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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/10/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1000 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura allegato al ricorso in appello e inserita nella busta telematica, dagli Avv.ti. Giancarlo Grandinetti ed Enzo Grandinetti, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante
e
(C.F. – P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_2 difeso dagli avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato e Francesco Muscari Tomaioli, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio Persona_1
n.37875 Raccolta n.7313, presso i cui indirizzi di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Assegno sociale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < dell'impugnata sentenza e per tutti i motivi dedotti, voglia:
1) Accertare e dichiarare il diritto del sig. percepire l'assegno sociale;
Pt_1
CP_ 2) Per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante, per tutte le causali di cui in ricorso, al pagamento in favore dell'appellante del relativo importo con decorrenza dal mese successivo alla domanda amministrativa, ovvero 01/06/2022, con il favore di interessi di legge dalla data indicata;
3) Condannare, infine, l'Ente convenuto al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito >>; per l'appellato: < l'effetto confermare la sentenza di primo grado e in ogni caso, disattesa ogni contraria istanza e richiesta, rigettare la domanda in quanto infondata e non provata. Con vittoria di spese e compensi di giudizio>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
<Con ricorso del 10.10.2023 ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe conveniva in CP_ giudizio l' e, premesso di aver presentato all'Istituto in data 10.5.2022 domanda intesa ad ottenere l'assegno sociale, esponeva che questa era stata rigettata sul presupposto della ritenuta insussistenza della stabile permanenza in Italia per almeno dieci anni. Deduceva di aver riscontrato il provvedimento di diniego integrando la documentazione a comprova del requisito della stabile permanenza sul territorio nazionale per almeno dieci anni e che, ciò non ostante, la domanda non era stata accolta. Lamentava la illegittimità della determinazione dell' assumendo di essere CP_1 in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare della prestazione assistenziale richiesta ed in particolare, oltre a quello anagrafico, quello del soggiorno per almeno dieci anni e quello reddituale e, dopo aver proposto ricorso in sede amministrativa, agiva in questa sede chiedendo “[..] Accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale, condannare l' – in persona del Controparte_1 legale rappresentante, per tutte le causali di cui in ricorso, al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno sociale di che trattasi con decorrenza 01/06/2022, mese successivo alla domanda amministrativa, con il favore degli interessi di legge dalla CP_ medesima data [..]”. Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto sostenendo l'impossibilità dell'accertamento del requisito del soggiorno in Italia per almeno dieci anni e, in ogni caso, il difetto di prova sulla sussistenza dei requisiti prescritti per il beneficio assistenziale invocato>>.
§3
Il Tribunale rigetta ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp. Att. C.p.c., alla luce delle seguenti argomentazioni:
Pag. 2 di 7 <L'assegno sociale è la prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge e che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale. Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati;
la misura massima dell'assegno è determinato per il pensionato non coniugato o legalmente ed effettivamente separato dalla differenza tra il limite di reddito previsto e il reddito dichiarato. In particolare, hanno diritto alla prestazione di cui trattasi coloro che hanno compiuto 65 anni e 3 mesi;
siano cittadini italiani o cittadini UE residenti in Italia ovvero cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
risiedano effettivamente ed abitualmente in Italia;
siano sprovvisti di reddito, ovvero possiedano redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge;
abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni. Ora, in disparte ogni considerazione in ordine al possesso in capo al ricorrente del requisito relativo allo stabile soggiorno in Italia in via continuativa per almeno 10 anni, si osserva che il requisito reddituale rappresenta elemento costitutivo della fattispecie, la cui sussistenza parte ricorrente ha CP_ l'onere di allegare e provare. Nella specie mentre l' ha contestato che parte ricorrente abbia fornito la prova di tutti i requisiti prescritti dalla legge per il godimento dell'assegno sociale (cfr. pag. 4 della memoria) – e dunque anche di quello reddituale - parte ricorrente ha allegato di non superare i limiti reddituali di legge (così in ricorso a pag. 3). Sennonché, in senso contrario a quanto allegato, si deve rilevare che per l'anno 2022 il limite di reddito stabilito per legge per beneficiare dell'assegno sociale era fissato in € 6.085,30 e dalla documentazione prodotta dal ricorrente (cfr. modello ISEE presentato il 18.1.2023, relativo alla situazione reddituale dell'anno 2022) risulta che l'indicatore della situazione reddituale (ISR) e quello della situazione economica (ISE) era pari, per tale annualità, ad € 6.787,00 e dunque superiore al limite reddituale innanzi indicato;
non sono utili gli altri documenti di natura reddituale prodotti dal ricorrente (modello IRPEF 2020, 2021, 2022 e modello ISEE 2021, cfr. fasc. ricorrente) siccome riferiti a redditi relativi ad annualità precedenti il 2022, né utile, in quanto priva di rilievo probatorio, è la dichiarazione del 5.5.2022 resa da professionista abilitato (cfr. fasc. di parte)>>.
§4
La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta l'erroneità Parte_1 per avere il Tribunale preso in considerazione per l'anno 2022 il limite di reddito personale di €6.085,30, piuttosto che quello familiare di €12.170,60 essendo egli coniugato con (C.F. ) sin dal 2002. CP_2 C.F._2
CP_ L' nel costituirsi in giudizio, ribadisce eccezione l'eccezione di improponibilità non scrutinata dal Tribunale;
ripropone altresì la questione del difetto di prova del soggiorno ultradecennale in Italia.
Pag. 3 di 7 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 2 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
In via preliminare, è infondata l'eccezione di improponibilità del ricorso, sollevata CP_ dall' atteso che la domanda amministrativa presentata nel 2022 risulta allegata all'atto introduttivo di primo grado.
§6
Nel merito, l'appello si presta ad essere accolto.
§6.1 Orbene, è noto che i requisiti per la concessione della provvidenza richiesta sono:
- 67 anni di età;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
- residenza effettiva in Italia;
- requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia;
Agli atti del giudizio è presente, la prova della sussistenza di tutti i requisiti richiesti.
§6.2 In prima battuta, sussiste il requisito della residenza in Italia e quello del possesso di idoneo e regolare titolo di soggiorno a tempo indeterminato per un periodo superiore a 10 anni
In particolare, oltre al permesso di soggiorno a tempo indeterminato (cfr. allegato 11 del fascicolo di parte di primo grado), l'appellante ha prodotto il certificato storico di residenza rilasciato dal comune di Montalto Uffugo il 17.2.2023, da cui risulta che egli risiede in quel comune dal 12.9.2011 alla data del rilascio del certificato stesso.
Tale documentazione è dirimente, visto che la domanda amministrativa risale al 2022, alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, nell'ordinanza n. 24454/19.
Nel predetto provvedimento la Corte di Cassazione ha rilevato che non era stato CP_ contestato dall' il possesso del titolo legale, pure documentato, ma il diverso requisito della residenza effettiva in Italia, rispetto al quale “la questione è stata già oggetto di precedente decisione di questa Corte (Cass. n. 17397/2016; che richiama Cass. n. 10460/9013) alla quale il Collegio intende aderire e dare continuità. In particolare, la sentenza sopraindicata ha messo in luce che il requisito del soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni siccome introdotto c.c. a decorrere dal 1° gennaio 2009"dal D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 10, non può
Pag. 4 di 7 valere per le prestazioni riconosciute anteriormente. In secondo luogo, la stessa sentenza ha rilevato che non abbia effetto ai fini dell'erogazione della prestazione il mero allontanamento temporaneo, e che pertanto sussiste il diritto alla prestazione anche per il periodo in cui l'assistito si sia volontariamente allontanato dal luogo di dimora abituale. Infine, la medesima sentenza ha chiarito che la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (Cass., 5 febbraio 1985, numero 791; Cass., 14 marzo 1986, n. 1738, secondo la quale questa stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali).
Nel caso di specie, a fronte del possesso da parte dell'odierno appellato del permesso di soggiorno illimitato rilasciato dalla Questura di Cosenza nel 2003, risulta comprovata la stabilità della dimora, ché, in applicazione del principio sopra richiamato, eventuali allontanamenti temporanei, peraltro neppure specificamente dedotti, non rilevano.
D'altro canto, a fronte della documentazione proveniente da pubblici uffici prodotta da
– foriera della presunzione di veridicità di quanto nella Parte_1 medesima attestato -, gravava sull'ente previdenziale fornire la prova negativa di una presenza stabile.
§6.3
Quanto al requisito del reddito, ha ragione l'appellante allorché sostiene che il Tribunale ha errato perché il limite di reddito per l'accesso alla prestazione si raddoppia se l'istante è coniugato: articolo 3 comma sesto legge 335/95
6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del
Pag. 5 di 7 reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. (11) (12) (13) (16) (27) (30)
§6.3.1
Ora, che sia coniugato emerge dallo stato di famiglia;
inoltre, Parte_1 sono state prodotte la dichiarazione Irpef 2022 (per il 2021), da cui risulta un reddito CP_ pari a 0, nonché l'isee del 22.1.2023, in cui l' attesta che la somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare, l'odierno appellante e la moglie appunto, è pari a euro 6767,00.
D'altro canto, per l'accesso all'assegno sociale nel 2022, il limite di reddito annuo per i coniugi era di 12.170,60 euro.
§7
CP_ Pertanto, l'appello va accolto, con conseguente condanna dell' all'erogazione della prestazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (ossia dal 1^ giugno 2022). Sui singoli ratei vanno altresì conteggiati gli interessi legali maturati dal 121^ giorno successivo alla data della domanda, fino al soddisfo.
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Quelle del secondo grado vanno distratte a favore dello Stato anticipatario, ai sensi dell'art. 133 D.P.R., 30/05/2002 n° 11, stante la documentata ammissione dell'appellante alle spese a carico dello Stato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso in data 19 settembre 2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza, giudice del lavoro, n. 627/2024 resa in data 20 marzo 2024, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, dichiara che ha diritto al godimento Parte_1 CP_ dell'assegno sociale a decorrere dal 1^ giugno 2022, e, per l'effetto, condanna l' a corrispondergli la suddetta prestazione nonché i ratei pregressi, a far data dal 1^ giugno
Pag. 6 di 7 2022, oltre interessi legali dal 121^ giorno successivo alla data della domanda fino al soddisfo;
CP_
2. condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado di lite, che liquida in euro 2697,00 quanto al primo grado, ed in euro 2906,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti, in favore dello Stato anticipatario per le ultime.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 26 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 7 di 7
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1000 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura allegato al ricorso in appello e inserita nella busta telematica, dagli Avv.ti. Giancarlo Grandinetti ed Enzo Grandinetti, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante
e
(C.F. – P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_2 difeso dagli avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato e Francesco Muscari Tomaioli, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio Persona_1
n.37875 Raccolta n.7313, presso i cui indirizzi di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Assegno sociale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < dell'impugnata sentenza e per tutti i motivi dedotti, voglia:
1) Accertare e dichiarare il diritto del sig. percepire l'assegno sociale;
Pt_1
CP_ 2) Per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante, per tutte le causali di cui in ricorso, al pagamento in favore dell'appellante del relativo importo con decorrenza dal mese successivo alla domanda amministrativa, ovvero 01/06/2022, con il favore di interessi di legge dalla data indicata;
3) Condannare, infine, l'Ente convenuto al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito >>; per l'appellato: < l'effetto confermare la sentenza di primo grado e in ogni caso, disattesa ogni contraria istanza e richiesta, rigettare la domanda in quanto infondata e non provata. Con vittoria di spese e compensi di giudizio>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
<Con ricorso del 10.10.2023 ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe conveniva in CP_ giudizio l' e, premesso di aver presentato all'Istituto in data 10.5.2022 domanda intesa ad ottenere l'assegno sociale, esponeva che questa era stata rigettata sul presupposto della ritenuta insussistenza della stabile permanenza in Italia per almeno dieci anni. Deduceva di aver riscontrato il provvedimento di diniego integrando la documentazione a comprova del requisito della stabile permanenza sul territorio nazionale per almeno dieci anni e che, ciò non ostante, la domanda non era stata accolta. Lamentava la illegittimità della determinazione dell' assumendo di essere CP_1 in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare della prestazione assistenziale richiesta ed in particolare, oltre a quello anagrafico, quello del soggiorno per almeno dieci anni e quello reddituale e, dopo aver proposto ricorso in sede amministrativa, agiva in questa sede chiedendo “[..] Accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale, condannare l' – in persona del Controparte_1 legale rappresentante, per tutte le causali di cui in ricorso, al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno sociale di che trattasi con decorrenza 01/06/2022, mese successivo alla domanda amministrativa, con il favore degli interessi di legge dalla CP_ medesima data [..]”. Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto sostenendo l'impossibilità dell'accertamento del requisito del soggiorno in Italia per almeno dieci anni e, in ogni caso, il difetto di prova sulla sussistenza dei requisiti prescritti per il beneficio assistenziale invocato>>.
§3
Il Tribunale rigetta ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp. Att. C.p.c., alla luce delle seguenti argomentazioni:
Pag. 2 di 7 <L'assegno sociale è la prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge e che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale. Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati;
la misura massima dell'assegno è determinato per il pensionato non coniugato o legalmente ed effettivamente separato dalla differenza tra il limite di reddito previsto e il reddito dichiarato. In particolare, hanno diritto alla prestazione di cui trattasi coloro che hanno compiuto 65 anni e 3 mesi;
siano cittadini italiani o cittadini UE residenti in Italia ovvero cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
risiedano effettivamente ed abitualmente in Italia;
siano sprovvisti di reddito, ovvero possiedano redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge;
abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni. Ora, in disparte ogni considerazione in ordine al possesso in capo al ricorrente del requisito relativo allo stabile soggiorno in Italia in via continuativa per almeno 10 anni, si osserva che il requisito reddituale rappresenta elemento costitutivo della fattispecie, la cui sussistenza parte ricorrente ha CP_ l'onere di allegare e provare. Nella specie mentre l' ha contestato che parte ricorrente abbia fornito la prova di tutti i requisiti prescritti dalla legge per il godimento dell'assegno sociale (cfr. pag. 4 della memoria) – e dunque anche di quello reddituale - parte ricorrente ha allegato di non superare i limiti reddituali di legge (così in ricorso a pag. 3). Sennonché, in senso contrario a quanto allegato, si deve rilevare che per l'anno 2022 il limite di reddito stabilito per legge per beneficiare dell'assegno sociale era fissato in € 6.085,30 e dalla documentazione prodotta dal ricorrente (cfr. modello ISEE presentato il 18.1.2023, relativo alla situazione reddituale dell'anno 2022) risulta che l'indicatore della situazione reddituale (ISR) e quello della situazione economica (ISE) era pari, per tale annualità, ad € 6.787,00 e dunque superiore al limite reddituale innanzi indicato;
non sono utili gli altri documenti di natura reddituale prodotti dal ricorrente (modello IRPEF 2020, 2021, 2022 e modello ISEE 2021, cfr. fasc. ricorrente) siccome riferiti a redditi relativi ad annualità precedenti il 2022, né utile, in quanto priva di rilievo probatorio, è la dichiarazione del 5.5.2022 resa da professionista abilitato (cfr. fasc. di parte)>>.
§4
La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta l'erroneità Parte_1 per avere il Tribunale preso in considerazione per l'anno 2022 il limite di reddito personale di €6.085,30, piuttosto che quello familiare di €12.170,60 essendo egli coniugato con (C.F. ) sin dal 2002. CP_2 C.F._2
CP_ L' nel costituirsi in giudizio, ribadisce eccezione l'eccezione di improponibilità non scrutinata dal Tribunale;
ripropone altresì la questione del difetto di prova del soggiorno ultradecennale in Italia.
Pag. 3 di 7 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 2 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
In via preliminare, è infondata l'eccezione di improponibilità del ricorso, sollevata CP_ dall' atteso che la domanda amministrativa presentata nel 2022 risulta allegata all'atto introduttivo di primo grado.
§6
Nel merito, l'appello si presta ad essere accolto.
§6.1 Orbene, è noto che i requisiti per la concessione della provvidenza richiesta sono:
- 67 anni di età;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
- residenza effettiva in Italia;
- requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia;
Agli atti del giudizio è presente, la prova della sussistenza di tutti i requisiti richiesti.
§6.2 In prima battuta, sussiste il requisito della residenza in Italia e quello del possesso di idoneo e regolare titolo di soggiorno a tempo indeterminato per un periodo superiore a 10 anni
In particolare, oltre al permesso di soggiorno a tempo indeterminato (cfr. allegato 11 del fascicolo di parte di primo grado), l'appellante ha prodotto il certificato storico di residenza rilasciato dal comune di Montalto Uffugo il 17.2.2023, da cui risulta che egli risiede in quel comune dal 12.9.2011 alla data del rilascio del certificato stesso.
Tale documentazione è dirimente, visto che la domanda amministrativa risale al 2022, alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, nell'ordinanza n. 24454/19.
Nel predetto provvedimento la Corte di Cassazione ha rilevato che non era stato CP_ contestato dall' il possesso del titolo legale, pure documentato, ma il diverso requisito della residenza effettiva in Italia, rispetto al quale “la questione è stata già oggetto di precedente decisione di questa Corte (Cass. n. 17397/2016; che richiama Cass. n. 10460/9013) alla quale il Collegio intende aderire e dare continuità. In particolare, la sentenza sopraindicata ha messo in luce che il requisito del soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni siccome introdotto c.c. a decorrere dal 1° gennaio 2009"dal D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 10, non può
Pag. 4 di 7 valere per le prestazioni riconosciute anteriormente. In secondo luogo, la stessa sentenza ha rilevato che non abbia effetto ai fini dell'erogazione della prestazione il mero allontanamento temporaneo, e che pertanto sussiste il diritto alla prestazione anche per il periodo in cui l'assistito si sia volontariamente allontanato dal luogo di dimora abituale. Infine, la medesima sentenza ha chiarito che la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (Cass., 5 febbraio 1985, numero 791; Cass., 14 marzo 1986, n. 1738, secondo la quale questa stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali).
Nel caso di specie, a fronte del possesso da parte dell'odierno appellato del permesso di soggiorno illimitato rilasciato dalla Questura di Cosenza nel 2003, risulta comprovata la stabilità della dimora, ché, in applicazione del principio sopra richiamato, eventuali allontanamenti temporanei, peraltro neppure specificamente dedotti, non rilevano.
D'altro canto, a fronte della documentazione proveniente da pubblici uffici prodotta da
– foriera della presunzione di veridicità di quanto nella Parte_1 medesima attestato -, gravava sull'ente previdenziale fornire la prova negativa di una presenza stabile.
§6.3
Quanto al requisito del reddito, ha ragione l'appellante allorché sostiene che il Tribunale ha errato perché il limite di reddito per l'accesso alla prestazione si raddoppia se l'istante è coniugato: articolo 3 comma sesto legge 335/95
6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del
Pag. 5 di 7 reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. (11) (12) (13) (16) (27) (30)
§6.3.1
Ora, che sia coniugato emerge dallo stato di famiglia;
inoltre, Parte_1 sono state prodotte la dichiarazione Irpef 2022 (per il 2021), da cui risulta un reddito CP_ pari a 0, nonché l'isee del 22.1.2023, in cui l' attesta che la somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare, l'odierno appellante e la moglie appunto, è pari a euro 6767,00.
D'altro canto, per l'accesso all'assegno sociale nel 2022, il limite di reddito annuo per i coniugi era di 12.170,60 euro.
§7
CP_ Pertanto, l'appello va accolto, con conseguente condanna dell' all'erogazione della prestazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (ossia dal 1^ giugno 2022). Sui singoli ratei vanno altresì conteggiati gli interessi legali maturati dal 121^ giorno successivo alla data della domanda, fino al soddisfo.
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Quelle del secondo grado vanno distratte a favore dello Stato anticipatario, ai sensi dell'art. 133 D.P.R., 30/05/2002 n° 11, stante la documentata ammissione dell'appellante alle spese a carico dello Stato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso in data 19 settembre 2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza, giudice del lavoro, n. 627/2024 resa in data 20 marzo 2024, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, dichiara che ha diritto al godimento Parte_1 CP_ dell'assegno sociale a decorrere dal 1^ giugno 2022, e, per l'effetto, condanna l' a corrispondergli la suddetta prestazione nonché i ratei pregressi, a far data dal 1^ giugno
Pag. 6 di 7 2022, oltre interessi legali dal 121^ giorno successivo alla data della domanda fino al soddisfo;
CP_
2. condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado di lite, che liquida in euro 2697,00 quanto al primo grado, ed in euro 2906,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti, in favore dello Stato anticipatario per le ultime.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 26 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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