Articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1118Articolo 1132
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Art. 1094. Attribuzione dei gradi di vertice 1. L'ufficiale generale o ammiraglio nominato Capo di stato maggiore della difesa e' promosso, con decorrenza dalla data della nomina, al grado di generale o ammiraglio.
2. La promozione al grado di generale o ammiraglio puo' essere conferita esclusivamente all'ufficiale generale o ammiraglio di cui al comma 1.
2-bis. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capo di stato maggiore della difesa ((, Segretario generale o Direttore nazionale degli armamenti)) del Ministero della difesa sono collocati in soprannumero agli organici della Forza armata di appartenenza, a decorrere dal 30 dicembre 2019.
3. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ((, il Segretario generale ovvero il Direttore nazionale degli armamenti)) ) del Ministero della Difesa, durano in carica tre anni e, se non abbiano raggiunto il limite di eta' al termine del triennio, permangono nell'incarico fino al limite di eta' e comunque al massimo per un altro anno, senza possibilita' di proroga o rinnovo. Al termine del mandato, qualora il personale, di cui al primo periodo, non abbia raggiunto i limiti di eta' previsti per il grado, puo' esserne disposto, a domanda, il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di eta', con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell'indennita' di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di eta', compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. (49) (85)
4. Gli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 3, se raggiunti dai limiti di eta', sono richiamati d'autorita' fino al termine del triennio. (85)

----------- AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , ha disposto (con l'art. 7, comma 10) che "In fase di prima attuazione, i mandati in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 9, se di durata inferiore a tre anni comprese le proroghe, sono estesi fino alla durata di tre anni complessivi. Restano fermi i mandati in corso di durata pari o superiore a tre anni comprese le proroghe". ------------ AGGIORNAMENTO (85)
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 ha disposto (con l'art. 1, comma 21) che "L' articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , come modificato dal comma 20 del presente articolo, si applica anche ai mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 23 giugno 2023
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