Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/04/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 3852 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”
Promosso da
, nata a [...] il [...], con l'avv.to Parte_1
TEMPESTA DANIELA, e , nato a [...] il Controparte_1
16/11/1969, con l'avv.to ALGIERI SERGIO
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio la causa è stata decisa sulle conclusioni dei procuratori delle parti e del PM come in atti trascritte
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio civile, in ACRI (CS), il
16/08/2007 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di ACRI (CS) al n. 27, P. II, serie C, anno 2007).
Dall'unione coniugale sono nati i figli, , il 18.07.2006, e Persona_1
, il 08.03.2011. Per_2
Con decreto depositato il 21.12.2022, il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 17/09/2024, i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarato il divorzio alle condizioni del ricorso (segnatamente:
“A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato, in Acri, il
16.8.2007, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo
Comune al n.27 Parte II serie C dell'anno 2007, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile;
B) disporre l'affidamento dei figli Persona_1
(nato il [...]) e (nato l'[...]) in maniera condivisa tra i Per_2
in ogni caso, per il minore i Per_2
genitori concordano che il padre lo tenga con sé almeno due giorni alla settimana e due fine-settimana al mese, dal pomeriggio del sabato alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la casa della madre. Sempre in relazione agli impegni scolastici e ludico-ricreativi del minore e lavorativi dei genitori, con le medesime modalità potrà essere concordato il periodo delle vacanze estive e delle festività; D) disporre, a carico del padre, l'erogazione dell'assegno di contributo al mantenimento dei figli minori per complessivi € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) – ossia
€ 225,00 (duecentoventicinque/00) per ognuno - da versarsi entro il giorno 1 di ogni mese direttamente alla madre, da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT, nonché il pagamento, nella misura del 50% tra i genitori, delle spese straordinarie – previamente concordate, se non preesistenti e/o indifferibili - mediche (comprese quelle relative alla nutrizionista), odontoiatriche, scolastiche e parascolastiche (tra cui anche quelle relative a lezioni private, doposcuola, corsi di lingue straniere, informatica e attività artistiche, gite scolastiche e viaggi di istruzione), sportive e ludiche sostenute nell'interesse dei figli, con richiamo altresì di tutte quelle elencate al Protocollo d'Intesa siglato in materia il 21.05.2018 dal Tribunale di Lecce;
quelle che ciascun genitore avrà sostenuto verranno rimborsate all'altro nella suddetta misura percentuale entro i primi dieci giorni del mese successivo rispetto a quello in cui le spese sono state sostenute previa consegna di copia della relativa documentazione giustificativa;
E) disporre, in continuità con quanto concordato tra le Parti con l'atto di separazione, che l'assegno unico per i figli e ogni altra misura economica a sostegno delle famiglie con figli a carico sarà percepito dalla
Sig.ra nella misura integrale (al 100%); F) ordinare lo scambio del Pt_1
reciproco consenso delle parti all'espatrio.”).
All'udienza del 29.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti ribadivano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, precisando, in parziale modifica e integrazione delle stesse, quanto segue: “B)- disporre l'affidamento del figlio minorenne (nato l'[...]), in maniera Per_2
condivisa tra i ricorrenti, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. C) Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna, Per_2
mentre il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, occupandosi di prenderlo e riaccompagnarlo a casa della madre, secondo il seguente calendario: - almeno due pomeriggi infrasettimanali e, quindi, martedì e giovedì, dall'uscita di scuola, e sino alle ore 20.30; - a settimane alterne, dalle ore 16.30 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
- durante le festività natalizie: ad anni alterni, o dal 23.12 al 30.12 o dal 30.12. al 6.1.; - durante le festività pasquali: ad anni alterni, la Domenica di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo, dalle ore 9,00 alle ore 22,00. - durante il periodo estivo: trenta giorni, anche non consecutivi - tra giugno ed agosto da concordarsi e comunicarsi tra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno, ed in difetto fissando i primi quindici giorni di luglio e di agosto negli anni pari e i secondi quindici di luglio ed agosto negli anni dispari;
- il figlio festeggerà compleanno ed onomastico con un genitore a pranzo e con l'altro a cena, ad anni alterni, salvo diversi accordi anche rispetto alla possibilità di organizzare un unico festeggiamento dividendo le spese a metà, nonché i compleanni dei genitori con ciascuno di essi;
festa della mamma con l'una e del papà con l'altro; - le altre festività, quali il 25 aprile, il 1°maggio, il
1°novembre, l'8 dicembre e comunque tutte le festività in rosso sul calendario, saranno trascorse dal minore alternativamente con il padre o con la madre, ad anni alterni. Tale regolamentazione minima potrà sempre essere modificata tenendo conto della volontà, esigenze e necessità di Per_2
nonché per inderogabili esigenze dei genitori, quanto all'orario e ai giorni, con preavviso da comunicarsi almeno 48 ore prima all'altro genitore, comunque concordando il cambio delle giornate compatibilmente con gli impegni di ciascuno di essi. Gli incontri con il figlio eventualmente persi dal genitore non collocatario dovranno, dallo stesso, essere recuperati”.
I coniugi hanno dichiarato di avere interrotto ogni loro rapporto, a far data dalla comparizione degli stessi, innanzi al Tribunale, nella procedura per separazione.
In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile, di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) Legge n. 898/1970, risultando i coniugi separati da oltre un anno, e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, merita senz'altro di essere accolta la concorde richiesta di ratifica delle condizioni del ricorso, nei termini in cui le medesime condizioni sono state successivamente precisate e integrate, per il tramite delle note depositate in vista dell'udienza cartolare del 29.11.2024: si ponga mente, da un lato, alla conformità delle condizioni de quibus al superiore ed esclusivo interesse della prole minorenne e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], così provvede: Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in ACRI (CS), il 16/08/2007 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di ACRI (CS) al n. 27, P. II, serie C, anno 2007), alle condizioni così come riportate in parte motiva, id est alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, nei termini in cui le stesse sono state parzialmente precisate e integrate, con successive note autorizzate, depositate in vista dell'udienza virtuale del 29.11.2024.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 3 febbraio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore