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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/10/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 881/2018
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI EG CA
Sezione civile
N. E N. U B B L I C A I N. A L I A N. A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Viviana Cusolito consigliera dott.ssa Ivana Acacia consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 881/2018 R.G.A.C. vertente tra
(c.f./p.i. ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 delegato in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Gambi (c.f.
) e dall'avv. Arturo Tripepi Margiotta (c.f. C.F._1
), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (N.), via C.F._2
Miraglia, 9
appellante principale e appellata incidentale
e
(c.f. , nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
LE (VV), e (c.f. ), nata il Parte_2 C.F._4
19.1.1970 a Roma, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Scalfari (c.f.
e dall'avv. Giuseppa Gagliostro (c.f. C.F._5
), elettivamente domiciliati presso l'indirizzo digitale C.F._6
Email_1
1 Corte d'Appello
appellati principali e appellanti incidentali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. n. C.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello notificato il 7.11.2018, la ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 343/2018, pubblicata l'11.4.2018, con cui il
Tribunale di Palmi – nel definire il giudizio iscritto al n. 1762/2014 R.G. – ha così statuito: «- in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara la nullità delle clausole di cui agli artt. 18 e 19 del contratto di finanziamento (prestito personale) n.
023536323 stipulato tra le parti in causa il 21 aprile 2012, per usurarietà degli interessi convenuti;
- per l'effetto dichiara che detti interessi non potranno essere più pretesi dalla società convenuta e che quelli illegittimamente percepiti dovranno essere scomputati dalla sorte capitale ancora dovuta dagli attori;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da n. condanna e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
al pagamento della somma di € 35.784,20. Oltre gli interessi dalla data odierna al
[...] soddisfo;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese di CTU come liquidate in separato decreto».
Il Tribunale, accertata la gratuità del finanziamento (poiché affetto da usura) stipulato il 21.4.2012 tra gli attori, e Controparte_1 Parte_2
(rispettivamente, quale contraente principale e garante) e la , ha Parte_1
2 Corte d'Appello
condannato i primi a versare il capitale insoluto di € 35.784,20 con scomputo degli interessi illegittimamente corrisposti.
Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui, nell'accertare l'usura originaria del contratto, ha disatteso le vigenti Istruzioni della Banca d'Italia includendo nel TAEG i costi di cui agli articoli 18 e 19 del contratto;
deduce, inoltre, il divieto di cumulo tra gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sommatoria, ai fini dell'usura, degli interessi moratori con le penali da inadempimento.
Con il terzo motivo e in via subordinata, l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha accertato la gratuità del contratto.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante impugna il parziale rigetto della propria domanda riconvenzionale, chiedendo il riconoscimento della maggior somma di € 52.571,51 oltre interessi legali dal 6.11.2014 al soddisfo.
- Difese degli appellati
In data 11.3.2019 si sono costituiti e , i Controparte_1 Parte_2 quali hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione siccome infondata.
I suddetti deducono l'irrilevanza delle Istruzioni dettate da AL ai fini dell'individuazione del tasso usurario, poiché inidonee a derogare l'art. 644
c.p. che include, ai fini dell'usura, ogni costo contrattuale (compresi gli oneri eventuali, riguardanti la fase patologica del rapporto).
Gli appellati deducono la rilevanza, ai fini dell'usura, dei pattuiti interessi di mora e delle penali da inadempimento contrattuale, a prescindere dalla loro concreta applicazione.
I suddetti impugnano, in via incidentale, la sentenza nella parte in cui ha condannato gli attori al pagamento degli interessi legali sul capitale residuo e nella parte in cui ha compensato le spese di lite.
***
1.- Interessi moratori
1. L'appellante censura l'operato del Tribunale che, nell'accertare l'usura, si è discostato dalle Istruzioni AL, tendendo conto degli interessi moratori
3 Corte d'Appello
e delle penali, voci escluse dal calcolo secondo le Istruzioni della Banca
d'Italia.
2. L'assunto non è condivisibile.
I coniugi e – nella qualità, rispettivamente, di contraente CP_1 Parte_2 principale e di garante – hanno stipulato con , in data 21.4.2012, Parte_1 contratto di finanziamento assistito da polizza assicurativa, per complessivi €
45.000 (oltre a una polizza assicurativa di € 2.917,50) da restituirsi in n. 120 rate mensili da € 672 ciascuna.
Il contratto portante il n. 023536323 – inquadrabile nel “credito personale” – ha previsto l'applicazione del TAN del 11,45% e del TAEG pari al 12,07%.
Il Tribunale ha incluso nel TAEG ciascuno dei suddetti oneri, accertando – all'esito di ctu – un tasso contrattuale superiore al tasso-soglia di riferimento.
3. L'art. 644, comma 4, c.p., costituente norma primaria inderogabile, include nella determinazione del tasso usurario «le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito».
Secondo quanto posto in chiaro dalla pronuncia delle Sezioni Unite della S.C.
n. 19597/2020, la disciplina antiusura trova applicazione anche agli interessi moratori ma non è possibile <la sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso (e fino al) regolare adempimento del contratto ed i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto».
Va considerato, per verificare l'usurarietà degli interessi moratori, il tasso- soglia di mora, risultante dall'incremento del TEGM con la maggiorazione media degli interessi moratori.
Ha aggiunto la pronuncia delle Sez. Un. n. 19597/2020 che, realizzatosi l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente.
Nella fattispecie in esame, dalla ctu risulta che la mutuante non ha applicato, in concreto, interessi di mora.
Occorre però tener conto degli interessi corrispettivi versati dal cliente con la restituzione delle 18 rate. Ha appurato il ctu che ha versato € CP_1
12.133,40, di cui € 4.228,89 per interessi.
4 Corte d'Appello
Del versamento di tali interessi deve quindi tenersi conto ai fini della verifica di usurarietà.
2.- Indennità per ritardato pagamento
1. L'appellante impugna la sentenza anche nella parte in cui ha incluso nel calcolo del TEG concreto l'indennità per ritardato pagamento, deducendo che tale voce deve essere esclusa dal computo del TEG concreto, secondo quanto previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia.
2. Il motivo d'appello è infondato.
L'art. 18 del contratto prevede, in caso di ritardato pagamento delle rate,
l'applicazione di un'indennità pari al 10% delle mensilità scadute.
La funzione della predetta indennità è del tutto analoga a quella degli interessi moratori, ossia compensare il danno risentito dal finanziatore a causa del ritardo nella restituzione delle somme erogate.
Pertanto tale indennità va assimilata, ai fini della verifica dell'usurarietà, agli interessi moratori.
3. Conseguentemente va considerata nel calcolo del TEG concreto, va raffrontata con il tasso-soglia di mora (invece che con il tasso-soglia ordinario)
e va assoggettata ai principi applicabili agli interessi moratori in sede di verifica dell'usurarietà.
Tra questi principi vi è quello secondo cui, dopo l'inadempimento, rileva unicamente il tasso di fatto richiesto ed applicato al debitore inadempiente.
Pertanto non può venire in rilievo l'ipotesi, configurata dal ctu, di ritardo di un mese nella restituzione della somma erogata. In tale evenienza ci sarebbe il superamento del tasso-soglia.
L'ipotesi non può venire in rilievo in quanto occorre tener conto degli interessi in concreto richiesti e quindi occorre tener conto di ciò che è effettivamente avvenuto. Laddove l'ipotesi prospettata dal ctu – di ritardo di un mese – potrebbe venire in rilievo solo ove si dovesse fare riferimento al tasso pattuito.
Nella fattispecie in esame invece si deve fare riferimento all'indennità effettivamente chiesta e tenendo conto della situazione effettivamente verificatasi.
