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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9413 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35789/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale n. 35789/2024, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, Via Parte_1 C.F._1 Fontana n. 3, presso lo studio dell'Avv. RAIOLA AURELIO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale CP_2 P.IVA_2 dell'Avv. SEIDENARI GIUSEPPE
CONVENUTA OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 07.10.24, il signor ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 11427/2024 (r.g. n. 28024/2024), emesso dal Tribunale di Milano in data 27.08.24 e notificato il 05.09.24, intimante il pagamento, in favore di dell'importo di € 233.309,05 oltre interessi e spese della procedura, Controparte_2
a titolo di residuo di due contratti di mutuo concessi il 08-09.09.2020 alla società NE EN
LI s.p.a., in liquidazione giudiziale, entrambi garantiti dal Fondo Pubblico ex L. 662/1996 e da fideiussioni del signor . Pt_1
L'opponente ha eccepito la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c., per aver quest'ultimo provveduto al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo solo in data 29.07.24, oltre cioè il termine di sei mesi decorrente dal 11.01.24, data in cui il Tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice principale NE EN. Evidenziando che l'istanza idonea ad impedire la decadenza ex art. 1957 c.c. è solo quella giudiziale, ha rilevato inoltre pagina 1 di 9 di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione stragiudiziale prima della notifica del decreto ingiuntivo, risultando le raccomandate del 13.02.24 -di cui non è comunque prodotta la cartolina di ricevimento- inviata ad un indirizzo ove il signor non ha più la residenza dal 2016. Pt_1
Ha rilevato che la decorrenza del termine semestrale deve essere invero ricondotta a momenti precedenti, individuabili alternativamente: nel mese di agosto 2023, momento in cui la società NE ha interrotto il rimborso delle rate di mutuo;
nel 18.01.23, allorquando l'opponente ha comunicato a mezzo pec il recesso dalle fideiussioni in virtù dell'accollo, da parte del signor Parte_2
e di delle obbligazioni derivanti in seguito alla cessione delle quote Controparte_3 di NE Spa;
nel 14.09.23, data in cui il Tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura del concordato preventivo della società NE. Ha rilevato che nel caso in esame viene in rilievo il disposto di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., secondo cui nel caso in cui il fideiussore abbia esplicitamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale, l'istanza contro il debitore deve essere invece proposta entro due mesi.
Sia con riferimento alla fideiussione omnibus del 10.11.17 (richiamata a garanzia del mutuo n.
23120747 del 08.09.2020), sia con riferimento alla fideiussione specifica del 09.09.2020 (a garanzia del mutuo n. 4903238 sottoscritto in pari data), ha dedotto la nullità per contrarietà alla normativa antitrust delle clausole ivi contenute di reviviscenza, di rinunzia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza, in quanto redatte conformemente al modello predisposto dall'ABI nel 2003 e perciò -come accertato con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia- contrarie all'art. 2, comma 2, lett. a) L. n. 287/90.
Ha rilevato che la nullità delle suddette clausole travolge l'intero contratto fideiussorio ai sensi dell'art. 1419, comma 1, c.c..
Ha eccepito altresì la nullità parziale delle fideiussioni -per l'importo già garantito da n CP_4 quanto richieste in violazione dell'art.
4.4 del D.M. 23.09.2005 che sancisce il divieto di acquisire qualsiasi ulteriore garanzia sulla quota di finanziamento già garantita dal Fondo pubblico ex L.
662/1996. Ha rilevato che la presenza della garanzia statale e di quella personale integra un eccesso di garanzie ed un abuso di diritto, in contrasto con i principi di proporzionalità delle garanzie creditorie nonché con i principi di correttezza e buona fede, da cui deriva invero la nullità integrale delle garanzie fideiussorie.
Ha rilevato che in forza del decreto ingiuntivo illegittimo la banca ha iscritto ipoteca giudiziale da cui è derivata la segnalazione del nominativo dell'opponente nei sistemi di informazione creditizia, con pregiudizio per il medesimo e per le sue attività di impresa.
Ha chiesto la chiamata in causa della società NE EN LI s.p.a., a titolo di regresso per quanto eventualmente dovesse essere chiamato a pagare, nonché della società Controparte_3
e del signor , a titolo di manleva.
[...] Parte_2
Ha concluso, previa sospensione dell'esecutorietà del decreto, per la sua revoca.
Si è costituita con la mandataria, la quale ha contestato integralmente quanto Controparte_2 ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 9 Ha preliminarmente osservato che riveste la qualifica di professionista, in quanto ha rilasciato Pt_1 le fideiussioni nel momento in cui era Amministratore Unico e socio del debitore principale (cfr. doc. 8 – visura camerale storica NE - ), che egli stesso poi confessa che di professione svolge Pt_1 attività di ristrutturatore di società in crisi, ragione per cui ha rivestito e riveste plurime cariche in organi amministrativi di siffatte società (cfr. pag. 25 ultimo capoverso citazione ). Ne Pt_1 consegue che alle fideiussioni in questione, i cui patti sono comunque specificamente approvati per iscritto dal fideiubente, non è applicabile la disciplina consumeristica (comunque non invocata da
). Pt_1
Ha rilevato che le comunicazioni del 13.02.24 sono state inviate agli indirizzi di Parte_3 presso cui, nei contratti fideiussori del 2017 e 2020, il signor ha espressamente eletto Pt_1 domicilio con onere di comunicare ogni successiva variazione, a nulla rilevando pertanto la circostanza che egli abbia poi trasferito la propria residenza a Cesate sin dal 2016.
Ha contestato l'assunto di parte opposta secondo cui le garanzie prestate risulterebbero limitate allo stesso termine dell'obbligazione principale, rilevando pertanto l'inapplicabilità del termine bimestrale di decadenza di cui all'art. 1957, comma 3, c.c..
Ha evidenziato che la data di scadenza delle obbligazioni, rilevante ai sensi del termine semestrale previsto dall'art. 1957, comma 1, c.c., è da individuarsi nelle comunicazioni del 13.02.24 con cui è stata intimata la risoluzione ed il pagamento dell'intero debito residuo, non rilevando la circostanza che nel settembre 2023 la società NE avesse depositato domanda “in bianco” di procedimento unitario di regolazione della crisi, riservandosi il deposito di una proposta di concordato o di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Ha rilevato, per l'effetto, che le medesime comunicazioni del 13.02.24, inviate anche al fideiussore, rappresentando atti idonei ad impedire la decadenza ex art. 1957 c.c..
Ha rappresentato in ogni caso che la decadenza è stata impedita dal deposito della domanda di insinuazione al passivo nella procedura di liquidazione giudiziale della debitrice principale, avvenuto in data 02.05.24, atteso che l'art. 1957 c.c. richiede, ai fini della tempestività, che il creditore proponga le sue istanze contro il solo “debitore”.
Ha contestato l'efficacia del recesso dalle fideiussioni, comunicato dall'opponente nel gennaio 2023, non avendo acconsentito la banca alla sua liberazione.
Ha eccepito l'inapplicabilità della tutela antitrust in quanto il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia ha accertato l'intesa anticoncorrenziale solo per il periodo 2003-2005 e l'opponente non ha provato la perduranza della medesima anche all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni per cui è causa (2017 e 2020). Ha evidenziato che le stesse clausole contestate sono state riproposte dal signor negli atti con cui, in esito alla cessione della sua partecipazione in NE, ha preteso Pt_1 dalla società e dal signor il rilascio in suo favore di una fideiussione a garanzia CP_3 Pt_2 delle obbligazioni assunte con l'atto di accollo.
Ha evidenziato l'infondatezza del richiamo avversario al DM 23.09.2005 in tema di cumulo ed eccesso di garanzie, in quanto il provvedimento vieta solo ulteriori garanzie bancarie, nel caso di specie non presenti, ma non anche il rilascio di ulteriori garanzie personali.
Ha chiesto pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 3 di 9 Il Giudice, ritenuto di non ammettere la chiamata dei terzi sul presupposto che, trattandosi di litisconsorzio facoltativo, l'introduzione di altre parti processuali avrebbe ostacolato la ragionevole durata del processo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014, Rv. 630316 – 01), ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto e concesso termine all'opposta per l'espletamento del procedimento di mediazione.
Preso atto dell'esito negativo della mediazione, conclusasi con verbale negativo del 17.03.25, la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, è stata rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente in rito si chiarisce che la presente controversia deve essere decisa dalla presente sezione, in via monocratica, in quanto “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (Cass. Sez. 6, 02/02/2023, n. 3248, Rv. 667161 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 28410 del 05/11/2024
(Rv. 672699 - 01).
Nel caso di specie, la nullità della fideiussione è inclusa in una eccezione, trattandosi di processo a parti invertite ove la domanda risiede nel ricorso per decreto ingiuntivo e le eccezioni nella opposizione.
Ancora preliminarmente in rito si conferma il rigetto delle chiamate di terzo ed in particolare della chiamata di NE in quanto il contratto a favore di terzo è efficace solo quando il terzo dichiara di volerne profittare e manca questa dichiarazione e comunque trattasi di accollo cumulativo che non influisce, neanche dopo l'ulteriore accordo di mediazione, sul rapporto tra e la Banca. Pt_1
Preliminarmente nel merito, risulta corretta l'inquadramento -effettuato dall'opposta- del fideiussore persona fisica come professionista in quanto fideiussore socio unico ed amministratore della debitrice principale e quindi svolgente attività gestoria e quindi portatore di un interesse imprenditoriale nella fideiussione stessa (CGUE 19.11.2015 in C-74/15 e Cass. 18.02.2022 Per_1
n. 5423; Cass. 16.01.2020 n. 742; Cass. 13.12.2018 n. 32225).
Ciò rilevato, l'opposizione proposta è infondata e deve essere integralmente rigettata.
Nullità antitrust e clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c.
È infondata l'eccezione di nullità delle fideiussioni per contrasto alla normativa antitrust.
Nel caso di specie si rileva che le parti hanno sottoscritto una prima fideiussione omnibus in data
10.11.17 ed una seconda fideiussione specifica in data 09.09.2020.
Dall'esame dei testi contrattuali, non risulta che le clausole siano conformi al modello ABI oggetto del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, risultando peraltro diverse anche tra loro nella formulazione.
pagina 4 di 9 Infatti, premesso che l'opponente non ha provveduto a produrre il provvedimento dell'Autorità di
Vigilanza, limitandosi a trascrivere quelle che sarebbero le clausole ritenute illecite, si osserva che: quanto alla c.d. clausola di “reviviscenza”, l'art. 2 della fideiussione del 2017 è composta da tre commi e specifica ulteriori ipotesi per le quali il fideiussore è obbligato a garantire il rimborso di somme che la banca fosse costretta a restituire al debitore principale (disciplinando anche le ipotesi di concordato giudiziale o stragiudiziale, di altri istituti di soluzione della crisi d'azienda, rinegoziazioni o altre modificazioni delle obbligazioni garantite), mentre l'art. 2 della fideiussione omnibus del 2020 limita l'obbligo ai soli casi di inefficacia o revoca dei pagamenti effettuati in esecuzione dell'obbligazione principale, senza prevedere l'annullamento ovvero “qualsiasi altro motivo”; quanto alla clausola derogativa dell'art. 1957 c.c., la fideiussione omnibus del 2020, con formulazione diversa rispetto ad una mera “deroga”, contiene all'art. 6 il riconoscimento delle parti che l'art. 1957 c.c. non risulta applicabile;
quanto alla c.d. clausola di “sopravvivenza”, essa neppure si rinviene nei testi contrattuali del 2017 e 2020.
Ciò rilevato, si rammenta in primo luogo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con sentenza n. 41994/2021, secondo cui "i contratti di fideiussione a valle di intese (…) contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
In altri termini, la tutela riconoscibile in capo al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione “a valle” di un'intesa illecita per violazione della normativa antitrust, consiste di regola nella nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali dotate di effetti restrittivi della concorrenza. Detta nullità può estendersi all'intero negozio solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. Nel caso di specie, fermo restando che l'opponente non ha fornito alcuna prova contraria -avendo allegato unicamente che senza dette clausole “la banca non avrebbe certamente concluso” il contratto (pag. 12 della memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c.)- deve ritenersi che il fideiussore avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza dette clausole, in quanto indissolubilmente legato alla debitrice principale, di cui era all'epoca amministratore unico (doc. 11 e 12 fascicolo monitorio), e perciò portatore di un interesse economico al finanziamento. Al contempo, è del tutto evidente che anche la banca avrebbe avuto interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe stata quella dell'assenza completa delle fideiussioni, con minore garanzia dei propri crediti (Cass. SS.UU. n. 41994/2021, pagg. 12-13).
In secondo luogo, come chiarito di recente da Cass. n. 21841 del 2024, si osserva che “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e
101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole
pagina 5 di 9 inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”.
Fermo restando, pertanto, che “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento
n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” (Cass. n. 26847/2024), si rileva in ogni caso che l'attore non ha fornito alcuna prova né della perdurante sussistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni, successive di oltre dodici anni rispetto al provvedimento sanzionatorio n. 55 adottato dalla Banca d'Italia in data 2.5.2005, né di una partecipazione alla medesima da parte della banca convenuta.
Risulta pertanto inconferente, in questa sede, il richiamo, operato dalla difesa dell'opponente in sede di discussione orale, alle sentenze recentemente rese dai Tribunali di Trento e Firenze, ove diverso era l'impianto probatorio (risultando essere stati in quella sede prodotti “n.110 modelli di fideiussioni specifiche stipulate, in epoca successiva al 2005, anche da altri istituti bancari che riproducono in modo uniforme le clausole contrattuali oggetto di contestazione” – così la sentenza n. 491/2025 del Tribunale di Trento).
Il mero richiamo al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 non può infatti valere, di per sé, come prova della circostanza che l'intesa restrittiva della concorrenza si sia successivamente protratta per oltre un decennio e fino al periodo in cui sono state sottoscritte le fideiussioni per cui
è causa.
E invero la decisione definitiva con cui una autorità garante nazionale accerta una violazione del diritto della concorrenza costituisce prova, nei confronti dell'autore, “della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale” (art. 7 comma 2, d.lgs. 3/2017), cosicché gli effetti dell'accertamento non possono estendersi oltre i limiti temporali a cui si riferisce l'attività istruttoria dell'autorità che ha adottato la decisione. Ne deriva che il giudizio promosso dal signor si configura come giudizio c.d. “stand alone” in cui l'onere probatorio, incombente Pt_1 sulla parte che invoca l'esistenza dell'intesa illecita, è particolarmente gravoso, tenuto conto che esso è tenuto a dare prova diretta od indiretta dell'intervenuta concertazione tra più imprese indipendenti e dimostrare che le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. erano “applicate in modo uniforme” all'interno del mercato bancario nazionale o in una sua parte rilevante ancora nel 2017 e 2020.
