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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/12/2025, n. 5316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5316 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3081/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale, e Libera Circolazione dei Cittadini dell'U.E.
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Claudia Gheri, nel procedimento iscritto al n. R.G. 3081/2024, promosso da:
(C.F. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
15.3.1983, elettivamente domiciliato a Roma, presso lo studio legale dell'Avv. Benito Sposato, del Foro di Roma, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(c.f. , in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento di
, nato in Brasile il [...], in [...] e in qualità di genitore Parte_2 esercente la responsabilità sul minore , nato in Persona_1
Brasile il 7.7.2016,
, nato in Brasile il [...], in [...] padre Parte_3 esercente la responsabilità
[...]
, nato in [...] il [...], tutti elettivamente Controparte_2 domiciliati a Roma, presso lo studio dell'Avv. Benito Sposato, del Foro di Roma, che li rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di intervento volontario e costituzione in giudizio
E con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede
INTERVENUTI
ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 12.3.2024, il ricorrente ha chiesto l'accertamento della sua cittadinanza italiana iure sanguinis.
2. A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto di essere discendente del cittadino italiano nato a [...] in data [...], e ha esposto che: Parte_4
- nasceva in Italia, più precisamente a IO TO (BG), in data Parte_4
8.12.1875 ed emigrava successivamente in Brasile unitamente alla propria famiglia;
- (in Brasile rinominato ) non acquisiva la Parte_4 Persona_2 cittadinanza brasiliana ma contraeva matrimonio con la cittadina brasiliana Persona_3
nell'anno 1908;
[...]
- Dalle loro nozze nasceva il figlio in data 3.9.1914 a Dores de José DR Persona_4
(provincia di Manhuassu, Regione di Stato di Minas Gerais, Brasile);
- In data 25.6.1942 contraeva matrimonio in Brasile con Persona_4 Controparte_3
e dalla loro unione nasceva la figlia in data 13.9.1948 a Lajinha, Persona_5
Stato di Goias (Brasile);
- In data 27.12.1979 contraeva matrimonio con Persona_6 [...]
e dalla loro unione nasceva il 15.3.1983 a Persona_7 Parte_1
Manhuaçu, (Brasile); Per_8
3. In data 9.10.2024 hanno depositato comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c.
nato a Manhumirim Mg il [...], in [...] e in qualità di genitore esercente Parte_2 la responsabilità sul minore , nato il [...] a [...], Persona_1 [...]
quale genitore esercente la responsabilità sul minore , nato il CP_2 Parte_3
27.6.2013 nel Comune di Lajina Minas Gerais, e nato a Controparte_2
Manhumirim Mg il 25.4.1991, poiché parenti del ricorrente principale, in quanto tutti discendenti dello stesso dante causa, ossia nato a IO TO (BG) in [...] Parte_4
8.12.1875, i quali hanno chiesto l'accertamento della propria cittadinanza italiana jure sanguinis.
4. Nonostante la regolare notifica del ricorso, il non si è costituto. Controparte_1
5. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 4.6.2024, si è limitato a prenderne visione.
6. All'udienza del 23.10.2025, trattata in modalità cartolare, i ricorrenti e i terzi intervenuti hanno insistito nelle proprie domande e la causa è stata trattenuta in riserva in vista della decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista
2 espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava Persona_9 una definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di TT EM II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o
3 di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007
– ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui
4 che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19-bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
Il ricorrente – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – ha provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, che egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
- In particolare, nel caso in esame, si deve riconoscere nata in [...] Persona_5 il data 13.9.1948 da padre nato in [...] cittadino italiano, era cittadina italiana iure sanguinis e non ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con il cittadino straniero in data 27.12.1979, posto che la sentenza della Corte Persona_7
Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per effetto automatico del matrimonio della donna con cittadino straniero, produce effetto (Sez. Un. 4466 e 4467 del 2009) anche per i matrimoni celebrati anteriormente alla data di entrata in vigore della Costituzione, quando gli effetti della norma incostituzionale
5 sul diritto di cittadinanza, che costituisce status permanente e imprescrittibile, perdurino oltre l'1.1.1948: è dunque rimasta cittadina italiana nonostante il Persona_5 matrimonio con cittadino straniero, e a propria volta (v. Corte Cost. n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina) ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai propri figli e ai discendenti non solo se nati dopo il giorno 1.1.1948, e, dunque, anche al figlio nato nel 1983. Parte_1
Di contro, il non si è costituito. Controparte_1
Pertanto, la domanda del ricorrente ) merita accoglimento. Parte_1
4. Quanto invece alla domanda di acquisto della cittadinanza iure sanguinis presentata dai terzi intervenuti in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità sul Parte_2 minore , quale genitore esercente la responsabilità Persona_1 CP_2 sul minore , e , si evidenzia che tale Parte_3 Controparte_2 CP_2 intervento non è ammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., l'intervento è consentito qualora si debba far valere un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, mentre nel caso di specie si tratta di far accertare autonomo titolo allo status di cittadino italiano jure sanguinis nell'ambito di un ricorso promosso per far accertare lo status di cittadino jure sanguinis di altro soggetto.
5. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Parte_5 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per dichiarare irripetibili le spese di lite sostenute dal ricorrente. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana. Infine, i terzi intervenuti, soccombenti in punto di rito, non debbono essere condannati a rimborsare le spese di lite al , che non ne ha sostenute, non essendosi costituito. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
, nato in [...] il [...] Parte_1 meglio generalizzato nel ricorso, è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- dichiara inammissibile la domanda presentata da in proprio e in qualità di Parte_2 genitore esercente la responsabilità sul minore da Persona_1 [...]
quale genitore esercente la responsabilità sul minore , e da CP_2 Parte_3 da ; CP_2 CP_2
6 - dichiara irripetibili le spese di lite del presente giudizio sostenute dal ricorrente;
- nulla sulle spese di lite sostenute dai terzi intervenuti.
Si comunichi.
Brescia, 3.12.2025
La Giudice Claudia Gheri
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale, e Libera Circolazione dei Cittadini dell'U.E.
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Claudia Gheri, nel procedimento iscritto al n. R.G. 3081/2024, promosso da:
(C.F. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
15.3.1983, elettivamente domiciliato a Roma, presso lo studio legale dell'Avv. Benito Sposato, del Foro di Roma, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(c.f. , in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento di
, nato in Brasile il [...], in [...] e in qualità di genitore Parte_2 esercente la responsabilità sul minore , nato in Persona_1
Brasile il 7.7.2016,
, nato in Brasile il [...], in [...] padre Parte_3 esercente la responsabilità
[...]
, nato in [...] il [...], tutti elettivamente Controparte_2 domiciliati a Roma, presso lo studio dell'Avv. Benito Sposato, del Foro di Roma, che li rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di intervento volontario e costituzione in giudizio
E con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede
INTERVENUTI
ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
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RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 12.3.2024, il ricorrente ha chiesto l'accertamento della sua cittadinanza italiana iure sanguinis.
2. A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto di essere discendente del cittadino italiano nato a [...] in data [...], e ha esposto che: Parte_4
- nasceva in Italia, più precisamente a IO TO (BG), in data Parte_4
8.12.1875 ed emigrava successivamente in Brasile unitamente alla propria famiglia;
- (in Brasile rinominato ) non acquisiva la Parte_4 Persona_2 cittadinanza brasiliana ma contraeva matrimonio con la cittadina brasiliana Persona_3
nell'anno 1908;
[...]