5 Corte d'Appello
Precisamente nella fattispecie in esame risulta che gli appellati hanno goduto dell'erogazione del credito (di € 47.917) non per un mese ma per oltre due anni.
Infatti la decadenza dal beneficio del termine è stata dichiarata a novembre
2014 mentre il credito era stato erogato ad aprile 2012.
Quindi occorre tener conto del fatto che la restituzione della somma erogata
è stata chiesta dopo oltre due anni dall'erogazione.
3.- Penale per decadenza dal beneficio del termine
1. L'appellante impugna la sentenza anche nella parte in cui ha incluso nel calcolo del TEG concreto la penale per decadenza dal beneficio del termine.
2. Il motivo d'appello è fondato.
La penale per decadenza dal beneficio del termine è prevista dall'art. 19 del contratto. È determinate in misura pari al 10% del capitale residuo.
Ritiene questa Corte che la penale in discorso non possa essere inclusa nel computo rilevante per determinare il TEG concreto.
La penale per decadenza dal beneficio del termine è diretta a compensare il mutuante per la perdita derivante dalla mancata corresponsione degli interessi successivi all'intervenuta decadenza;
mancata corresponsione causata dallo scioglimento anticipato del rapporto.
L'interesse protetto con la penale in questione non è quello all'erogazione originaria del credito, ma un interesse diverso, sostitutivo e incompatibile con quello alla base della concessione del credito originario;
è l'interesse a porre termine all'originaria concessione del credito.
Tale circostanza rende evidente la differenza tra la penale in oggetto e l'indennità da ritardo. In quest'ultima permane l'interesse e l'intento del mutuante a conservare l'originaria concessione del credito.
Nel caso della penale per decadenza dal beneficio del termine, invece, all'originario interesse - ovvero quello di ottenere un corrispettivo per la concessione del credito - subentra l'interesse e l'intento del mutuante a risolvere anticipatamente il vincolo contrattuale, ponendo fine alla concessione del credito. Viene quindi interrotto il collegamento con l'erogazione del credito.
6 Corte d'Appello
Di conseguenza la penale per decadenza del beneficio del termine non costituisce un costo collegato all'erogazione del credito e, dunque, non rileva nel calcolo del TEG concreto.
Vale per la penale in questione (per decadenza dal beneficio del termine) lo stesso principio enunciato dalla giurisprudenza per la penale per estinzione anticipata. Tale voce è stata esclusa ai fini della verifica dell'usurarietà, in quanto prevista per un'ipotesi che dà luogo allo scioglimento anticipato del vincolo (ex plurimis, Cass. n. 19497/2024; Cass. n. 16550/2024; Cass. n.
35671/2023; Cass. n. 13228/2023; Cass. n. 8109/2022).
Trattandosi di penali aventi una funzione molto simile, è ragionevole applicare lo stesso principio.
Conseguentemente la penale per decadenza dal beneficio del termine va esclusa dal computo del TEG concreto ai fini della verifica di usurarietà.
4.- Sulla verifica di usurarietà
1. Tenendo quindi conto, ai fini della verifica di usurarietà, del fatto che nella fattispecie in esame:
a) non sono stati richiesti interessi moratori;
b) sono stati versati interessi corrispettivi per l'importo di € 4.222,80; c) è stata chiesta, a titolo di indennità per ritardato pagamento, la somma di € 806,80; d) il capitale residuo dopo l'importo già versato è di € 40.487; e) gli odierni appellati hanno goduto del credito erogato per oltre due anni;
tutto ciò considerato è evidente che non è stato superato il tasso-soglia di mora, pari al 20,875% (e neanche quello ordinario, pari al 18,25%).
Pertanto l'appello va accolto e per l'effetto va accolta la domanda riconvenzionale con conseguente condanna di parte appellata alla corresponsione dell'intera somma chiesta dall'appellante, quindi € 52.571,51.
5.- Sulla decorrenza degli interessi legali
L'appellante chiede il riconoscimento del diritto agli interessi legali dal
6.11.2014.
Il Tribunale ha riconosciuto la decorrenza degli interessi legali sul capitale dalla pronuncia sino al soddisfo.
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Sebbene l'appellante non abbia proposto specifica doglianza, inequivoca è
l'intenzione di impugnare il capo della sentenza che ha riconosciuto la decorrenza degli interessi legali a far data dalla pronuncia.
La richiesta non può essere accolta in quanto manca la prova della ricezione
– il 6 novembre 2014 – della missiva da parte del debitore.
Gli interessi legali devono pertanto decorrere dal 13.2.2015, data di proposizione da parte dell'appellante, nell'ambito del giudizio di primo grado, della domanda riconvenzionale di pagamento del dovuto.
6.- Sull'appello incidentale
1. Gli appellati impugnano, in via incidentale, la sentenza nella parte in cui, pur riconoscendo la natura gratuita del contratto, ha condannato gli attori al pagamento degli interessi legali sul capitale residuo.
Controparte eccepisce l'inammissibilità del gravame incidentale per tardività, nel merito chiedendone il rigetto.
2. L'impugnazione è tardiva.
Il gravame incidentale è stato proposto dagli appellati con la memoria di costituzione depositata l'11.3.2019, quindi oltre il termine decadenziale di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
3. L'appello incidentale è, comunque, inammissibile per carenza di interesse.
Gli appellanti incidentali deducono che il Tribunale «pur avendo applicato al caso di specie l'art. 1815, 1 comma, c.c., con la trasformazione del mutuo in gratuito, ha erroneamente condannato l'appellata al pagamento degli interessi legali sulla residua somma capitale a credito della banca».
Chiedono, quindi, la riforma della sentenza nella parte in cui ha condannato gli attori al pagamento del capitale di € 35.784,20 «oltre agli interessi legali dalla data odierna al soddisfo».
Il Tribunale non ha riconosciuto alla società convenuta gli interessi previsti nel contratto di finanziamento (corrispettivi e moratori), ma quelli legali spettanti sulla somma accertata in sentenza decorrenti dalla sentenza stessa.
La domanda diretta ad accertare la non debenza degli interessi corrispettivi e interessi moratori derivanti dal contratto è stata accolta dal Tribunale, come
8 Corte d'Appello
risulta chiaramente dal dispositivo di sentenza: «per l'effetto dichiara che detti interessi non potranno essere più pretesi dalla società convenuta e che quelli illegittimamente percepiti dovranno essere scomputati dalla sorte capitale ancora dovuta dagli attori».
Non vi è quindi, su tale aspetto soccombenza degli appellati Controparte_2
e manca, quindi, l'interesse ad impugnare.
Pertanto l'appello incidentale è inammissibile.
7.- Spese processuali
In considerazione della circostanza che l'appello è stato accolto in ragione di una giurisprudenza sopravvenuta, sussistono gravi ed eccezionali motivi per l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Le spese delle ctu, liquidate con separati provvedimenti, vanno poste a carico degli appellati . Controparte_2
8.- Doppio del contributo unificato
Considerata l'inammissibilità dell'appello incidentale poiché l'odierno giudizio
è iniziato dopo il 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto per la verifica dell'obbligo di parte appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Findomestic Banca S.p.a. nei confronti di e , disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 Parte_2
eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'appello principale e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originaria domanda, accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla Findomestic Banca s.p.a., condannando gli appellati, in solido tra loro, a corrispondere all'appellante, per le causali di cui in motivazione, la somma di € 52.571,51, oltre agli interessi legali a decorrere dal 13.2.2015 sino al soddisfo;
- dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale;
9 Corte d'Appello
- compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio;
- pone interamente a carico degli appellati le spese delle ctu, liquidate con separati provvedimenti;
- dà atto, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale.
