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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
ME CE, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 992/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BELLUNO sez. 1
e pubblicata il 13/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q01BB00098 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q01BB00098 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q01BB00098 2024 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del contribuente si riporta interamente a quanto indicato nell'atto di appello.
Resistente/Appellato: la rappresentante dell'Ufficio si richiama.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso come in atti, ha proposto appello avverso la sentenza n. 13/2025 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Belluno, Sez. 1, pronunciata in data 21/01/2025 e depositata il 13/02/2025, che ha rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. T6Q01BB00098/2024 per IRPEF e addizionali, periodo di imposta 2017 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Belluno.
L'atto impositivo trae origine dalla più vasta indagine che aveva interessato la società IE
, con sede in Venezia-Marghera, sottoposta a verifica fiscale generale relativamente ai periodi di imposta compresi fra il 2010 e il 2015.
Nei confronti dell'appellante la Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia, aveva iniziato il 24 luglio 2020 un controllo ai fini delle imposte sui redditi e della normativa in materia di c.
d. monitoraggio fiscale, di cui al d.l. n. 167 del 1990, relativamente ai periodi d'imposta dal 2011 al 2018, che si concludeva con il processo verbale di constatazione notificato il 29 luglio 2020, posto a fondamento dell'avviso di accertamento.
Il contribuente per l'anno d'imposta 2017 non aveva presentato la dichiarazione, conseguentemente l'Ufficio attribuiva al Ricorrente_1 un reddito totale di Euro 659.075,00, composto da: euro 543.227,00 (qualificato come reddito diverso ai sensi dell'articolo 14, comma 4, legge 537/1993), corrispondente alle somme utilizzate per l'acquisto del capitale sociale della società svizzera Società_2 AG (pari ad euro 93.227,05) e dell'imbarcazione da diporto denominata “Guru”, rilevata dalla società per il prezzo di euro 450.000,00; euro 78.000 (qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi degli articoli 50, comma 1, e 51, comma 1, d.p.r. 917/1986), derivante dagli emolumenti percepiti nel corso del 2017 come amministratore unico della Società_2 AG, sulla base di un contratto di lavoro a tempo indeterminato datato 23 marzo 2017 che prevedeva la retribuzione lorda di CHF 6500 per 13 mensilità, pari a CHF 84.000 annui;
euro 37.848,00 a titolo di reddito da lavoro alle dipendenze della società IE per il periodo compreso tra il 18 febbraio 2013 e il 27 giugno 2017, il tutto per una maggiore imposta Irpef accertata pari ad € 265.870, oltre addizionali regionale e comunale e irrogazione delle sanzioni nella misura di € 623.507,60 (per varie ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione fiscale avente oggetto redditi prodotti all'estero), ricompresa nella sanzione unica complessiva, determinata col criterio del cumulo materiale tenendo conto delle violazioni contestate con riferimento alle annualità precedenti.
Con la sentenza impugnata n. 13/2025 la Corte tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso, condannando il contribuente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 7.652,80 oltre al rimborso forfetario delle spese generali.
Il sig. Ricorrente_1 ha interposto appello, eccependo i seguenti motivi:
1. Erroneità e infondatezza della sentenza poiché il contribuente non era tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2017 in quanto residente in [...]. Infondatezza dell'impianto accusatorio;
2. Illegittimità per incompatibilità con le norme comunitarie e del principio di proporzionalità, delle norme in tema di presunzione di formazione di capitali e investimenti all'estero con redditi sottratti a tassazione in Italia, di sanzioni e di raddoppio dei termini di accertamento;
3. Illegittimità del provvedimento impositivo per difetto di motivazione nonché per inammissibile delegazione dell'attività accertativa alla Guardia di Finanza, organo meramente ausiliario;
4. Illegittimità del provvedimento impositivo per difetto di prova. Genericità ed erroneità delle considerazioni afferenti la riconducibilità del sig. Ricorrente_1 alla società Società_2; 5. Erroneità e infondatezza della sentenza poiché il contribuente non avrebbe dovuto indicare nella dichiarazione dei redditi in Italia le somme percepite dalla società Società_2 e quelle percepite dalla IE;
6. Immotivata assimilazione alla categoria dei redditi diversi delle somme riprese a tassazione;
7. Illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto l'assunto accusatorio si fonda su dati, informazioni e documenti acquisiti non in sede di controllo, ma di soggetti terzi, nonché illegittimità e/o invalidità dell'autorizzazione all'utilizzo e trasmissione ai fini fiscali dei dati e degli elementi acquisiti durante le indagini di P.G.; 8. Illegittimo utilizzo dell'istituto dell'accertamento parziale;
9. Illegittimità degli atti impositivi per carenza di sottoscrizione;
10.
Illegittimità delle statuizioni concernenti le sanzioni;
11. Infondatezza della sentenza in punto di spese di lite.
Conclude per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, disporre l'annullamento degli avvisi di accertamento;
in subordine, ridurre al minimo la pretesa impositiva;
in ulteriore subordine, dichiarare non dovute le sanzioni. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado.
L'Agenzia delle Entrate di Belluno si è costituita in giudizio e contesta ogni assunto di parte appellante, atteso che la sentenza impugnata è conforme a legge e congruamente motivata, e che non vi è ragione di dubitare della legittimità della fondatezza degli atti impositivi. Conclude per il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza e la condanna alle spese di giudizio.
Alla trattazione in pubblica udienza il Relatore espone i fatti, le questioni della controversia e illustra le ragioni delle parti costituite come in atti. Successivamente alle conclusioni delle parti, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva, preliminarmente, che questa Corte ha trattato le controversie analoghe, scaturenti dal medesimo processo verbale di costatazione e relative agli di anni di imposta dal 2012 al 2016 che si sono concluse con le sentenze n. 785/2025, n. 786/2025, n. 787/2025, n. 788/2025, n. 789/2025, tutte depositate il 1° dicembre 2025, a cui principi e motivazioni si vuole dare continuità, posto che non vi sono motivi per discostarsene.
Per quanto all'eccezione che il Ricorrente_1 nel periodo d'imposta 2017 non fosse tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, essendo all'epoca residente in [...], in base all'iscrizione dal 29 marzo
2017 all'anagrafe degli italiani residenti all'estero del Comune di TI d'PE (BL), correttamente il
Giudice di prime cure ha evidenziato che secondo quanto dispone l'art. 2, comma 2, DPR 27 dicembre 1986,
n. 917 (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2023, prima della modifica introdotta dal d.lgs. 27 dicembre
2023, n. 209, con effetto dal 1° gennaio 2024), ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti in
Italia le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Sul punto, relativamente alle fattispecie verificatesi prima dell'1 gennaio 2024, il domicilio - del quale l'art. 2, comma 2, del DPR n. 917 del 1986, vigente ratione temporis prima della modifica introdotta dall'art. 1 del d.lgs. n. 209 del 2023, non forniva una definizione, rinviando al codice civile - coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali della persona, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento (Cass., Sez. 5^, sent. n. 19843, del 18 luglio 2024). l successivo comma 2-bis del TUIR (nel testo introdotto dall'art. 10 della l. 23 dicembre 1998, n. 443, rimasto in vigore dal 1° gennaio
1999 al 31 dicembre 2023) stabilisce che si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Nell'anno in questione la Svizzera (oggi esclusa dalla c.d. black list dal d. MEF 20 luglio 2023) rientrava nell'ambito dei Paesi a regime fiscale privilegiato (in forza del d. MEF 4 maggio 1999), rendendo di conseguenza operativa la suddetta presunzione;
dunque, le circostanze addotte dal ricorrente non risultano idonee ad integrare l'anzidetta prova contraria. L'Agenzia delle Entrate ha allegato molteplici riscontri dai quali si evince che l'appellante, nell'annualità per cui è causa, pur essendo iscritto all'AIRE del Comune di
TI d'PE in quanto residente in [...], ad Agno, dal 29/03/2017, essendo fino a tale data residente a [...]in realtà manteneva il centro dei propri interessi economici e della propria vita, oltre a soggiornarvi stabilmente, in Italia. Oltre ad individuare una serie di elementi univoci e concordanti che comprovano il mantenimento in Italia della sede principale degli interessi del contribuente, menzionando alcune delle risultanze emerse nel procedimento penale che svelano senza possibilità di equivoco il carattere fittizio, per non dire fraudolento, dell'apparente trasferimento di residenza in Svizzera.
Risulta infondata l'eccezione sull'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui lamenta un'asserita incompatibilità con le norme comunitarie e del principio di proporzionalità, delle norme in tema di presunzione di formazione di capitali e investimenti all'estero con redditi sottratti a tassazione in Italia, di sanzioni e di raddoppio dei termini di accertamento. Il contrasto all'utilizzo dei c.d. “paradisi fiscali” risponde ad un impegno comune determinato in sede di accordi internazionali, ai quali l'Italia ha aderito condividendo la premessa di fondo secondo cui la concorrenza fiscale dannosa (harmful tax competition) colpisce l'economia globale, creando distorsioni nei mercati e nei flussi di capitali, ma soprattutto minaccia la base imponibile di quegli
Stati, che devono finanziare la propria spesa pubblica necessaria alle rispettive realtà sociali. Si tratta allora di una legislazione non solo attuativa di obblighi assunti dal nostro Paese in campo internazionale, ma pienamente conforme ai princìpi costituzionali e a quelli dell'Unione Europea, risultando perciò priva di qualsiasi fondamento la censura formulata in ricorso, secondo cui le norme previste dall'art. 12 del d.l.
78/2009 si porrebbero in contrasto con quelle unionali che garantiscono la libertà di circolazione dei capitali
(in particolare, l'art. 63 TFUE), dovendo al contrario ritenersi come proprio il rigore, anche sanzionatorio, col quale il fenomeno viene combattuto e represso, lungi dall'apparire esorbitante, risponda anche a prioritari interessi economici degli Stati aderenti all'Unione Europea. Consegue la legittimità dell'attività accertativa e del successivo atto impositivo, che si basa sulla presunzione legale di imponibilità della disponibilità finanziaria detenuta presso Paesi a fiscalità privilegiata, superabile solo mediante la prova del fatto che la costituzione degli investimenti e delle attività finanziarie in questione sia avvenuta con proventi esenti ovvero già incisi dalla tassazione.
Il comma 1 della richiamata disposizione (art. 12 del d.l. 78/2009) precisa che: “Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati”.
Nello specifico la norma prevede che: “in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria […] ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione”.
Ai fini dell'applicazione della citata presunzione legale, come nel caso che ci occupa, è necessario che venga riscontrata la detenzione in un Paese a fiscalità privilegiata di investimenti o di attività di natura finanziaria e che in relazione ai suddetti investimenti o disponibilità non sono stati adempiuti gli obblighi dichiarativi relativi al monitoraggio fiscale.
Con la recentissima ordinanza n. 18785 del 9 luglio 2024 la Corte Suprema di Cassazione ha affermato che la prova della esistenza di redditi non dichiarati dal contribuente, detenuti in maniera occulta in Paesi c.d. black list, può essere fornita non solo mediante la presunzione legale ex art. 12 comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009, ma anche per mezzo di un'unica presunzione semplice, purché grave e precisa. Gli elementi di prova in tema di presunzioni semplici non devono, pertanto, essere necessariamente molteplici, in quanto il giudice può fondare il suo convincimento anche su un solo elemento, purché, per l'appunto, sia grave e preciso, quindi, dotato di elevata valenza indiziaria fortemente probabilistica, proprio in relazione al requisito della concordanza che assume rilievo solamente in presenza di più elementi presuntivi (cfr., ex multis, Cass. n. 14834 del 2021; nonché, Cass. nn. 29632-29633 del 2019, Cass. n. 23153 del 2018; Cass. n. 3276 del 2018 e Cass. n. 30803 del 2017).
Ebbene precisare che la detenzione di attività finanziarie occulte in paesi a fiscalità privilegiata (cd. paradisi fiscali), in relazione a quanto previsto dall'art. 12, co. 2, del D.L. 78/2009, determina l'applicazione della presunzione legale che l'intero ammontare dell'investimento o dell'attività non dichiarati nel quadro RW si presume frutto di redditi non dichiarati in Italia. L'effetto di tale presunzione determina l'inversione dell'onere della prova gravante sul contribuente. Per l'Agenzia delle Entrate, quindi, è sufficiente indicare le attività estere in paesi non collaborativi non dichiarate, mentre dovrà essere il contribuente, sottoposto ad accertamento, a dover dare prova e superare la presunzione legale, dimostrando che l'investimento o l'ammontare delle attività finanziaria sono state già tassate in Italia o derivino da redditi esenti, proprio perché le stesse si presumono costituite mediante redditi sottratti a tassazione (art. 12 del D.L. n. 78/2009).
La funzione originaria della disciplina del cd. monitoraggio fiscale è quella di consentire il controllo delle transazioni finanziarie effettuate da e verso l'estero dai soggetti esentati dalle scritture contabili, diretta a disciplinare il presupposto d'imposta e a determinare l'an e il quantum debeatur e perciò idonea ad incidere sull'interesse sostanziale alla realizzazione di una imposizione corrispondente alla capacità effettiva del contribuente. La ratio della normativa deve essere individuata nella esigenza di garantire il rispetto degli obblighi tributari connessi ai redditi finanziari di fonte estera percepiti da soggetti residenti ai fini dell'applicazione del principio della tassazione mondiale.
Infine, l'art. 1 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 prescrive: “2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all' articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all' articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.
2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all' articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati".
Infondata risulta anche l'eccezione sulla motivazione dei provvedimenti impositivi posto che gli avvisi di accertamento indicano correttamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'atto impositivo. La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18160 depositata il 6 giugno 2022, ha affermato che in tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio, né pregiudica il pieno esplicarsi del diritto di difesa dell'interessato.
Di recente, la Corte di Cassazione con sentenza n. 20241 del 22 luglio 2024, in tema di motivazione dell'avviso di accertamento, ha osservato che “l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571)". D'altro canto, l'Ufficio ha provato in giudizio, sulla base della documentazione acquisita dalla Guardia di
Finanza e sottoposta al contraddittorio con il contribuente, la sussistenza di un consistente patrimonio finanziario detenuto nel Liechtenstein e mai sottoposto a monitoraggio fiscale mediante esposizione nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi. Di tal ché opera la presunzione per cui quegli importi non dichiarati costituiscano redditi sottratti a tassazione in Italia.
Per quanto all'individuazione dell'epoca della violazione in coincidenza col dato obiettivo costituito dall'accertamento costituisce criterio del tutto ragionevole, in base al quale l'esistenza di una determinata disponibilità finanziaria viene collocata temporalmente nel momento in cui se ne rileva una chiara manifestazione esteriore, e tanto risulta sufficiente al fine di considerare adempiuto l'onere probatorio gravante sull'Amministrazione fiscale. Tanto meno rileva nel caso specifico che la sottoscrizione dell'accordo tra Italia e Liechtenstein per lo scambio di informazioni fiscali, avvenuta nel febbraio del 2015, escluderebbe la possibilità di applicare l'art. 12 del d.l. 78-2009, atteso che tale circostanza non ha comunque comportato l'espunzione dello Stato estero dalla c.d. Black List (Decreto MEF del 30/03/2015) restando dunque uno Stato a fiscalità privilegiata cui si applica la normativa sul monitoraggio fiscale.
Sull'eccezione riguardante l'asserita illegittimità dei provvedimenti impositivi per difetto di prova. La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29878 del 30.12.2020 ha ribadito il distinguo tra onere di motivazione e onere della prova, il primo relativo all'avviso di accertamento, il secondo al processo. La giurisprudenza di legittimità distingue l'adeguatezza della motivazione dell'atto impositivo dalla prova dei fatti posti a fondamento dello stesso: l'esistenza di una adeguata motivazione del primo non implica anche la prova dei fatti sui quali la pretesa si regge, entrambe essenziali essendo le funzioni che l'una (motivazione dell'atto)
e l'altra (prova dei fatti che ne sono posti a fondamento) sono dirette ad assolvere. Mentre, infatti, la motivazione dell'avviso di accertamento, presidiata dall'art. 7 della legge 27 luglio 2002, n. 212, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria, al fine di approntare una idonea difesa, come avvenuto nel caso concreto, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze;
la prova attiene al diverso piano del fondamento sostanziale della pretesa tributaria ed al suo accertamento in giudizio in presenza di specifiche contestazioni dello stesso, sicché in definitiva tra l'una e l'altra corre la stessa differenza concettuale che vi
è tra allegazione di un fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio e prova del fatto medesimo. Nel caso in esame, nessun vizio motivazionale può dunque intravedersi nell'atto impugnato che risulta invece perfettamente aderente a quanto prescritto dagli artt. 42 del DPR 600/73 e 7 della L. 212/2000.
Nel caso concreto, è stato evidenziato che gli atti impugnati traggono origine da una verifica fiscale effettuata a carico della società IE S.p.A., da cui emergeva utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da svariate società estere riconducibili al sig. Ricorrente_1 ed in particolare Società_3 Sa, Società_7 Sa, IE, Società_4
(v. pagg. da 3 a 6 dell'avviso di accertamento).
Inoltre, era stato rilevato l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un imponibile complessivo di oltre
6 milioni di euro emesse da società estere ritenute riconducibili anche a Ricorrente_1 ... Il capitale sociale della IE S.p.A. era detenuto per il 50% dalla Società_5 Srl unipersonale (alla quale sopra si è fatto più volte riferimento come beneficiaria delle movimentazioni da parte di Società_8 AG), per il 45% dalla società fiduciaria Società_6 Srl e per il 5% da tale Nominativo_2. […] la Società_5 Srl fosse il socio di maggioranza della IE S.p.A., il soggetto giuridico principale della costellazione di società che ruotava intorno alla figura Ricorrente_1.
A sua volta, la Società_8 AG deteneva il 100% della partecipazione in Società_5 Srl, per cui in buona sostanza può affermarsi come a controllare indirettamente la IE S.p.A. fosse proprio la società costituita in Liechtenstein. La logica conclusione che Società_8 AG, al di là della formale intestazione del capitale sociale, appartenesse di fatto a Ricorrente_1 nell'intero arco temporale cui si riferiscono gli accertamenti può considerarsi a questo punto raggiunta con ragionevole certezza.
Nonché ulteriori elementi che confermavano in modo inequivocabile l'identificazione della Società_8 AG con l'odierno ricorrente sono analiticamente illustrati nel pvc 29 luglio 2020 a p. 16 e ss, ed alla relativa esposizione può farsi rinvio, mentre le contestazioni svolte nei ricorsi si soffermano di volta in volta atomisticamente su singoli aspetti, tralasciando la portata probatoria della ricostruzione di insieme (costituente prova indiziaria, pienamente idonea agli effetti del disposto di cui all'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 – per l'idoneità finanche di un singolo indizio, purché dotato di elevata valenza probabilistica, Cass., Sez. 6^ - 5^, ord. n.
3276, del 12/02/2018) e soprattutto omettendo di fornire una qualsiasi spiegazione alternativa del complesso delle risultanze raccolte dai verificatori che collegano la figura di Ricorrente_1 alla società estera, non avendo costui offerto il minimo contributo al fine di chiarire se, come, quando e per quali ragioni egli avrebbe avuto a che fare con la Società_8 AG, che pure costituiva entità di controllo della IE
S.p.A.
Analoghe considerazioni, alla luce di quanto illustrato nel pvc 29 luglio 2020, p. 14 e ss., valgono con riferimento alla società Società_5 Srl, anch'essa incontestabilmente riconducibile a Ricorrente_1, tant'è vero che cospicua documentazione relativa a detta società è stata rinvenuta a seguito di perquisizioni effettuate presso locali nella disponibilità dell'interessato presso la IE SpA (cfr. p. 44 del pvc 29 luglio 2020).
Non può condividersi la tesi del contribuente, atteso che i Giudici di primo grado non hanno errato nell'applicare i principi in tema di onere della prova, posto che nella sentenza di primo grado, contrariamente alle affermazioni dell'appellante, i primi Giudici hanno dato piena contezza degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto, nonché dell'iter logico-deduttivo posto a fondamento della statuizione finale del rigetto del ricorso. Dopo aver rappresentato nella parte descrittiva della sentenza, le contrapposte tesi difensive delle parti processuali, hanno delineato il perimetro del thema decidendum, siccome assertivamente portati in deduzione in presunta violazione o errata applicazione della norma e nella parte motiva hanno argomentato su ogni eccezione proposta. Risulta di tutta evidenza che il primo Giudice ha vagliato i motivi di impugnazione e le controdeduzioni dell'Ufficio, giungendo al rigetto del motivo di ricorso, secondo il principio del libero convincimento, in base agli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove;
mentre, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Le doglianze mosse dall'appellante di non aver preso in esame tutti i singoli elementi evidenziati, costituiscono censure che impingono sul merito della decisione, in quanto tendono, surrettiziamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri, avendo, nel caso in esame, il primo Giudicante posto in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultavano gli elementi essenziali ai fini del decidere, in base ad una valutazione coerente.
Ad ulteriore riprova, appare significativa la circostanza che in data 8 novembre 2017 la Società_8 AG cedette l'intero capitale sociale di Società_5 Srl non già ad un acquirente qualsiasi, bensì a Nominativo_3, figlio di Ricorrente_1 (p. 16 del citato pvc).
Lungi dal costituire un insieme di circostanze inconferenti rispetto ai rilievi contestati per l'annualità in esame (2017), il collegamento tra Ricorrente_1, Nominativo_4, Società_8 AG, Società_5 Srl e IE SpA rappresenta la cornice di riferimento all'interno della quale devono essere collocate le svariate attività italiane ed estere che ruotano intorno alla figura dell'odierno ricorrente, fra le quali rientra - e veniamo all'oggetto dell'avviso di accertamento impugnato - proprio la società svizzera Società_2 AG, anch'essa inequivocabilmente riconducibile al Ricorrente_1 quale effettivo titolare, alla luce degli elementi illustrati alle p. 46 e ss. del pvc 20 luglio 2020 (e testualmente ripresi nell'atto impositivo) che a sua volta richiama alcune risultanze investigative acquisite in sede penale (cfr., in particolare, lo stralcio della conversazione intercettata nella quale Ricorrente_1 definisce come propria la predetta società).
Dalla combinazione di tali elementi (quello positivo, rappresentato dalle circostanze accertate dai verificatori, e quello negativo, costituito dalla mancanza di indicazioni contrarie da parte dell'interessato) non può che ricavarsi una conclusione favorevole alla tesi dell'Ufficio, fondata sulla presunzione di legge per cui le somme impiegate per ottenere gli incrementi patrimoniali realizzati dalla Società_2 nel 2017 devono ritenersi provento di evasione commessa dal Ricorrente_1 in Italia.
Il discorso vale sia per il capitale sociale, sia per l'imbarcazione da diporto TT 591, denominata “Guru”, che la Società_2, il 28 dicembre 2017, aveva rilevato per il corrispettivo dichiarato di euro 450.000 dalla IE SpA e in precedenza utilizzata anche dallo stesso Ricorrente_1 per scopi personali, come illustrato a p. 12 e ss. e a p. 48 del pvc.
Tanto meno l'appellante ha offerto le prove circa l'origine delle attività finanziaria non dichiarate ai fini del monitoraggio fiscale, sottraendosi al deposito documentale già in sede di contraddittorio endoprocedimentale. Sul punto si è già detto che la disposizione normativa portata dall'art. 12 co. 2 del D.
L. n. 78/2009 ha introdotto una presunzione legale relativa secondo la quale, in assenza di prova contraria che opera sul contribuente, le somme detenute in Paesi “black list” sono considerate redditi sottratti ad imposizione. Risulta, quindi, sufficiente la riscontrata detenzione in un Paese a fiscalità privilegiata di investimenti o altre attività di natura finanziaria e il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi, per presumere che detti investimenti siano costituiti da redditi non incisi da tassazione e l'onere della prova contraria incombe sul contribuente. In relazione all'origine di dette disponibilità il Sig. Ricorrente_1 non ha fornito alcun elemento per dimostrarne l'avvenuto assoggettamento a tassazione ovvero la non rilevanza ai fini reddituali.
Per quanto al trasferimento della proprietà dell'imbarcazione, si conviene con il Collegio di prime cure che si è perfezionato al momento della stipula dell'atto di compravendita, vale a dire il 28 dicembre 2017, indipendentemente dal pagamento del prezzo, mentre la vicenda della causa civile intentata avanti al
Tribunale di Udine non rileva nel caso di specie, poiché l'azione giudiziaria volta ad ottenere il sequestro dell'imbarcazione, mentre alcuna prova vi è che l'azione di risoluzione sia mai stata altro che meramente paventata. Dunque, l'imbarcazione anche se detenuta per il tramite di terzi, è soggetta all'obbligo di dichiarazione, non essendo stata peraltro fornita la prova dell'avvenuto assoggettamento a tassazione della stessa, ovvero della sua irrilevanza ai fini reddituali.
Infondata è anche l'eccezione sull'illegittima qualificazione a redditi diversi, atteso che nel caso in esame non è stata contestata la distribuzione occulta di utili sociali, ma che il ricorrente detenesse consistenti attività finanziarie attraverso una rete di società estere. Risulta corretta la qualificazione dei redditi accertati nella categoria “redditi diversi”, considerato che l'art. 14, co. 4, L. n. 537/1993 dispone che “Nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria”. Nel caso in esame, si tratta del possesso di redditi sottratti a tassazione sulla base della titolarità di attività finanziarie detenute presso paesi a fiscalità privilegiata, in applicazione della presunzione di cui all'art. 12, co. 2, D.L. n. 78/2009, la cui classificazione ricade in una delle categorie di cui all'art. 6, comma
1, DPR 917/1986, con l'inclusione delle somme riprese a tassazione nell'ambito dei “redditi diversi” che, come si desume dall'art. 14, comma 4, l. 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art. 36, comma 34-bis, decreto- legge 223/2006, convertito nella l. 248/2006, ricomprende genericamente tutti i proventi illeciti, di natura civile, penale o amministrativa, inclusi pertanto quelli derivanti dalla violazione di norme tributarie (cfr. Cass.,
Sez. 5^, ord. 19 ottobre 2018, n. 26440).
E' anche infondata l'eccezione di illegittimità degli atti fondanti su dati e informazione di terzi e delle autorizzazioni all'utilizzo di dati acquisiti durante le indagini di P.G., atteso che nell'ambito dell'accertamento delle imposte sui redditi, la Corte di Cassazione con l' ordinanza n. 2408/2019 ha statuito che l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, richiesta dal comma 3 dell'articolo 33 del Dpr 600/1973 ai fini della trasmissione all'Agenzia delle Entrate di documentazione, dati e notizie acquisite dalla Gdf nell'ambito di un procedimento penale, è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali e non dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo o dei terzi e, pertanto, la mancata produzione o riproduzione testuale della suddetta autorizzazione, della quale si riportano gli estremi, non determina in alcun modo la nullità dell'accertamento anche nel caso in cui l'attività di polizia giudiziaria riguardi soggetti differenti dal contribuente.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 8452 depositata il 31 marzo 2025, ha affermato che l'acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso. Il fondamento dell'inutilizzabilità potrebbe rinvenirsi solo ove la stessa riguardasse un diritto fondamentale di rango istituzionale. Al riguardo, ha ribadito il principio secondo cui l'irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale,
l'inutilizzabilità si verifica soltanto in caso di lesione di diritti fondamentali di rango costituzionale quali l'inviolabilità della libertà personale, del domicilio, ecc.
Non è fondata nemmeno l'asserita illegittimità dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 41-bis d.p.r. 600/1973, trattandosi di una modalità procedurale rapida e mirata con cui il fisco può contestare le irregolarità senza avere “elementi certi” ma in base a presunzioni gravi, precise e concordanti è quanto recentemente ribadito dall'ordinanza n. 27039/2025 della Cassazione. La pronuncia della Suprema corte offre un'ampia e articolata disamina sulla disciplina dell'accertamento parziale ex articolo 41-bis Dpr n. 600/1973. La pronuncia ribadisce che l'accertamento parziale non configura un metodo autonomo, ma una modalità procedurale finalizzata alla sollecita emersione della materia imponibile. Esso può fondarsi su qualsiasi elemento, anche induttivo, e non esige il possesso di “elementi certi” ma semplicemente presunzioni gravi, precise e concordanti. Il recupero a tassazione può avvenire anche con una sola verifica di qualsiasi natura, senza limitazioni dettate dall'esigenza di completezza dell'accertamento.
Anche la pretesa nullità degli atti per difetto di sottoscrizione in violazione del CAD, atteso che ciascun atto di accertamento è stato formato come “documento informatico”, nella definizione dell'art. 1, comma 1, lett.
p) del CAD come “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. Allo stesso è stata apposta la prescritta firma digitale e, l'Ufficio ha provveduto alla notifica di una copia analogica dello stesso, come previsto dall'art.
3-bis del medesimo CAD. In calce all'atto impugnato è riportata la sottoscrizione mediante l'indicazione sostitutiva stampa del nominativo del soggetto responsabile ed è presente l'indicazione che “Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente”. Pertanto, il documento analogico ricevuto dalla parte soddisfa i criteri previsti dall'art.
3-bis del CAD per la corretta comunicazione dei provvedimenti impositivi.
Anche le sanzioni risultano correttamente irrogate poiché sono legittime anche in assenza di una prova concreta del dolo o colpa, applicando una presunzione di colpa “in re ipsa” e possono essere irrogate indipendentemente dall'eventuale procedimento penale, stante il chiaro disposto dell'art. 21, comma 1, d. lgs. cit., che impone in ogni caso l'irrogazione delle sanzioni amministrative riguardanti le violazioni tributarie oggetto di notizia di reato. Tanto meno risulta fondata l'eccezione di asserita sproporzione delle sanzioni irrogate, la cui rigidità trova ragionevole giustificazione nella gravità del fenomeno che la legge mira a reprimere sulla base di accordi internazionali.
Infine, il nuovo sistema sanzionatorio tributario di cui all'art. 2, comma 1, n. 6), della l. 87/2024 può trovare applicazione soltanto alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, in forza di quanto stabilito dall'art. 5,
l. cit., che deroga al criterio della retroattività della disciplina più favorevole sancito dall'art. 3, comma 2, d. lgs. 472/1997
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello deve essere rigettato poiché la sentenza risulta essere priva di censure. Le spese di giudizio di questo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, Sezione 1, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in
15.000,00 euro oltre accessori come per legge, se dovuti. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 20 gennaio
2026 Il Giudice relatore Dott. Francesco Mercurio Il Presidente Dott. Carlo Maria Zampi
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
ME CE, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 992/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BELLUNO sez. 1
e pubblicata il 13/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q01BB00098 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q01BB00098 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q01BB00098 2024 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del contribuente si riporta interamente a quanto indicato nell'atto di appello.
