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Decreto 11 giugno 2025
Decreto 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Trieste
Giudice Tutelare
DECRETO DI RIGETTO
- Art. 405 c.c. -
Il Giudice Tutelare, dott.ssa Rita Muzj, nell'ambito del procedimento per la nomina di Amministrazione di Sostegno nei confronti del sig.
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Costalunga n.49;
letto il ricorso depositato in data 25.03.2025 dalla coniuge CP_1
[...]
sentiti all'udienza dell'8.05.2025 la ricorrente;
acquisito il parere del Pubblico Ministero favorevole all'archiviazione;
* * * * *
Vista l'udienza dell'8.05.2025, tenutasi alla presenza della ricorrente e in assenza del beneficiando e dei figli e;
CP_2 CP_3
preso atto delle dichiarazioni rese in udienza dalla ricorrente, la quale ha riferito che:
- il beneficiando pur presentando difficoltà deambulatorie e venendo trasportato in sedia a rotelle è lucido e perfettamente in grado di prendere decisioni autonomamente;
- la ricorrente non intende proseguire nel presente procedimento, non avendo mai avuto difficoltà nella gestione della quotidianità del marito;
-il beneficiando non possiede beni immobili, percepisce una pensione di euro 600,00 mensili oltre all'indennità di accompagnamento, è titolare di un libretto postale, non ha esposizioni debitorie;
considerato che non sussistono i presupposti di cui all'art. 404 c.c. per l'apertura della misura di protezione, attesa la capacità di autodeterminarsi del beneficiando e l'assenza di criticità concrete nella gestione della sua persona e del suo patrimonio;
preso atto della mancata volontà della ricorrente di proseguire nel presente ricorso,
rigetta
il ricorso e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi alla ricorrente ed al P.M.
Trieste, lì 10 giugno 2025
IL GIUDICE TUTELARE
G.O. dott.ssa Rita Muzj
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Giudice Tutelare
DECRETO DI RIGETTO
- Art. 405 c.c. -
Il Giudice Tutelare, dott.ssa Rita Muzj, nell'ambito del procedimento per la nomina di Amministrazione di Sostegno nei confronti del sig.
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Costalunga n.49;
letto il ricorso depositato in data 25.03.2025 dalla coniuge CP_1
[...]
sentiti all'udienza dell'8.05.2025 la ricorrente;
acquisito il parere del Pubblico Ministero favorevole all'archiviazione;
* * * * *
Vista l'udienza dell'8.05.2025, tenutasi alla presenza della ricorrente e in assenza del beneficiando e dei figli e;
CP_2 CP_3
preso atto delle dichiarazioni rese in udienza dalla ricorrente, la quale ha riferito che:
- il beneficiando pur presentando difficoltà deambulatorie e venendo trasportato in sedia a rotelle è lucido e perfettamente in grado di prendere decisioni autonomamente;
- la ricorrente non intende proseguire nel presente procedimento, non avendo mai avuto difficoltà nella gestione della quotidianità del marito;
-il beneficiando non possiede beni immobili, percepisce una pensione di euro 600,00 mensili oltre all'indennità di accompagnamento, è titolare di un libretto postale, non ha esposizioni debitorie;
considerato che non sussistono i presupposti di cui all'art. 404 c.c. per l'apertura della misura di protezione, attesa la capacità di autodeterminarsi del beneficiando e l'assenza di criticità concrete nella gestione della sua persona e del suo patrimonio;
preso atto della mancata volontà della ricorrente di proseguire nel presente ricorso,
rigetta
il ricorso e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi alla ricorrente ed al P.M.
Trieste, lì 10 giugno 2025
IL GIUDICE TUTELARE
G.O. dott.ssa Rita Muzj
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