Reggio Calabria,16.10.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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n. 881/2018
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A P P E L L O
DI EG CA
Sezione civile
N. E N. U B B L I C A I N. A L I A N. A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Viviana Cusolito consigliera dott.ssa Ivana Acacia consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 881/2018 R.G.A.C. vertente tra
(c.f./p.i. ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 delegato in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Gambi (c.f.
) e dall'avv. Arturo Tripepi Margiotta (c.f. C.F._1
), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (N.), via C.F._2
Miraglia, 9
appellante principale e appellata incidentale
e
(c.f. , nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
LE (VV), e (c.f. ), nata il Parte_2 C.F._4
19.1.1970 a Roma, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Scalfari (c.f.
e dall'avv. Giuseppa Gagliostro (c.f. C.F._5
), elettivamente domiciliati presso l'indirizzo digitale C.F._6
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1 Corte d'Appello
appellati principali e appellanti incidentali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. n. C.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello notificato il 7.11.2018, la ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 343/2018, pubblicata l'11.4.2018, con cui il
Tribunale di Palmi – nel definire il giudizio iscritto al n. 1762/2014 R.G. – ha così statuito: «- in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara la nullità delle clausole di cui agli artt. 18 e 19 del contratto di finanziamento (prestito personale) n.
023536323 stipulato tra le parti in causa il 21 aprile 2012, per usurarietà degli interessi convenuti;
- per l'effetto dichiara che detti interessi non potranno essere più pretesi dalla società convenuta e che quelli illegittimamente percepiti dovranno essere scomputati dalla sorte capitale ancora dovuta dagli attori;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da n. condanna e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
al pagamento della somma di € 35.784,20. Oltre gli interessi dalla data odierna al
[...] soddisfo;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese di CTU come liquidate in separato decreto».
Il Tribunale, accertata la gratuità del finanziamento (poiché affetto da usura) stipulato il 21.4.2012 tra gli attori, e Controparte_1 Parte_2
(rispettivamente, quale contraente principale e garante) e la , ha Parte_1
2 Corte d'Appello
condannato i primi a versare il capitale insoluto di € 35.784,20 con scomputo degli interessi illegittimamente corrisposti.
Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui, nell'accertare l'usura originaria del contratto, ha disatteso le vigenti Istruzioni della Banca d'Italia includendo nel TAEG i costi di cui agli articoli 18 e 19 del contratto;
deduce, inoltre, il divieto di cumulo tra gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sommatoria, ai fini dell'usura, degli interessi moratori con le penali da inadempimento.
Con il terzo motivo e in via subordinata, l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha accertato la gratuità del contratto.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante impugna il parziale rigetto della propria domanda riconvenzionale, chiedendo il riconoscimento della maggior somma di € 52.571,51 oltre interessi legali dal 6.11.2014 al soddisfo.
- Difese degli appellati
In data 11.3.2019 si sono costituiti e , i Controparte_1 Parte_2 quali hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione siccome infondata.
I suddetti deducono l'irrilevanza delle Istruzioni dettate da AL ai fini dell'individuazione del tasso usurario, poiché inidonee a derogare l'art. 644
c.p. che include, ai fini dell'usura, ogni costo contrattuale (compresi gli oneri eventuali, riguardanti la fase patologica del rapporto).
Gli appellati deducono la rilevanza, ai fini dell'usura, dei pattuiti interessi di mora e delle penali da inadempimento contrattuale, a prescindere dalla loro concreta applicazione.
I suddetti impugnano, in via incidentale, la sentenza nella parte in cui ha condannato gli attori al pagamento degli interessi legali sul capitale residuo e nella parte in cui ha compensato le spese di lite.
***
1.- Interessi moratori
1. L'appellante censura l'operato del Tribunale che, nell'accertare l'usura, si è discostato dalle Istruzioni AL, tendendo conto degli interessi moratori
3 Corte d'Appello
e delle penali, voci escluse dal calcolo secondo le Istruzioni della Banca
d'Italia.
2. L'assunto non è condivisibile.
I coniugi e – nella qualità, rispettivamente, di contraente CP_1 Parte_2 principale e di garante – hanno stipulato con , in data 21.4.2012, Parte_1 contratto di finanziamento assistito da polizza assicurativa, per complessivi €
45.000 (oltre a una polizza assicurativa di € 2.917,50) da restituirsi in n. 120 rate mensili da € 672 ciascuna.
Il contratto portante il n. 023536323 – inquadrabile nel “credito personale” – ha previsto l'applicazione del TAN del 11,45% e del TAEG pari al 12,07%.
Il Tribunale ha incluso nel TAEG ciascuno dei suddetti oneri, accertando – all'esito di ctu – un tasso contrattuale superiore al tasso-soglia di riferimento.
3. L'art. 644, comma 4, c.p., costituente norma primaria inderogabile, include nella determinazione del tasso usurario «le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito».
Secondo quanto posto in chiaro dalla pronuncia delle Sezioni Unite della S.C.
n. 19597/2020, la disciplina antiusura trova applicazione anche agli interessi moratori ma non è possibile <la sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso (e fino al) regolare adempimento del contratto ed i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto».
Va considerato, per verificare l'usurarietà degli interessi moratori, il tasso- soglia di mora, risultante dall'incremento del TEGM con la maggiorazione media degli interessi moratori.
Ha aggiunto la pronuncia delle Sez. Un. n. 19597/2020 che, realizzatosi l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente.
Nella fattispecie in esame, dalla ctu risulta che la mutuante non ha applicato, in concreto, interessi di mora.
Occorre però tener conto degli interessi corrispettivi versati dal cliente con la restituzione delle 18 rate. Ha appurato il ctu che ha versato € CP_1
12.133,40, di cui € 4.228,89 per interessi.
4 Corte d'Appello
Del versamento di tali interessi deve quindi tenersi conto ai fini della verifica di usurarietà.
2.- Indennità per ritardato pagamento
1. L'appellante impugna la sentenza anche nella parte in cui ha incluso nel calcolo del TEG concreto l'indennità per ritardato pagamento, deducendo che tale voce deve essere esclusa dal computo del TEG concreto, secondo quanto previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia.
2. Il motivo d'appello è infondato.
L'art. 18 del contratto prevede, in caso di ritardato pagamento delle rate,
l'applicazione di un'indennità pari al 10% delle mensilità scadute.
La funzione della predetta indennità è del tutto analoga a quella degli interessi moratori, ossia compensare il danno risentito dal finanziatore a causa del ritardo nella restituzione delle somme erogate.
Pertanto tale indennità va assimilata, ai fini della verifica dell'usurarietà, agli interessi moratori.
3. Conseguentemente va considerata nel calcolo del TEG concreto, va raffrontata con il tasso-soglia di mora (invece che con il tasso-soglia ordinario)
e va assoggettata ai principi applicabili agli interessi moratori in sede di verifica dell'usurarietà.
Tra questi principi vi è quello secondo cui, dopo l'inadempimento, rileva unicamente il tasso di fatto richiesto ed applicato al debitore inadempiente.
Pertanto non può venire in rilievo l'ipotesi, configurata dal ctu, di ritardo di un mese nella restituzione della somma erogata. In tale evenienza ci sarebbe il superamento del tasso-soglia.
L'ipotesi non può venire in rilievo in quanto occorre tener conto degli interessi in concreto richiesti e quindi occorre tener conto di ciò che è effettivamente avvenuto. Laddove l'ipotesi prospettata dal ctu – di ritardo di un mese – potrebbe venire in rilievo solo ove si dovesse fare riferimento al tasso pattuito.
Nella fattispecie in esame invece si deve fare riferimento all'indennità effettivamente chiesta e tenendo conto della situazione effettivamente verificatasi.