Resistente/Appellato: la rappresentante dell'Ufficio si richiama.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso come in atti, ha proposto appello avverso la sentenza n. 13/2025 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Belluno, Sez. 1, pronunciata in data 21/01/2025 e depositata il 13/02/2025, che ha rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. T6Q01BB00098/2024 per IRPEF e addizionali, periodo di imposta 2017 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Belluno.
L'atto impositivo trae origine dalla più vasta indagine che aveva interessato la società IE
, con sede in Venezia-Marghera, sottoposta a verifica fiscale generale relativamente ai periodi di imposta compresi fra il 2010 e il 2015.
Nei confronti dell'appellante la Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia, aveva iniziato il 24 luglio 2020 un controllo ai fini delle imposte sui redditi e della normativa in materia di c.
d. monitoraggio fiscale, di cui al d.l. n. 167 del 1990, relativamente ai periodi d'imposta dal 2011 al 2018, che si concludeva con il processo verbale di constatazione notificato il 29 luglio 2020, posto a fondamento dell'avviso di accertamento.
Il contribuente per l'anno d'imposta 2017 non aveva presentato la dichiarazione, conseguentemente l'Ufficio attribuiva al Ricorrente_1 un reddito totale di Euro 659.075,00, composto da: euro 543.227,00 (qualificato come reddito diverso ai sensi dell'articolo 14, comma 4, legge 537/1993), corrispondente alle somme utilizzate per l'acquisto del capitale sociale della società svizzera Società_2 AG (pari ad euro 93.227,05) e dell'imbarcazione da diporto denominata “Guru”, rilevata dalla società per il prezzo di euro 450.000,00; euro 78.000 (qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi degli articoli 50, comma 1, e 51, comma 1, d.p.r. 917/1986), derivante dagli emolumenti percepiti nel corso del 2017 come amministratore unico della Società_2 AG, sulla base di un contratto di lavoro a tempo indeterminato datato 23 marzo 2017 che prevedeva la retribuzione lorda di CHF 6500 per 13 mensilità, pari a CHF 84.000 annui;
euro 37.848,00 a titolo di reddito da lavoro alle dipendenze della società IE per il periodo compreso tra il 18 febbraio 2013 e il 27 giugno 2017, il tutto per una maggiore imposta Irpef accertata pari ad € 265.870, oltre addizionali regionale e comunale e irrogazione delle sanzioni nella misura di € 623.507,60 (per varie ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione fiscale avente oggetto redditi prodotti all'estero), ricompresa nella sanzione unica complessiva, determinata col criterio del cumulo materiale tenendo conto delle violazioni contestate con riferimento alle annualità precedenti.
Con la sentenza impugnata n. 13/2025 la Corte tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso, condannando il contribuente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 7.652,80 oltre al rimborso forfetario delle spese generali.
Il sig. Ricorrente_1 ha interposto appello, eccependo i seguenti motivi:
1. Erroneità e infondatezza della sentenza poiché il contribuente non era tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2017 in quanto residente in [...]. Infondatezza dell'impianto accusatorio;
2. Illegittimità per incompatibilità con le norme comunitarie e del principio di proporzionalità, delle norme in tema di presunzione di formazione di capitali e investimenti all'estero con redditi sottratti a tassazione in Italia, di sanzioni e di raddoppio dei termini di accertamento;
3. Illegittimità del provvedimento impositivo per difetto di motivazione nonché per inammissibile delegazione dell'attività accertativa alla Guardia di Finanza, organo meramente ausiliario;
4. Illegittimità del provvedimento impositivo per difetto di prova. Genericità ed erroneità delle considerazioni afferenti la riconducibilità del sig. Ricorrente_1 alla società Società_2; 5. Erroneità e infondatezza della sentenza poiché il contribuente non avrebbe dovuto indicare nella dichiarazione dei redditi in Italia le somme percepite dalla società Società_2 e quelle percepite dalla IE;
6. Immotivata assimilazione alla categoria dei redditi diversi delle somme riprese a tassazione;
7. Illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto l'assunto accusatorio si fonda su dati, informazioni e documenti acquisiti non in sede di controllo, ma di soggetti terzi, nonché illegittimità e/o invalidità dell'autorizzazione all'utilizzo e trasmissione ai fini fiscali dei dati e degli elementi acquisiti durante le indagini di P.G.; 8. Illegittimo utilizzo dell'istituto dell'accertamento parziale;
9. Illegittimità degli atti impositivi per carenza di sottoscrizione;
10.
Illegittimità delle statuizioni concernenti le sanzioni;
11. Infondatezza della sentenza in punto di spese di lite.
Conclude per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, disporre l'annullamento degli avvisi di accertamento;
in subordine, ridurre al minimo la pretesa impositiva;
in ulteriore subordine, dichiarare non dovute le sanzioni. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado.
L'Agenzia delle Entrate di Belluno si è costituita in giudizio e contesta ogni assunto di parte appellante, atteso che la sentenza impugnata è conforme a legge e congruamente motivata, e che non vi è ragione di dubitare della legittimità della fondatezza degli atti impositivi. Conclude per il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza e la condanna alle spese di giudizio.
Alla trattazione in pubblica udienza il Relatore espone i fatti, le questioni della controversia e illustra le ragioni delle parti costituite come in atti. Successivamente alle conclusioni delle parti, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva, preliminarmente, che questa Corte ha trattato le controversie analoghe, scaturenti dal medesimo processo verbale di costatazione e relative agli di anni di imposta dal 2012 al 2016 che si sono concluse con le sentenze n. 785/2025, n. 786/2025, n. 787/2025, n. 788/2025, n. 789/2025, tutte depositate il 1° dicembre 2025, a cui principi e motivazioni si vuole dare continuità, posto che non vi sono motivi per discostarsene.
Per quanto all'eccezione che il Ricorrente_1 nel periodo d'imposta 2017 non fosse tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, essendo all'epoca residente in [...], in base all'iscrizione dal 29 marzo
2017 all'anagrafe degli italiani residenti all'estero del Comune di TI d'PE (BL), correttamente il
Giudice di prime cure ha evidenziato che secondo quanto dispone l'art. 2, comma 2, DPR 27 dicembre 1986,
n. 917 (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2023, prima della modifica introdotta dal d.lgs. 27 dicembre
2023, n. 209, con effetto dal 1° gennaio 2024), ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti in
Italia le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Sul punto, relativamente alle fattispecie verificatesi prima dell'1 gennaio 2024, il domicilio - del quale l'art. 2, comma 2, del DPR n. 917 del 1986, vigente ratione temporis prima della modifica introdotta dall'art. 1 del d.lgs. n. 209 del 2023, non forniva una definizione, rinviando al codice civile - coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali della persona, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento (Cass., Sez. 5^, sent. n. 19843, del 18 luglio 2024). l successivo comma 2-bis del TUIR (nel testo introdotto dall'art. 10 della l. 23 dicembre 1998, n. 443, rimasto in vigore dal 1° gennaio
1999 al 31 dicembre 2023) stabilisce che si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Nell'anno in questione la Svizzera (oggi esclusa dalla c.d. black list dal d. MEF 20 luglio 2023) rientrava nell'ambito dei Paesi a regime fiscale privilegiato (in forza del d. MEF 4 maggio 1999), rendendo di conseguenza operativa la suddetta presunzione;
dunque, le circostanze addotte dal ricorrente non risultano idonee ad integrare l'anzidetta prova contraria. L'Agenzia delle Entrate ha allegato molteplici riscontri dai quali si evince che l'appellante, nell'annualità per cui è causa, pur essendo iscritto all'AIRE del Comune di
TI d'PE in quanto residente in [...], ad Agno, dal 29/03/2017, essendo fino a tale data residente a [...]in realtà manteneva il centro dei propri interessi economici e della propria vita, oltre a soggiornarvi stabilmente, in Italia. Oltre ad individuare una serie di elementi univoci e concordanti che comprovano il mantenimento in Italia della sede principale degli interessi del contribuente, menzionando alcune delle risultanze emerse nel procedimento penale che svelano senza possibilità di equivoco il carattere fittizio, per non dire fraudolento, dell'apparente trasferimento di residenza in Svizzera.
