TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 20/11/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 1733/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
IO DI - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
UL LI - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1733 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 29/10/2025 da:
(c.f. , nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Rovereto (TN), via Driopozzo n. 26; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. TEZZELE CLAUDIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA MANZONI, 3 38068 ROVERETO;
e da
(c.f. , nato a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. TEZZELE CLAUDIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA MANZONI, 3 38068 ROVERETO;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Ricorrenti in via congiunta: come da note;
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia modificare regolamentare
l'affidamento dei figli minori come dalle medesime richiesto.”
pagina1 di 4 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 29/10/2025 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori nato a [...], il [...], nato Persona_1 Persona_2
a Rovereto (TN), il 21/11/2015 e nato a [...], l'[...], dalla loro Parte_3 relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuti da entrambi i genitori.
2. In data 30.10.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi dei minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita dei minori.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1) Riconosciuta l'importanza per i minori di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore, la prole sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, la quale trasferirà anche la residenza anagrafica propria e dei figli a Rovereto (Tn) in Via Garibaldi n.
33. La casa famigliare (p.m. 1 della p.ed. 2692 in P.T. 3505 C.C. Rovereto) di proprietà esclusiva del dott. rimarrà assegnata in via esclusiva a quest'ultimo. Pt_2
2) Il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé i figli:
a) a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, con accompagno del figlio più piccolo a scuola sino a quando necessario;
laddove abbia giorno di recupero infrasettimanale, avrà facoltà di tenere con sé i figli anche in tale giorno, previo concerto con la madre;
pagina2 di 4 b) metà delle vacanze di Natale e di Pasqua, con alternanza di anno in anno dei giorni di vigilia/natale, pasqua/pasquetta e capodanno;
c) durante l'estate e previa comunicazione con congruo anticipo, ciascuno dei genitori potrà trascorrere coi figli tre settimane anche non consecutive;
d) vi sarà obbligo in capo ai genitori di mutua e leale collaborazione nell'adattare i tempi di permanenza presso ciascun genitore in base agli impegni lavorativi di entrambi;
a titolo di esempio e non esaustivamente: i) laddove il dott. ia impegnato in ospedale in fine settimana ove avrebbe Pt_2 dovuto tenere i figli con sé, avrà diritto al recupero nel primo fine settimana disponibile;
ii) la Sig.ra si dichiara disponibile a lasciare i figli presso il padre anche in giorni diversi da quelli, di cui CP_1 al precedente capoverso a), laddove ciò corrisponda al desiderio dei figli e non confligga con i propri impegni lavorativi.
3) Il dott. a titolo di concorso nelle spese di ordinario mantenimento della prole verserà alla Pt_2
Sig.ra l'importo mensile di € 1.000,00 (mille/00); l'importo dovrà essere versato entro il quinto CP_1 giorno di ogni mese;
sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale a decorrere da gennaio 2027.
4) Le spese straordinarie per il mantenimento della prole saranno sopportate dai coniugi nella misura del 50% a carico di ciascuno di loro;
le spese straordinarie sono da intendersi quelle di seguito elencate:
a) spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite servizio sanitario pubblico in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasposto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
b) spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
- scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggio, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la cessazione della convivenza e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
pagina3 di 4 - spese di natura ludica e parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, danza, pittura, ecc.); corsi di informatica;
centri estivi;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
- spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e quanto necessario per l'eventuale attività agonistica;
- spese medico sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario pubblico: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie;
esami diagnostici, analisi cliniche e visite specialistiche;
cicli di psicoterapia e logopedia;
- ricevimenti e feste: organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicate ai figli.
c) Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, altri servizi di messaggistica via telefono cellulare, e-mail, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
5) Le parti costituiranno presso un istituto di credito di comune fiducia un deposito cointestato ad entrambi i genitori e necessitante della firma di entrambi per ogni disposizione di uscita.
Il dott. verserà su tale deposito bancario la somma di € 500,00 (cinquecento/00) ogni mese. Pt_2
Le risorse così accumulate saranno utilizzate per le future spese straordinarie della prole afferenti all'istruzione universitaria e/o all'avvio dei figli ad un'arte o ad una professione;
la parte di spese non coperta dalle risorse così accantonate rimarranno a carico dei genitori in ragione in ragione del 50%
a carico di ciascuno di essi.
L'importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale a decorrere da gennaio 2027.
6) L'assegno unico universale e tutti gli altri benefici fiscali connessi alla genitorialità saranno percepiti in misura paritaria da entrambi i genitori (50% a favore di ciascuno di essi).
Così deciso nella camera di consiglio del 20/11/2025.
Il presidente
IO DI
La giudice estensora
UL LI
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
IO DI - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
UL LI - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1733 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 29/10/2025 da:
(c.f. , nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Rovereto (TN), via Driopozzo n. 26; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. TEZZELE CLAUDIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA MANZONI, 3 38068 ROVERETO;
e da
(c.f. , nato a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. TEZZELE CLAUDIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA MANZONI, 3 38068 ROVERETO;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Ricorrenti in via congiunta: come da note;
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia modificare regolamentare
l'affidamento dei figli minori come dalle medesime richiesto.”
pagina1 di 4 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 29/10/2025 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori nato a [...], il [...], nato Persona_1 Persona_2
a Rovereto (TN), il 21/11/2015 e nato a [...], l'[...], dalla loro Parte_3 relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuti da entrambi i genitori.
2. In data 30.10.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi dei minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita dei minori.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1) Riconosciuta l'importanza per i minori di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore, la prole sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, la quale trasferirà anche la residenza anagrafica propria e dei figli a Rovereto (Tn) in Via Garibaldi n.
33. La casa famigliare (p.m. 1 della p.ed. 2692 in P.T. 3505 C.C. Rovereto) di proprietà esclusiva del dott. rimarrà assegnata in via esclusiva a quest'ultimo. Pt_2
2) Il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé i figli:
a) a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, con accompagno del figlio più piccolo a scuola sino a quando necessario;
laddove abbia giorno di recupero infrasettimanale, avrà facoltà di tenere con sé i figli anche in tale giorno, previo concerto con la madre;
pagina2 di 4 b) metà delle vacanze di Natale e di Pasqua, con alternanza di anno in anno dei giorni di vigilia/natale, pasqua/pasquetta e capodanno;
c) durante l'estate e previa comunicazione con congruo anticipo, ciascuno dei genitori potrà trascorrere coi figli tre settimane anche non consecutive;
d) vi sarà obbligo in capo ai genitori di mutua e leale collaborazione nell'adattare i tempi di permanenza presso ciascun genitore in base agli impegni lavorativi di entrambi;
a titolo di esempio e non esaustivamente: i) laddove il dott. ia impegnato in ospedale in fine settimana ove avrebbe Pt_2 dovuto tenere i figli con sé, avrà diritto al recupero nel primo fine settimana disponibile;
ii) la Sig.ra si dichiara disponibile a lasciare i figli presso il padre anche in giorni diversi da quelli, di cui CP_1 al precedente capoverso a), laddove ciò corrisponda al desiderio dei figli e non confligga con i propri impegni lavorativi.
3) Il dott. a titolo di concorso nelle spese di ordinario mantenimento della prole verserà alla Pt_2
Sig.ra l'importo mensile di € 1.000,00 (mille/00); l'importo dovrà essere versato entro il quinto CP_1 giorno di ogni mese;
sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale a decorrere da gennaio 2027.
4) Le spese straordinarie per il mantenimento della prole saranno sopportate dai coniugi nella misura del 50% a carico di ciascuno di loro;
le spese straordinarie sono da intendersi quelle di seguito elencate:
a) spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite servizio sanitario pubblico in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasposto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
b) spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
- scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggio, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la cessazione della convivenza e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
pagina3 di 4 - spese di natura ludica e parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, danza, pittura, ecc.); corsi di informatica;
centri estivi;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
- spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e quanto necessario per l'eventuale attività agonistica;
- spese medico sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario pubblico: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie;
esami diagnostici, analisi cliniche e visite specialistiche;
cicli di psicoterapia e logopedia;
- ricevimenti e feste: organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicate ai figli.
c) Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, altri servizi di messaggistica via telefono cellulare, e-mail, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
5) Le parti costituiranno presso un istituto di credito di comune fiducia un deposito cointestato ad entrambi i genitori e necessitante della firma di entrambi per ogni disposizione di uscita.
Il dott. verserà su tale deposito bancario la somma di € 500,00 (cinquecento/00) ogni mese. Pt_2
Le risorse così accumulate saranno utilizzate per le future spese straordinarie della prole afferenti all'istruzione universitaria e/o all'avvio dei figli ad un'arte o ad una professione;
la parte di spese non coperta dalle risorse così accantonate rimarranno a carico dei genitori in ragione in ragione del 50%
a carico di ciascuno di essi.
L'importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale a decorrere da gennaio 2027.
6) L'assegno unico universale e tutti gli altri benefici fiscali connessi alla genitorialità saranno percepiti in misura paritaria da entrambi i genitori (50% a favore di ciascuno di essi).
Così deciso nella camera di consiglio del 20/11/2025.
Il presidente
IO DI
La giudice estensora
UL LI
pagina4 di 4