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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6499 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
PROC. n. 1893/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
SE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
SE AV INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1893 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Saverio Bruno. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
e (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._3 Controparte_3 C.F._4 dall'avv. Lucio Paganini.
- APPELLATI – nonchè
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_4 C.F._5 Controparte_5 C.F._5
(c.f. ). Controparte_6 C.F._6
- APPELLATI – contumaci-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2350/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 3.3.2023, in tema di servitù di passaggio”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi;
per l'appellante: anche come da note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il 2.9.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 1 di 11 Con atto di citazione notificato (a mezzo pec) il 18.4.2023, ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questa Corte, , , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_6
e , proponendo appello avverso la sentenza n. 2350/2023 emessa dal Controparte_5 Controparte_3
Tribunale di Napoli, pubblicata il 3.3.2023.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1 CP_1
, , , , e
[...] Controparte_2 Controparte_4 Controparte_6 Controparte_5 Controparte_3
, al fine di conseguire l'accertamento dell'esistenza, in favore del proprio immobile (sito in Bacoli, in Via
[...]
Giulio Cesare n. 317), di una servitù di passaggio (pedonale e carrabile) gravante sulla strada di proprietà dei citati convenuti nonché per ottenere la declaratoria di aggravamento di tale servitù, la condanna degli stessi convenuti alla cessazione delle turbative che ostacolavano l'esercizio del diritto reale e al conseguente risarcimento dei danni (quantificati complessivamente in euro 10.000,00 o in altra somma ritenuta equa).
In particolare aveva dedotto, a fondamento di quanto domandato: Parte_1
Di essere proprietario di un complesso immobiliare sito in Bacoli in via Giulio Cesare n. 317, acquistato dalle R_ germane di , mediante atto notarile del 27/04/2006, n. rep. 27329; che tale atto di trasferimento del Pt_2 plesso immobiliare richiamava altri precedenti atti notarili con cui erano state costituite delle servitù di passaggio, a piedi e con qualsiasi mezzo di trasporto, in favore del suo fondo e gravante sulla stradina di proprietà dei convenuti e;
che, segnatamente, con atto del 1963 era stata costituita una servitù CP_4 CP_1 volontaria di passaggio a piedi e con qualsiasi mezzo sulla strada campestre della larghezza di 4,50 metri insistente sul fondo di in favore del plesso immobiliare di cui erano titolari le germane Parte_3 Pt_2
R_ di , sue (dell'attore, si intende) danti causa;
che, con un successivo atto del 1978, era stata costituita R_ (contestualmente alla vendita di parte della proprietà delle germane di alla SIP), sempre da Pt_2
(partecipando a tale atto), una nuova e più estesa servitù, avente ad oggetto Parte_3
l'attraversamento di cavi, canalizzazioni, condutture e conduttori muniti dei relativi pozzetti di ispezione sulla striscia di suolo di sua proprietà, adibita a strada, per una larghezza media di 5,30 metri e per tutta la sua lunghezza, strada meglio indicata con un tratteggio di colore verde nella planimetria allegata all'atto notarile, sottoscritta da tutte le parti coinvolte e costituente, dunque, parte integrante e sostanziale dell'atto.
Ciò premesso, l'attore aveva lamentato di aver subìto una diminuzione dell'utilitas derivante dalla detta servitù, in quanto la strada su cui il diritto reale insisteva era stata oggetto di modifica nell'estensione, giacchè essa era occupata da autovetture stabilmente parcheggiate lungo il suo perimetro, con conseguente restringimento dello spazio utilizzabile per il passaggio dai mt. 5,30 fino alla larghezza di 2,40 metri circa (larghezza tale da non consentire l'esercizio del diritto nel modo stabilito nel titolo).
pagina 2 di 11 Aveva, infatti, sostenuto che la strada fosse percorribile solo in automobile e che, pur avendo la sua sede imprenditoriale nell'immobile di sua proprietà, non sarebbe stato consentito l'attraversamento della strada ai furgoni che trasportavano i materiali edìli e agli altri beni funzionali all'attività da lui svolta, in violazione di quanto stabilito nel suddetto atto notarile del 1978, con cui era stato espressamente previsto il passaggio anche con mezzi di lavoro.
Aveva lamentato, inoltre, che la riduzione della larghezza della strada fosse stata posta in essere in violazione dell'art.1067 c.c., costituendo una innovazione idonea a menomare la possibilità di transito e che legittimato passivo rispetto alle domande da lui proposte fosse il titolare del fondo servente, stante la realità dell'azione, e non, invece, chi aveva posto in essere gli impedimenti.
Si erano costituiti in giudizio i convenuti , , , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_5
, e , contestando la fondatezza dell'avversa domanda e, Controparte_4 Controparte_6 Controparte_3 in particolare, preliminarmente, la titolarità, in capo all'attore, del diritto reale oggetto di lite, sostenendo quanto segue, sul punto: “…dall'esame della documentazione depositata non risulta essere proprietario della particella indicata su cui vi sarebbe la servitù solo per il passaggio pedonale”.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n.2350/2023 impugnata in questa sede, ha rigettato le domande proposte da , condannando quest'ultimo al pagamento, in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dei Parte_1 convenuti, dei compensi professionali, liquidati in misura pari ad € 7.616,00 (oltre accessori come per legge) nonchè i convenuti al versamento “all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio” (ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. 28/2010, per non aver partecipato, senza giustificato motivo, all'incontro di mediazione).
Nello specifico il giudice di prime cure, dopo aver qualificato l'azione proposta dall'attore come un'azione di accertamento della servitù (c.d. confessoria servitutis) ai sensi dell'art. 1079 c.c. (nonché di richiesta di cessazione delle turbative al suo esercizio con conseguente risarcimento del danno), e precisato che alcun valore di giudicato in ordine all'esistenza del diritto reale in questione avesse un'altra sentenza emessa dal Tribunale di Napoli (la n.
8941/2020 del 29.12.2020), ha ritenuto che fosse provata la sussistenza della servitù di passaggio sulla base dell'atto pubblico del 1963 (e delle affermazioni contenute negli scritti difensivi dei convenuti Controparte_2
e nel giudizio conclusosi con la detta sentenza) e che essa fosse regolata da tale atto, con la
[...] CP_1 conseguenza che il diritto reale di cui risultava titolare l'attore consentisse il passaggio su detta strada a piedi e con qualsiasi mezzo, ma per una superficie di 4,50 metri, e che tra le utilitas costituite in favore del fondo dominante non vi fosse quella di transitare nella strada dei convenuti con mezzi da lavoro (non essendovi alcuna previsione in tale senso nel suddetto atto costitutivo).
Infine, in relazione alla titolarità passiva dell'azione proposta da , il giudice di prime cure ha Parte_1 evidenziato che alcuna opera modificativa del tracciato stradale fosse stata compiuta dai convenuti, sicchè la pagina 3 di 11 domanda attorea non sarebbe rientrata nel perimetro applicativo di cui all'art.1076 c.c., bensì in quello dell'art.1079 c.c.
E, posto che l'unica turbativa effettivamente riscontrabile all'esercizio del diritto di servitù in questione fosse quella rappresentata dallo stazionamento delle autovetture sulla strada oggetto di detto diritto, i convenuti non fossero titolari, dal lato passivo, del rapporto controverso, essendo stati convenuti in giudizio solo quali comproprietari del fondo servente senza che, nella prospettazione attorea, avessero né contestato la servitù, né posto in essere le condotte materiali (parcheggio delle autovetture) integranti limitazioni all'esercizio della servitù.
***
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi di gravame. Parte_1
1) VIOLAZIONE ARTT. 115 E 116 CPC: LEGITTIMAZIONE PASSIVA.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure: a) avesse omesso di considerare che gli originari convenuti avessero contestato l'esistenza della servitù in favore del fondo di sua
(dell'attore/appellante, si intende) proprietà, affermando che non avesse alcun titolo per il passaggio carrabile (ma riconoscendo solo una servitù di passo pedonale); b) che, una volta accertata la contestazione della servitù, da parte dei convenuti, quali comproprietari del fondo servente, essi fossero legittimati passivamente, stante la natura reale dell'actio confessoria servitutis, anche in ipotesi di condotte poste in essere da terzi soggetti, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità nelle pronunce richiamate nell'atto di appello.
2) VIOLAZIONE DEL CRITERIO INTERPRETATIVO: ART. 1362 CC E 116 CPC.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza impugnata lamentando la violazione del Parte_1 combinato disposto degli artt. 1362 c.c. e 116 c.p.c., nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che, con l'atto per notar (quello del 1978), la già costituita servitù non fosse stata modificata rispetto a quanto Persona_2 precedentemente pattuito dalle parti con l'atto costitutivo (del 1963) del diritto reale redatto dal notaio , R_3 ritenendo precisata la stessa solo nella lunghezza del viale, senza incidere sulla larghezza della strada.
In particolare ha lamentato che il primo giudice fosse addivenuto a tali conclusioni non tenendo Parte_1 adeguatamente in considerazione il criterio letterale-sistematico di interpretazione del contratto.
3) ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI RIFERIMENTI CATASTALI: RICHIAMO E SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRAENTI DELLA
PIANTINA ALLEGATA AL TITOLO.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione dei dati catastali operata dal giudice di prime cure nella parte in cui ha considerato il richiamo, contenuto nell'atto redatto per Notaio all'allegato C Persona_4
R_ (ossia alla planimetria), come riferito solo all'atto di compravendita intervenuta tra le sorelle di e la Pt_2
SIP e non anche alla determinazione dell'oggetto della servitù costituita dal in favore del Parte_3 fondo delle summenzionate germane.
pagina 4 di 11 4) ERRONEA VALUTAZIONE DELLA PROVA IN TEMA DI TURBATIVE.
Infine, con il quarto motivo di impugnazione ha censurato la sentenza impugnata per non avere il Parte_1
Tribunale riscontrato un effettivo limite all'esercizio della servitù nonostante una riduzione della strada pari a ben 2 metri.
L'appellante ha evidenziato, al riguardo, che la strada, quand'anche fosse stata di misura diversa rispetto a quella prospettata nell'atto , avrebbe comunque consentito, con la larghezza di 4,50 mt., una utilitas Persona_4 maggiore al titolare del fondo dominante, ritenendo, sul punto: “…per esempio questi avrebbe potuto percorrere la strada manovrando in retromarcia secondo la larghezza;
il restringimento dovuto allo stazionamento delle auto comporta un esercizio certamente ridotto delle facoltà, dovuto alla occupazione di una intera carreggiata e dunque una percorrenza in un solo senso (come ravvisabile nelle foto prodotte) per le auto, costrette a liberare tutto il viale rimanente solo per entrare o uscire. Su tale valutazione, peraltro documentata, (foto e consulenza di parte) in ordine alla limitazione dell'esercizio della servitù, il giudice avrebbe dovuto affermare una rilevante diminuzione delle facoltà concesse dal titolo e dunque l'esistenza di turbative”.
E, alla luce di quanto esposto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…riformare la sentenza di primo grado n. 2350/2023 emessa dal Tribunale di Napoli rg 32770/2019 pubblicata il 03/03/2023 e non notificata;
in accoglimento della domanda di riforma, accertata la servitù così come costituita dai titoli ai sensi dell'art. 1079 cc accertare l'aggravamento della servitù di passaggio che causa al titolare del fondo dominante la diminuzione delle utilità derivanti dal titolo a seguito delle turbative poste in essere sia per il restringimento della misura della stradina che per lo stazionamento di veicoli lungo il margine;
tanto ai sensi degli art. 1063 cc e
1064 cc e, in subordine, ai sensi degli artt 1065 cc e 1067 cc;
rilevata la contestazione della servitù e accertata la piena legittimazione dei titolari del fondo servente, condannare questi ultimi alla eliminazione delle opere che hanno comportato la riduzione della strada oggetto di servitù ed alla eliminazione delle turbative consistenti nello stazionamento delle vetture lungo il margine della stradina;
disporre che
l'esercizio della servitù avvenga con modalità conformi al titolo così da consentire il passaggio del viale a piedi e con ogni mezzo da trasporto o di lavoro. Condannare i convenuti al risarcimento del danno in favore di per la complessiva somma pari ad Parte_1 euro 10.000 oltre interessi, ovvero a quell'altra somma ritenuta giusta ed equa.”… “Riformare la sentenza in ordine alle spese e condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio in favore del sottoscritto procuratore distrattario.”.
Ha, inoltre, reiterato le richieste istruttorie formulate in primo grado e, in particolare, l'istanza volta alla nomina di un ctu “atta a determinare l'effettiva misura ed estensione della servitù secondo i titoli e ad accertare le turbative documentate dalle fotografie.”.
Iscritta la causa al n. 1893/2023 del Ruolo generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il
28.6.2023, , e , ed hanno contestato la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'illustre giudicante rigettare l'atto di appello proposto dal Sig. in quanto infondato in fatto ed in diritto. Confermare integralmente la sentenza nr 2350/2023 del G.I Parte_1
DOTT. DE LUCA ROBERTA SEZ VI;
Condannare l'appellante al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa, oltre Iva e Cna, come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
pagina 5 di 11 Non si sono costituiti in giudizio, invece, , e;
ragion per cui, Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6 con ordinanza del 2.11.2023, ne è stata dichiarata la contumacia.
Con la stessa ordinanza era stata fissata l'udienza del 28.1.2025 per la rimessione della causa in decisione.
Indi, con ordinanza del Consigliere istruttore del 21.12.2024, è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e
352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il
28.2.2023), l'udienza del 4.11.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta per l'udienza c.d. cartolare del 4.11.2025 (il 30.9.2025 dalla difesa dell'appellante e l'8.10.2025 dalla difesa degli appellati costituiti) la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del 6.11.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, essendo corretta la Parte_1 decisione del Tribunale di Napoli, sia pure integrandone la motivazione nei termini di seguito esposti (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I,
Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
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Questa Corte ritiene, innanzitutto, che siano infondati il primo ed il quarto motivo di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi sia da un punto di vista logico che giuridico (riguardanti il profilo della turbativa alla invocata servitù di passaggio, rappresentata, secondo l'attore/appellante, dal parcheggio di autovetture nella stradina privata in questione).
Va preliminarmente osservato, interpretando il contenuto della decisione impugnata (e rapportando anche la motivazione al dispositivo), che il Tribunale, a parte l'errato riferimento, operato in via incidentale (cfr. pag. 12 della sentenza n. 2350/2023), alla ritenuta non contestazione, da parte dei convenuti, in merito alla servitù di passaggio invocata da (avendo, invece, i convenuti, come si legge nella comparsa di risposta in primo grado, Parte_1
e ridepositata in appello, contestato effettivamente la servitù di passaggio carrabile;
si legge in tale comparsa, invero, sul punto: “…dall'esame della documentazione depositata non risulta essere proprietario della particella indicata su cui vi sarebbe la servitù solo per il passaggio pedonale”), ha tuttavia accertato l'esistenza della servitù di passaggio, sia pedonale che carrabile, in favore del fondo del , sia pure solo sulla base dell'atto del 1963 Pt_1
(ossia in base al “titolo di costitutivo per notaio ”), e non anche dell'atto del 1978 (“atto per Notaio R_3
”). Persona_4
pagina 6 di 11 Ed ha escluso il riferimento al passaggio dei “mezzi di lavoro” precisando, al riguardo, che: “alcun riferimento a mezzi di lavoro si ebbe nella determinazione dell'utilitas concessa al proprietario del fondo dominante, non essendovi alcuna previsione in tale senso nell'atto per notaio costitutivo della servitù di passaggio pedonale e carrabile, nel quale la R_3 porzione di terreno asservita per l'esercizio del transito era stata individuata per una larghezza di metri quattro e centimetri cinquanta, non già per la maggiore estensione della porzione asservita per il passaggio dei cavi e condutture.” (cfr. pag. 8 e ss. della sentenza impugnata).
Dunque i convenuti, quali comproprietari del fondo servente, erano da considerarsi legittimati passivi in ordine alla domanda volta, innanzitutto, all'accertamento della servitù di passaggio (pedonale e carrabile) in favore del fondo (dominante) dell'attore, ma non anche – come correttamente ritenuto dal Tribunale - in ordine alla ulteriore domanda volta ad ottenere la rimozione della turbativa (rappresentata dalle autovetture parcheggiate).
Il Tribunale di Napoli, infatti, dopo avere giustamente ricondotto l'attività denunciata nell'atto di citazione nell'ambito degli impedimenti e delle turbative di cui il proprietario del fondo dominante può richiedere la cessazione ai sensi dell'art. 1079 c.c., ha correttamente ritenuto che la domanda di rimozione della detta turbativa fosse stata erroneamente rivolta nei confronti dei comproprietari del fondo servente senza avere, tuttavia, in alcun modo allegato che gli stessi avessero posto in essere le condotte materiali (parcheggio delle autovetture) integranti le asserite limitazioni all'esercizio della servitù.
Va detto, invero, al riguardo, che in relazione all'azione confessoria servitutis, la legittimazione dal lato passivo è di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente, potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente,
l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 c.c.
Gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex art. 1079 c.c., solo se la loro condotta abbia concorso con quella di uno dei predetti soggetti, o abbia comunque implicato la contestazione della servitù, fermo restando che, nei loro riguardi, possono essere esperite, ex art. 2043 c.c., l'azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 2058 c.c., l'azione di riduzione in pristino, con l'eliminazione delle turbative e molestie (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 30/04/2024, n.
11601; Sez. II, Ord., 16/01/2024, n. 1719Sez. VI - 2, Ord., 22/01/2014, n. 1332; Sez. II, 11/02/1994, n. 1383; Sez.
II; 23/05/1985, n. 3110).
In altri termini, i convenuti erano legittimati passivi in relazione alla domanda attorea volta all'accertamento della servitù ma non anche – come correttamente rilevato dal Tribunale di Napoli- in relazione alla domanda di cessazione delle turbative all'esercizio del diritto reale di cui è risultato, all'esito del giudizio di primo grado, titolare
(sia pure solo in base a quanto previsto dall'atto del 1963) Parte_1
pagina 7 di 11 Ciò in quanto non era stato dimostrato in alcun modo che le automobili parcheggiate sulla stradina gravata dalla servitù di passaggio fossero di proprietà dei convenuti anziché di terzi (tanto è vero che l'appellante ha sostenuto, erroneamente, in conclusione del primo motivo di gravame, quanto alle vetture parcheggiate da terzi, che la legittimazione del proprietario della strada a stare in giudizio sia rafforzata anche in ipotesi di condotte poste in essere da terzi soggetti), e non essendovi neanche prova che gli stessi convenuti (comproprietari del fondo servente) avessero concorso, in qualità di autori morali, alla turbativa del diritto reale di . Parte_1
****
Con il secondo motivo , si ribadisce, ha lamentato che il giudice avesse erroneamente Parte_1 interpretato la volontà delle parti, espressa mediante l'atto pubblico redatto del 1978 per notar , nel Persona_4 ritenere che lo stesso non avesse modificato il contenuto della servitù (in precedenza costituita con l'atto del 1963) in favore del fondo delle sue (dell'attore, si intende) aventi causa.
Al riguardo va innanzitutto precisato che tale censura è volta, evidentemente, ad ottenere l'accertamento di una servitù più ampia rispetto a quella riconosciuta dal primo giudice.
Ed in ciò risiede l'interesse ad impugnare, sul punto, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., la sentenza n. 2350/2023 emessa dal Tribunale di Napoli.
Al riguardo non è superfluo precisare che nei gradi di impugnazione il principio dell'interesse ad agire si configura diversamente rispetto al giudizio di primo grado, dovendosi tener conto dell'intervenuta pronuncia della sentenza di primo grado.