5 Corte d'Appello
Precisamente nella fattispecie in esame risulta che gli appellati hanno goduto dell'erogazione del credito (di € 47.917) non per un mese ma per oltre due anni.
Infatti la decadenza dal beneficio del termine è stata dichiarata a novembre
2014 mentre il credito era stato erogato ad aprile 2012.
Quindi occorre tener conto del fatto che la restituzione della somma erogata
è stata chiesta dopo oltre due anni dall'erogazione.
3.- Penale per decadenza dal beneficio del termine
1. L'appellante impugna la sentenza anche nella parte in cui ha incluso nel calcolo del TEG concreto la penale per decadenza dal beneficio del termine.
2. Il motivo d'appello è fondato.
La penale per decadenza dal beneficio del termine è prevista dall'art. 19 del contratto. È determinate in misura pari al 10% del capitale residuo.
Ritiene questa Corte che la penale in discorso non possa essere inclusa nel computo rilevante per determinare il TEG concreto.
La penale per decadenza dal beneficio del termine è diretta a compensare il mutuante per la perdita derivante dalla mancata corresponsione degli interessi successivi all'intervenuta decadenza;
mancata corresponsione causata dallo scioglimento anticipato del rapporto.
L'interesse protetto con la penale in questione non è quello all'erogazione originaria del credito, ma un interesse diverso, sostitutivo e incompatibile con quello alla base della concessione del credito originario;
è l'interesse a porre termine all'originaria concessione del credito.
Tale circostanza rende evidente la differenza tra la penale in oggetto e l'indennità da ritardo. In quest'ultima permane l'interesse e l'intento del mutuante a conservare l'originaria concessione del credito.
Nel caso della penale per decadenza dal beneficio del termine, invece, all'originario interesse - ovvero quello di ottenere un corrispettivo per la concessione del credito - subentra l'interesse e l'intento del mutuante a risolvere anticipatamente il vincolo contrattuale, ponendo fine alla concessione del credito. Viene quindi interrotto il collegamento con l'erogazione del credito.
6 Corte d'Appello
Di conseguenza la penale per decadenza del beneficio del termine non costituisce un costo collegato all'erogazione del credito e, dunque, non rileva nel calcolo del TEG concreto.
Vale per la penale in questione (per decadenza dal beneficio del termine) lo stesso principio enunciato dalla giurisprudenza per la penale per estinzione anticipata. Tale voce è stata esclusa ai fini della verifica dell'usurarietà, in quanto prevista per un'ipotesi che dà luogo allo scioglimento anticipato del vincolo (ex plurimis, Cass. n. 19497/2024; Cass. n. 16550/2024; Cass. n.
35671/2023; Cass. n. 13228/2023; Cass. n. 8109/2022).
Trattandosi di penali aventi una funzione molto simile, è ragionevole applicare lo stesso principio.
Conseguentemente la penale per decadenza dal beneficio del termine va esclusa dal computo del TEG concreto ai fini della verifica di usurarietà.
4.- Sulla verifica di usurarietà
1. Tenendo quindi conto, ai fini della verifica di usurarietà, del fatto che nella fattispecie in esame:
a) non sono stati richiesti interessi moratori;
b) sono stati versati interessi corrispettivi per l'importo di € 4.222,80; c) è stata chiesta, a titolo di indennità per ritardato pagamento, la somma di € 806,80; d) il capitale residuo dopo l'importo già versato è di € 40.487; e) gli odierni appellati hanno goduto del credito erogato per oltre due anni;
tutto ciò considerato è evidente che non è stato superato il tasso-soglia di mora, pari al 20,875% (e neanche quello ordinario, pari al 18,25%).
Pertanto l'appello va accolto e per l'effetto va accolta la domanda riconvenzionale con conseguente condanna di parte appellata alla corresponsione dell'intera somma chiesta dall'appellante, quindi € 52.571,51.
