Ordinanza collegiale 19 aprile 2023
Sentenza breve 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 24/07/2023, n. 12387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12387 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/07/2023
N. 12387/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05179/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5179 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Barbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-
-OMISSIS-
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del giudizio di inidoneità del 28 febbraio 2023, in pari data notificato, del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici nel concorso per l'assunzione di 1188 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto del 29 settembre 2022 del Capo della Polizia di Stato – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza “per deficit del visus naturale (OD 06/10 , OS 7/10) non correggibile a 10/10 in ciascun occhio con correzione maggiore di 1 (una diottria) per occhio (occhio destro : sf + 0,25 e cil. -0.75; occhio sinistro: s.f.-1.25 e cil. -1, 25) ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c) del D.M. 30 giugno 2003 n. 198”;
di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Dell'-OMISSIS- il 18 maggio 2023:
della graduatoria di merito dei vincitori del concorso per assunzione di 1188 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del 20/09/2022 del Capo della Polizia di Stato – Direttore Generale della P.S., pubblicata con decreto del 04/05/2023 del Ministero dell’Interno, Dipartimento
Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari generali e le politiche del Personale della Polizia di Stato, per avere escluso la ricorrente dal collocamento in pozione utile in graduatoria per poter risultare vincitrice;
- di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, connessi e/o conseguenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2023 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, dell’-OMISSIS- ha impugnato il giudizio di inidoneità del 28 febbraio 2023, notificato in pari data, del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici nel concorso per l’assunzione di 1188 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto del 29 settembre 2022 del Capo della Polizia di Stato – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza “ per deficit del visus naturale (OD 06/10 , OS 7/10) non correggibile a 10/10 in ciascun occhio con correzione maggiore di 1 (una diottria) per occhio (occhio destro : sf + 0,25 e cil. -0.75; occhio sinistro: s.f.-1.25 e cil. -1, 25) ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera c) del D.M. 30 giugno 2003 n. 198” e, con successivi motivi aggiunti, la graduatoria finale del concorso e ne ha chiesto l’annullamento – previa adozione delle più opportune misure cautelari e nomina di una commissione verificatrice.
1.1. In particolare, ha dedotto che l’azione amministrativa sarebbe stata illegittimamente esercitata per: eccesso di potere sotto il profilo delle figure sintomatiche della palese inattendibilità del giudizio e manifesto travisamento dei fatti; violazione delle regole del bando di concorso, violazione di legge (art. 3 legge n. 241/1999 e s.m.i.), inattendibilità del giudizio, contraddittorietà. Ha sostenuto che l’inaffidabilità degli esami svolti dalla p.a. era evidente tenuto conto dell’esito della visita cui si era sottoposta a Roma il giorno successivo al giudizio di inidoneità, presso il medico oculista Dott.ssa -OMISSIS-, che aveva smentito il deficit visivo che aveva determinato l’esclusione dal concorso, confermato dagli accertamenti specialistici presso l’Ospedale di Caltanissetta, Sezione di Oftalmologia a firma del Dott. -OMISSIS-. Si legge nelle certificazioni mediche: “ OD Vri 6/10 Ve – 0,50 cil 0 x 40 10/10 e OD Vri 7/10 Ve – 0,50 cil x 20 11/10, esame del senso cromatico , CV e senso luminoso sono nella norma ” e ancora “ ODx: Vn 7/10 -Ve 10/10 con cif -0,50 A x 140 in Tabo; OSx : Vn 7/10 – Ve 10/10 con cif-0,50 A x 40 in Tabo; Segmento anteriore e fondo oculare indenni; L’esame del senso cromatico, del senso luminoso e del camp visivo con studio perimetrico sono nella norma ”. In tal modo erano state violate le regole del bando di concorso laddove stabiliscono all’art. 12 che il candidato deve essere in possesso “ di senso cromatico e luminoso naturale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi con non meno di 5 decimi nell’occhio che vede meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione .” Ha aggiunto che l’errore sarebbe stato causato da una scorretta valutazione della correzione deficit e non della misurazione del deficit medesimo e che dagli esiti contraddittori delle visite cui si era sottoposta derivava anche il difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Ha, quindi, chiesto che si disponesse una verificazione onde stabilire se la Commissione medica ministeriale avesse adottato una metodologia di analisi corretta e/o se vi fosse stata erronea interpretazione dei risultati degli accertamenti.
1.2. Si è costituita l’amministrazione intimata la quale ha insistito per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare, in quanto infondato, sostenendo la correttezza del suo operato.
