Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 86/2023 R.G., vertente TRA
, nata a [...] il [...], residente a [...], CF rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea C.F._1
Bava del Foro di Genova, CF , pec C.F._2 Email_1 fax 0108680518, e dall'Avv. Vincenzo Bombardieri del Foro di Catanzaro CF
pec elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliato nello studio del secondo in via XXV Aprile, 21/B - 89047, OC CA (RC) appellante CONTRO
(CF ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, (C.F. ), presso i cui Uffici in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15, è ope P.IVA_2 legis domiciliata, fax 0965/811224, pec Email_3 appellato CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 25.07.2019, , Vice Ispettore di Polizia, Parte_1 conveniva innanzi al Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, il , presso cui Controparte_1 prestava servizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: previa disapplicazione del decreto del – Controparte_2 recante n. 559/C/673470/SG; condannare il al riconoscimento in Controparte_1 favore della ricorrente, in quanto vittima del dovere ex art. 1, c. 563, lett. c, L. 266/2005, alla concessione dei benefici assistenziali di legge;
dichiarare l'obbligo, ex lege, all'inserimento della medesima nell'elenco tenuto presso il medesimo ex art. 3, c.3, D.P.R. CP_1
243/2006, ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex D.P.R. n. 243, ex art. a, commi 563 e 564 L. 266/2005, ex art. 1094 D. Lgs. n. 66/2010; conseguentemente, condannare il al riconoscimento dei benefici assistenziali conseguenti Controparte_1 alla invalidità della stessa pari al 44%. In via istruttoria, in caso di contestazione, si chiedeva disporsi CTU medico-legale volta a determinare la percentuale di invalidità complessiva della ricorrente. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. Esponeva di prestare servizio da molti anni presso la Polizia di Stato.
In data 01.07.2004, mentre era in servizio per il turno 7-13, operava in qualità di autista della volante sul quale viaggiava anche il collega. Alle ore 9.30 riceveva una chiamata dalla sala operativa, che segnalava un grave incidente nei pressi della località San Ferdinando e richiedeva la presenza di un'unità per ragioni di soccorso e ripristino della viabilità del tratto stradale nel quale si era verificato il sinistro. L'auto della polizia, guidata da essa ricorrente, dopo aver attivato i dispositivi luminosi, si dirigeva a tutta velocità verso il luogo indicato. In prossimità dell'uscita autostradale di Gioia Tauro, dopo aver effettuato il soprasso di un mezzo pesante in curva, l'autopattuglia si trovava la strada sbarrata da altra vettura che, presumibilmente, tentava di praticare una
“inversione a u”. Per evitare l'impatto, compiva un'ardita manovra che causava la perdita di controllo del mezzo ed il conseguente forte impatto contro il guard-rail. Prontamente soccorsa, dapprima da un autista di passaggio e successivamente dai sanitari, riportava gravissime lesioni e fratture, ulteriormente complicate dalla presenza di una trombosi venosa, per cui subiva una safenectomia. In ragione delle gravi conseguenze subite e della loro derivazione causale dal servizio svolto dalla ricorrente, le venivano riconosciuti i benefici previsti dal D.P.R. n. 915/1978. Tuttavia, in seguito all'innovazione normativa introdotta con L. 266/2005 e con il relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 243/2006), che estendeva, con efficacia retroattiva (fino al 1961), alle vittime del dovere i benefici dapprima previsti solo per le vittime della criminalità e del terrorismo (art. 1, c. 562, l. n. 266/2005), presentava, in data 15.06.2015, domanda per il riconoscimento dei suddetti benefici, posto che la sua condizione rientrava tra quelle previste dall'art. 1, c. 563, lett. d), L. 266/2005 che estendeva la suddetta tutela agli appartenenti alle forze armate dello Stato in servizio di soccorso. Il respingeva la domanda della ricorrente, ritenendo che la CP_1 CP_1 relativa posizione non fosse tutelabile dalla norma dedotta in domanda. Adiva, quindi, il Tribunale di Locri, affermando che l'art. 1, c. 563, lett. d), L. 266/2005 riconosceva i benefici alle forze di polizia che avevano subìto una invalidità permanente in servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto, per effetto di lesioni riportate in seguito ad una serie di circostanze, tra cui rientravano le “operazioni di soccorso” (lett. d). Tale disposizione differiva da quella contenuta nel comma successivo, il 564, posta dal a fondamento del rigetto della domanda di riconoscimento del beneficio, che CP_1 invece tutelava la posizione degli agenti e degli altri soggetti beneficiari cui fosse occorso un danno in occasione della partecipazione a missioni, a fronte di rischi non conosciuti o subentrati nel corso del loro svolgimento. Quantificava nel 44% la percentuale unica di invalidità e, sulla base di questa, chiedeva la speciale elargizione ex art. 5, c.1, L. 206/2004, come estesa alle vittime del dovere ex art. 34 d. l. n. 159/2007, convertito in L. 222/2007 con applicazione dell'importo di € 2.000,00 a punto percentuale oltre perequazione decorrente dal 26.08.2004. Affermava, altresì, la spettanza degli assegni vitalizi ex art. 2 L. 408/1998 (con decorrenza dal 01.01.2006) e art. 5, c. 3, l. n. 206/2004 (con decorrenza 01.01.2008). Aveva, altresì, diritto agli ulteriori seguenti benefici: il diritto all'assistenza psicologica ex art. 6, c. 2, L. 206/2004, esteso alle vittime del dovere dall'art. 4, c.1, lett. c) D.P.R. 243/2006; il beneficio assistenziale (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) di cui all'art. 1, l. n. 203/2000, esteso alle vittime del dovere dall'art. 2, c. 105, l. n. 244/2007).
Si costituiva in giudizio il eccependo, in via preliminare, il difetto Controparte_1 di giurisdizione del G.O. e, comunque, la prescrizione quinquennale del diritto all'indennizzo. Nel merito contestava la qualificazione fornita dalla ricorrente: il beneficio previsto dall'art. 1, c. 563,L. 266/2005 spettava solo a coloro i quali, in ragione del servizio, si fossero esposti a pericoli ulteriori rispetto a quelli insiti nell'attività professionale svolta. Il rischio 3
insito nell'attività di polizia impediva l'avverarsi dell'ulteriore condizione di eccezionalità ed imprevedibilità cui la norma in esame riconduceva la concessione del beneficio. L'evento dannoso occorso alla ricorrente non era riconducibile alla causa di servizio. Per tali ragioni, il ricorso, già inammissibile per difetto di giurisdizione e per intervenuta prescrizione, appariva comunque infondato e, per l'effetto, doveva essere rigettato. Il giudizio veniva istruito con espletamento di c.t.u. medico – legale e successiva rinnovazione.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 109/2023 pubblicata il 20.02.2023, il Tribunale di Locri rigettava la domanda e poneva definitivamente a carico della ricorrente le spese delle espletate c.t.u., compensando le spese di lite. Ai fini dell'interpretazione del comma 563 art. 1 L. 266/2005 richiamava l'orientamento giurisprudenziale in ragione del quale gli speciali benefici spettavano ai soggetti indicati nell'art. 3, l. n. 466/1980, ma solo a condizione che questi, “nell'esecuzione di qualsiasi tipo di ordine o comando riportino menomazioni riconducibili ai maggiori pericoli derivanti dalle particolari condizioni ambientali od operative che hanno caratterizzato il contesto in cui sono stati chiamati ad agire”. Non poteva qualificarsi vittima del dovere, ex art. 1, c. 3, L 266/2005 il soggetto divenuto infermo a seguito dello svolgimento di compiti ordinari di servizio consistenti in esercitazioni ed addestramenti senza individuare alcuna condizione straordinaria nella determinazione dell'evento lesivo non comporta il riconoscimento di vittima del dovere. La qualificazione del soggetto quale “vittima del dovere” non poteva prescindere, quindi, da un quid pluris coincidente con il maggior pericolo cui era esposto il soggetto, a causa del quale si era concretizzato l'evento lesivo invalidante. In tal senso disponeva anche il regolamento di attuazione della L. 266/2005 (D.P.R. 243/2006). Ne conseguiva che, nell'esecuzione del servizio, non era configurabile lo svolgimento di alcuna “missione”, ex art. 1, c. 564, L. 266/2005, ma solo la esecuzione di mansioni che rientrano negli ordinari compiti degli appartenenti a corpo di polizia che, come noto, sono chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica e di soccorso (art. 16, l. n. 121/1981). Per tali ragioni la domanda non veniva accolta.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla , che ne invocava la Pt_1 riforma. Lamentava che il Tribunale, pur avendo correttamente delineato la questione sotto il profilo fattuale, procedendo anche all'accertamento in concreto dal grado di invalidità dal quale la stessa era afflitta, aveva erroneamente interpretato e applicato il dettato normativo di cui all'art. 1, c. 563, L. 266/2005, avendo esteso alla fattispecie di “operazione di soccorso” tutelata dall'art. 1 comma 563 l. 266/05 lettera d) in operazioni di soccorso , principi e concetti giuridici e interpretativi riferiti alla ben diversa e distinta norma dell'art. 1 comma 564 L. 266/05. I due commi avevano portata diversa: il comma 563 riguardava le “vittime del dovere” in senso stretto e tutelava attività sensibili per il rischio ad esso sotteso;
il comma 564 riguardava i “soggetti equiparati a vittima del dovere” e estendeva gli identici benefici a soggetti che fossero stati lesi in attività innominate ma solo alla condizione che l'evento fosse legato a di un quid pluris di rischio rispetto a quello tipico per tale attività (“particolari condizioni ambientali e operative”)”. 4
La tutela che essa appellante aveva invocato riguardava, come previsto dalla norma se correttamente intesa, le attività ivi contemplate da considerarsi ipso iure rischiose, tutelate senza alcuna necessità di rischio anomalo e ulteriore rispetto a quello istituzionale. Tale tutela e gli ulteriori benefici ad essa connessi le erano stati negati a causa della errata attività ermeneutica ed esegetica svolta dal giudice di primo grado. Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza.
Con memoria depositata il 09.11.2023, si costituiva il , il quale Controparte_1 preliminarmente eccepiva la prescrizione quinquennale, ex artt. art. 2948, n. 4, c.c., dei crediti connessi ai benefici riconosciuti alle vittime del dovere, eccezione inevasa dal giudice di prime cure: erano decorsi molto più di cinque anni dalla entrata in vigore della norma in questione e non vi erano stati, nel frattempo, atti interruttivi. Ad ogni buon conto, l'appello doveva ritenersi infondato poiché l'appellante si era limitata a reiterare le contestazioni mosse in primo grado, già disattese dal Tribunale. La nozione di pericolo adottata dal Tribunale coincideva, infatti, con quanto voluto dal legislatore che, con l'approvazione di tale norma (art. 1, c. 563, l. n. 266/2005), aveva inteso riconoscere benefici ben distinti rispetto a quelli attribuiti a coloro cui veniva riconosciuta la dipendenza dell'invalidità da causa di servizio. Il rischio sotteso ad una interpretazione estensiva della fattispecie sarebbe stato quello di ampliare a dismisura la platea dei destinatari di tali benefici, penalizzando le situazioni di eccezionale ed imprevisto pericolo, esorbitante l'ordinaria attività lavorativa, che la norma intendeva effettivamente tutelare. L'ambito applicativo dei commi 563 e 564 dell'art. 1 L. 266/2005, doveva ritenersi coincidente: il ruolo residuale del comma 564 non era infatti costituito dalle “particolari condizioni ambientali ed operative”, la cui necessità era richiesta anche nel comma 563, ma che esse fossero “dipendenti da causa di servizio”. Affermava l'appellato che “il Legislatore