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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/07/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1275/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1275/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 01/07/2025 ad ore 9.50 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. RONCHI BENEDETTO ha depositato le note di Parte_1 trattazione scritta.
Per nessuno ha depositato le note di trattazione Controparte_1 scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1275/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico, rappresentato e difeso dall'avv. RONCHI BENEDETTO
RICORRENTE/I contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/07/2024, , già dirigente scolastica, nell'a.s. Parte_1
2022/2023, dell''I.P.S.I.A. “F. Corni” di Modena, ha impugnato la sanzione disciplinare irrogatale dal
Direttore Generale dell' con il Decreto n.15095 Parte_2 del 15-05-2024 (AOODRER.REGISTRO UFFICIALE. ) e notificata a mezzo pec a in P.IVA_2 pari data, sulla base della precedente contestazione elevatale con la nota prot. n. AOODRER 9123 del
19.03.2024 (contestazione di addebiti disciplinari), a mente della quale le era stato contestato “di aver compiuto il gesto del dito medio nei confronti di una giornalista del programma “fuori dal coro” che voleva intervistarla durante la registrazione del servizio televisivo intitolato “Professore aggredito dagli studenti, la preside difende i ragazzi violenti” mandato in onda sul canale Rete 4 il 21.02.2024 in prima serata, come da fotogramma sottoriportato estrapolato dal servizio medesimo, e, alla data odierna ancora visibile al seguente link: https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro/professoreaggredito-dagli studenti-la preside-
arrecando in tal modo un grave danno all'immagine Email_1
pagina 2 di 6 dell'Amministrazione”.
Il , pur ritualmente intimato, non si è costituito ed è stato Controparte_1 dichiarato contumace.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalla parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Si osserva preliminarmente che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, il principio posto dall'art. 5 della L. 15 luglio 1966, n. 604, secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, è senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, nel senso che, in caso di una loro impugnazione da parte del lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi.
Tale onere della prova riguarda altresì il profilo della proporzionalità della sanzione, anche nel caso in cui il lavoratore si difenda escludendo in radice la sussistenza degli addebiti e la sua sanzionabilità (cfr.
Cass. civ. n. 11153/2001; in termini Cass. civ. n. 7671/1983).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che "Il datore di lavoro ha l'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, con riferimento, in linea di principio, anche al profilo della proporzionalità della sanzione, pur quando questa non sia di particolare entità, poiché non esiste una correlazione necessaria ed immediata tra l'esistenza di inadempimenti del lavoratore e l'irrogabilità delle sanzioni disciplinari, data la natura e la funzione particolare di quest'ultime, che non trovano il loro fondamento nelle regole generali dei rapporti contrattuali, non sono assimilabili alle penali di cui all'art. 1382 cod. civ., e non hanno una funzione risarcitoria, ma, grazie ad una portata afflittiva innanzitutto sul piano morale, hanno essenzialmente la funzione di diffidare dal compimento di ulteriori violazioni (salva la funzione di assicurare una diretta tutela degli interessi del datore di lavoro, nel solo caso delle sanzioni estintive del rapporto)" (Cass. civ. n. 11153 cit.).
Le regole sull'onere della prova sono regole residuali di giudizio in conseguenza delle quali la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, ovvero impeditivi, modificativi o estintivi. Esse lasciano fermo il principio di acquisizione probatoria, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare pagina 3 di 6 tale convincimento in un senso o nell'altro (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126).
Le regole sull'onere probatorio trovano perciò applicazione solo in presenza di fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle risultanze istruttorie (Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-04-2023, n. 9863).
Tanto premesso in diritto, osserva il Giudicante come non sia fondata l'eccezione di indeterminatezza della contestazione, in quanto basata “esclusivamente su di un servizio televisivo, senza alcuna documentazione agli atti dell'ufficio che supporti in maniera oggettiva i fatti contestati”.
L'eccezione, così come formulata, non è intellegibile, giacché sembra alludere non tanto alla redazione della contestazione bensì al materiale probatorio sulla cui base sarebbe stata elevate che, secondo la ricorrente, non sarebbe all'uopo idoneo, rilievo del tutto privo di fondamento, giacché non sono ravvisabili preclusioni in merito all'acquisizione di un servizio televisivo a fini disciplinari.
Nel merito, il fatto – oltre a non essere specificamente contestato – emerge chiaramente dalla visione del video di cui al link contenuto nel corpo della contestazione.
L'addebito sussiste ed è disciplinarmente rilevante.
Infatti, non v'è dubbio che il gesto di mostrare il dito medio a una troupe televisiva, oltre a essere inurbano e indecoroso, abbia portata lesiva dell'immagine dell'amministrazione, rappresentata pro parte dalla dirigente scolastica;
non è certo all'uopo necessario che la condotta integri un illecito sanzionabile penalmente per recare nocumento al prestigio dell'amministrazione.
La sanzione si manifesta tuttavia sproporzionata sulla base dei parametri di disvalore forniti dalla contrattazione collettiva.
Il CCNL, da un lato, punisce con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, la dirigente che abbia commesso “ingiurie gravi” (art. 28, co. 7, lett. B), dall'altro punisce con la multa chi tenga una condotta non conforme a correttezza nei confronti dell'amministrazione o organi di vertice, degli altri dirigenti o dei dipendenti (co. 3, lett. B), ovvero partecipi ad alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti (co. 4, lett. C).
Sul piano oggettivo, il gesto assume la conformazione di ingiuria, anche sulla base della giurisprudenza penale sul punto formatasi antecedentemente alla depenalizzazione del reato (Cass. sentenza n.
26171/2010).
Per valutarne la gravità, si deve tener conto sia della pubblicazione del servizio all'interno di un programma televisivo di portata nazionale, sia del “comportamento insistente e incalzante della pagina 4 di 6 giornalista nell'inseguire la dott.ssa , la quale aveva sin dall'inizio comunicato di non voler Pt_1 rilasciare interviste sui fatti verificatisi l'anno precedente presso l' “F. Corni” di Modena”, CP_2 aspetto valorizzato anche dall'amministrazione in parte motiva.
Nella graduazione di disvalore delle fattispecie disciplinari, tuttavia, la condotta dell'incolpata appare meno grave rispetto a un alterno seguito dalle vie di fatto, sanzionato con una multa.
Tutto considerato, la sanzione concretamente irrogata, ben lontana dal minimo edittale, non appare conforme al canone di proporzionalità e, pertanto, deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 2.100,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) ANNULLA la sanzione disciplinare irrogata nei confronti di Parte_1
con provvedimento del Direttore Generale dell'
[...] Parte_2
con il Decreto n.15095 del 15-05-2024 (AOODRER.REGISTRO
[...]
UFFICIALE. ); P.IVA_2
2) CONDANNA il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 259,00 per esborsi ed € 2.100,00 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
pagina 5 di 6 Modena, 1 luglio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1275/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 01/07/2025 ad ore 9.50 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. RONCHI BENEDETTO ha depositato le note di Parte_1 trattazione scritta.
Per nessuno ha depositato le note di trattazione Controparte_1 scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1275/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico, rappresentato e difeso dall'avv. RONCHI BENEDETTO
RICORRENTE/I contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/07/2024, , già dirigente scolastica, nell'a.s. Parte_1
2022/2023, dell''I.P.S.I.A. “F. Corni” di Modena, ha impugnato la sanzione disciplinare irrogatale dal
Direttore Generale dell' con il Decreto n.15095 Parte_2 del 15-05-2024 (AOODRER.REGISTRO UFFICIALE. ) e notificata a mezzo pec a in P.IVA_2 pari data, sulla base della precedente contestazione elevatale con la nota prot. n. AOODRER 9123 del
19.03.2024 (contestazione di addebiti disciplinari), a mente della quale le era stato contestato “di aver compiuto il gesto del dito medio nei confronti di una giornalista del programma “fuori dal coro” che voleva intervistarla durante la registrazione del servizio televisivo intitolato “Professore aggredito dagli studenti, la preside difende i ragazzi violenti” mandato in onda sul canale Rete 4 il 21.02.2024 in prima serata, come da fotogramma sottoriportato estrapolato dal servizio medesimo, e, alla data odierna ancora visibile al seguente link: https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro/professoreaggredito-dagli studenti-la preside-
arrecando in tal modo un grave danno all'immagine Email_1
pagina 2 di 6 dell'Amministrazione”.
Il , pur ritualmente intimato, non si è costituito ed è stato Controparte_1 dichiarato contumace.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalla parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Si osserva preliminarmente che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, il principio posto dall'art. 5 della L. 15 luglio 1966, n. 604, secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, è senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, nel senso che, in caso di una loro impugnazione da parte del lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi.
Tale onere della prova riguarda altresì il profilo della proporzionalità della sanzione, anche nel caso in cui il lavoratore si difenda escludendo in radice la sussistenza degli addebiti e la sua sanzionabilità (cfr.
Cass. civ. n. 11153/2001; in termini Cass. civ. n. 7671/1983).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che "Il datore di lavoro ha l'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, con riferimento, in linea di principio, anche al profilo della proporzionalità della sanzione, pur quando questa non sia di particolare entità, poiché non esiste una correlazione necessaria ed immediata tra l'esistenza di inadempimenti del lavoratore e l'irrogabilità delle sanzioni disciplinari, data la natura e la funzione particolare di quest'ultime, che non trovano il loro fondamento nelle regole generali dei rapporti contrattuali, non sono assimilabili alle penali di cui all'art. 1382 cod. civ., e non hanno una funzione risarcitoria, ma, grazie ad una portata afflittiva innanzitutto sul piano morale, hanno essenzialmente la funzione di diffidare dal compimento di ulteriori violazioni (salva la funzione di assicurare una diretta tutela degli interessi del datore di lavoro, nel solo caso delle sanzioni estintive del rapporto)" (Cass. civ. n. 11153 cit.).
Le regole sull'onere della prova sono regole residuali di giudizio in conseguenza delle quali la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, ovvero impeditivi, modificativi o estintivi. Esse lasciano fermo il principio di acquisizione probatoria, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare pagina 3 di 6 tale convincimento in un senso o nell'altro (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126).
Le regole sull'onere probatorio trovano perciò applicazione solo in presenza di fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle risultanze istruttorie (Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-04-2023, n. 9863).
Tanto premesso in diritto, osserva il Giudicante come non sia fondata l'eccezione di indeterminatezza della contestazione, in quanto basata “esclusivamente su di un servizio televisivo, senza alcuna documentazione agli atti dell'ufficio che supporti in maniera oggettiva i fatti contestati”.
L'eccezione, così come formulata, non è intellegibile, giacché sembra alludere non tanto alla redazione della contestazione bensì al materiale probatorio sulla cui base sarebbe stata elevate che, secondo la ricorrente, non sarebbe all'uopo idoneo, rilievo del tutto privo di fondamento, giacché non sono ravvisabili preclusioni in merito all'acquisizione di un servizio televisivo a fini disciplinari.
Nel merito, il fatto – oltre a non essere specificamente contestato – emerge chiaramente dalla visione del video di cui al link contenuto nel corpo della contestazione.
L'addebito sussiste ed è disciplinarmente rilevante.
Infatti, non v'è dubbio che il gesto di mostrare il dito medio a una troupe televisiva, oltre a essere inurbano e indecoroso, abbia portata lesiva dell'immagine dell'amministrazione, rappresentata pro parte dalla dirigente scolastica;
non è certo all'uopo necessario che la condotta integri un illecito sanzionabile penalmente per recare nocumento al prestigio dell'amministrazione.
La sanzione si manifesta tuttavia sproporzionata sulla base dei parametri di disvalore forniti dalla contrattazione collettiva.
Il CCNL, da un lato, punisce con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, la dirigente che abbia commesso “ingiurie gravi” (art. 28, co. 7, lett. B), dall'altro punisce con la multa chi tenga una condotta non conforme a correttezza nei confronti dell'amministrazione o organi di vertice, degli altri dirigenti o dei dipendenti (co. 3, lett. B), ovvero partecipi ad alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti (co. 4, lett. C).
Sul piano oggettivo, il gesto assume la conformazione di ingiuria, anche sulla base della giurisprudenza penale sul punto formatasi antecedentemente alla depenalizzazione del reato (Cass. sentenza n.
26171/2010).
Per valutarne la gravità, si deve tener conto sia della pubblicazione del servizio all'interno di un programma televisivo di portata nazionale, sia del “comportamento insistente e incalzante della pagina 4 di 6 giornalista nell'inseguire la dott.ssa , la quale aveva sin dall'inizio comunicato di non voler Pt_1 rilasciare interviste sui fatti verificatisi l'anno precedente presso l' “F. Corni” di Modena”, CP_2 aspetto valorizzato anche dall'amministrazione in parte motiva.
Nella graduazione di disvalore delle fattispecie disciplinari, tuttavia, la condotta dell'incolpata appare meno grave rispetto a un alterno seguito dalle vie di fatto, sanzionato con una multa.
Tutto considerato, la sanzione concretamente irrogata, ben lontana dal minimo edittale, non appare conforme al canone di proporzionalità e, pertanto, deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 2.100,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) ANNULLA la sanzione disciplinare irrogata nei confronti di Parte_1
con provvedimento del Direttore Generale dell'
[...] Parte_2
con il Decreto n.15095 del 15-05-2024 (AOODRER.REGISTRO
[...]
UFFICIALE. ); P.IVA_2
2) CONDANNA il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 259,00 per esborsi ed € 2.100,00 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
pagina 5 di 6 Modena, 1 luglio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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