Nel caso di specie, l'eccezione proposta risulta, invece, del tutto sfornita di qualunque allegazione e prova dell'asserita condotta illecita tenuta dalla opposta ai sensi della normativa antitrust, non essendo sufficiente a configurare la nullità la mera conformità delle clausole come richiamata dall'attore. pagina 6 di 9 Con riferimento alla clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. è inoltre dirimente la seguente osservazione. Fermo restando che non risulta che le garanzie prestate siano limitate allo stesso termine dell'obbligazione principale -limite peraltro difficilmente prevedibile con riferimento ad una fideiussione rilasciate per obbligazioni future e ancora da assumere- è infondata la tesi di parte attrice laddove intende ricondurre a momenti anteriori al fallimento la decorrenza del termine semestrale e cioè, nello specifico: al mese di agosto 2023, momento in cui la società NE ha interrotto il rimborso delle rate di mutuo, in quanto la facoltà per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, essendo prevista in suo favore, non opera automaticamente e postula la manifestazione della sua volontà di avvalersene;
al 18.01.23, allorquando l'opponente ha comunicato a mezzo pec il recesso dalle fideiussioni (in virtù dell'accollo, da parte del signor e di delle obbligazioni derivanti in seguito alla Parte_2 Controparte_3 cessione delle quote di NE Spa), in quanto in quel momento il debito non era definitivo perché il contratto non era stato ancora risolto;
al 14.09.23, data in cui il Tribunale di Milano ha concesso un termine alla società NE per la presentazione di una proposta di concordato preventivo o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, non avendovi la debitrice fatto seguito e determinando perciò, come accertato nella sentenza che ha dichiarato la liquidazione giudiziale
(doc. 9 di parte attrice), l'inammissibilità della domanda ex art. 44 CCII.
Nel caso in esame, pertanto, risulta che l'obbligazione principale è scaduta in data 11.01.24 (doc. 10 fascicolo monitorio), allorquando il Tribunale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice principale NE EN LI s.p.a. (“Il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, comma 2, l.fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma
1, c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore” - Cass. n. 24296/17).
Poiché la banca risulta aver avanzato domanda di insinuazione al passivo in data 02.05.2024 (doc.
16 e ss), nessuna decadenza può ritenersi verificata, non potendosi neppure ritenere decorso, a tale data, il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. (“In tema di fideiussione, nel caso di apertura a carico del debitore principale di una procedura concorsuale, il creditore garantito, per evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c., è tenuto a proporre la propria istanza contro il debitore nelle forme dell'insinuazione al passivo – Cass. n. 18779/2017).
Come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, “Lo scopo della prefigurazione del termine semestrale è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare
l'importo del debito, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore” (cfr. Cass. 15902/2014); inoltre, “L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa” (cfr. ex plurimis,
pagina 7 di 9 Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv. 638531 - 01).
Ne consegue che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. risulta comunque infondata perché l'azione da iniziare e seguire è solo quella nei confronti del debitore principale (“purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”) in quanto in tutta la norma codicistica “debitore” è sempre distinto da “fideiussore”.
Nei confronti del fideiussore poi è stata inviata missiva di messa in mora già in data 13 febbraio
2024 (doc. 10).
Cumulo di garanzie.
È infondata e deve essere rigettata la doglianza relativa alla pretesa nullità della garanzia rilasciata dall'opponente, per asserita violazione dell'art.
4.4 D.M. 23.09.2005 a mente del quale “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”.
La garanzia prestata da un socio della debitrice principale, infatti, non è una “garanzia bancaria” - ovvero una garanzia prestata dalla Banca- ma una garanzia personale che non risulta vietata dall'art.
4.4 D.M. 23.09.2005.
Come recentemente statuito anche dalla Corte d'Appello di Milano in richiamo ad alcune pronunce rese dall'Arbitro Bancario e Finanziario, “l'esclusione prevista dalla norma indicata, rappresentando un'eccezione al libero esercizio dell'attività negoziale, deve interpretarsi in modo restrittivo, nel senso che è limitata al divieto di cumulo della quota di finanziamento garantita dal
Fondo con le garanzie reali (pegno o ipoteca), di natura assicurativa o bancaria. Infatti, “E' coerente con la ratio normativa il fatto che l'agevolazione pubblicistica degli investimenti delle
PMI sia perseguita dal legislatore mediante il divieto di ipoteche su immobili a salvaguardia della ricchezza patrimoniale propria della società garantita, ma non attraverso l'esclusione delle garanzie personali fideiussorie prestate da soggetti terzi rispetto alla società in quanto persone fisiche” (Corte Appello Milano, sentenza n. 1436 del 04.05.2023). Del resto, le “Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia” oggi vigenti (D.M. del 2 agosto 2023), esplicitano ormai al punto C.4 che “Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale”.
Per questi stessi motivi risulta infondata la doglianza di nullità della garanzia prestata dall'opponente per asserito abuso del diritto ed eccesso di garanzie in quanto, da un lato, se la garanzia personale non è stata limitata per legge essa risulta lecita;
dall'altro lato, a mente delle
Disposizioni Operative sopra richiamate, la richiesta di escussione della garanzia statale può essere attivata solo previo avvio delle procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario finale e dei suoi garanti: infatti, il recupero del credito dal vero interessato coincide con l'interesse anche Contr dell'ulteriore garante pubblico, ossia reggendosi l'intero sistema sul concetto di responsabilità delle proprie iniziative economiche.
Spese di lite.
pagina 8 di 9 L'opposizione proposta deve pertanto essere integralmente rigettata e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 11427/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 27.08.2024, che viene dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e l'opponente va condannato a rimborsare all'opposta le spese come liquidate nei minimi in dispositivo ex DM 55/2014 e ss.mm.ii., secondo l'attività effettivamente svolta e vista l'istruttoria meramente documentale.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto,
-conferma il decreto ingiuntivo n. 11427/2024 emesso dal Tribunale di Milano che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
-condanna a rimborsare a quale Parte_1 Controparte_1 mandataria di le spese di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro Controparte_2
7052,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva.
