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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/06/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
RG. N. 740 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 76/2020 avente ad oggetto: acquisto di ritto proprietà per usucapione e pendente
TRA
) con l'Avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1
FAVA come da procura in atti ATTORE
E
, nato a [...] il [...] C.F. CP_1 C.F._2
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_2 C.F._3
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_3 C.F._4
, nata a [...] il [...] C.F.: Parte_4 C.F._5
, nata a [...] il [...] C.F CP_2 C.F._6
in persona del Sindaco legale rapp.te pro-tempore Parte_5
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.06.2025 tenutasi in modalità telematica, parte attrice ha concluso riportandosi a quanto già richiesto in atto di citazione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Sig.ra ha citato in giudizio gli odierni convenuti Parte_1 chiedendo l'emissione di una sentenza attestante l'acquisto per usucapione, in suo favore, del diritto di proprietà in relazione ad un bene sito in Valentano (VT) Località Le Fontane, Via Belvedere. A fondamento della domanda deduceva che: a) di avere posseduto da oltre venti anni, in modo pubblico pacifico e continuato l'indicato fabbricato, adiacente alla sua proprietà in , più precisamente al giardino della sua villetta del quale Parte_5 costituiva la prosecuzione;
b) che l' immobile in esame era censito in catasto al Fol. 26 part.lla 1560, ZC. U, CAT.C02, CI. 05, CONS.19, sup.cat. 33, con rendita di 24,53, risultando di proprietà del quale concedente del diritto di Parte_5 enfiteusi sullo stesso agli odierni convenuti;
c) che il bene in esame per oltre venti anni era stato dalla stessa utilizzato, avendo la stessa curato la manutenzione ed avendone tratto o0gni utilità conseguente alla proprietà, senza avere mai reso conto ad alcuno, né mai corrisposto nulla a terzi. Aggiungeva che lo stesso Comune di nella autorizzazione al lavoro aveva Parte_5 qualificato la istante come proprietaria (“vista la domanda del Sig. Pt_1 Pt_6
in Bonasera per essere autorizzata a sostituire il tetto del proprio magazzino
[...] in terrazzo.”) circostanza, questa che faceva ben comprendere come vi fosse una apparenza, notoria, pubblica ed inveterata del possesso da parte dell'istante sul bene. Alla luce di tali deduzioni ha, quindi, chiesto dichiararsi l'intervenuto acquisto, per usucapione, del diritto di proprietà dell'immobile di cui è causa.
Nel corso del processo, nella contumacia, dopo l'assunzione delle prove ammesse, all'udienza del 19.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione. La domanda è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
Giova preliminarmente rilevare che affinché si abbia il possesso utile ai fini dell'usucapione della proprietà di immobili è necessario un possesso continuato, ultraventennale, ininterrotto, pacifico e pubblico esercitato con l'animus possidendi che si concretizza in un potere che si manifesta mediante intenzionale del possessore, corrispondente all'esercizio di un diritto domenicale sull'immobile. Nel caso in esame è stato appurato che tale possesso da parte di si è Parte_7 manifestato pacificamente, ininterrottamente ed in modo non violento e clandestino per oltre venti anni, requisiti, questi, indispensabili secondo gli artt. 1158 e 1163 c.c.
Difatti, attraverso le prove assunte nel corso del processo e la documentazione depositata, parte attrice ha fornito la prova della sussistenza degli indicati presupposti in relazione all'unità immobiliare sopra descritta. In particolare, i testi escussi all'udienza del 19.06.2025 (testi e , hanno confermato le Testimone_1 Tes_2 circostanze dedotte da parte attrice, ossia che la stessa si era sempre comportata come proprietaria esclusiva del bene in parola utilizzandolo come locale commerciale, avendo nel tempo provveduto alla sua manutenzione. Alla luce di ciò e in assenza di qualsiasi elemento istruttorio contrario - dovendosi al riguardo anche considerare il comportamento tenuto da parti convenute (116 c.p.c.) che non si sono costituite in giudizio - deve essere riconosciuto il diritto di proprietà del bene immobile in esame
La mancata opposizione alla domanda esonera dalla statuizione sulle spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara intervenuto in favore di Parte_1
l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà del seguente bene:
[...] immobile sito in località le Fontane, Via Belvedere, distinto in catasto al Parte_5 Fol. 26 part.lla 1560, ZC. U, CAT.C02, CI. 05, CONS.19, sup.cat. 33, con rendita di 24,53. 2. Dispone la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Viterbo esonerando il Conservatore da ogni responsabilità.
3. Nulla sulle spese.
Viterbo, 19.06.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 76/2020 avente ad oggetto: acquisto di ritto proprietà per usucapione e pendente
TRA
) con l'Avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1
FAVA come da procura in atti ATTORE
E
, nato a [...] il [...] C.F. CP_1 C.F._2
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_2 C.F._3
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_3 C.F._4
, nata a [...] il [...] C.F.: Parte_4 C.F._5
, nata a [...] il [...] C.F CP_2 C.F._6
in persona del Sindaco legale rapp.te pro-tempore Parte_5
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.06.2025 tenutasi in modalità telematica, parte attrice ha concluso riportandosi a quanto già richiesto in atto di citazione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Sig.ra ha citato in giudizio gli odierni convenuti Parte_1 chiedendo l'emissione di una sentenza attestante l'acquisto per usucapione, in suo favore, del diritto di proprietà in relazione ad un bene sito in Valentano (VT) Località Le Fontane, Via Belvedere. A fondamento della domanda deduceva che: a) di avere posseduto da oltre venti anni, in modo pubblico pacifico e continuato l'indicato fabbricato, adiacente alla sua proprietà in , più precisamente al giardino della sua villetta del quale Parte_5 costituiva la prosecuzione;
b) che l' immobile in esame era censito in catasto al Fol. 26 part.lla 1560, ZC. U, CAT.C02, CI. 05, CONS.19, sup.cat. 33, con rendita di 24,53, risultando di proprietà del quale concedente del diritto di Parte_5 enfiteusi sullo stesso agli odierni convenuti;
c) che il bene in esame per oltre venti anni era stato dalla stessa utilizzato, avendo la stessa curato la manutenzione ed avendone tratto o0gni utilità conseguente alla proprietà, senza avere mai reso conto ad alcuno, né mai corrisposto nulla a terzi. Aggiungeva che lo stesso Comune di nella autorizzazione al lavoro aveva Parte_5 qualificato la istante come proprietaria (“vista la domanda del Sig. Pt_1 Pt_6
in Bonasera per essere autorizzata a sostituire il tetto del proprio magazzino
[...] in terrazzo.”) circostanza, questa che faceva ben comprendere come vi fosse una apparenza, notoria, pubblica ed inveterata del possesso da parte dell'istante sul bene. Alla luce di tali deduzioni ha, quindi, chiesto dichiararsi l'intervenuto acquisto, per usucapione, del diritto di proprietà dell'immobile di cui è causa.
Nel corso del processo, nella contumacia, dopo l'assunzione delle prove ammesse, all'udienza del 19.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione. La domanda è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
Giova preliminarmente rilevare che affinché si abbia il possesso utile ai fini dell'usucapione della proprietà di immobili è necessario un possesso continuato, ultraventennale, ininterrotto, pacifico e pubblico esercitato con l'animus possidendi che si concretizza in un potere che si manifesta mediante intenzionale del possessore, corrispondente all'esercizio di un diritto domenicale sull'immobile. Nel caso in esame è stato appurato che tale possesso da parte di si è Parte_7 manifestato pacificamente, ininterrottamente ed in modo non violento e clandestino per oltre venti anni, requisiti, questi, indispensabili secondo gli artt. 1158 e 1163 c.c.
Difatti, attraverso le prove assunte nel corso del processo e la documentazione depositata, parte attrice ha fornito la prova della sussistenza degli indicati presupposti in relazione all'unità immobiliare sopra descritta. In particolare, i testi escussi all'udienza del 19.06.2025 (testi e , hanno confermato le Testimone_1 Tes_2 circostanze dedotte da parte attrice, ossia che la stessa si era sempre comportata come proprietaria esclusiva del bene in parola utilizzandolo come locale commerciale, avendo nel tempo provveduto alla sua manutenzione. Alla luce di ciò e in assenza di qualsiasi elemento istruttorio contrario - dovendosi al riguardo anche considerare il comportamento tenuto da parti convenute (116 c.p.c.) che non si sono costituite in giudizio - deve essere riconosciuto il diritto di proprietà del bene immobile in esame
La mancata opposizione alla domanda esonera dalla statuizione sulle spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara intervenuto in favore di Parte_1
l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà del seguente bene:
[...] immobile sito in località le Fontane, Via Belvedere, distinto in catasto al Parte_5 Fol. 26 part.lla 1560, ZC. U, CAT.C02, CI. 05, CONS.19, sup.cat. 33, con rendita di 24,53. 2. Dispone la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Viterbo esonerando il Conservatore da ogni responsabilità.
3. Nulla sulle spese.
Viterbo, 19.06.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco