Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3 della Legge 27 ottobre 2003, n. 294
Articolo 2
- Legge 27 ottobre 2003, n. 294
Articolo 3 della Legge 27 ottobre 2003, n. 294
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5 novembre 2003
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