subordina l'accesso ai benefici per i soggetti equiparati alle vittime del dovere di cui al comma 564 al diverso e distinto procedimento per il riconoscimento della causa di servizio. Tuttavia, tale ulteriore presupposto si aggiunge e non sostituisce alla necessità che l'invalidità o la morte derivino, in tutte le ipotesi contemplate dai commi in esame - da eventi eccezionali che esorbitano il rischio ordinario della professione svolta dal dipendente pubblico”. Chiedeva il rigetto dell'appello in quanto inammissibile o, comunque, il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorario di lite.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal . Controparte_1 La Corte di Cassazione (ex multis, Cass. Civ. 14 settembre 2017, n. 21336; Cass. Civ., Sez. IV, 19 agosto 2020, n. 17268; Cass. Civ., Sez. 1, 6 settembre 2021, n. 24048) e la giurisprudenza di merito (tra cui questa Corte, 6 luglio 2020, n. 495) ha ripetutamente affermato che la previsione contenuta nell'art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o riproducano la decisione appellata con un diverso contenuto, essendo solo necessario individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata e che si espongano argomentazioni da contrapporre alla motivazione della sentenza impugnata, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico. 5
Gli oneri di chiarezza e specificità dell'impugnazione possono intendersi soddisfatti allorquando, al di là della forma, nella sostanza è possibile comprendere, grazie alla lettura dell'atto di appello, quale sia la parte della sentenza contro la quale si appuntano le censure e quali esattamente siano tali censure, in fatto e/o in diritto (Corte d'Appello di Perugia, Sez. lav., 04 settembre 2014, n. 91). In tal senso, si è ritenuto “ammissibile l'atto d'appello nel quale l'appellante non ha omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, ciò anche previa trascrizione dei passi non condivisi e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua delle circostanze specificamente richiamate, imporrebbero una diversa decisione” (Corte appello Napoli sez. IX, 09/04/2024, n.1542). Le Sezioni Unite della Suprema Corte, hanno inoltre affermato il seguente principio
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione civile, sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199). Il proposto gravame è conforme ai dettami sopra esposti, essendo state chiaramente enucleate ed illustrate le ragioni delle doglianze avverso la sentenza impugnata, consentendo chiaramente di evincere il “quantum appellatum”, le argomentazioni in fatto e le ragioni di diritto poste a relativo fondamento.
5. L'appellante ha censurato la ricostruzione operata dal giudice di primo grado sia con riferimento alla nozione di vittima del dovere, sia con riferimento alla differenza di contenuto e situazioni oggetto rispettivamente dei commi 563 e 564 L. 266/2005. Lo status di vittime del dovere, dapprima riservato a coloro che avevano prestato il loro servizio nella lotta alle attività mafiose e di terrorismo, è stata estesa anche alle forze di polizia e ciò in ragione della peculiare natura della prestazione professionale svolta e del rischio concreto cui tali soggetti vengono costantemente esposti. Tale parificazione normativa trova il proprio fondamento negli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale, che impongono alle istituzioni obblighi di solidarietà economica e sociale finalizzati al pieno sviluppo della persona umana e, contestualmente, comandano alla Repubblica la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che si frappongono alla realizzazione di tali valori. L'art. 1, c. 563, L. 266/2005 estende la tutela ai soggetti appartenenti alle forze armate che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi, tra l'altro, in operazioni di soccorso. Il comma successivo, n. 564, estende la suddetta tutela a soggetti non rientranti nella categoria di cui al primo comma che, tuttavia, abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. Dalla lettura della norma sembrano potersi chiaramente ricavare le diverse fattispecie contenute nei due commi. In particolare, il concetto di “missione” e di “particolari condizioni ambientali ed operative” sembrano richiamare la volontà del legislatore di distinguere le due categorie di soggetti: coloro per i quali il rischio è insito nell'attività svolta (c. 1) e i soggetti 6