1.3. In esito alla Camera di Consiglio del 18 aprile 2023, con ordinanza Tar Lazio, I-quater, n. 06778/2023, il Collegio ha disposto una verificazione, ex artt. 19 e 66 c.p.a. e ha incaricato la Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare di accertare “ la sussistenza o meno di un “deficit del visus naturale (OD 06/10 , OS 7/10) non correggibile a 10/10 in ciascun occhio con correzione maggiore di 1 (una diottria) per occhio (occhio destro : sf + 0,25 e cil. -0.75; occhio sinistro: s.f.-1.25 e cil. -1, 25) ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera c) del D.M. 30 giugno 2003 n. 198”, al fine di acclarare, in conclusione, se la ricorrente sia idonea o meno al concorso de quo.”
1.4. In data 31 maggio 2023, la Commissione medica incaricata ha depositato gli atti della verificazione, all’esito della quale ha acclarato che: “ Visto le disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici del concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1188 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicate nella sezione concorsi del sito istituzionale dell’Amministrazione, che nelle specifiche tecniche riporta che ai fini della valutazione del visus naturale, ‹‹non è ammessa la correzione dei difetti refrattivi con trattamento ortocheratologico››; che, all’esame odierno il ricorrente presenta un visus naturale e corretto compatibile con i limiti previsti dall’art. 3, comma 1, lettera c), del D.M. 30/06/2003, n. 198; considerato che all’odierna visita specialistica risultano segni strumentali di recente trattamento ortocheratologico; si ritiene congruo ed opportuno esprimere nei confronti del ricorrente, Sig. Dell’-OMISSIS-, il giudizio medico-legale di INIDONEITÀ al concorso de quo”;
1.5. Con nota dell’11 luglio 2023, la ricorrente – alla luce di quanto accertato in sede di verificazione – ha insistito per l’accoglimento di tutte le domande spiegate nel ricorso, con richiesta di passaggio in decisione senza previa discussione in udienza.
1.6. Alla camera di consiglio tenutasi in data 18 luglio 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione immediata del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. Il ricorso non può essere accolto, per le ragioni di seguito illustrate e alla luce delle specifiche conclusioni formulate dal verificatore.
2.1. Il Collegio osserva che dalla più recente giurisprudenza amministrativa in materia è possibile ricavare i seguenti principi fondamentali: la riserva all’amministrazione delle verifiche di carattere tecnico-specialistico (tanto più se svolte nell’ambito di pubblici concorsi) e la par condicio competitorum . Deriva, conseguentemente, che gli accertamenti espletati dall’amministrazione nell’ambito di pubblici concorsi siano infungibili (cfr. ex multis Consiglio di Stato, II, 8 agosto 2022, n. 6975): il riscontro della sussistenza, in capo al candidato, dei requisiti psico-fisici normativamente previsti per l’assunzione ai pubblici impieghi, infatti, è originariamente riservato alle competenti strutture specialistiche dell’amministrazione che indice la selezione, a cui il bando attribuisce le relative funzioni (pubblicistiche) di riscontro e verifica.
2.2. Gli accertamenti in parola, dunque, non sono contestabili con analisi svolte da strutture civili: queste, infatti, sono estranee all’Amministrazione, procedono con metodologie non necessariamente analoghe a quelle adottate in sede concorsuale e in momenti diversi, e, soprattutto, non sono strutturalmente volte ad accertare quella specifica idoneità psico-fisica richiesta dalla selezione concorsuale.
2.3. Fatte tali premesse, gli esami medici sono sindacabili nel solo caso il cui siano dedotte in giudizio circostanze idonee a fondare una valutazione di non attendibilità di quelli svolti in sede concorsuale (cfr. Consiglio di Stato, II, 21 ottobre 2021, n. 7075). In altri termini, tali manifestazioni di discrezionalità-tecnica «non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità» (cfr. Tar Lazio, I-bis, 7 maggio 2019, n. 5735).
2.4. In tale contesto, l’eventuale verificazione disposta in sede giurisdizionale può servire a stabilire che la competente commissione medica dell’amministrazione abbia adottato una metodologia di analisi corretta: oggetto di approfondimento istruttorio è, quindi, l’attendibilità del giudizio, non potendosi sovrapporre una nuova valutazione dell’idoneità del candidato, che dovrà essere sempre ripetuta dall’amministrazione.
Infatti, le esigenze di par condicio connaturate impongono che l’accertamento dei requisiti sia svolto, per tutti i candidati, in quel contesto temporale e da quella commissione medica.
Ciò, peraltro, vale ancor più per parametri suscettibili, per loro natura o per intervento umano, di modifiche nel corso del tempo, quale è, ad esempio, il visus.
3. Ciò chiarito nel caso di specie non sussistono i presupposti per l’annullamento degli atti gravati.
3.1. Secondo quanto accertato in sede di verificazione la ricorrente presentava, al momento dell’esame, un visus naturale e corretto compatibile con i limiti previsti dall’art. 3, comma 1, lettera c), del D.M. 30/06/2003, n. 198; tuttavia, alla visita specialistica risultavano segni strumentali di recente trattamento ortocheratologico; pertanto, la commissione ha ritenuto “ congruo ed opportuno esprimere nei confronti del ricorrente, Sig. Dell’-OMISSIS-, il giudizio medico-legale di INIDONEITÀ al concorso de quo”.
Al riguardo, si osserva che, in effetti, come rilevato dalla commissione medica, nelle disposizioni per l’accertamento dei requisiti psicofisici del concorso pubblico in esame si legge “ L’acuità visiva raggiunta dopo trattamento di chirurgia refrattiva con tecnica LASIK o PRK è considerata come visus naturale, purché gli esiti non comportino alterazioni anatomiche e/o funzionali; ai fini della valutazione del visus naturale, non è invece ammessa la correzione dei difetti refrattivi con trattamento ortocheratologico .”, trattamento a cui, secondo quanto rilevato dalla stessa Commissione, la ricorrente si sarebbe sottoposta in epoca recente.
3.2. Quanto sopra consente, allora, di concludere nel senso che la discrepanza tra la misurazione eseguita in sede concorsuale e quella successiva, risultante dai certificati medici allegati al ricorso, possa essere anch’essa il frutto di un trattamento ortocheratologico, non ammesso dalle sopra richiamate disposizioni.
Va evidenziato, in proposito, che, a differenza della chirurgia refrattiva, che ha effetti permanenti sul visus, tale trattamento ha carattere transitorio, trattandosi di “ una tecnica di modificazione temporanea e reversibile del profilo corneale indotta in modo controllate grazie all’applicazione di particolari lenti a contatto, ovvero lenti a contatto rigide gas permeabili a geometria inversa. Grazie all’applicazione di queste lenti a contatto, costruite a misura per ogni paziente, si induce un appiattimento calcolato della struttura corneale, che riduce temporaneamente il difetto miopico. La lente a contatto viene applicata la sera, prima di coricarsi e viene indossata dal paziente per tutta la notte. Durante il sonno la lente esercita la sua azione modellatrice della cornea. Al risveglio la lente a contatto viene rimossa. La capacità visiva si mantiene buona senza alcuna correzione grazie all’azione di appiattimento della superficie corneale indotta dalla lente a contatto. L’utilizzo durante il sonno limita il movimento imposto dall’ammiccamento e inoltre “sfrutta” la pressione della palpebra che ne accelera l’attività di modellamento. Questa riduzione della miopia ha una durata limitata che solitamente coincide con le ore di veglia .” (cfr. verificazione depositata in atti).
3.3. Il Collegio ritiene, quindi, di non poter considerare significative le certificazioni mediche prodotte agli atti dalla ricorrente (cfr. docc. 2 e 3, allegati al ricorso) da cui si ricaverebbe che la misurazione del visus non corrisponderebbe a quella eseguita dalla commissione medica, posto che, anche in quel caso, la ricorrente sarebbe potuta ricorrere al trattamento ortocheratologico. Né nei certificati suddetti vi è traccia di aver escluso, prima di eseguire le misurazioni, che la ricorrente sia ricorsa o meno a tale trattamento.
Analogamente per quanto riguarda il precedente giudizio di idoneità ottenuto dall’amministrazione resistente il 10 settembre 2021, trattandosi di accertamento risalente, con riferimento a parametri che possono modificarsi in senso peggiorativo nel tempo, come già sopra osservato.
4. Per le ragioni sopra spiegate, non sussistono i presupposti per l’accoglimento del ricorso che, conseguentemente, deve essere respinto.
Il rigetto del ricorso principale comporta l’infondatezza di quello per motivi aggiunti.
5. Le spese processuali, tenuto conto della peculiarità della vicenda e della natura del contenzioso, possono, tuttavia, essere integralmente compensate tra le parti. Le spese di verificazione, che vanno liquidate nella somma complessiva di € 500 (euro cinquecento), come da nota depositata dall’organo verificatore che si ritiene congrua- sono da porsi a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pone le spese di verificazione a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Caterina Lauro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Lauro | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.