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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 16/02/2026, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2280/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CARRELLI PALOMBI DI MONT RO MARIA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10217/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240118833903000 Nominativo_1 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1022/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – per l'annullamento della cartella ricevuta con PEC del 06.05.24 che fa riferimento alla comunicazione n. 0108522321401 ricevuta via PEC il
19.10.2023; chiede di valutare: A) se, nella attuale situazione di anomala difficoltà oggettiva nell'ottenere contatti diretti con l'Ufficio Agenzia Entrate Roma I o con destinatari telematici di Agenzia sia corretto considerare lo sforamento di 3 giorni nell'invio di una istanza (aspetto formale) come un limite rigido invalicabile in grado di compromettere il riconoscimento di un credito di imposta esistente di fatto ed accertato dall'Agenzia stessa (elemento sostanziale); B) se con il mancato riconoscimento del credito (Circolare 21 del 25 giugno 2013), credito che si configura di fatto come una esazione fiscale aggiuntiva rispetto alla dovuta in base al reddito esistente, ed andando a confrontare la giusta esazione richiesta ad altri ipotetici contribuenti di ugual reddito, non si concretizzi un contrasto con il principio generale di progressività del sistema tributario (Costituzione Art. 53).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto è carente di qualsiasi deduzione di vizi che potrebbero condurre all'annullamento dello stesso, come prescritto dall'art. 18 d. lgs n. 546 del 1992.
Non essendo costituzione di parte avversa nulla va disposto per le spese
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 27 gennaio 2023
Il Giudice Dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CARRELLI PALOMBI DI MONT RO MARIA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10217/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240118833903000 Nominativo_1 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1022/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – per l'annullamento della cartella ricevuta con PEC del 06.05.24 che fa riferimento alla comunicazione n. 0108522321401 ricevuta via PEC il
19.10.2023; chiede di valutare: A) se, nella attuale situazione di anomala difficoltà oggettiva nell'ottenere contatti diretti con l'Ufficio Agenzia Entrate Roma I o con destinatari telematici di Agenzia sia corretto considerare lo sforamento di 3 giorni nell'invio di una istanza (aspetto formale) come un limite rigido invalicabile in grado di compromettere il riconoscimento di un credito di imposta esistente di fatto ed accertato dall'Agenzia stessa (elemento sostanziale); B) se con il mancato riconoscimento del credito (Circolare 21 del 25 giugno 2013), credito che si configura di fatto come una esazione fiscale aggiuntiva rispetto alla dovuta in base al reddito esistente, ed andando a confrontare la giusta esazione richiesta ad altri ipotetici contribuenti di ugual reddito, non si concretizzi un contrasto con il principio generale di progressività del sistema tributario (Costituzione Art. 53).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto è carente di qualsiasi deduzione di vizi che potrebbero condurre all'annullamento dello stesso, come prescritto dall'art. 18 d. lgs n. 546 del 1992.
Non essendo costituzione di parte avversa nulla va disposto per le spese
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 27 gennaio 2023
Il Giudice Dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone