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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/11/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 351 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 351 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 24 marzo 2025 e promossa
DA
con l'Avv. MORRESI MAURO VIA Parte_1 C.F._1
EINAUDI 168 62012 OV AR
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. FORMICA DOMENICO Controparte_1 P.IVA_1
VIA SILVIO PELLICO 8 OV AR .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Macerata n. 211/2023 del 10/03/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha opposto il D.I. n. 42/2021 emesso dal Tribunale di Macerata su istanza della Parte_1
per il pagamento della somma di €. 8.278,44, quale quota parte di Controparte_2
pagina 1 di 5 spettanza del per i lavori di manutenzione straordinaria effettuati presso il Parte_1 CP_3
sito in Civitanova Marche, di cui è condomino, chiedendo accogliersi le seguenti
[...] Parte_1
conclusioni:
“in via principale e nel merito: accertata la fondatezza dell'eccezione riconvenzionale relativa ai gravi vizi e difetti dell'opera, dichiarare come nulla sia dovuto dall'opponente , alla soc. Parte_1
e per l'effetto revocare dichiarare inammissibile, improcedibile, nullo, annullabile Controparte_4
e comunque privo di qualsivoglia giuridico effetto, il Decreto Ingiuntivo n° 42/2021, pronunciato dal
Tribunale di Macerata in persona della dott.ssa Anna Wegher.; in via subordinata, accertato il minor valore dell'opera compiuta dalla e per Controparte_5
l'effetto la minor quota imputabile all'attore, nonché il credito da costui vantato per €. 5.656,27, come determinato in narrativa, operare la compensazione tra i rispettivi crediti e per l'effetto revocare dichiarare inammissibile, improcedibile, nullo, annullabile e comunque privo di qualsivoglia giuridico effetto, il Decreto Ingiuntivo n° 42/2021, pronunciato dal Tribunale di Macerata in persona della dott.ssa Anna Wegher.
Si è costituita la contestando le ragioni dell'opponente e chiedendo CP_2 Controparte_1
accogliersi le seguenti conclusioni:
1) accertare l'esistenza del credito della opposta per € 8.278,44 oltre interessi legali in capo alla
[...]
, in persona del legale rappresentante pt, per le causali meglio illustrate nel Controparte_2
superiore atto e/o nel corso dell'istruttoria con consequenziale accertamento dell'infondatezza dell'opposizione avversaria per le ragioni tutte sempre illustrate nella superiore narrativa e/o nel corso del presente contenzioso;
2) per l'effetto della precedente conclusione e stante tutto quanto meglio dedotto nella superiore narrativa – compresa l'eccezione di prescrizione e decadenza, nonché di carenza di legittimazione -, rigettare integralmente l'opposizione avanzata dal Sig. e rigettare tutte le domande Parte_1
e conclusioni avanzate dalla predetta opponente nell'atto di citazione notificato, siccome infondate in fatto e diritto per quanto illustrato nella superiore narrativa, e, per l'ulteriore l'effetto,
3) confermare, il decreto ingiuntivo RG n. 42/2021 - dal Tribunale di Macerata per la somma di €
8.278,44 ;
4) in via subordinata, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento della conclusione che precede n.
3), sempre previo accertamento del credito della società , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pt, per le ragioni del monitorio, condannare l'opponente al pagamento, in favore della esponente della somma di € 8.278,44 nonché condannare l'opponente alla refusione in favore pagina 2 di 5 della di tutte le spese (sia vive che per onorari) della fase monitoria nella misura già liquidata CP_1
nel decreto ingiuntivo RG 42/2021 opposto;
5) in ogni caso, respingere tutte le domande spiegate dall'opponente;
6) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Il Tribunale ha così deciso: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto n 42 /2021 che per l'effetto si conferma .
Visto l'art.91 cpc, condanna, parte opponente al rimborso, in favore dell'opposta, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.900,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CAP .
Ha interposto tempestivo appello si è costituita la società appellata resistendo. Parte_1
Il lamenta in primo luogo come errata la decisione del primo giudice laddove ha ritenuto Parte_1
non provata la persistenza delle infiltrazioni d'acqua dopo le opere eseguite dall'appellata, di fatto negando, senza motivazione, le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Osserva la Corte che la in primo grado ha eccepito prescrizione e decadenza dall'azione CP_1
per vizi, eccezione riproposta con l'appello, il cui esame è quindi preliminare a quello del motivo principale, in quanto il suo accoglimento assorbirebbe l'esame del motivo stesso.
Si versa in fattispecie di appalto e considerando quelli concernenti la impermeabilizzazione come gravi vizi, si deve applicare la disciplina dell'art. 1669 c.c., che prevede il termine di decadenza di un anno dalla scoperta del vizio per la denunzia e di prescrizione di un anno dalla denunzia per l'esperimento dell'azione.
A tal proposito risulta agli atti che i lavori sono terminati nel 2019 in quanto in data 17/07/2019 è stato approvato il consuntivo ed il piano di riparto del corrispettivo maturato dall'appaltatore; in data
10/10/2019 la cooperativa ha inviato al mediante avvocato un sollecito di pagamento al Parte_1
quale in data 24/10/2019 il ha replicato rifiutando il pagamento e denunciando i vizi. Parte_1
In data 25 marzo 2021 è stato notificato il ricorso per decreto ingiuntivo e con la successiva opposizione del maggio 2021 è stata proposta l'azione per i gravi vizi.
Pare evidente a questa Corte che il abbia manifestato, con la contestazione del 24 ottobre Parte_1
2019, di aver già maturato la consapevolezza dei vizi e la loro riferibilità alla cooperativa, per modo che l'azione proposta nel maggio 2021 deve dichiararsi inammissibile per essere maturato, il
24.10.2020 il termine di prescrizione.
Resta quindi da esaminare il secondo motivo di gravame, col quale il lamenta l'omesso Parte_1
accertamento incidentale della nullità della delibera assembleare del 17/7/2019, dal quale sarebbe conseguito il rigetto della domanda volta da ottenere la compensazione col credito vantato dalla pagina 3 di 5 cooperativa della somma di €. 5.656,27, quale quota parte (secondo millesimi) della somma di €.
115.000,00 pagata in via transattiva al condominio dal costruttore “Immobiliare Lory Srl”, ad emenda dei vizi allo stesso imputabili, cui i lavori della cooperativa erano diretti a porre rimedio e versata dal condominio stesso direttamente alla quale quota parte del corrispettivo maturato. CP_1
La delibera di cui si invoca la declaratoria di nullità prevede che soltanto i condomini che avessero contribuito alle spese legali necessarie ad addivenire alla citata transazione, avrebbero potuto beneficiare del risarcimento ottenuto, ed il non ha pagato dette spese. Parte_1
Delibando la doglianza concernente il rigetto dell'autorizzazione alla chiamata del terzo, da parte del primo giudice, osserva questa Corte che l'autorizzazione alla chiamata in causa (il ha Parte_1
chiesto quella del onde accertare la nullità denunciata) è sempre rimessa alla CP_3
discrezionalità del giudice di primo grado, coinvolgendo valutazioni sull'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, ed è insindacabile sia in appello che in sede di legittimità (cfr Cass. 19974 del 12/07/2023).
In disparte tale considerazione, appare condivisibile la decisione del primo giudice laddove si consideri:
- che l'appalto alla cooperativa fu affidato escludendo l'obbligo solidale di condominio condomini al pagamento del corrispettivo, onde il risponde in proprio, Parte_1
- che la non fu parte della transazione tra condominio e “Immobiliare Lory Srl”, ergo non CP_1
possono essere estesi alla stessa gli effetti di negozio convenuto da terzi,
- che il ritenendo leso il suo diritto non essendo stato ammesso al beneficio pro – quota del Parte_1 risarcimento ottenuto, può agire contro il al fine di ottenerlo. CP_3
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da ei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
rigetta l'appello, condanna alle spese l'appellante, che liquida in euro 3.966,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228..
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2025 pagina 4 di 5 IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 351 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 24 marzo 2025 e promossa
DA
con l'Avv. MORRESI MAURO VIA Parte_1 C.F._1
EINAUDI 168 62012 OV AR
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. FORMICA DOMENICO Controparte_1 P.IVA_1
VIA SILVIO PELLICO 8 OV AR .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Macerata n. 211/2023 del 10/03/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha opposto il D.I. n. 42/2021 emesso dal Tribunale di Macerata su istanza della Parte_1
per il pagamento della somma di €. 8.278,44, quale quota parte di Controparte_2
pagina 1 di 5 spettanza del per i lavori di manutenzione straordinaria effettuati presso il Parte_1 CP_3
sito in Civitanova Marche, di cui è condomino, chiedendo accogliersi le seguenti
[...] Parte_1
conclusioni:
“in via principale e nel merito: accertata la fondatezza dell'eccezione riconvenzionale relativa ai gravi vizi e difetti dell'opera, dichiarare come nulla sia dovuto dall'opponente , alla soc. Parte_1
e per l'effetto revocare dichiarare inammissibile, improcedibile, nullo, annullabile Controparte_4
e comunque privo di qualsivoglia giuridico effetto, il Decreto Ingiuntivo n° 42/2021, pronunciato dal
Tribunale di Macerata in persona della dott.ssa Anna Wegher.; in via subordinata, accertato il minor valore dell'opera compiuta dalla e per Controparte_5
l'effetto la minor quota imputabile all'attore, nonché il credito da costui vantato per €. 5.656,27, come determinato in narrativa, operare la compensazione tra i rispettivi crediti e per l'effetto revocare dichiarare inammissibile, improcedibile, nullo, annullabile e comunque privo di qualsivoglia giuridico effetto, il Decreto Ingiuntivo n° 42/2021, pronunciato dal Tribunale di Macerata in persona della dott.ssa Anna Wegher.
Si è costituita la contestando le ragioni dell'opponente e chiedendo CP_2 Controparte_1
accogliersi le seguenti conclusioni:
1) accertare l'esistenza del credito della opposta per € 8.278,44 oltre interessi legali in capo alla
[...]
, in persona del legale rappresentante pt, per le causali meglio illustrate nel Controparte_2
superiore atto e/o nel corso dell'istruttoria con consequenziale accertamento dell'infondatezza dell'opposizione avversaria per le ragioni tutte sempre illustrate nella superiore narrativa e/o nel corso del presente contenzioso;
2) per l'effetto della precedente conclusione e stante tutto quanto meglio dedotto nella superiore narrativa – compresa l'eccezione di prescrizione e decadenza, nonché di carenza di legittimazione -, rigettare integralmente l'opposizione avanzata dal Sig. e rigettare tutte le domande Parte_1
e conclusioni avanzate dalla predetta opponente nell'atto di citazione notificato, siccome infondate in fatto e diritto per quanto illustrato nella superiore narrativa, e, per l'ulteriore l'effetto,
3) confermare, il decreto ingiuntivo RG n. 42/2021 - dal Tribunale di Macerata per la somma di €
8.278,44 ;
4) in via subordinata, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento della conclusione che precede n.
3), sempre previo accertamento del credito della società , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pt, per le ragioni del monitorio, condannare l'opponente al pagamento, in favore della esponente della somma di € 8.278,44 nonché condannare l'opponente alla refusione in favore pagina 2 di 5 della di tutte le spese (sia vive che per onorari) della fase monitoria nella misura già liquidata CP_1
nel decreto ingiuntivo RG 42/2021 opposto;
5) in ogni caso, respingere tutte le domande spiegate dall'opponente;
6) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Il Tribunale ha così deciso: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto n 42 /2021 che per l'effetto si conferma .
Visto l'art.91 cpc, condanna, parte opponente al rimborso, in favore dell'opposta, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.900,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CAP .
Ha interposto tempestivo appello si è costituita la società appellata resistendo. Parte_1
Il lamenta in primo luogo come errata la decisione del primo giudice laddove ha ritenuto Parte_1
non provata la persistenza delle infiltrazioni d'acqua dopo le opere eseguite dall'appellata, di fatto negando, senza motivazione, le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Osserva la Corte che la in primo grado ha eccepito prescrizione e decadenza dall'azione CP_1
per vizi, eccezione riproposta con l'appello, il cui esame è quindi preliminare a quello del motivo principale, in quanto il suo accoglimento assorbirebbe l'esame del motivo stesso.
Si versa in fattispecie di appalto e considerando quelli concernenti la impermeabilizzazione come gravi vizi, si deve applicare la disciplina dell'art. 1669 c.c., che prevede il termine di decadenza di un anno dalla scoperta del vizio per la denunzia e di prescrizione di un anno dalla denunzia per l'esperimento dell'azione.
A tal proposito risulta agli atti che i lavori sono terminati nel 2019 in quanto in data 17/07/2019 è stato approvato il consuntivo ed il piano di riparto del corrispettivo maturato dall'appaltatore; in data
10/10/2019 la cooperativa ha inviato al mediante avvocato un sollecito di pagamento al Parte_1
quale in data 24/10/2019 il ha replicato rifiutando il pagamento e denunciando i vizi. Parte_1
In data 25 marzo 2021 è stato notificato il ricorso per decreto ingiuntivo e con la successiva opposizione del maggio 2021 è stata proposta l'azione per i gravi vizi.
Pare evidente a questa Corte che il abbia manifestato, con la contestazione del 24 ottobre Parte_1
2019, di aver già maturato la consapevolezza dei vizi e la loro riferibilità alla cooperativa, per modo che l'azione proposta nel maggio 2021 deve dichiararsi inammissibile per essere maturato, il
24.10.2020 il termine di prescrizione.
Resta quindi da esaminare il secondo motivo di gravame, col quale il lamenta l'omesso Parte_1
accertamento incidentale della nullità della delibera assembleare del 17/7/2019, dal quale sarebbe conseguito il rigetto della domanda volta da ottenere la compensazione col credito vantato dalla pagina 3 di 5 cooperativa della somma di €. 5.656,27, quale quota parte (secondo millesimi) della somma di €.
115.000,00 pagata in via transattiva al condominio dal costruttore “Immobiliare Lory Srl”, ad emenda dei vizi allo stesso imputabili, cui i lavori della cooperativa erano diretti a porre rimedio e versata dal condominio stesso direttamente alla quale quota parte del corrispettivo maturato. CP_1
La delibera di cui si invoca la declaratoria di nullità prevede che soltanto i condomini che avessero contribuito alle spese legali necessarie ad addivenire alla citata transazione, avrebbero potuto beneficiare del risarcimento ottenuto, ed il non ha pagato dette spese. Parte_1
Delibando la doglianza concernente il rigetto dell'autorizzazione alla chiamata del terzo, da parte del primo giudice, osserva questa Corte che l'autorizzazione alla chiamata in causa (il ha Parte_1
chiesto quella del onde accertare la nullità denunciata) è sempre rimessa alla CP_3
discrezionalità del giudice di primo grado, coinvolgendo valutazioni sull'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, ed è insindacabile sia in appello che in sede di legittimità (cfr Cass. 19974 del 12/07/2023).
In disparte tale considerazione, appare condivisibile la decisione del primo giudice laddove si consideri:
- che l'appalto alla cooperativa fu affidato escludendo l'obbligo solidale di condominio condomini al pagamento del corrispettivo, onde il risponde in proprio, Parte_1
- che la non fu parte della transazione tra condominio e “Immobiliare Lory Srl”, ergo non CP_1
possono essere estesi alla stessa gli effetti di negozio convenuto da terzi,
- che il ritenendo leso il suo diritto non essendo stato ammesso al beneficio pro – quota del Parte_1 risarcimento ottenuto, può agire contro il al fine di ottenerlo. CP_3
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da ei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
rigetta l'appello, condanna alle spese l'appellante, che liquida in euro 3.966,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228..
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2025 pagina 4 di 5 IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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