- Dalle loro nozze nasceva il figlio in data 3.9.1914 a Dores de José DR Persona_4
(provincia di Manhuassu, Regione di Stato di Minas Gerais, Brasile);
- In data 25.6.1942 contraeva matrimonio in Brasile con Persona_4 Controparte_3
e dalla loro unione nasceva la figlia in data 13.9.1948 a Lajinha, Persona_5
Stato di Goias (Brasile);
- In data 27.12.1979 contraeva matrimonio con Persona_6 [...]
e dalla loro unione nasceva il 15.3.1983 a Persona_7 Parte_1
Manhuaçu, (Brasile); Per_8
3. In data 9.10.2024 hanno depositato comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c.
nato a Manhumirim Mg il [...], in [...] e in qualità di genitore esercente Parte_2 la responsabilità sul minore , nato il [...] a [...], Persona_1 [...]
quale genitore esercente la responsabilità sul minore , nato il CP_2 Parte_3
27.6.2013 nel Comune di Lajina Minas Gerais, e nato a Controparte_2
Manhumirim Mg il 25.4.1991, poiché parenti del ricorrente principale, in quanto tutti discendenti dello stesso dante causa, ossia nato a IO TO (BG) in [...] Parte_4
8.12.1875, i quali hanno chiesto l'accertamento della propria cittadinanza italiana jure sanguinis.
4. Nonostante la regolare notifica del ricorso, il non si è costituto. Controparte_1
5. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 4.6.2024, si è limitato a prenderne visione.
6. All'udienza del 23.10.2025, trattata in modalità cartolare, i ricorrenti e i terzi intervenuti hanno insistito nelle proprie domande e la causa è stata trattenuta in riserva in vista della decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista
2 espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava Persona_9 una definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di TT EM II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o
3 di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007
– ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui
4 che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19-bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
Il ricorrente – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – ha provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, che egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
- In particolare, nel caso in esame, si deve riconoscere nata in [...] Persona_5 il data 13.9.1948 da padre nato in [...] cittadino italiano, era cittadina italiana iure sanguinis e non ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con il cittadino straniero in data 27.12.1979, posto che la sentenza della Corte Persona_7
Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per effetto automatico del matrimonio della donna con cittadino straniero, produce effetto (Sez. Un. 4466 e 4467 del 2009) anche per i matrimoni celebrati anteriormente alla data di entrata in vigore della Costituzione, quando gli effetti della norma incostituzionale
5 sul diritto di cittadinanza, che costituisce status permanente e imprescrittibile, perdurino oltre l'1.1.1948: è dunque rimasta cittadina italiana nonostante il Persona_5 matrimonio con cittadino straniero, e a propria volta (v. Corte Cost. n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina) ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai propri figli e ai discendenti non solo se nati dopo il giorno 1.1.1948, e, dunque, anche al figlio nato nel 1983. Parte_1
Di contro, il non si è costituito. Controparte_1
Pertanto, la domanda del ricorrente ) merita accoglimento. Parte_1
4. Quanto invece alla domanda di acquisto della cittadinanza iure sanguinis presentata dai terzi intervenuti in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità sul Parte_2 minore , quale genitore esercente la responsabilità Persona_1 CP_2 sul minore , e , si evidenzia che tale Parte_3 Controparte_2 CP_2 intervento non è ammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., l'intervento è consentito qualora si debba far valere un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, mentre nel caso di specie si tratta di far accertare autonomo titolo allo status di cittadino italiano jure sanguinis nell'ambito di un ricorso promosso per far accertare lo status di cittadino jure sanguinis di altro soggetto.
5. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Parte_5 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per dichiarare irripetibili le spese di lite sostenute dal ricorrente. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana. Infine, i terzi intervenuti, soccombenti in punto di rito, non debbono essere condannati a rimborsare le spese di lite al , che non ne ha sostenute, non essendosi costituito. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
, nato in [...] il [...] Parte_1 meglio generalizzato nel ricorso, è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- dichiara inammissibile la domanda presentata da in proprio e in qualità di Parte_2 genitore esercente la responsabilità sul minore da Persona_1 [...]
quale genitore esercente la responsabilità sul minore , e da CP_2 Parte_3 da ; CP_2 CP_2
6 - dichiara irripetibili le spese di lite del presente giudizio sostenute dal ricorrente;
- nulla sulle spese di lite sostenute dai terzi intervenuti.
Si comunichi.
Brescia, 3.12.2025
La Giudice Claudia Gheri
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