per i quali questo rischio costituisce un'eccezionalità, poiché non insito nell'attività lavorativa ordinariamente svolta. Del resto, il concetto di missione appare chiaramente riferito alle ipotesi in cui il soggetto solitamente svolga attività di altra natura. Né avrebbe avuto senso che il legislatore lo ritenesse necessario per i soggetti indicati al primo comma, senza tuttavia indicarlo espressamente. Il rischio cui incorrono le forze di polizia, che talvolta può assumere il carattere della eccezionalità, è comunque insito nell'attività e, il silenzio della norma (comma 563) in tal senso sembra dimostrare che il legislatore non abbia ritenuto necessario, in questo caso, l'avverarsi di un quid pluris. Tale presupposto appare invece fondante per il comma successivo (564), laddove la disciplina ha ad oggetto categorie di soggetti che non sono generalmente esposte al rischio e rispetto alle quali, quindi, il configurarsi di circostanze eccezionali e pericolose, costituisce un ulteriore presupposto il cui verificarsi determina l'insorgenza del diritto. La Suprema Corte, SS. UU. sent. n. 10791/2017, ha affermato che il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, essendo necessario soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico: “Al dipendente della Polizia di Stato, divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari”. In motivazione, il giudice di legittimità ha avuto cura di precisare: “Ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere il già cit. D.P.R. n. 243 del 2006, definisce, all'art. 1, lett. b) e c), le missioni come quelle "... di qualunque natura... quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente" e le particolari condizioni ambientali od operative "le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto". Su tali basi la giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. S.U. n. 759/17; Cass. S.U. n. 23396/16; Cass. n. 13114/15) ha statuito che l'attribuzione dei benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività. Tali precedenti, però, riguardano le missioni di qualunque natura, vale a dire quelle cui si riferisce il comma 564, solo per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio "... per le particolari condizioni ambientali od operative". Nel caso in esame, invece, la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico.” Conformemente: “In tema di protezione delle vittime del dovere, il comma 563, della l. n. 266 del 2005, art. 1, a differenza del comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche 7
soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico o tutela della pubblica incolumità (a detta della Corte, rientrava nel comma l'art. 563 l'ipotesi del ricorrente che aveva riportato l'invalidità a seguito d'un sinistro stradale occorsogli mentre, nel coadiuvare le attività di soccorso mediante gestione della circolazione, resa peraltro difficoltosa dalla nebbia, era stato investito gravemente)” (Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022, n. 4480). Deve, quindi, addivenirsi alla conclusione che ai sensi dell'art. 1 comma 563 L. 266/2005, costituisce presupposto necessario e sufficiente per l'erogazione dei benefici assistenziali di cui alla predetta norma che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive attività e funzioni tipizzate dalla lett. a) alla lett. f), senza che necessiti la ricorrenza di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, viceversa, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi di natura straordinaria.
6. Tanto esposto in punto di diritto, in punto di fatto va rilevato che l'odierna appellante, come descritto nella premessa in fatto, era occorsa in un gravissimo incidente che le aveva causato una menomazione complessiva del 40% giudizialmente accertata. Risulta altresì accertato giudizialmente che l'incidente del primo luglio 2004 e le conseguenze da esso derivanti siano riconducibili alla c.d. causa di servizio in ragione della quale la , per effettuare operazioni di soccorso (art. 1, c. 563), in esecuzione Pt_1 dell'ordine ricevuto dai superiori, percorrendo a tutta velocità la strada che la portava sul luogo dell'incidente, inaspettatamente si era trovata un automobilista nello svolgimento di una manovra vietata dalla legge. La lo aveva evitato, impedendo così che Pt_1
l'incidente avesse gravi conseguenze sul soggetto che aveva infranto le norme sulla circolazione stradale, tuttavia, tale manovra mentre poneva in salvo il terzo, le causava un danno irreparabile ed irreversibile. La natura e l'eziologia dell'evento dannoso sono state confermate c.t.u. consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado, che ha accertato la riconducibilità delle lesioni irreversibili della all'incidente occorsole in data 01.07.2004 e alla causa di Pt_1 servizio. Così ha affermato il CTU, Dott. , a pagina 9 dell'elaborato peritale: “Da quanto Per_1 premesso deriva che la SI.ra , Assistente della Polizia di Stato, in Parte_1 seguito al violento e grave incidente stradale avvenuto in data 01.07.2004, durante l'attività lavorativa di ordine pubblico, ha riportato una seria menomazione del proprio stato anteriore, per come riscontrato nel corso dell'esame peritale e per come risulta, altresì, dalla copiosa documentazione sanitaria in atti allegata. Allo stato attuale le lesioni sono ormai stabilizzate e le attuali condizioni fisiche della sig.ra sono tali da non poter essere Parte_1 considerate con “restitutio ad integrum”; persistono, infatti, come da esame obiettivo, ESITI PERMANENTI (non suscettibili di ulteriore riduzione con adeguata terapia), caratterizzati dagli esiti per come sopra riportati” e, in ragione di tali conclusioni riteneva che: “L'Invalidità Civile complessiva (IC), ovvero la percentuale unica di invalidità civile, calcolata ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 30.10.2009 n° 181, risulta pertanto pari a: DB + DM + (IP – DB) = IC Ovvero: 16 + 8 + (32 - 16) = 40%”, con stabilizzazione al luglio 2007. Indubitabile l'esclusiva imputazione dell'evento dannoso allo svolgimento di un servizio di soccorso (art. 1, c. 563, lett. d, L. 266/2005), l'appellante ha correttamente opinato l'iter logico giuridico ed argomentativo adottato dal Tribunale. Ella, infatti, a causa e nello svolgimento del servizio di soccorso, imposto dal verificarsi di un sinistro stradale, con conseguente necessità di prestare soccorso alle vittime e di ripristinare la viabilità nel tratto stradale interessato dall'incidente e, pertanto nell'adempimento dei doveri del proprio ufficio, era rimasta, a sua volta, vittima di incidente che aveva compromesso irreversibilmente la sua integrità fisica. 8
Ai fini della riconducibilità della fattispecie dedotta in giudizio al paradigma dell'art. 1 comma 563 L. 266/2005, oltre a quanto in precedenza esposto, basti richiamare la pronuncia di Cass civ sez. lav., 17/10/2018, n. 26012, secondo cui: “Al dipendente della Polizia di Stato, deceduto o divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli al rientro da un pattugliamento, va riconosciuto lo "status" di vittima del dovere, con conseguente diritto ai benefici assistenziali di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, costituisce presupposto sufficiente per la loro erogazione che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordinaria”. Nella fattispecie dedotta in giudizio, l'incidente stradale in cui è rimasta coinvolta la rientra nella nozione di operazioni di soccorso, essendo stato l'intervento delle Pt_1 Forze dell'Ordine finalizzato ad apprestare soccorso alle vittime dell'incidente ed a ripristinare la circolazione nel tratto stradale in cui era avvenuto l'incidente medesimo. L'operazione di soccorso è oggetto di esplicita previsione ad opera del comma 563 dell'art. 1 L. 266/2005, che la contempla alla lett. d), al pari del servizio di ordine pubblico (lett. b) oggetto della pronuncia del giudice di legittimità da ultimo richiamata. L'appello va, dunque, accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza va riconosciuto a lo status di vittima del dovere ex art. 1, comma 563, L .266/2005. Parte_1
7. È necessario ora esaminare l'eccezione, proposta dal , di Controparte_1 prescrizione quinquennale dei crediti connessi ai benefici riconosciuti alle vittime del dovere, quali reclamati dall'appellante. L'eccezione è stata proposta esclusivamente con riferimento ai crediti e non al riconoscimento dello status, che è, invero, imprescrittibile. La categoria di vittima del dovere può ritenersi giuridicamente qualificabile come
“status” e, per tale ragione, l'azione processuale volta al suo riconoscimento non è soggetta a termine alcuno. Secondo consolidata giurisprudenza, “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della L. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Cass. 17440/2022, richiamata dalla più recente Cass. civ. sez. lav., 10/01/2025, (ud. 28/11/2024, n.617). Tale approdo è stato ulteriormente supportato dalla recentissima decisione della Suprema Corte (Cass. civ. sez. lav., 01/03/2025, n. 5426) secondo la quale: “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, L. n. 266/2005, ha natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento (Cass. n. 17440 del 2022, cui hanno dato continuità, tra le molte, Cass. nn. 37522 del 2022, 3868 e 8960 del 2023, 9449 e 15461 del 2024, 617 del 2025)”. Quanto alla dedotta prescrizione dei benefici economici connessi al riconoscimento dello status di vittima del dovere, “trattandosi di prestazione periodica e non di unitario diritto di credito, vale la regola generale della prescrizione decennale per i ratei delle prestazioni previdenziali (Cass. n. 2563/16)” (Cass. n. 36225/2023). Più nel dettaglio, la Suprema Corte, a conferma e specificazione del precedente orientamento, ha ritenuto che “lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, L. n. 206/2004, formano oggetto di una prestazione periodica e non di unitario diritto di credito, onde anche per essi vale la regola generale della prescrizione decennale per i ratei delle prestazioni previdenziali” (Cass. civ. sez. lav., 01/03/2025, n.5426). La prescrizione decennale non è decorsa. 9
Già ad un'immediata considerazione, va osservato che la L. 266/2005 è stata pubblicata sulla G.U. del 29.12.2005 n. 302 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2006. Il diritto, dunque, poteva essere esercitato da tale data ed il termine di prescrizione decennale non era decorso alla data del 15.06.2015 data di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento dello status di vittima del dovere. L'iter amministrativo si è concluso in data 03.07.2017 e in data 25.07.2019 la Pt_1 ha presentato ricorso innanzi al Tribunale di Locri per ottenere i benefici per cui è domanda. Interrotto in data 15.06.2015 il termine decennale di prescrizione, e avuto riguardo al successivo atto interruttivo, la domanda giudiziale del 25.07.2019, non può ritenersi verificata alcuna prescrizione. A quanto sopra, già dirimente, va aggiunto che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, poiché la speciale elargizione è erogata in misura proporzionale alla percentuale di invalidità, la decorrenza della prescrizione va individuata nel momento in cui i postumi dell'evento infortunistico non risultano più essere in evoluzione, avendo invece raggiunto un quantomeno relativo grado di stabilizzazione, evenienza che nella fattispecie in esame, il c.t.u. ha accertato essersi verificata nel mese di luglio 2007, spostando in avanti il dies a quo di decorrenza della prescrizione di cui sopra.
8. Quanto ai benefici, spetta all'appellante la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 L. 206/04, estesa alle vittime del dovere ex art. 34 D.L. 159/07, convertito in L. 222/07, con applicazione dell'importo di € 2.000,00 a punto percentuale da applicarsi su IC 40%. Spetta altresì, l'assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica, previsto ex art. 2, L. 407/98, esteso alle Vittime del Dovere dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, D.P.R. 243/2006, come incrementato dall'art. 4 comma 238 L. 350/2003. Quanto alla decorrenza, essa va individuata nella data in cui sono maturati i presupposti per il beneficio: “L'assegno vitalizio di cui all'art. 2 l. n. 407 del 1998, esteso dall'art. 4, lett. b), del d.P.R. n. 243 del 2006 anche alle vittime del dovere e ai soggetti delle categorie equiparate, compete a decorrere dalla data in cui, successivamente all'entrata in vigore della norma (1.1.2006), sono maturati i presupposti per la fruizione del beneficio”. (Cass. civ. sez. lav., 28/12/2024, n. 34714). Esso va riconosciuto con decorrenza 01.08.2007, posto che il quadro clinico invalidante, che ha consolidato il diritto della vittima del dovere, si è stabilizzato nella misura del 40% nel mese di luglio 2007, come accertato dal c.t.u., sì che la relativa decorrenza va individuata nel mese immediatamente successivo all'accertata stabilizzazione. Spetta ancora lo speciale assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica, di cui all'art. 5, comma 3, L. 206/2004, esteso alle Vittime del Dovere, a partire dal 2008, dall'art. 2, comma 105, L. 244/2007, a decorrere dal 01.01.2008. Vanno, parimenti, riconosciuti il diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 L. 206/04, esteso alle vittime del dovere dal 2006 dall'art. 4 comma 1 lett. C D.P.R. 243/06; il beneficio di natura assistenziale di cui all'articolo 1 L. 2000/203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) esteso alle vittime del dovere dal 01.01.2008 ex art. 2 comma 105 L. 244/07; il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica, beneficio sancito dall'art. 9 L. 206/04 esteso, dal 2006, dall'art. 4 DPR 243/06. Va, quindi, dichiarato il diritto di all'inserimento nell'elenco ex Parte_1 art. 3 comma 3 DPR 243/06 tenuto dal , ai fini della concessione dei Controparte_1 benefici quali riconosciuti dalla presente sentenza.
L'esito vittorioso della lite, quale conseguito dalla ricorrente/appellante, determina, in applicazione del principio della soccombenza, che il debba essere Controparte_1 condannato alla rifusione in favore di delle spese del giudizio di primo Parte_1 grado, liquidate - valore € 270.000,00 - in € 43,00 per spese e € 9.459,00 per onorari, oltre 10
rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, e della spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per spese e € 10.060,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Pone a carico del le spese delle c.t.u. svolte nel giudizio di primo Controparte_1 grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , in Parte_1 Controparte_1 persona del avverso la sentenza n. 109/2023 emessa dal Tribunale di Locri, CP_3 pubblicata in data 20.02.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, riconosce a lo status di vittima del dovere ex art. 1, comma 563, lett. a), L. Parte_1 266/2005.
2. Dichiara, per l'effetto, il diritto di all'inserimento nell'elenco ex Parte_1 art. 3 comma 3 DPR 243/06 tenuto dal , ai fini della concessione dei Controparte_1 benefici quali riconosciuti dalla presente sentenza.
3. Condanna il alla corresponsione, in favore di : CP_1 Parte_1 3.1. della speciale elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 comma 1 l. 206/04, estesa alle vittime del dovere ex art. 2 comma 105 L. 244/07, da calcolarsi sul valore di € 2.000,00 a punto percentuale per l'invalidità complessiva pari al 40%. 3.2. dell'assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica, previsto ex art. 2, L. 407/98, esteso alle vittime del dovere dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, D.P.R. 243/2006, come incrementato dall'art. 4 comma 238 L. 350/2003, con decorrenza 01.08.2007.
3.3. dello speciale assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica, di cui all'art. 5, comma 3, L. 206/2004, esteso alle vittime del dovere, a partire dal 2008, dall'art. 2, comma 105, L. 244/2007, con decorrenza dal 01.01.2008.
4. Dichiara il diritto di : Parte_1 4.1. all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 L. 206/04, estesa alle vittime del dovere dal 2006 dall'art. 4 comma 1 lett. C d.p.r. 243/06; 4.2. al beneficio di natura assistenziale di cui all'articolo 1 L. 203/2000, (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti), esteso alle vittime del dovere dal 01.01.2008 ex art. 2 comma 105 L. 244/07;
4.3. all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica, ex art. 9 L. 206/04, esteso, dal 2006, dall'art. 4 DPR 243/06.
5. Condanna il alla rifusione, in favore di , delle spese CP_1 Parte_1 del giudizio di primo grado, liquidate in € 43,00 per spese e € 9.459,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, e della spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per spese e € 10.060,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge
6. Pone a carico del le spese delle c.t.u. svolte nel giudizio di Controparte_1 primo grado. Così deciso nella camera di consiglio 9 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti