, non notificata, con cui in accoglimento della domanda formulata da era stato Controparte_1
condannato al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.999,71 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo a titolo del risarcimento del danno subiti dal veicolo Mazda 3 targata CP
192 JA in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto in Olmedo in data 03 aprile 2017.
Ha eccepito la contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alle risultanze istruttorie ed ha concluso come in epigrafe.
Si è costituito l'appellato deducendo che all'esito dell'istruttoria erano emerse Controparte_1 chiaramente sia le responsabilità del per omessa vigilanza (riconducibili nell'alveo di cui all'art. Pt_1
2052 c.c.), sia l'entità dei danni subiti dal veicolo.
Ha concluso per il rigetto dell'appello.
****
L'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi in appresso illustrati.
Occorre preliminarmente ricostruire brevemente la vicenda processuale sottoposta al vaglio del giudicante.
pagina 2 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto nanti il Giudice di Pace di Controparte_1
SA US AN deducendo che in data 3 aprile 2017, alle ore 20,00 circa, egli si trovava a bordo dell'autovettura Mazda 3 targata CP192JA, di proprietà di , che del pari viaggiava sul CP_2
mezzo alla guida dello stesso, in Olmedo, località “Pulpazos”, strada provinciale 19 con senso di marcia Olmedo-Algehro allorquando un cane di razza CO TE di manto marrone scuro aveva invaso improvvisamente la sede stradale andando ad impattare con il menzionato veicolo.
Ha allegato che l'animale aveva “cozzato” sulla parte anteriore del mezzo e che la conducente CP_2
non aveva potuto compiere alcuna manovra elusiva.
Ha riferito che erano intervenuti sul luogo del sinistro gli appuntati dei Carabinieri e i Per_1 Per_2
quali avevano redatto la relazione di servizio prodotta agli atti, dando conto della presenza sul lato destro della carreggiata della Mazda 3 e della carcassa del cane, risultato poi essere di proprietà del convenuto - il quale sopraggiungeva alla ricerca del cane e veniva identificato dai Carabinieri – nonché dei danni all'autovettura e, segnatamente, di una lesione del paraurti e del portatarga.
Ha rappresentato che gli agenti non effettuavano i dovuti rilievi in quanto le parti avevano dichiarato la volontà di accordarsi per il risarcimento dei danni.
Ha allegato che aveva incaricato una autocarrozzeria di stilare il preventivo dei danni subiti e che era stata rilevata la necessità di procedere con la sostituzione del paraurti, delle staffe e dei supporti dello stesso, del portatarga e di altre componenti per un totale di € 1.991,71.
Ha lamentato che nonostante le richieste formulate in tal senso il convenuto non aveva risarcito i danni ed ha concluso in conformità.
Si è costituito rilevando che parte attrice non aveva assolto all'onere probatorio sulla Parte_1
stessa gravante e che la ricostruzione del sinistro era lacunosa e generica, e deducendo altresì che le cause del sinistro erano da imputare esclusivamente alla condotta di guida tenuta dalla la quale CP_2
avrebbe proceduto ad una velocità di gran lunga superiore a quella consentita e non consona allo stato dei luoghi.
Ha quindi eccepito che l'inappropriata condotta di guida tenuta dalla integrava la causa di forza CP_2 maggiore ovvero il caso fortuito che esimeva il proprietario dell'animale da responsabilità e in particolare dalla responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. invocato da controparte a fondamento della domanda risarcitoria.
Ha anche contestato la quantificazione dei danni operata ex adverso ed ha concluso per il rigetto della domanda attorea.
La causa è stata istruita con la produzione di referente documentale e l'escussione di testimoni e, all'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace ha pronunciato l'impugnata sentenza.
pagina 3 di 6 Tutto ciò premesso ritiene il Giudice adito che la predetta sentenza debba essere censurata nei limiti e per i motivi di cui in appresso.
Come è noto “in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione, sicché, ove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso - sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito - il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell'art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c..” (Cass. Civ. sent. n. 16550/22).
E ancora: “in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura” (Cass. Civ. sent. n.
31335/23).
Orbene passando all'esame del caso di specie e facendo corretta applicazione dei principi sopra enunciati deve rilevarsi che è pacifico l'urto tra l'animale ed il mezzo mentre è controversa la dinamica del sinistro:
- secondo parte attrice appellante il sinistro sarebbe da ascrivere alla imprudente condotta di guida della CP_2
- secondo parte convenuta appellata la causa del sinistro sarebbe da rinvenire nella condotta dell'animale (pacificamente di proprietà del che avrebbe invaso improvvisamente la Pt_1
sede stradale.
Osserva il Giudice adito che la esatta dinamica del sinistro non è risultata provata dall'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado di tal che:
- parte attrice appellante, proprietaria del cane rimasto ucciso, non ha fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 2052 c.c. ossia l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, ovvero l'intervento di un fattore esterno nella pagina 4 di 6 causazione del danno che presenti i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità, o ancora l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale;
- parte attrice appellata, danneggiata dal sinistro, non ha assolto all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c., ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che ella aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui nonostante ogni cautela non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.
Da quanto esposto discende, pertanto, che non avendo nessuna delle parti raggiunto la prova liberatoria la responsabilità grava su ciascuna parte in misura uguale.
Quanto alla quantificazione del danno l'attore in primo grado non ha fornito la prova di aver effettivamente subito in conseguenza del sinistro i danni di cui ha chiesto il risarcimento, così come eccepito dal convenuto.
A ben guardare, difatti, le voci del preventivo prodotto agli atti attengono essenzialmente a parti del paraurti anteriore che parte attrice ha allegato essere stato danneggiato dall'urto, laddove, per contro, i militari intervenuti nell'immediatezza dei fatti hanno dato atto di aver notato, sebbene ad una ispezione sommaria, il solo danneggiamento dell'alloggiamento della targa anteriore e la piegatura sul lato sinistro della stessa, e di non aver notato danni apparenti al paraurti anteriore e/o chiazze di olio motore e di liquido di raffreddamento nella sede stradale.
In sostanza parte attrice non ha dimostrato che i danni al mezzo, come confermati dal teste Tes_1 titolare dell'omonima carrozzeria che ha stilato il preventivo, siano stati effettivamente conseguenza immediata e diretta dell'urto con l'animale di proprietà del , così come puntualmente Parte_1 eccepito da quest'ultimo.
In accoglimento dell'interposto appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza deve pertanto rigettarsi la domanda risarcitoria formulata da Controparte_1
Le spese di lite di entrambi i giudizi seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al d.m. 55/2014 applicando per entrambi i giudizi lo scaglione delle cause di valore fino a euro
5.200,00 con parametri medi per tutte le fasi per il giudizio nanti il GdP e parametri minimi per la fase studio, introduttiva e decisionale, uniche svolte nel presente procedimento, attesa la semplicità degli atti processuali e la celebrazione di un'unica udienza in presenza.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di SA, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) In accoglimento dell'interposto appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza n.
505/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di SA il 07.09.2021 e depositata il successivo
07.09.2021, nel procedimento n° 540 del 2018 rigetta la domanda risarcitoria formulata da
Controparte_1
2) Condanna a pagare in favore dell'attore appellante le spese di Controparte_1 Parte_1
lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.553,00 per compensi, oltre spese vive e accessori come per legge.
SA, 17 dicembre 2025. il Giudice dott.ssa Elisabetta Carta
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