5.- Sulla decorrenza degli interessi legali
L'appellante chiede il riconoscimento del diritto agli interessi legali dal
6.11.2014.
Il Tribunale ha riconosciuto la decorrenza degli interessi legali sul capitale dalla pronuncia sino al soddisfo.
7 Corte d'Appello
Sebbene l'appellante non abbia proposto specifica doglianza, inequivoca è
l'intenzione di impugnare il capo della sentenza che ha riconosciuto la decorrenza degli interessi legali a far data dalla pronuncia.
La richiesta non può essere accolta in quanto manca la prova della ricezione
– il 6 novembre 2014 – della missiva da parte del debitore.
Gli interessi legali devono pertanto decorrere dal 13.2.2015, data di proposizione da parte dell'appellante, nell'ambito del giudizio di primo grado, della domanda riconvenzionale di pagamento del dovuto.
6.- Sull'appello incidentale
1. Gli appellati impugnano, in via incidentale, la sentenza nella parte in cui, pur riconoscendo la natura gratuita del contratto, ha condannato gli attori al pagamento degli interessi legali sul capitale residuo.
Controparte eccepisce l'inammissibilità del gravame incidentale per tardività, nel merito chiedendone il rigetto.
2. L'impugnazione è tardiva.
Il gravame incidentale è stato proposto dagli appellati con la memoria di costituzione depositata l'11.3.2019, quindi oltre il termine decadenziale di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
3. L'appello incidentale è, comunque, inammissibile per carenza di interesse.
Gli appellanti incidentali deducono che il Tribunale «pur avendo applicato al caso di specie l'art. 1815, 1 comma, c.c., con la trasformazione del mutuo in gratuito, ha erroneamente condannato l'appellata al pagamento degli interessi legali sulla residua somma capitale a credito della banca».
Chiedono, quindi, la riforma della sentenza nella parte in cui ha condannato gli attori al pagamento del capitale di € 35.784,20 «oltre agli interessi legali dalla data odierna al soddisfo».
Il Tribunale non ha riconosciuto alla società convenuta gli interessi previsti nel contratto di finanziamento (corrispettivi e moratori), ma quelli legali spettanti sulla somma accertata in sentenza decorrenti dalla sentenza stessa.
La domanda diretta ad accertare la non debenza degli interessi corrispettivi e interessi moratori derivanti dal contratto è stata accolta dal Tribunale, come
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risulta chiaramente dal dispositivo di sentenza: «per l'effetto dichiara che detti interessi non potranno essere più pretesi dalla società convenuta e che quelli illegittimamente percepiti dovranno essere scomputati dalla sorte capitale ancora dovuta dagli attori».
Non vi è quindi, su tale aspetto soccombenza degli appellati Controparte_2
e manca, quindi, l'interesse ad impugnare.
Pertanto l'appello incidentale è inammissibile.
7.- Spese processuali
In considerazione della circostanza che l'appello è stato accolto in ragione di una giurisprudenza sopravvenuta, sussistono gravi ed eccezionali motivi per l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Le spese delle ctu, liquidate con separati provvedimenti, vanno poste a carico degli appellati . Controparte_2
8.- Doppio del contributo unificato
Considerata l'inammissibilità dell'appello incidentale poiché l'odierno giudizio
è iniziato dopo il 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto per la verifica dell'obbligo di parte appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Findomestic Banca S.p.a. nei confronti di e , disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 Parte_2
eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'appello principale e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originaria domanda, accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla Findomestic Banca s.p.a., condannando gli appellati, in solido tra loro, a corrispondere all'appellante, per le causali di cui in motivazione, la somma di € 52.571,51, oltre agli interessi legali a decorrere dal 13.2.2015 sino al soddisfo;
- dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale;
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- compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio;
- pone interamente a carico degli appellati le spese delle ctu, liquidate con separati provvedimenti;
- dà atto, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale.
Reggio Calabria,16.10.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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