Risulta infondata l'eccezione sull'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui lamenta un'asserita incompatibilità con le norme comunitarie e del principio di proporzionalità, delle norme in tema di presunzione di formazione di capitali e investimenti all'estero con redditi sottratti a tassazione in Italia, di sanzioni e di raddoppio dei termini di accertamento. Il contrasto all'utilizzo dei c.d. “paradisi fiscali” risponde ad un impegno comune determinato in sede di accordi internazionali, ai quali l'Italia ha aderito condividendo la premessa di fondo secondo cui la concorrenza fiscale dannosa (harmful tax competition) colpisce l'economia globale, creando distorsioni nei mercati e nei flussi di capitali, ma soprattutto minaccia la base imponibile di quegli
Stati, che devono finanziare la propria spesa pubblica necessaria alle rispettive realtà sociali. Si tratta allora di una legislazione non solo attuativa di obblighi assunti dal nostro Paese in campo internazionale, ma pienamente conforme ai princìpi costituzionali e a quelli dell'Unione Europea, risultando perciò priva di qualsiasi fondamento la censura formulata in ricorso, secondo cui le norme previste dall'art. 12 del d.l.
78/2009 si porrebbero in contrasto con quelle unionali che garantiscono la libertà di circolazione dei capitali
(in particolare, l'art. 63 TFUE), dovendo al contrario ritenersi come proprio il rigore, anche sanzionatorio, col quale il fenomeno viene combattuto e represso, lungi dall'apparire esorbitante, risponda anche a prioritari interessi economici degli Stati aderenti all'Unione Europea. Consegue la legittimità dell'attività accertativa e del successivo atto impositivo, che si basa sulla presunzione legale di imponibilità della disponibilità finanziaria detenuta presso Paesi a fiscalità privilegiata, superabile solo mediante la prova del fatto che la costituzione degli investimenti e delle attività finanziarie in questione sia avvenuta con proventi esenti ovvero già incisi dalla tassazione.
Il comma 1 della richiamata disposizione (art. 12 del d.l. 78/2009) precisa che: “Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati”.
Nello specifico la norma prevede che: “in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria […] ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione”.
Ai fini dell'applicazione della citata presunzione legale, come nel caso che ci occupa, è necessario che venga riscontrata la detenzione in un Paese a fiscalità privilegiata di investimenti o di attività di natura finanziaria e che in relazione ai suddetti investimenti o disponibilità non sono stati adempiuti gli obblighi dichiarativi relativi al monitoraggio fiscale.
Con la recentissima ordinanza n. 18785 del 9 luglio 2024 la Corte Suprema di Cassazione ha affermato che la prova della esistenza di redditi non dichiarati dal contribuente, detenuti in maniera occulta in Paesi c.d. black list, può essere fornita non solo mediante la presunzione legale ex art. 12 comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009, ma anche per mezzo di un'unica presunzione semplice, purché grave e precisa. Gli elementi di prova in tema di presunzioni semplici non devono, pertanto, essere necessariamente molteplici, in quanto il giudice può fondare il suo convincimento anche su un solo elemento, purché, per l'appunto, sia grave e preciso, quindi, dotato di elevata valenza indiziaria fortemente probabilistica, proprio in relazione al requisito della concordanza che assume rilievo solamente in presenza di più elementi presuntivi (cfr., ex multis, Cass. n. 14834 del 2021; nonché, Cass. nn. 29632-29633 del 2019, Cass. n. 23153 del 2018; Cass. n. 3276 del 2018 e Cass. n. 30803 del 2017).
Ebbene precisare che la detenzione di attività finanziarie occulte in paesi a fiscalità privilegiata (cd. paradisi fiscali), in relazione a quanto previsto dall'art. 12, co. 2, del D.L. 78/2009, determina l'applicazione della presunzione legale che l'intero ammontare dell'investimento o dell'attività non dichiarati nel quadro RW si presume frutto di redditi non dichiarati in Italia. L'effetto di tale presunzione determina l'inversione dell'onere della prova gravante sul contribuente. Per l'Agenzia delle Entrate, quindi, è sufficiente indicare le attività estere in paesi non collaborativi non dichiarate, mentre dovrà essere il contribuente, sottoposto ad accertamento, a dover dare prova e superare la presunzione legale, dimostrando che l'investimento o l'ammontare delle attività finanziaria sono state già tassate in Italia o derivino da redditi esenti, proprio perché le stesse si presumono costituite mediante redditi sottratti a tassazione (art. 12 del D.L. n. 78/2009).
La funzione originaria della disciplina del cd. monitoraggio fiscale è quella di consentire il controllo delle transazioni finanziarie effettuate da e verso l'estero dai soggetti esentati dalle scritture contabili, diretta a disciplinare il presupposto d'imposta e a determinare l'an e il quantum debeatur e perciò idonea ad incidere sull'interesse sostanziale alla realizzazione di una imposizione corrispondente alla capacità effettiva del contribuente. La ratio della normativa deve essere individuata nella esigenza di garantire il rispetto degli obblighi tributari connessi ai redditi finanziari di fonte estera percepiti da soggetti residenti ai fini dell'applicazione del principio della tassazione mondiale.
Infine, l'art. 1 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 prescrive: “2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all' articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all' articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.
2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all' articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati".
Infondata risulta anche l'eccezione sulla motivazione dei provvedimenti impositivi posto che gli avvisi di accertamento indicano correttamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'atto impositivo. La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18160 depositata il 6 giugno 2022, ha affermato che in tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio, né pregiudica il pieno esplicarsi del diritto di difesa dell'interessato.
Di recente, la Corte di Cassazione con sentenza n. 20241 del 22 luglio 2024, in tema di motivazione dell'avviso di accertamento, ha osservato che “l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571)". D'altro canto, l'Ufficio ha provato in giudizio, sulla base della documentazione acquisita dalla Guardia di
Finanza e sottoposta al contraddittorio con il contribuente, la sussistenza di un consistente patrimonio finanziario detenuto nel Liechtenstein e mai sottoposto a monitoraggio fiscale mediante esposizione nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi. Di tal ché opera la presunzione per cui quegli importi non dichiarati costituiscano redditi sottratti a tassazione in Italia.
Per quanto all'individuazione dell'epoca della violazione in coincidenza col dato obiettivo costituito dall'accertamento costituisce criterio del tutto ragionevole, in base al quale l'esistenza di una determinata disponibilità finanziaria viene collocata temporalmente nel momento in cui se ne rileva una chiara manifestazione esteriore, e tanto risulta sufficiente al fine di considerare adempiuto l'onere probatorio gravante sull'Amministrazione fiscale. Tanto meno rileva nel caso specifico che la sottoscrizione dell'accordo tra Italia e Liechtenstein per lo scambio di informazioni fiscali, avvenuta nel febbraio del 2015, escluderebbe la possibilità di applicare l'art. 12 del d.l. 78-2009, atteso che tale circostanza non ha comunque comportato l'espunzione dello Stato estero dalla c.d. Black List (Decreto MEF del 30/03/2015) restando dunque uno Stato a fiscalità privilegiata cui si applica la normativa sul monitoraggio fiscale.
Sull'eccezione riguardante l'asserita illegittimità dei provvedimenti impositivi per difetto di prova. La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29878 del 30.12.2020 ha ribadito il distinguo tra onere di motivazione e onere della prova, il primo relativo all'avviso di accertamento, il secondo al processo. La giurisprudenza di legittimità distingue l'adeguatezza della motivazione dell'atto impositivo dalla prova dei fatti posti a fondamento dello stesso: l'esistenza di una adeguata motivazione del primo non implica anche la prova dei fatti sui quali la pretesa si regge, entrambe essenziali essendo le funzioni che l'una (motivazione dell'atto)
e l'altra (prova dei fatti che ne sono posti a fondamento) sono dirette ad assolvere. Mentre, infatti, la motivazione dell'avviso di accertamento, presidiata dall'art. 7 della legge 27 luglio 2002, n. 212, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria, al fine di approntare una idonea difesa, come avvenuto nel caso concreto, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze;
la prova attiene al diverso piano del fondamento sostanziale della pretesa tributaria ed al suo accertamento in giudizio in presenza di specifiche contestazioni dello stesso, sicché in definitiva tra l'una e l'altra corre la stessa differenza concettuale che vi
è tra allegazione di un fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio e prova del fatto medesimo. Nel caso in esame, nessun vizio motivazionale può dunque intravedersi nell'atto impugnato che risulta invece perfettamente aderente a quanto prescritto dagli artt. 42 del DPR 600/73 e 7 della L. 212/2000.
Nel caso concreto, è stato evidenziato che gli atti impugnati traggono origine da una verifica fiscale effettuata a carico della società IE S.p.A., da cui emergeva utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da svariate società estere riconducibili al sig. Ricorrente_1 ed in particolare Società_3 Sa, Società_7 Sa, IE, Società_4
(v. pagg. da 3 a 6 dell'avviso di accertamento).
Inoltre, era stato rilevato l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un imponibile complessivo di oltre
6 milioni di euro emesse da società estere ritenute riconducibili anche a Ricorrente_1 ... Il capitale sociale della IE S.p.A. era detenuto per il 50% dalla Società_5 Srl unipersonale (alla quale sopra si è fatto più volte riferimento come beneficiaria delle movimentazioni da parte di Società_8 AG), per il 45% dalla società fiduciaria Società_6 Srl e per il 5% da tale Nominativo_2. […] la Società_5 Srl fosse il socio di maggioranza della IE S.p.A., il soggetto giuridico principale della costellazione di società che ruotava intorno alla figura Ricorrente_1.
A sua volta, la Società_8 AG deteneva il 100% della partecipazione in Società_5 Srl, per cui in buona sostanza può affermarsi come a controllare indirettamente la IE S.p.A. fosse proprio la società costituita in Liechtenstein. La logica conclusione che Società_8 AG, al di là della formale intestazione del capitale sociale, appartenesse di fatto a Ricorrente_1 nell'intero arco temporale cui si riferiscono gli accertamenti può considerarsi a questo punto raggiunta con ragionevole certezza.
Nonché ulteriori elementi che confermavano in modo inequivocabile l'identificazione della Società_8 AG con l'odierno ricorrente sono analiticamente illustrati nel pvc 29 luglio 2020 a p. 16 e ss, ed alla relativa esposizione può farsi rinvio, mentre le contestazioni svolte nei ricorsi si soffermano di volta in volta atomisticamente su singoli aspetti, tralasciando la portata probatoria della ricostruzione di insieme (costituente prova indiziaria, pienamente idonea agli effetti del disposto di cui all'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 – per l'idoneità finanche di un singolo indizio, purché dotato di elevata valenza probabilistica, Cass., Sez. 6^ - 5^, ord. n.
3276, del 12/02/2018) e soprattutto omettendo di fornire una qualsiasi spiegazione alternativa del complesso delle risultanze raccolte dai verificatori che collegano la figura di Ricorrente_1 alla società estera, non avendo costui offerto il minimo contributo al fine di chiarire se, come, quando e per quali ragioni egli avrebbe avuto a che fare con la Società_8 AG, che pure costituiva entità di controllo della IE
S.p.A.
Analoghe considerazioni, alla luce di quanto illustrato nel pvc 29 luglio 2020, p. 14 e ss., valgono con riferimento alla società Società_5 Srl, anch'essa incontestabilmente riconducibile a Ricorrente_1, tant'è vero che cospicua documentazione relativa a detta società è stata rinvenuta a seguito di perquisizioni effettuate presso locali nella disponibilità dell'interessato presso la IE SpA (cfr. p. 44 del pvc 29 luglio 2020).
Non può condividersi la tesi del contribuente, atteso che i Giudici di primo grado non hanno errato nell'applicare i principi in tema di onere della prova, posto che nella sentenza di primo grado, contrariamente alle affermazioni dell'appellante, i primi Giudici hanno dato piena contezza degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto, nonché dell'iter logico-deduttivo posto a fondamento della statuizione finale del rigetto del ricorso. Dopo aver rappresentato nella parte descrittiva della sentenza, le contrapposte tesi difensive delle parti processuali, hanno delineato il perimetro del thema decidendum, siccome assertivamente portati in deduzione in presunta violazione o errata applicazione della norma e nella parte motiva hanno argomentato su ogni eccezione proposta. Risulta di tutta evidenza che il primo Giudice ha vagliato i motivi di impugnazione e le controdeduzioni dell'Ufficio, giungendo al rigetto del motivo di ricorso, secondo il principio del libero convincimento, in base agli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove;
mentre, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Le doglianze mosse dall'appellante di non aver preso in esame tutti i singoli elementi evidenziati, costituiscono censure che impingono sul merito della decisione, in quanto tendono, surrettiziamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri, avendo, nel caso in esame, il primo Giudicante posto in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultavano gli elementi essenziali ai fini del decidere, in base ad una valutazione coerente.
Ad ulteriore riprova, appare significativa la circostanza che in data 8 novembre 2017 la Società_8 AG cedette l'intero capitale sociale di Società_5 Srl non già ad un acquirente qualsiasi, bensì a Nominativo_3, figlio di Ricorrente_1 (p. 16 del citato pvc).
Lungi dal costituire un insieme di circostanze inconferenti rispetto ai rilievi contestati per l'annualità in esame (2017), il collegamento tra Ricorrente_1, Nominativo_4, Società_8 AG, Società_5 Srl e IE SpA rappresenta la cornice di riferimento all'interno della quale devono essere collocate le svariate attività italiane ed estere che ruotano intorno alla figura dell'odierno ricorrente, fra le quali rientra - e veniamo all'oggetto dell'avviso di accertamento impugnato - proprio la società svizzera Società_2 AG, anch'essa inequivocabilmente riconducibile al Ricorrente_1 quale effettivo titolare, alla luce degli elementi illustrati alle p. 46 e ss. del pvc 20 luglio 2020 (e testualmente ripresi nell'atto impositivo) che a sua volta richiama alcune risultanze investigative acquisite in sede penale (cfr., in particolare, lo stralcio della conversazione intercettata nella quale Ricorrente_1 definisce come propria la predetta società).
Dalla combinazione di tali elementi (quello positivo, rappresentato dalle circostanze accertate dai verificatori, e quello negativo, costituito dalla mancanza di indicazioni contrarie da parte dell'interessato) non può che ricavarsi una conclusione favorevole alla tesi dell'Ufficio, fondata sulla presunzione di legge per cui le somme impiegate per ottenere gli incrementi patrimoniali realizzati dalla Società_2 nel 2017 devono ritenersi provento di evasione commessa dal Ricorrente_1 in Italia.
Il discorso vale sia per il capitale sociale, sia per l'imbarcazione da diporto TT 591, denominata “Guru”, che la Società_2, il 28 dicembre 2017, aveva rilevato per il corrispettivo dichiarato di euro 450.000 dalla IE SpA e in precedenza utilizzata anche dallo stesso Ricorrente_1 per scopi personali, come illustrato a p. 12 e ss. e a p. 48 del pvc.
Tanto meno l'appellante ha offerto le prove circa l'origine delle attività finanziaria non dichiarate ai fini del monitoraggio fiscale, sottraendosi al deposito documentale già in sede di contraddittorio endoprocedimentale. Sul punto si è già detto che la disposizione normativa portata dall'art. 12 co. 2 del D.
L. n. 78/2009 ha introdotto una presunzione legale relativa secondo la quale, in assenza di prova contraria che opera sul contribuente, le somme detenute in Paesi “black list” sono considerate redditi sottratti ad imposizione. Risulta, quindi, sufficiente la riscontrata detenzione in un Paese a fiscalità privilegiata di investimenti o altre attività di natura finanziaria e il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi, per presumere che detti investimenti siano costituiti da redditi non incisi da tassazione e l'onere della prova contraria incombe sul contribuente. In relazione all'origine di dette disponibilità il Sig. Ricorrente_1 non ha fornito alcun elemento per dimostrarne l'avvenuto assoggettamento a tassazione ovvero la non rilevanza ai fini reddituali.
Per quanto al trasferimento della proprietà dell'imbarcazione, si conviene con il Collegio di prime cure che si è perfezionato al momento della stipula dell'atto di compravendita, vale a dire il 28 dicembre 2017, indipendentemente dal pagamento del prezzo, mentre la vicenda della causa civile intentata avanti al
Tribunale di Udine non rileva nel caso di specie, poiché l'azione giudiziaria volta ad ottenere il sequestro dell'imbarcazione, mentre alcuna prova vi è che l'azione di risoluzione sia mai stata altro che meramente paventata. Dunque, l'imbarcazione anche se detenuta per il tramite di terzi, è soggetta all'obbligo di dichiarazione, non essendo stata peraltro fornita la prova dell'avvenuto assoggettamento a tassazione della stessa, ovvero della sua irrilevanza ai fini reddituali.
Infondata è anche l'eccezione sull'illegittima qualificazione a redditi diversi, atteso che nel caso in esame non è stata contestata la distribuzione occulta di utili sociali, ma che il ricorrente detenesse consistenti attività finanziarie attraverso una rete di società estere. Risulta corretta la qualificazione dei redditi accertati nella categoria “redditi diversi”, considerato che l'art. 14, co. 4, L. n. 537/1993 dispone che “Nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria”. Nel caso in esame, si tratta del possesso di redditi sottratti a tassazione sulla base della titolarità di attività finanziarie detenute presso paesi a fiscalità privilegiata, in applicazione della presunzione di cui all'art. 12, co. 2, D.L. n. 78/2009, la cui classificazione ricade in una delle categorie di cui all'art. 6, comma
1, DPR 917/1986, con l'inclusione delle somme riprese a tassazione nell'ambito dei “redditi diversi” che, come si desume dall'art. 14, comma 4, l. 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art. 36, comma 34-bis, decreto- legge 223/2006, convertito nella l. 248/2006, ricomprende genericamente tutti i proventi illeciti, di natura civile, penale o amministrativa, inclusi pertanto quelli derivanti dalla violazione di norme tributarie (cfr. Cass.,
Sez. 5^, ord. 19 ottobre 2018, n. 26440).
E' anche infondata l'eccezione di illegittimità degli atti fondanti su dati e informazione di terzi e delle autorizzazioni all'utilizzo di dati acquisiti durante le indagini di P.G., atteso che nell'ambito dell'accertamento delle imposte sui redditi, la Corte di Cassazione con l' ordinanza n. 2408/2019 ha statuito che l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, richiesta dal comma 3 dell'articolo 33 del Dpr 600/1973 ai fini della trasmissione all'Agenzia delle Entrate di documentazione, dati e notizie acquisite dalla Gdf nell'ambito di un procedimento penale, è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali e non dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo o dei terzi e, pertanto, la mancata produzione o riproduzione testuale della suddetta autorizzazione, della quale si riportano gli estremi, non determina in alcun modo la nullità dell'accertamento anche nel caso in cui l'attività di polizia giudiziaria riguardi soggetti differenti dal contribuente.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 8452 depositata il 31 marzo 2025, ha affermato che l'acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso. Il fondamento dell'inutilizzabilità potrebbe rinvenirsi solo ove la stessa riguardasse un diritto fondamentale di rango istituzionale. Al riguardo, ha ribadito il principio secondo cui l'irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale,
l'inutilizzabilità si verifica soltanto in caso di lesione di diritti fondamentali di rango costituzionale quali l'inviolabilità della libertà personale, del domicilio, ecc.
Non è fondata nemmeno l'asserita illegittimità dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 41-bis d.p.r. 600/1973, trattandosi di una modalità procedurale rapida e mirata con cui il fisco può contestare le irregolarità senza avere “elementi certi” ma in base a presunzioni gravi, precise e concordanti è quanto recentemente ribadito dall'ordinanza n. 27039/2025 della Cassazione. La pronuncia della Suprema corte offre un'ampia e articolata disamina sulla disciplina dell'accertamento parziale ex articolo 41-bis Dpr n. 600/1973. La pronuncia ribadisce che l'accertamento parziale non configura un metodo autonomo, ma una modalità procedurale finalizzata alla sollecita emersione della materia imponibile. Esso può fondarsi su qualsiasi elemento, anche induttivo, e non esige il possesso di “elementi certi” ma semplicemente presunzioni gravi, precise e concordanti. Il recupero a tassazione può avvenire anche con una sola verifica di qualsiasi natura, senza limitazioni dettate dall'esigenza di completezza dell'accertamento.
Anche la pretesa nullità degli atti per difetto di sottoscrizione in violazione del CAD, atteso che ciascun atto di accertamento è stato formato come “documento informatico”, nella definizione dell'art. 1, comma 1, lett.
p) del CAD come “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. Allo stesso è stata apposta la prescritta firma digitale e, l'Ufficio ha provveduto alla notifica di una copia analogica dello stesso, come previsto dall'art.
3-bis del medesimo CAD. In calce all'atto impugnato è riportata la sottoscrizione mediante l'indicazione sostitutiva stampa del nominativo del soggetto responsabile ed è presente l'indicazione che “Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente”. Pertanto, il documento analogico ricevuto dalla parte soddisfa i criteri previsti dall'art.
3-bis del CAD per la corretta comunicazione dei provvedimenti impositivi.
Anche le sanzioni risultano correttamente irrogate poiché sono legittime anche in assenza di una prova concreta del dolo o colpa, applicando una presunzione di colpa “in re ipsa” e possono essere irrogate indipendentemente dall'eventuale procedimento penale, stante il chiaro disposto dell'art. 21, comma 1, d. lgs. cit., che impone in ogni caso l'irrogazione delle sanzioni amministrative riguardanti le violazioni tributarie oggetto di notizia di reato. Tanto meno risulta fondata l'eccezione di asserita sproporzione delle sanzioni irrogate, la cui rigidità trova ragionevole giustificazione nella gravità del fenomeno che la legge mira a reprimere sulla base di accordi internazionali.
Infine, il nuovo sistema sanzionatorio tributario di cui all'art. 2, comma 1, n. 6), della l. 87/2024 può trovare applicazione soltanto alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, in forza di quanto stabilito dall'art. 5,
l. cit., che deroga al criterio della retroattività della disciplina più favorevole sancito dall'art. 3, comma 2, d. lgs. 472/1997
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello deve essere rigettato poiché la sentenza risulta essere priva di censure. Le spese di giudizio di questo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, Sezione 1, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in
15.000,00 euro oltre accessori come per legge, se dovuti. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 20 gennaio
2026 Il Giudice relatore Dott. Francesco Mercurio Il Presidente Dott. Carlo Maria Zampi