Milano, martedì 9 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale n. 35789/2024, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, Via Parte_1 C.F._1 Fontana n. 3, presso lo studio dell'Avv. RAIOLA AURELIO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale CP_2 P.IVA_2 dell'Avv. SEIDENARI GIUSEPPE
CONVENUTA OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 07.10.24, il signor ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 11427/2024 (r.g. n. 28024/2024), emesso dal Tribunale di Milano in data 27.08.24 e notificato il 05.09.24, intimante il pagamento, in favore di dell'importo di € 233.309,05 oltre interessi e spese della procedura, Controparte_2
a titolo di residuo di due contratti di mutuo concessi il 08-09.09.2020 alla società NE EN
LI s.p.a., in liquidazione giudiziale, entrambi garantiti dal Fondo Pubblico ex L. 662/1996 e da fideiussioni del signor . Pt_1
L'opponente ha eccepito la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c., per aver quest'ultimo provveduto al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo solo in data 29.07.24, oltre cioè il termine di sei mesi decorrente dal 11.01.24, data in cui il Tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice principale NE EN. Evidenziando che l'istanza idonea ad impedire la decadenza ex art. 1957 c.c. è solo quella giudiziale, ha rilevato inoltre pagina 1 di 9 di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione stragiudiziale prima della notifica del decreto ingiuntivo, risultando le raccomandate del 13.02.24 -di cui non è comunque prodotta la cartolina di ricevimento- inviata ad un indirizzo ove il signor non ha più la residenza dal 2016. Pt_1
Ha rilevato che la decorrenza del termine semestrale deve essere invero ricondotta a momenti precedenti, individuabili alternativamente: nel mese di agosto 2023, momento in cui la società NE ha interrotto il rimborso delle rate di mutuo;
nel 18.01.23, allorquando l'opponente ha comunicato a mezzo pec il recesso dalle fideiussioni in virtù dell'accollo, da parte del signor Parte_2
e di delle obbligazioni derivanti in seguito alla cessione delle quote Controparte_3 di NE Spa;
nel 14.09.23, data in cui il Tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura del concordato preventivo della società NE. Ha rilevato che nel caso in esame viene in rilievo il disposto di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., secondo cui nel caso in cui il fideiussore abbia esplicitamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale, l'istanza contro il debitore deve essere invece proposta entro due mesi.
Sia con riferimento alla fideiussione omnibus del 10.11.17 (richiamata a garanzia del mutuo n.
23120747 del 08.09.2020), sia con riferimento alla fideiussione specifica del 09.09.2020 (a garanzia del mutuo n. 4903238 sottoscritto in pari data), ha dedotto la nullità per contrarietà alla normativa antitrust delle clausole ivi contenute di reviviscenza, di rinunzia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza, in quanto redatte conformemente al modello predisposto dall'ABI nel 2003 e perciò -come accertato con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia- contrarie all'art. 2, comma 2, lett. a) L. n. 287/90.
Ha rilevato che la nullità delle suddette clausole travolge l'intero contratto fideiussorio ai sensi dell'art. 1419, comma 1, c.c..
Ha eccepito altresì la nullità parziale delle fideiussioni -per l'importo già garantito da n CP_4 quanto richieste in violazione dell'art.
4.4 del D.M. 23.09.2005 che sancisce il divieto di acquisire qualsiasi ulteriore garanzia sulla quota di finanziamento già garantita dal Fondo pubblico ex L.
662/1996. Ha rilevato che la presenza della garanzia statale e di quella personale integra un eccesso di garanzie ed un abuso di diritto, in contrasto con i principi di proporzionalità delle garanzie creditorie nonché con i principi di correttezza e buona fede, da cui deriva invero la nullità integrale delle garanzie fideiussorie.
Ha rilevato che in forza del decreto ingiuntivo illegittimo la banca ha iscritto ipoteca giudiziale da cui è derivata la segnalazione del nominativo dell'opponente nei sistemi di informazione creditizia, con pregiudizio per il medesimo e per le sue attività di impresa.
Ha chiesto la chiamata in causa della società NE EN LI s.p.a., a titolo di regresso per quanto eventualmente dovesse essere chiamato a pagare, nonché della società Controparte_3
e del signor , a titolo di manleva.
[...] Parte_2
Ha concluso, previa sospensione dell'esecutorietà del decreto, per la sua revoca.
Si è costituita con la mandataria, la quale ha contestato integralmente quanto Controparte_2 ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 9 Ha preliminarmente osservato che riveste la qualifica di professionista, in quanto ha rilasciato Pt_1 le fideiussioni nel momento in cui era Amministratore Unico e socio del debitore principale (cfr. doc. 8 – visura camerale storica NE - ), che egli stesso poi confessa che di professione svolge Pt_1 attività di ristrutturatore di società in crisi, ragione per cui ha rivestito e riveste plurime cariche in organi amministrativi di siffatte società (cfr. pag. 25 ultimo capoverso citazione ). Ne Pt_1 consegue che alle fideiussioni in questione, i cui patti sono comunque specificamente approvati per iscritto dal fideiubente, non è applicabile la disciplina consumeristica (comunque non invocata da
). Pt_1
Ha rilevato che le comunicazioni del 13.02.24 sono state inviate agli indirizzi di Parte_3 presso cui, nei contratti fideiussori del 2017 e 2020, il signor ha espressamente eletto Pt_1 domicilio con onere di comunicare ogni successiva variazione, a nulla rilevando pertanto la circostanza che egli abbia poi trasferito la propria residenza a Cesate sin dal 2016.
