Art. 3.
Nella liquidazione dei contributi di cui al precedente art. 1, va tenuto conto delle somme eventualmente liquidate o anticipate per gli stessi danni, in applicazione della legge 22 novembre 1954, n. 1115 , riguardante provvidenze urgenti per le popolazioni colpite dalle alluvioni del Salernitano del 26 ottobre 1954.
Nella liquidazione dei contributi di cui al precedente art. 1, va tenuto conto delle somme eventualmente liquidate o anticipate per gli stessi danni, in applicazione della legge 22 novembre 1954, n. 1115 , riguardante provvidenze urgenti per le popolazioni colpite dalle alluvioni del Salernitano del 26 ottobre 1954.