Dunque, nel decidere sulla sussistenza di tale interesse e, quindi, sull'ammissibilità dell'impugnazione proposta, si deve aver riguardo agli effetti che potrebbero derivare dal suo accoglimento e alla loro idoneità a soddisfare un interesse della parte impugnante in relazione ai temi del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. 5, n. 12700 del 18/10/2001; cfr. anche, Cass. civ., Sez. V, 26/04/2023, n. 10993; Sez. I, 12/07/2016, n. 14190).
In sostanza, l'interesse ad impugnare una sentenza, che può discendere anche dalla motivazione della stessa quando contenga affermazioni pregiudizievoli per la parte impugnante suscettibili di passare in giudicato, va desunto dall'utilità che l'eventuale accoglimento dell'impugnazione possa determinare a favore della parte che la propone, di modo che l'impugnazione va dichiarata inammissibile per difetto di interesse, ove non sussista la possibilità per la parte di conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile dalla riforma o dall'annullamento della sentenza impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 7021 del 24/11/1983; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. 6 - 5, ord., 18/02/2020, n. 3991; Sez. II, 09/11/2016, n. 22821; Sez. II, 27/01/2012, n. 1236).
Ciò precisato in punto di ammissibilità del secondo motivo, la Corte ne rileva, tuttavia, l'infondatezza, essendo chiaramente evincibile, dal contenuto dell'atto del 1978, che le più estese servitù costituite con tale atto interessassero solo la SIP.
pagina 8 di 11 Dalla lettura del citato atto notarile emerge, invero, chiaramente che avesse costituito, in Parte_3
R_ favore di e delle sorelle di (aventi causa di , si rammenta), una servitù Persona_5 Pt_2 Parte_1 di attraversamento dei cavi, canalizzazioni, condutture e conduttori in genere muniti dei relativi pozzetti di ispezione e derivazione e “quant'altro dovesse occorrere in aereo ed in sotterraneo all'altra costituita SIP per la realizzazione della centrale sull'acquirendo suolo per l'attivazione dei relativi impianti”; il tutto sulla striscia di suolo di sua proprietà della larghezza di mt 5,30 e per tutta la sua lunghezza, specificando, poi, che la detta striscia di suolo fosse attualmente adibita a strada e che collegasse direttamente il fondo di proprietà delle germane
[...]
con la strada provinciale del Fusaro. Pt_4
Alla pagina 7 dell'atto si precisava, inoltre, che le predette servitù fossero state costituite da Parte_3
R_
in favore delle sorelle di esclusivamente in funzione della vendita del suolo da parte delle
[...] Pt_2 stesse alla SIP.
Pertanto il Tribunale di Napoli ha correttamente ritenuto che l'atto per notaio del 1978 non avesse Persona_4 in alcun modo modificato l'estensione o il contenuto della servitù in favore delle aventi causa di Parte_1
(originariamente costituita per atto redatto nel 1963, per notar ), interessando esclusivamente quella R_3 parte del fondo delle summenzionate germane da vendersi alla SIP.
Da ciò consegue che è rimasto impregiudicato quanto stabilito dalle parti nell'atto notarile del 1963, che continua, quindi, ad essere il titolo di regolamentazione del diritto reale trasferito con il plesso immobiliare dalle R_ sorelle di a . Pt_2 Parte_1
***
E' infondato anche il terzo motivo di impugnazione con cui ha lamentato, si ribadisce, l'erronea Parte_1 interpretazione dei dati catastali operata dal Tribunale di Napoli, sostenendo che la planimetria contenuta nell'allegato C dell'atto pubblico redatto per notar non fosse riferita esclusivamente alle pattuizioni Persona_4
R_ intervenute tra le sorelle di e la SIP- come invece statuito dal primo giudice - ma all'intera Pt_2 convenzione.
Questa Corte condivide, infatti, l'interpretazione operata dal Tribunale di Napoli, posto che dal citato atto pubblico emerge che la planimetria contenuta nell'allegato C fosse stata richiamata dai contraenti intervenuti in tal sede esclusivamente nei punti della convenzione riguardanti la SIP, essendo tale documento, costituente parte integrante dell'atto notarile, per l'appunto, volto ad individuare la parte di strada asservita al costituendo diritto reale in favore della detta società.
Invero la planimetria contenuta nell'allegato C dell'atto redatto dal notaio era richiamata: a) Persona_4 nell'art.2, ove aveva costituito le succitate servitù in favore della SIP, specificandosi che tali Parte_3
R_ diritti fossero costituiti in favore delle germane di in funzione della vendita del suolo alla predetta Pt_2 società; b) nell'art.7, in cui era stato pattuito che fossero costituite da (intervenuto nell'atto Persona_6
pagina 9 di 11 R_ quale procuratore speciale di e delle sorelle di ) una serie di servitù sempre in favore Persona_5 Pt_2 della SIP.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di prime cure non ha erroneamente considerato i dati catastali come elementi aventi valore probatorio meramente presuntivo, nonostante essi fossero espressamente qualificati dalle parti come parte integrante del contratto.
Ha, piuttosto, correttamente valutato che l'indicazione della planimetria di cui all'allegato C - secondo la comune intenzione delle parti così come risultante dal contratto- fosse riferibile esclusivamente a quella parte di convenzione riguardante la SIP.
****
Sulla base delle argomentazioni svolte sino ad ora risulta, quindi, superflua, ai fini del decidere, la ctu chiesta dall'appellante (“atta a determinare l'effettiva misura ed estensione della servitù secondo i titoli e ad accertare le turbative poste in essere”) – dovendo, pertanto, essere confermata, sul punto, l'ordinanza del 2.11.2023 del
Consigliere Istruttore - posto che dall'espletamento della consulenza non potrebbe emergere alcun elemento idoneo a sopperire al difetto della titolarità passiva del rapporto controverso in capo ai convenuti (quanto alla domanda volta ad ottenere la cessazione delle turbative consistenti nel parcheggio delle autovetture sulla stradina in questione) e alla portata della servitù in favore del fondo dell'attore/appellante (ciò rispetto all'esame dei titoli, sopra compiuto).
***
Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 Parte_1
c.p.c., la condanna dello stesso al pagamento, in favore del difensore delle parti appellate costituite, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore degli appellati (costituiti) vittoriosi vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, sebbene non sia stata espletata, posto che alla prima udienza non è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina delle istanze istruttorie formulate dall'appellante; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III,
Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal D.M. n. 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo pagina 10 di 11 scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, tenuto conto (in base al criterio del "disputatum") del valore indeterminabile della causa, ai sensi dell'art. 5, co.6, del detto decreto ministeriale.
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1893/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2350/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 3.3.2023.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Lucio Paganini, quale difensore, Parte_1 dichiaratosi antistatario, di , di e di , dei Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 9.12.2025
Il Presidente
SE De LL
Il Consigliere est.
SE AV NI
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
SE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
SE AV INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1893 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Saverio Bruno. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
e (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._3 Controparte_3 C.F._4 dall'avv. Lucio Paganini.
- APPELLATI – nonchè
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_4 C.F._5 Controparte_5 C.F._5
(c.f. ). Controparte_6 C.F._6
- APPELLATI – contumaci-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2350/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 3.3.2023, in tema di servitù di passaggio”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi;
per l'appellante: anche come da note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il 2.9.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 1 di 11 Con atto di citazione notificato (a mezzo pec) il 18.4.2023, ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questa Corte, , , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_6
e , proponendo appello avverso la sentenza n. 2350/2023 emessa dal Controparte_5 Controparte_3
Tribunale di Napoli, pubblicata il 3.3.2023.
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1 CP_1
, , , , e
[...] Controparte_2 Controparte_4 Controparte_6 Controparte_5 Controparte_3
, al fine di conseguire l'accertamento dell'esistenza, in favore del proprio immobile (sito in Bacoli, in Via
[...]
Giulio Cesare n. 317), di una servitù di passaggio (pedonale e carrabile) gravante sulla strada di proprietà dei citati convenuti nonché per ottenere la declaratoria di aggravamento di tale servitù, la condanna degli stessi convenuti alla cessazione delle turbative che ostacolavano l'esercizio del diritto reale e al conseguente risarcimento dei danni (quantificati complessivamente in euro 10.000,00 o in altra somma ritenuta equa).
In particolare aveva dedotto, a fondamento di quanto domandato: Parte_1
Di essere proprietario di un complesso immobiliare sito in Bacoli in via Giulio Cesare n. 317, acquistato dalle R_ germane di , mediante atto notarile del 27/04/2006, n. rep. 27329; che tale atto di trasferimento del Pt_2 plesso immobiliare richiamava altri precedenti atti notarili con cui erano state costituite delle servitù di passaggio, a piedi e con qualsiasi mezzo di trasporto, in favore del suo fondo e gravante sulla stradina di proprietà dei convenuti e;
che, segnatamente, con atto del 1963 era stata costituita una servitù CP_4 CP_1 volontaria di passaggio a piedi e con qualsiasi mezzo sulla strada campestre della larghezza di 4,50 metri insistente sul fondo di in favore del plesso immobiliare di cui erano titolari le germane Parte_3 Pt_2
R_ di , sue (dell'attore, si intende) danti causa;
che, con un successivo atto del 1978, era stata costituita R_ (contestualmente alla vendita di parte della proprietà delle germane di alla SIP), sempre da Pt_2
(partecipando a tale atto), una nuova e più estesa servitù, avente ad oggetto Parte_3
l'attraversamento di cavi, canalizzazioni, condutture e conduttori muniti dei relativi pozzetti di ispezione sulla striscia di suolo di sua proprietà, adibita a strada, per una larghezza media di 5,30 metri e per tutta la sua lunghezza, strada meglio indicata con un tratteggio di colore verde nella planimetria allegata all'atto notarile, sottoscritta da tutte le parti coinvolte e costituente, dunque, parte integrante e sostanziale dell'atto.
Ciò premesso, l'attore aveva lamentato di aver subìto una diminuzione dell'utilitas derivante dalla detta servitù, in quanto la strada su cui il diritto reale insisteva era stata oggetto di modifica nell'estensione, giacchè essa era occupata da autovetture stabilmente parcheggiate lungo il suo perimetro, con conseguente restringimento dello spazio utilizzabile per il passaggio dai mt. 5,30 fino alla larghezza di 2,40 metri circa (larghezza tale da non consentire l'esercizio del diritto nel modo stabilito nel titolo).
pagina 2 di 11 Aveva, infatti, sostenuto che la strada fosse percorribile solo in automobile e che, pur avendo la sua sede imprenditoriale nell'immobile di sua proprietà, non sarebbe stato consentito l'attraversamento della strada ai furgoni che trasportavano i materiali edìli e agli altri beni funzionali all'attività da lui svolta, in violazione di quanto stabilito nel suddetto atto notarile del 1978, con cui era stato espressamente previsto il passaggio anche con mezzi di lavoro.
Aveva lamentato, inoltre, che la riduzione della larghezza della strada fosse stata posta in essere in violazione dell'art.1067 c.c., costituendo una innovazione idonea a menomare la possibilità di transito e che legittimato passivo rispetto alle domande da lui proposte fosse il titolare del fondo servente, stante la realità dell'azione, e non, invece, chi aveva posto in essere gli impedimenti.
Si erano costituiti in giudizio i convenuti , , , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_5
, e , contestando la fondatezza dell'avversa domanda e, Controparte_4 Controparte_6 Controparte_3 in particolare, preliminarmente, la titolarità, in capo all'attore, del diritto reale oggetto di lite, sostenendo quanto segue, sul punto: “…dall'esame della documentazione depositata non risulta essere proprietario della particella indicata su cui vi sarebbe la servitù solo per il passaggio pedonale”.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n.2350/2023 impugnata in questa sede, ha rigettato le domande proposte da , condannando quest'ultimo al pagamento, in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dei Parte_1 convenuti, dei compensi professionali, liquidati in misura pari ad € 7.616,00 (oltre accessori come per legge) nonchè i convenuti al versamento “all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio” (ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. 28/2010, per non aver partecipato, senza giustificato motivo, all'incontro di mediazione).
Nello specifico il giudice di prime cure, dopo aver qualificato l'azione proposta dall'attore come un'azione di accertamento della servitù (c.d. confessoria servitutis) ai sensi dell'art. 1079 c.c. (nonché di richiesta di cessazione delle turbative al suo esercizio con conseguente risarcimento del danno), e precisato che alcun valore di giudicato in ordine all'esistenza del diritto reale in questione avesse un'altra sentenza emessa dal Tribunale di Napoli (la n.
8941/2020 del 29.12.2020), ha ritenuto che fosse provata la sussistenza della servitù di passaggio sulla base dell'atto pubblico del 1963 (e delle affermazioni contenute negli scritti difensivi dei convenuti Controparte_2
e nel giudizio conclusosi con la detta sentenza) e che essa fosse regolata da tale atto, con la
[...] CP_1 conseguenza che il diritto reale di cui risultava titolare l'attore consentisse il passaggio su detta strada a piedi e con qualsiasi mezzo, ma per una superficie di 4,50 metri, e che tra le utilitas costituite in favore del fondo dominante non vi fosse quella di transitare nella strada dei convenuti con mezzi da lavoro (non essendovi alcuna previsione in tale senso nel suddetto atto costitutivo).
Infine, in relazione alla titolarità passiva dell'azione proposta da , il giudice di prime cure ha Parte_1 evidenziato che alcuna opera modificativa del tracciato stradale fosse stata compiuta dai convenuti, sicchè la pagina 3 di 11 domanda attorea non sarebbe rientrata nel perimetro applicativo di cui all'art.1076 c.c., bensì in quello dell'art.1079 c.c.
E, posto che l'unica turbativa effettivamente riscontrabile all'esercizio del diritto di servitù in questione fosse quella rappresentata dallo stazionamento delle autovetture sulla strada oggetto di detto diritto, i convenuti non fossero titolari, dal lato passivo, del rapporto controverso, essendo stati convenuti in giudizio solo quali comproprietari del fondo servente senza che, nella prospettazione attorea, avessero né contestato la servitù, né posto in essere le condotte materiali (parcheggio delle autovetture) integranti limitazioni all'esercizio della servitù.
***
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi di gravame. Parte_1
1) VIOLAZIONE ARTT. 115 E 116 CPC: LEGITTIMAZIONE PASSIVA.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure: a) avesse omesso di considerare che gli originari convenuti avessero contestato l'esistenza della servitù in favore del fondo di sua
(dell'attore/appellante, si intende) proprietà, affermando che non avesse alcun titolo per il passaggio carrabile (ma riconoscendo solo una servitù di passo pedonale); b) che, una volta accertata la contestazione della servitù, da parte dei convenuti, quali comproprietari del fondo servente, essi fossero legittimati passivamente, stante la natura reale dell'actio confessoria servitutis, anche in ipotesi di condotte poste in essere da terzi soggetti, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità nelle pronunce richiamate nell'atto di appello.
2) VIOLAZIONE DEL CRITERIO INTERPRETATIVO: ART. 1362 CC E 116 CPC.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza impugnata lamentando la violazione del Parte_1 combinato disposto degli artt. 1362 c.c. e 116 c.p.c., nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che, con l'atto per notar (quello del 1978), la già costituita servitù non fosse stata modificata rispetto a quanto Persona_2 precedentemente pattuito dalle parti con l'atto costitutivo (del 1963) del diritto reale redatto dal notaio , R_3 ritenendo precisata la stessa solo nella lunghezza del viale, senza incidere sulla larghezza della strada.
In particolare ha lamentato che il primo giudice fosse addivenuto a tali conclusioni non tenendo Parte_1 adeguatamente in considerazione il criterio letterale-sistematico di interpretazione del contratto.
3) ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI RIFERIMENTI CATASTALI: RICHIAMO E SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRAENTI DELLA
PIANTINA ALLEGATA AL TITOLO.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione dei dati catastali operata dal giudice di prime cure nella parte in cui ha considerato il richiamo, contenuto nell'atto redatto per Notaio all'allegato C Persona_4
R_ (ossia alla planimetria), come riferito solo all'atto di compravendita intervenuta tra le sorelle di e la Pt_2
SIP e non anche alla determinazione dell'oggetto della servitù costituita dal in favore del Parte_3 fondo delle summenzionate germane.
pagina 4 di 11 4) ERRONEA VALUTAZIONE DELLA PROVA IN TEMA DI TURBATIVE.
Infine, con il quarto motivo di impugnazione ha censurato la sentenza impugnata per non avere il Parte_1
Tribunale riscontrato un effettivo limite all'esercizio della servitù nonostante una riduzione della strada pari a ben 2 metri.
L'appellante ha evidenziato, al riguardo, che la strada, quand'anche fosse stata di misura diversa rispetto a quella prospettata nell'atto , avrebbe comunque consentito, con la larghezza di 4,50 mt., una utilitas Persona_4 maggiore al titolare del fondo dominante, ritenendo, sul punto: “…per esempio questi avrebbe potuto percorrere la strada manovrando in retromarcia secondo la larghezza;
il restringimento dovuto allo stazionamento delle auto comporta un esercizio certamente ridotto delle facoltà, dovuto alla occupazione di una intera carreggiata e dunque una percorrenza in un solo senso (come ravvisabile nelle foto prodotte) per le auto, costrette a liberare tutto il viale rimanente solo per entrare o uscire. Su tale valutazione, peraltro documentata, (foto e consulenza di parte) in ordine alla limitazione dell'esercizio della servitù, il giudice avrebbe dovuto affermare una rilevante diminuzione delle facoltà concesse dal titolo e dunque l'esistenza di turbative”.
E, alla luce di quanto esposto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…riformare la sentenza di primo grado n. 2350/2023 emessa dal Tribunale di Napoli rg 32770/2019 pubblicata il 03/03/2023 e non notificata;
in accoglimento della domanda di riforma, accertata la servitù così come costituita dai titoli ai sensi dell'art. 1079 cc accertare l'aggravamento della servitù di passaggio che causa al titolare del fondo dominante la diminuzione delle utilità derivanti dal titolo a seguito delle turbative poste in essere sia per il restringimento della misura della stradina che per lo stazionamento di veicoli lungo il margine;
tanto ai sensi degli art. 1063 cc e
1064 cc e, in subordine, ai sensi degli artt 1065 cc e 1067 cc;
rilevata la contestazione della servitù e accertata la piena legittimazione dei titolari del fondo servente, condannare questi ultimi alla eliminazione delle opere che hanno comportato la riduzione della strada oggetto di servitù ed alla eliminazione delle turbative consistenti nello stazionamento delle vetture lungo il margine della stradina;
disporre che
l'esercizio della servitù avvenga con modalità conformi al titolo così da consentire il passaggio del viale a piedi e con ogni mezzo da trasporto o di lavoro. Condannare i convenuti al risarcimento del danno in favore di per la complessiva somma pari ad Parte_1 euro 10.000 oltre interessi, ovvero a quell'altra somma ritenuta giusta ed equa.”… “Riformare la sentenza in ordine alle spese e condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio in favore del sottoscritto procuratore distrattario.”.
Ha, inoltre, reiterato le richieste istruttorie formulate in primo grado e, in particolare, l'istanza volta alla nomina di un ctu “atta a determinare l'effettiva misura ed estensione della servitù secondo i titoli e ad accertare le turbative documentate dalle fotografie.”.
Iscritta la causa al n. 1893/2023 del Ruolo generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il
28.6.2023, , e , ed hanno contestato la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'illustre giudicante rigettare l'atto di appello proposto dal Sig. in quanto infondato in fatto ed in diritto. Confermare integralmente la sentenza nr 2350/2023 del G.I Parte_1
DOTT. DE LUCA ROBERTA SEZ VI;
Condannare l'appellante al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa, oltre Iva e Cna, come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
pagina 5 di 11 Non si sono costituiti in giudizio, invece, , e;
ragion per cui, Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6 con ordinanza del 2.11.2023, ne è stata dichiarata la contumacia.
Con la stessa ordinanza era stata fissata l'udienza del 28.1.2025 per la rimessione della causa in decisione.
Indi, con ordinanza del Consigliere istruttore del 21.12.2024, è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e
352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il
28.2.2023), l'udienza del 4.11.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta per l'udienza c.d. cartolare del 4.11.2025 (il 30.9.2025 dalla difesa dell'appellante e l'8.10.2025 dalla difesa degli appellati costituiti) la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del 6.11.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, essendo corretta la Parte_1 decisione del Tribunale di Napoli, sia pure integrandone la motivazione nei termini di seguito esposti (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I,
Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
****
Questa Corte ritiene, innanzitutto, che siano infondati il primo ed il quarto motivo di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi sia da un punto di vista logico che giuridico (riguardanti il profilo della turbativa alla invocata servitù di passaggio, rappresentata, secondo l'attore/appellante, dal parcheggio di autovetture nella stradina privata in questione).
Va preliminarmente osservato, interpretando il contenuto della decisione impugnata (e rapportando anche la motivazione al dispositivo), che il Tribunale, a parte l'errato riferimento, operato in via incidentale (cfr. pag. 12 della sentenza n. 2350/2023), alla ritenuta non contestazione, da parte dei convenuti, in merito alla servitù di passaggio invocata da (avendo, invece, i convenuti, come si legge nella comparsa di risposta in primo grado, Parte_1
e ridepositata in appello, contestato effettivamente la servitù di passaggio carrabile;
si legge in tale comparsa, invero, sul punto: “…dall'esame della documentazione depositata non risulta essere proprietario della particella indicata su cui vi sarebbe la servitù solo per il passaggio pedonale”), ha tuttavia accertato l'esistenza della servitù di passaggio, sia pedonale che carrabile, in favore del fondo del , sia pure solo sulla base dell'atto del 1963 Pt_1
(ossia in base al “titolo di costitutivo per notaio ”), e non anche dell'atto del 1978 (“atto per Notaio R_3
”). Persona_4
pagina 6 di 11 Ed ha escluso il riferimento al passaggio dei “mezzi di lavoro” precisando, al riguardo, che: “alcun riferimento a mezzi di lavoro si ebbe nella determinazione dell'utilitas concessa al proprietario del fondo dominante, non essendovi alcuna previsione in tale senso nell'atto per notaio costitutivo della servitù di passaggio pedonale e carrabile, nel quale la R_3 porzione di terreno asservita per l'esercizio del transito era stata individuata per una larghezza di metri quattro e centimetri cinquanta, non già per la maggiore estensione della porzione asservita per il passaggio dei cavi e condutture.” (cfr. pag. 8 e ss. della sentenza impugnata).
Dunque i convenuti, quali comproprietari del fondo servente, erano da considerarsi legittimati passivi in ordine alla domanda volta, innanzitutto, all'accertamento della servitù di passaggio (pedonale e carrabile) in favore del fondo (dominante) dell'attore, ma non anche – come correttamente ritenuto dal Tribunale - in ordine alla ulteriore domanda volta ad ottenere la rimozione della turbativa (rappresentata dalle autovetture parcheggiate).
Il Tribunale di Napoli, infatti, dopo avere giustamente ricondotto l'attività denunciata nell'atto di citazione nell'ambito degli impedimenti e delle turbative di cui il proprietario del fondo dominante può richiedere la cessazione ai sensi dell'art. 1079 c.c., ha correttamente ritenuto che la domanda di rimozione della detta turbativa fosse stata erroneamente rivolta nei confronti dei comproprietari del fondo servente senza avere, tuttavia, in alcun modo allegato che gli stessi avessero posto in essere le condotte materiali (parcheggio delle autovetture) integranti le asserite limitazioni all'esercizio della servitù.
Va detto, invero, al riguardo, che in relazione all'azione confessoria servitutis, la legittimazione dal lato passivo è di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente, potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente,
l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 c.c.
Gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex art. 1079 c.c., solo se la loro condotta abbia concorso con quella di uno dei predetti soggetti, o abbia comunque implicato la contestazione della servitù, fermo restando che, nei loro riguardi, possono essere esperite, ex art. 2043 c.c., l'azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 2058 c.c., l'azione di riduzione in pristino, con l'eliminazione delle turbative e molestie (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 30/04/2024, n.
11601; Sez. II, Ord., 16/01/2024, n. 1719Sez. VI - 2, Ord., 22/01/2014, n. 1332; Sez. II, 11/02/1994, n. 1383; Sez.
II; 23/05/1985, n. 3110).
In altri termini, i convenuti erano legittimati passivi in relazione alla domanda attorea volta all'accertamento della servitù ma non anche – come correttamente rilevato dal Tribunale di Napoli- in relazione alla domanda di cessazione delle turbative all'esercizio del diritto reale di cui è risultato, all'esito del giudizio di primo grado, titolare
(sia pure solo in base a quanto previsto dall'atto del 1963) Parte_1
pagina 7 di 11 Ciò in quanto non era stato dimostrato in alcun modo che le automobili parcheggiate sulla stradina gravata dalla servitù di passaggio fossero di proprietà dei convenuti anziché di terzi (tanto è vero che l'appellante ha sostenuto, erroneamente, in conclusione del primo motivo di gravame, quanto alle vetture parcheggiate da terzi, che la legittimazione del proprietario della strada a stare in giudizio sia rafforzata anche in ipotesi di condotte poste in essere da terzi soggetti), e non essendovi neanche prova che gli stessi convenuti (comproprietari del fondo servente) avessero concorso, in qualità di autori morali, alla turbativa del diritto reale di . Parte_1
****
Con il secondo motivo , si ribadisce, ha lamentato che il giudice avesse erroneamente Parte_1 interpretato la volontà delle parti, espressa mediante l'atto pubblico redatto del 1978 per notar , nel Persona_4 ritenere che lo stesso non avesse modificato il contenuto della servitù (in precedenza costituita con l'atto del 1963) in favore del fondo delle sue (dell'attore, si intende) aventi causa.
Al riguardo va innanzitutto precisato che tale censura è volta, evidentemente, ad ottenere l'accertamento di una servitù più ampia rispetto a quella riconosciuta dal primo giudice.
Ed in ciò risiede l'interesse ad impugnare, sul punto, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., la sentenza n. 2350/2023 emessa dal Tribunale di Napoli.
Al riguardo non è superfluo precisare che nei gradi di impugnazione il principio dell'interesse ad agire si configura diversamente rispetto al giudizio di primo grado, dovendosi tener conto dell'intervenuta pronuncia della sentenza di primo grado.
Dunque, nel decidere sulla sussistenza di tale interesse e, quindi, sull'ammissibilità dell'impugnazione proposta, si deve aver riguardo agli effetti che potrebbero derivare dal suo accoglimento e alla loro idoneità a soddisfare un interesse della parte impugnante in relazione ai temi del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. 5, n. 12700 del 18/10/2001; cfr. anche, Cass. civ., Sez. V, 26/04/2023, n. 10993; Sez. I, 12/07/2016, n. 14190).
In sostanza, l'interesse ad impugnare una sentenza, che può discendere anche dalla motivazione della stessa quando contenga affermazioni pregiudizievoli per la parte impugnante suscettibili di passare in giudicato, va desunto dall'utilità che l'eventuale accoglimento dell'impugnazione possa determinare a favore della parte che la propone, di modo che l'impugnazione va dichiarata inammissibile per difetto di interesse, ove non sussista la possibilità per la parte di conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile dalla riforma o dall'annullamento della sentenza impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 7021 del 24/11/1983; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. 6 - 5, ord., 18/02/2020, n. 3991; Sez. II, 09/11/2016, n. 22821; Sez. II, 27/01/2012, n. 1236).
Ciò precisato in punto di ammissibilità del secondo motivo, la Corte ne rileva, tuttavia, l'infondatezza, essendo chiaramente evincibile, dal contenuto dell'atto del 1978, che le più estese servitù costituite con tale atto interessassero solo la SIP.
pagina 8 di 11 Dalla lettura del citato atto notarile emerge, invero, chiaramente che avesse costituito, in Parte_3
R_ favore di e delle sorelle di (aventi causa di , si rammenta), una servitù Persona_5 Pt_2 Parte_1 di attraversamento dei cavi, canalizzazioni, condutture e conduttori in genere muniti dei relativi pozzetti di ispezione e derivazione e “quant'altro dovesse occorrere in aereo ed in sotterraneo all'altra costituita SIP per la realizzazione della centrale sull'acquirendo suolo per l'attivazione dei relativi impianti”; il tutto sulla striscia di suolo di sua proprietà della larghezza di mt 5,30 e per tutta la sua lunghezza, specificando, poi, che la detta striscia di suolo fosse attualmente adibita a strada e che collegasse direttamente il fondo di proprietà delle germane
[...]
con la strada provinciale del Fusaro. Pt_4
Alla pagina 7 dell'atto si precisava, inoltre, che le predette servitù fossero state costituite da Parte_3
R_
in favore delle sorelle di esclusivamente in funzione della vendita del suolo da parte delle
[...] Pt_2 stesse alla SIP.
Pertanto il Tribunale di Napoli ha correttamente ritenuto che l'atto per notaio del 1978 non avesse Persona_4 in alcun modo modificato l'estensione o il contenuto della servitù in favore delle aventi causa di Parte_1
(originariamente costituita per atto redatto nel 1963, per notar ), interessando esclusivamente quella R_3 parte del fondo delle summenzionate germane da vendersi alla SIP.
Da ciò consegue che è rimasto impregiudicato quanto stabilito dalle parti nell'atto notarile del 1963, che continua, quindi, ad essere il titolo di regolamentazione del diritto reale trasferito con il plesso immobiliare dalle R_ sorelle di a . Pt_2 Parte_1
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E' infondato anche il terzo motivo di impugnazione con cui ha lamentato, si ribadisce, l'erronea Parte_1 interpretazione dei dati catastali operata dal Tribunale di Napoli, sostenendo che la planimetria contenuta nell'allegato C dell'atto pubblico redatto per notar non fosse riferita esclusivamente alle pattuizioni Persona_4
R_ intervenute tra le sorelle di e la SIP- come invece statuito dal primo giudice - ma all'intera Pt_2 convenzione.
Questa Corte condivide, infatti, l'interpretazione operata dal Tribunale di Napoli, posto che dal citato atto pubblico emerge che la planimetria contenuta nell'allegato C fosse stata richiamata dai contraenti intervenuti in tal sede esclusivamente nei punti della convenzione riguardanti la SIP, essendo tale documento, costituente parte integrante dell'atto notarile, per l'appunto, volto ad individuare la parte di strada asservita al costituendo diritto reale in favore della detta società.
Invero la planimetria contenuta nell'allegato C dell'atto redatto dal notaio era richiamata: a) Persona_4 nell'art.2, ove aveva costituito le succitate servitù in favore della SIP, specificandosi che tali Parte_3
R_ diritti fossero costituiti in favore delle germane di in funzione della vendita del suolo alla predetta Pt_2 società; b) nell'art.7, in cui era stato pattuito che fossero costituite da (intervenuto nell'atto Persona_6
pagina 9 di 11 R_ quale procuratore speciale di e delle sorelle di ) una serie di servitù sempre in favore Persona_5 Pt_2 della SIP.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di prime cure non ha erroneamente considerato i dati catastali come elementi aventi valore probatorio meramente presuntivo, nonostante essi fossero espressamente qualificati dalle parti come parte integrante del contratto.
Ha, piuttosto, correttamente valutato che l'indicazione della planimetria di cui all'allegato C - secondo la comune intenzione delle parti così come risultante dal contratto- fosse riferibile esclusivamente a quella parte di convenzione riguardante la SIP.
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Sulla base delle argomentazioni svolte sino ad ora risulta, quindi, superflua, ai fini del decidere, la ctu chiesta dall'appellante (“atta a determinare l'effettiva misura ed estensione della servitù secondo i titoli e ad accertare le turbative poste in essere”) – dovendo, pertanto, essere confermata, sul punto, l'ordinanza del 2.11.2023 del
Consigliere Istruttore - posto che dall'espletamento della consulenza non potrebbe emergere alcun elemento idoneo a sopperire al difetto della titolarità passiva del rapporto controverso in capo ai convenuti (quanto alla domanda volta ad ottenere la cessazione delle turbative consistenti nel parcheggio delle autovetture sulla stradina in questione) e alla portata della servitù in favore del fondo dell'attore/appellante (ciò rispetto all'esame dei titoli, sopra compiuto).
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Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 Parte_1
c.p.c., la condanna dello stesso al pagamento, in favore del difensore delle parti appellate costituite, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore degli appellati (costituiti) vittoriosi vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, sebbene non sia stata espletata, posto che alla prima udienza non è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina delle istanze istruttorie formulate dall'appellante; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III,
Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal D.M. n. 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo pagina 10 di 11 scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, tenuto conto (in base al criterio del "disputatum") del valore indeterminabile della causa, ai sensi dell'art. 5, co.6, del detto decreto ministeriale.
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1893/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2350/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 3.3.2023.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Lucio Paganini, quale difensore, Parte_1 dichiaratosi antistatario, di , di e di , dei Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 9.12.2025
Il Presidente
SE De LL
Il Consigliere est.
SE AV NI
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