Ha contestato l'assunto di parte opposta secondo cui le garanzie prestate risulterebbero limitate allo stesso termine dell'obbligazione principale, rilevando pertanto l'inapplicabilità del termine bimestrale di decadenza di cui all'art. 1957, comma 3, c.c..
Ha evidenziato che la data di scadenza delle obbligazioni, rilevante ai sensi del termine semestrale previsto dall'art. 1957, comma 1, c.c., è da individuarsi nelle comunicazioni del 13.02.24 con cui è stata intimata la risoluzione ed il pagamento dell'intero debito residuo, non rilevando la circostanza che nel settembre 2023 la società NE avesse depositato domanda “in bianco” di procedimento unitario di regolazione della crisi, riservandosi il deposito di una proposta di concordato o di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Ha rilevato, per l'effetto, che le medesime comunicazioni del 13.02.24, inviate anche al fideiussore, rappresentando atti idonei ad impedire la decadenza ex art. 1957 c.c..
Ha rappresentato in ogni caso che la decadenza è stata impedita dal deposito della domanda di insinuazione al passivo nella procedura di liquidazione giudiziale della debitrice principale, avvenuto in data 02.05.24, atteso che l'art. 1957 c.c. richiede, ai fini della tempestività, che il creditore proponga le sue istanze contro il solo “debitore”.
Ha contestato l'efficacia del recesso dalle fideiussioni, comunicato dall'opponente nel gennaio 2023, non avendo acconsentito la banca alla sua liberazione.
Ha eccepito l'inapplicabilità della tutela antitrust in quanto il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia ha accertato l'intesa anticoncorrenziale solo per il periodo 2003-2005 e l'opponente non ha provato la perduranza della medesima anche all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni per cui è causa (2017 e 2020). Ha evidenziato che le stesse clausole contestate sono state riproposte dal signor negli atti con cui, in esito alla cessione della sua partecipazione in NE, ha preteso Pt_1 dalla società e dal signor il rilascio in suo favore di una fideiussione a garanzia CP_3 Pt_2 delle obbligazioni assunte con l'atto di accollo.
Ha evidenziato l'infondatezza del richiamo avversario al DM 23.09.2005 in tema di cumulo ed eccesso di garanzie, in quanto il provvedimento vieta solo ulteriori garanzie bancarie, nel caso di specie non presenti, ma non anche il rilascio di ulteriori garanzie personali.
Ha chiesto pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 3 di 9 Il Giudice, ritenuto di non ammettere la chiamata dei terzi sul presupposto che, trattandosi di litisconsorzio facoltativo, l'introduzione di altre parti processuali avrebbe ostacolato la ragionevole durata del processo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014, Rv. 630316 – 01), ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto e concesso termine all'opposta per l'espletamento del procedimento di mediazione.
Preso atto dell'esito negativo della mediazione, conclusasi con verbale negativo del 17.03.25, la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, è stata rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente in rito si chiarisce che la presente controversia deve essere decisa dalla presente sezione, in via monocratica, in quanto “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (Cass. Sez. 6, 02/02/2023, n. 3248, Rv. 667161 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 28410 del 05/11/2024
(Rv. 672699 - 01).
Nel caso di specie, la nullità della fideiussione è inclusa in una eccezione, trattandosi di processo a parti invertite ove la domanda risiede nel ricorso per decreto ingiuntivo e le eccezioni nella opposizione.
Ancora preliminarmente in rito si conferma il rigetto delle chiamate di terzo ed in particolare della chiamata di NE in quanto il contratto a favore di terzo è efficace solo quando il terzo dichiara di volerne profittare e manca questa dichiarazione e comunque trattasi di accollo cumulativo che non influisce, neanche dopo l'ulteriore accordo di mediazione, sul rapporto tra e la Banca. Pt_1
Preliminarmente nel merito, risulta corretta l'inquadramento -effettuato dall'opposta- del fideiussore persona fisica come professionista in quanto fideiussore socio unico ed amministratore della debitrice principale e quindi svolgente attività gestoria e quindi portatore di un interesse imprenditoriale nella fideiussione stessa (CGUE 19.11.2015 in C-74/15 e Cass. 18.02.2022 Per_1
n. 5423; Cass. 16.01.2020 n. 742; Cass. 13.12.2018 n. 32225).
Ciò rilevato, l'opposizione proposta è infondata e deve essere integralmente rigettata.
Nullità antitrust e clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c.
È infondata l'eccezione di nullità delle fideiussioni per contrasto alla normativa antitrust.
Nel caso di specie si rileva che le parti hanno sottoscritto una prima fideiussione omnibus in data
10.11.17 ed una seconda fideiussione specifica in data 09.09.2020.
Dall'esame dei testi contrattuali, non risulta che le clausole siano conformi al modello ABI oggetto del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, risultando peraltro diverse anche tra loro nella formulazione.
pagina 4 di 9 Infatti, premesso che l'opponente non ha provveduto a produrre il provvedimento dell'Autorità di
Vigilanza, limitandosi a trascrivere quelle che sarebbero le clausole ritenute illecite, si osserva che: quanto alla c.d. clausola di “reviviscenza”, l'art. 2 della fideiussione del 2017 è composta da tre commi e specifica ulteriori ipotesi per le quali il fideiussore è obbligato a garantire il rimborso di somme che la banca fosse costretta a restituire al debitore principale (disciplinando anche le ipotesi di concordato giudiziale o stragiudiziale, di altri istituti di soluzione della crisi d'azienda, rinegoziazioni o altre modificazioni delle obbligazioni garantite), mentre l'art. 2 della fideiussione omnibus del 2020 limita l'obbligo ai soli casi di inefficacia o revoca dei pagamenti effettuati in esecuzione dell'obbligazione principale, senza prevedere l'annullamento ovvero “qualsiasi altro motivo”; quanto alla clausola derogativa dell'art. 1957 c.c., la fideiussione omnibus del 2020, con formulazione diversa rispetto ad una mera “deroga”, contiene all'art. 6 il riconoscimento delle parti che l'art. 1957 c.c. non risulta applicabile;
quanto alla c.d. clausola di “sopravvivenza”, essa neppure si rinviene nei testi contrattuali del 2017 e 2020.
Ciò rilevato, si rammenta in primo luogo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con sentenza n. 41994/2021, secondo cui "i contratti di fideiussione a valle di intese (…) contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
In altri termini, la tutela riconoscibile in capo al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione “a valle” di un'intesa illecita per violazione della normativa antitrust, consiste di regola nella nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali dotate di effetti restrittivi della concorrenza. Detta nullità può estendersi all'intero negozio solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. Nel caso di specie, fermo restando che l'opponente non ha fornito alcuna prova contraria -avendo allegato unicamente che senza dette clausole “la banca non avrebbe certamente concluso” il contratto (pag. 12 della memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c.)- deve ritenersi che il fideiussore avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza dette clausole, in quanto indissolubilmente legato alla debitrice principale, di cui era all'epoca amministratore unico (doc. 11 e 12 fascicolo monitorio), e perciò portatore di un interesse economico al finanziamento. Al contempo, è del tutto evidente che anche la banca avrebbe avuto interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe stata quella dell'assenza completa delle fideiussioni, con minore garanzia dei propri crediti (Cass. SS.UU. n. 41994/2021, pagg. 12-13).
In secondo luogo, come chiarito di recente da Cass. n. 21841 del 2024, si osserva che “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e
101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole
pagina 5 di 9 inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”.
Fermo restando, pertanto, che “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento
n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” (Cass. n. 26847/2024), si rileva in ogni caso che l'attore non ha fornito alcuna prova né della perdurante sussistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni, successive di oltre dodici anni rispetto al provvedimento sanzionatorio n. 55 adottato dalla Banca d'Italia in data 2.5.2005, né di una partecipazione alla medesima da parte della banca convenuta.
Risulta pertanto inconferente, in questa sede, il richiamo, operato dalla difesa dell'opponente in sede di discussione orale, alle sentenze recentemente rese dai Tribunali di Trento e Firenze, ove diverso era l'impianto probatorio (risultando essere stati in quella sede prodotti “n.110 modelli di fideiussioni specifiche stipulate, in epoca successiva al 2005, anche da altri istituti bancari che riproducono in modo uniforme le clausole contrattuali oggetto di contestazione” – così la sentenza n. 491/2025 del Tribunale di Trento).
Il mero richiamo al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 non può infatti valere, di per sé, come prova della circostanza che l'intesa restrittiva della concorrenza si sia successivamente protratta per oltre un decennio e fino al periodo in cui sono state sottoscritte le fideiussioni per cui
è causa.
E invero la decisione definitiva con cui una autorità garante nazionale accerta una violazione del diritto della concorrenza costituisce prova, nei confronti dell'autore, “della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale” (art. 7 comma 2, d.lgs. 3/2017), cosicché gli effetti dell'accertamento non possono estendersi oltre i limiti temporali a cui si riferisce l'attività istruttoria dell'autorità che ha adottato la decisione. Ne deriva che il giudizio promosso dal signor si configura come giudizio c.d. “stand alone” in cui l'onere probatorio, incombente Pt_1 sulla parte che invoca l'esistenza dell'intesa illecita, è particolarmente gravoso, tenuto conto che esso è tenuto a dare prova diretta od indiretta dell'intervenuta concertazione tra più imprese indipendenti e dimostrare che le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. erano “applicate in modo uniforme” all'interno del mercato bancario nazionale o in una sua parte rilevante ancora nel 2017 e 2020.
Nel caso di specie, l'eccezione proposta risulta, invece, del tutto sfornita di qualunque allegazione e prova dell'asserita condotta illecita tenuta dalla opposta ai sensi della normativa antitrust, non essendo sufficiente a configurare la nullità la mera conformità delle clausole come richiamata dall'attore. pagina 6 di 9 Con riferimento alla clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. è inoltre dirimente la seguente osservazione. Fermo restando che non risulta che le garanzie prestate siano limitate allo stesso termine dell'obbligazione principale -limite peraltro difficilmente prevedibile con riferimento ad una fideiussione rilasciate per obbligazioni future e ancora da assumere- è infondata la tesi di parte attrice laddove intende ricondurre a momenti anteriori al fallimento la decorrenza del termine semestrale e cioè, nello specifico: al mese di agosto 2023, momento in cui la società NE ha interrotto il rimborso delle rate di mutuo, in quanto la facoltà per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, essendo prevista in suo favore, non opera automaticamente e postula la manifestazione della sua volontà di avvalersene;
al 18.01.23, allorquando l'opponente ha comunicato a mezzo pec il recesso dalle fideiussioni (in virtù dell'accollo, da parte del signor e di delle obbligazioni derivanti in seguito alla Parte_2 Controparte_3 cessione delle quote di NE Spa), in quanto in quel momento il debito non era definitivo perché il contratto non era stato ancora risolto;
al 14.09.23, data in cui il Tribunale di Milano ha concesso un termine alla società NE per la presentazione di una proposta di concordato preventivo o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, non avendovi la debitrice fatto seguito e determinando perciò, come accertato nella sentenza che ha dichiarato la liquidazione giudiziale
(doc. 9 di parte attrice), l'inammissibilità della domanda ex art. 44 CCII.
Nel caso in esame, pertanto, risulta che l'obbligazione principale è scaduta in data 11.01.24 (doc. 10 fascicolo monitorio), allorquando il Tribunale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice principale NE EN LI s.p.a. (“Il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, comma 2, l.fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma
1, c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore” - Cass. n. 24296/17).
Poiché la banca risulta aver avanzato domanda di insinuazione al passivo in data 02.05.2024 (doc.
16 e ss), nessuna decadenza può ritenersi verificata, non potendosi neppure ritenere decorso, a tale data, il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. (“In tema di fideiussione, nel caso di apertura a carico del debitore principale di una procedura concorsuale, il creditore garantito, per evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c., è tenuto a proporre la propria istanza contro il debitore nelle forme dell'insinuazione al passivo – Cass. n. 18779/2017).
Come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, “Lo scopo della prefigurazione del termine semestrale è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare
l'importo del debito, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore” (cfr. Cass. 15902/2014); inoltre, “L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa” (cfr. ex plurimis,
pagina 7 di 9 Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv. 638531 - 01).
Ne consegue che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. risulta comunque infondata perché l'azione da iniziare e seguire è solo quella nei confronti del debitore principale (“purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”) in quanto in tutta la norma codicistica “debitore” è sempre distinto da “fideiussore”.
Nei confronti del fideiussore poi è stata inviata missiva di messa in mora già in data 13 febbraio
2024 (doc. 10).
Cumulo di garanzie.
È infondata e deve essere rigettata la doglianza relativa alla pretesa nullità della garanzia rilasciata dall'opponente, per asserita violazione dell'art.
4.4 D.M. 23.09.2005 a mente del quale “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”.
La garanzia prestata da un socio della debitrice principale, infatti, non è una “garanzia bancaria” - ovvero una garanzia prestata dalla Banca- ma una garanzia personale che non risulta vietata dall'art.
4.4 D.M. 23.09.2005.
Come recentemente statuito anche dalla Corte d'Appello di Milano in richiamo ad alcune pronunce rese dall'Arbitro Bancario e Finanziario, “l'esclusione prevista dalla norma indicata, rappresentando un'eccezione al libero esercizio dell'attività negoziale, deve interpretarsi in modo restrittivo, nel senso che è limitata al divieto di cumulo della quota di finanziamento garantita dal
Fondo con le garanzie reali (pegno o ipoteca), di natura assicurativa o bancaria. Infatti, “E' coerente con la ratio normativa il fatto che l'agevolazione pubblicistica degli investimenti delle
PMI sia perseguita dal legislatore mediante il divieto di ipoteche su immobili a salvaguardia della ricchezza patrimoniale propria della società garantita, ma non attraverso l'esclusione delle garanzie personali fideiussorie prestate da soggetti terzi rispetto alla società in quanto persone fisiche” (Corte Appello Milano, sentenza n. 1436 del 04.05.2023). Del resto, le “Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia” oggi vigenti (D.M. del 2 agosto 2023), esplicitano ormai al punto C.4 che “Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale”.
Per questi stessi motivi risulta infondata la doglianza di nullità della garanzia prestata dall'opponente per asserito abuso del diritto ed eccesso di garanzie in quanto, da un lato, se la garanzia personale non è stata limitata per legge essa risulta lecita;
dall'altro lato, a mente delle
Disposizioni Operative sopra richiamate, la richiesta di escussione della garanzia statale può essere attivata solo previo avvio delle procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario finale e dei suoi garanti: infatti, il recupero del credito dal vero interessato coincide con l'interesse anche Contr dell'ulteriore garante pubblico, ossia reggendosi l'intero sistema sul concetto di responsabilità delle proprie iniziative economiche.
Spese di lite.
pagina 8 di 9 L'opposizione proposta deve pertanto essere integralmente rigettata e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 11427/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 27.08.2024, che viene dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e l'opponente va condannato a rimborsare all'opposta le spese come liquidate nei minimi in dispositivo ex DM 55/2014 e ss.mm.ii., secondo l'attività effettivamente svolta e vista l'istruttoria meramente documentale.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto,
-conferma il decreto ingiuntivo n. 11427/2024 emesso dal Tribunale di Milano che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
-condanna a rimborsare a quale Parte_1 Controparte_1 mandataria di le spese di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro Controparte_2
7052,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva.
Milano, martedì 9 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
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